Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 119/2022.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 119/2022 R.G. e vertente tra
(C.F. , con gli avv.ti ANTONIO Parte_1 C.F._1
LATELLA (C.F. – pec: e C.F._2 Email_1
AURELIO LA SCALA (C.F. pec: CodiceFiscale_3
Email_2
-appellante- nei confronti di
P.I. ), in persona del Curatore p.t. e qui Controparte_1 P.IVA_1 di seguito anche solo “ o ”, Controparte_1 CP_2
nonché (C.F. ), entrambi contumaci CP_3 C.F._4
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 694/2021 del Tribunale di Palmi, pubblicata il
28.07.2021, emessa a definizione del proc. n. 65/2016 R.G..
* * *
Pagina 1 di 20
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
26.09.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 27.09.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato il ha adito il Controparte_1
Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di prime cure (n. 65/2016 R.G.) e ivi rappresentando che:
(1) i due amministratori e , succedutisi nella Parte_1 CP_3 gestione della società all'epoca in bonis, negli anni 2010, 2011 e 2012, CP_1 avevano compiuto diversi atti di mala gestio e volontariamente depauperato il patrimonio aziendale;
(2) il danno patrimoniale cagionato, pari alla diminuzione patrimoniale determinata dalle operazioni societarie compiute negli anni (in termini di depauperamento del patrimonio sociale al netto dei ricavi), risultava pari a € 9.709.826,00 ovvero, in via residuale ed equitativa, alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo realizzato o realizzabile dalla curatela, al cui pagamento i predetti e Parte_1 CP_3
andavano condannati in proprio e in solido tra loro.
I.1.2.- Con comparsa del 19.05.2016 si è poi costituita in 1° grado il convenuto
, contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo: Parte_1
(1) in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della Curatela istante, in assenza di specifica autorizzazione del Giudice Delegato all'esercizio dell'azione nei confronti degli ex amministratori;
(2) nel merito, l'infondatezza della domanda nei propri confronti, contestando gli inadempimenti a lui imputati.
Pagina 2 di 20 R.G. 119/2022.
I.1.3.- Non si è invece costituito, pur a fronte di rituale notifica, il secondo convenuto
, dichiarato pertanto contumace (cfr. verbale del 19.05.2016). CP_3
I.1.4.- Il giudizio di prime cure è stato poi istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento peritale (cfr. C.T.U. depositata il 23.03.2018).
I.1.5.- All'esito è stata poi emessa la sentenza qui appellata (n. 694/2021 del 28.07.2021), nella quale il Tribunale di prime cure ha:
(A) accolto, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto, condannato al pagamento di € 2.824.856,00 e al Parte_1 CP_3
pagamento di € 2.596.156,00, oltre, per entrambi, rivalutazione e interessi;
(B) regolato le spese di lite (compensandole per metà e condannando i convenuti per la metà residua, nonché parimenti compensando le spese di CTU, ponendole in capo a ciascuna parte in pari misura tra loro).
I.2.1.- Avverso tale sentenza ha poi proposto appello il , Parte_1 instaurando, innanzi alla presente Corte, l'odierno giudizio di gravame (n. 119/2022 R.G.) e ivi in particolare contestando:
(1) il rigetto della propria eccezione di carenza di legittimazione attiva della Curatela;
(2) la non corretta qualificazione della domanda della Curatela;
(3) le non condivisibili valutazioni svolte in relazione ai dati contabili del 2010 e nel 2011;
(4) la duplicazione di titoli rispetto ad ulteriori pronunce del Tribunale di Palmi (sent. n.
148/2020 - proc. n. 1872/2014 R.G.- e n. 180/2020 - proc. n. 115/2016 R.G);
(5) le risultanze della C.T.U. di 1° grado.
Sulla scorta di ciò tale parte ha chiesto alla Corte di voler riformare la sentenza di 1° grado e in particolare voler: accertare e dichiarare il difetto di autorizzazione ad agire in capo al
Curatore, pronunciando ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla nullità e/o irregolarità dell'atto introduttivo;
disporre il rinnovo della consulenza tecnica;
accertare e dichiarare l'assenza di un danno risarcibile e comunque la sua carenza di responsabilità; in subordine, accertare e dichiarare erroneo ed infondato nel quantum il danno prospettato e non provate le pretese dell'odierna appellata, e dunque rigettare in toto la domanda proposta nei suoi confronti ovvero, gradatamente e subordinatamente, ridurre l'ammontare richiesto, considerando in ogni caso la sua già intervenuta condanna in favore dell'appellata Curatela, con le sentenze del Tribunale di Palmi n. 148/2020 e n. 180/2020, per gli stessi titoli azionati
Pagina 3 di 20 R.G. 119/2022.
nel presente giudizio, dichiarando la duplicazione di condanna, con ogni relativa conseguenza sulla sentenza appellata.
I.2.2.- Non si sono invece costituite, pur a fronte della ritualità della notifica, le parti appellate e , di cui è stata pertanto dichiarata la Controparte_1 CP_3
contumacia (cfr. provvedimento del 19.12.2022, a seguito di camera di consiglio del
16.12.2022).
I.2.4.- Con il medesimo provvedimento del 19.12.2022 è stato altresì disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
I.2.5.- Con provvedimento collegiale del 27.09.2024 (comunicato alle parti in pari data), il giudizio di gravame è stato infine definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte devono essere decise secondo il loro ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ.,
Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un.,
21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr.
Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), conseguentemente perimetrata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [apparendo qui opportuno ribadire, considerando il caso di specie (v. supra, sub I.2.2.), che “il principio sancito dall'art. 346 c.p.c. … trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendosi appellato e appellante su un piano di parità – senza attribuirsi alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore – sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni in senso stretto) risolte in senso ad essi
Pagina 4 di 20 R.G. 119/2022.
sfavorevole” (cfr., ex multis, Cass. civ., 12/11/2007, n. 23489)], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello proposto è poi da disattendere, a ciò conseguendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
V.- Muovendo, in particolare, dal 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], esso attiene all'eccepito difetto di legittimazione attiva del Controparte_1
contestando la parte appellante, in specie, che nel provvedimento del G.D. prodotto in prime cure (provvedimento del 14.10.2014 prodotto sub all. 25 fasc. attoreo di 1° grado) si autorizzava la Curatela solo a “costituirsi per la riassunzione del giudizio” e non già a instaurare un giudizio ex novo.
V.1.- E tuttavia, come già correttamente evidenziato in prime cure a tal riguardo, è da osservarsi che nell'autorizzazione del G.D. prodotta dall'attrice in prime cure si faceva inequivoco riferimento all'“istanza depositata dal curatore in data 10/04/2014 relativamente al giudizio ai sensi dell'art. 146 L.F. da intraprendere nei confronti dei sigg. Parte_1
e ” (cfr. 1° linea dell'all. 25 fasc. attoreo di 1° grado) – istanza della
[...] CP_3
Curatela prodotta sub all. 24 medesimo fascicolo e chiaramente volta ad “agire in giudizio nei confronti dei e non per riassumere un giudizio in quiescenza” -, risultando Parte_1 dunque evidente, “alla luce del complessivo tenore del provvedimento autorizzatorio”
(“avendo il giudice delegato richiamato espressamente l'istanza depositata dal curatore in data 10.10.2014 ed evidenziato che la stessa si riferiva ad un giudizio ex art. 146 L.F. “da intraprendere” nei confronti degli odierni convenuti”), che l'autorizzazione fosse stata chiesta e conseguentemente rilasciata non già “per riassumere” un ipotetico “giudizio in quiescenza”, bensì proprio per “agire in giudizio”, ai sensi dell'art. 146 L.F., “nei confronti dei (cfr. pag. 3, punto 3., della sentenza di 1° grado). Parte_1
V.2.- Né può ritenersi che il menzionato provvedimento del G.D., pur a fronte di tale espresso richiamo, risulterebbe comunque “incerto” (cfr. pag. 6 dell'atto di appello).
E infatti, fermo che nel provvedimento ex artt. 25, 31 e 146 L.F. (disposizioni tutte richiamate nel provvedimento sub all. 25 fasc. attoreo di 1° grado) “ciò che rileva” è solo che “l'azione
… autorizzata” sia in linea di massima individuabile “per soggetti, causa petendi, petitum”
(atteso che poi “rientra nell'ambito della autonomia del difensore configurare in concreto lo specifico contenuto dell'atto di citazione e scegliere di assumere le posizioni processuali che
Pagina 5 di 20 R.G. 119/2022.
ritenga più vantaggiose per la difesa della sua parte”: cfr. Trib. Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 8/10/2020, n. 6005), è evidente che quest'ultima fosse qui certamente costituita proprio e solo dall'azione di responsabilità di cui all'art. 146 L.F., considerando:
(A) lo specifico e chiaro riferimento, in tale provvedimento, sia all'“istanza depositata dal
Curatore in data 10/10/2014” (cfr. 1° linea dell'all. 25 fasc. attoreo di 1° grado) - e dunque all'istanza nella quale la Curatela espressamente chiedeva, illustrandone le ragioni, di essere autorizzata al “proponimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della e “ad agire in giudizio, ex art. 146 l.f., contro e CP_1 Parte_2
” (cfr. pagg. 1 e 15 dell'all. 24 medesimo fascicolo) -, sia agli elementi CP_3 essenziali, obiettivi e subiettivi, dell'azione autorizzata (i.e. il “giudizio ai sensi dell'art. 146
L.F. da intraprendere nei confronti dei sigg. e ” – cfr. Parte_1 CP_3
ancora 1° linea dell'all. 25 fasc. attoreo di 1° grado);
(B) il difetto, a fronte di tali chiari e inequivoci elementi testuali, di ragioni di incertezza sull'azione effettivamente autorizzata, pacificamente costituita non già da un ipotetico giudizio in quiescenza e da riattivarsi ex art. 303 c.p.c. (invero in alcun modo menzionato nel corpo del provvedimento autorizzatorio), bensì dalla sola azione di responsabilità da intraprendere nei confronti dei come espressamente indicata dal G.D. Parte_1
(“giudizio ai sensi dell'art. 146 L.F. da intraprendere nei confronti dei sigg. Parte_1
e ”) e oggetto della richiamata istanza della Curatela, qui prodotta (cfr.
[...] CP_3 ancora all. 24 fasc. attoreo di 1° grado) e il cui contenuto “non lascia adito a dubbi” sull'azione assentita (cfr. ancora pag. 3, punto 3., della sentenza di 1° grado).
V.3.- A fronte di quanto precede [v. supra, sub V.-V.2.] occorre pertanto evidentemente ribadire il rigetto del 1° motivo d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Parimenti da respingersi risulta altresì la 2° ragione di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], in punto di qualificazione dell'azione proposta dal Controparte_1
VI.1.- La parte appellante, in specie, ha contestato che la “mancata specificazione da parte dell'attrice” del “titolo di responsabilità”, “contrattuale o extracontrattuale”, per cui agiva, potesse giustificare la conclusione per cui “la Curatela” avrebbe “agito per entrambi i titoli”
e l'applicazione delle regole della responsabilità contrattuale (cfr. pagg.
7-8 dell'atto di gravame).
Pagina 6 di 20 R.G. 119/2022.
VI.2.- E tuttavia, è a tal riguardo pacifico, come già evidenziato in prime cure (cfr. pagg.
4-5 della sentenza impugnata) e qui da ribadirsi, che l'azione ex art. 146 L.F. ha “connotazione autonoma”, avendo “carattere unitario ed inscindibile” – “risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 cod. civ.”
(disposizione, quest'ultima, “analogicamente applicabile anche alla società a responsabilità limitata”), atteso il “cumulo di interessi che si sovrappongono proprio in capo al curatore”
(“da un lato l'interesse della società fallita ad acquisire all'attivo tutto ciò di cui il patrimonio sociale è stato depauperato per fatto e colpa degli amministratori in violazione dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto;
dall'altro l'interesse dei creditori sociali ad acquisire alla massa attiva del fallimento beni e somme che consentano il soddisfacimento dei loro crediti”), costituendo la “legittimazione unitaria” proprio l'“effetto” “della corrispondente opportunità che la reintegrazione del patrimonio della società avvenga contemporaneamente
a garanzia dei soci e dei creditori” mediante un'“unica azione”, inscindibile e autonoma,
“finalizzata al risultato di acquisire all'attivo fallimentare ciò che è stato sottratto per fatti imputabili agli amministratori” e che in sé “cumula i presupposti e gli scopi dell'azione di responsabilità sociale e di quella spettante ai creditori”.
A ciò consegue che “il contenuto delle azioni contemplate dai detti articoli diventa inscindibile” e che proprio “la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa [invece] presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni”, trovando in tal caso applicazione per tale unica azione, inscindibile e di “natura mista”, le regole della responsabilità “contrattuale” e dunque “grava[ndo]” “su chi la promuove esclusivamente
l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi” e “incombe[ndo], per converso, su[gli] amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti” [cfr. Cass. civ., 22/05/2024, n. 14243; Cass. civ., 20/09/2019, n. 23452;
Cass. civ., 29/09/2016, n. 19340; Cass. civ., Sez. un., 6/05/2015, n. 9100; Cass. civ.,
21/06/2012, n. 10378; Cass. civ., 29/10/2008, n. 25977 (in mass.); Cass. civ., 23/06/2008, n.
17033; Cass. civ., 12/06/2007, n. 13765; Cass. civ., 6/12/2000, n. 15487, nonché, ex multis,
Pagina 7 di 20 R.G. 119/2022.
Trib. Palermo n. 1639/2020; Trib. Bari, 17/10/2023, Trib. Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 17/04/2023 e 22/01/2015].
VI.3.- A fronte di tali pacifici e consolidati principi, non recando la domanda sperimentata dalla Curatela, nel caso di specie, alcun “contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni” [“non” risultando “il titolo”, contrattuale o extracontrattuale, né
“specificato”, né comunque “desu[mibile]” dal tenore complessivo “della citazione” attorea, anche considerando la riconducibilità delle contestazioni mosse (e.g. le condotte distrattive) all'alveo delle condotte determinanti inadempimento e responsabilità (cfr. pagg. 5-6, punti
4.1.-4.2., della sentenza di 1° grado)], è evidente che il Tribunale di prime cure abbia correttamente provveduto, in ossequio ai predetti insegnamenti giurisprudenziali (v. supra, sub VI.2.), a ritenere congiuntamente proposte le due azioni e ad applicare a tale azione
“mista”, unitaria e inscindibile, il regime della responsabilità contrattuale, da tutto ciò chiaramente discendendo la reiezione anche del 2° motivo d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Analogamente da disattendere risulta altresì la 3° ragione di gravame [v. supra, sub
I.2.1., punto (3)], involgente profili diversi e distinti e dunque da autonomamente trattarsi.
VII.1.- Giova premettere, a tal riguardo, che il Tribunale di prime cure risulta aver proceduto a scrutinio analitico e puntuale delle contestazioni fatte valere dal istante, CP_1 riconoscendole, all'esito, solo in parte qua e in particolare, considerando i soli profili qui gravati e suscettibili di venire in rilievo [diversamente, come ovvio, dalle contestazioni rimaste disattese (cfr. pagg. 6-9, punti 5.-5.2., della sentenza appellata) ovvero non riguardanti l'appellante, ma la parte, rimasta contumace, (cfr. pagg. 11-12, punti 7.- CP_3
7.2., nonché pag. 13, punto 8.4. – v. infra -, della medesima pronuncia)], con riferimento:
(A) agli importi inseriti nel bilancio 2010 alle voci B7 (costi per servizi) e B9 (costi per personale), rispetto ai quali è stato riconosciuto, in quanto unico importo tempestivamente domandato (cfr. pag. 11, punto 6.3., della pronuncia impugnata), il solo incremento rispetto all'annualità precedente [cfr. pagg. 9-11, punti 6.-6.3., della sentenza gravata];
(B) ai bonifici effettuati dagli amministratori ai soci e non giustificati dalla necessità di rimborsare precedenti versamenti effettuati dai soci in favore della società, imputabili all'odierno appellante (in quanto amministratore dal 17.03.2008 al 22.12.2012) con riguardo
Pagina 8 di 20 R.G. 119/2022.
al 2010 e fino alla predetta data del 22 dicembre 2011 [cfr. pagg. 12-13, punti 8.-8.3., della pronuncia impugnata].
VII.2.- Muovendo, pertanto, dal profilo appena indicato supra, sub VII.1., punto (A), il aveva a tal riguardo specificamente evidenziato che nel bilancio Controparte_1
ordinario al 31.12.2010 i costi per servizi ed i costi per il personale risultavano incrementati fittiziamente - mediante aumento, in specie, non giustificato rispetto all'anno precedente;
contestazione poi effettivamente riscontrata dalla C.T.U. (cfr. elaborato del 23.03.2018, spec. pagg. 28-29 e 30-32 – corrispondenti alle pagg. 29-30 e 31-33 del relativo file pdf), la quale in particolare sottolineava che:
(1) “l'incremento” registrato “nel bilancio 2010” con riguardo “alla voce B7”, “costi per servizi”, “non” risultava “supportato da una congrua documentazione giustificativa”;
(2) così anche “l'incremento avvenuto nell'anno 2010” per i “costi del personale”, “voce B9”, per il quale “non vi e[ra] agli atti la documentazione giustificativa”.
VII.3.- Preso atto di ciò, nonché del difetto di prova contraria da parte del Parte_1
, ex amministratore convenuto (pur a ciò gravato: v. supra, sub VI.2.) e della
[...]
tardività della richiesta del di ristorare non già il mero Controparte_1
incremento, ma l'intero costo esposto in bilancio [in quanto avanzata solo in sede di conclusionale – cfr. pag. 11, punto 6.3., della pronuncia appellata], il Tribunale di prime cure ha conseguentemente accolto la contestazione dell'attrice con riguardo al predetto incremento, non giustificato rispetto all'annualità precedente [a titolo sia di incremento per costi per i servizi (voce B7) – per l'importo di € 968.184,00 -, sia di incremento per costi del personale
(voce B9) – per la somma di € 465.672,00 -, e dunque per totali (€ 968.184,00 + € 465.672,00
-) € 1.433.856,00].
VII.4.- Conclusione, quest'ultima, evidentemente non inficiata dalle deduzioni della parte appellante in ordine al carattere per sé eccessivamente “penalizzante” del difetto di libri e scritture contabili (cfr. pagg. 10-11 dell'atto di gravame), considerando che:
(1) come innanzi rammentato, grava sugli ex amministratori “l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti” [v. supra, sub VI.2.];
Pagina 9 di 20 R.G. 119/2022.
(2) in un tale contesto è evidente che la mancanza di scritture contabili della società non consenta di ottemperare a tale onere non già per un'ingiusta “penalizzazione” del convenuto, ma in ossequio ai generali principi qui vigenti (v. ancora supra, sub VI.2.) e in particolare all'insegnamento per cui, se la mera “mancanza di scritture contabili” “di per sé sola non giustifica … il danno da risarcire” (in particolare “in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare”, “potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno”), “discorso diverso vale invece per eventuali operazioni distrattive poste in essere dall'organo gestorio” (come quelle qui in esame, secondo le coordinate delineate al punto 4.2., pagg. 5-6, della sentenza di 1° grado), in quanto in tal caso “compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento” - avendo “l'amministratore … l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione” delle ragioni giustificanti “i beni presenti nel patrimonio” -, con la conseguenza che “la responsabilità di quest'ultimo per la violazione degli obblighi” su di lui gravanti, nel caso di
“mancanza di idoneo riscontro” “nella contabilità e documentazione sociale” di determinati prelievi, pagamenti o, come nel caso di specie, incrementi di bilancio, può e “deve ritenersi dimostrata” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 06/05/2015, n. 9100 e Cass. civ., 1/09/2023, n. 25631, nonché Trib. Venezia, 27/06/2024 e Trib. Milano, 1/02/2021].
VII.5.- Parimenti da confermarsi risultano altresì le statuizioni di prime cure con riguardo al profilo indicato supra, sub VII.1., punto (B).
A tal riguardo, giova rammentare che, a fronte della contestazione del CP_1
con riguardo alla presenza di diversi bonifici ingiustificati emessi dalla società,
[...] all'epoca in bonis, in favore dei soci, il convenuto aveva replicato Parte_1
che i predetti bonifici costituivano rimborsi a fronte di precedenti finanziamenti concessi dai soci alla società e la C.T.U. (cfr. elaborato del 23.03.2018, spec. pag. 53-57 – corrispondenti alle pagg. 54-58 del relativo file pdf) aveva pertanto individuato, a seguito delle osservazioni della parte convenuta nell'ambito del contraddittorio c.d. tecnico ex art. 195, comma III,
c.p.c., sia i bonifici effettivamente giustificati da precedenti versamenti ai soci della società
(effettuati nell'“anno 2011” e pari a “Euro 662.000,00”), sia i bonifici invece non giustificati da tali precedenti versamenti [sia nell'“anno 2010” per “€ 873.000,00”, sia “nell'anno 2011”, già scomputati i predetti bonifici giustificati e considerando i soli “versamenti della società …
Pagina 10 di 20 R.G. 119/2022.
in favore dei soci non accompagnati da pezze giustificative”, per “€ 536.000,00”, sia, infine, nell'“anno 2012”, per “€ 885.500,00”].
VII.6.- Preso atto di quanto precede, il Tribunale di prime cure ha pertanto riconosciuto la fondatezza della contestazione mossa dalla parte attrice, altresì correttamente determinando gli importi riferibili al convenuto e odierno appellante – essendo Parte_1 stato quest'ultimo amministratore della società, come detto, dal 17.03.2008 al 22.12.2011 e pertanto imputandosi a quest'ultimo i bonifici non giustificati del 2010 e del 2011 (previa espunsione, con riguardo a questi ultimi, dell'importo di € 18.000,00, poiché relativo a pagamenti tra il 23.12.2011 ed il 31.12.2011, pertanto successivi alla cessazione del suo incarico) -, e dunque per totali [€ 873.000,00 + € 536.000,00 - € 18.000,00 =] € 1.391.000,00.
VII.7.- Conclusione, quest'ultima, da condividersi e ribadirsi ed evidentemente non inficiata dalle contestazioni qui avanzate della parte appellante, la quale ha in particolare lamentato:
(A) la “mancata detrazione dal totale” a suo carico “di € 662.000,00”, pur trattandosi di importi riconosciuti giustificati dallo stesso C.T.U. (cfr. pag. 13 dell'atto di gravame, nonché pag. 5 della conclusionale in appello);
(B) il mancato computo dell'importo invece detrattogli – “€ 18.000,00” – nella quota dell'amministratore a lui succeduto, (cfr. ancora pag. 13 dell'atto di CP_3
appello).
VII.8.- Quanto al profilo indicato supra, sub VII.7., punto (A), è evidente che sia da disattendere, chiaramente emergendo dall'elaborato peritale posto a fondamento della statuizione qui in esame che l'importo di € 536.000,00 comprendeva i soli “versamenti non accompagnati da pezze giustificative”, trattandosi del solo “importo effettivamente non documentato (cfr. pag. 57 della C.T.U. – pag. 58 del relativo file pdf), risultando pertanto l'importo di € 662.000,00 già escluso e non rientrante nell'importo considerato, ciò evidentemente precludendo l'operazione di scomputo prospettata dall'appellante.
VII.9.- Quanto poi al rilievo menzionato supra, sub VII.7., punto (B), si tratta di profilo, come invero sottolineato dalla stessa parte impugnante, “non riguardan[te] la posizione dell'appellante” (cfr. pag. 14 dell'atto di appello) e non comportante alcuna utilità per la stessa (non derivando dalla prospettata operazione di incremento di € 18.000,00 del debitum di alcun vantaggio per ), essendo pertanto CP_3 Parte_1
evidente che, al di là di ogni valutazione di merito, esso non sia qui scrutinabile per difetto di
Pagina 11 di 20 R.G. 119/2022.
interesse [in ossequio al principio per cui una ragione di gravame può ritenersi sorretta da interesse solo nel caso di effettivo e concreto vantaggio immediatamente ritraibile in virtù della richiesta riforma della sentenza e “non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica” (cfr., ex multis, Cass., 12/04/2013, n.
8934; Cass. civ., 4/05/2012, n. 6770; Cass. civ., 25/06/2010, n. 15353)].
VII.10.- Attesa, pertanto, la complessiva non accoglibilità delle diverse censure globalmente avanzate dell'appellante nell'ambito del 3° motivo d'appello [v. supra, sub VII.-VII.8.], è evidente che occorra ribadire il rigetto anche di quest'ultimo [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
VIII.- Meritevole di reiezione risulta anche la 4° ragione di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (4)], riguardante l'eccepita duplicazione di titoli fra la presente procedura e ulteriori pronunce del Tribunale di Palmi (sent. n. 148/2020 - proc. n. 1872/2014 R.G.- e n. 180/2020 - proc. n. 115/2016 R.G).
VIII.1.- Argomentazione difensiva, quest'ultima, disattesa in prime cure [cfr. pagg. 14-15, punti 8.5.-8.6., della sentenza di 1° grado] per due ordini di ragioni, i.e.:
(a) la pacifica tardività della deduzione, avendo la parte eccipiente (odierna appellante) in particolare “allegato l'avvenuta definizione dei procedimenti de quibus, depositando le relative sentenze”, pur se pubblicate prima dell'udienza di p.c. (“celebratasi in data
5.11.2020”, e dunque dopo la pubblicazione sia della sentenza n. 148/2020 - 18.02.2020 -, sia della sentenza n. 180/2020 - 25.02.2020), “solo con comparsa conclusionale”, e dunque del tutto “tardivamente”;
(b) l'evidente autonomia, in ogni caso, delle relative “controversie”, pacificamente “distinte”
[“sia sotto il profilo della causa petendi” – “avendo” tali ulteriori procedure “ad oggetto”
“azione revocatoria con contestuale domanda di ripetizione di indebito” e la “presente”, invece, “azione di responsabilità nei confronti degli amministratori” -, “sia sotto il profilo del petitum” – “in quanto nei proc. nn. 1872/2014 RG e 115/2016 RG è stata domandata, previa declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale, la condanna degli odierni convenuti in qualità di soci alla restituzione di quanto indebitamente percepito, mentre nel presente processo è stata chiesta la condanna degli stessi al risarcimento dei danni arrecati in qualità di amministratori”] e “fra” cui “non sussiste un rapporto di pregiudizialità” (art. 295 c.p.c.) [“posto che l'accertamento della fondatezza delle domande formulate nei proc. nn.
Pagina 12 di 20 R.G. 119/2022.
1872/2014 RG e 115/2016 RG non costituisce un antecedente logico indispensabile per la pronuncia sulla domanda proposta nel presente processo”].
VIII.2.- La parte appellante ha qui contestato entrambi gli snodi motivazionali, risultando tuttavia le relative prospettazioni pacificamente da disattendere.
VIII.3.- Con riguardo, in particolare, al profilo indicato supra, sub VIII.1., punto (a), la parte impugnante ha contestato che le sentenze esibite, pur se allegate solo in uno alla propria conclusionale, risulterebbero rilevanti e utilizzabili ai fini del decidere, trattandosi di “atti dello stesso Tribunale” e, con riguardo della sent. n. 180/2020, “addirittura” dello “stesso relatore” e comunque “questione” da ritenersi “superata” in virtù del proposto appello [cfr. pagg. 15-16 dell'atto di appello].
Tali argomenti, tuttavia, non possono evidentemente trovare accoglimento e giustificare la rimeditazione delle statuizioni di prime cure.
VIII.4.- Sul punto, infatti, occorre preliminarmente rammentare che:
(A) nelle memorie conclusive ex art. 190 c.p.c., come noto e sulla base di vero e proprio principio di ordine pubblico processuale (rilevabile d'ufficio e non derogabile dalle parti, fondandosi su esigenze di carattere pubblicistico), si può solo “illustrare quanto già discusso”, mentre “non possono essere esposte questioni nuove”, né “nuovi fatti”, anche
“sopravvenuti” (da introdurre in giudizio “entro il limite dell'udienza di precisazione delle conclusioni”), con la conseguenza che “ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”, “potendo” e dovendo “ignorarla” [cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 7/02/2024, n. 3453; Cass. civ.,
23/06/2022, n. 20232; Cass. civ., 2/05/2019, n. 11547; Cass. civ., 7/01/2016, n. 98; Cass. civ.,
14/02/2014, n. 3437; Cass. civ., 28/10/2011, n. 22545; Cass. civ., 7/12/2004, n. 22970; Cass. civ., 7/04/2004, n. 6858, nonché, spec. sul punto, pag. 4, 1° cpv., di Trib. Novara, 18/01/2022,
n. 13];
(B) tale divieto, generale e inderogabile, è evidentemente operante anche quando si eccepisca
“come fatto impeditivo della pretesa avversaria” “la sussistenza di un'altra pronuncia”, occorrendo a tal riguardo osservare che: (i) l'allegazione è in tal caso integrata dall'indicazione del “fatto/decisione” e dunque dalla specificazione della pronuncia impediente (atteso che “l'attività di allegazione non si soddisfa nella affermazione di un fatto generico, ma comporta l'individuazione di un fatto specifico”, con la conseguenza la sua
Pagina 13 di 20 R.G. 119/2022.
allegazione è da ritenersi realizzata solo quando si individui “quale è la pronuncia che si afferma” impediente) - risultando conseguentemente l'indicazione di tale “altra sentenza”, pur ove costituente l'esito di una procedura già prospettata e ove intervenga, inammissibilmente, solo in conclusionale, una “tardiva allegazione” di un “differente fatto”;
(ii) tale “tardiva allegazione di differente fatto” – fatto “costituito, nel caso, da altra sentenza” – evidentemente poi comporta la tardività di qualsiasi produzione documentale posta a suo supporto (essendo in tal caso “la tardiva produzione”, invero e ancor prima della sua tardività ex se, “una” pacifica “conseguenza della tardiva allegazione”, di per sé comportante l'irrilevanza di qualsiasi prova, anche “documentale” – atteso che “la produzione attiene alla prova del fatto” e dunque non è “idonea a supplire al difetto originario di allegazione”, afferendo “ad un momento ulteriore”, “in ordine logico”, all'allegazione e pertanto a un momento “che” “non deve essere” affatto “preso in esame” ove “il giudizio deve arrestarsi al rilievo della mancata - o tardiva - allegazione”) e il divieto per il giudice di qualsiasi valutazione del fatto stesso (radicalmente estraneo al thema decidendum e dunque tamquam non esset) [cfr., ex aliis, Cass. civ., 19/10/2017, n. 24607; Cass. civ., 21/03/2013, n.
7115; Cass. civ., 7/04/2000, n. 4392)].
VIII.4.1.- Alla luce di quanto precede è evidente che la deduzione del convenuto e odierno appellante in ordine al “fatto/decisione” costituito dalle sentenze n. 148/2020 e n. 180/2020, in uno alle relative produzioni documentali, risulti effettivamente tardiva, poiché inammissibilmente avvenuta [pur trattandosi di fatti antecedenti all'udienza di precisazione delle conclusioni (v. supra, sub VIII.1., punto (a))] solo in sede di comparsa conclusionale [e dunque in atto difensivo in cui ogni nuova prospettazione, anche in ordine alla “sussistenza di altra pronuncia”, è radicalmente preclusa (v. supra, sub VIII.4., punto (A))].
VIII.4.2.- Radicale difetto allegatorio, quest'ultimo, comportante il potere-dovere di non pronunciarsi (v. supra, sub VIII.4., punto (A)) e chiaramente poi non superabile sulla scorta delle deduzioni svolte dalla parte appellante [v. supra, sub VIII.3.], non potendo evidentemente invocarsi in senso contrario alla pacifica decisività di quanto precede:
(A) né l'intervenuto passaggio della procedura al successivo grado di giudizio - essendo invero pacifico che l'appello non svolga alcuna funzione “sanante” delle preclusioni già maturate, considerando che il presupposto per la utilizzabilità del documento in appello è sempre e comunque quello della sua “rituale” produzione in primo grado e che il divieto di
Pagina 14 di 20 R.G. 119/2022.
“domande nuove” (art. 345, comma I, c.p.c.) - di per sé imposto proprio dal principio di unità processuale tra il primo ed il secondo grado di merito e da ragioni di coerenza sistematica con la disciplina delle preclusioni di primo grado - implica la proponibilità in appello delle sole domande formulate in prime cure in un momento anteriore al verificarsi delle preclusioni e che il raffronto da compiersi è fra la domanda proposta nell'atto introduttivo del gravame e la domanda definitivamente cristallizzata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, rimanendo quindi irrilevante ogni nuova questione proposta [inammissibilmente: v. supra, sub VIII.4., punto (A)] solo in seguito e in particolare solo negli scritti conclusivi;
(B) né la mera circostanza che si trattasse di sentenze di altri procedimenti rese dal medesimo
Tribunale o aventi il medesimo relatore - ciò evidentemente non giustificando, né per il fatto allegato, né per i relativi documenti, l'esenzione dai generali principi processual-civilistici
(artt. 24 e 101 Cost., nonché artt. 99, 112 e 115 c.p.c. e art. 97 disp.att.c.p.c.), atteso che, a prescindere da qualsivoglia coincidenza subiettiva (delle parti o degli organi giurisdizionali),
è pacifico che anche provvedimenti e “prove” “raccolte in un diverso processo” [qui peraltro né riunito né oggettivamente connesso (v. infra) a quello qui in esame] possono in ogni caso venire in rilievo in giudizio solo se il “fatto/decisione” sia ivi tempestivamente dedotto
“secondo le regole dell'allegazione” e “la relativa documentazione sia” anch'essa tempestivamente e “ritualmente esibita dalla parte interessata” (cfr., ex aliis, Cass. civ.,
4/05/2014, n. 10599; Cass. civ., 4/06/2001, n. 7518; Cass. civ., 7/03/1995, n. 2616; Cass. civ.,
14/06/1990, n. 5792), rimanendo in caso contrario del tutto irrilevante [atteso il rigoroso divieto per il giudice - anche arg. ex art. 97 disp.att.c.p.c. - di “attingere” “la conoscenza dei fatti” “fuori del processo”, non potendosi far riferimento a qualsivoglia evenienza “al di fuori di quanto le parti hanno” tempestivamente “versato nel processo” (e dunque a tutti i “fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale” e tempestivo)], essendo pertanto pacifico che anche “il fatto/decisione” relativo a “un diverso processo”, pur ove emesso dal medesimo Tribunale o recante il medesimo relatore, laddove non ritualmente
“acquisito agli atti del processo”, risulti evidentemente inutilizzabile ai fini del decidere e insuscettibile di qualsivoglia valutazione [cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 17/06/2004, n.
11353; Cass. n. 4392/2000, cit.; Cass. civ., 12/05/1986, n. 3143].
VIII.5.- Quanto, poi, all'ulteriore passaggio motivazionale investito dal gravame [v. supra, sub VIII.3., punto (B)], la parte appellante ha contestato la “pretesa autonomia” “fra le
Pagina 15 di 20 R.G. 119/2022.
rispettive azioni”, prospettando in specie “l'identità di effetti” e la “duplicazione” dei titoli
[cfr. pagg. 16-17 dell'atto di appello, nonché pagg.
5-6 della conclusionale d'appello].
VIII.6.- E tuttavia, giova osservare che è qui senz'altro da escludersi:
(1) tanto una qualsivoglia “identità di effetti” fra l'azione ex art. 146 L.F. e la domanda revocatoria - essendo invero pacifico [considerando la diversità di “causae petendi” e “petita”
(v. supra, sub VIII.1., punto (b), nonché i passaggi alle pagg. 14-15 della sentenza ivi richiamati)] che fra “l'azione di responsabilità” nei confronti “dell'ex amministratore della società” e l'“azione revocatoria” nei confronti dei soci non ricorra alcuna omologia effettuale
[fondandosi la prima su un atto di mala gestio di un amministratore dell'organismo societario giustificante una richiesta di risarcimento e la seconda su un atto dispositivo in favore dei soci di cui si domanda la declaratoria di inefficacia e la ripetizione] e non sussiste alcuna connessione, “neppure” “la connessione propria debole per titolo od oggetto ex art. 33 c.p.c.”
[cfr. Cass. civ., 18/06/2018, n. 15982], trattandosi di giudizi autonomi e congiuntamente proponibili [e ciò anche nel caso in cui la ragione di credito dell'azione pauliana sia costituita proprio dal risarcimento richiesto ex art. 146 L.F. (la cui instaurazione di per sé legittima la proposizione dell'azione ex art. 2901 c.c. – cfr., da ultimo, Trib. Civitavecchia, 8/01/2024, n.
46), considerando che nella domanda revocatoria “la cognizione del Giudice sul credito è meramente incidentale” e che il “giudicato sull'esistenza del credito” è invece “ottenibile dal creditore solo nella causa relativa al credito”, ciò rendendo del tutto “impossibile” “il conflitto pratico fra giudicati” di cui all'“art. 295 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. civ., 10/03/2006,
n. 5246)];
(2) quanto alcuna duplicazione contra legem – atteso che, pur a voler ritenere sussistente tale fenomeno, dirimente è rammentare che “deve negarsi che esista un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi”, in quanto “nulla viet[a] tale duplicazione” (cfr. Cass. civ., 28/08/2019, n. 21768 e Cass. civ., 16/03/2018, n. 6526) e osservare che non risulta qui dedotta e dimostrata alcuna eventuale violazione dei suoi
“limiti” (cfr. ancora Cass. n. 21768/2019, cit.), non emergendo, in particolare, né la
“consumazione dell'azione” [considerando la pacifica diversità delle domande e delle relative azioni (v. supra, sub (1))], né la “carenza di interesse” [considerando la diversità di effetti conseguibili (v. ancora supra, nonché pag. 15, 1° cpv., della sentenza di 1° grado) e gli effetti della diversità di cognizione anche sull'estensione subiettiva di ogni eventuale azione in
Pagina 16 di 20 R.G. 119/2022.
executivis (v. ancora Cass. n. 5246/2006, cit.)], né eventuali condotte “abus[ive]” [non emergendo, né risultando indicata e a fortiori dimostrata, alcuna specifica condotta meramente emulativa o pretestuosa ovvero peculiarmente connotata da mala fede o colpa grave (cfr. Cass. civ., 18/11/2019, n. 29812; Cass. civ., 11/10/2018, n. 25177; Cass. civ.,
30/06/2010, n. 15629), non potendo evidentemente invocarsi in tal senso la mera proposizione delle diverse azioni (opzione ex se del tutto lecita e dunque, in quanto corrispondente all'“esercizio in sé considerato” di “un diritto”, del tutto insuscettibile di essere “in sé”
“qualifica[ta]” come “scorretta”: cfr. Cass. civ., Sez. un., 19/10/2017, n. 24675)].
VIII.7.- Alla luce delle complessive considerazioni che precedono [v. supra, sub VIII.-
VIII.6.], è pertanto evidente che sia da rigettarsi anche il 4° motivo d'appello [v. supra, sub
I.2.1., punto (4)].
IX.- Venendo ora all'ultima questione prospettata dalla parte impugnante [v. supra, sub I.2.1., punto (5)], occorre osservare che quest'ultima ha contestato la C.T.U. di 1° grado (cfr. elaborato peritale depositato il 23.03.2018) per un verso integralmente richiamandosi alle deduzioni critiche già svolte in prime cure dal proprio C.T.P. [cfr. pag. 21 dell'atto di appello], per altro verso ribadendo il carattere per sé ingiustamente “penalizzante” delle carenze documentali riscontrate dall'ausiliario d'ufficio [cfr. pagg. 17-20 del medesimo atto].
IX.1.- Quanto al primo profilo, esso è pacificamente inammissibile, occorrendo rammentare che per l'appello “non” è “sufficiente”, anche arg. ex art. 342 c.p.c., “il … rinvio per relationem” alle “considerazioni critiche” “mosse dalle parti al CTU sulla base delle osservazioni del proprio CTP” – in quanto “l'atto di impugnazione non è diretto contro la relazione di perizia e contro le indagini espletate dal perito di ufficio bensì avverso la sentenza impugnata per cui le argomentazioni critiche dell'appellante devono contrapporsi alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico su cui si è fondata la decisione” e che pertanto, “nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia aderito alle conclusioni del CTU” (come nel caso di specie), il quale
“nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte” [cfr., con specifico riguardo alle osservazioni del C.T.P. del convenuto e odierno appellante (come poi ribadite dal collegio difensivo nell'udienza del 24.04.2018), pagg. 46-57 della C.T.U. del
23.03.2018 (pagg. 47-58 del relativo file pdf)], il relativo motivo di doglianza che ancora si
Pagina 17 di 20 R.G. 119/2022.
richiami ai predetti rilievi è evidentemente insuscettibile di scrutinio [cfr., ex aliis, Cass. civ.,
12/02/2013, n. 3302].
IX.2.- Quanto poi alle carenze documentali riscontrate dall'ausiliario, si è già evidenziato [v. supra, sub VII.4.] che le conseguenze da ciò discendenti non derivano da alcuna iniqua
“penalizzazione” per la parte, bensì dall'applicazione delle ordinarie regole di riparto del carico probatorio, qui gravante proprio sulla parte convenuta e odierna appellante [v. supra, sub VI.2., spec. 2° cpv.].
Carico dimostrativo, quest'ultimo, la cui inottemperanza – riverberantesi in danno della parte onerata e di per sé comportante l'accoglimento delle avverse contestazioni [v. ancora supra, sub VI.2.] – evidentemente non poteva e non può ritenersi:
(a) né riconducibile a un asserito “smarrimento” a seguito della procedura concordataria - avendo invero il Curatore evidenziato di aver ricevuto dal Commissario Giudiziale e quindi depositato in Cancelleria sia tutte “le scritture contabili già depositate dalla durante CP_1 la fase del concordato preventivo”, sia quelle acquisite a seguito di accesso in loco “in data 5 maggio 2014” con l'ausilio della forza pubblica – C.C. di Bagnara Calabra –, e “non risultan[d]o depositati” “presso la Cancelleria” “atti del concordato preventivo CP_1 ulteriori rispetto a quelli acquisiti dal curatore” [cfr. nota del Curatore del 15.02.2017 e provvedimento del G.D. del 20.02.2018 allegati sub 4 sub 6alla nota di deposito del
27.04.2018]; atti la cui pacifica insufficienza, peraltro, era stata già segnalata proprio dalla
Curatela, avendo quest'ultima in particolare sottolineato che la rubricata “documentazione completa in materia di lavoro anni dal 2009 al 2014” era in realtà CP_1
“rappresentata dalle sole buste paga” e che “le fatture non [era]no mai state consegnate”
[cfr. ancora nota del Curatore del 15.02.2017], conseguentemente difettando, come osservato anche dal C.T.U. di questo giudizio, più che il complesso della documentazione contabile
[presente in parte qua e conseguentemente esaminata dall'ausiliario (cfr. ancora elaborato del
23.03.2018), ciò evidentemente confliggendo con l'ipotizzato “smarrimento”], proprio “le fatture e pezze giustificative a sostegno dei costi effettivamente sostenuti” e necessarie a giustificare questi ultimi (cfr. pag. 29 della C.T.U. del 23.03.2018);
(b) né surrogabile dalla C.T.U. - atteso che, come noto, “non è” assolutamente “consentito al consulente sostituirsi alla stessa parte, andando a ricercare aliunde i dati stessi”, “in quanto in questo modo verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell'onere
Pagina 18 di 20 R.G. 119/2022.
probatorio, in violazione sia dell'art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio”, “non potendo in nessun caso la consulenza d'ufficio avere funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti” e che ove, al contrario, “la consulenza affidata al perito indaghi su temi estranei all'oggetto della domanda e pervenga pure al risultato di stimare la fondatezza della pretesa esercitata … in base a fatti diversi”, “l'accertamento così operato si colloca al di fuori dei limiti della domanda e contrasta, dunque, con essa, scaturendone perciò una ragione di nullità” [cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 1/02/2022, n. 3086 e Cass. civ.,
23/06/2015, n. 12921].
IX.3.- Non potendosi pertanto accogliere neanche le contestazioni fatte valere dalla parte impugnante con riguardo alla C.T.U. espletata in 1° grado [v. supra, sub IX.-IX.2.], occorre conseguentemente ribadire la reiezione anche di tale ultimo motivo di gravame [v. supra, sub
I.2.1., punto (5)].
X.- Apprezzando quindi in chiave sistematica le complessive risultanze che precedono, non risultando i motivi d'appello avanzati globalmente meritevoli di accoglimento [v. supra, sub
V.-IX.3.], occorre ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello, con consequenziale conferma della pronuncia gravata.
XI.- Quanto, poi, alle spese di lite, cui provvedersi solo in relazione al presente grado di giudizio [attesa la conferma della sentenza impugnata - v., da ultimo, Cass. civ., 18/03/2021,
n. 7611 e Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916], nulla va disposto, attesa la reiezione del gravame e il difetto di altre parti costituite [non sussistendo pertanto parti che abbiano “espletato alcuna attività processuale” e dunque “sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass.
n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (v., ex multis, Cass. civ., 15/05/2019, n.
12897)].
XI.1.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315], a ciò occorrendo procedere a prescindere dalla condanna alle spese, qui non disposta [poiché “il presupposto di insorgenza del versamento … di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o
Pagina 19 di 20 R.G. 119/2022.
della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame” (cfr. Cass. civ., 3/04/2018,
n. 8170)].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 119/2022
R.G. e avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 694/2021 del Tribunale di Palmi, pubblicata il 28.07.2021, emessa a definizione del proc. n. 65/2016 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza gravata;
2) NULLA per le spese di questo grado;
3) DÀ ATTO della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 27 dicembre 2024.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
Pagina 20 di 20