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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5004 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale di Palermo
Sezione quinta civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12917 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] (libia) il 31.10.935 (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Emanuele (pec. e Email_1 dall'avv. Iolanda Pinto (pec: Email_2
APPELLANTE
E con socio unico, in persona del legale rappresentante, e per essa CP_1 in persona dei legali rappresentanti in virtù di delibere del CdA del Controparte_2
26.9.2022, del 22.11.2022 e del 6.12.2022, quale mandataria con rappresentaza della
, in forza di procura a rogito del Controparte_3
Notaio di Pordenone dl 20.12.2022 (rep. N. 312206), quest'ultima Persona_1 mandataria di rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Battista Santangelo CP_1
giusta procura speciale in Notar Email_3 del 6.12.2023 e dall'avv. Rosaria Tagliavia Persona_2
per mandato depositato nel fascicolo informatico Email_4
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile Con l'atto di citazione notificato il 17.10.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1124/2024 con cui il Giudice di Pace di Palermo - dinanzi al quale era stato riassunto il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 130/2021, dapprima, a seguito della declinatoria della competenza territoriale del Giudice di Pace di
Grosseto e, successivamente, della ordinanza dei 6.12.2022/20.3.2023 con cui la Suprema
Corte, decidendo sul regolamento di competenza d'ufficio sollevato dal Giudice di Pace di
Palermo ne affermava la competenza – pur accogliendo le ragioni di essa “opponente”, aveva tuttavia compensato integralmente le spese di lite in ragione dell'asserita
“peculiarità del caso concreto” e della “complessità del caso giuridico”, integranti a suo dire non meglio precisate “gravi ed eccezionali ragioni”.
A sostegno dell'unico motivo di gravame, l'appellante deduce l'illegittimità della statuizione sulle spese in difetto di alcuna delle situazioni in presenza delle quali l'art. 92
c.p.c. ne consente la compensazione integrale o parziale, atteso che l'opposizione era stata accolta in ragione dell'irrimediabile lacuna probatoria della pretesa della creditrice intimante, che non aveva prodotto neppure il contratto di finanziamento di cui essa attrice aveva vigorosamente contestato l'esistenza e la sottoscrizione.
Costituendosi in giudizio tramite la mandataria ha Controparte_2 CP_1 sostenuto la discrezionalità e la conseguente insindacabilità della pronuncia di merito sulle spese processuali, la cui compensazione risultava comunque giustificata, nel caso di specie, dalla complessità dell'iter processuale, dipanatosi in una prima fase di opposizione innanzi a Giudice di Pace di Grosseto, nella riassunzione della causa al Giudice di Pace di
Palermo, nell'attivazione d'ufficio del regolamento di competenza seguita dalla fase processuale innanzi alla Suprema Corte, nella successiva riassunzione dinanzi al giudice di
Pace di Palermo e nello svolgimento in questa sede delle ulteriori fasi processuali fino alla decisione.
Stante la mancata adesione dell'appellata alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 3.2.2025, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 2.12.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies co. 2 c.p.c.
***
L'appello è in parte fondato.
L'appellante ha richiamato molteplici pronunce di legittimità (tra le tante, Cass. civ.
4696/2019; 30877/2018) che sottolineano come, alla luce dell'attuale disposto dell'art. 92
c.p.c., la compensazione tra le parti delle spese giudiziali possa essere disposta dal giudice solo in ipotesi eccezionali e previa adeguata motivazione che della ricorrenza di una di tali situazioni dia compiutamente conto. Difatti, ai sensi dell'art.92 c.p.c., come risultante dalle
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte
Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art.92, comma 2, c.p.c. e che il Giudice è tenuto ad esplicitare nella motivazione (Cass. sez. trib. 3977/2020; sez. V. ord. 1950/2022; sez. III, ord, 6424/2024; sez. V, ord 23592/2024) proprio al fine di consentire la verifica della correttezza della decisione nei successivi gradi di giudizio.
Il sindacato del giudice di appello può infatti investire la decisione sulle spese anche nel caso in cui queste non siano state addossate alla parte vittoriosa bensì compensate, e per tale ragione le stesse pronunce citate dall'appellata (Cass. 26912/2020) ribadiscono che è la decisione di compensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del giudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale (Cass. n. 10009 del 24/06/2003 ed altre successive in termini quali Cass. n. 11744 del 24/06/2004).
Ebbene, ripercorrendo l'iter processuale che ha preceduto l'adozione della sentenza impugnata, si ha che: dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto, adito con l'opposizione proposta dalla Pt_1 che, qualificatasi “consumatore” rispetto alle obbligazioni dedotte in giudizio, aveva eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito con la domanda monitoria e la competenza del foro del consumatore, la società opposta aveva aderito all'eccezione, il
Giudice di Pace, aveva rimesso la causa al Giudice di Pace di Palermo, competente quale giudice del Foro del Consumatore, al quale aveva rinviato anche la decisione sulle spese di quella fase processuale, fissando termine per la riassunzione;
ma non aveva annullato/revocato il decreto ingiuntivo opposto;
riassumendo la causa dinanzi al giudice di pace di Palermo, la aveva chiesto che Pt_1 fosse dichiarata l'inesistenza del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di
[...]
, in quanto deceduto, ed aveva insistito nella domanda di revoca del decreto Per_3 opposto perché emesso da Giudice territorialmente incompetente, per intervenuta prescrizione e per infondatezza della pretesa creditoria;
il giudice di Pace di Palermo, reputandosi incompetente a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo, in virtù del carattere funzionale ed inderogabile della competenza attribuita all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile ingiuntivo, aveva sollevato d'ufficio, ex art. 47 c.p.c. regolamento di competenza e disposto la sospensione del procedimento;
costituendosi dinanzi alla Suprema Corte, aveva sostenuto che CP_1
l'ordinanza di rimessione al Giudice competente adottata dal giudice di pace di Grosseto contenesse un'implicita revoca del decreto opposto e che a migrare al nuovo giudice, per effetto della riassunzione, fosse un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda azionata in sede monitoria;
in questo senso si è espressa la Corte di Cassazione, accogliendo le conclusioni del procuratore Generale e affermando quindi la competenza del giudice di Pace di Palermo, innanzi al quale la riassumeva quindi il procedimento;
Pt_1 trascurando evidentemente il principio affermato dalla Suprema Corte, l'adito Giudice, con la sentenza n. 1124/2024, ha accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e compensato le spese e a tale decisione è pervenuto in ragione della mancanza di prova scritta del contratto di finanziamento e del credito vantato.
Indipendentemente dunque dall'errata statuizione adottata nel dispositivo – il giudice di prime cure avrebbe infatti dovuto pronunciare esclusivamente sull'esistenza o meno del credito e non sul decreto ingiuntivo, ormai implicitamente caducato per effetto della pronuncia di incompetenza del giudice grossetano – l'esito del giudizio di merito è stato interamente favorevole all'odierna appellante, essendo emersa l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dalla cessionaria non supportata da idonea prova CP_1 documentale del titolo dell'obbligazione che assumeva assunta dalla e Pt_1 inadempiuta.
E se da un canto v'è stata reciproca soccombenza delle parti sulle questioni “in rito”, avendo la creditrice adito un giudice territorialmente incompetente e avendo la Pt_1 insistito erroneamente sulla caducazione del decreto ingiuntivo da parte del Giudice di pace di Palermo, funzionalmente incompetente, nel merito le ragioni dell'odierna appellante hanno trovato pieno accoglimento.
Né vi è traccia dei profili di particolare complessità e delle peculiarità che hanno indotto l'adito giudice a compensare integralmente – rispetto a tutte le fasi processuali – le spese del giudizio introdotto, a suo tempo, dalla domanda monitoria dell'odierna appellata.
La relativa statuizione non è dunque conforme al precetto contenuto nell'art. 92 c.p.c. che a seguito della modifica introdotta con il D. L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, e, pur dopo la sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018, limita la possibilità per il giudice di compensare le spese di lite, rafforzando per converso il principio generale della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. quale criterio regolatore.
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile Compensate dunque le spese relative alla fase innanzi al giudice di Pace di Grosseto e alla
Corte di Cassazione (investita del regolamento di competenza d'ufficio), l'una esitata favorevolmente per la , l'altra per l'odierna appellata, la sentenza impugnata Pt_1 avrebbe dovuto fare per il resto applicazione del criterio della soccombenza, addossando le spese alla società convenuta e liquidandole – in favore dei procuratori dell'attrice, dichiaratisi antistatari - applicando il coefficiente riduttivo del 30% ai compensi previsti dalla tabella n. 1 DM 147/2022 (scaglione fino ad € 5.200), tenuto conto della semplicità delle questioni decisorie, dell'infondatezza delle eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di prescrizione sollevate dall'attrice, e della natura documentale del procedimento.
L'appello va dunque accolto con conseguente riforma del capo della decisione investito dal motivo di impugnazione.
Alla società appellata – che ha peraltro respinto la proposta conciliativa affatto svantaggiosa - vanno addossate anche le spese di questo giudizio, liquidate nel dispositivo applicando il massimo coefficiente riduttivo ai compensi previsti dalla tabella n. 2
(scaglione fino ad € 5.200,00), stante l'estrema semplicità e rapidità del procedimento, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
in parziale accoglimento del gravame proposto da nei confronti di Parte_1
e, per essa, della mandataria con l'atto di citazione CP_1 Controparte_2 notificato il 17 ottobre 2024, in parziale riforma della sentenza n. 1124/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Palermo il 5 aprile 2024, condanna come CP_1 rappresentata, al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate Parte_1 in complessivi € 934,5 di cui € 885,50 per compensi, oltre rimborso forfetario pari al 15% dei compensi, IVA e CPA, e ne dispone la distrazione in favore dei procuratori antistatari;
condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di questo giudizio, le liquida in complessivi € 1.423,00, di cui € 1.276,00 per compensi, oltre rimborso forfetario pari al
15% dei compensi, IVA e CPA, e ne dispone il pagamento in favore dei difensori distrattari.
Così deciso a Palermo, il 10 dicembre 2025
Il Giudice Giovanna Nozzetti Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile