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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 241/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 241/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Adriano Licenziati;
appellante
e
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., subentrata all' P.IVA_1 [...]
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Taverna;
appellata
e già (C.F.: Controparte_3 Controparte_4
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Bruno Doria;
appellata
1 e
, (C.F.: Controparte_5
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_3 avv.ti Silvia Cumino e Daniela Aceti;
appellata
; Controparte_6
; Controparte_7 appellati non costituiti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 744/2017 del Tribunale di Paola, pubblicata il 07.08.2017, avente ad oggetto risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Condannare gli appellati, in solido o chi di ragione, al pagamento in favore del sig. della somma di €12.860,00 a Parte_1 titolo di danno biologico (danno estetico all'8%) oltre incremento per sofferenza soggettiva (+25%) e con personalizzazione massima (+50%) e oltre interessi e svalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
Condannare la e, per CP_1 essa, la al pagamento in favore del sig. Controparte_8 Parte_1 della somma di 36.886,25 a titolo di invalidità temporanea parziale (1283 gg. al
25%) oltre incremento per sofferenza soggettiva (+25%) e con personalizzazione massima (+50%) e oltre interessi e svalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
Condannare gli appellati, in solido o chi di ragione, al pagamento in favore del sig.
della somma di € 1.020,00 per le spese sostenute per la Parte_1 consulenza di parte (cfr. fattura versata in atti nel giudizio di primo grado) e della somma di € 549,00 corrisposta al CTU (cfr. fattura versata in atti); Condannare gli appellati, in solido o chi di ragione, al pagamento in favore del sig.
[...]
delle spese e competenze di primo grado secondo i parametri della Parte_1 tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in base alle ulteriori somme, sopra specificate, da riconoscersi a titolo di risarcimento del danno, oltre oneri di legge;
Condannare gli appellati, in solido o chi di ragione, al pagamento in favore del sig.
[...]
delle spese e competenze del presente grado di giudizio secondo i Parte_1 parametri della tabella allegata al D.M. n. 55/2014, oltre oneri di legge”.
2 Per “precisa le proprie conclusioni, riportandosi ad ogni CP_1 pregresso scritto difensivo”.
Per “chiede che l'On.le Corte di Appello adita, contariis reiectis, CP_3
Voglia così statuire: - IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE - - Dichiarare
l'inammissibilità dell'appello spiegato ex art. 342 c.p.c., 348 bis c.p.c. e 348 ter
c.p.c., alla luce di tutte le motivazioni esposte. - IN VIA SUBORDINATA E NEL
MERITO – - Respingere l'appello avanzato dal sig. perché Parte_1 totalmente inammissibile e infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 744/2017 del Tribunale di Paola. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Per “precisano riportandosi alle conclusioni già rassegnate nella CP_9 comparsa di costituzione, di cui chiedono l'integrale accoglimento, con rigetto di ogni avversa argomentazione, eccezione, deduzione e richiesta”.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1. Il signor conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Paola l' la Controparte_2 [...]
l' , e Controparte_10 Parte_2 Controparte_6 CP_7
.
[...]
L'attore esponeva che, a seguito di una caduta accidentale avvenuta il 31.1.2006, era stato ricoverato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Praia a Mare con diagnosi di “frattura scomposta intertrocanterica a dx, frattura pluriframmentaria intra ed extraarticolare dell'estremo distale del radio dx, ferita lacero contusiva arcata sopracciliare dx” e poi trasferito presso l'ospedale di Cetraro dove era stato sottoposto a visita specialistica da parte del dott. che, in data 13.6.2006, CP_6 lo dichiarava clinicamente guarito con postumi;
successivamente, veniva ricoverato presso l'ospedale di dove veniva sottoposto ad altri Controparte_2 CP_2 interventi.
A distanza di tempo il signor segnalava di avere avuto danni biologici Pt_1 derivanti dalle cure subite e agiva per il risarcimento degli stessi.
Si costituiva l' di Controparte_2 CP_2 chiedendo il rigetto della domanda e l'autorizzazione a chiamare in causa la società assicuratrice per i danni a terzi.
3 La si costituiva contestando la domanda Controparte_10 introduttiva del giudizio.
Rimanevano, invece, contumaci i dott.ri e nonché l' CP_6 CP_7 [...]
CP_1 n. 1.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e c.t.u., veniva decisa con sentenza n. 744 del 10.8.2017 con cui l' n. 1 ed il dott. Parte_2 CP_6 venivano condannati al pagamento dei danni in misura di €3.962,35, l'
[...] ed il dott. venivano condannati al pagamento dei danni in CP_12 CP_7 misura di €13.260,42, mentre la società assicuratrice veniva ritenuta obbligata a manlevare l'azienda assicurata dalle obbligazioni risarcitorie.
1.2. Con atto notificato in data 1.2.2018, il sig. proponeva appello Pt_1 avverso detta sentenza che censurava deducendo che il primo giudice, pur avendo accertato la piena responsabilità delle parti convenute, non avrebbe riconosciuto alcuna percentuale di danno biologico da invalidità permanente ma solo un danno da invalidità temporanea totale e parziale, aderendo acriticamente alle soluzioni indicate dal c.t.u.. Il giudicante, inoltre, avrebbe erroneamente considerato il periodo di I.T.T. di giorni 141 ed il periodo di I.T.P. di giorni 436, omettendo di verificare che la guarigione era intervenuta dopo 1.861 giorni;
avrebbe, infine, valutato in modo non corretto il danno morale ed avrebbe omesso di riconoscere il danno patrimoniale derivante dalla perdita dell'attività lavorativa.
L'appellante censurava, altresì, la decisione di primo grado in punto di liquidazione delle spese processuali con riguardo allo scaglione applicato ed al mancato riconoscimento delle spese della consulenza tecnica di parte.
Si costituivano, con distinte comparse, l' Controparte_13
(subentrata all' e la Controparte_12 Controparte_3
(subentrata alla resistendo al gravame. Controparte_10
Non si costituivano l' (subentrata alla ) e i Controparte_14 Parte_2 dott.ri e CP_6 CP_7
All'udienza del 14.3.2023 (ordinanza del 6.4.2023) la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
1.3.Con sentenza non definitiva n. 159 del 09.01/15.02.2024 la Corte d'Appello così statuiva: "- conferma il rigetto della domanda introduttiva del giudizio di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita dell'attività
4 lavorativa, del danno non patrimoniale da invalidità permanente diversa dalla minorazione estetica derivante dalla cicatrice post-operatoria; - provvede con separata ordinanza per il prosieguo;
- riserva la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva”.
La Corte, richiamate le conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado, osservava che la valutazione operata dall'ausiliario del giudice e fatta propria dal tribunale risultava condivisibile nella parte in cui affermava l'inesistenza di una diretta relazione tra i trattamenti sanitari praticati presso l'ospedale di Cetraro e presso l'ospedale S. Filippo Neri di e i postumi invalidanti consistenti in CP_2
“deambulazione con zoppia di cadenza in fuga dx………; ipotonotrofia delle masse muscolari, limitazione di movimento dell'anca di circa 1/3”, posto che tali esiti risultavano essere diretta conseguenza della “caduta accidentale” del gennaio 2006
(che aveva determinato la frattura scomposta intertrocanterica a dx, la frattura pluriframmentaria intra ed extraarticolare dell'estremo distale del radio dx e la ferita lacero contusiva arcata sopracciliare dx) e atteso che gli interventi operati presso le strutture ospedaliere chiamate in causa, seppur inadeguati o non correttamente effettuati, avevano determinato alcuni disagi transitori, dovuti al dolore persistente, allo stato febbrile ed alle difficoltà nella deambulazione, eliminati per effetto delle cure e delle operazioni praticate in occasione dei ricoveri del 15.3.2011, del
26.5.2011 e dell'8.9.2011 presso l' di Bologna. Controparte_15
Ciò, ad avviso della Corte, portava ad escludere che all'appellante potesse essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita dell'attività lavorativa, precisando sul punto che l'inabilità al lavoro riconosciuta dall' in data 20.5.2008, era derivata da una serie di patologie CP_14
“diabete mellito di tipo 2, gozzo plurinodulare, insufficienza aortica, steatosi epatica, cistopielite emorragica, ipertrofia prostatica, ritoscoliosi, spondiloartrosi cervicale, spina calcaneare” oltre che dalla “frattura collo del femore dx, frattura mano dx con gessatura della stessa, rimozione di protesi d'anca e posizionamento di spaziatore in cemento imbevuto da antibiotico”, ma non dagli interventi ospedalieri.
La Corte riteneva anche che lo “stato di ansia” accusato dal signor non Pt_1 assumeva alcuna portata invalidante in quanto, come riferito dal consulente, rappresentava un evento transitorio e non stabilizzato, privo di adeguati riscontri obiettivi.
5 Il Collegio non riteneva, invece, condivisibile la decisione del tribunale nella parte in cui aveva individuato i termini di durata dei periodi di I.T.T. e di I.T.P. senza tener conto che il dolore, la febbre e la difficoltà nella deambulazione, di cui aveva sofferto il signor dopo gli interventi presso l'ospedale calabrese e Pt_1
l'ospedale romano, erano stati eliminati, con completa guarigione del soggetto, solo in data 25.10.2011.
Ed ancora, nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante la cicatrice post-operatoria riportata dall'attore/appellante senza prendere in considerazione il danno estetico derivante da tale cicatrice. Osservava, in proposito, la Corte che “un “segno” evidente di 36 cm. di lunghezza non può essere ritenuto normale conseguenza di un intervento di protesi dell'anca, in quanto la letteratura medica riporta, come esito normale di tale operazione, una cicatrice da 7 a 12 cm”.
Pertanto, con separata ordinanza disponeva consulenza tecnica d'ufficio, “al fine di rideterminare i periodi di I.T.T. e di I.P.T. sofferti dall'attore/appellante dalla data dell'intervento presso l'Ospedale di Cetraro alla data di guarigione indicata dal c.t.u. di primo grado, con indicazione dei diversi periodi da porre a carico dei soggetti responsabili delle operazioni e degli interventi eseguiti non correttamente, nonché per determinare la percentuale di danno estetico derivante dalla cicatrice di 36 cm riportata sull'arto inferiore”, designando il dott. il quale CP_16 prestava il giuramento di rito all'udienza del 26.03.2024.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del 26.07.2024.
Acquisito l'elaborato peritale, si costituiva in data 21.10.2024 l' CP_14
che eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'appello per omessa notifica dell'atto di impugnazione, nonché la nullità dell'intero giudizio per omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
nel merito chiedeva il rigetto della proposta impugnazione.
Con provvedimento del 23.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del
10.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
6 § 2. Le questioni preliminari
2.1. L'eccezione di omessa notifica dell'atto di citazione in appello sollevata dall' è palesemente infondata. CP_14
Contrariamente all'assunto dell'appellata, risulta ex actis la notifica in data
01.02.2018 a mezzo pec all'indirizzo risultante da Reginde.
2.2. Le eccezioni di inammissibilità del gravame, formulate dalla parte appellata risultano implicitamente disattese con la sentenza non definitiva. Controparte_3
In questa sede è bene evidenziare, con riguardo alla eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., che per la giurisprudenza di legittimità gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017).
Nel caso di specie l'appellante indica chiaramente le parti della sentenza di primo grado e le critiche tese a contrastare le ragioni della decisione impugnata.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis, basta rilevare che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
7 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Preliminarmente va dichiarata inammissibile per tardività l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sollevata dall'appellata
CP_14
Ed invero, l'art. 161 c.p.c. codifica il principio dell'assorbimento (o conversione) dei vizi di nullità, che direttamente o indirettamente inficiano le sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione, in motivi di gravame, così riconducendo ogni possibilità di far valere quei vizi alle modalità ed ai termini propri di detti mezzi di impugnazione;
la decadenza dal mezzo di gravame, per l'inosservanza di quelle modalità o di quei termini, dà luogo all'impossibilità di rilevare il vizio stesso, con conseguente formazione della cosa giudicata.
Orbene, l'appellata ha formulato l'eccezione di nullità del CP_14
giudizio di primo grado con la comparsa di costituzione depositata in data
21.10.2024, senza il rispetto del termine, fissato dall'art. 343 c.p.c. per la proposizione dell'appello incidentale, di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata in citazione. Dal che discende la inammissibilità della predetta eccezione.
3.2. Venendo all'esame dell'appello, per effetto della sopra richiamata sentenza non definitiva, residua alla Corte di accertare l'entità del danno estetico derivante dalla cicatrice post-operatoria, nonché l'invalidità temporanea ulteriore rispetto a quella riconosciuta in primo grado.
È noto, infatti, che la sentenza non definitiva esplica effetti vincolanti nei confronti del giudice che l'ha emessa. Il giudice non può infatti riesaminare le questioni che ha deciso con sentenza non definitiva o discostarsi dall'accertamento in essa contenuto: la forma della sentenza fa sì che in quel grado del giudizio non si possa più ridiscutere la questione. La sentenza non definitiva è pertanto immodificabile e irrevocabile nel corso del giudizio, anche ad opera della sentenza definitiva. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva "non possono infatti essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che
8 è stato deciso (Cass. 16 febbraio 2001, n. 2332; Cass. 16 giugno 2014, n. 13621)
..." (cfr. Cass. civ., 11 agosto 2016, n. 17038).
In punto di quantificazione del danno, le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico incaricato nel presente giudizio, dott. medico specialista in CP_16
medicina legale, sono pienamente condivise da questa Corte, data la loro logicità, concludenza e complessiva aderenza alle risultanze istruttorie.
In particolare, il Consulente Tecnico incaricato ha accertato che dalla cicatrice chirurgica a carico dell'arto inferiore destro dell'appellante è derivata una invalidità permanente, in termini di danno biologico estetico, quantificabile in misura pari ad
8 punti percentuali. Al riguardo il consulente ha evidenziato che dagli interventi chirurgici non eseguiti correttamente presso il e il Controparte_17
di (il primo per sottodimensionamento della protesi Controparte_2 CP_2 applicata ed il secondo per l'infezione protesica che comportò la necessità dei successivi interventi chirurgici), l' ebbe a riportare un esito cicatriziale a Pt_1 carico della coscia destra di estensione maggiore di 24 cm rispetto a quello che sarebbe residuato a seguito di un normale intervento chirurgico di artroprotesi di anca (cfr. pag.
7-9 della consulenza).
Il consulente tecnico ha, altresì, accertato che, in conseguenza del medesimo evento di danno, l'infortunato ha sofferto complessivi 1.860 giorni di invalidità temporanea, ovvero dal 19.09.2006 (essendo il periodo precedente dal 31.01.2006 compatibile anche con un intervento protesico correttamente eseguito presso l'Ospedale di Cetraro) al 25.10.2011, data di guarigione clinica indicata dal c.t.u. del giudizio di primo grado. In particolare l'ausiliario, rispetto a quanto accertato e liquidato in primo grado, ha indicato ulteriori 1.283 giorni di I.T.P. al 25% ascrivibili alle operazioni ed agli interventi eseguiti non correttamente presso l'Ospedale di Controparte_2 CP_2
Ciò posto, la liquidazione del danno patrimoniale deve essere effettuata assumendo a parametro di riferimento i valori standard previsti dalle Tabelle di Milano da ultimo aggiornate in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica, permanente e transitorio, in quanto considerate dalla giurisprudenza di legittimità quale parametro unico di riferimento nella valutazione equitativa del danno (Cass., sez. III, sent. n.
12408/2011), fermo restandone il carattere solo paranormativo e non vincolante per il giudice di merito (come recentemente ribadito da Cass., sez. III, sent. n.
9 19506/2024), e fondate sul parametro dell'aspettativa di vita del soggetto leso in base all'età del medesimo al momento della verificazione dell'evento di danno, nel cd. Sistema del punto variabile ancorato alle fasce d'età.
In applicazione delle predette tabelle, a ristoro dell'invalidità permanente sofferta dal sig. devono essere liquidati euro 12.317,00, somma ottenuta dalla Pt_1 risultante del danno non patrimoniale all'8% avuto riguardo all'età del danneggiato alla data del 25.10.2011 (65 anni), di consolidamento degli esiti permanenti. Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre, infatti, fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (Cass. n.
7126/21; n. 2131/17).
Trattandosi di danno conseguito a due diversi interventi chirurgici, il primo eseguito presso l'Ospedale di Cetraro e il secondo presso l'Ospedale CP_2
di appare equo suddividere nell'esatta misura del 50% dell'importo
[...] CP_2
totale le somme che e con i rispettivi sanitari, dovranno CP_9 CP_1
corrispondere all' non apparendo possibile, sulla scorta delle conclusioni Pt_1
del c.t.u., determinare, in termini percentuali, il quantum risarcibile ascrivibile all'una e/o all'altra operazione.
A ristoro dell'invalidità transitoria complessivamente sofferta dal sig. Pt_1
devono essere ulteriormente liquidati euro 36.886,25 per 1.283 gg. di ITP al 25%
(valore del punto base di ITT euro 115,00).
Quanto al danno morale, va richiamato il recente e condiviso arresto del
Supremo Collegio (Cass. 25164/2020), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei "fatti" in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, manca qualunque allegazione di sofferenze psico-fisiche di particolare intensità derivanti dal danno estetico, mentre, quanto al danno morale legato alla invalidità temporanea, l'importo base previsto dalle Tabelle milanesi
(115,00 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore.
10 L'attore non ha poi dimostrato di aver subito, dal punto di vista dinamico- relazionale, patimenti diversi da quelli ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato, tanto da giustificare una personalizzazione del danno, richiesta nella misura massima.
Deve rammentarsi che nella liquidazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento quantificabile in base al criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (come visto, il sistema del cd. punto variabile recepito nelle tabelle del Tribunale di Milano) copre tutte le conseguenze dannose normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, vale a dire quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire.
Tali conseguenze ordinarie costituiscono una conseguenza normale del danno e non giustificano, quindi, alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale, non rilevando in senso contrario la circostanza che le conseguenze della menomazione incidano sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico - relazionali della persona, in quanto tali conseguenze sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 11/11/2019, n.
28988; Cass., 31/01/2019, n. 2788; Cass., 21/09/2017, n. 21939; Cass., 7/11/2014,
n. 23778), solo le conseguenze della menomazione che non sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, "ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico", con la precisazione che ciò che rileva, ai fini della personalizzazione del risarcimento, non è quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ma il fatto che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria "perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione" (Cass., n. 28988/2019, cit.).
Nel caso di specie, sotto tale ultimo aspetto non è stato dimostrato - e prima ancora allegato - che l'attore abbia subito dal punto di vista dinamico-relazionale patimenti diversi da quelli ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertata.
In particolare, la rinuncia, emersa dalla prova testimoniale, ad attività di svago quali lavoretti domestici, coltivazione dell'orto, restauro mobili, frequentazione
11 della scuola di ballo, non è conseguenza dell'invalidità accertata sub specie di danno estetico, quanto piuttosto dei postumi invalidanti consistenti in
“deambulazione con zoppia di cadenza in fuga dx………; ipotonotrofia delle masse muscolari, limitazione di movimento dell'anca di circa 1/3”, per i quali è stata esclusa la derivazione diretta dagli interventi subiti presso le strutture ospedaliere chiamate in giudizio.
L'impedimento temporaneo delle predette attività è invece ristorato dall'importo previsto per l'invalidità transitoria.
Ne deriva che il danno come sopra liquidato è interamente riparato.
Sugli importi come sopra liquidati sono poi dovuti gli interessi compensativi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte debbono calcolarsi dal giorno dell'insorgenza del credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che si incrementa anno per anno per effetto della rivalutazione monetaria in base ai dati Istat.
Pertanto gli importi devono essere devalutati all'epoca della causazione del danno (05.10.2006 per quanto riguarda le somme a titolo di invalidità transitoria dovute da 1; 25.10.2011 per quanto riguarda le somme dovute a titolo CP_1
di invalidità permanente) e gli interessi calcolati al saggio legale sulle somme rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dalla data del fatto sino alla presente decisione.
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulle somme come sopra liquidate sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Per tali motivi, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, la sentenza impugnata va parzialmente riformata, con condanna in solido di: CP_14
e al pagamento della somma di euro 6.158,5;
[...] Controparte_6 [...]
e al pagamento della somma di euro 6.158,5, a titolo CP_1 Controparte_7
di risarcimento del danno da invalidità permanente, e della ulteriore somma di euro
36.886,25, a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea;
il tutto oltre interessi nei termini sopra specificati.
La va, poi, condannata a manlevare da ogni CP_3 CP_1
obbligazione di pagamento derivante dalla presente sentenza.
12 4. Le spese processuali
4.1. La parziale riforma della sentenza appellata implica la nuova regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio, da operare in base all'esito complessivo ed unitario dello stesso che registra un considerevole aumento della somma spettante all'appellante; si reputa pertanto congrua l'imposizione delle spese del doppio grado del giudizio, ivi comprese quelle di c.t.u., a carico degli appellati.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 per il primo grado ed al D.M. n. 147/22 per il secondo grado, in base al criterio del decisum (così Cass. civ. sez. II, 09.09.2019, n. 22462), ai valori minimi (stante la non novità e non particolare difficoltà della materia trattata).
4.2. Va anche riconosciuto, in favore dell'appellante, il rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte pari ad €1.020,00.
Sul punto è infatti fondato il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento di tale esborso.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 24188/21) ha ribadito che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1,
c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue
(cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380). La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente, di cui lo stesso si sia avvalso, presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza (Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357;
Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897). Nella specie, dagli atti di causa risulta provato sia l'incarico come consulente di parte, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento, sia l'attività compiuta dal CTP in favore del proprio assistito, sia infine il pagamento dell'importo di €1.020,00 da ritenersi congruo perché in linea con le spese della CTU, come quantificate nel decreto di liquidazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 CP_1 Controparte_3 [...]
[...]
[...] , e , Controparte_18 Controparte_6 Controparte_7
avverso la sentenza n. 744/2017 del Tribunale di Paola, pubblicata il 07.08.2017, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna in solido: e CP_14 CP_6
al pagamento della somma di euro 6.158,5, a titolo di risarcimento del
[...]
danno da invalidità permanente;
e al pagamento CP_1 Controparte_7
della somma di euro 6.158,5, a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente, nonché della ulteriore somma di euro 36.886,25, a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea;
il tutto oltre interessi nei termini specificati in parte motiva;
b) condanna gli appellati, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio liquidandole: per il primo grado in €1.528,00 per spese vive ed in €4.015,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
per il secondo grado in €1.848,00 per spese vive ed in €4.997,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
c) pone a carico degli appellati, in solido, le spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio;
d) condanna a manlevare da ogni obbligazione di CP_3 CP_1
pagamento derivante dalla presente sentenza.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.12.2024
Il Consigliere estensore Il
Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto
Nicola Filardo
14
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 241/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Adriano Licenziati;
appellante
e
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., subentrata all' P.IVA_1 [...]
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Taverna;
appellata
e già (C.F.: Controparte_3 Controparte_4
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Bruno Doria;
appellata
1 e
, (C.F.: Controparte_5
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_3 avv.ti Silvia Cumino e Daniela Aceti;
appellata
; Controparte_6
; Controparte_7 appellati non costituiti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 744/2017 del Tribunale di Paola, pubblicata il 07.08.2017, avente ad oggetto risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Condannare gli appellati, in solido o chi di ragione, al pagamento in favore del sig. della somma di €12.860,00 a Parte_1 titolo di danno biologico (danno estetico all'8%) oltre incremento per sofferenza soggettiva (+25%) e con personalizzazione massima (+50%) e oltre interessi e svalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
Condannare la e, per CP_1 essa, la al pagamento in favore del sig. Controparte_8 Parte_1 della somma di 36.886,25 a titolo di invalidità temporanea parziale (1283 gg. al
25%) oltre incremento per sofferenza soggettiva (+25%) e con personalizzazione massima (+50%) e oltre interessi e svalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
Condannare gli appellati, in solido o chi di ragione, al pagamento in favore del sig.
della somma di € 1.020,00 per le spese sostenute per la Parte_1 consulenza di parte (cfr. fattura versata in atti nel giudizio di primo grado) e della somma di € 549,00 corrisposta al CTU (cfr. fattura versata in atti); Condannare gli appellati, in solido o chi di ragione, al pagamento in favore del sig.
[...]
delle spese e competenze di primo grado secondo i parametri della Parte_1 tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in base alle ulteriori somme, sopra specificate, da riconoscersi a titolo di risarcimento del danno, oltre oneri di legge;
Condannare gli appellati, in solido o chi di ragione, al pagamento in favore del sig.
[...]
delle spese e competenze del presente grado di giudizio secondo i Parte_1 parametri della tabella allegata al D.M. n. 55/2014, oltre oneri di legge”.
2 Per “precisa le proprie conclusioni, riportandosi ad ogni CP_1 pregresso scritto difensivo”.
Per “chiede che l'On.le Corte di Appello adita, contariis reiectis, CP_3
Voglia così statuire: - IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE - - Dichiarare
l'inammissibilità dell'appello spiegato ex art. 342 c.p.c., 348 bis c.p.c. e 348 ter
c.p.c., alla luce di tutte le motivazioni esposte. - IN VIA SUBORDINATA E NEL
MERITO – - Respingere l'appello avanzato dal sig. perché Parte_1 totalmente inammissibile e infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 744/2017 del Tribunale di Paola. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Per “precisano riportandosi alle conclusioni già rassegnate nella CP_9 comparsa di costituzione, di cui chiedono l'integrale accoglimento, con rigetto di ogni avversa argomentazione, eccezione, deduzione e richiesta”.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1. Il signor conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Paola l' la Controparte_2 [...]
l' , e Controparte_10 Parte_2 Controparte_6 CP_7
.
[...]
L'attore esponeva che, a seguito di una caduta accidentale avvenuta il 31.1.2006, era stato ricoverato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Praia a Mare con diagnosi di “frattura scomposta intertrocanterica a dx, frattura pluriframmentaria intra ed extraarticolare dell'estremo distale del radio dx, ferita lacero contusiva arcata sopracciliare dx” e poi trasferito presso l'ospedale di Cetraro dove era stato sottoposto a visita specialistica da parte del dott. che, in data 13.6.2006, CP_6 lo dichiarava clinicamente guarito con postumi;
successivamente, veniva ricoverato presso l'ospedale di dove veniva sottoposto ad altri Controparte_2 CP_2 interventi.
A distanza di tempo il signor segnalava di avere avuto danni biologici Pt_1 derivanti dalle cure subite e agiva per il risarcimento degli stessi.
Si costituiva l' di Controparte_2 CP_2 chiedendo il rigetto della domanda e l'autorizzazione a chiamare in causa la società assicuratrice per i danni a terzi.
3 La si costituiva contestando la domanda Controparte_10 introduttiva del giudizio.
Rimanevano, invece, contumaci i dott.ri e nonché l' CP_6 CP_7 [...]
CP_1 n. 1.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e c.t.u., veniva decisa con sentenza n. 744 del 10.8.2017 con cui l' n. 1 ed il dott. Parte_2 CP_6 venivano condannati al pagamento dei danni in misura di €3.962,35, l'
[...] ed il dott. venivano condannati al pagamento dei danni in CP_12 CP_7 misura di €13.260,42, mentre la società assicuratrice veniva ritenuta obbligata a manlevare l'azienda assicurata dalle obbligazioni risarcitorie.
1.2. Con atto notificato in data 1.2.2018, il sig. proponeva appello Pt_1 avverso detta sentenza che censurava deducendo che il primo giudice, pur avendo accertato la piena responsabilità delle parti convenute, non avrebbe riconosciuto alcuna percentuale di danno biologico da invalidità permanente ma solo un danno da invalidità temporanea totale e parziale, aderendo acriticamente alle soluzioni indicate dal c.t.u.. Il giudicante, inoltre, avrebbe erroneamente considerato il periodo di I.T.T. di giorni 141 ed il periodo di I.T.P. di giorni 436, omettendo di verificare che la guarigione era intervenuta dopo 1.861 giorni;
avrebbe, infine, valutato in modo non corretto il danno morale ed avrebbe omesso di riconoscere il danno patrimoniale derivante dalla perdita dell'attività lavorativa.
L'appellante censurava, altresì, la decisione di primo grado in punto di liquidazione delle spese processuali con riguardo allo scaglione applicato ed al mancato riconoscimento delle spese della consulenza tecnica di parte.
Si costituivano, con distinte comparse, l' Controparte_13
(subentrata all' e la Controparte_12 Controparte_3
(subentrata alla resistendo al gravame. Controparte_10
Non si costituivano l' (subentrata alla ) e i Controparte_14 Parte_2 dott.ri e CP_6 CP_7
All'udienza del 14.3.2023 (ordinanza del 6.4.2023) la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
1.3.Con sentenza non definitiva n. 159 del 09.01/15.02.2024 la Corte d'Appello così statuiva: "- conferma il rigetto della domanda introduttiva del giudizio di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita dell'attività
4 lavorativa, del danno non patrimoniale da invalidità permanente diversa dalla minorazione estetica derivante dalla cicatrice post-operatoria; - provvede con separata ordinanza per il prosieguo;
- riserva la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva”.
La Corte, richiamate le conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado, osservava che la valutazione operata dall'ausiliario del giudice e fatta propria dal tribunale risultava condivisibile nella parte in cui affermava l'inesistenza di una diretta relazione tra i trattamenti sanitari praticati presso l'ospedale di Cetraro e presso l'ospedale S. Filippo Neri di e i postumi invalidanti consistenti in CP_2
“deambulazione con zoppia di cadenza in fuga dx………; ipotonotrofia delle masse muscolari, limitazione di movimento dell'anca di circa 1/3”, posto che tali esiti risultavano essere diretta conseguenza della “caduta accidentale” del gennaio 2006
(che aveva determinato la frattura scomposta intertrocanterica a dx, la frattura pluriframmentaria intra ed extraarticolare dell'estremo distale del radio dx e la ferita lacero contusiva arcata sopracciliare dx) e atteso che gli interventi operati presso le strutture ospedaliere chiamate in causa, seppur inadeguati o non correttamente effettuati, avevano determinato alcuni disagi transitori, dovuti al dolore persistente, allo stato febbrile ed alle difficoltà nella deambulazione, eliminati per effetto delle cure e delle operazioni praticate in occasione dei ricoveri del 15.3.2011, del
26.5.2011 e dell'8.9.2011 presso l' di Bologna. Controparte_15
Ciò, ad avviso della Corte, portava ad escludere che all'appellante potesse essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita dell'attività lavorativa, precisando sul punto che l'inabilità al lavoro riconosciuta dall' in data 20.5.2008, era derivata da una serie di patologie CP_14
“diabete mellito di tipo 2, gozzo plurinodulare, insufficienza aortica, steatosi epatica, cistopielite emorragica, ipertrofia prostatica, ritoscoliosi, spondiloartrosi cervicale, spina calcaneare” oltre che dalla “frattura collo del femore dx, frattura mano dx con gessatura della stessa, rimozione di protesi d'anca e posizionamento di spaziatore in cemento imbevuto da antibiotico”, ma non dagli interventi ospedalieri.
La Corte riteneva anche che lo “stato di ansia” accusato dal signor non Pt_1 assumeva alcuna portata invalidante in quanto, come riferito dal consulente, rappresentava un evento transitorio e non stabilizzato, privo di adeguati riscontri obiettivi.
5 Il Collegio non riteneva, invece, condivisibile la decisione del tribunale nella parte in cui aveva individuato i termini di durata dei periodi di I.T.T. e di I.T.P. senza tener conto che il dolore, la febbre e la difficoltà nella deambulazione, di cui aveva sofferto il signor dopo gli interventi presso l'ospedale calabrese e Pt_1
l'ospedale romano, erano stati eliminati, con completa guarigione del soggetto, solo in data 25.10.2011.
Ed ancora, nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante la cicatrice post-operatoria riportata dall'attore/appellante senza prendere in considerazione il danno estetico derivante da tale cicatrice. Osservava, in proposito, la Corte che “un “segno” evidente di 36 cm. di lunghezza non può essere ritenuto normale conseguenza di un intervento di protesi dell'anca, in quanto la letteratura medica riporta, come esito normale di tale operazione, una cicatrice da 7 a 12 cm”.
Pertanto, con separata ordinanza disponeva consulenza tecnica d'ufficio, “al fine di rideterminare i periodi di I.T.T. e di I.P.T. sofferti dall'attore/appellante dalla data dell'intervento presso l'Ospedale di Cetraro alla data di guarigione indicata dal c.t.u. di primo grado, con indicazione dei diversi periodi da porre a carico dei soggetti responsabili delle operazioni e degli interventi eseguiti non correttamente, nonché per determinare la percentuale di danno estetico derivante dalla cicatrice di 36 cm riportata sull'arto inferiore”, designando il dott. il quale CP_16 prestava il giuramento di rito all'udienza del 26.03.2024.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del 26.07.2024.
Acquisito l'elaborato peritale, si costituiva in data 21.10.2024 l' CP_14
che eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'appello per omessa notifica dell'atto di impugnazione, nonché la nullità dell'intero giudizio per omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
nel merito chiedeva il rigetto della proposta impugnazione.
Con provvedimento del 23.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del
10.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
6 § 2. Le questioni preliminari
2.1. L'eccezione di omessa notifica dell'atto di citazione in appello sollevata dall' è palesemente infondata. CP_14
Contrariamente all'assunto dell'appellata, risulta ex actis la notifica in data
01.02.2018 a mezzo pec all'indirizzo risultante da Reginde.
2.2. Le eccezioni di inammissibilità del gravame, formulate dalla parte appellata risultano implicitamente disattese con la sentenza non definitiva. Controparte_3
In questa sede è bene evidenziare, con riguardo alla eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., che per la giurisprudenza di legittimità gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017).
Nel caso di specie l'appellante indica chiaramente le parti della sentenza di primo grado e le critiche tese a contrastare le ragioni della decisione impugnata.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis, basta rilevare che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
7 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Preliminarmente va dichiarata inammissibile per tardività l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sollevata dall'appellata
CP_14
Ed invero, l'art. 161 c.p.c. codifica il principio dell'assorbimento (o conversione) dei vizi di nullità, che direttamente o indirettamente inficiano le sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione, in motivi di gravame, così riconducendo ogni possibilità di far valere quei vizi alle modalità ed ai termini propri di detti mezzi di impugnazione;
la decadenza dal mezzo di gravame, per l'inosservanza di quelle modalità o di quei termini, dà luogo all'impossibilità di rilevare il vizio stesso, con conseguente formazione della cosa giudicata.
Orbene, l'appellata ha formulato l'eccezione di nullità del CP_14
giudizio di primo grado con la comparsa di costituzione depositata in data
21.10.2024, senza il rispetto del termine, fissato dall'art. 343 c.p.c. per la proposizione dell'appello incidentale, di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata in citazione. Dal che discende la inammissibilità della predetta eccezione.
3.2. Venendo all'esame dell'appello, per effetto della sopra richiamata sentenza non definitiva, residua alla Corte di accertare l'entità del danno estetico derivante dalla cicatrice post-operatoria, nonché l'invalidità temporanea ulteriore rispetto a quella riconosciuta in primo grado.
È noto, infatti, che la sentenza non definitiva esplica effetti vincolanti nei confronti del giudice che l'ha emessa. Il giudice non può infatti riesaminare le questioni che ha deciso con sentenza non definitiva o discostarsi dall'accertamento in essa contenuto: la forma della sentenza fa sì che in quel grado del giudizio non si possa più ridiscutere la questione. La sentenza non definitiva è pertanto immodificabile e irrevocabile nel corso del giudizio, anche ad opera della sentenza definitiva. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva "non possono infatti essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che
8 è stato deciso (Cass. 16 febbraio 2001, n. 2332; Cass. 16 giugno 2014, n. 13621)
..." (cfr. Cass. civ., 11 agosto 2016, n. 17038).
In punto di quantificazione del danno, le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico incaricato nel presente giudizio, dott. medico specialista in CP_16
medicina legale, sono pienamente condivise da questa Corte, data la loro logicità, concludenza e complessiva aderenza alle risultanze istruttorie.
In particolare, il Consulente Tecnico incaricato ha accertato che dalla cicatrice chirurgica a carico dell'arto inferiore destro dell'appellante è derivata una invalidità permanente, in termini di danno biologico estetico, quantificabile in misura pari ad
8 punti percentuali. Al riguardo il consulente ha evidenziato che dagli interventi chirurgici non eseguiti correttamente presso il e il Controparte_17
di (il primo per sottodimensionamento della protesi Controparte_2 CP_2 applicata ed il secondo per l'infezione protesica che comportò la necessità dei successivi interventi chirurgici), l' ebbe a riportare un esito cicatriziale a Pt_1 carico della coscia destra di estensione maggiore di 24 cm rispetto a quello che sarebbe residuato a seguito di un normale intervento chirurgico di artroprotesi di anca (cfr. pag.
7-9 della consulenza).
Il consulente tecnico ha, altresì, accertato che, in conseguenza del medesimo evento di danno, l'infortunato ha sofferto complessivi 1.860 giorni di invalidità temporanea, ovvero dal 19.09.2006 (essendo il periodo precedente dal 31.01.2006 compatibile anche con un intervento protesico correttamente eseguito presso l'Ospedale di Cetraro) al 25.10.2011, data di guarigione clinica indicata dal c.t.u. del giudizio di primo grado. In particolare l'ausiliario, rispetto a quanto accertato e liquidato in primo grado, ha indicato ulteriori 1.283 giorni di I.T.P. al 25% ascrivibili alle operazioni ed agli interventi eseguiti non correttamente presso l'Ospedale di Controparte_2 CP_2
Ciò posto, la liquidazione del danno patrimoniale deve essere effettuata assumendo a parametro di riferimento i valori standard previsti dalle Tabelle di Milano da ultimo aggiornate in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica, permanente e transitorio, in quanto considerate dalla giurisprudenza di legittimità quale parametro unico di riferimento nella valutazione equitativa del danno (Cass., sez. III, sent. n.
12408/2011), fermo restandone il carattere solo paranormativo e non vincolante per il giudice di merito (come recentemente ribadito da Cass., sez. III, sent. n.
9 19506/2024), e fondate sul parametro dell'aspettativa di vita del soggetto leso in base all'età del medesimo al momento della verificazione dell'evento di danno, nel cd. Sistema del punto variabile ancorato alle fasce d'età.
In applicazione delle predette tabelle, a ristoro dell'invalidità permanente sofferta dal sig. devono essere liquidati euro 12.317,00, somma ottenuta dalla Pt_1 risultante del danno non patrimoniale all'8% avuto riguardo all'età del danneggiato alla data del 25.10.2011 (65 anni), di consolidamento degli esiti permanenti. Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre, infatti, fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (Cass. n.
7126/21; n. 2131/17).
Trattandosi di danno conseguito a due diversi interventi chirurgici, il primo eseguito presso l'Ospedale di Cetraro e il secondo presso l'Ospedale CP_2
di appare equo suddividere nell'esatta misura del 50% dell'importo
[...] CP_2
totale le somme che e con i rispettivi sanitari, dovranno CP_9 CP_1
corrispondere all' non apparendo possibile, sulla scorta delle conclusioni Pt_1
del c.t.u., determinare, in termini percentuali, il quantum risarcibile ascrivibile all'una e/o all'altra operazione.
A ristoro dell'invalidità transitoria complessivamente sofferta dal sig. Pt_1
devono essere ulteriormente liquidati euro 36.886,25 per 1.283 gg. di ITP al 25%
(valore del punto base di ITT euro 115,00).
Quanto al danno morale, va richiamato il recente e condiviso arresto del
Supremo Collegio (Cass. 25164/2020), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei "fatti" in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, manca qualunque allegazione di sofferenze psico-fisiche di particolare intensità derivanti dal danno estetico, mentre, quanto al danno morale legato alla invalidità temporanea, l'importo base previsto dalle Tabelle milanesi
(115,00 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore.
10 L'attore non ha poi dimostrato di aver subito, dal punto di vista dinamico- relazionale, patimenti diversi da quelli ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato, tanto da giustificare una personalizzazione del danno, richiesta nella misura massima.
Deve rammentarsi che nella liquidazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento quantificabile in base al criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (come visto, il sistema del cd. punto variabile recepito nelle tabelle del Tribunale di Milano) copre tutte le conseguenze dannose normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, vale a dire quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire.
Tali conseguenze ordinarie costituiscono una conseguenza normale del danno e non giustificano, quindi, alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale, non rilevando in senso contrario la circostanza che le conseguenze della menomazione incidano sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico - relazionali della persona, in quanto tali conseguenze sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 11/11/2019, n.
28988; Cass., 31/01/2019, n. 2788; Cass., 21/09/2017, n. 21939; Cass., 7/11/2014,
n. 23778), solo le conseguenze della menomazione che non sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, "ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico", con la precisazione che ciò che rileva, ai fini della personalizzazione del risarcimento, non è quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ma il fatto che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria "perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione" (Cass., n. 28988/2019, cit.).
Nel caso di specie, sotto tale ultimo aspetto non è stato dimostrato - e prima ancora allegato - che l'attore abbia subito dal punto di vista dinamico-relazionale patimenti diversi da quelli ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertata.
In particolare, la rinuncia, emersa dalla prova testimoniale, ad attività di svago quali lavoretti domestici, coltivazione dell'orto, restauro mobili, frequentazione
11 della scuola di ballo, non è conseguenza dell'invalidità accertata sub specie di danno estetico, quanto piuttosto dei postumi invalidanti consistenti in
“deambulazione con zoppia di cadenza in fuga dx………; ipotonotrofia delle masse muscolari, limitazione di movimento dell'anca di circa 1/3”, per i quali è stata esclusa la derivazione diretta dagli interventi subiti presso le strutture ospedaliere chiamate in giudizio.
L'impedimento temporaneo delle predette attività è invece ristorato dall'importo previsto per l'invalidità transitoria.
Ne deriva che il danno come sopra liquidato è interamente riparato.
Sugli importi come sopra liquidati sono poi dovuti gli interessi compensativi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte debbono calcolarsi dal giorno dell'insorgenza del credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che si incrementa anno per anno per effetto della rivalutazione monetaria in base ai dati Istat.
Pertanto gli importi devono essere devalutati all'epoca della causazione del danno (05.10.2006 per quanto riguarda le somme a titolo di invalidità transitoria dovute da 1; 25.10.2011 per quanto riguarda le somme dovute a titolo CP_1
di invalidità permanente) e gli interessi calcolati al saggio legale sulle somme rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dalla data del fatto sino alla presente decisione.
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulle somme come sopra liquidate sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Per tali motivi, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, la sentenza impugnata va parzialmente riformata, con condanna in solido di: CP_14
e al pagamento della somma di euro 6.158,5;
[...] Controparte_6 [...]
e al pagamento della somma di euro 6.158,5, a titolo CP_1 Controparte_7
di risarcimento del danno da invalidità permanente, e della ulteriore somma di euro
36.886,25, a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea;
il tutto oltre interessi nei termini sopra specificati.
La va, poi, condannata a manlevare da ogni CP_3 CP_1
obbligazione di pagamento derivante dalla presente sentenza.
12 4. Le spese processuali
4.1. La parziale riforma della sentenza appellata implica la nuova regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio, da operare in base all'esito complessivo ed unitario dello stesso che registra un considerevole aumento della somma spettante all'appellante; si reputa pertanto congrua l'imposizione delle spese del doppio grado del giudizio, ivi comprese quelle di c.t.u., a carico degli appellati.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 per il primo grado ed al D.M. n. 147/22 per il secondo grado, in base al criterio del decisum (così Cass. civ. sez. II, 09.09.2019, n. 22462), ai valori minimi (stante la non novità e non particolare difficoltà della materia trattata).
4.2. Va anche riconosciuto, in favore dell'appellante, il rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte pari ad €1.020,00.
Sul punto è infatti fondato il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento di tale esborso.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 24188/21) ha ribadito che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1,
c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue
(cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380). La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente, di cui lo stesso si sia avvalso, presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza (Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357;
Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897). Nella specie, dagli atti di causa risulta provato sia l'incarico come consulente di parte, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento, sia l'attività compiuta dal CTP in favore del proprio assistito, sia infine il pagamento dell'importo di €1.020,00 da ritenersi congruo perché in linea con le spese della CTU, come quantificate nel decreto di liquidazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 CP_1 Controparte_3 [...]
[...]
[...] , e , Controparte_18 Controparte_6 Controparte_7
avverso la sentenza n. 744/2017 del Tribunale di Paola, pubblicata il 07.08.2017, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna in solido: e CP_14 CP_6
al pagamento della somma di euro 6.158,5, a titolo di risarcimento del
[...]
danno da invalidità permanente;
e al pagamento CP_1 Controparte_7
della somma di euro 6.158,5, a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente, nonché della ulteriore somma di euro 36.886,25, a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea;
il tutto oltre interessi nei termini specificati in parte motiva;
b) condanna gli appellati, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio liquidandole: per il primo grado in €1.528,00 per spese vive ed in €4.015,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
per il secondo grado in €1.848,00 per spese vive ed in €4.997,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
c) pone a carico degli appellati, in solido, le spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio;
d) condanna a manlevare da ogni obbligazione di CP_3 CP_1
pagamento derivante dalla presente sentenza.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.12.2024
Il Consigliere estensore Il
Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto
Nicola Filardo
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