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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/06/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 889/2018 r.g., vertente tra cod. fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Sarino Parte_1 CodiceFiscale_1
Melissari, con studio in Palmi, Via Pitagora n. 2, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni Musolino in Reggio Calabria Via Locri n. 1/a
APPELLANTE
CONTRO
p.iva in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato per la carica presso la sede corrente in Bologna, Via Stalingrado n. 45 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Miceli presso il cui studio in Reggio Calabria alla via G. Mazzini 06 è
elettivamente domiciliata
APPELLATA
E CONTRO
nato a [...] il [...] residente in [...]
n. 14;
per il F.G.V.S., in persona del suo rappresentante legale pro Controparte_3
tempore, con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14;
; Controparte_4
1 APPELLATI - CONTUMACI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n° 335/2018, pubblicata il 10/4/18.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato agiva per ottenere il risarcimento dei Parte_1 danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in data 26/6/04 in agro di Rosarno.
L'attore esponeva che alla guida della propria autovettura Audi A4, tg BT169SD, Controparte_2 procedendo su via Catullo, con direzione di marcia verso la SP per Taurianova, giunto in una curva destrorsa, invadeva la corsia opposta e investiva frontalmente il ciclomotore Piaggio Vespa, condotto dallo privo di copertura assicurativa. Pt_1
Si costituiva la deducendo la colpa esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, CP_5 precisando che il motociclo era privo di copertura assicurativa e che era minore di Parte_1 anni 14.
Con diverso atto di citazione agiva anche il terzo trasportato , chiedendo il Controparte_4 risarcimento dei danni subiti nel medesimo sinistro.
Si costituiva chiedendo di chiamare in causa quale impresa CP_5 Controparte_6 designata al fondo di garanzia.
Si costituiva deducendo l'inammissibilità della chiamata. CP_6
I due fascicoli venivano riuniti.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, prova per testi e CTU, il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 335 del 2018, emessa il 10 aprile 2018, così statuiva: “dichiara l'inammissibilità della chiamata in causa del Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
rigetta l'eccezione di prescrizione articolata dalla convenuta;
condanna la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore Controparte_1 [...]
, liquidati in €. 41.994,00 oltre interessi per come indicato in parte motiva;
CP_4 dichiara la responsabilità di nella causazione dell'evento nella misura del 50% e per Parte_1
l'effetto dispone che tenga indenne l'assicurazione convenuta dal Parte_1 CP_1 risarcimento liquidato in favore di nella misura del 50% oltre che dal Controparte_4 pagamento delle spese di lite nella stessa misura;
condanna la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore Controparte_1 Pt_1
liquidati in €. 36.044,00 oltre interessi come indicato in parte motiva;
[...]
Liquida le spese di lite tra e l'assicurazione convenuta in €. 9.972,00 oltre iva e Parte_1
2 cpa…; condanna l'assicurazione convenuta alla refusione delle spese in favore di Controparte_4 liquidandole in €. 3.972,00 oltre iva, cpa…; condanna l'assicurazione convenuta alla refusione delle spese in favore della terza chiamata…; pone definitivamente a carico dell'assicurazione convenuta, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU liquidate in corso di causa”.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento integrale delle domande e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto. Controparte_7
Con ordinanza del 19/11/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 4/11/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , Controparte_2 [...] per il F.G.V.S. e i quali, sebbene regolarmente citati, non Controparte_3 Controparte_4 si sono costituiti.
1.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata sulla corretta determinazione delle percentuali di corresponsabilità nella causazione del sinistro e sulla condanna dell'appellante alla refusione nei confronti di del risarcimento e delle spese legali, CP_5 riconosciuti in favore di;
lamenta, inoltre, l'appellante l'ingiusta parziale Controparte_4 compensazione delle spese di lite.
1.1) Il gravame è infondato.
L'odierno appellante ritiene errata la decisione del Tribunale, per l'eccessività del grado di corresponsabilità attribuitogli, atteso che a seguito dell'istruttoria espletata non sarebbe emersa alcuna specifica negligenza nella sua condotta di guida.
Giova osservare che in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso.
La Suprema Corte ha, infatti, ribadito che l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti
3 coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Cassazione civile 2005/2023; Cass. Civ. 3416/2022; Cass. Civ. 23431/2014).
Nel caso che ci occupa risulta incontestato che l'odierno appellante abbia posto in essere, al momento del sinistro, plurime violazioni al codice della strada, in particolare:
a) violazione dell'art. 115 CDS in quanto postosi alla guida del ciclomotore senza aver compiuto anni
14;
b) violazione dell'art. 170 CDS posto che conduceva il veicolo pur non avendone l'età, e trasportando un passeggero senza l'età prevista (16 anni);
c) violazione dell'art. 171 CDS in quanto conduceva il motociclo senza l'utilizzo del casco.
Le sopra indicate violazioni, come correttamente ritenuto dal primo giudice, hanno avuto un'incidenza effettiva nella causazione del sinistro, infatti, l'età anagrafica consente di ritenere che il minore non fosse in grado di controllare il mezzo in sicurezza, a maggior ragione ove si consideri la presenza di un terzo trasportato che costringeva lo a bilanciare sul mezzo non soltanto il suo Pt_1 peso ma anche quello del terzo.
Appare evidente, inoltre, come il riferimento effettuato dal primo giudice in merito all'entrata in vigore, a breve, dell'obbligo del patentino per la guida dei ciclomotori, non sia circostanza su cui lo stesso ha basato la propria decisione in merito al concorso di colpa, bensì un rafforzativo al proprio ragionamento, nel senso che la pericolosità della guida del ciclomotore, anche dopo i 14 anni, ha reso necessario un intervento normativo per garantire ai conducenti un'adeguata preparazione sia teorica che pratica.
Per quanto sopra, corretta appare la misura del concorso di colpa stabilita dal primo giudice, atteso che, è, documentalmente, emersa una condotta di guida dello imprudente e non idonea (guida Pt_1 del motociclo senza avere l'età e trasporto di un passeggero), che portano a ritenere il mancato controllo del mezzo, anche quale pronta e immediata reazione a una situazione improvvisa e inaspettata.
Pertanto, le violazioni poste in essere dallo hanno certamente concorso, in misura paritaria, a Pt_1 causare, o, perlomeno, ad aggravare le conseguenze del sinistro, come correttamente ritenuto dal
Tribunale, atteso che lo stesso, senza il terzo trasportato avrebbe senz'altro avuto una migliore padronanza del mezzo, tale da evitare il sinistro o, comunque, da limitarne i danni.
Per quanto attiene alla parziale compensazione delle spese legali, liquidate in primo grado, la stessa appare corretta, alla luce del riconosciuto concorso di colpa in capo allo Pt_1
In seno all'appello, infatti, si fa riferimento a una generica violazione di legge da parte del primo
4 giudice, senza alcuna specificazione in merito alla normativa asseritamente violata.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, e l'appello deve essere rigettato.
2) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
5.201,00 a 26.000,00, valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/trattazione), e pertanto €. 1.134,00 fase di studio, €. 921,00 fase introduttiva, €.922,00 fase di trattazione, €. 1.911,00 fase decisionale, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. Parte_1
5 335/18 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza 335/2018; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata costituita che liquida in complessivi €. 4.888,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
nulla sulle spese per le parti contumaci;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 26/05/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 889/2018 r.g., vertente tra cod. fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Sarino Parte_1 CodiceFiscale_1
Melissari, con studio in Palmi, Via Pitagora n. 2, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni Musolino in Reggio Calabria Via Locri n. 1/a
APPELLANTE
CONTRO
p.iva in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato per la carica presso la sede corrente in Bologna, Via Stalingrado n. 45 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Miceli presso il cui studio in Reggio Calabria alla via G. Mazzini 06 è
elettivamente domiciliata
APPELLATA
E CONTRO
nato a [...] il [...] residente in [...]
n. 14;
per il F.G.V.S., in persona del suo rappresentante legale pro Controparte_3
tempore, con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14;
; Controparte_4
1 APPELLATI - CONTUMACI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n° 335/2018, pubblicata il 10/4/18.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato agiva per ottenere il risarcimento dei Parte_1 danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in data 26/6/04 in agro di Rosarno.
L'attore esponeva che alla guida della propria autovettura Audi A4, tg BT169SD, Controparte_2 procedendo su via Catullo, con direzione di marcia verso la SP per Taurianova, giunto in una curva destrorsa, invadeva la corsia opposta e investiva frontalmente il ciclomotore Piaggio Vespa, condotto dallo privo di copertura assicurativa. Pt_1
Si costituiva la deducendo la colpa esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, CP_5 precisando che il motociclo era privo di copertura assicurativa e che era minore di Parte_1 anni 14.
Con diverso atto di citazione agiva anche il terzo trasportato , chiedendo il Controparte_4 risarcimento dei danni subiti nel medesimo sinistro.
Si costituiva chiedendo di chiamare in causa quale impresa CP_5 Controparte_6 designata al fondo di garanzia.
Si costituiva deducendo l'inammissibilità della chiamata. CP_6
I due fascicoli venivano riuniti.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, prova per testi e CTU, il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 335 del 2018, emessa il 10 aprile 2018, così statuiva: “dichiara l'inammissibilità della chiamata in causa del Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
rigetta l'eccezione di prescrizione articolata dalla convenuta;
condanna la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore Controparte_1 [...]
, liquidati in €. 41.994,00 oltre interessi per come indicato in parte motiva;
CP_4 dichiara la responsabilità di nella causazione dell'evento nella misura del 50% e per Parte_1
l'effetto dispone che tenga indenne l'assicurazione convenuta dal Parte_1 CP_1 risarcimento liquidato in favore di nella misura del 50% oltre che dal Controparte_4 pagamento delle spese di lite nella stessa misura;
condanna la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore Controparte_1 Pt_1
liquidati in €. 36.044,00 oltre interessi come indicato in parte motiva;
[...]
Liquida le spese di lite tra e l'assicurazione convenuta in €. 9.972,00 oltre iva e Parte_1
2 cpa…; condanna l'assicurazione convenuta alla refusione delle spese in favore di Controparte_4 liquidandole in €. 3.972,00 oltre iva, cpa…; condanna l'assicurazione convenuta alla refusione delle spese in favore della terza chiamata…; pone definitivamente a carico dell'assicurazione convenuta, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU liquidate in corso di causa”.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento integrale delle domande e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto. Controparte_7
Con ordinanza del 19/11/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 4/11/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , Controparte_2 [...] per il F.G.V.S. e i quali, sebbene regolarmente citati, non Controparte_3 Controparte_4 si sono costituiti.
1.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata sulla corretta determinazione delle percentuali di corresponsabilità nella causazione del sinistro e sulla condanna dell'appellante alla refusione nei confronti di del risarcimento e delle spese legali, CP_5 riconosciuti in favore di;
lamenta, inoltre, l'appellante l'ingiusta parziale Controparte_4 compensazione delle spese di lite.
1.1) Il gravame è infondato.
L'odierno appellante ritiene errata la decisione del Tribunale, per l'eccessività del grado di corresponsabilità attribuitogli, atteso che a seguito dell'istruttoria espletata non sarebbe emersa alcuna specifica negligenza nella sua condotta di guida.
Giova osservare che in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso.
La Suprema Corte ha, infatti, ribadito che l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti
3 coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Cassazione civile 2005/2023; Cass. Civ. 3416/2022; Cass. Civ. 23431/2014).
Nel caso che ci occupa risulta incontestato che l'odierno appellante abbia posto in essere, al momento del sinistro, plurime violazioni al codice della strada, in particolare:
a) violazione dell'art. 115 CDS in quanto postosi alla guida del ciclomotore senza aver compiuto anni
14;
b) violazione dell'art. 170 CDS posto che conduceva il veicolo pur non avendone l'età, e trasportando un passeggero senza l'età prevista (16 anni);
c) violazione dell'art. 171 CDS in quanto conduceva il motociclo senza l'utilizzo del casco.
Le sopra indicate violazioni, come correttamente ritenuto dal primo giudice, hanno avuto un'incidenza effettiva nella causazione del sinistro, infatti, l'età anagrafica consente di ritenere che il minore non fosse in grado di controllare il mezzo in sicurezza, a maggior ragione ove si consideri la presenza di un terzo trasportato che costringeva lo a bilanciare sul mezzo non soltanto il suo Pt_1 peso ma anche quello del terzo.
Appare evidente, inoltre, come il riferimento effettuato dal primo giudice in merito all'entrata in vigore, a breve, dell'obbligo del patentino per la guida dei ciclomotori, non sia circostanza su cui lo stesso ha basato la propria decisione in merito al concorso di colpa, bensì un rafforzativo al proprio ragionamento, nel senso che la pericolosità della guida del ciclomotore, anche dopo i 14 anni, ha reso necessario un intervento normativo per garantire ai conducenti un'adeguata preparazione sia teorica che pratica.
Per quanto sopra, corretta appare la misura del concorso di colpa stabilita dal primo giudice, atteso che, è, documentalmente, emersa una condotta di guida dello imprudente e non idonea (guida Pt_1 del motociclo senza avere l'età e trasporto di un passeggero), che portano a ritenere il mancato controllo del mezzo, anche quale pronta e immediata reazione a una situazione improvvisa e inaspettata.
Pertanto, le violazioni poste in essere dallo hanno certamente concorso, in misura paritaria, a Pt_1 causare, o, perlomeno, ad aggravare le conseguenze del sinistro, come correttamente ritenuto dal
Tribunale, atteso che lo stesso, senza il terzo trasportato avrebbe senz'altro avuto una migliore padronanza del mezzo, tale da evitare il sinistro o, comunque, da limitarne i danni.
Per quanto attiene alla parziale compensazione delle spese legali, liquidate in primo grado, la stessa appare corretta, alla luce del riconosciuto concorso di colpa in capo allo Pt_1
In seno all'appello, infatti, si fa riferimento a una generica violazione di legge da parte del primo
4 giudice, senza alcuna specificazione in merito alla normativa asseritamente violata.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, e l'appello deve essere rigettato.
2) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
5.201,00 a 26.000,00, valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/trattazione), e pertanto €. 1.134,00 fase di studio, €. 921,00 fase introduttiva, €.922,00 fase di trattazione, €. 1.911,00 fase decisionale, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. Parte_1
5 335/18 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza 335/2018; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata costituita che liquida in complessivi €. 4.888,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
nulla sulle spese per le parti contumaci;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 26/05/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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