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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12634/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12634/2024 promossa da:
Parte_1
e
, Parte_2 Parte_3
entrambi elettivamente domiciliati in Via Gambasca n. 23, Torino presso lo studio dell'avv.
ARMENTANO MARCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Parte_2
28/06/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 573 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 02/09/2004, maggiorenne non ancora economicamente Per_1
autosufficiente.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 21/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e , Parte_1 Pt_2 [...]
. Parte_4
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che pertanto rinunciano a qualsivoglia assegno di mantenimento nei reciproci confronti.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di avere risolto ogni loro questione economica e patrimoniale e di non avere quindi più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo, ragione o causale.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio nei rispettivi periodi di Per_1 convivenza.
DISPONE che siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate per il figlio Per_1 secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale Ordinario di Torino sottoscritto in data 15.03.2016, le cui disposizioni si trascrivono qui di seguito:
- Sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo tra i genitori le seguenti spese:
a) tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
pagina 2 di 4 b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
f) prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
g) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario di figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi, dandosi tuttavia atto che nella fattispecie non esistono tali animali;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo, dandosi atto che nella fattispecie tali spese riguardano l'autovettura Mercedes SLK targata EK715FA, che attualmente è già intestata al figlio Per_1
i) spese per la patente, dandosi tuttavia atto che il figlio è già munito di patente;
Per_1
j) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari. gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte.
- Sempre alla stregua dell'indicato Protocollo devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
h) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
i) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
j) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
k) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
PRENDE ATTO che le parti convengono altresì che, per ogni singolo capitolo di spesa superiore ai 500,00 Euro, il genitore convivente avrà facoltà di indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo ed un termine precedente all'esborso.
PRENDE ATTO che i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
PRENDE ATTO che il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
PRENDE ATTO che, al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e pagina 3 di 4 ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12634/2024 promossa da:
Parte_1
e
, Parte_2 Parte_3
entrambi elettivamente domiciliati in Via Gambasca n. 23, Torino presso lo studio dell'avv.
ARMENTANO MARCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Parte_2
28/06/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 573 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 02/09/2004, maggiorenne non ancora economicamente Per_1
autosufficiente.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 21/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e , Parte_1 Pt_2 [...]
. Parte_4
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che pertanto rinunciano a qualsivoglia assegno di mantenimento nei reciproci confronti.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di avere risolto ogni loro questione economica e patrimoniale e di non avere quindi più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo, ragione o causale.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio nei rispettivi periodi di Per_1 convivenza.
DISPONE che siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate per il figlio Per_1 secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale Ordinario di Torino sottoscritto in data 15.03.2016, le cui disposizioni si trascrivono qui di seguito:
- Sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo tra i genitori le seguenti spese:
a) tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
pagina 2 di 4 b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
f) prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
g) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario di figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi, dandosi tuttavia atto che nella fattispecie non esistono tali animali;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo, dandosi atto che nella fattispecie tali spese riguardano l'autovettura Mercedes SLK targata EK715FA, che attualmente è già intestata al figlio Per_1
i) spese per la patente, dandosi tuttavia atto che il figlio è già munito di patente;
Per_1
j) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari. gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte.
- Sempre alla stregua dell'indicato Protocollo devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
h) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
i) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
j) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
k) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
PRENDE ATTO che le parti convengono altresì che, per ogni singolo capitolo di spesa superiore ai 500,00 Euro, il genitore convivente avrà facoltà di indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo ed un termine precedente all'esborso.
PRENDE ATTO che i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
PRENDE ATTO che il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
PRENDE ATTO che, al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e pagina 3 di 4 ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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