Sentenza 24 gennaio 2007
Massime • 3
In tema di mediazione, quando l'affare sia concluso con l'intervento di più mediatori (congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo, in base allo stesso incarico o a più incarichi) a norma dell'art. 1758 cod. civ., ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione.(Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato l'applicabilità dell'art. 1758 cod. civ. poiché i due mediatori avevano agito l'uno all'insaputa dell'altro, non cooperando di comune intesa fra di loro, nè giovandosi ciascuno dell'attività dell'altro per la conclusione dell'affare).
Gli ausiliari del mediatore o di una società di mediazione sono tenuti all'iscrizione nel ruolo solo quando essi risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, e impegnativi per l'ente da cui dipendono; l'iscrizione non è, invece, richiesta per quei dipendenti che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti.
Il diritto del mediatore alla provvigione deve essere riconosciuto anche quando l'attività da lui svolta in concreto non sia qualificabile quale fattore esclusivo e determinante della conclusione dell'affare, risultando sufficiente invece che, rispetto al negozio concluso dalle parti, l'attività di intermediazione assuma il carattere indefettibile della completezza e non venga per contro in rilievo, una volta stipulato il negozio medesimo, la contestazione dell'esistenza di originari ripensamenti di una delle parti del rapporto di mediazione, da ritenersi inidonei ad incidere sull'efficacia causale, esclusiva o concorrente dell'opera del mediatore, ovvero dell'eventuale successivo intervento di altro intermediario nel corso delle trattative.
Commentari • 5
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27 gennaio 2025 Quando l'agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione? Esistono diversi motivi per contestare la provvigione richiesta da un'agenzia immobiliare, soprattutto se questa non ha svolto correttamente la sua attività di mediazione o non ha i requisiti legali, come l'iscrizione alla Camera di Commercio. La giurisprudenza stabilisce che il diritto alla provvigione sorge solo quando l'agenzia ha messo in relazione le parti e contribuito in modo causale alla conclusione dell'affare. In alcuni casi, come la provvigione per la sola visita, il diritto al compenso può essere controverso: è necessario che la visita rappresenti un elemento determinante per la conclusione del …
Leggi di più… - 3. Agenti immobiliari: diritto alla provvigione e requisiti, concorso con altri mediatori e responsabilità dell’incarico di mediazioneAvv. Davide Longo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. I requisiti giuridici dell'agente immobiliare – 2. Il diritto alla provvigione del mediatore – 2.1. Il concetto di “affare concluso” – 2.2. Il nesso causale tra l'opera del mediatore e l'affare concluso – 3. Il concorso tra più mediatori intervenuti nella trattativa – 4. Responsabilità dell'agente immobiliare e conseguenze del suo inadempimento sul diritto alla provvigione Le operazioni di compravendita di beni immobili spesse volte sono agevolate dall'opera di intermediazione di un soggetto terzo, ovvero colui che in termini giuridici è definito come “mediatore”, mentre nel linguaggio comune più semplicemente come “agente immobiliare”, il quale è chiamato a mettere in …
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- 5. Quando l'agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigionehttp://www.studiolegalegiovannilongo.it/news-e-sentenze/ · 22 dicembre 2022
Quando l'agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione: le ragioni per la quali si può contestare il diritto dell'agenzia immobiliare di richiedere il pagamento della provvigione possono essere diverse: non ha svolto l'attività; non si è giunti a un accordo per il tramite della sua intermediazione; ecc. Un caso particolare, esaminato da una sentenza del Tribunale di Venezia, riguarda l'attività di mediazione e l'utilizzo di collaboratori. La normativa di riferimento con riguardo alla domanda: quando l'agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione? Quando l'agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione. La legge n. 39 del 3.2.1989 prescriveva l'iscrizione obbligatoria al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2007, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni battista - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCO POLO 43, presso lo studio dell'avvocato SERRA MARCO, che lo difende unitamente all'avvocato Roberto ROSSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AT RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato DI PIERRO NICOLA, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO RECHICHI giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 234/02 della Corte d'Appello di VENEZIA, seconda sezione civile, emessa il 6/11/01, depositata il 12/02/02, R.G. 1199/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/06 dal Consigliere Dott. Giulio LEVI;
udito l'Avvocato Marco SERRA;
udito l'Avvocato Nicola DI PIERRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l'accoglimento del 3 motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 28.2/13.3.1991, AT EO esponeva che aveva messo in relazione EL IN e AR IS per la conclusione del contratto di compravendita di un appartamento di proprietà del primo e che l'affare era stato concluso per il prezzo di L. 210.000.000; conveniva quindi gli stessi davanti al Tribunale di Venezia per sentirli condannare al pagamento pro quota della provvigione non versata, pari complessivamente a L.
8.200.000. Il Tribunale con sentenza 30.0-18.12.1997 condannava i convenuti al pagamento a favore di AT EO della somma di L. 8.200.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Avverso tale sentenza proponeva appello AR IS e la Corte territoriale rigettava l'appello.
Ricorre per Cassazione AR con tre motivi.
Resiste AT con controricorso.
Deposita memoria AR.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione della L. n. 36 del 1989 (artt. 3, 6) e dell'art. 2231 c.c. nonché
contraddittoria ed insufficiente motivazione (in relazione all'art.360 c.p.c., nn. 3 e 5).
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1755 c.c., mancanza, insufficienza e contraddittorietà di motivazione della sentenza anche in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 5). 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1758 c.c.. Motivazione insufficiente e contraddittoria.
Con il primo motivo il ricorrente assume che la sentenza impugnata afferma di non poter condividere l'assunto di parte appellante, secondo cui nessun compenso poteva vantare AT EO perché l'attività mediatoria sarebbe stata svolta esclusivamente dalla propria dipendente a ciò non abilitata perché non iscritta nel ruolo degli agenti di affari in mediazione;
che la Corte territoriale afferma inoltre che AT EO risponde della attività di mediazione svolta dalla sua dipendente e quindi ha diritto a percepire la provvigione dovuta per tale attività.
Assume ancora il ricorrente che la L. n. 39 del 1989, art. 3, comma 2, dispone che l'iscrizione nel ruolo è a titolo personale e che l'iscritto non può delegare le funzioni "relative all'esercizio della mediazione" a chi non sia in possesso dei requisiti di legge. Si osserva al riguardo, innanzitutto, che effettivamente è risultato in base alle prove assunte che la dipendente di AT, LA NA, abbia svolto attività di mediazione, valutazione questa peraltro non soggetta a sindacato di legittimità e che il suo datore di lavoro era in possesso dei requisiti richiesti dalla L. n. 39 del 1989. È stato anche valutato dalla Corte territoriale che l'attività della DI era una attività di ausiliaria e non attività di mediazione in senso proprio, come l'aver accompagnato in più occasioni AR IS.
Ed è stato statuito da questo S.C. che per gli ausiliari del mandatario o di una società di mediazione è prescritta l'iscrizione nel ruolo solo quando, per conto della società, risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, ed impegnativi per l'ente da cui dipendono;
essa non è invece richiesta per quei dipendenti della società che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti (Cass., 17.6.2002, n. 8697). Con la sentenza impugnata la Corte territoriale ha rilevato che dalle prove testimoniali è emerso che fu EO AT ad essere contattato per trovare un acquirente, e AT incaricò la sua dipendente di accompagnare l'odierno appellante a visitare l'appartamento. Il motivo è quindi da rigettarsi.
Con il secondo motivo il ricorrente assume che la Corte territoriale con la sentenza impugnata affermava che il AR venne accompagnato dalla LA presso la casa del EL, ma non rilevava che dalle dichiarazioni dell'LA e del EL non sarebbe intervenuta tra le parti nessuna trattativa in occasione della visita dell'immobile e che nessuna trattativa sul prezzo era intervenuta neppure in epoca successiva alla visita.
Il ricorrente cioè deduce, in riferimento alla valutazione delle prove testimoniali, che esse non avrebbero rilevato alcuna attività da parte del AT di messa in contatto tra le parti ai fini della conclusione dell'affare.
Tale valutazione, che ha portato, viceversa, la Corte territoriale a rilevare la conclusione del contratto dopo la messa in contatto delle due parti contraenti, ha tenuto presente anche il carattere di "completezza" proprio della mediazione.
È stato infatti detto che il diritto del mediatore alla provvigione deve essere riconosciuto anche quando l'attività da lui svolta in concreto non sia qualificabile quale fattore esclusivo e determinante la conclusione dell'affare, risultando sufficiente invece che, rispetto al negozio concluso dalle parti, l'attività di intermediazione assuma il carattere indefettibile della completezza e non venga per contro in rilievo, una volta stipulato il negozio medesimo, la contestazione dell'esistenza di originari ripensamenti di una delle parti del rapporto di mediazione, da ritenersi inidonei ad incidere sull'efficienza causale, esclusiva o concorrente dell'opera del mediatore, ovvero dell'eventuale successivo intervento di altro intermediario nel corso delle stesse trattative (Cass.6.7.2001, n. 9078). Il motivo va quindi rigettato.
Con il terzo motivo il ricorrente assume che la sentenza impugnata nega nella fattispecie l'applicabilità dell'art. 1758 c.c. perché i mediatori EO e TE AT non cooperarono di comune intesa tra loro;
che, viceversa, il disposto della norma riguarda sia l'ipotesi in cui l'intermediario si serva di più mediatori, sia quella in cui vi sia l'intervento distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo di più mediatori;
che in particolare l'opera prestata da AT EO sarebbe stata funzionalmente idonea alla conclusione dell'affare, perfezionatosi poi tramite l'attività di altro intermediario e cioè di AT TE, sussisterebbe tra i due un nesso di concausalità obiettiva si che ad ogni mediatore spetterebbe una quota della provvigione.
Il motivo deve accogliersi.
Infatti la Corte territoriale con la sentenza impugnata ha affermato che i mediatori EO e TE AT non cooperarono di comune intesa fra loro, ne' ciascuno si giovò dell'attività dell'altro per la conclusione dell'affare in discorso, ma agendo ciascuno all'insaputa dell'altro, per cui l'art. 1758 c.c. non è applicabile alla fattispecie.
Si osserva al riguardo che in realtà nel caso il giudice avrebbe dovuto applicare il disposto dell'art. 1758 c.c. e quindi dividere le provvigioni tra i due mediatori.
Infatti, anche se i mediatori non cooperano di comune intesa tra loro e, se anche agiscono l'uno all'insaputa dell'altro, è applicabile l'art. 1758 c.c. (Cass., 18.3.2005, n. 5952). Il fatto cioè che EO e TE AT abbiano agito l'uno all'insaputa dell'altro non è di ostacolo all'applicazione dell'art.1758 c.c. precisamente anche quando abbiano agito in modo autonomo,
ma l'uno si sia, come nel caso, avvalso dell'operato utile dell'altro, limitandosi ad integrarlo al fine del raggiungimento dell'accordo in modo da non potersi negare un nesso di concorsualità obiettiva tra i vari e separati interventi dei due mediatori e la conclusione dell'affare.
In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al terzo motivo con rinvio anche per le spese del giudizio di Cassazione ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e secondo motivo del ricorso e accoglie il terzo.
Cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di Cassazione ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 12 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2007