Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2007, n. 1507
CASS
Sentenza 24 gennaio 2007

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In tema di mediazione, quando l'affare sia concluso con l'intervento di più mediatori (congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo, in base allo stesso incarico o a più incarichi) a norma dell'art. 1758 cod. civ., ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione.(Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato l'applicabilità dell'art. 1758 cod. civ. poiché i due mediatori avevano agito l'uno all'insaputa dell'altro, non cooperando di comune intesa fra di loro, nè giovandosi ciascuno dell'attività dell'altro per la conclusione dell'affare).

Gli ausiliari del mediatore o di una società di mediazione sono tenuti all'iscrizione nel ruolo solo quando essi risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, e impegnativi per l'ente da cui dipendono; l'iscrizione non è, invece, richiesta per quei dipendenti che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti.

Il diritto del mediatore alla provvigione deve essere riconosciuto anche quando l'attività da lui svolta in concreto non sia qualificabile quale fattore esclusivo e determinante della conclusione dell'affare, risultando sufficiente invece che, rispetto al negozio concluso dalle parti, l'attività di intermediazione assuma il carattere indefettibile della completezza e non venga per contro in rilievo, una volta stipulato il negozio medesimo, la contestazione dell'esistenza di originari ripensamenti di una delle parti del rapporto di mediazione, da ritenersi inidonei ad incidere sull'efficacia causale, esclusiva o concorrente dell'opera del mediatore, ovvero dell'eventuale successivo intervento di altro intermediario nel corso delle trattative.

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    Sommario: 1. I requisiti giuridici dell'agente immobiliare – 2. Il diritto alla provvigione del mediatore – 2.1. Il concetto di “affare concluso” – 2.2. Il nesso causale tra l'opera del mediatore e l'affare concluso – 3. Il concorso tra più mediatori intervenuti nella trattativa – 4. Responsabilità dell'agente immobiliare e conseguenze del suo inadempimento sul diritto alla provvigione Le operazioni di compravendita di beni immobili spesse volte sono agevolate dall'opera di intermediazione di un soggetto terzo, ovvero colui che in termini giuridici è definito come “mediatore”, mentre nel linguaggio comune più semplicemente come “agente immobiliare”, il quale è chiamato a mettere in …

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  • 5Quando l'agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2007, n. 1507
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1507
Data del deposito : 24 gennaio 2007

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