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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 3242/2023 RG
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
M1
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente rel.
Dott. Luca Marzullo Giudice
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
nel procedimento iscritto al nr. 3242/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto “impugnazione ex art. 35 d.lvo 25/2008” promosso da
, nato il [...] a [...] – Delta AT – Nigeria, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Olimpieri (c.f. , elettivamente C.F._2 domiciliato in Terni, Corso del Popolo n. 101, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. c/o il Tribunale di Perugia
ha pronunciato il seguente
DECRETO
1. Il ricorrente, nato il [...] a [...] – Delta AT – Nigeria ( ancorchè nella domanda di protezione reiterata indichi quale luogo di nascita l'ED AT ) ha presentato domanda di protezione internazionale rigettata in via amministrativa in data 29.03.2018 e in sede giurisdizionale con ordinanza del 09.11.2020) (proc. n.
3261/2018 R.G. davanti al Tribunale di Perugia) che è stata confermata dalla Corte di Cassazione con statuizione ormai definitiva. In data 9.6.2023 ha presentato domanda reiterata di protezione dichiarata inammissibile con provvedimento notificato in data 18.7.2023 per mancanza di allegazione di fatti nuovi rispetto a quelli già valutati nella prima domanda di protezione.
Avverso tale provvedimento è stata proposta impugnazione e il ricorrente ha, in particolare, oltre a doglianze di carattere procedurale, censurato la decisione della
Commissione per aver pretermesso di valutare gli elementi nuovi allegati in sede di domanda reiterata costituiti, nell'ordine : a) dall'insorgenza della pandemia da
COVID 19 che lo esporrebbe a gravi rischi in caso di rimpatrio a causa dell'inefficienza del sistema sanitario nigeriano;
b) dalla situazione di violenza generalizzata diffusa in Nigeria anche con riguardo all'area di provenienza, indicato nel Delta AT;
c) dall'integrazione lavorativa e sociale raggiunta in Italia. Ha chiesto concedersi in suo favore la misura della protezione sussidiaria ovvero, in via subordinata, permesso di protezione speciale ex art. 19 TUI o per calamità naturale ex art. 20 bis TUI. Con provvedimento incidentale del 02.08.2023 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensiva.
Instaurato il contraddittorio sul merito il si è costituito in Controparte_1 giudizio a mezzo della CT che ha depositato memoria difensiva, allegato documentazione e chiesto il rigetto del ricorso.
Il P.M. ha depositato il certificato dei carichi pendenti e il Tribunale ha acquisito il certificato del casellario giudiziale.
In corso di causa il ricorrente ha depositato documentazione integrativa afferente le sue attuali condizioni lavorative e personali.
La causa, istruita in via documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il rigetto di una domanda di protezione internazionale non preclude la presentazione di una nuova istanza dello stesso genere nei limiti consentiti dall'art. 29, primo comma, lett. b) del d.lgs. 25/2008 secondo cui “
1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi: a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;
b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della
Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine…”. La nuova istanza non è considerata “identica” alla prima ed è, pertanto, ammissibile se consiste nella prospettazione di una forma diversa di protezione internazionale o anche della medesima, purché, in tale seconda eventualità, la pretesa sia basata su nuovi fatti costitutivi del diritto oppure corredata da nuove prove che il richiedente asilo dimostri di non avere potuto offrire nella prima occasione per causa ad egli non imputabile, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di protezione internazionale, i "nuovi elementi", alla cui allegazione l'art. 29, lett. b), del d.lgs. n.
25 del 2008 subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente anche in nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purché CP_1 il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella giurisdizionale, mediante l'introduzione del procedimento di cui all'art. 35 del d.lgs. citato” (Cass., sez. I, 18440/2019; cfr. negli stessi termini
Cass., sez. VI-I, 5089/2013).
3. Applicando tali principi al caso si osserva che alcuna valutazione può essere svolta con riguardo alla vicenda originaria posta a fondamento della prima domanda di protezione posto che il ricorrente ha omesso di allegare qualsivoglia documentazione amministrativa e/o giurisdizionale e di indicare, nel ricorso, i fatti che lo avevano indotto a lasciare il paese. Valutando i fatti “ sopravvenuti” si osserva quanto segue. Deve escludersi che costituisca fatto nuovo rilevante il riferimento alla pandemia da COVID 19, peraltro formulata in termini del tutto generici e in assenza di qualsivoglia allegazione che riguardi particolari condizioni di vulnerabilità del ricorrente che al momento della domanda reiterata ( giugno 2023) o all'attualità ( aprile 2025) potrebbero esporlo a rischio concreto ed attuale di lesione dei suoi diritti fondamentali e in particolare del diritto alla salute. Si osserva che la pandemia mondiale è stata dichiarata ufficialmente chiusa dall'OMS nel mese di maggio del 2023 e che dalle fonti COI consultate neanche negli anni di maggiore incidenza ( 2020 – 2022) sono stati registrati nell'area di provenienza del ricorrente profili di rischio maggiori di quelli dei paesi europei e in particolare dell'Italia. Si ricorda, a titolo meramente esemplificativo, che dalle fonti COI del mese di agosto del 2020 emergeva già che nel Delta AT ( zona di provenienza del ricorrente) , con una popolazione di oltre 4 milioni di abitanti, erano stati registrati 1596 casi di contagio e 43 decessi (cfr. per tali dati sul sito della Nigerian Centre for Disease Control dove sono pubblicati gli aggiornamenti inerenti alla diffusione del virus: NCDC, Coronavirus (COVID-19) -
Nigeria Data, 11 August 2020, url ) e in tutta la Nigeria, 46. 867 casi e 950 decessi mentre in Italia su una popolazione di 60 milioni di abitanti, oltre 2 milioni di contagi e oltre 75.000 decessi. Alla data dal 21.1.2024 ( cfr. per tali dati https://www.curaitalia.it/stato/nigeria) il numero totale di contagiati ( pari allo 0.13% della popolazione) era indicato, complessivamente ( per l'intera durata della pandemia) per l'intera Nigeria in 267.173 ( pari allo 0.13% della popolazione) e in 3.155 decessi ( su una popolazione di oltre 200 milioni di persone) e in Italia in
26.662.875 contagi ( pari ad oltre 1/3 della popolazione) e in 195.128 decessi. Già da tali indicazione emerge come, pur potendo ritenersi il dato relativo alla Nigeria e in generale ai paesi africani ritenersi sottostimato, il rischio lamentato dal ricorrente appariva già nel mese di giugno del 2023 ( con la pandemia ormai cessata), in assenza, si ripete, di indicazioni specifiche su rischi di vulnerabilità individuale, privo dei requisiti di attualità e concretezza così come può escludersene del tutto la rilevanza sotto il profilo della novità al momento di adozione della presente decisione.
Il ricorrente ha indicato quale ulteriore fatto “ sopravvenuto” rispetto alla prima domanda di protezione internazionale, l'asserito aggravarsi delle condizioni di sicurezza della Nigeria, con particolare riguardo alla sua area di provenienza ( Delta
AT). Anche con riguardo a tale aspetto si ritiene che le allegazioni dedotte non rappresentano nuovi elementi di fatto, in assenza anche in questo caso, di alcun riferimento individualizzante nonché del necessario raffronto tra la situazione attuale e quella presente al momento dell'esame della prima domanda di protezione in sede amministrativa ( 2018) e giurisdizionale ( 2020) che consente di individuare in concreto il peggioramento della generale condizione di sicurezza della Nigeria e in particolare del Delta AT.
Si osserva, comunque che le informazioni aggiornate sulla Nigeria, in generale, indicano conflitti violenti localizzati prevalentemente nei paesi del Nord , per la presenza del gruppo estremista armato (soprattutto nella regione di Per_1
Borno) e altri NSAR (Non AT Armed Groups) come ISWAP, soprattutto nelle regioni di Adamawa, Yobe e Borno) che compiono attacchi indiscriminati verso obiettivi sia civili sia militari;
nella regione centrale del Middle Belt (della quale fanno parte , Adamawa, CP_2 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11
e ), caratterizzata da scontri fra le comunità dei Persona_12 Persona_13 pastori e quelle dei contadini, che hanno provocato centinaia di vittime fra il 2018 e il 2020, e la cui parte settentrionale è stata interessata da una progressiva desertificazione, causa della fuga verso sud di molti pastori fulani, per lo più musulmani, in aree coltivate da comunità prevalentemente cristiane, con conseguente scoppio di aspri conflitti religiosi;
nonché, infine, nelle regioni di Zamfara, Per_8
Katsina e Sokoto dove sono estesi i fenomeni di banditismo, con il ricorso diffuso al sequestro di persone. Le situazioni di criticità relative all'area c.d. del delta del
ove è collocato anche il Delta AT, hanno portata più limitata e non sono Per_4 Contr diffuse come le predette ed i gruppi militanti come i , e Controparte_3 il che chiedono un Controparte_5 CP_6 miglioramento delle condizioni di vita della regione e protestano contro degrado ambientale dovuto allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi, benché abbiano perpetrato atti violenti, si sono di solito rivolti contro infrastrutture e non hanno ferito gli individui ( cfr. Nigeria - Country Briefing, 2 aprile
2024https://www.ecoi.net/en/countries/nigeria/briefing; Nigeria Watch, The
Database, List of Events, filtro temporale dal 1° gennaio 2024 al 15 ottobre 2024,
Delta AT;
http://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe; . https://euaa.europa.eu/coi- publications#:~:text=COI%20Report%3A%20Nigeria%20%2D%20Country%20foc us%20(July%202024); in the Niger Delta Controparte_7
(PIND Foundation), Annual Conflict Report: – December 2022, CP_3 Per_14
8 marzo 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january- december-2022/#)
Alla luce di tali considerazioni può escludersi che i fatti “ sopravvenuti” indicati dal ricorrente possano fondare la concessione dello “ status” di rifugiato ( peraltro neanche chiesto). Si ricorda sul punto che gli artt. 2 co.1° lett. e) D.lvo 251/2007 e 2 co.1° lett. d) D.lvo 25/2008 hanno ripreso la definizione generale di rifugiato di cui all'art. 1 A. nr. 2 par. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 a norma del quale è considerato rifugiato chi “ … temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, di nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese …” . Al fine del riconoscimento della forma massima di protezione è necessaria, quindi, l'esistenza di un timore ragionevole di essere perseguitato per i motivi tassativamente elencati all'interno della disposizione appena citata, senza che lo Stato di origine abbia la possibilità o la volontà di proteggere il richiedente. Nel caso in esame, esclusa la rilevanza della vicenda originariamente posta a fondamento della prima domanda di protezione per le ragioni già esposte, non emergono, dai fatti “nuovi” posti a fondamento della domanda reiterata vicende persecutorie per i motivi specificamente indicati dalle norme richiamate connotate dal necessario grado di concretezza ed attualità.
Va del pari escluso che sussistano i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ai sensi delle lett. a) e b) del D.lvo 251/2007 non rappresentando le asserite “ nuove” allegazioni ( pandemia da COVID 19 e situazione di insicurezza del Delta AT) fatti rappresentativi del rischio, per il ricorrente, di essere condannato a morte ( lett.a art. 14 D.lvo cit.) o destinatario, da parte dello Stato o di terzi, di trattamenti inumani e degradanti ( lett.b art. 14 D.lvo cit.) stante la mancanza di attualità di qualsivoglia rischio connesso alla ( ormai dichiarata ufficialmente chiusa) pandemia da COVID 19 , in recessione in tutto il mondo. Quanto all'ipotesi di cui alla lett.c) della stessa norma si ricorda che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione, si può parlare di “conflitto armato interno” ex art. 14, lett. c). d.lvo 251/2007 quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, integrando un grado di violenza indiscriminata così elevato “da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (v., in questo senso, sentenza Elgafaji, punto 43)” (CGUE sentenza del 30 gennaio 2014, causa C-285/12, c.d. sentenza Diakité).Richiamando tale pronuncia la Corte di Cassazione (ord. del 21 luglio 2017, n. 18131) ha specificato che “al fine di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 14, lett. c), non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali”. Nel caso della protezione gradata di cui alla lettera c) dell'art. 14 è dunque possibile prescindere dalle specifiche vicende personali narrate, ogniqualvolta via sia, nel territorio di provenienza, una conflittualità interna o internazionale tale da causare un pericolo e una tensione generalizzati in grado di coinvolgere indiscriminatamente tutti i possibili soggetti rinviati nella suddetta zona e tale pericolo, per le ragioni già esposte, è da escludersi con riguardo all'area di provenienza del ricorrente dove, pur in presenza di rilevanti criticità, non si riscontrano, tuttavia, situazioni di conflitto generalizzato tali da porre in pericolo qualsivoglia civile presente sul territorio dello Stato.
4. Il ricorrente, con riguardo alla domanda di protezione speciale, ha allegato documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa in modo continuativo, a far data dal mese di luglio del 2023, con contratti di lavoro a tempo determinato prorogati sino al dicembre del 2025 e la titolarità di regolare contratto di locazione. Il DL 130/2020 aveva introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Con il d.l. n. 20/2023 (e relativa legge di conversione, la n. 50/2023) vi è stato ulteriore modifica posto che con l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023 (entrato in vigore il giorno 11.3.2023) sono stati soppressi il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 t.u.i. (d.l.vo n. 286/1998). Secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l. 20/2023 “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. In sede di conversione del decreto legge, con la legge n. 50/2023, è stata abrogata anche la parte dell'art. 19, comma 1.2., t.u.i. che recitava: “Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
[...] riconoscimento internazionale, rilascia un permesso Controparte_1 Controparte_1 di soggiorno per protezione speciale”; è stata altresì abrogata la norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) t.u.i. che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008.
Anche dopo le modifiche introdotte dal DL 20/2023 ( e relativa legge di conversione) deve però, ritenersi, che permane nell'ordinamento il diritto al rilascio del permesso di soggiorno a tutela della vita privata e familiare. L'art. 8 CEDU – che, come detto, riconosce e garantisce il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – integra obbligo internazionale all'osservanza del quale lo Stato italiano è tenuto in forza della convenzione stipulata nel 1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955. Secondo quanto esplicitato dall'art. 5, comma VI, t.u.i., il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano costituisce limite al rifiuto (o alla revoca) del permesso di soggiorno. Analogamente, l'attuale testo dell'art. 19, comma 1.1., stabilisce che «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», così riconoscendo l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere dal territorio nazionale lo straniero, laddove tale allontanamento o respingimento comporti una grave violazione di uno di quei diritti al cui rispetto lo Stato italiano è tenuto in forza degli obblighi costituzionali e internazionali. Del resto, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo (comunque mantenuto anche dalla legislazione vigente), resterebbero comunque fermi gli obblighi costituzionali e internazionali (anche ai sensi dell'art. 10 e 117 cost.), come chiarito anche nella relazione di accompagnamento al decreto (laddove si legge che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato"). In questo senso si è espressa, anche recentemente, la Corte costituzionale
(sent. n. 88/2023), osservando che «Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n.
148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. 202 del
2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del 2005)». Deve dunque concordarsi con quanto affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n. 28162/2023) che – pronunciando in merito a un'opposizione avverso un decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) t.u.i. – dopo aver dato atto dell'intervenuta abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19, CP_ comma 1.1. ad opera del d.l. n. 20/2023, ha incidentalmente osservato che «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria». Tanto chiarito in merito alla persistente vigenza del diritto al permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, deve ritenersi che per la sua valutazione il giudice dovrà avere riguardo ai criteri elaborati dalla Corte EDU nell'esegesi dell'art. 8 della convenzione, stante l'espunzione, dal testo dell'art. 19, della norma di diritto interno che aveva codificato taluni criteri valutativi (prescrivendo di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»). Tuttavia, è doveroso osservare che i criteri di cui alla norma abrogata, in quanto tutti coincidenti con quelli già elaborati dalla Corte EDU , devono ritenersi comunque tutti utilizzabili ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno in esame.
Tanto premesso si ritiene che il reperimento di regolare e continuativa attività lavorativa del ricorrente, dal mese di luglio del 2023, sia pure con contratti a tempo determinato ( prorogati sino al 2025 allo stato), la titolarità di una propria abitazione e la percezione di lecite fonti di reddito , con uno stipendio mensile pari a circa 1000,00 euro ( cfr. copia contratti di lavoro, comunicazione Unilav, buste - paga, copia contratto di locazione) costituiscano indici sintomatici di un percorso integrativo stabile ormai avviato. Un rimpatrio nel paese di origine e, in particolare, nell'area del Delta AT, dove comunque persistono situazioni di conflitti c.d. a bassa intensità, alto tasso di criminalità, difficili condizioni ambientali ( cfr. le fonti già citate in precedenza), esporrebbe il ricorrente alla brusca interruzione del percorso integrativo lavorativo e sociale avviato, con esposizione a pregiudizio del suo diritto alla vita privata.
Va dunque dichiarata – non essendo emersi indici di pericolo per la sicurezza pubblica – la sussistenza dei presupposti per il rilascio, in favore del ricorrente, della protezione speciale ai sensi dell'attuale formulazione degli artt. 19.1 e 5 co.VI D.lvo 286/98.
Le spese di lite, considerando la natura e l'esito della controversia, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale così provvede : 1) In parziale accoglimento del ricorso dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt.
19.1 e 5 co.VI D.lvo 286/98 con riguardo all'art. 8 CEDU.
2) Dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 4.4.2025 – 14.4.2025
Il Presidente rel.
Dr.ssa Giglio
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
M1
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente rel.
Dott. Luca Marzullo Giudice
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
nel procedimento iscritto al nr. 3242/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto “impugnazione ex art. 35 d.lvo 25/2008” promosso da
, nato il [...] a [...] – Delta AT – Nigeria, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Olimpieri (c.f. , elettivamente C.F._2 domiciliato in Terni, Corso del Popolo n. 101, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. c/o il Tribunale di Perugia
ha pronunciato il seguente
DECRETO
1. Il ricorrente, nato il [...] a [...] – Delta AT – Nigeria ( ancorchè nella domanda di protezione reiterata indichi quale luogo di nascita l'ED AT ) ha presentato domanda di protezione internazionale rigettata in via amministrativa in data 29.03.2018 e in sede giurisdizionale con ordinanza del 09.11.2020) (proc. n.
3261/2018 R.G. davanti al Tribunale di Perugia) che è stata confermata dalla Corte di Cassazione con statuizione ormai definitiva. In data 9.6.2023 ha presentato domanda reiterata di protezione dichiarata inammissibile con provvedimento notificato in data 18.7.2023 per mancanza di allegazione di fatti nuovi rispetto a quelli già valutati nella prima domanda di protezione.
Avverso tale provvedimento è stata proposta impugnazione e il ricorrente ha, in particolare, oltre a doglianze di carattere procedurale, censurato la decisione della
Commissione per aver pretermesso di valutare gli elementi nuovi allegati in sede di domanda reiterata costituiti, nell'ordine : a) dall'insorgenza della pandemia da
COVID 19 che lo esporrebbe a gravi rischi in caso di rimpatrio a causa dell'inefficienza del sistema sanitario nigeriano;
b) dalla situazione di violenza generalizzata diffusa in Nigeria anche con riguardo all'area di provenienza, indicato nel Delta AT;
c) dall'integrazione lavorativa e sociale raggiunta in Italia. Ha chiesto concedersi in suo favore la misura della protezione sussidiaria ovvero, in via subordinata, permesso di protezione speciale ex art. 19 TUI o per calamità naturale ex art. 20 bis TUI. Con provvedimento incidentale del 02.08.2023 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensiva.
Instaurato il contraddittorio sul merito il si è costituito in Controparte_1 giudizio a mezzo della CT che ha depositato memoria difensiva, allegato documentazione e chiesto il rigetto del ricorso.
Il P.M. ha depositato il certificato dei carichi pendenti e il Tribunale ha acquisito il certificato del casellario giudiziale.
In corso di causa il ricorrente ha depositato documentazione integrativa afferente le sue attuali condizioni lavorative e personali.
La causa, istruita in via documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il rigetto di una domanda di protezione internazionale non preclude la presentazione di una nuova istanza dello stesso genere nei limiti consentiti dall'art. 29, primo comma, lett. b) del d.lgs. 25/2008 secondo cui “
1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi: a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;
b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della
Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine…”. La nuova istanza non è considerata “identica” alla prima ed è, pertanto, ammissibile se consiste nella prospettazione di una forma diversa di protezione internazionale o anche della medesima, purché, in tale seconda eventualità, la pretesa sia basata su nuovi fatti costitutivi del diritto oppure corredata da nuove prove che il richiedente asilo dimostri di non avere potuto offrire nella prima occasione per causa ad egli non imputabile, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di protezione internazionale, i "nuovi elementi", alla cui allegazione l'art. 29, lett. b), del d.lgs. n.
25 del 2008 subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente anche in nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purché CP_1 il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella giurisdizionale, mediante l'introduzione del procedimento di cui all'art. 35 del d.lgs. citato” (Cass., sez. I, 18440/2019; cfr. negli stessi termini
Cass., sez. VI-I, 5089/2013).
3. Applicando tali principi al caso si osserva che alcuna valutazione può essere svolta con riguardo alla vicenda originaria posta a fondamento della prima domanda di protezione posto che il ricorrente ha omesso di allegare qualsivoglia documentazione amministrativa e/o giurisdizionale e di indicare, nel ricorso, i fatti che lo avevano indotto a lasciare il paese. Valutando i fatti “ sopravvenuti” si osserva quanto segue. Deve escludersi che costituisca fatto nuovo rilevante il riferimento alla pandemia da COVID 19, peraltro formulata in termini del tutto generici e in assenza di qualsivoglia allegazione che riguardi particolari condizioni di vulnerabilità del ricorrente che al momento della domanda reiterata ( giugno 2023) o all'attualità ( aprile 2025) potrebbero esporlo a rischio concreto ed attuale di lesione dei suoi diritti fondamentali e in particolare del diritto alla salute. Si osserva che la pandemia mondiale è stata dichiarata ufficialmente chiusa dall'OMS nel mese di maggio del 2023 e che dalle fonti COI consultate neanche negli anni di maggiore incidenza ( 2020 – 2022) sono stati registrati nell'area di provenienza del ricorrente profili di rischio maggiori di quelli dei paesi europei e in particolare dell'Italia. Si ricorda, a titolo meramente esemplificativo, che dalle fonti COI del mese di agosto del 2020 emergeva già che nel Delta AT ( zona di provenienza del ricorrente) , con una popolazione di oltre 4 milioni di abitanti, erano stati registrati 1596 casi di contagio e 43 decessi (cfr. per tali dati sul sito della Nigerian Centre for Disease Control dove sono pubblicati gli aggiornamenti inerenti alla diffusione del virus: NCDC, Coronavirus (COVID-19) -
Nigeria Data, 11 August 2020, url ) e in tutta la Nigeria, 46. 867 casi e 950 decessi mentre in Italia su una popolazione di 60 milioni di abitanti, oltre 2 milioni di contagi e oltre 75.000 decessi. Alla data dal 21.1.2024 ( cfr. per tali dati https://www.curaitalia.it/stato/nigeria) il numero totale di contagiati ( pari allo 0.13% della popolazione) era indicato, complessivamente ( per l'intera durata della pandemia) per l'intera Nigeria in 267.173 ( pari allo 0.13% della popolazione) e in 3.155 decessi ( su una popolazione di oltre 200 milioni di persone) e in Italia in
26.662.875 contagi ( pari ad oltre 1/3 della popolazione) e in 195.128 decessi. Già da tali indicazione emerge come, pur potendo ritenersi il dato relativo alla Nigeria e in generale ai paesi africani ritenersi sottostimato, il rischio lamentato dal ricorrente appariva già nel mese di giugno del 2023 ( con la pandemia ormai cessata), in assenza, si ripete, di indicazioni specifiche su rischi di vulnerabilità individuale, privo dei requisiti di attualità e concretezza così come può escludersene del tutto la rilevanza sotto il profilo della novità al momento di adozione della presente decisione.
Il ricorrente ha indicato quale ulteriore fatto “ sopravvenuto” rispetto alla prima domanda di protezione internazionale, l'asserito aggravarsi delle condizioni di sicurezza della Nigeria, con particolare riguardo alla sua area di provenienza ( Delta
AT). Anche con riguardo a tale aspetto si ritiene che le allegazioni dedotte non rappresentano nuovi elementi di fatto, in assenza anche in questo caso, di alcun riferimento individualizzante nonché del necessario raffronto tra la situazione attuale e quella presente al momento dell'esame della prima domanda di protezione in sede amministrativa ( 2018) e giurisdizionale ( 2020) che consente di individuare in concreto il peggioramento della generale condizione di sicurezza della Nigeria e in particolare del Delta AT.
Si osserva, comunque che le informazioni aggiornate sulla Nigeria, in generale, indicano conflitti violenti localizzati prevalentemente nei paesi del Nord , per la presenza del gruppo estremista armato (soprattutto nella regione di Per_1
Borno) e altri NSAR (Non AT Armed Groups) come ISWAP, soprattutto nelle regioni di Adamawa, Yobe e Borno) che compiono attacchi indiscriminati verso obiettivi sia civili sia militari;
nella regione centrale del Middle Belt (della quale fanno parte , Adamawa, CP_2 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11
e ), caratterizzata da scontri fra le comunità dei Persona_12 Persona_13 pastori e quelle dei contadini, che hanno provocato centinaia di vittime fra il 2018 e il 2020, e la cui parte settentrionale è stata interessata da una progressiva desertificazione, causa della fuga verso sud di molti pastori fulani, per lo più musulmani, in aree coltivate da comunità prevalentemente cristiane, con conseguente scoppio di aspri conflitti religiosi;
nonché, infine, nelle regioni di Zamfara, Per_8
Katsina e Sokoto dove sono estesi i fenomeni di banditismo, con il ricorso diffuso al sequestro di persone. Le situazioni di criticità relative all'area c.d. del delta del
ove è collocato anche il Delta AT, hanno portata più limitata e non sono Per_4 Contr diffuse come le predette ed i gruppi militanti come i , e Controparte_3 il che chiedono un Controparte_5 CP_6 miglioramento delle condizioni di vita della regione e protestano contro degrado ambientale dovuto allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi, benché abbiano perpetrato atti violenti, si sono di solito rivolti contro infrastrutture e non hanno ferito gli individui ( cfr. Nigeria - Country Briefing, 2 aprile
2024https://www.ecoi.net/en/countries/nigeria/briefing; Nigeria Watch, The
Database, List of Events, filtro temporale dal 1° gennaio 2024 al 15 ottobre 2024,
Delta AT;
http://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe; . https://euaa.europa.eu/coi- publications#:~:text=COI%20Report%3A%20Nigeria%20%2D%20Country%20foc us%20(July%202024); in the Niger Delta Controparte_7
(PIND Foundation), Annual Conflict Report: – December 2022, CP_3 Per_14
8 marzo 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january- december-2022/#)
Alla luce di tali considerazioni può escludersi che i fatti “ sopravvenuti” indicati dal ricorrente possano fondare la concessione dello “ status” di rifugiato ( peraltro neanche chiesto). Si ricorda sul punto che gli artt. 2 co.1° lett. e) D.lvo 251/2007 e 2 co.1° lett. d) D.lvo 25/2008 hanno ripreso la definizione generale di rifugiato di cui all'art. 1 A. nr. 2 par. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 a norma del quale è considerato rifugiato chi “ … temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, di nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese …” . Al fine del riconoscimento della forma massima di protezione è necessaria, quindi, l'esistenza di un timore ragionevole di essere perseguitato per i motivi tassativamente elencati all'interno della disposizione appena citata, senza che lo Stato di origine abbia la possibilità o la volontà di proteggere il richiedente. Nel caso in esame, esclusa la rilevanza della vicenda originariamente posta a fondamento della prima domanda di protezione per le ragioni già esposte, non emergono, dai fatti “nuovi” posti a fondamento della domanda reiterata vicende persecutorie per i motivi specificamente indicati dalle norme richiamate connotate dal necessario grado di concretezza ed attualità.
Va del pari escluso che sussistano i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ai sensi delle lett. a) e b) del D.lvo 251/2007 non rappresentando le asserite “ nuove” allegazioni ( pandemia da COVID 19 e situazione di insicurezza del Delta AT) fatti rappresentativi del rischio, per il ricorrente, di essere condannato a morte ( lett.a art. 14 D.lvo cit.) o destinatario, da parte dello Stato o di terzi, di trattamenti inumani e degradanti ( lett.b art. 14 D.lvo cit.) stante la mancanza di attualità di qualsivoglia rischio connesso alla ( ormai dichiarata ufficialmente chiusa) pandemia da COVID 19 , in recessione in tutto il mondo. Quanto all'ipotesi di cui alla lett.c) della stessa norma si ricorda che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione, si può parlare di “conflitto armato interno” ex art. 14, lett. c). d.lvo 251/2007 quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, integrando un grado di violenza indiscriminata così elevato “da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (v., in questo senso, sentenza Elgafaji, punto 43)” (CGUE sentenza del 30 gennaio 2014, causa C-285/12, c.d. sentenza Diakité).Richiamando tale pronuncia la Corte di Cassazione (ord. del 21 luglio 2017, n. 18131) ha specificato che “al fine di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 14, lett. c), non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali”. Nel caso della protezione gradata di cui alla lettera c) dell'art. 14 è dunque possibile prescindere dalle specifiche vicende personali narrate, ogniqualvolta via sia, nel territorio di provenienza, una conflittualità interna o internazionale tale da causare un pericolo e una tensione generalizzati in grado di coinvolgere indiscriminatamente tutti i possibili soggetti rinviati nella suddetta zona e tale pericolo, per le ragioni già esposte, è da escludersi con riguardo all'area di provenienza del ricorrente dove, pur in presenza di rilevanti criticità, non si riscontrano, tuttavia, situazioni di conflitto generalizzato tali da porre in pericolo qualsivoglia civile presente sul territorio dello Stato.
4. Il ricorrente, con riguardo alla domanda di protezione speciale, ha allegato documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa in modo continuativo, a far data dal mese di luglio del 2023, con contratti di lavoro a tempo determinato prorogati sino al dicembre del 2025 e la titolarità di regolare contratto di locazione. Il DL 130/2020 aveva introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Con il d.l. n. 20/2023 (e relativa legge di conversione, la n. 50/2023) vi è stato ulteriore modifica posto che con l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023 (entrato in vigore il giorno 11.3.2023) sono stati soppressi il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 t.u.i. (d.l.vo n. 286/1998). Secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l. 20/2023 “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. In sede di conversione del decreto legge, con la legge n. 50/2023, è stata abrogata anche la parte dell'art. 19, comma 1.2., t.u.i. che recitava: “Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
[...] riconoscimento internazionale, rilascia un permesso Controparte_1 Controparte_1 di soggiorno per protezione speciale”; è stata altresì abrogata la norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) t.u.i. che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008.
Anche dopo le modifiche introdotte dal DL 20/2023 ( e relativa legge di conversione) deve però, ritenersi, che permane nell'ordinamento il diritto al rilascio del permesso di soggiorno a tutela della vita privata e familiare. L'art. 8 CEDU – che, come detto, riconosce e garantisce il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – integra obbligo internazionale all'osservanza del quale lo Stato italiano è tenuto in forza della convenzione stipulata nel 1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955. Secondo quanto esplicitato dall'art. 5, comma VI, t.u.i., il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano costituisce limite al rifiuto (o alla revoca) del permesso di soggiorno. Analogamente, l'attuale testo dell'art. 19, comma 1.1., stabilisce che «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», così riconoscendo l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere dal territorio nazionale lo straniero, laddove tale allontanamento o respingimento comporti una grave violazione di uno di quei diritti al cui rispetto lo Stato italiano è tenuto in forza degli obblighi costituzionali e internazionali. Del resto, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo (comunque mantenuto anche dalla legislazione vigente), resterebbero comunque fermi gli obblighi costituzionali e internazionali (anche ai sensi dell'art. 10 e 117 cost.), come chiarito anche nella relazione di accompagnamento al decreto (laddove si legge che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato"). In questo senso si è espressa, anche recentemente, la Corte costituzionale
(sent. n. 88/2023), osservando che «Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n.
148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. 202 del
2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del 2005)». Deve dunque concordarsi con quanto affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n. 28162/2023) che – pronunciando in merito a un'opposizione avverso un decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) t.u.i. – dopo aver dato atto dell'intervenuta abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19, CP_ comma 1.1. ad opera del d.l. n. 20/2023, ha incidentalmente osservato che «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria». Tanto chiarito in merito alla persistente vigenza del diritto al permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, deve ritenersi che per la sua valutazione il giudice dovrà avere riguardo ai criteri elaborati dalla Corte EDU nell'esegesi dell'art. 8 della convenzione, stante l'espunzione, dal testo dell'art. 19, della norma di diritto interno che aveva codificato taluni criteri valutativi (prescrivendo di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»). Tuttavia, è doveroso osservare che i criteri di cui alla norma abrogata, in quanto tutti coincidenti con quelli già elaborati dalla Corte EDU , devono ritenersi comunque tutti utilizzabili ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno in esame.
Tanto premesso si ritiene che il reperimento di regolare e continuativa attività lavorativa del ricorrente, dal mese di luglio del 2023, sia pure con contratti a tempo determinato ( prorogati sino al 2025 allo stato), la titolarità di una propria abitazione e la percezione di lecite fonti di reddito , con uno stipendio mensile pari a circa 1000,00 euro ( cfr. copia contratti di lavoro, comunicazione Unilav, buste - paga, copia contratto di locazione) costituiscano indici sintomatici di un percorso integrativo stabile ormai avviato. Un rimpatrio nel paese di origine e, in particolare, nell'area del Delta AT, dove comunque persistono situazioni di conflitti c.d. a bassa intensità, alto tasso di criminalità, difficili condizioni ambientali ( cfr. le fonti già citate in precedenza), esporrebbe il ricorrente alla brusca interruzione del percorso integrativo lavorativo e sociale avviato, con esposizione a pregiudizio del suo diritto alla vita privata.
Va dunque dichiarata – non essendo emersi indici di pericolo per la sicurezza pubblica – la sussistenza dei presupposti per il rilascio, in favore del ricorrente, della protezione speciale ai sensi dell'attuale formulazione degli artt. 19.1 e 5 co.VI D.lvo 286/98.
Le spese di lite, considerando la natura e l'esito della controversia, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale così provvede : 1) In parziale accoglimento del ricorso dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt.
19.1 e 5 co.VI D.lvo 286/98 con riguardo all'art. 8 CEDU.
2) Dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 4.4.2025 – 14.4.2025
Il Presidente rel.
Dr.ssa Giglio