Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 788/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA F. FLORA Parte_1
31 82100 BENEVENTO, presso lo studio dell'avv. DI PIETRO COSTANZO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., CP_1
elettivamente domiciliato presso /O AVVOCATURA INAIL DI CP_2
CASERTA - PIAZZALE MAIORANA CASERTA, rappresentato e difeso dall'avv. RETTORE STEFANIA giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 10/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/03/2023 la parte ricorrente esponeva di aver richiesto per il riconoscimento di una rendita\indennizzo per aver riportato una malattia professionale nello svolgimento dell'attività lavorativa;
che l non CP_1
aveva riconosciuto la sussistenza della malattia.
1
Per ottenere la corresponsione della rendita da inabilità permanente a carico dell è necessario, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 30.06.1965 n.1124 come CP_1
mod. dalla sentenza della Corte costituzionale 30 maggio 1977, n. 93, una inabilità assoluta o una inabilità permanente parziale conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale privi il lavoratore completamente o parzialmente dell'attitudine al lavoro. In caso di inabilità permanente parziale dev'esserci una diminuzione dell'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento o 6 per cento in caso di danno biologico, alla luce delle previsioni della L.n.38\2000.
Nella specie dalla consulenza tecnica espletata è risultato che la malattia denunziata non è dipendente dall'attività lavorativa.
Il ctu ha chiarito che non vi sono elementi per riconoscere l'infortunio lavorativo né la malattia professionale.
Il parere del consulente, che qui si intenda integralmente riportato e trascritto, adeguatamente motivato e non contrastato da alcun valido elemento o argomentazione, è condiviso da questo Giudice, in considerazione delle motivazioni addotte.
Tanto premesso il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al minimo tenuto conto della natura della controversia .
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1
1) rigetta il ricorso;
2 2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2697,00 oltre accessori, rimanendo definitivamente a suo carico le spese di ctu.
Così deciso in Benevento, 13/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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