Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 10 febbraio
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 6070/2019
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Giovanni Gulino, giusta procura in atti.
OPPONENTE
E
, C.F. , rappresentato e difeso unitamente o Controparte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli Avvocati Silvia Munaò e Mariateresa Mezzasalma, giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2019, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 794/2019 emesso da codesto Tribunale in data 29 ottobre 2019, con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 56.111,45 oltre interessi, rivalutazione e spese, di cui € 43.038,68 a titolo di tfr e di € 13.072,77 per mensilità arretrate.
Contestava, in via principale, la sussistenza del credito vantato da controparte, rilevando che erano state corrisposte al le somme ad egli spettanti. CP_1
Evidenziava, in via gradata, che i conteggi sui quali si basava la domanda monitoria erano errati e non suffragati da idonea documentazione.
Chiedeva, pertanto, preliminarmente, che venisse revocato l'opposto decreto ingiuntivo n. 794/2019, perché infondato, ingiusto ed illegittimo, avendo essa opponente provveduto al pagamento del dovuto
instava per le spese di lite.
2. , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso. Controparte_1
Chiedeva, pertanto, preliminarmente, che venisse dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevando che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Nel merito, chiedeva che venissero ritenute e dichiarate infondate in fatto e inammissibili in diritto tutte le domande avanzate dall'opponente e, per l'effetto, che ne venisse disposto il rigetto e che venisse confermato il decreto ingiuntivo n. 794/2019 opposto, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento monitorio.
3.- Con provvedimento del 23 settembre 2020, veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 794/2019, considerato che l'opposizione non era fondata su prova scritta.
4.- L'udienza del 10 febbraio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.-La Società in persona del legale rappresentante pro tempore, propone Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 794/2019, emesso da codesto Tribunale in data 29 ottobre
2019, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di , della “complessiva Controparte_1 somma di € 56.111,45 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 1200,00 per onorari , oltre € 379,50 per spese di
C.U., IVA, CPA e rimborso spese generali.”, rilevando di aver corrisposto il suddetto importo, di cui contesta tuttavia i relativi conteggi, in quanto ritenuti errati e non suffragati da idonea documentazione.
Va innanzitutto rilevato che il Decreto Ingiuntivo n. 794/2019 opposto è stato emesso da codesto
Tribunale, in accoglimento alla relativa richiesta formulata da , nell'ambito del Controparte_1
procedimento recante R.G. 4895/2019, sulla base della ricognizione di debito del 30 ottobre 2017, in atti, sottoscritta da , in qualità di rappresentante legale della ditta Parte_2 Parte_1
tenuto conto che il , nel ricorso per decreto ingiuntivo ha, comunque, dichiarato di avere CP_1 ricevuto la somma di € 12.950,00=;.
In particolare, dal suindicato documento emerge che, con riferimento al rapporto di lavoro dipendente con , “data assunzione 26/11/1991 e cessato il 31/12/2016”, “ …nella Controparte_1 Parte_2 qualità di rappresentante legale della ditta …riconosce … con ogni conseguente Parte_1
effetto, di essere debitore .. della somma di Euro 69.051,45 (Sessantanovemilasessantuno/45), così determinati: Mensilità arretrate dal Settembre 2015 a Dicembre 2016, Euro 26.022,77; Per TFR al lordo delle ritenute di legge, Euro 43.038.68; Totale Euro 69.061,45. La suddetta somma sarà pagata entro il 31 dicembre 2019, così come specificato: Rate di acconto con cadenza mensile a partire da novembre 2017 con quote mensili non inferiori a € 1000,00 ( Mille/00) fino al saldo del debito di cui sopra. Resta convenuto che nel caso in cui non venga rispettato anche uno solo dei termini di pagamento, si incorre nella perdita del beneficio del termine di cui all'art. 186 codice civile.”
Va rilevato che ai sensi dell'art. 1988 c.c., “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Secondo l' orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “La ricognizione di debito, così come la promessa di pagamento, anche se titolata, ossia anche se contenente
l'indicazione della "causa debendi", ha come effetto l'astrazione processuale di detta causa, con la conseguenza che il soggetto a favore del quale essa è stata fatta è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, l'esistenza del quale si presume fino a prova contraria”. (Cass. civ., 26 giugno,1992, n.8029); inoltre, “La ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (Cass. Civ., Sez. 3, 10 dicembre 2024 n. 31818 ord.).
Nel caso di specie, va rilevato che parte opponente afferma di avere effettuato il pagamento di quanto spettante a controparte.
Va, al riguardo, osservato che, come ritenuto dalla Corte di Cassazione, con argomentazioni condivise da questo decidente, “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione — l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con
l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio” (Cass. civ.,
Sez., 17 ottobre 2011, n. 21432).
Parte opponente, su cui incombe l'onere della prova, non ha, però, dimostrato l'avvenuto pagamento della somma di € 56.111,45, non avendo prodotto documentazione attestante il pagamento.
6.- Risulta, altresì, generica la contestazione della società opponente relativa all'erroneità del conteggio. Come evidenziato in precedenza, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base della ricognizione di debito e spetta, dunque, alla società opponente fornire la prova dell'insussistenza del credito vantato dal . CP_1
Tuttavia la non ha allegato in giudizio alcun elemento probatori idoneo a Parte_1 dimostrare l'erroneità dei conteggi, ma si è limitata ad una generica contestazione che appare, dunque, destituita di fondamento.
8.- In ragione di quanto esposto, l'opposizione va, pertanto, rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 794/2019, che va dichiarato esecutivo.
9.- Le spese del presente giudizio vengono poste a carico di parte opponente e liquidate in dispositivo ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della limitata attività istruttoria espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede
- rigetta l'opposizione, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto n. 794/2019, che va dichiarato esecutivo;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1 in favore di della somma € 6697,5 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come Controparte_1
per legge.
Messina, 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga