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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 15/12/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile
in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1877 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1
Parte_2
(c.f. ) C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CESARE LA GIOIA
OP
PONENTI
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), e per essa P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRA PERSIO PENNESI
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del 10.06.2025.
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. rappresentata da Controparte_1 CP_2
ha chiesto all'intestato Tribunale l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo
[...] di € 528.558,00, oltre interessi, nei confronti di e Parte_1 Pt_2
a tal fine ha dedotto:
[...]
- che con contratto di mutuo del 18 settembre 2007 Cassa di Risparmio di Rieti
S.p.A. – Gruppo Intesa San Paolo S.p.A. concedeva a
[...]
in persona del legale rappresentante Parte_3 Parte_1
, l'importo di € 800.000,00;
[...]
- che il suddetto rapporto è garantito dai Sigg.ri e Parte_1 Pt_2
da ultimo, in data 28/12/04 con fideiussione omnibus sino alla
[...] concorrenza di euro 528.558,00;
- che, in virtù di contratto di cessione di crediti stipulato il 10 dicembre 2020 con ha acquisito la titolarità del credito Controparte_3 Controparte_1 vantato dalla cedente nei confronti della Parte_3
e dei garanti e;
[...] Parte_1 Parte_2
- che la rappresentata da è creditrice Sigg.ri CP_1 Controparte_2
e della complessiva somma di euro Parte_1 Parte_2
1.001.336,32 alla data del 30/6/21 oltre interessi successivi;
- che con lettere raccomandata a/r del 7/10/13, 17/6/16, 12/01/17 e da ultimo del 18/10/22 e 25/10/22 l'istante ha inoltrato ai Sigg.ri e Parte_1
intimazioni di pagamento, infruttuose;
Parte_2
- che a carico dei Sigg.ri e risulta la seguente Parte_1 Parte_2 formalità: ipoteca volontaria del 20/3/2017 reg.part.240; ipoteca volontaria del
15/6/2012 reg.part.373 reg.gen.5285;
- che, pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 642, II comma, c.p.c. per concedere la provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione di pagamento.
Emesso dal Tribunale di Rieti il decreto ingiuntivo n. 657/2022 in data 08.11.2022,
e , con atto di citazione in opposizione Parte_1 Parte_2 allo stesso, hanno convenuto in giudizio e, per essa Controparte_1 [...] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, rigettata ogni contraria domanda, difesa ed eccezione
2
In via preliminare, pregiudiziale ed assorbente, nel rito
A) qualora richiesta da parte opposta, rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo di pagamento n. 657/2022 (n. 1599/2022 R.g.) emesso dal
Tribunale di Rieti in data 08.11.2022 e notificato su istanza della al Controparte_4 signor in data 20.11.2022 come oggi opposto per la non sussistenza dei Parte_1 requisiti di cui all'art. 648 c.p.c.;
In via principale e nel merito
B) accertare e dichiarare l'assenza di notificazione del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo di pagamento alla signora e per l'effetto revocare e dichiarare nullo ed inefficace il Parte_2 decreto ingiuntivo di pagamento n. 657/2022 (n. 1599/2022 R.g.) emesso dal Tribunale di Rieti in data 08.11.2022 quanto meno nei confronti della signora Parte_2
C) revocare il decreto ingiuntivo di pagamento opposto n. 657/2022 (n. 1599/2022 R.g.) emesso dal
Tribunale di Rieti per le ragioni ed i motivi di cui alla narrativa che precede;
D) accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità, annullabilità e/o inefficacia delle due fideiussioni omnibus asseritamente sottoscritte dai signori e in Parte_1 Parte_2 favore della allora Cassa di Risparmio di Rieti la cui volontà negoziale si è formata in violazione della normativa antitrust, della legge ed in particolare degli artt. 1955 e 1957 c.c.;
E) accertare e dichiarare l'estinzione della due fideiussioni omnibus ai sensi e per l'effetto dell'applicazione degli artt. 1955 e 1957c.c. e per l'effetto liberare gli odierni opponenti da ogni obbligazione derivante dai suddetti contratti fideiussori;
F) accertare e dichiarare l'estinzione delle due fideiussioni omnibus per assenza di buona fede, correttezza
e trasparenza della originaria avente causa Cassa di Risparmio di Rieti nella formazione della volontà negoziale nei contratti di finanziamento e di concessione del credito alla e delle sottostanti Parte_3 garanzie che ha prodotto in capo alla stessa un ingiustificato ed illegittimo eccesso di garanzie ipotecarie e personali in favore di quest'ultima;
G) accertare e dichiarare l'assenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire in giudizio della
[...]
e della con riguardo ad un asserito credito derivante da CP_1 Controparte_2 rapporti finanziari e di garanzia con la allora Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a.;
H) verificare e dichiarare la sussistenza di fatti modificativi ed estintivi della pretesa creditoria determinanti e rilevanti ai fini della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato e richiesto con decreto ingiuntivo di pagamento, quali in particolare la aggiudicazione e vendita dell'immobile sito in
Rieti alla Via Donatori del Sangue snc di proprietà della ma garantito da ipoteca di primo Parte_3
3
grado in favore della Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A. da parte della Curatela del Fallimento
[...] al corrispettivo pari ad € 403.751,00 e per l'effetto revocare immediatamente il decreto Parte_4 ingiuntivo di pagamento n. 657/2022 (n. 1599/2022 R.g.) emesso dal Tribunale di Rieti oggi opposto;
I) accertare e dichiarare che il saldo debitorio asseritamente emerso dal rapporto di mutuo fondiario posto
a fondamento della domanda di ingiunzione di pagamento oggi opposta è assolutamente illegittimo, immotivato, non giustificato e che pertanto dovrà essere rideterminato e ridotto in considerazione della illegittima applicazione di interessi superiori al tasso soglia usura ed in applicazione della legge antiusura
n. 108/1996 e del combinato disposto dell'art. 1815 c.c. e 644 c.p. quantomeno della somma non dovuta pari ad € 227.866,76 così come calcolato sulla base dell'elaborato peritale versato in atti al documento n. 9;
L) accertare e dichiarare, anche d'ufficio, la responsabilità processuale aggravata della CP_1
e della ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per l'effetto condannarle in solido
[...] Controparte_2 tra loro , in aggiunta alle spese e compensi di lite, al risarcimento del danno da liquidarsi in favore degli odierni opponenti, in misura da determinarsi dall'Ecc.mo Tribunale adìto in via equitativa e almeno pari all'importo delle spese e compensi di lite liquidati ed in applicazione dei recenti parametri alla somma non inferiore ad € 43.466,09 così come calcolata nel documento n. 15 versato in atti;
M) per tutti i motivi e le ragioni sopra esposte e per ogni altra norma applicabile condannare in solido tra loro la e la in persona dei loro rispettivi legali Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, a pagare ai signori e la Parte_1 Parte_2 somma di € 150.000,00 cadauno o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, con accessori di legge, a titolo di risarcimento dei danni subiti e per l'effetto di comportamenti negligenti ed illegittimi;
N) in ogni caso disporre la compensazione parziale delle somme di cui alle precedenti lettere H, I, L e M con gli eventuali crediti che dovessero risultare dalla espletanda consulenza tecnica d'ufficio, o che saranno ritenuta di giustizia da codesto ecc.mo Tribunale;
O) respingere in ogni caso ogni domanda proposta dalla cosi come rappresentata Controparte_1 dalla quale asserita avente causa dalla Cassa di Risparmio di Rieti nei Controparte_2 confronti dei signori e quali fideiussori della Parte_1 Parte_2 Pt_3
In via subordinata sempre nel merito
[...]
P) nella denegata e non creduta ipotesi che nel corso del presente giudizio non si accertasse l'applicazione da parte di Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a. di tassi ultra legali nel rapporto di mutuo fondiario con
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la accertare e dichiarare la violazione degli art. 117 e 119 del TUB, nonché dell'art. 1375 Parte_3
c.c. e per l'effetto rideterminare il saldo debitore richiesto da quale avente causa Controparte_1 dalla allora Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a. attraverso il decreto ingiuntivo attraverso la sostituzione dei tassi convenzionali adottati con applicazioni di interessi legali;
Q) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di ingiunzione, revocare comunque il decreto ingiuntivo di pagamento opposto n. 657/2022 (n.
1599/2022 R.g.) emesso dal Tribunale di Rieti rideterminando l'eventuale credito residuo decurtando le somme che la Curatela della Fallimento ha percepito in forza e per l'effetto della vendita dell'immobile sito in Rieti, Via Donatori del Sangue snc garantito da ipoteca di primo grado in favore della Cassa di
Risparmio di Rieti S.p.a.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali per il presente giudizio di opposizione, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.”.
Hanno dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- che la società opposta ha omesso di notificare il ricorso per decreto ingiuntivo ed il decreto ingiuntivo n. 657/2022 a conseguendone la nullità Parte_2 ed inefficacia del provvedimento opposto;
- che i contratti di fideiussione omnibus sottoscritti in data 28.12.2004 dagli opponenti risultano affetti da nullità assoluta in quanto gli artt. 2, 6 e 8 degli stessi contengono clausole che riproducono lo schema elaborato nel 2003 dalla
A.B.I., e, pertanto, sono nulle per violazione dell'art. 2 della Legge n. 287 del
1990;
- in via subordinata, la nullità parziale ex art. 1419 C.C. dei contratti di fideiussione limitatamente alle clausole contrattuali riconducibili allo schema ABI;
- la decadenza ed estinzione della garanzia prestata dagli opponenti ai sensi dell'art. 1957 c.c., tenuto conto dell'inerzia della società opposta nell'agire nei confronti del debitore principale peraltro assoggettato a dichiarazione di Parte_3 fallimento in data 30.09.2019 con sentenza n. 82/2019 emessa dal Tribunale di
Roma;
- la sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 1955 C.C. e, quindi,
l'estinzione della fideiussione, con conseguente liberazione dei garanti per fatto del creditore, avendo la società opposta agito nei confronti degli odierni opponenti dopo tre anni dall'emissione della sentenza di dichiarazione di
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fallimento della ed impedito a e Parte_3 Parte_1 Pt_2 di surrogarsi nei diritti del creditore;
[...]
- l'eccessivo e sproporzionato ammontare complessivo delle garanzie rilasciate in favore di Cassa di Risparmio di Rieti rispetto agli importi finanziati, in violazione Par dei principi generali di cui agli artt. 1337, 1346 e 1375 c.c., la concessione alla di un credito eccessivo rispetto al suo profilo finanziario, al capitale sociale e al settore merceologico in cui opera, nonché la nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità previsti ex artt. 38, comma 2
T.U.B. e della delibera CICR 22/4/1995, con diritto degli opponenti ad ottenere il risarcimento del danno derivante sia dalla totale assenza di buona fede, correttezza e diligenza professionale nelle trattative e nella conclusione del contratto al momento della sottoscrizione dello stesso, sia dalla totale assenza di trasparenza e dal mancato rispetto dell'obbligo di informazione previsto ex art. 116 e 117 TUB;
- la carenza di legittimazione attiva, di titolarità e di interesse ad agire della
[...]
e della CP_1 Controparte_2
- l'infondatezza del credito azionato in via monitoria per carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, quantomeno per la somma di € 403.751,00 in forza della vendita ed aggiudicazione in sede fallimentare dell'immobile oggetto di ipoteca;
- l'applicazione al contratto di mutuo di interessi di mora ad un tasso usurario;
- l'indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interesse nel contratto di finanziamento, per mancata indicazione del TAE, da cui discende la nullità del contratto ex art. 117 co. 7 TUB e il diritto ad ottenere l'applicazione del tasso sostitutivo più favorevole;
- la difformità tra l'ISC indicato in contratto e quello effettivamente applicato;
- il superamento del tasso soglia di usura in considerazione della previsione della clausola di estinzione anticipata;
- il diritto al risarcimento del danno per violazione dei principi di buona fede e correttezza nella formazione ed esecuzione della volontà contrattuale ex artt.
1284, 1337, 1346, 1347 e 1375 c.c., nonché degli artt. 116 e 117 D.lgs. n.
385/1993;
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- la sussistenza di danni patrimoniali subiti dalle parti opponenti e, in specie, per lucro cessante conseguente ad una erronea ed illegittima segnalazione presso la
Centrale Rischi della BA d'LI; per danno emergente derivati dalla mancanza di trasparenza in violazione dell'art. 117 TUB e dalla prolungata inerzia nel recupero del credito, nonché di danni non patrimoniali;
- l'insussistenza dei presupposti previsti ex lege per concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- che sussistono, dunque, nel caso di specie, i presupposti per revocare il decreto ingiuntivo n. 657/2022 (n. 1599/2022 R.g.) emesso dal Tribunale di Rieti per nullità ed inefficacia dei titoli posti a fondamento della pretesa creditoria e per l'inesistenza ed infondatezza del credito azionato dalla nonché Controparte_1 il diritto degli opponenti ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e la condanna della e della ai sensi Controparte_1 Controparte_2 dell'art. 96 c.p.c.., anche tenuto conto della condotta della stessa nella fase antecedente l'introduzione del giudizio monitorio e durante tale fase monitoria.
Si è costituita in giudizio e, per essa, Controparte_1 Controparte_2 contestando le avverse deduzioni e, in particolare, deducendo:
- l'infondatezza dell'eccezione di nullità ed inefficacia del titolo per omessa notifica nei confronti di , in quanto la notifica risulta perfezionata in Parte_2 data 28.12.22;
- l'insussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, in quanto non risulta provata né
l'intesa anticoncorrenziale a monte e la partecipazione dell'istituto di credito a tale intesa, né il collegamento tra l'intesa a monte e il contratto a valle;
- l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 C.C.
considerato che
la fideiussione ha previsto la deroga a tale previsione ed avendo in ogni caso il creditore coltivato diligentemente azioni nei confronti del debitore principale, poi fallito;
- l'insussistenza dei presupposti per l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1955
C.C.;
- l'infondatezza dell'eccezione di superamento dei limiti di finanziabilità;
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- la sussistenza della legittimazione ad agire della società opposta e la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria in quanto il credito è certo, liquido ed esigibile;
- l'infondatezza delle ulteriori contestazioni svolte dagli opponenti in ordine all'usurarietà dei tassi e alla loro indeterminatezza;
- l'infondatezza dell'istanza di CTU tecnico-contabile in relazione al calcolo dei tassi di interessi applicati poiché superflua ed esplorativa;
- l'insussistenza del diritto degli opponenti ad ottenere il risarcimento dei danni, atteso che l'istituto bancario che ha erogato il credito e i suoi aventi causa si sono sempre comportati con diligenza, trasparenza e buona fede, sia al momento della formazione della volontà negoziale, sia nel corso dell'esecuzione del rapporto;
Ha, quindi, concluso come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettata ogni avversa domanda poiché infondata in fatto e diritto e sprovvista di prova, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto, stante l'infondatezza dell'opposizione e la non pronta definizione del giudizio, confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento della somma ingiunta, ovvero di quella superiore o minore che dovesse risultare dovuta, oltre interessi e spese come riconosciute in decreto e con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.”.
Con ordinanza del 9.6.2023 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione in data
23.06.2025 all'esito della scadenza (in data 10.06.2025) del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione formulata da parte opponente di improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria da parte opposta per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione in considerazione della mancata partecipazione allo stesso del legale rappresentante della società opposta.
Entrambe le parti hanno infatti depositato, in allegato alle rispettive note di trattazione scritta dell'udienza del 25.5.2023, il verbale del primo incontro svoltosi dinanzi alla mediatrice, in cui quest'ultima ha dato atto della presenza, per la parte istante (parte opposta nel presente giudizio), dell'avv. Alessandra Persio Pennesi, e del fatto che la stessa avesse depositato il mandato a conciliare unitamente all'istanza di mediazione.
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Dal tenore letterale del verbale di mediazione si desume dunque che la mediatrice ha verificato che l'avv. Persio Pennesi fosse munita di procura a conciliare la controversia oggetto di mediazione (attività che può legittimamente essere oggetto di delega a un terzo, ivi incluso il difensore della parte istante;
cfr. Cass., sez. III civile, con la sentenza 7 marzo 2019, n. 8473).
La stessa parte opponente non ha infatti eccepito, in occasione dell'incontro davanti alla mediatrice, la mancanza di validi poteri di rappresentanza in capo all'avv. Persio Pennesi per effettuare il tentativo di mediazione (circostanza che preclude alla stessa parte di sollevare l'eccezione di improcedibilità in sede giudiziale;
cfr. sul punto, Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 70/2024) – e infatti le parti risultano aver proceduto alla valutazione dei presupposti di merito per avviare la mediazione, la mediazione si è infatti conclusa negativamente non per mancata partecipazione di una delle parti, bensì per l'eccessiva distanza delle posizioni delle parti per poter raggiungere un accordo, con conseguente declaratoria delle stesse di non voler entrare in mediazione.
Anche nelle note scritte depositate per l'udienza del 25.5.2023, d'altra parte, gli opponenti non hanno dedotto l'erroneità dell'accertamento compiuto dalla mediatrice del possesso in capo all'avv. Persio Pennesi del mandato a conciliare la controversia, essendosi limitati a dedurre l'assenza del legale rappresentante della parte opposta per concomitanti impegni professionali (la medesima avv. Persio Pennesi all'incontro di mediazione aveva infatti riferito: “il rappresentante della società non è comparso per concomitanti impegni professionali”) e il fatto che è “noto e pacifico” che il difensore della parte opposta non ha potere sostanziale di vincolare, transigere, conciliare, mediare, rinunciare agli atti, incassare somme, rilasciare quietanze e/o sottoscrivere accordi in nome e per conto della parte opposta. Tuttavia, come sopra osservato, dal verbale di mediazione emerge la sussistenza in capo al difensore (non della mera procura alle liti conferita nel presente giudizio bensì specificamente) del mandato a conciliare, di talché deve ritenersi dimostrato che l'avv. Persio Pennesi non abbia partecipato all'incontro in virtù della procura alle liti rilasciata nel presente giudizio, bensì della specifica procura a conciliare conferita in relazione al procedimento di mediazione.
Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di parte opponente di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in relazione all'opponente atteso che risulta Parte_2 incontestato tra le parti che la notifica si sia perfezionata nei confronti della stessa il
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28.12.2022, e dunque anteriormente al decorso dei sessanta giorni previsti dall'art. 644
c.p.c.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, per quanto di seguito esposto.
Parte opposta ha provato il titolo del proprio credito mediante la produzione, in allegato al ricorso monitorio, del contratto di mutuo ipotecario concluso dalla con la Parte_3
Cassa di Risparmio di Rieti in data 18.9.2007 (cfr. allegato 1 al ricorso monitorio) e della fideiussione sottoscritta dagli odierni opponenti in data 11.4.1988, nonché delle successive integrazioni mediante le quali, nel 1992, è stato previsto l'importo massimo garantito pari ad £ 900.000,00, e, nel 2004, tale importo è stato aumentato ad €
528.558,00.
Deve, poi, ritenersi dimostrato il passaggio della titolarità del credito dalla banca mutuante (successivamente fusa per incorporazione nella cfr. Controparte_3 allegato 4 alla comparsa di costituzione di parte opposta) alla odierna opposta . CP_1
Ciò in quanto dal contenuto dell'avviso di cessione in blocco dei crediti prodotto in allegato al ricorso monitorio (cfr. pagg. da 18 a 21 dell'allegato 5) emerge con sufficiente chiarezza la tipologia di crediti oggetto della cessione (“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_3 derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della BA d'LI n.
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della BA
d'LI n. 139/199”), di talché tale produzione risulta idonea a dimostrare che il credito oggetto del presente giudizio – derivante da un contratto di mutuo stipulato nel 2007 con una società dichiarata fallita nel 2019 – vi fosse incluso (cfr., sul punto, Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 10860 del 2024 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21821 del 2023: “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base
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all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'LI , il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”).
Ulteriori elementi idonei a dimostrare l'inclusione del credito in esame tra quelli oggetto della richiamata cessione sono poi il possesso, da parte della odierna opposta, del titolo contrattuale posto alla base di tale credito e dell'accessorio atto di garanzia e la dichiarazione resa dalla banca cedente e prodotta sub allegato 14 alla comparsa di costituzione di parte opposta (cfr., sul punto, Cass., sez. 3, Ordinanza n. 10200 del 2021).
Gli elementi di prova sopra esposti inducono a ritenere compiutamente provata la cessione all'opposta del credito derivante dal rapporto di mutuo posto a fondamento del ricorso monitorio (e, conseguentemente, delle garanzie accessorie allo stesso, indipendentemente dalla loro natura di garanzie autonome o meno;
cfr., sul punto, ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16962 del 2024).
In tal modo provato il titolo del credito azionato in sede monitoria dall'opposta, e allegato l'inadempimento degli opponenti, la prima ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante.
Gli opponenti hanno, dal canto loro, sollevato una serie di eccezioni e difese di seguito esaminate.
Gli opponenti hanno innanzitutto dedotto la nullità, totale o, in subordine, parziale, “dei due contratti di fideiussione sottoscritti in data 28.12.2004” per conformità delle clausole
2, 6 e 8 in essi contenute allo schema ABI sanzionato dal provvedimento della BA
d'LI n. 55/2005.
Sul punto deve tuttavia osservarsi come nel caso di specie venga in considerazione una unica fideiussione omnibus, sottoscritta dai due opponenti a garanzia delle obbligazioni assunte dalla e datata 11.4.1988, mentre in data 28.12.2004 i medesimi Parte_3 fideiussori si sono limitati ad aumentare il limite dell'importo garantito da € 464.811,21
(£ 900.000,00; limite previsto con atto integrativo della fideiussione sottoscritto dai garanti in data 16.6.1992) ad € 528.558,00.
Deve dunque ritenersi infondata l'eccezione di nullità – totale o parziale – di tale fideiussione omnibus atteso che la stessa risulta risalente a data anteriore non soltanto al
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provvedimento n. 55/2005 emesso dalla BA d'LI il 2/5/2005, ma anche all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla stessa in veste di autorità antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2002 ed in parte modificato nel 2003, avendo l'autorità di vigilanza intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n.
287/1990 l'8/11/2002.
Ciò posto, in mancanza di un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita, gravava sulla parte opponente fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 – in quanto circostanza, che, determinando la nullità quantomeno parziale (cfr., sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021) della fideiussione posta alla base della pretesa monitoria, si sarebbe configurata quale fatto impeditivo di tale pretesa, l'onere della cui prova grava sulla parte convenuta in senso sostanziale, ai sensi dell'art. 2697 comma 2 c.c. – e la stessa non vi ha adempiuto, non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche, per effetto della quale già l'11.4.1988 vi fosse nel settore creditizio la generalizzata applicazione dello schema contrattuale utilizzato nel caso specifico dalla banca cedente o comunque delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione in esame. Ed invero, le numerose fideiussioni omnibus versate in atti dagli opponenti in allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c sono state tutte stipulate in epoca ampiamente successiva alla stipula della fideiussione in esame (fatta eccezione per la fideiussione contenuta a pagina 40 di tale allegato, stipulata nel 1989, di per sé insufficiente, anche ove considerata unitamente a quella oggetto del presente giudizio, a dimostrare l'esistenza del dedotto cartello).
Non vale in contrario richiamare il noto principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato
(cfr. Cass. civ. n. 29810 del 12/12/2017).
Da tale principio di diritto si evince, invero, che, se da un lato il giudice non può - sic et simpliciter - escludere la fondatezza della domanda (o della eccezione) di nullità della fideiussione omnibus per violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 L.
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n. 287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente alla emissione del provvedimento della BA d'LI n. 55/2005, nondimeno laddove, come nel caso di specie, la prestazione della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della medesima autorità di vigilanza, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità (totale o parziale) della garanzia, dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non emerge tuttavia dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa.
Invero, dal provvedimento della BA d'LI n. 55/2005 emerge che ad ottobre 2002
l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori;
quindi il 7/3/2003 ha comunicato all'organo di controllo lo schema contrattuale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90. Nei mesi di aprile e di maggio 2003 la BA d'LI ha invitato l'ABI ad eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale, quindi, con lettera pervenuta l'11/7/2003, l'ABI ha trasmesso una nuova versione dello schema di contratto e, al fine di accertare se quest'ultimo potesse configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, la BA d'LI – considerati anche gli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del 22/8/2003 – ha aperto l'8/11/2003 l'istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90.
È, pertanto, evidente che la fideiussione in oggetto risale ad una data anteriore alla predisposizione dello schema di fideiussione omnibus da parte dell'ABI, sottoposto all'autorità di vigilanza, che ne ha riscontrato la parziale invalidità per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, oltre che al periodo oggetto di istruttoria da parte della BA d'LI ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita ai sensi dell'art. 2 L. n. 287/1990: non può pertanto trarsi dal provvedimento n. 55/2005 dell'organo di vigilanza alcuno spunto probatorio ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita da cui gli opponenti fanno discendere la nullità della fideiussione da loro prestata.
Ebbene, in mancanza di prova da parte degli opponenti che la fideiussione controversa sia un contratto a valle di un'intesa anticoncorrenziale a monte, non avendo fornito elementi utili ai fini dell'accertamento di un'intesa tra banche cristallizzatasi con la predisposizione di uno schema di contratto identico a quello da loro sottoscritto,
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l'eccezione da loro formulata di nullità (totale o parziale) della fideiussione in esame va disattesa.
Non vi è prova, infine, che con l'integrazione del 28.12.2004 della originaria fideiussione siano state rinegoziate le condizioni economiche in conformità con lo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed oggetto dell'istruttoria da parte della
BA d'LI sfociata nell'emanazione del provvedimento n. 55/2005, emergendo da tale integrazione esclusivamente l'innalzamento dell'importo garantito dai fideiussori
(cfr., sul punto, Tribunale di Roma, sentenza n. 6749 del 28.4.2023).
Neppure sussistono, nel caso di specie, i presupposti per la valutazione del carattere vessatorio o meno ai sensi del d.lgs 206/2005 delle clausole della richiamata fideiussione, non rivestendo gli opponenti la qualifica di consumatori.
Ciò in quanto , oltre a detenere una rilevante partecipazione nella Parte_1 società garantita (cfr. visura camerale prodotta da parte opposta in allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.), risulta essere stato amministratore della stessa società sino al 2009 (cfr. pag. 25 della visura).
, dal canto suo, risulta detentrice di una rilevante quota societaria (43%) Parte_2 finanche superiore a quella di (33%). Tale circostanza induce a Parte_1 ritenere che la concessione della garanzia da parte della stessa fosse funzionale alla cura degli interessi derivanti dalla sua (rilevante) partecipazione all'attività di impresa, e ciò indipendentemente dal mancato possesso da parte della opponente di cariche inerenti la gestione della società all'epoca della prestazione della garanzia. La sussistenza di tali incarichi, pur rafforzando la prova della natura “professionale” dell'atto di concessione della garanzia, non ne costituisce presupposto imprescindibile, corrispondendo all'id quod plerumque accidit che un socio, anche non amministratore, abbia interesse a prestare la fideiussione nella prospettiva degli utili che potranno derivare dalle iniziative assunte dalla società garantita grazie alla concessione di credito da parte della banca, e la sussistenza di tale interesse è evidentemente proporzionale all'entità della partecipazione posseduta dalla società, salvo che si dimostri che, nonostante tale partecipazione societaria, la prestazione della garanzia sia avvenuta per scopi diversi da valutazioni di tipo imprenditoriale. Parte opponente non ha offerto tale prova, essendosi limitata a dedurre che al momento della sottoscrizione della fideiussione esercitava Parte_2 una diversa attività imprenditoriale rispetto a quella oggetto della società garantita, e
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segnatamente quella di “parrucchiera, acconciatore, manicure, pedicure e centri estetici”.
Tuttavia, dall'esame del documento prodotto da parte opponente in allegato alla terza memoria emerge come tale attività sia stata svolta dalla soltanto a partire dal Pt_2
1991, e dunque successivamente alla sottoscrizione della fideiussione;
pertanto non può neppure ritenersi dimostrato che alla data di tale sottoscrizione la garante avesse interessi di natura professionale diversi da quelli connessi alla sua partecipazione nella società garantita.
Dovendosi escludere la nullità della richiamata fideiussione, deve conseguentemente ritenersi infondata l'eccezione relativa all'estinzione della garanzia per decorso del termine ex art. 1957 c.c., avendo le parti espressamente pattuito la deroga a tale previsione normativa.
Deve, poi, ritenersi infondata l'eccezione di parte opponente relativa alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1955 c.c. per la liberazione dei fideiussori, avendo i medesimi opponenti dedotto che ad avere precluso la surrogazione degli stessi nei diritti e nelle garanzie del creditore sarebbe stata la mera condotta inerte dell'istituto di credito, che ha atteso tre anni dopo la dichiarazione di fallimento della per agire nei confronti Parte_3 dei garanti, e avendo sul punto la giurisprudenza di legittimità chiarito che la mera inazione, che non integri la violazione di una specifica obbligazione prevista dal contratto o di un obbligo legislativamente sancito, non può configurarsi quale condotta rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. (cfr., sul punto, Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 4175 del
19/02/2020; cfr. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19736 del 27/09/2011 sui diversi presupposti degli artt. 1955 e 1957 c.c.).
Del tutto generiche appaiono poi le deduzioni di parte opponente in ordine al fatto che l'istituto di credito avrebbe concesso “alla un credito eccessivo rispetto al profilo Parte_3 finanziario di competenza, al capitale sociale, al settore merceologico in cui opera, all'evidente scopo di favorirne l'indebitamento, per lucrare su commissioni, interessi e spese e proporre strumenti di investimenti vantaggiosi solo per la BA” e che “la disamina della situazione economica-finanziaria di al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo in ottemperanza e nel rispetto dei Parte_3 suddetti principi di buona fede, avrebbe dovuto indurre, il creditore, a maggior ragione nel caso specifico che si tratta di un istituto di credito, ad adottare ogni iniziativa volta alla riduzione della esposizione debitoria, non solo per la realizzazione del proprio interesse di vedere soddisfatto il proprio credito, ma anche nel rispetto del dovere di solidarietà, che impone al creditore di avere rispetto della posizione e
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dell'interesse del debitore e soprattutto dei garanti e fideiussori evitando qualsiasi azione tesa all'aggravamento della esposizione debitoria”, non avendo neppure specificamente dedotto, e comunque non avendo provato, che alla data di sottoscrizione del mutuo le condizioni patrimoniali della fossero tali da rendere notevolmente difficile il Parte_3 soddisfacimento del credito e che, dunque, ricorressero i presupposti per l'operatività dell'art. 1956 c.c. (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 17/11/2016, n. 23422;
Cassazione civile, Sez. 1, 11/01/2006 n. 394; cfr. anche, per quanto attiene alla giurisprudenza di merito, Tribunale Milano sez. VI 24 maggio 2013 n. 7281; Tribunale
Monza sez. II 07 novembre 2013).
Neppure appare fondata l'eccezione di nullità del mutuo fondiario stipulato con la
[...]
Pt_ per il dedotto superamento del limite di finanziabilità, avendo le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione chiarito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art.
38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (cfr. Cass., Sez. U - , Sentenza n. 33719 del 16/11/2022).
Deve, poi, osservarsi l'inconferenza ai fini della sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo del fatto che nell'ambito della procedura fallimentare della sia stato venduto l'immobile oggetto dell'ipoteca concessa nell'ambito del Parte_3 contratto di mutuo in esame e che l'importo ricavato da tale vendita (pari ad €
403.751,00) verrà corrisposto al creditore ipotecario (o, in luogo dello stesso, alla società cessionaria del credito).
Ciò in quanto, da un lato, il debito facente capo agli odierni opponenti quali fideiussori in virtù dell'atto di fideiussione e della successiva integrazione del 28.12.2004 e in relazione al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo è pari ad € 528.558,00, dei quali gli stessi sono titolari in solido, e, dall'altro, il credito complessivo vantato dall'istituto di credito
(e, in forza della cessione del credito, da ) nei confronti del mutuatario è stato CP_1
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indicato in € 1.001.336,32 (l'erronea indicazione, nel ricorso monitorio, di Parte_1
Par
e quali debitori di tale somma, in luogo della mutuataria è
[...] Parte_2 superata dal fatto che nella quantificazione del credito la ricorrente fa riferimento alla certificazione notarile che, prodotta sub allegato 4 al ricorso, identifica chiaramente nella il soggetto debitore), dunque anche considerandosi l'importo realizzato in sede Parte_3 fallimentare, residuerebbe in capo al creditore un credito di € 597.585,32, superiore a quello azionato in sede monitoria nei confronti dei fideiussori.
Quanto al primo punto, peraltro, deve osservarsi che nel ricorso monitorio parte opposta ha richiesto l'emissione dell'ingiunzione nei confronti dei fideiussori per la somma complessiva di € 528.558,00 e non, come sostenuto da parte opponente, per l'importo di
€ 528.558,00 per ciascuno dei fideiussori (come evincibile dal testo del ricorso e anche dal fatto che il valore della controversia è indicato, appunto, in € 528.558,00 e non in €
1.057.116,00); conseguentemente, è stato correttamente emesso il decreto ingiuntivo contenente la condanna degli odierni opponenti al pagamento della somma di €
528.558,00, oltre interessi, in solido tra loro (né avrebbe potuto essere disposto diversamente, avendo i due opponenti sottoscritto un'unica fideiussione avente un importo massimo garantito, a seguito dell'integrazione del 2004, pari, appunto, ad €
528.558,00).
Dunque, avendo parte opposta dedotto che l'entità complessiva dell'indebitamento del mutuatario è pari ad € 1.001.336,32 (risulta legittima la quantificazione del debito effettuata tenendo conto dell'intero capitale mutuato, in considerazione del fatto che la debitrice principale è stata dichiarata fallita nel 2019 e che le rate non ancora scadute alla data della sentenza del fallimento si considerano scadute a partire da tale data, ai sensi dell'art. 55 comma 2 l.f.; cfr. Cass., Sez. I civ., 10 febbraio 2020, n. 3015) e non avendo gli opponenti dimostrato che tale debito è stato soddisfatto in misura tale da ridurre l'esposizione debitoria ad una somma inferiore a quella garantita dai fideiussori, risulta permanere in capo a questi ultimi l'obbligo di pagamento dell'intero importo garantito.
Risulta poi infondata la deduzione relativa all'usurarietà del tasso di mora pattuito, atteso che dai medesimi prospetti inseriti da parte opponente nell'atto di citazione emerge come la stessa non abbia tenuto conto, nell'individuazione del tasso soglia, dei principi esposti dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto,
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si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato” (cfr. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024;
Cass., Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020). Pertanto, considerato che il D.M. relativo al terzo trimestre del 2007 (rispetto al quale opera il principio iura novit curia, cfr.
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 35102 del 29/11/2022 e Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 21427 del 31/07/2024), durante il quale è stato stipulato il contratto di mutuo, contiene la rilevazione della maggiorazione mediamente applicata (2,1%) ai tassi degli interessi corrispettivi per determinare i tassi moratori, tale maggiorazione deve essere applicata al
TEGM prima della sua moltiplicazione per il coefficiente in aumento. Applicando tale maggiorazione i tassi soglia di mora, tanto in relazione ai mutui ipotecari con tasso di interesse fisso quanto in relazione ai mutui ipotecari con tasso di interesse variabile, risultano superiori (rispettivamente 11,73% e 11,11%) ai tassi di mora come indicati dagli opponenti alle pagg. 23 e 24 dell'atto di citazione.
Infondata risulta, poi, la deduzione relativa all'indeterminatezza del contratto per mancata indicazione del TAE.
Gli opponenti in particolare sostengono che la mancata indicazione nel contratto di mutuo del TAE contravvenga al disposto dell'art. 6 della CICR 9 febbraio 2000, secondo il quale “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità della capitalizzazione degli interessi e il tasso di interessi applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”; la violazione della delibera consisterebbe nella mancata indicazione del tasso annuale che tenga conto degli effetti della capitalizzazione.
Tuttavia, nei mutui con ammortamento alla francese, come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e,
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siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell'art. 6 della CICR, sopra richiamato, il quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale. La circostanza che i ratei insoluti possano produrre interessi, inoltre, è espressamente consentita dall'art. 3, primo comma della
CICR (cfr., sul punto, Corte di Appello di Torino, Sentenza del 5 maggio 2020, n. 464).
Irrilevante risulta, poi, la dedotta non corrispondenza tra il TAEG/ISC indicato in contratto e quello effettivo.
L'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito: introdotto dalla direttiva europea
90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla
Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del
4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla BA d'LI, l'obbligo, per tutti gli intermediari, “a rendere noto un
"Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla BA
d'LI medesima”.
L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Pa Il riferimento all' è quindi una mera indicazione informativa che non incide sulla determinazione del tasso stesso. Ne deriva che l'eventuale erronea indicazione dell' non comporterebbe in ogni caso, di per sé, una maggiore onerosità del Pt_6 finanziamento o l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato allo stesso ma, al più, un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
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Tanto premesso appare evidente l'inconferenza del riferimento agli artt. 1346 e 1284 c.c. quali parametri normativi a sostegno della tesi della nullità quale conseguenza dell'errata indicazione dell' Pt_5
D'altra parte, anche avuto riguardo alla normativa specialistica, l'art. 117, sesto comma,
TUB sanziona con la nullità le “clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di Pa interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l' che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa.
Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione, per quanto sopra esposto.
A conferma di tali conclusioni va richiamato, peraltro, quanto previsto dall'art. 125-bis co. 6 TUB in ordine all'indicazione inesatta del TAEG nei soli contratti di credito al consumo.
In particolare, in materia di credito al consumo l'art. 125-bis, comma 6, del TUB (inserito nel Titolo VI, Capo II del TUB, intitolato "Credito al consumo") prevede espressamente la nullità delle clausole del contratto relative a costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG: "sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto". E al comma 7: "Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il
TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi". Al comma 8.: "Il contratto è
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nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su: a) il tipo di contratto;
b) le parti del contratto;
c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso".
Dalla lettura delle disposizioni normative citate appare evidente, pertanto, che il legislatore abbia ritenuto di sanzionare con la nullità del contratto - o delle singole clausole - i casi in cui vi sia stata una indicazione non corretta del TAEG esclusivamente nelle ipotesi riconducibili al credito al consumo, esulando da tale ambito operativo la Pa distinta questione della inesatta indicazione dell' nei contratti di mutuo, di anticipazione bancaria e di altri finanziamenti.
In quest'ultimo caso, infatti, potrà eventualmente configurarsi una violazione della normativa in tema di trasparenza e, quindi, venire in rilievo una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto (Tribunale di Roma, sez.
IX 21/6/2017; Trib. Bologna, sez. IV, 28.06.2016 n. 1722), con conseguente formulazione di una domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale, tuttavia, non sussiste la titolarità passiva del rapporto in capo alla odierna opposta, per quanto esposto infra in ordine alle domande risarcitorie proposte dagli opponenti.
Devono poi ritenersi infondate le deduzioni di parte opponente in ordine al superamento del tasso soglia di usura per effetto della previsione della clausola di estinzione anticipata, stante “l'impossibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi corrispettivi e/o moratori, poiché «la prima costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio»; mentre i secondi, come noto, costituiscono ― quelli corrispettivi ― la remunerazione fisiologica della prestazione della somma accordata ― quelli moratori ― una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro ricevuto, atti a sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. Perciò proprio la natura della commissione convenuta per
l'estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà, «non essendo collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, e non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del
2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli
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impegni connessi a quella;
di qui l'infondatezza della censura»” (cfr., sul punto, Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 7384 del 2025).
In ordine alle domande di risarcimento del danno per violazione da parte dell'istituto di credito dei principi di buona fede e correttezza nella formazione ed esecuzione del contratto, deve rilevarsi il difetto in capo all'odierna opposta della titolarità passiva del relativo rapporto giuridico, atteso che la stessa si configura come cessionaria del solo credito rinveniente dal contratto di mutuo e dei relativi accessori e non dell'intero rapporto contrattuale, ivi inclusi gli obblighi contrattuali la cui violazione determina il sorgere del credito risarcitorio del cliente (cfr., sul punto, Corte di Appello di
Campobasso, sentenza del 14.11.2022 n. 272), e ciò anche in considerazione del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione
o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” (cfr., sul punto, Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 21843 del 30/08/2019; Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 13735 del 02/05/2022).
Tardiva risulta, infine, l'eccezione di prescrizione del credito rinveniente dal contratto di mutuo, sollevata da parte opponente soltanto in sede di comparsa conclusionale.
Dalle superiori considerazioni deriva il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente assorbimento dell'esame del profilo relativo alla dedotta responsabilità ex art. 96 c.p.c. della società opposta.
Le spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri medi del D.M. 55/2014
(fatta eccezione per la fase istruttoria, liquidata ai minimi in considerazione dell'assenza di attività istruttoria volta all'assunzione di prove costituende, e per la fase decisoria, anch'essa liquidata ai minimi, non avendo l'opposta depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica), devono essere poste a carico di parte opponente, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
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- rigetta l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo opposto:
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio, che liquida in € 18.000,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge.
Rieti, 5.12.2025
La giudice
Dott.ssa Roberta Della Fina
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