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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/08/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 5653 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE
DOTT. Antonella GUERRA GIUDICE
DOTT. Massimo VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 03/05/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F., nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, il primo, dall'Avv. Roberto Venturi, la seconda dall'Avv. Diletta Saretto, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 19/09/1987 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ISOLA DELLA
SCALA al Num. 43 - PARTE II - SERIE - ANNO1987 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato
Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Darsi atto che la signora risiede presso la struttura protetta denominata Piccola Parte_2
Fraternità gestita dalla Cooperativa Sociale La Scintilla sita a Isola della Scala, Piazzale Kennedy n.14
e, conseguentemente, assegnarsi l'abitazione famigliare, di proprietà del sig. , al Parte_1
marito, con arredi e corredi. 3) Porsi a carico del Sig. un contributo mensile al mantenimento della moglie Sig.ra Parte_1
nella somma di Euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a Parte_2
decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso congiunto, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario alle coordinate bancarie che gli verranno comunicate dall'ads.
4) Darsi atto che il sig. si impegna ad estinguere i debiti contratti nel corso del Parte_1
matrimonio, pari ad €5.825,00, mediante pagamento della somma di €2.000,00 entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso e la rimanente somma entro tre anni senza interessi.
5) Il sig. si impegna inoltre a tenere indenne la signora da Parte_1 Parte_2
qualsivoglia accertamento di natura fiscale, amministrativa e previdenziale che dovesse emergere in relazione ad omissioni da egli compiute in relazione alla gestione degli affari della moglie per tutto il tempo in cui la stessa è stata affetta da invalidità fino alla nomina dell'amministratore di sostegno.
6) I coniugi rinunciano sin d'ora a proporre gravame avverso l'emananda sentenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili / lo scioglimento
(cancellare l'ipotesi che non ricorre) del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3,
c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione. 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parte hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 12/08/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico
N. 5653 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE
DOTT. Antonella GUERRA GIUDICE
DOTT. Massimo VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 03/05/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F., nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, il primo, dall'Avv. Roberto Venturi, la seconda dall'Avv. Diletta Saretto, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 19/09/1987 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ISOLA DELLA
SCALA al Num. 43 - PARTE II - SERIE - ANNO1987 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato
Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Darsi atto che la signora risiede presso la struttura protetta denominata Piccola Parte_2
Fraternità gestita dalla Cooperativa Sociale La Scintilla sita a Isola della Scala, Piazzale Kennedy n.14
e, conseguentemente, assegnarsi l'abitazione famigliare, di proprietà del sig. , al Parte_1
marito, con arredi e corredi. 3) Porsi a carico del Sig. un contributo mensile al mantenimento della moglie Sig.ra Parte_1
nella somma di Euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a Parte_2
decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso congiunto, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario alle coordinate bancarie che gli verranno comunicate dall'ads.
4) Darsi atto che il sig. si impegna ad estinguere i debiti contratti nel corso del Parte_1
matrimonio, pari ad €5.825,00, mediante pagamento della somma di €2.000,00 entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso e la rimanente somma entro tre anni senza interessi.
5) Il sig. si impegna inoltre a tenere indenne la signora da Parte_1 Parte_2
qualsivoglia accertamento di natura fiscale, amministrativa e previdenziale che dovesse emergere in relazione ad omissioni da egli compiute in relazione alla gestione degli affari della moglie per tutto il tempo in cui la stessa è stata affetta da invalidità fino alla nomina dell'amministratore di sostegno.
6) I coniugi rinunciano sin d'ora a proporre gravame avverso l'emananda sentenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili / lo scioglimento
(cancellare l'ipotesi che non ricorre) del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3,
c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione. 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parte hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 12/08/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico