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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/06/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1103/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1103/2024 tra:
(c.f.: con l'Avv. BERTOLUCCI Parte_1 C.F._1
BIANCA;
- ATTRICE
E
(c.f.: ) con l'Avv. LEMBO LEONARDO;
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cessazione effetti civili).
Conclusioni: le parti hanno concluso riportandosi ognuna ai propri atti difensivi nonché alle conclusioni, istanze ed eccezioni ivi rassegnate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/09/2003 a Lucera, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lucera (n. 154, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2003),
pagina 1 di 2 nel corso del quale sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata a [...] il [...]) e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., sia la
[...]
domanda di separazione personale che quella di divorzio, oltre a domande a queste connesse.
2. La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e sull'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. La pronuncia della separazione non esaurisce la materia del contendere, avendo le parti proposto contestuale domanda di divorzio oltre a domande a queste connesse, per le quali, con separata ordinanza, va fissata l'udienza per il prosieguo, tenuto conto che la domanda di divorzio e quelle a questa connessa sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/70 e successive modificazioni) e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
4. Trattandosi di pronuncia che non definisce il giudizio, la regolamentazione delle spese di lite va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (nt. a Foggia il Controparte_1
29/09/1974) e (nt. a Lucera l'8/09/1977); Parte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite al definitivo;
4) dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Foggia, 9/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1103/2024 tra:
(c.f.: con l'Avv. BERTOLUCCI Parte_1 C.F._1
BIANCA;
- ATTRICE
E
(c.f.: ) con l'Avv. LEMBO LEONARDO;
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cessazione effetti civili).
Conclusioni: le parti hanno concluso riportandosi ognuna ai propri atti difensivi nonché alle conclusioni, istanze ed eccezioni ivi rassegnate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/09/2003 a Lucera, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lucera (n. 154, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2003),
pagina 1 di 2 nel corso del quale sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata a [...] il [...]) e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., sia la
[...]
domanda di separazione personale che quella di divorzio, oltre a domande a queste connesse.
2. La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e sull'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. La pronuncia della separazione non esaurisce la materia del contendere, avendo le parti proposto contestuale domanda di divorzio oltre a domande a queste connesse, per le quali, con separata ordinanza, va fissata l'udienza per il prosieguo, tenuto conto che la domanda di divorzio e quelle a questa connessa sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/70 e successive modificazioni) e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
4. Trattandosi di pronuncia che non definisce il giudizio, la regolamentazione delle spese di lite va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (nt. a Foggia il Controparte_1
29/09/1974) e (nt. a Lucera l'8/09/1977); Parte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite al definitivo;
4) dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Foggia, 9/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
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