Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 30/05/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 2567/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel. Dott.ssa Barbara Cao
Dott. AL Petronzi Giudice
Giudice Dott.ssa Martina Roberta Manenti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 21/10/2024, da
1) Parte 1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]22 22100 COMO [CO] ITALIA con l'Avv. ESPOSITO ANDREA
e
2) CP 1
nato a [...] il 03/08/1989
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F. 2
residente in [...]22 22100 COMO ITALIA
con l'Avv. ROCCA MARIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Como, in data 17/03/2016,
(anno 2016, atto n. 24, parte I);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
Persona_1 nato il [...]
Persona 2 nato il [...]
,
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21/10/2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Como in Via Mirabello 22, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al Sig che ne sosterrà integralmente le spese di locazione ed CP 1
amministrazione.
3 La Sig.ra Parte 1 trasferirà la propria residenza in Como, via Caduti Albatesi 1;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
Persona 1 e4. I figli Persona 2 restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. premesso che le rispettive abitazioni dei Sigg.ri Per 1 e Pt 1 sono dotate di una camera per i bambini e che si trovano molto vicine, tanto da consentire agevolmente il trasferimento a piedi dall'una all'altra, la gestione e frequentazione dei figli avverrà in modo paritetico tra i genitori secondo il piano genitoriale concordato e qui riportato integralmente: Piano Genitoriale per la Suddivisione del Tempo dei Figli
Premessa
Il presente piano genitoriale è redatto da NÒ NC e ER RI in data 11
aprile 2025 al fine di regolare la suddivisione del tempo da trascorrere con i figli minori,
NA NÒ e AL NÒ, in ottemperanza all'art. 473-bis del C.C., che prevede l'affidamento condiviso dei figli.
Articolo I: Principi Generali
Entrambi i genitori si impegnano a cooperare per il benessere psicofisico dei figli, favorendo una comunicazione aperta e costante.
Le decisioni relative ai figli saranno prese congiuntamente, tenendo conto delle loro esigenze e opinioni.
Entrambi i genitori si impegnano a garantire ai figli continuità educativa, affettiva e di cura.
Articolo 2: Suddivisione del Tempo Ordinario
I figli trascorreranno il tempo con ciascun genitore in modo alternato, secondo un regime di affidamento paritetico, seguendo il seguente schema bisettimanale allegato A
Il cambio di affidamento avverrà presso l'abitazione di ciascun genitore e/o la scuola di ciascun figlic,
Articolo 3: Ferie Estive
Ciascun genitore avrà diritto a due settimane di ferie estive con i figli.
! Le settimane di ferie estive saranno concordate dai genitori con congruo anticipo, tenendo conto delle esigenze di entrambi e dei figli.
Articolo 4: Festività e Occasioni Speciali
I figli trascorreranno le festività natalizie e pasquali divise in due gruppi (A e B)i in modo alternato con ciascun genitore, un anno con uno e l'anno successivo con l'altro, i gruppi saranno divisi in questo modo:
o Vigilia di NA (Genitore A);
o NA (Genitore B);
o SA FA (Genitore A);
1 o Ultimo dell'Anno (Genitore A);
o AN (Genitore B);
o PA (Genitore A);
o QU (Genitore B);
o compleanni dei figli saranno festeggiati con entrambi i genitori, salvo diversa esplicita richiesta dei figli stessi.
o In caso di altre festività o occasioni speciali, i genitori concorderanno come trascorrere il tempo con i figli.
Articolo 5: Modalità di Comunicazione
I genitori si impegnano a comunicare tra loro in modo tempestivo e collaborativo, utilizzando preferibilmente un canale di comunicazione condiviso (es. email, app di messaggistica).
In caso di disaccordi, i genitori si impegnano a cercare di risolvere la questione in modo costruttivo, nell'interesse del figli.
Articolo 6: Residenza dei Figli
La residenza dei figli sarà fissata presso l'abitazione di NC NÒ SI in Como, via
Mirabello 22.
Articolo 7: Spese Ordinarie Straordinarie
Le spese ordinarie relative ai figli saranno suddivise tra i genitori secondo il seguente criterio: 70% al padre;
30% alla madre;
Le spese straordinarie relative ai figli (es. istruzione, salute, attività extrascolastiche)
saranno suddivise tra i genitori secondo il seguente criterio: 100% al padre;
Articolo 8: Revisione del Piano
Il presente piano genitoriale potrà essere revisionato in qualsiasi momento, su accordo scritto di entrambi i genitori, o su iniziativa di uno di essi, in caso di mutate esigenze dei figli o dei genitori.
Articolo 9: Risoluzione delle Controversie
2 i
In caso di controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente piano genitoriale, i genitori si impegnano a rivolgersi ad un mediatore familiare o ad un professionista qualificato, al fine di trovare una soluzione consensuale.
Letto, approvato e sottoscritto
11 aprile 2025
NÒ NC ER RI
SO e RI
3 Allegato A
La gestione ordinaria dei figli è paritetica e il piano è
GiornoSveglia Giornata Sera
Domenica Genitore A Genitore A
Lunedi Genitore A Genitore B
Martedì Genitore B Genitore A
Mercoledì Genitore A Genitore B
Giovedì Genitore B Genitore A
Venerdì Genitore A Genitore B
Sabato Genitore B Genitore B
Domenica Genitore B Genitore B
Lunedì Genitore B Genitore B
Martedì Genitore B Genitore A
Mercoledì Genitore A Genitore B
Giovedì Genitore B Genitore A
Venerdì Genitore A Genitore A
Sabato Genitore A Genitore A
Letto, approvato e sottoscritto
11 aprile 2025
NÒ NC
ER RI AB ow su base bisettimanale
Notte
Genitore A Genitore A
Genitore B Genitore B
Genitore A Genitore A
Genitore B Genitore B
Genitore A Genitore A
Genitore B Genitore B
Genitore B Genitore B
Genitore B Genitore B
Genitore B Genitore B
Genitore A Genitore A
Genitore B Genitore B
Genitore A Genitore A
Genitore A Genitore A
Genitore A Genitore A
n
4 5/a durante le festività comandate di NA, AN, Carnevale e PA ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza secondo il piano allegato;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi con congruo anticipo ogni anno.
5/b) la frequentazione dei figli con eventuali nuovi partner dei genitori dovrà avvenire secondo il criterio della gradualità, tenendo in debita considerazione il parere dei figli;
6. In forza dell'affido paritetico dei figli i signori Per_1 e Pt 1 si fanno carico delle spese ordinarie dei figli secondo il piano genitoriale allegato e comunque nella misura del 70% (settantapercento) il padre;
30% (trentapercento) la madre;
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico del padre nella misura del 100%
(centopercento).
***
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi si dichiarano redditualmente autosufficienti e nulla reclamano l'uno verso l'altro.
9. Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci i beni mobili registrati rimarranno di esclusiva proprietà del soggetto attualmente intestatatrio.
10. La Sig.ra Parte 1 avrà diritto a percepire l'assegno unico relativo ai figli minori;
11. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.. DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte 2
[...] E
CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 17/03/2016, in Como
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como
(anno 2016, atto n. 24, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
7) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 29/05/2025. Il Presidente rel.
dott.ssa Barbara Cao