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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1559/2023
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 1559 /2023 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 28/03/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Alescio Giuseppina e per l' l'avv. Emiliano Contarino, in sostituzione dell'avv. Marcedone Ivano. CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutono la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:45, rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione prima civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1559/2023 R.G. vertente
TRA
n.q. di legale rappresentante della società Parte_1 [...]
, (codice fiscale ), rappresentato e Parte_2 C.F._1 difeso dall'avv. Giuseppina Alescio , per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 18.08.2023,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivano Marcedone, giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Si dà atto che con provvedimento del 24.05.2023 sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16/05/2023 il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n OI- 000824174 protocollo 7601.06/04/2023.0028006 CP_1
notificata in data 18/04/2023, con la quale gli è stato intimato il pagamento € 10.000 a titolo di sanzioni ex legge 689/1981 per l'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sui salari corrisposti ai lavoratori dipendenti relativamente all'anno
2 2016 in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii.
A sostegno della opposizione il ricorrente ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa e/o invalida notifica dei prodromici atti di accertamento e contestazione della
CP_ violazione asseritamente notificati dall' in data 9/02/2018; la tardività della contestazione della violazione per mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. n.689/1981; la prescrizione quinquennale delle sanzioni ex art. 28 legge n. 689/1981. In via gradata ha contestato l'ammontare della sanzione irrogata. CP_ Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva ha contestato l'eccezione di omessa previa notifica degli atti di accertamento depositando prova della notifica atto di accertamento prot. n. .7601.12/07/2017.0050188 e dell'atto di accertamento prot. n. CP_1
.7601.12/07/2017.0050189 in data 09/02/2018 (mediante consegna alla residenza del CP_1
ricorrente a mani della moglie convivente); ha sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 14 della
L. n.681/89 alla disciplina in esame sostenendo che quest'ultima introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, rilevando che, ove fosse ritenuto applicabile, tale termine non è comunque decorso in quanto il dies a quo del termine deve essere individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore, e nel caso di specie culminato nell'atto di accertamento. . Ha sostenuto altresì l'infondatezza della eccezione di prescrizione, il cui termine decorrente dalla entrata in vigore della nuova disciplina è stato comunque interrotto dalla notifica, in data 9/02/2018, dell'atto di accertamento della violazione, è rimasto sospeso, prima, durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del
1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis del D.L.
n.18/20 (conv. in L. 24 aprile 2020, n.27). Ed è stato nuovamente interrotto dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione opposta. Nel merito, ha sostenuto la legittimità della sanzione irrogata nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore. CP_ In relazione alla misura della sanzione l' ha dedotto che a seguito della modifica del regime sanzionatorio introdotta dall'art. 23 del D.L. n.48/23, l' ha provveduto a CP_1
3 rideterminare la sanzione irrogata, in applicazione del più favorevole regime previsto dalla modifica legislativa ed ha depositato il provvedimento di rideterminazione della sanzione amministrativa (in euro 7260,00) adottato dall' a seguito della modifica del regime CP_1 sanzionatorio introdotta dall'art. 23 del D.L. n.48/23.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Deve essere affrontata per la sua portata assorbente l'eccezione di decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà di irrogare la sanzione ai sensi dell'art. 14 della legge 689/1981.
Al riguardo questo decidente, in continuità con l'orientamento espresso in precedenti pronunce di merito (cfr., sentenze tribunale di Siracusa, e sentenze del tribunale di Catania ex multis sentenza n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 n. 888/2023 emessa il giorno
8.3.2023, n. 904/2023 pubbl. il 03/03/2023) e confermato dalla Corte di appello di Catania con la recente pronuncia n. 1004/2024 del 22.11.2024, ritiene applicabile alla fattispecie in esame il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della legge 689/1981. Può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. alle cui condivisibili motivazioni esposte in tali citate pronunce, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale. Come evidenziato nei richiamati precedenti “…va preliminarmente rilevato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1(…. ), per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento
4 di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n.
67. L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 legge 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare CP_1
numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis;
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Alla luce della normativa applicabile e della interpretazione preferibile, deve dunque ritenersi nel caso di specie che l' sia incorso nella eccepita decadenza ai sensi CP_2 dell'art. 14 della l. n. 689/1981 .
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta
5 salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un.,
31/10/2019, n.28210; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate).
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato alla successiva data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8/2016 (id est: 6.2.2016), venendo in rilievo violazioni che sarebbero state facilmente rilevabili dall' , non implicanti CP_2 particolari aggravi istruttori;
né invero sul punto l' ha introdotto argomenti tesi a CP_1
fornire elementi di segno contrario, nemmeno essendo emersi altresì elementi dai quali desumere la necessità di complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi afferenti, per quanto qui rileva, l'anno 2016, deve rilevarsi la tardività della contestazione delle violazioni, considerato che dalla documentazione prodotta in atti si evince che gli atti di accertamento prot.
. .7601.12/07/2017.0050189 e prot. .7601.12/07/2017.0050188 presupposti CP_1 CP_1 CP_1
ordinanza ingiunzione opposta (prodromici alla irrogazione della sanzione) sono stati notificati in data 09/02/2018, con evidente inosservanza del prescritto termine di 90 giorni anche a decorrere dall'entrata in vigore del citato d. lgs. 8/2016 in data 6.2.2016. Come è stato osservato “anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30,
60 o 90 giorni all' , per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione CP_2 dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine
6 prescritto” (Tribunale Catania Sez. Lavoro Sentenza n. 904 del 03/032023 e n. 1655 del
21.04.2023) .
Il ricorso deve essere accolto per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà di irrogare la sanzione, assorbite tutte le altre questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico dell' e CP_1
liquidate come in dispositivo considerato il valore della causa in ragione degli importi delle sanzioni sì come dall' rideterminati, compensi in applicazione dei parametri di cui al CP_1
DM n. 55/2014 come modificati e integrati dal DM n. 147/2022, ridotti ai sensi dell'art. 130 DPR n. 115/20022 per essere stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, e vanno poste in favore dello Stato stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI 000824174 protocollo CP_1
7601.06/04/2023.0028006 opposta;
- pone a carico dell' le spese di lite che liquida in euro € 2.695,50 per compensi, (già CP_1 ridotti del 50% ai sensi dell'art. 130 DPR 115/02), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ex art
133 DPR 115/2002 Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 28/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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