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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 254/2019 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 178/2019 del Tribunale di Matera tra: erede di e (C.F. ), , Parte_1 Per_1 Parte_2 C.F._1
erede di e (C.F. ), Parte_3 Per_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
erede di e (C.F. ), Pt_4 Per_1 Parte_2 C.F._3 Parte_5 erede di e (C.F. ), erede Per_1 Parte_2 C.F._4 Parte_1 di e (C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv. Per_1 Parte_2 C.F._5
Vincenzo Montagna, Giuseppe Rago, Riccardo Laviola e Lucia Valluzzi e con loro elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Montagna in Policoro (MT)
alla via Resia n.ro 3
Appellanti
Nonché erede di e (C.F. e Parte_5 Per_1 Parte_2 C.F._6 [...]
erede di e (C.F. ), rappresentati e CP_1 Per_1 Parte_2 C.F._7
difesi dagli Avv. Vincenzo Montagna e Giuseppe Rago e con loro elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Montagna in Policoro (MT) alla via Resia, n.ro 3,
appellanti
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._8
Marco Ferraro e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Nota in Matera alla via Lanera 47
Appellato
E (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._9 dall'Avv. Piermaria Lista ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Policoro, viale G. Fortunato n. 39
NONCHÉ
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Antonio Vizziello e presso di lui elettivamente domiciliata in
Matera alla via Ascanio Persio, n.ro 31 appellata
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione dell' 08/04/2011, i coniugi e Parte_5 Parte_6
evocavano in giudizio il notaio e il rag. perché Controparte_2 Controparte_3
venisse accertata la responsabilità professionale di entrambi i convenuti. Premettevano gli attori che il , in qualità di consulente commerciale, proponeva loro la CP_3
cessione di un appezzamento di terreno alla società CO.BRI. s.r.l. in cambio di alcune unità immobiliari che tale società avrebbe dovuto realizzare sullo stesso terreno.
Deducevano, pertanto, di aver stipulato col ministero del notaio in data CP_2
11.04.2001 un contratto di compravendita di un'area edificabile di loro proprietà sita in
Policoro al prezzo di lire 250.000.000 che in atti si dichiarava già versato dalla società acquirente e che, avendo il prospettato vantaggi di carattere fiscale, CP_3
sottoscrivevano sempre presso il notaio una scrittura privata. Con la detta CP_2
scrittura davano atto della simulazione della compravendita quale dissimulante la permuta del terreno con il 18% delle unità immobiliari che la CO.BRI. s.r.l. avrebbe dovuto realizzare sullo stesso entro 36 mesi dal rilascio della concessione edilizia.
1.1. Deducevano ancora che l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla
CO.BRI. s.r.l. in favore dei Sig.ri veniva garantito mediante assegni Parte_7
bancari per un importo complessivo di lire 500.000.000 e che, decorso il termine per la consegna, gli immobili non venivano completati, anche a causa di un sequestro penale dei fabbricati per abusi edilizi commessi in corso di costruzione e che il tentativo di incassare gli assegni non andava a buon fine per mancanza di copertura.
Del pari non andava a buon fine un accordo, nel frattempo intervenuto fra le parti, e in forza del quale la COBRI avrebbe dovuto cedere gli immobili allo stato grezzo
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pag. 2 agli attori, con l'obbligo di rifinirli in un momento successivo. Prospettato il difetto di diligenza nell'esecuzione degli incarichi professionali conferiti al e al CP_3
, chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni CP_2
patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti, da quantificarsi in separato giudizio.
1.2. Lamentavano gli attori che la COBRI s.r.l., all'epoca della stipula di detti negozi, aveva un capitale sociale di appena € 10.000,00, di fatto era amministrata non da , come risultava dalla certificazione CCIAA, ma dal di lui Controparte_5
padre , già dichiarato fallito e condannato per bancarotta Persona_2
fraudolenta, tutte circostanze che erano conosciute o che ben potevano conoscere i convenuti. Sottolineavano, inoltre, gli stretti rapporti tra la CO.BRI. s.r.l. ed il convenuto , perché operava presso lo studio professionale di quest'ultimo CP_3
che vi aveva rivestito cariche sociali millantando il possesso della laurea in giurisprudenza.
1.3. Si costituiva in giudizio il Notaio , contestando il fondamento della CP_2
domanda svolta dagli attori e chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto e diritto.
1.4. Si costituiva in giudizio il rag. il quale deduceva di non aver avuto CP_3
alcun rapporto consulenziale nella vicenda, contrariamente a quanto dedotto dagli attori, avendo limitato la propria attività ad accertamenti dell'Agenzia delle Entrate conclusisi con la predisposizione dei necessari versamenti con modello F24 e dispiegando, comunque, domanda di garanzia e chiamata in causa nei confronti della propria compagnia assicuratrice della responsabilità professionale
[...]
(poi che veniva Controparte_6 Controparte_4
autorizzata. Si costituiva, pertanto, anche tale ultima società resistendo alla domanda.
1.5. All'udienza del 04/07/2014 il difensore degli attori dichiarava la morte del suo assistito ed il processo veniva dichiarato interrotto mentre in data Parte_5
16/10/2014 decedeva onde con comparsa di costituzione in Parte_6
riassunzione, riassumevano il giudizio interrotto , Parte_1 Parte_5
, tutti succeduti CP_1 Parte_1 Parte_5 Parte_4
_______________
pag. 3 per rappresentazione a e , che avevano rinunciato Persona_3 Persona_4 all'eredità dei loro danti causa, nonché Parte_3
1.6. Venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., onde il
Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza ex art. 184 c.p.c., ammetteva la prova per testi articolata da parte attrice limitatamente ad alcuni capitoli e, a seguito dell'espletamento della stessa, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note conclusive fino a 30 giorni prima. A seguito di numerosi rinvii per motivi di ufficio, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione di termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle eventuali repliche.
2. Con la sentenza n.ro 178/2019 del 26.02.2019 il Tribunale di Matera rigettava la domanda.
Ad avviso del Tribunale dalla visura camerale depositata agli atti nel 2011, risultava che la COBRI s.r.l. aveva un capitale sociale interamente versato di € 410.000,00 e che dal 18.4.2003 il capitale era stato versato per € 130.000,00, dovendo quindi ritenersi che, al momento della stipula dei negozi dedotti in giudizio, quest'ultima situazione patrimoniale della COBRI non poteva far sospettare alcuna insolvenza.
2.1. A riprova il Tribunale indicava il successivo versamento dell'intero capitale sociale mentre la situazione di decozione dedotta dagli attori avrebbe potuto rilevarsi da una situazione ben diversa da quella risultante dalla visura onde non rispondeva al vero la circostanza dedotta dagli attori che al tempo della stipula il capitale sociale fosse solo di 10.000,00 euro.
2.2. Ad avviso del Tribunale non si era raggiunta la prova della dedotta inaffidabilità finanziaria della società COBRI né tale situazione poteva rilevarsi dalla dedotta circostanza che , amministratore di fatto, era stato Persona_2
dichiarato fallito e condannato per bancarotta fraudolenta, circostanza questa che appariva ininfluente e superabile considerando l'affidabilità finanziaria della società.
2.3. Il Tribunale rilevava, poi, che il precipitare successivo della situazione finanziaria di COBRI s.r.l. che l'aveva condotta al fallimento, benché dedotta, non veniva provata quanto alle cause del dissesto, non essendo esse note al giudice, sì che i soli elementi prodotti agli atti non consentivano di desumere se lo stato di
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pag. 4 insolvenza era originato da una situazione risalente già al 2001, al tempo della stipula dei contratti dedotti in giudizio.
2.4. Non sussistendo prova della scarsa affidabilità finanziaria della CO.BRI s.r.l. all'epoca della stipula dei negozi con gli attori che costituiva, a detta di questi ultimi, la causa dei danni da essi subiti, non poteva ritenersi sussistente il nesso causale tra il danno da essi lamentato ed il comportamento tenuto dai convenuti, che nell'esercizio della loro attività professionale non avevano rappresentato loro la scarsa affidabilità dell'acquirente.
2.5. Dal mancato assolvimento dell'onus probandi attoreo il Tribunale faceva derivare la superfluità della trattazione di ogni altra questione dedotta in giudizio, rilevando i presupposti per fare applicazione dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.
3. Avverso la sentenza n.ro 178/2019 del Tribunale di Matera proponevano impugnazione i sigg.ri , Parte_1 Parte_5 CP_1 [...]
, , nonché e a supporto Pt_1 Parte_5 Parte_4 Parte_3
deducevano i seguenti motivi:
1) violazione artt. 115 e 116 c.p.c. – travisamento della prova – violazione dell'art.
2250 c.c.;
2) violazione artt. 115 e 116 c.p.c. – art. 2817 c.c. – motivazione erronea;
3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. mancata considerazione della prova testimoniale svolta in corso di causa;
4) violazione o errata applicazione dell'art. 91 c.p.c.;
5) violazione dell'art. 96 c.p.c.;
6) error in iudicando.
Gli appellanti reiteravano, inoltre, le istanze istruttorie già proposte e disattese in prime cure.
3.1. Si costituiva in giudizio l'appellato che, nel resistere Controparte_3 all'impugnazione e nel dedurne l'infondatezza in fatto e in diritto, rilevava che nella comparsa di costituzione con istanza di prosecuzione ex art. 302 c.p.c. in prime cure si erano costituiti i sig.ri , Parte_1 Parte_5 CP_1 [...]
, e tutti indicati, con Pt_1 Parte_5 Parte_4 Parte_3
l'eccezione di quali eredi per rappresentazione stante la rinuncia dei Parte_3
loro ascendenti, e , che in prime cure erano stati Persona_3 Persona_4
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pag. 5 testimoni. Ne deducevano il difetto di legittimazione degli appellanti e la qualità di eredi con conseguente legittimazione di e della cui Persona_4 Persona_3
rinuncia non v'era prova agli atti.
3.2. Del pari si costituiva il notaio che chiedeva rigettarsi l'appello Controparte_2
perché infondato in fatto e in diritto.
3.3. Si costituiva altresì l'appellata che Controparte_7
chiedeva a sua volta il rigetto dell'impugnazione.
3.4. All'udienza del 06.02.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Deve esaminarsi la pregiudiziale eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla difesa dell'appellato e fondata sulla mancata allegazione della CP_3
dichiarazione di rinuncia da parte di e per effetto della Persona_3 Persona_4
quale gli odierni appellanti potevano succedere per rappresentazione agli originari attori di prime cure.
4.1. Gli odierni appellanti depositarono in prime cure, unitamente alla comparsa di riassunzione del 12.11.2014, le sole attestazioni comprovanti il pagamento della tassa di registrazione delle dichiarazioni di rinuncia all'eredità dei loro danti causa originari attori, riservandosi di depositare copia conforme della stessa una volta ottenutala dai competenti uffici.
4.2. Deve osservarsi che, successivamente, omisero di depositare detta copia ma nel corso dell'intero giudizio di prime cure la loro qualità di eredi succeduti per rappresentazione a seguito della rinuncia degli originari chiamati all'eredità, Per_3
e , mai venne contestata e così del pari la loro legittimazione.
[...] Persona_4
Ripercorrendo l'iter processuale di prime cure, infatti, a far tempo dall'udienza del
13.03.2015, la prima successiva alla riassunzione e fino alla comparsa conclusionale, i convenuti svolsero le proprie difese così come se il giudizio non si fosse interrotto.
4.3. Questa Corte, sulla scia della giurisprudenza di legittimità che non v'è ragione di disattendere, ritiene che: “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le
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pag. 6 eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.” (Cass.
SS.UU., 16/02/2016, n.ro 2951)
4.4. Atteso che trattasi di questione rilevabile di ufficio, la circostanza che parte appellata, convenuta in prime cure, l'abbia proposta soltanto in memoria di replica non
è di per sé preclusiva della sua disamina.
4.5. Deve tuttavia rilevarsi, proprio seguendo l'indirizzo della giurisprudenza nomofilattica appena richiamata, che se la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, si fa “…salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.” (Cass. SS.UU., SS.UU., 16/02/2016, n.ro 2951)
4.6. Nella specie il convenuto , come del resto anche gli altri convenuti in CP_3
prime cure del pari appellati in questa fase di giudizio, successivamente alla riassunzione avvenuta in data 12.11.2014, svolsero le proprie difese anche nel corso dell'istruttoria testimoniale così come se il procedimento non si fosse mai interrotto, nulla eccependo quanto all'integrità del contradditorio processuale e alla qualità o legittimazione degli attori.
4.7. Va da sé che verificandosi in prime cure lo svolgimento di difese da parte del incompatibili con la contestazione della legittimazione attorea, seguendosi CP_3
l'indirizzo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata e ribadito finanche con riguardo alla rilevabilità officiosa (Cass. 11744/2018), deve disattendersi l'eccezione sollevata dall'appellato.
5. Ragioni di ordine logico impongono preliminarmente alla Corte di esaminare le risultanze istruttorie disattese in prime cure, reiterate in quella sede in comparsa conclusionale e riproposte in atto di appello, reiterandole poi nelle note di trattazione scritta.
5.1. Esse, come articolate, non superano il vaglio di ammissibilità e rilevanza.
Quanto al capo di prova per testi sub b) in atto di appello esso non appare rilevante e connesso al petitum dedotto in prime cure. La responsabilità che si pretende ascrivere al
– esercente l'attività di consulente fiscale – è connessa all'attività che egli CP_3
avrebbe svolto prospettando vantaggi fiscali.
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pag. 7 In questo quadro la circostanza oggetto del capo di prova, vale a dire la spendita di un inesistente titolo di dottore in giurisprudenza, non ha rilevanza alcuna.
5.2. Parimenti inammissibile è il capo di prova relativo alla situazione debiti/crediti del fallimento COBRI s.r.l. perché trattasi di circostanza suscettibile di prova documentale.
5.3. Quanto agli ordini di esibizione ex art. 213 c.p.c. si fa osservare che trattasi di potere officioso esercitabile dal giudicante (Cass. 34518/19) ove si sia in presenza di fatti specifici, già oggetto di allegazione di parte e sia necessario acquisire atti o documenti della P.A. che la parte sia impossibilitata a fornire e di cui solo l'amministrazione sia in possesso.
5.4. Nella specie l'ordine ex art. 213 c.p.c. che si richiede ha ad oggetto un'informativa presso il Segretario Comunale di Policoro e un rapporto redatto dal capitano dei
Carabinieri relativo alla spendita da parte del del titolo di dottore in CP_3
giurisprudenza. L'altra richiesta è rivolta all'Ispettorato e all'Agenzia delle CP_8
Entrate e ha ad oggetto lo svolgimento dell'attività di consulente della COBRI da parte del , mentre dalla si vuole acquisire la CP_3 Controparte_9
consistenza dell'attivo e del passivo di quest'ultima.
5.5. Ci si avvede che, al di là dei profili di rilevanza ai fini del decidere, le richieste non superano il vaglio di ammissibilità perché riguardano fatti di cui la P.A. è stata semplice testimone, né più né meno che un privato. Trattasi pertanto di fatti suscettibili di prova con gli ordinari mezzi nella disponibilità delle parti e previsti dal codice di rito (Cass. civ., II, 19.07.1980, n.ro 4722), governati dagli ordinari principi dell'onere della prova.
Conclusivamente le richieste istruttorie risultano, ad avviso della Corte, inammissibili.
6. Per ragioni di ordine logico e comodità espositiva si esaminano congiuntamente il primo, il secondo e il terzo motivo di impugnazione potendo essi costituire unica censura sotto diversi profili.
Col primo motivo di impugnazione parte appellante denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nella valutazione della prova con conseguente suo travisamento non avendo adeguatamente valorizzato quanto risultante dalla documentazione agli atti circa l'effettivo stato patrimoniale della società COBRI.
Col secondo motivo di impugnazione parte appellante deduce il vizio della motivazione consistente nell'aver desunto il Tribunale, dall'esistenza di un consistente capitale sociale a due anni dalla stipula del rogito, l'essere la società in bonis al momento della
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pag. 8 stipula, mentre la società successivamente al rogito ed alla conseguente acquisizione patrimoniale era poi stata dichiarata fallita.
Col terzo motivo di gravame parte appellante deduce la mancata considerazione delle risultanze della prova per testi pure espletata in prime cure dalla quale potevano desumersi elementi atti a determinare un diverso convincimento del Tribunale.
6.1. Atteso che l'appellante, nell'articolazione dei motivi, ha sostanzialmente censurato una omissione del Tribunale nel valutare le prove rese nel primo giudizio, il giudice del gravame, a fronte dello specifico motivo di appello introdotto dall'appellante deve necessariamente procedere ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso (Cass. civ. sent. n.
6697/2009 e C. App. Napoli, III, 09/05/2019, n. 2492).
6.2. L'analisi della documentazione agli atti non consente di scalfire la motivazione del
Tribunale sul punto atteso che lo stesso appellante, nel richiamare la visura camerale agli atti, indica l'iscrizione del 18.04.2003 dalla quale risulta il versamento del capitale sociale nella misura di euro 130.000,00, come del resto rilevato dal giudicante di prime cure.
6.3. La circostanza, indicata dal notaio nel rogito, che nel 2001 il capitale sociale versato era di euro 10.000,00, a fronte di un aumento avvenuto appena due anni dopo, lungi dal fondare la censura ne dimostra l'evidente infondatezza perché il rigetto della domanda viene motivato proprio considerando la presumibile capienza di una società che in due anni aumenta il capitale versato, contrariamente a quanto ritiene invece l'appellante.
6.4. Né elementi a supporto della censura possono ricavarsi dall'indicazione del capitale sociale versato nel successivo rogito intervenuto fra la COBRI e i danti causa degli odierni appellanti e nella coeva scrittura privata intervenuta fra le parti. Invero nell'aprile 2001 il capitale versato era di euro 10.000,00 e in ciò v'è piena corrispondenza fra la prima annotazione nella visura camerale richiamata e le indicazioni nell'atto notarile.
6.5. Va considerato, peraltro, che il capitale versato nella misura di euro 10.000,00 è pari al capitale sociale minimo richiesto per costituire una s.r.l. quale la COBRI, onde dall'indicazione nell'atto pubblico e nella coeva scrittura privata non è dato ricavare
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pag. 9 elementi sintomatici di decozione, sì che incensurabile appare la motivazione di prime cure sul punto.
6.6. Del pari non sussiste la denunciata omessa applicazione dell'art. 2250 c.c. che parte appellante richiama nello sviluppo del motivo. Difatti il secondo comma di questa norma, col riferimento all'indicazione del capitale versato negli atti e nella corrispondenza della società, nell'interpretazione offerta dalla suprema corte, fa sì che la ratio della disposizione “…va individuata nell'esigenza (derivante da obblighi comunitari) di mettere in condizione i clienti di conoscere ai fini dell'affidabilità della contrattazione, la consistenza patrimoniale della controparte, comporta che l'elemento oggettivo dell'illecito si realizzi ogni qual volta venga stipulato un contratto sulla base di atti provenienti dall'operatore commerciale o da questo predisposti, nel quale sia stata omessa l'indicazione de qua.” (Cass. civ., II, 16.03.2011, n.ro 6194)
6.7. Nella specie parte appellante, lungi dal dedurre la mancata indicazione del capitale versato negli atti sociali prodromici alla stipula, individua la violazione dell'art. 2250,
2° comma, c.c. infondatamente nella menzione effettuata nell'atto dal notaio rogante, peraltro ritenuta correttamente non significativa ai fini dell'accoglimento della domanda di prime cure, soprattutto se raffrontata alle vicende sociali negli anni immediatamente successivi.
Il motivo è infondato.
6.8. Del pari è a dirsi quanto al secondo motivo di gravame col quale parte appellante individua l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non aver considerato la negligenza degli appellati consistente nel non aver consigliato gli alienanti ad iscrivere ipoteca legale sugli immobili, rinunciandovi questi ultimi, e ciò a fronte di ciò che risultava dalle visure camerali su parte acquirente. Da questa omissione derivava il danno conseguente allo stato di insolvenza della società COBRI.
6.9. Anche questo motivo è infondato atteso che, per le ragioni sopra esposte, appare immune da censure la motivazione del Tribunale quanto all'insussistenza di una situazione di prossima decozione al momento della stipula. Le vicende incartate nella visura camerale evidenziano anzi negli anni immediatamente successivi alla stipula una situazione in netto contrasto con quanto dedotto dagli appellanti, atteso peraltro che il fallimento della società acquirente s'è determinato a ben nove anni dalla stipula.
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pag. 10 6.10. Né risulta l'assenza di garanzie atteso che incontestata è la consegna di assegni a garanzia del pagamento del prezzo, e che ben potevano essere girati all'incasso o protestati, che manlevavano gli alienanti onde non si vede come possa ricostruirsi la responsabilità che gli appellanti pretendevano in prime cure di ascrivere ai professionisti convenuti, odierni appellati, e che il Tribunale non ha accertato per evidente difetto di prova.
6.11. Peraltro la responsabilità dell'esercente la professione notarile, quanto al dovere di diligenza di quest'ultimo e alla correlativa responsabilità è stata circoscritta dalla giurisprudenza ormai consolidata. Difatti: “…L'obbligo di consiglio alle parti, gravante sul notaio e derivante dagli obblighi di correttezza e buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto, quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale, non si esaurisce nell'obbligo di chiarimento rispetto alle clausole di contenuto ambiguo presenti nell'atto rogato, ed impone al notaio di dare in ogni caso informazioni ai clienti sugli effetti e sul risultato pratico dell'atto rogato e sulla corrispondenza di essi alla volontà manifestata dalle parti, dovendo il notaio garantire
l'attitudine dell'atto ad assicurare il conseguimento del suo scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto.” (Cass. civ., II, 02.08.2023,
n.ro 23600)
6.12. Risulta di tutta evidenza dagli atti che unico contratto rogato dall'appellato
è quello di compravendita il cui effetto tipico è stato assicurato ed è conforme CP_2
alla volontà delle parti in esso consacrata, mentre in prime cure non s'è raggiunta prova alcuna della stipula da parte dell'appellato anche della scrittura privata che è restata inter partes. Va da sé che il bagaglio istruttorio non ha consentito al Tribunale di poter ritenere sussistente una responsabilità di quest'ultimo nella complessa operazione posta in essere dalle parti nell'immediatezza.
6.13. E' evidente che il convincimento del giudice di prime cure non poteva formarsi diversamente atteso che il capitale versato della società acquirente indicato nell'atto era il medesimo risultante dalla visura camerale, la società al momento della stipula presentava un capitale versato conforme ai requisiti di legge, benché minimo, erano stati consegnati assegni a garanzia del prezzo, lo stato di decozione culminato con la dichiarazione di fallimento s'è determinato ben nove anni dopo la stipula. Neppure
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pag. 11 poteva ritenersi provato il nesso di causalità fra il preteso danno subito in conseguenza del fallimento e l'operato del notaio di diversi anni prima.
6.14. La censura relativa alla mancata considerazione delle risultanze della prova per testi dalla quale, a dire di parte appellante, deriva l'accertamento della responsabilità sia del notaio che del consulente fiscale entrambi odierni appellati, appare anch'essa priva di fondamento.
6.15. Dall'escussione dei testi non è dato ricavare elementi sicuri quanto alla ricostruzione della vicenda e, in particolare, dell'attività professionale dell'appellato
, relativamente al quale neppure v'è prova di un contratto di assistenza CP_3
professionale intercorrente con i danti causa degli appellanti. I testi, in particolare Per_3
è caduto in contraddizione nella stessa deposizione allorché dapprima dichiara
[...]
che non aveva mai visto il notaio presso lo studio del e poi CP_2 CP_3
dichiara di aver assistito alle trattative per la stipula svoltesi in presenza del notaio e del rag. . Del pari neppure possono trarsi elementi significativi CP_2 CP_3
dalla deposizione del teste il quale dichiara dapprima di essere stato Persona_4
presente solo al momento della stipula del contratto e della scrittura privata e quindi non delle trattative e poi di aver visto in due occasioni il notaio ricevere clienti CP_2
presso lo studio . CP_3
6.16. Al di là delle contraddizioni, trattasi di deposizioni che comunque necessitano di prudente e attenta valutazione perché rese da soggetti legati da vincoli di parentela con le parti che sono succedute per rappresentazione a seguito della loro rinuncia, onde non resistono al vaglio di attendibilità.
6.17. Peraltro dette deposizioni, se messe a confronto con quelle dei testi che Tes_1
dichiarò di non essere stato presente alla stipula e del che affermò di essere a Tes_2
conoscenza di rapporti di amicizia dei col , ma non di assistenza Pt_5 CP_3
professionale, appaiono ulteriormente contraddittorie.
6.18. Né la circostanza della presenza del notaio presso lo studio del CP_2
e l'attività ivi prestata in favore dei danti causa degli appellanti risulta CP_3
univocamente provata e ricollegata alla stipula dei due distinti atti dedotti in giudizio. In particolare non venne raggiunta in prime cure la prova, di cui era onerata parte attrice oggi appellante, della stipula anche della scrittura privata di permuta che l'appellante
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pag. 12 ricollega alla menzione in essa degli estremi dell'atto pubblico di compravendita e degli elementi grafici e di tabulazione.
Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata va immune da censure.
7. Il sesto motivo col quale parte appellante denuncia l'error in judicando per avere il
Tribunale affermato che era onere degli attori dedurre in giudizio le ragioni del fallimento della società COBRI risulta assorbito dalla disamina dei primi tre motivi.
7.1. Il quarto motivo avente ad oggetto la statuizione sulle spese e il quinto motivo avente ad oggetto la violazione dell'art. 96 c.p.c. nella loro scarna motivazione appaiono evidentemente inammissibili ex art. 342 c.p.c.
8. Le spese seguono la soccombenza e, atteso il sostanziale rigetto dell'impugnazione, vengono liquidate in dispositivo ex art. 91 c.p.c. avuto riguardo al valore della controversia (scaglione indeterminabile di bassa complessità) nella misura di cui al
D.M. 55/2014 nella formulazione vigente dall'ottobre 2022 con esclusione della fase istruttoria perché non espletata, valori minimi.
8.1. Il rigetto dell'appello comporta che parte appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per la stessa impugnazione, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1 Parte_5 Parte_4 Parte_5
tutti eredi di e contro CP_1 Parte_1 Per_1 Parte_2
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
in persona del l.r., avverso la sentenza n.ro 178/2019 del Tribunale di Matera, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti in solido fra loro al pagamento in favore di Controparte_2
e delle spese del presente grado di Controparte_3 Controparte_4
giudizio che si liquidano, per ciascuno di essi, in euro 3.473,00 per compensi, maggiorati di spese generali (15%), CNA e IVA.
3) si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché
_______________
pag. 13 parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 04.03.2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
_______________
pag. 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 254/2019 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 178/2019 del Tribunale di Matera tra: erede di e (C.F. ), , Parte_1 Per_1 Parte_2 C.F._1
erede di e (C.F. ), Parte_3 Per_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
erede di e (C.F. ), Pt_4 Per_1 Parte_2 C.F._3 Parte_5 erede di e (C.F. ), erede Per_1 Parte_2 C.F._4 Parte_1 di e (C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv. Per_1 Parte_2 C.F._5
Vincenzo Montagna, Giuseppe Rago, Riccardo Laviola e Lucia Valluzzi e con loro elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Montagna in Policoro (MT)
alla via Resia n.ro 3
Appellanti
Nonché erede di e (C.F. e Parte_5 Per_1 Parte_2 C.F._6 [...]
erede di e (C.F. ), rappresentati e CP_1 Per_1 Parte_2 C.F._7
difesi dagli Avv. Vincenzo Montagna e Giuseppe Rago e con loro elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Montagna in Policoro (MT) alla via Resia, n.ro 3,
appellanti
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._8
Marco Ferraro e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Nota in Matera alla via Lanera 47
Appellato
E (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._9 dall'Avv. Piermaria Lista ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Policoro, viale G. Fortunato n. 39
NONCHÉ
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Antonio Vizziello e presso di lui elettivamente domiciliata in
Matera alla via Ascanio Persio, n.ro 31 appellata
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione dell' 08/04/2011, i coniugi e Parte_5 Parte_6
evocavano in giudizio il notaio e il rag. perché Controparte_2 Controparte_3
venisse accertata la responsabilità professionale di entrambi i convenuti. Premettevano gli attori che il , in qualità di consulente commerciale, proponeva loro la CP_3
cessione di un appezzamento di terreno alla società CO.BRI. s.r.l. in cambio di alcune unità immobiliari che tale società avrebbe dovuto realizzare sullo stesso terreno.
Deducevano, pertanto, di aver stipulato col ministero del notaio in data CP_2
11.04.2001 un contratto di compravendita di un'area edificabile di loro proprietà sita in
Policoro al prezzo di lire 250.000.000 che in atti si dichiarava già versato dalla società acquirente e che, avendo il prospettato vantaggi di carattere fiscale, CP_3
sottoscrivevano sempre presso il notaio una scrittura privata. Con la detta CP_2
scrittura davano atto della simulazione della compravendita quale dissimulante la permuta del terreno con il 18% delle unità immobiliari che la CO.BRI. s.r.l. avrebbe dovuto realizzare sullo stesso entro 36 mesi dal rilascio della concessione edilizia.
1.1. Deducevano ancora che l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla
CO.BRI. s.r.l. in favore dei Sig.ri veniva garantito mediante assegni Parte_7
bancari per un importo complessivo di lire 500.000.000 e che, decorso il termine per la consegna, gli immobili non venivano completati, anche a causa di un sequestro penale dei fabbricati per abusi edilizi commessi in corso di costruzione e che il tentativo di incassare gli assegni non andava a buon fine per mancanza di copertura.
Del pari non andava a buon fine un accordo, nel frattempo intervenuto fra le parti, e in forza del quale la COBRI avrebbe dovuto cedere gli immobili allo stato grezzo
_______________
pag. 2 agli attori, con l'obbligo di rifinirli in un momento successivo. Prospettato il difetto di diligenza nell'esecuzione degli incarichi professionali conferiti al e al CP_3
, chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni CP_2
patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti, da quantificarsi in separato giudizio.
1.2. Lamentavano gli attori che la COBRI s.r.l., all'epoca della stipula di detti negozi, aveva un capitale sociale di appena € 10.000,00, di fatto era amministrata non da , come risultava dalla certificazione CCIAA, ma dal di lui Controparte_5
padre , già dichiarato fallito e condannato per bancarotta Persona_2
fraudolenta, tutte circostanze che erano conosciute o che ben potevano conoscere i convenuti. Sottolineavano, inoltre, gli stretti rapporti tra la CO.BRI. s.r.l. ed il convenuto , perché operava presso lo studio professionale di quest'ultimo CP_3
che vi aveva rivestito cariche sociali millantando il possesso della laurea in giurisprudenza.
1.3. Si costituiva in giudizio il Notaio , contestando il fondamento della CP_2
domanda svolta dagli attori e chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto e diritto.
1.4. Si costituiva in giudizio il rag. il quale deduceva di non aver avuto CP_3
alcun rapporto consulenziale nella vicenda, contrariamente a quanto dedotto dagli attori, avendo limitato la propria attività ad accertamenti dell'Agenzia delle Entrate conclusisi con la predisposizione dei necessari versamenti con modello F24 e dispiegando, comunque, domanda di garanzia e chiamata in causa nei confronti della propria compagnia assicuratrice della responsabilità professionale
[...]
(poi che veniva Controparte_6 Controparte_4
autorizzata. Si costituiva, pertanto, anche tale ultima società resistendo alla domanda.
1.5. All'udienza del 04/07/2014 il difensore degli attori dichiarava la morte del suo assistito ed il processo veniva dichiarato interrotto mentre in data Parte_5
16/10/2014 decedeva onde con comparsa di costituzione in Parte_6
riassunzione, riassumevano il giudizio interrotto , Parte_1 Parte_5
, tutti succeduti CP_1 Parte_1 Parte_5 Parte_4
_______________
pag. 3 per rappresentazione a e , che avevano rinunciato Persona_3 Persona_4 all'eredità dei loro danti causa, nonché Parte_3
1.6. Venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., onde il
Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza ex art. 184 c.p.c., ammetteva la prova per testi articolata da parte attrice limitatamente ad alcuni capitoli e, a seguito dell'espletamento della stessa, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note conclusive fino a 30 giorni prima. A seguito di numerosi rinvii per motivi di ufficio, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione di termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle eventuali repliche.
2. Con la sentenza n.ro 178/2019 del 26.02.2019 il Tribunale di Matera rigettava la domanda.
Ad avviso del Tribunale dalla visura camerale depositata agli atti nel 2011, risultava che la COBRI s.r.l. aveva un capitale sociale interamente versato di € 410.000,00 e che dal 18.4.2003 il capitale era stato versato per € 130.000,00, dovendo quindi ritenersi che, al momento della stipula dei negozi dedotti in giudizio, quest'ultima situazione patrimoniale della COBRI non poteva far sospettare alcuna insolvenza.
2.1. A riprova il Tribunale indicava il successivo versamento dell'intero capitale sociale mentre la situazione di decozione dedotta dagli attori avrebbe potuto rilevarsi da una situazione ben diversa da quella risultante dalla visura onde non rispondeva al vero la circostanza dedotta dagli attori che al tempo della stipula il capitale sociale fosse solo di 10.000,00 euro.
2.2. Ad avviso del Tribunale non si era raggiunta la prova della dedotta inaffidabilità finanziaria della società COBRI né tale situazione poteva rilevarsi dalla dedotta circostanza che , amministratore di fatto, era stato Persona_2
dichiarato fallito e condannato per bancarotta fraudolenta, circostanza questa che appariva ininfluente e superabile considerando l'affidabilità finanziaria della società.
2.3. Il Tribunale rilevava, poi, che il precipitare successivo della situazione finanziaria di COBRI s.r.l. che l'aveva condotta al fallimento, benché dedotta, non veniva provata quanto alle cause del dissesto, non essendo esse note al giudice, sì che i soli elementi prodotti agli atti non consentivano di desumere se lo stato di
_______________
pag. 4 insolvenza era originato da una situazione risalente già al 2001, al tempo della stipula dei contratti dedotti in giudizio.
2.4. Non sussistendo prova della scarsa affidabilità finanziaria della CO.BRI s.r.l. all'epoca della stipula dei negozi con gli attori che costituiva, a detta di questi ultimi, la causa dei danni da essi subiti, non poteva ritenersi sussistente il nesso causale tra il danno da essi lamentato ed il comportamento tenuto dai convenuti, che nell'esercizio della loro attività professionale non avevano rappresentato loro la scarsa affidabilità dell'acquirente.
2.5. Dal mancato assolvimento dell'onus probandi attoreo il Tribunale faceva derivare la superfluità della trattazione di ogni altra questione dedotta in giudizio, rilevando i presupposti per fare applicazione dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.
3. Avverso la sentenza n.ro 178/2019 del Tribunale di Matera proponevano impugnazione i sigg.ri , Parte_1 Parte_5 CP_1 [...]
, , nonché e a supporto Pt_1 Parte_5 Parte_4 Parte_3
deducevano i seguenti motivi:
1) violazione artt. 115 e 116 c.p.c. – travisamento della prova – violazione dell'art.
2250 c.c.;
2) violazione artt. 115 e 116 c.p.c. – art. 2817 c.c. – motivazione erronea;
3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. mancata considerazione della prova testimoniale svolta in corso di causa;
4) violazione o errata applicazione dell'art. 91 c.p.c.;
5) violazione dell'art. 96 c.p.c.;
6) error in iudicando.
Gli appellanti reiteravano, inoltre, le istanze istruttorie già proposte e disattese in prime cure.
3.1. Si costituiva in giudizio l'appellato che, nel resistere Controparte_3 all'impugnazione e nel dedurne l'infondatezza in fatto e in diritto, rilevava che nella comparsa di costituzione con istanza di prosecuzione ex art. 302 c.p.c. in prime cure si erano costituiti i sig.ri , Parte_1 Parte_5 CP_1 [...]
, e tutti indicati, con Pt_1 Parte_5 Parte_4 Parte_3
l'eccezione di quali eredi per rappresentazione stante la rinuncia dei Parte_3
loro ascendenti, e , che in prime cure erano stati Persona_3 Persona_4
_______________
pag. 5 testimoni. Ne deducevano il difetto di legittimazione degli appellanti e la qualità di eredi con conseguente legittimazione di e della cui Persona_4 Persona_3
rinuncia non v'era prova agli atti.
3.2. Del pari si costituiva il notaio che chiedeva rigettarsi l'appello Controparte_2
perché infondato in fatto e in diritto.
3.3. Si costituiva altresì l'appellata che Controparte_7
chiedeva a sua volta il rigetto dell'impugnazione.
3.4. All'udienza del 06.02.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Deve esaminarsi la pregiudiziale eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla difesa dell'appellato e fondata sulla mancata allegazione della CP_3
dichiarazione di rinuncia da parte di e per effetto della Persona_3 Persona_4
quale gli odierni appellanti potevano succedere per rappresentazione agli originari attori di prime cure.
4.1. Gli odierni appellanti depositarono in prime cure, unitamente alla comparsa di riassunzione del 12.11.2014, le sole attestazioni comprovanti il pagamento della tassa di registrazione delle dichiarazioni di rinuncia all'eredità dei loro danti causa originari attori, riservandosi di depositare copia conforme della stessa una volta ottenutala dai competenti uffici.
4.2. Deve osservarsi che, successivamente, omisero di depositare detta copia ma nel corso dell'intero giudizio di prime cure la loro qualità di eredi succeduti per rappresentazione a seguito della rinuncia degli originari chiamati all'eredità, Per_3
e , mai venne contestata e così del pari la loro legittimazione.
[...] Persona_4
Ripercorrendo l'iter processuale di prime cure, infatti, a far tempo dall'udienza del
13.03.2015, la prima successiva alla riassunzione e fino alla comparsa conclusionale, i convenuti svolsero le proprie difese così come se il giudizio non si fosse interrotto.
4.3. Questa Corte, sulla scia della giurisprudenza di legittimità che non v'è ragione di disattendere, ritiene che: “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le
_______________
pag. 6 eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.” (Cass.
SS.UU., 16/02/2016, n.ro 2951)
4.4. Atteso che trattasi di questione rilevabile di ufficio, la circostanza che parte appellata, convenuta in prime cure, l'abbia proposta soltanto in memoria di replica non
è di per sé preclusiva della sua disamina.
4.5. Deve tuttavia rilevarsi, proprio seguendo l'indirizzo della giurisprudenza nomofilattica appena richiamata, che se la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, si fa “…salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.” (Cass. SS.UU., SS.UU., 16/02/2016, n.ro 2951)
4.6. Nella specie il convenuto , come del resto anche gli altri convenuti in CP_3
prime cure del pari appellati in questa fase di giudizio, successivamente alla riassunzione avvenuta in data 12.11.2014, svolsero le proprie difese anche nel corso dell'istruttoria testimoniale così come se il procedimento non si fosse mai interrotto, nulla eccependo quanto all'integrità del contradditorio processuale e alla qualità o legittimazione degli attori.
4.7. Va da sé che verificandosi in prime cure lo svolgimento di difese da parte del incompatibili con la contestazione della legittimazione attorea, seguendosi CP_3
l'indirizzo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata e ribadito finanche con riguardo alla rilevabilità officiosa (Cass. 11744/2018), deve disattendersi l'eccezione sollevata dall'appellato.
5. Ragioni di ordine logico impongono preliminarmente alla Corte di esaminare le risultanze istruttorie disattese in prime cure, reiterate in quella sede in comparsa conclusionale e riproposte in atto di appello, reiterandole poi nelle note di trattazione scritta.
5.1. Esse, come articolate, non superano il vaglio di ammissibilità e rilevanza.
Quanto al capo di prova per testi sub b) in atto di appello esso non appare rilevante e connesso al petitum dedotto in prime cure. La responsabilità che si pretende ascrivere al
– esercente l'attività di consulente fiscale – è connessa all'attività che egli CP_3
avrebbe svolto prospettando vantaggi fiscali.
_______________
pag. 7 In questo quadro la circostanza oggetto del capo di prova, vale a dire la spendita di un inesistente titolo di dottore in giurisprudenza, non ha rilevanza alcuna.
5.2. Parimenti inammissibile è il capo di prova relativo alla situazione debiti/crediti del fallimento COBRI s.r.l. perché trattasi di circostanza suscettibile di prova documentale.
5.3. Quanto agli ordini di esibizione ex art. 213 c.p.c. si fa osservare che trattasi di potere officioso esercitabile dal giudicante (Cass. 34518/19) ove si sia in presenza di fatti specifici, già oggetto di allegazione di parte e sia necessario acquisire atti o documenti della P.A. che la parte sia impossibilitata a fornire e di cui solo l'amministrazione sia in possesso.
5.4. Nella specie l'ordine ex art. 213 c.p.c. che si richiede ha ad oggetto un'informativa presso il Segretario Comunale di Policoro e un rapporto redatto dal capitano dei
Carabinieri relativo alla spendita da parte del del titolo di dottore in CP_3
giurisprudenza. L'altra richiesta è rivolta all'Ispettorato e all'Agenzia delle CP_8
Entrate e ha ad oggetto lo svolgimento dell'attività di consulente della COBRI da parte del , mentre dalla si vuole acquisire la CP_3 Controparte_9
consistenza dell'attivo e del passivo di quest'ultima.
5.5. Ci si avvede che, al di là dei profili di rilevanza ai fini del decidere, le richieste non superano il vaglio di ammissibilità perché riguardano fatti di cui la P.A. è stata semplice testimone, né più né meno che un privato. Trattasi pertanto di fatti suscettibili di prova con gli ordinari mezzi nella disponibilità delle parti e previsti dal codice di rito (Cass. civ., II, 19.07.1980, n.ro 4722), governati dagli ordinari principi dell'onere della prova.
Conclusivamente le richieste istruttorie risultano, ad avviso della Corte, inammissibili.
6. Per ragioni di ordine logico e comodità espositiva si esaminano congiuntamente il primo, il secondo e il terzo motivo di impugnazione potendo essi costituire unica censura sotto diversi profili.
Col primo motivo di impugnazione parte appellante denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nella valutazione della prova con conseguente suo travisamento non avendo adeguatamente valorizzato quanto risultante dalla documentazione agli atti circa l'effettivo stato patrimoniale della società COBRI.
Col secondo motivo di impugnazione parte appellante deduce il vizio della motivazione consistente nell'aver desunto il Tribunale, dall'esistenza di un consistente capitale sociale a due anni dalla stipula del rogito, l'essere la società in bonis al momento della
_______________
pag. 8 stipula, mentre la società successivamente al rogito ed alla conseguente acquisizione patrimoniale era poi stata dichiarata fallita.
Col terzo motivo di gravame parte appellante deduce la mancata considerazione delle risultanze della prova per testi pure espletata in prime cure dalla quale potevano desumersi elementi atti a determinare un diverso convincimento del Tribunale.
6.1. Atteso che l'appellante, nell'articolazione dei motivi, ha sostanzialmente censurato una omissione del Tribunale nel valutare le prove rese nel primo giudizio, il giudice del gravame, a fronte dello specifico motivo di appello introdotto dall'appellante deve necessariamente procedere ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso (Cass. civ. sent. n.
6697/2009 e C. App. Napoli, III, 09/05/2019, n. 2492).
6.2. L'analisi della documentazione agli atti non consente di scalfire la motivazione del
Tribunale sul punto atteso che lo stesso appellante, nel richiamare la visura camerale agli atti, indica l'iscrizione del 18.04.2003 dalla quale risulta il versamento del capitale sociale nella misura di euro 130.000,00, come del resto rilevato dal giudicante di prime cure.
6.3. La circostanza, indicata dal notaio nel rogito, che nel 2001 il capitale sociale versato era di euro 10.000,00, a fronte di un aumento avvenuto appena due anni dopo, lungi dal fondare la censura ne dimostra l'evidente infondatezza perché il rigetto della domanda viene motivato proprio considerando la presumibile capienza di una società che in due anni aumenta il capitale versato, contrariamente a quanto ritiene invece l'appellante.
6.4. Né elementi a supporto della censura possono ricavarsi dall'indicazione del capitale sociale versato nel successivo rogito intervenuto fra la COBRI e i danti causa degli odierni appellanti e nella coeva scrittura privata intervenuta fra le parti. Invero nell'aprile 2001 il capitale versato era di euro 10.000,00 e in ciò v'è piena corrispondenza fra la prima annotazione nella visura camerale richiamata e le indicazioni nell'atto notarile.
6.5. Va considerato, peraltro, che il capitale versato nella misura di euro 10.000,00 è pari al capitale sociale minimo richiesto per costituire una s.r.l. quale la COBRI, onde dall'indicazione nell'atto pubblico e nella coeva scrittura privata non è dato ricavare
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pag. 9 elementi sintomatici di decozione, sì che incensurabile appare la motivazione di prime cure sul punto.
6.6. Del pari non sussiste la denunciata omessa applicazione dell'art. 2250 c.c. che parte appellante richiama nello sviluppo del motivo. Difatti il secondo comma di questa norma, col riferimento all'indicazione del capitale versato negli atti e nella corrispondenza della società, nell'interpretazione offerta dalla suprema corte, fa sì che la ratio della disposizione “…va individuata nell'esigenza (derivante da obblighi comunitari) di mettere in condizione i clienti di conoscere ai fini dell'affidabilità della contrattazione, la consistenza patrimoniale della controparte, comporta che l'elemento oggettivo dell'illecito si realizzi ogni qual volta venga stipulato un contratto sulla base di atti provenienti dall'operatore commerciale o da questo predisposti, nel quale sia stata omessa l'indicazione de qua.” (Cass. civ., II, 16.03.2011, n.ro 6194)
6.7. Nella specie parte appellante, lungi dal dedurre la mancata indicazione del capitale versato negli atti sociali prodromici alla stipula, individua la violazione dell'art. 2250,
2° comma, c.c. infondatamente nella menzione effettuata nell'atto dal notaio rogante, peraltro ritenuta correttamente non significativa ai fini dell'accoglimento della domanda di prime cure, soprattutto se raffrontata alle vicende sociali negli anni immediatamente successivi.
Il motivo è infondato.
6.8. Del pari è a dirsi quanto al secondo motivo di gravame col quale parte appellante individua l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non aver considerato la negligenza degli appellati consistente nel non aver consigliato gli alienanti ad iscrivere ipoteca legale sugli immobili, rinunciandovi questi ultimi, e ciò a fronte di ciò che risultava dalle visure camerali su parte acquirente. Da questa omissione derivava il danno conseguente allo stato di insolvenza della società COBRI.
6.9. Anche questo motivo è infondato atteso che, per le ragioni sopra esposte, appare immune da censure la motivazione del Tribunale quanto all'insussistenza di una situazione di prossima decozione al momento della stipula. Le vicende incartate nella visura camerale evidenziano anzi negli anni immediatamente successivi alla stipula una situazione in netto contrasto con quanto dedotto dagli appellanti, atteso peraltro che il fallimento della società acquirente s'è determinato a ben nove anni dalla stipula.
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pag. 10 6.10. Né risulta l'assenza di garanzie atteso che incontestata è la consegna di assegni a garanzia del pagamento del prezzo, e che ben potevano essere girati all'incasso o protestati, che manlevavano gli alienanti onde non si vede come possa ricostruirsi la responsabilità che gli appellanti pretendevano in prime cure di ascrivere ai professionisti convenuti, odierni appellati, e che il Tribunale non ha accertato per evidente difetto di prova.
6.11. Peraltro la responsabilità dell'esercente la professione notarile, quanto al dovere di diligenza di quest'ultimo e alla correlativa responsabilità è stata circoscritta dalla giurisprudenza ormai consolidata. Difatti: “…L'obbligo di consiglio alle parti, gravante sul notaio e derivante dagli obblighi di correttezza e buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto, quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale, non si esaurisce nell'obbligo di chiarimento rispetto alle clausole di contenuto ambiguo presenti nell'atto rogato, ed impone al notaio di dare in ogni caso informazioni ai clienti sugli effetti e sul risultato pratico dell'atto rogato e sulla corrispondenza di essi alla volontà manifestata dalle parti, dovendo il notaio garantire
l'attitudine dell'atto ad assicurare il conseguimento del suo scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto.” (Cass. civ., II, 02.08.2023,
n.ro 23600)
6.12. Risulta di tutta evidenza dagli atti che unico contratto rogato dall'appellato
è quello di compravendita il cui effetto tipico è stato assicurato ed è conforme CP_2
alla volontà delle parti in esso consacrata, mentre in prime cure non s'è raggiunta prova alcuna della stipula da parte dell'appellato anche della scrittura privata che è restata inter partes. Va da sé che il bagaglio istruttorio non ha consentito al Tribunale di poter ritenere sussistente una responsabilità di quest'ultimo nella complessa operazione posta in essere dalle parti nell'immediatezza.
6.13. E' evidente che il convincimento del giudice di prime cure non poteva formarsi diversamente atteso che il capitale versato della società acquirente indicato nell'atto era il medesimo risultante dalla visura camerale, la società al momento della stipula presentava un capitale versato conforme ai requisiti di legge, benché minimo, erano stati consegnati assegni a garanzia del prezzo, lo stato di decozione culminato con la dichiarazione di fallimento s'è determinato ben nove anni dopo la stipula. Neppure
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pag. 11 poteva ritenersi provato il nesso di causalità fra il preteso danno subito in conseguenza del fallimento e l'operato del notaio di diversi anni prima.
6.14. La censura relativa alla mancata considerazione delle risultanze della prova per testi dalla quale, a dire di parte appellante, deriva l'accertamento della responsabilità sia del notaio che del consulente fiscale entrambi odierni appellati, appare anch'essa priva di fondamento.
6.15. Dall'escussione dei testi non è dato ricavare elementi sicuri quanto alla ricostruzione della vicenda e, in particolare, dell'attività professionale dell'appellato
, relativamente al quale neppure v'è prova di un contratto di assistenza CP_3
professionale intercorrente con i danti causa degli appellanti. I testi, in particolare Per_3
è caduto in contraddizione nella stessa deposizione allorché dapprima dichiara
[...]
che non aveva mai visto il notaio presso lo studio del e poi CP_2 CP_3
dichiara di aver assistito alle trattative per la stipula svoltesi in presenza del notaio e del rag. . Del pari neppure possono trarsi elementi significativi CP_2 CP_3
dalla deposizione del teste il quale dichiara dapprima di essere stato Persona_4
presente solo al momento della stipula del contratto e della scrittura privata e quindi non delle trattative e poi di aver visto in due occasioni il notaio ricevere clienti CP_2
presso lo studio . CP_3
6.16. Al di là delle contraddizioni, trattasi di deposizioni che comunque necessitano di prudente e attenta valutazione perché rese da soggetti legati da vincoli di parentela con le parti che sono succedute per rappresentazione a seguito della loro rinuncia, onde non resistono al vaglio di attendibilità.
6.17. Peraltro dette deposizioni, se messe a confronto con quelle dei testi che Tes_1
dichiarò di non essere stato presente alla stipula e del che affermò di essere a Tes_2
conoscenza di rapporti di amicizia dei col , ma non di assistenza Pt_5 CP_3
professionale, appaiono ulteriormente contraddittorie.
6.18. Né la circostanza della presenza del notaio presso lo studio del CP_2
e l'attività ivi prestata in favore dei danti causa degli appellanti risulta CP_3
univocamente provata e ricollegata alla stipula dei due distinti atti dedotti in giudizio. In particolare non venne raggiunta in prime cure la prova, di cui era onerata parte attrice oggi appellante, della stipula anche della scrittura privata di permuta che l'appellante
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pag. 12 ricollega alla menzione in essa degli estremi dell'atto pubblico di compravendita e degli elementi grafici e di tabulazione.
Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata va immune da censure.
7. Il sesto motivo col quale parte appellante denuncia l'error in judicando per avere il
Tribunale affermato che era onere degli attori dedurre in giudizio le ragioni del fallimento della società COBRI risulta assorbito dalla disamina dei primi tre motivi.
7.1. Il quarto motivo avente ad oggetto la statuizione sulle spese e il quinto motivo avente ad oggetto la violazione dell'art. 96 c.p.c. nella loro scarna motivazione appaiono evidentemente inammissibili ex art. 342 c.p.c.
8. Le spese seguono la soccombenza e, atteso il sostanziale rigetto dell'impugnazione, vengono liquidate in dispositivo ex art. 91 c.p.c. avuto riguardo al valore della controversia (scaglione indeterminabile di bassa complessità) nella misura di cui al
D.M. 55/2014 nella formulazione vigente dall'ottobre 2022 con esclusione della fase istruttoria perché non espletata, valori minimi.
8.1. Il rigetto dell'appello comporta che parte appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per la stessa impugnazione, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1 Parte_5 Parte_4 Parte_5
tutti eredi di e contro CP_1 Parte_1 Per_1 Parte_2
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
in persona del l.r., avverso la sentenza n.ro 178/2019 del Tribunale di Matera, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti in solido fra loro al pagamento in favore di Controparte_2
e delle spese del presente grado di Controparte_3 Controparte_4
giudizio che si liquidano, per ciascuno di essi, in euro 3.473,00 per compensi, maggiorati di spese generali (15%), CNA e IVA.
3) si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché
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pag. 13 parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 04.03.2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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