2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonche' per la sua iscrizione nella sezione richiesta.
3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, puo':
a) iscrivere l'ente;
b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.
4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta.
5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformita' a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarita' formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.
6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro e' ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.