TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/05/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1616 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti CARLINI MATTEO e MICHELI ANNALISA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. SANVITI MARCO parte resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 30/04/2025
pagina 1 di 8 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 24/05/2024 dava atto di aver avuto Parte_1
una relazione sentimentale con dalla quale erano nati due Controparte_1
figli, (nato il [...]) e (nata il [...]), riconosciuti da Per_1 Per_2
entrambi i genitori;
la ricorrente proseguiva narrando che la relazione sentimenta- le con il padre dei minori si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel settembre 2023, allorquando lei decideva di trasferirsi altrove in- sieme ai figli, lasciando nella casa familiare il resistente. Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adìto di disporre l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dei minori presso di sé, una regolamentazio- ne delle visite paterne e la determinazione del contributo al mantenimento della prole a carico del padre nella misura di € 1.000,00 mensili rivalutabili (€ 500,00 cad.), oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, altresì, il riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico per i figli a suo favore.
Si costituiva in giudizio concordando sull'affido condivi- Controparte_1
so dei minori, sulla collocazione prevalente della prole presso la madre e sulla ne- cessaria regolamentazione delle visite paterne;
chiedeva, però, che il proprio con- tributo al mantenimento della prole fosse limitato ad € 500,00 mensili rivalutabili
(€ 250,00 cad.), oltre al 50% delle spese straordinarie, salvo il riconoscimento del
100% dell'Assegno Unico alla madre.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 19/11/2024, le parti, presenti personalmente, erano sentite dal Giudice delegato, il quale all'esito adot- tava i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza, dando le disposi- zioni necessarie per la prosecuzione del giudizio.
Successivamente, all'udienza del 30/04/2025 le parti davano atto di aver raggiun- to un accordo per la definizione conciliativa del giudizio alle condizioni già detta- te in sede di provvedimenti temporanei con la sola precisazione che il contributo ordinario posto in capo al padre per il mantenimento dei due figli minori venga determinato nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 cad.), anziché nella misura di € 650,00 (€ 325,00 cad.), fermo il resto.
pagina 2 di 8 I rispettivi procuratori precisavano le conclusioni in conformità al suddetto accor- do, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 20/05/2025.
§
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nei termini di cui sopra non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di caratte- re imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posi- zioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali dei figli minori della cop- pia, a cui è garantito un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere recepite e fatte pro- prie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, sus- sistono giustificati motivi per disporne una integrale compensazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dispone che i figli minori e siano affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, e che conti- nueranno entrambi ad esercitare la propria responsabilità genitoriale;
2. valutato il preminente interesse dei minori, dispone che gli stessi abbiano re-
sidenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente, secondo accordi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze dei minori e degli impegni la- vorativi dei genitori;
in ogni caso, il padre terrà con sé i figli secondo il seguente calendario ordina- rio:
a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica se- ra con rientro presso l'abitazione materna entro le 20:00;
pagina 3 di 8 un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina al rientro a scuola), con pernotto presso di lui, durante i periodi estivi, inoltre, i minori potranno trascorrere con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, in luogo di vacanze o presso l'abitazione del genitore, garantendo una comunicazione telefonica quotidiana col genitore assente;
per consentire le dovute attività organizzative, i genitori dovranno comunicare reciprocamente i periodi in cui porteranno con sé i mino- ri in località di vacanza, e concordare in tal senso, entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori in merito al periodo di vacanza che ciascuno intenda trascorrere con i figli, la madre deciderà per gli anni pari di propria spettanza, il padre in quelli dispari. In ogni caso i genitori dovranno re- ciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo di destinazione e recapi- to telefonico del luogo scelto per le vacanze estive;
i minori trascorreranno le vacanze pasquali e natalizie per metà con ciascun genitore (periodi individuati con il calendario scolastico), alternando di anno in anno il giorno di Natale e Pasqua con l'uno e l'altro genitore, così come Capo- danno ed il Lunedì dell'Angelo;
4. pone in capo a l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
con decorrenza dal mese di novembre 2024, a titolo di contributo al manteni- mento dei figli, la somma di € 600,00 mensili (€ 300,00 cad.), importo, rivalu- tabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Pro- tocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
pagina 4 di 8 • apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
pagina 5 di 8 • specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
pagina 6 di 8 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri-
sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del-
la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi-
genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in-
testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento.
5. dà atto dell'accordo delle parti per il riconoscimento alla madre del 100% dell'Assegno Unico per i figli;
6. dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
20/05/2025.
pagina 7 di 8 IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 8 di 8