Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1132/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Milano n. 1188/2024 e la sentenza definitiva n. 2135/2024, estensore dott. Porcelli, discussa all'udienza collegiale del 23/01/2025, promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI MARIA GIOVANNA Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. GIUSTINIANI MARCELLO, elettivamente domiciliata in VIA M. BAROZZI, 1 MILANO, presso il secondo difensore APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALASPINA Controparte_1 C.F._1 SERGIO, elettivamente domiciliato in Viale Regina Margherita 20122 MILANO presso il difensore APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Ferme e richiamate tutte le difese, le eccezioni, le domande e le richieste, anche istruttorie, contenute negli atti difensivi di primo grado o formulate in udienza, si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria di voler: 1) fissare con decreto l'udienza di discussione della causa;
2) riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di Milano n. 1188/2024, pubblicata in data 22 marzo 2024 e non notificata, nonché la Sentenza del Tribunale di Milano n. 2135/2024, pubblicata in data 26 aprile
2024 e non notificata. Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.”
Per parte appellata: “Voglia questa ill.ma Corte di Appello:
- rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella presente memoria;
- per l'effetto, confermare la sentenza non definitiva n. 1118/2024 pubblicata 22 marzo 2024 e della sentenza definitiva n. 2135 / 2024 del 26 aprile 2024, emesse entrambe dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro,
Giudice Dott.ssa Porcelli RGN 11591/2023 non notificate.
- Con vittoria di spese competenze ed onorari, di entrambi i gradi del giudizio, comprensivi delle spese generali ex art. 15 D.M. n. 585/94, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario.”
1
Il Tribunale di Milano, con la sentenza non definitiva n. 1188/2024 ha accolto in punto di an il ricorso del lavoratore, già macchinista alle dipendenze di , con il quale ha domandato Parte_1 l'accertamento del suo diritto alla retribuzione di ciascun giorno di ferie con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, comprensiva sia della indennità di assenza dalla Part residenza, sia della (detratto l'importo fisso già riconosciuto) per il periodo 2007 – luglio 2020.
Richiamato il precedente di questa Corte n. 649/2019 reso in fattispecie sovrapponibile, e la pronuncia di legittimità n. 13425/2019 che ha chiarito la sussistenza di una nozione europea di “retribuzione”, comprensiva di qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e degli elementi della retribuzione correlati allo status professionale e personale del lavoratore, il primo giudice ha ritenuto che rientrano in tale definizione sia l'indennità di assenza dalla residenza che la IUP variabile. Il parametro di incidenza quantificato dal lavoratore dimostra la dissuasività nel caso concreto, pur se la valutazione è da compiersi in astratto. Anche la ulteriore eccezione sollevata dalla resistente relativa al limite delle quattro settimane di ferie annue è stata disattesa, ritenendo che il periodo minimo di ferie di matrice europea corrisponda a 28 giorni. Ha, poi, respinto sia l'eccezione di prescrizione quinquennale che quella relativa all'applicabilità del divisore 26, dovendosi avere riguardo al criterio dell'effettività.
Rimessa la causa sul ruolo per l'espletamento di CTU al fine della concreta quantificazione degli importi spettanti, con la sentenza definitiva n. 2135/2024, dato atto che le parti avevano raggiunto un accordo sul quantum, ha condannato al pagamento dell'importo lordo di € 4.166,05, oltre Parte_1 accessori e spese.
Ha proposto appello con plurimi motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha impugnato il capo della sentenza che sembra discostarsi dalla nozione europea di retribuzione del periodo di ferie annuali.
In sintesi, la retribuzione feriale non deve necessariamente avere riguardo ad una nozione di onnicomprensività inclusiva di tutte le voci corrisposte durante il periodo di attività, venendo in rilievo unicamente la paragonabilità del livello retributivo rispetto ai periodi di lavoro;
solo una diminuzione della retribuzione feriale idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con il diritto dell'unione. La sentenza va riformata nella parte in cui, muovendo da una interpretazione errata e parziale dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Cassazione, non riconosce l'assenza di contrasto, in concreto, delle disposizioni della contrattazione collettiva con norme inderogabili di legge. Nel caso in esame non vi è contrasto tra norma contrattuale collettiva e norma primaria comunitaria, avendo la prima semplicemente riempito e data concreta attuazione alla seconda in un ambito da essa volutamente non definito. Quanto alle singole indennità oggetto di causa, queste hanno natura risarcitoria e/o occasionale essendo correlate a disagi ovvero a specifiche straordinarie modalità di esecuzione della prestazione, peraltro oggettivamente non patite dal lavoratore durante le ferie. Infatti, l'indennità di assenza dalla residenza ha natura risarcitoria, come conferma la sua esclusione dal regime fiscale e contributivo;
la IUP non è esclusa, bensì sostituita, nelle giornate di ferie, dalla IUP giornaliera fissa il cui ammontare è stato calcolato, in sede di contrattazione collettiva, sulla media degli importi riconosciuti a titolo di IUP variabile.
2 Con seconda censura, ripropone le eccezioni in merito ai conteggi, rimarcando che il raffronto dell'incidenza va fatto su base annua e non mensile. In particolare, per quanto concerne il limite delle quattro settimane di ferie annue, queste corrispondono a 20 giorni lavorativi e non 28 come riportato in sentenza.
Parimenti errata la statuizione relativa alla non utilizzabilità del divisore 26, sul quale è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile.
Infine, ripropone la eccezione di prescrizione quinquennale, per cui sono prescritte le somme relative al periodo antecedente il 15/12/2018.
Si è costituito il lavoratore difendendo la sentenza sotto tutti i profili di censura.
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
* * * L'appello non è fondato e deve essere rigettato.
La questione controversa è stata oggetto di numerose pronunce di questa Corte territoriale (tra le tante, n. 1470/2021, n. 397/2022, n. 432/2022, n. 812/2022, n. 814/2022), e da ultimo è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con le sentenze nn. 13932 e 13972/2024, che hanno confermato le pronunce di questa Corte n. 1470/2021 e n. 966/2022, le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., trattandosi di fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, in relazione al primo motivo di gravame. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato (sent. n. 13972/2024, in cui i lavoratori, come nel caso in esame, erano inquadrati come macchinista): “Rileva preliminarmente il Collegio che questa Sezione si è già espressa sulla massima parte delle questioni di diritto anche qui poste nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023 in relazione a motivi di ricorso per cassazione di altra società (la Trenord Spa) parzialmente analoghi a quelli ora in esame.
9.1. Pertanto, anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., alle citate sentenze si farà riferimento in questa sede.
10. Tanto rilevato, i primi sette motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, vanno disattesi. 10.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione Persona_1 "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). CP_2 Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed Per_2 anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 10.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
3 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). 10.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589). 10.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). 10.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). 10.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CP_3
CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, CP_4 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso. 10.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. 10.8. Rileva allora il Collegio che nell'ambito in particolare del primo motivo la ricorrente asserisce che "la sentenza impugnata (come molte altre) muove dall'erronea percezione che la IUP variabile di cui al comma 4 dell'art. 31 CA 2012 e 2016 (la cui incidenza viene rivendicata in causa) sia l'intero,
4 il tutto, il compenso che percepisce il macchinista quando fa il suo lavoro, mentre la IUP giornaliera in misura fissa di cui al punto 5 sia solo una parte, un minus per quando il macchinista non lavora". 10.9. Sennonché, tale specifica affermazione così attribuita alla Corte distrettuale e nel contempo censurata dalla ricorrente neppure si riscontra nel testo dell'impugnata sentenza, la quale, con precipuo riferimento all'indennità di utilizzazione professionale (in sigla IUP), ha svolto tutt'altro genere di considerazioni, legate essenzialmente all'incidenza di tale indennità "sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito"; indagine, questa, che la stessa Corte ha operato accertando le decurtazioni subite a riguardo da entrambi i lavoratori all'epoca appellati (cfr. in extenso facciate 8-10 della sua decisione). 10.10. E tale accertamento è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. 10.11. Inoltre, con riguardo specificatamente alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito che nella specie ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali l'ha ravvisata.
10.12. Del resto, è la stessa ricorrente ad ammettere che la IUP è comunque riconosciuta "per attività svolte tipiche del macchinista", ossia, in relazione alla qualifica rivestita da entrambi i lavoratori attuali controricorrenti.
11. Quanto all'indennità di assenza dalla residenza, come premesso in narrativa, la Corte di merito ne ha motivatamente ritenuto la natura "di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza" in precedenza richiamata (cfr. in extenso facciate 10- 11 della sua sentenza). 11.1. A fronte di tale argomentata qualificazione di detta indennità, la ricorrente assume essenzialmente che essa "costituisce un ristoro forfettizzato delle micro-spese variabili (considerato anche l'importo esiguo) che il macchinista deve sopportare quando si trova fuori dall'impianto", sicché si tratterebbe di emolumento che avrebbe "natura realmente indennitaria" oppure "natura e funzione risarcitoria". 11.2. Tale tesi, però, è sostenuta in termini essenzialmente assertivi, assumendosi la "pacifica natura giuridica" appunto "indennitaria" della voce in questione, e senza specificare da quali precisi indici letterali della precipua previsione collettiva cui si è riferita la Corte di merito, ossia, l'art. 77, comma 2, dei CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviaria, del 20.7.2012 e del 16.12.2016, si dovrebbe trarre "il valore ristorativo del compenso (rimborso forfettizzato di micro-spese, es. bottiglia di acqua) che coerentemente scatta solo dopo 3 ore di lontananza". Del resto, è la stessa ricorrente a far presente che il compenso per assenza dalla residenza è erogato solo per "... servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore ...", e non già a titolo di rimborso magari forfettizzato.
11.3. La ricorrente insiste, poi, sull'assunto che l'indennità in questione non rientrerebbe nell'imponibile fiscale, ma correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante tale profilo. La nozione di retribuzione ai fini fiscali e previdenziali non è, infatti, dirimente per accertare l'effettiva natura retributiva di un determinato emolumento al diverso scopo di stabilire se rientri nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. Condivisibilmente, perciò, la stessa Corte a riguardo ha evidenziato la funzione sostanziale dello stesso emolumento, in "diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione".
12. Le considerazioni innanzi richiamate, espressive dell'indirizzo di questa Corte in subiecta materia, valgono a respingere anche il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso.
13. Più nello specifico, con riferimento al terzo motivo ed al quinto motivo, la Corte d'appello non ha certamente fatto un'applicazione in via generale ed astratta dei principi espressi dalla CGUE
5 nella materia che ci occupa, ma, avuto riguardo all'orientamento delineato nelle due decisioni di questa Corte Suprema che ha richiamato, a loro volta basate su estesa considerazione della specifica giurisprudenza di detta Corte UE (cfr. facciate 5-8 della sua sentenza), e tenendo conto di conformazione, natura ed incidenza delle indennità in questione secondo la contrattazione collettiva di settore e aziendale, ha concluso che dette indennità dovessero essere incluse (integralmente, nel Part caso della ) nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. E si è già chiarito, del resto, che precipue disposizioni collettive, ove risultanti in contrato con la nozione "europea" di retribuzione come recepita nel nostro ordinamento, possano essere giudicate nulle.
14. Contrariamente, poi, a quanto sostenuto nel quarto motivo, la Corte di merito non ha operato un'erronea lettura di Cass. n. 22401/2020 e n. 13425/2019, che ha richiamato nella propria motivazione. Come già rilevato in precedenza, infatti, ai medesimi principi di diritto già enunciati in quelle decisioni di legittimità è stata poi data continuità da questa Corte anche nel campo della mobilità/settore attività ferroviarie, che qui viene in considerazione. Né assume rilievo il dato che "i casi concreti decisi dalla CGE riguardano situazioni di fatto e compensi strutturalmente differenti rispetto a quelli qui in esame". Come evidenziato nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023, citate all'inizio di questa motivazione, la valutazione del caso concreto, vale a dire la verifica se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non ha quello europeo che vi ha provveduto applicando le direttive provenienti dalla Corte del Lussemburgo.
15. Inoltre, per quanto già osservato, la decisione gravata non ha sicuramente "elevato di fatto a fonte normativa generale ed astratta le sentenza della CGE rese su un caso concreto", come invece sostenuto nel sesto e nel settimo motivo di ricorso.”
Nel caso concreto il lavoratore, nel periodo oggetto di causa, ha subito una decurtazione stipendiale consistente, come è agevole ricavare dallo specchietto riepilogativo contenuto nei conteggi prodotti (cfr. doc. 2 fasc. appellato) con una media annua pressochè sempre prossima se non superiore ai 500 euro, che se paragonata alla retribuzione media goduta nel periodo (cfr. doc. 1 fasc. appellato) dimostra che l'effetto dissuasivo potenziale è sussistente, non potendosi dire che tali differenze siano irrisorie o trascurabili, come, peraltro, già ritenuto dal giudice a quo.
Anche il motivo con il quale l'appellante censura la sentenza sotto il profilo della correttezza dei conteggi di controparte va respinto. Nello specifico, l'appellante sostiene che, al fine di ottenere un importo medio giornaliero delle competenze accessorie in questione, il totale delle indennità percepite dovrebbe essere diviso, come previsto dall'art. 68 punto 6 CCNL “convenzionalmente per 26” anziché per il numero dei giorni effettivi di servizio, come da conteggi della parte appellata. L'assunto non è condivisibile. L'art. 68 punto 6 del CCNL prevede espressamente:
“6. Retribuzione giornaliera e oraria La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”. A sua volta, il punto 1.1 del medesimo articolo stabilisce che
“1. Elementi della retribuzione 1.1. Sono elementi della retribuzione: a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità; c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”. La richiamata lettera d) del punto 1.2 prevede:
6 “1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione: (...) d) salario professionale”. Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (v. sentenza Torsten Hein, punto 37).
Quanto, invece, alla questione del limite delle quattro settimane di ferie garantite, osserva il Collegio che costituendosi in primo grado la società si è limitata ad eccepire che “l'eventuale inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale delle voci indennitarie rivendicate da controparte potrà eventualmente essere presa in considerazione – sulla base della interpretazione, qui contestata, della giurisprudenza della CGUE nel senso della definizione di un “concetto” di retribuzione feriale che debba essere identica a quella ordinaria - soltanto avuto riguardo al periodo minimo di durata delle ferie annuali stabilito dall'art. 7 della Direttiva 88/2003 (nonché, nell'ordinamento italiano, dall'art. 10 del D. Lgs. 66/2003) in “quattro settimane”.”. L'eccezione così formulata è del tutto generica, non essendo state individuate in modo specifico quali sarebbero le giornate che supererebbero tale periodo minimo, tenuto conto che le ferie maturate in un anno possono anche essere fruite negli anni successivi e che era onere di provarne la non Parte_1 computabilità. La domanda proposta dal lavoratore, infatti, si fonda sulla allegazione dell'errato calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, ed in buona sostanza lamenta un inesatto adempimento della obbligazione retributiva da parte della Società; la corretta ripartizione degli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale pone in capo al datore di lavoro la dimostrazione di aver esattamente adempiuto. In difetto di tale prova, la censura non merita accoglimento.
Infine, anche il motivo di gravame relativo al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale risulta infondato. Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza già precedentemente richiamata, ove si legge: “16. È infine infondato anche l'ottavo motivo di ricorso in cui viene riproposta, in subordine, la questione della prescrizione dei crediti vantati dai lavoratori. 16.1. Va precisato che in giudizio sono state chieste differenze retributive maturate nel periodo da settembre 2012 al 31 dicembre 2019. Orbene questa Corte, proprio affrontando la questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, ha recentemente affermato che per effetto delle modifiche apportate dalla Legge n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che per tutti quei diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro (così Cass. 06/09/2022 n. 26246, poi seguita da altre conformi). 16.2. La sentenza gravata, pertanto, nel respingere il motivo d'appello con il quale l'allora appellante si doleva del rigetto dell'eccezione di prescrizione dalla stessa sollevata in primo grado, è conforme a tali principi.”
Il Collegio condivide pienamente tale conclusione, confermativa dell'orientamento in precedenza assunto da questa Corte (cfr. ad es. sentenza n. 376/2019).
Le argomentazioni spese da a confutazione di detto principio giurisprudenziale non Parte_1
7 inducono ad un ripensamento nel senso auspicato dall'appellante, tenuto anche conto che recentemente (ord. n. 6840/2023) i giudici di legittimità hanno affermato, proprio in relazione al tema specifico della censura in esame, che il “Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019)”.
Per tutte le considerazioni esposte la sentenza appellata deve essere integralmente confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, tenuto conto della serialità della fattispecie, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 1188/2024 e la sentenza definitiva n. 2135/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 1.000 oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 23/01/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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