TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/11/2025, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 4290/2018
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda Sezione Civile
…………………………………………………………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile,
dr.ssa Silvia Pirone, nella funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4290/2018, avente ad OGGETTO:
opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
(già , in persona del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Vico
Equense, alla via G. Giusso n. 7, presso lo studio dell'avv. Giacomo
Callista che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce all'atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo opponente
E
Liquidazione Giudiziale della , in persona del Curatore, Controparte_1
dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Fico, Controparte_2
in esecuzione del provvedimento del Giudice Delegato del 26.05.2025
opposta
FATTO E DIRITTO Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con le note scritte depositate per l'udienza cartolare del 31.10.2025,
infatti, l'opposta ha espressamente dichiarato di rinunciare al credito azionato con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, così
manifestando il proprio sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio.
L'opponente ha preso atto della rinuncia al credito azionato in via monitoria, dichiarando di rinunciare alla propria domanda azionata con il giudizio di opposizione.
Come noto, mentre la rinuncia agli atti richiede, quale condizione di efficacia, l'accettazione della controparte costituita (art. 306 co. 1
c.p.c.; cfr., fra le altre, Cass. sez. I n. 9066 del 21/06/2002), e non preclude la riproposizione della domanda, spiegando effetti solo nell'ambito del processo, al contrario la rinuncia all'azione incide sul diritto sostanziale sottostante (in giurisprudenza si è chiarito che “la rinuncia all'azione – a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 cod. proc. civ.) – preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore”, (Cass. sez. lav. n. 2268 del 13/03/1999).
Con riguardo agli effetti della rinuncia de qua, essa comporta la cessazione della materia del contendere, sicché fa venir meno la necessità
di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia (cfr. Cass. sez. I n. 18255 del 10/09/2004); ne consegue altresì la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali vanno tra le parti integralmente compensate, stante l'accordo tra loro in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica e nella persona del G.M., dott.ssa Silvia Pirone, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 819/2018 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata,
originariamente opposto;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Torre Annunziata, 5 novembre 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
(dr.ssa Silvia Pirone)
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda Sezione Civile
…………………………………………………………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile,
dr.ssa Silvia Pirone, nella funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4290/2018, avente ad OGGETTO:
opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
(già , in persona del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Vico
Equense, alla via G. Giusso n. 7, presso lo studio dell'avv. Giacomo
Callista che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce all'atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo opponente
E
Liquidazione Giudiziale della , in persona del Curatore, Controparte_1
dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Fico, Controparte_2
in esecuzione del provvedimento del Giudice Delegato del 26.05.2025
opposta
FATTO E DIRITTO Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con le note scritte depositate per l'udienza cartolare del 31.10.2025,
infatti, l'opposta ha espressamente dichiarato di rinunciare al credito azionato con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, così
manifestando il proprio sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio.
L'opponente ha preso atto della rinuncia al credito azionato in via monitoria, dichiarando di rinunciare alla propria domanda azionata con il giudizio di opposizione.
Come noto, mentre la rinuncia agli atti richiede, quale condizione di efficacia, l'accettazione della controparte costituita (art. 306 co. 1
c.p.c.; cfr., fra le altre, Cass. sez. I n. 9066 del 21/06/2002), e non preclude la riproposizione della domanda, spiegando effetti solo nell'ambito del processo, al contrario la rinuncia all'azione incide sul diritto sostanziale sottostante (in giurisprudenza si è chiarito che “la rinuncia all'azione – a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 cod. proc. civ.) – preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore”, (Cass. sez. lav. n. 2268 del 13/03/1999).
Con riguardo agli effetti della rinuncia de qua, essa comporta la cessazione della materia del contendere, sicché fa venir meno la necessità
di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia (cfr. Cass. sez. I n. 18255 del 10/09/2004); ne consegue altresì la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali vanno tra le parti integralmente compensate, stante l'accordo tra loro in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica e nella persona del G.M., dott.ssa Silvia Pirone, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 819/2018 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata,
originariamente opposto;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Torre Annunziata, 5 novembre 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
(dr.ssa Silvia Pirone)