Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/04/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 10 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 534 dell'anno 2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. DE CESARE Gianluca ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Bari, alla via Dalmazia, n. 179
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PUNZI CP_1
Cosimo Nicola, elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via
Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
In data 10.01.2025 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione Parte_1
della dichiarazione di dissenso, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di merito, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedendo il riconoscimento dello status di cui
(27.05.2024), oltre spese di lite.
L' resisteva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda in fatto e diritto. CP_1
Il ricorso è infondato.
L'art. 1 della legge n. 104 del 1992, in materia di assistenza ed integrazione sociale, dispone che “la
Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104 del 1992, fra i soggetti aventi diritto è considerata
“persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
“Qualora”, ex art. 3, comma 3, “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”, con il conseguente riconoscimento di “priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. Infatti, le prestazioni assistenziali tengono conto di natura e consistenza della minorazione, nonché capacità complessiva individuale residua ed efficacia delle terapie riabilitative.
Nel caso di specie, la ricorrente è affetta da “artrosi polidistrettuale;
disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso;
pregresso (2018) carcinoma squamoso della tonsilla palatina sinistra in follow up negativo;
cistocele di II grado con stress incontinence;
ipotiroidismo da tiroidite cronica;
colelitiasi; intolleranza al lattosio;
oculorinite allergica”. Le condizioni cliniche così riscontrate, “che incidono in misura moderata sulla sfera sociale e relazionale”, inducono a ritenere “non” sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992.
Ciò posto, occorre evidenziare che i motivi di contestazione addotti nella presente fase di merito consistono nella prospettazione di una diversa valutazione di patologie già esaminate dal c.t.u.
Quest'ultimo, in sede di replica alle osservazioni alla bozza peritale, aveva precisato, in relazione alla patologia neoplastica, che “il decorso è stato a tutt'oggi favorevole, non essendosi verificata alcuna ripresa di malattia ed è, quindi, più che plausibile che, essendo trascorsi circa sei anni dalla diagnosi, in occasione della visita di revisione, la situazione di gravità sia stata revocata, così come è stato ridotto il grado di invalidità dall'80% al 67%”. Quanto alle altre patologie, il c.t.u. le aveva già valutate “non di tale entità da giustificare il riconoscimento” dello status di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992.
Di talché, la domanda va rigettata.
Atteso il deposito dell'autodichiarazione sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali in relazione ai redditi percepiti nell'anno precedente rispetto a quello di instaurazione del giudizio, secondo quanto disposto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 10.01.2025, nei confronti dell' così provvede: CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 10 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa