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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/10/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini - Presidente rel. est.
Carmine Capozzi - Consigliere
Nicola Mario Condemi - Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 27.6.2025 al n. 1241 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: Reclamo ex art. 18 L.F. promossa da:
elettivamente domiciliato in Parte_1
Lucca presso e nello studio dell'Avv. Pier Luigi Pellini, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al proposto reclamo
RECLAMANTE
contro
Cont della società di fatto Controparte_1
e (la prima titolare Parte_2 Parte_1 dell'impresa individuale LE GROUP), elettivamente domiciliata in Pisa presso e nello studio dell'Avv.
IE IR, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla memoria di costituzione ex art. 18, commi 7 e 8,
[...]
RECLAMATA Controparte_3
PROCEDENTE IN ESTENSIONE DEL FALLIMENTO in contraddittorio di
[...]
PROCEDENTE CONTUMACE Controparte_4
1 con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte, che ha concluso “Nulla si oppone”.
All'udienza 12-17.9.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Si insiste per la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento n. 65/2025 del Tribunale di Pisa, in atti per i motivi tutti di cui al ricorso;
in via istruttoria si insiste per lo sfogo delle prove testimoniali contenute nelle note difensive 29/11/24 in atti di primo grado da aversi qui per integralmente riportate e trascritte, con i testi ivi indicati.
Vinte le spese e competente in entrambi i gradi di giudizio”.
Per la : Controparte_1
“Si oppone alle richieste istruttorie formulate, insiste per il rigetto del reclamo e per la conferma della sentenza impugnata n. 65/2025 emessa dal Tribunale di Pisa, Giudice Relatore, Dott. Pruneti in data
26.05.2025. Vittoria di spese, diritti ed onorari”,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti costituite, come riportate in epigrafe, la causa iscritta al n.r.g.
1241/2025 di questa Corte veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12-17.9.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza reclamata n. 65 del 28.5.2025, il
Tribunale di Pisa ha dichiarato il fallimento di Parte_1 in veste di socio della società di fatto tra
[...]
e (la prima titolare Parte_2 Parte_1 dell'impresa individuale Autoelle Group), accogliendo il
2 ricorso proposto dalla Curatela ai sensi dell'art. 147 comma 4 L.F. per l'estensione al del fallimento Pt_1 dell'originaria impresa individuale, già dichiarato con sentenza del Tribunale di Pisa n. 15 del 18.3.2022.
Il giudice di prime cure ha ritenuto gli elementi di prova esaminati rivelatori di un vero e proprio rapporto societario tra e la , nello Parte_1 Pt_2 specifico così testualmente motivando:
“Premesso Con ricorso del 17.10.2023 il Dott. Parte_3 Curatore del fallimento della Controparte_5 ditta individuale, ha domandato ai sensi dell'art. 147, comma V, L. Fall. la dichiarazione dell'estensione del fallimento nei confronti di previo accertamento, in Parte_1 capo a questi, della qualità di socio illimitatamente responsabile. In particolare, ha precisato:
- che con sentenza n. 15/2022 del Tribunale di Pisa, è stato dichiarato il fallimento dell'impresa individuale Autoelle Group di e nominato Parte_2 Parte_3 quale Curatore del fallimento;
- che nel corso delle indagini svolte dalla Curatela è emersa, nella gestione dell'impresa, la continua e costante ingerenza di;
Parte_1
- che dalle dichiarazioni di appare Parte_2 evidente che il ruolo di fosse di Parte_1 cogestione con evidente percezione di somme derivanti dall'attività ma disconnesse da una forma di retribuzione;
- che dalle dichiarazioni rese dai terzi è emerso che fosse percepito come il reale gestore della Parte_1 Ditta individuale;
- che ciò è stato confermato dalle indagini svolte dalla PG e dalla Guardia di Finanza di La Spezia. Con provvedimento del 20.03.2024 il Giudice, vista l'istanza di parte resistente, ha rinviato la causa all'udienza del 18.04.2024. Con provvedimento del 16.04.2024 il Giudice, vista la difficoltà di parte resistente nel reperire la documentazione necessaria ai fini della difesa, ha rinviato all'udienza del 6.06.2024. Sono seguiti rinvii a causa del mancato accesso da parte del resistente al fascicolo dell'udienza fallimentare Con memoria difensiva del 15.09.2024 si è costituito che ha chiesto il rigetto dell'estensione Parte_1 del fallimento. In particolare, ha dedotto:
- che l'assenza di documenti e la scarsità dei riferimenti rende impossibile una corretta difesa nel merito;
- che era l'unico soggetto avente le Parte_2 deleghe bancarie intestate;
- che non era l'unica persona ad accompagnare
[...]
in banca;
Pt_2
- che è imputata in oltre 130 episodi;
Parte_2
3 - che e gli altri soggetti erano soliti Parte_2 indicare come soggetto di riferimento in Parte_1 loro assenza poiché venditore anziano;
- che i numeri non rendono l'immagine di Parte_1
come un amministratore di fatto mancandone i
[...] presupposti di legge. All'udienza del 25.09.2024 il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 12.12.2024 assegnando al resistente termini per il deposito della memoria integrativa e note di replica. In esse, le parti hanno approfondito le rispettive prospettazioni e preso posizione, in via argomentativa e documentale, sulle difese avversarie. Con provvedimento del 06.02.2024 la causa è stata rinviata all'udienza del 10.04.2025 per la discussione. All'udienza del 10.04.2025 il Giudice ha rimesso la decisione al collegio senza termini.
*** La curatela muove dal presupposto che Parte_1 abbia svolto un ruolo di socio di fatto di società occulta, unitamente a titolare dell'impresa individuale Parte_2 Autoelle Group, dichiarata fallita con sent. n. 15/2022 del Tribunale di Pisa. In dettaglio, il resistente avrebbe ricoperto un ruolo da protagonista nell'avviamento e nell'esercizio dell'attività commerciale nominalmente riferibile alla sola imprenditrice dichiarata fallita, approfittando dell'inesperienza della
, priva di rapporti in sofferenza con istituti bancari, Pt_2 per (co)gestire la società di fatto instauratasi e partecipare degli utili schermato dall'assenza formale di incarichi e di responsabilità. La prospettazione attorea trova riscontro nel coacervo degli elementi processualmente emersi, che restituiscono un quadro complessivo coerente e persuasivo, non scalfito dalle difese del resistente, anche a seguito del ripristinato, effettivo, contraddittorio di quest'ultimo sulla documentazione relativa al fascicolo del fallimento portante. Com'è noto, l'esistenza del rapporto sociale, anche ai fini della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile a norma dell'art. 147 L.F., può basarsi sulla dimostrazione dell'elemento soggettivo, rappresentato dalla c.d. affectio societatis, ossia dalla volontà di collaborare e di creare un vincolo proiettato al raggiungimento di un risultato comune, o dell'elemento oggettivo, integrato da condotte tali “da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che quelli agissero come soci, atteso che, nonostante l'inesistenza dell'ente, per il principio dell'apparenza del diritto, il quale tutela la buona fede dei terzi, coloro che si comportano esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse” (cfr. Cass., sez. un., 6 febbraio 2015, n. 2243). Orbene, reputa il Tribunale che sussistano entrambi i predetti elementi. A dispetto delle contestazioni del resistente, questi ha operato, sostanzialmente, come artefice e titolare dell'attività imprenditoriale esercitata sotto il nome
4 Autoelle Group, atteggiandosi in tal senso tanto nei rapporti interni con la e con la dipendente dell'impresa, quanto, Pt_2 nella sostanza, all'esterno con i terzi. In particolare, dall'interrogatorio della (docc 1 e Pt_2 2 curatela) emerge che la stessa ha costituito la società di fatto con e su idea di quest'ultimo, esperto – Pt_1 circostanza dimostrata – nel ramo delle vendite di automobili dell'impresa, giovandosi peraltro indirettamente dell'avviamento dell'attività di cui era in Pt_1 precedenza dipendente, “rilevata”, per quanto emerge dalle indagini della GdF, dalla neocostituita Autoelle Group. Lungi dall'alleggerire la sua posizione, la titolare formale dell'impresa ha descritto con precisione la genesi del rapporto con , il successivo coinvolgimento di Pt_1 Per_1
– la cui posizione in questa sede non rileva – la ripartizione delle competenze della descritta triade nella gestione dell'impresa e i rapporti di forza all'interno di quest'ultima, che vedevano come effettivo dominus, e Pt_1 in particolare, come esclusivo gestore del settore vendite di autovetture. La stessa dichiara, infatti, che aveva di fatto Pt_1 il controllo dell'impresa, impartiva “qualsiasi direttiva, coordinava la parte delle vendite, gestiva in autonomia le pratiche di finanziamento e mi diceva i pagamenti da effettuare ai vari soggetti”. Siffatte circostanze trovano pieno riscontro nelle dichiarazioni dell'unica dipendente di Autoelle Group,
[...]
, la quale, sentita a sommarie informazioni dal CP_4 curatore in data 25.03.2022, riferisce che “Di fatto qualsiasi attività da me svolta era subordinata alle disposizioni del Sig. e poi “Il Sig. dall'inizio Pt_1 Parte_1 ha fatto presente che comandava lui e che era una Pt_2 prestanome”, e ancora “tutte le disposizioni esecutive nella pratica erano quelle impartite dal (cfr. doc. 6); Pt_1 tra l'altro, la dipendente descrive il comportamento per così dire scisso, operato dal socio occulto, che proprio in quanto tale cerca di mascherare agli occhi dei terzi la propria qualità presentandosi come mero direttore o venditore, mentre all'interno del sodalizio. opera come (con)titolare. Contrariamente a quanto sostenuto dal resistente non si ravvisa alcuna contraddittorietà nella deposizione della dipendente, perché il fatto che sia sia impartissero direttive e Pt_2 Pt_1 pretendessero di dirigere l'impresa è indice al più di un conflitto tra i sopra descritti vertici della società di fatto. Corroborano la tesi della curatela le dichiarazioni a sommarie informazioni (doc. 4 curatela) rese dal Direttore della filiale di Pisa della il quale Parte_4 afferma che in occasione di situazioni particolari, quali le modifiche alle linee di credito del conto e il pignoramento del conto corrente (id est operazioni significative),
era sempre presente”, tant'è che riferisce di aver Pt_1 avuto “il sentore che fosse stato il reale gestore Pt_1 della società”. Ancora, legale rappresentante Testimone_1 della con la quale Autoelle Group ha Controparte_6
5 avuto un intenso rapporto commerciale (acquisto di circa 160 auto in due anni), sentito a sommarie informazioni (doc. 5) riferisce che appariva il reale titolare Parte_1 dell'impresa, “in quanto gestiva la situazione commerciale”, ossia, in sostanza, il core business dell'attività. Da ultimo, è sintomatico che l'esposta descrizione dei rapporti di forza nell'impresa sia confermata nelle querele depositate e nelle informative della Guardia di Finanza, sebbene gli aspetti valutativi di queste ultime, allo stato, rivestano un'efficacia probatoria trascurabile. La compartecipazione all'attività imprenditoriale è asseverata, inoltre, dalla delega ad operare su alcuni conti correnti, a prescindere dalla contestata portata delle stesse, e dal flusso di danaro tra le casse sociali e il conto corrente personale di . Pt_1 Al riguardo, accantonando l'allegata circostanza che abbia prelevato contanti dal conto corrente della Pt_1 società tramite lo sportello ATM di non asseverata Parte_5 siccome basata su una non consentita praesumptio de praesumpto, la significativa ingerenza nei conti della società denunciata dalla trova riscontro nel dimostrato e Pt_2 comunque incontestato incasso di € 11.500,00 euro dai conti della società, senza causale e rimasti privi di valida spiegazione (tale non potendo essere l'allegata “parentela” tra i soggetti) da parte di e dalle ulteriori Pt_1 anomale circostanze legate alla gestione e alla disponibilità di beni e crediti, anche per interposta persona, riferibili alla società (auto a noleggio). In definitiva, sussistono plurimi indici rivelatori che, per la loro sistematicità, sono idonei a rivelare la pervasiva e costante compartecipazione di nell'attività di Pt_1 impresa, tali da giustificare l'estensione del fallimento, ogni ulteriore aspetto oggetto di dibattito tra le parti risultando superfluo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, scaglione di riferimento, parametri medi tenuto conto dell'istruttoria documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente decidendo, così dispone: dichiara il fallimento della società di fatto tra
[...]
, titolare dell'impresa Autoelle Group e Pt_2 Parte_1
e, per l'effetto, dichiara ai sensi dell'art. 147,
[...] comma V, L.F., l'estensione del Fallimento a Parte_1
, quale socio illimitatamente responsabile;
[...] condanna al rimborso, in favore del Parte_1 fallimento Autoelle Group delle spese di Controparte_5 lite, liquidate in € 2.700,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta;
[OMISSIS]”
Avverso la suddetta sentenza ha interposto reclamo
, esponendo non sussistere a suo carico Parte_1
6 il presupposto soggettivo concernente la qualità di socio illimitatamente responsabile della ritenuta sussistente società di fatto dichiarata fallita.
Si è costituita la Curatela chiedendo il rigetto del reclamo in quanto infondato.
Non si è costituita originaria CP_4 creditrice procedente e la stessa deve essere quindi dichiarata contumace.
È intervenuto il Procuratore Generale presso questa
Corte d'Appello che ha così concluso: “Visto, nulla si oppone”.
Osserva questa Corte quanto segue.
Con un unico ed articolato motivo di reclamo il muove censura all'impugnata decisione nella Pt_1 parte in cui questa avrebbe sopravvalutato dichiarazioni riflettenti impressioni estremamente soggettive delle persone informate sui fatti (durante gli atti di polizia giudiziaria afferenti le indagini penali e le audizioni avvenute innanzi al curatore dell'iniziale fallimento della ), non avrebbe preso in considerazione il Pt_2 limitato ruolo svolto da esso nella gestione Pt_1 dell'impresa, il limitato ammontare dell'importo di cui lo stesso ha direttamente beneficiato con riferimento ai conti dell'impresa (Euro 11.500,00) e non avrebbe infine valorizzato il ruolo svolto da Controparte_7 ritenuto dal reclamante vero ed effettivo dominus dell'impresa a partire della fine del 2019.
Il motivo deve ritenersi infondato.
Le dichiarazioni rese dalle persone informate (
[...]
quale vicedirettore della filiale di Pisa della Tes_2
quale legale Controparte_8 Testimone_1 rappresentante di Controparte_6 CP_4 quale unica dipendente della società) non sono infatti fondate su mere impressioni, bensì su dati di fatto e
7 condotte specificamente indicati (rispettivamente che il sia stato sempre presente in momenti Pt_1 particolarmente critici della vicenda imprenditoriale non strettamente attinenti al settore commerciale cui era addetto – quali le modifiche delle linee di credito e l'estinzione di un pignoramento: vd. dichiarazione resa in data 2.2.2021 -, l'intensità dei rapporti commerciali intercorsi – quanto a vd. Controparte_6 dichiarazione resa in data 8.2.2021 – e l'intromissione costante in atti di amministrazione non di stretta pertinenza dell'odierno reclamante – la ha in CP_4 particolare riferito di condotte del dirette a Pt_1 sminuire al suo cospetto il ruolo della a non Pt_2 indulgere sulle emerse criticità gestionali ed infine ad utilizzare l'unico account di posta elettronica dell'impresa, indebitamente spendendo il nome della dipendente stessa).
Il ruolo del non risulta invero del tutto Pt_1 marginale nelle vicende dell'impresa: nei capi di imputazione relativi al risvolto penale della vicenda
(vd. la richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa nel procedimento n. 3798/2020 r.g.n.r. e n. 2704/2021
r.g.g.i.p.) il numero di episodi in cui è accusato essere coinvolto il è di poco inferiore a quello Pt_1 relativo alla (112 a fronte di 130, e dei quali 77 Pt_2 in concorso con quest'ultima).
I particolari poteri di cui era munito il Pt_1
(non ultimo la procura ad operare sul conto corrente aperto presso Unicredit, filiale di Parte_4 non risultano giustificati solo dal ruolo apicale formalmente rivestito, ma si spiegano anche in relazione alle modalità con cui l'odierno reclamante beneficiava dei proventi dell'attività di impresa, spesse volte in
8 maniera diretta e con ragioni prive di adeguata plausibilità (in sede di audizione avanti al Curatore a seguito della dichiarazione di estensione – vd. verbale del 24.6.2025 - ad es. il ha dichiarato di Pt_1 essere risultato direttamente beneficiario di bonifici in ragione della mera assenza della trascurando il Pt_2 fatto che la ricezione di bonifici non richiede la compartecipazione di chi ne è destinatario, dato che il non ignorava certamente, su uno essendo anzi Pt_1 munito di procura ad operare, gli estremi dei conti aziendali).
Vi è poi l'ulteriore considerazione che non vi è prova di un formale incarico conferito al quale Pt_1 collaboratore esterno, di una preventiva pattuizione dei compensi, di remunerazioni dall'impresa in suo favore opportunamente titolate.
Non ultimo elemento che depone in favore di un ruolo non soltanto apicale (astrattamente giustificabile in ragione di mansioni comunque non formalmente documentate) bensì pure di compartecipe nei proventi dell'attività di impresa è dato dal consistente ammontare dei prelievi effettuati a mezzo bancomat, per Euro 94.950,00 nell'anno
2019 ed Euro 29.890,00 nell'anno 2020 – vd. informativa di PG del 16.2.2021 -: la rilevanza meramente presuntiva riscontrata dal Tribunale risulta anzi smentita dal fatto che sul relativo conto – quello presso Unicredit, filiale di – il aveva formale Parte_4 Pt_1 procura ad operare e quindi era pienamente legittimato all'utilizzo della relativa tessera bancomat emessa, utilizzo avvenuto peraltro nella quasi totalità dei casi presso ATM posto nello stesso Comune, dove Parte_5 aveva sede l'impresa e dove è accertato abbiano operato sia la che il , la avendo peraltro Pt_2 Pt_1 Pt_2 una distinta carta ricaricabile sua personale appoggiata
9 a detto conto, donde la ragionevole e grave presunzione che il abbia quanto meno partecipato alla Pt_1 percezione della disponibilità afferente al conto stesso.
Infine la posizione di – che, come Controparte_7 osservato dal Tribunale, non è parte del giudizio estensivo – non risulta sminuire il ruolo dell'odierno reclamante, atteso che l'interessamento del alle Per_1 sorti dell'impresa ha una collocazione temporale ben precisa, la fine dell'anno 2019, che è successiva alla costituzione dell'attività economica, che risale al marzo
2018 e vede da subito l'interessamento dell'odierno reclamante, all'epoca dipendente della società dante causa del ramo aziendale pressoché contestualmente concesso in affitto all'impresa di cui è causa.
Per tutte le suddette ragioni il reclamo deve essere respinto e confermata la sentenza reclamata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (valore indeterminabile di media complessità, con aliquote medie per le fasi di studio e introduttiva, esclusione della fase istruttorie e con aliquota minima per la fase decisoria).
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti del reclamante . Parte_1
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione,
1. rigetta il reclamo ex art. 18 L.F. proposto da avverso la sentenza di dichiarazione Parte_1 di fallimento del Tribunale di Pisa n. 65 del 28.5.2025;
2. condanna il reclamante alla Parte_1 rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della della Controparte_1
10 società di fatto tra e Parte_2 Parte_1
(la prima titolare dell'impresa individuale LE
GROUP), che vengono liquidate in euro 6.327,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.p.r.
115/2002 nei confronti del reclamante . Parte_1
Così deciso in Firenze il 17 settembre 2025.
Il Presidente rel. est.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini - Presidente rel. est.
Carmine Capozzi - Consigliere
Nicola Mario Condemi - Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 27.6.2025 al n. 1241 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: Reclamo ex art. 18 L.F. promossa da:
elettivamente domiciliato in Parte_1
Lucca presso e nello studio dell'Avv. Pier Luigi Pellini, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al proposto reclamo
RECLAMANTE
contro
Cont della società di fatto Controparte_1
e (la prima titolare Parte_2 Parte_1 dell'impresa individuale LE GROUP), elettivamente domiciliata in Pisa presso e nello studio dell'Avv.
IE IR, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla memoria di costituzione ex art. 18, commi 7 e 8,
[...]
RECLAMATA Controparte_3
PROCEDENTE IN ESTENSIONE DEL FALLIMENTO in contraddittorio di
[...]
PROCEDENTE CONTUMACE Controparte_4
1 con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte, che ha concluso “Nulla si oppone”.
All'udienza 12-17.9.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Si insiste per la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento n. 65/2025 del Tribunale di Pisa, in atti per i motivi tutti di cui al ricorso;
in via istruttoria si insiste per lo sfogo delle prove testimoniali contenute nelle note difensive 29/11/24 in atti di primo grado da aversi qui per integralmente riportate e trascritte, con i testi ivi indicati.
Vinte le spese e competente in entrambi i gradi di giudizio”.
Per la : Controparte_1
“Si oppone alle richieste istruttorie formulate, insiste per il rigetto del reclamo e per la conferma della sentenza impugnata n. 65/2025 emessa dal Tribunale di Pisa, Giudice Relatore, Dott. Pruneti in data
26.05.2025. Vittoria di spese, diritti ed onorari”,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti costituite, come riportate in epigrafe, la causa iscritta al n.r.g.
1241/2025 di questa Corte veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12-17.9.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza reclamata n. 65 del 28.5.2025, il
Tribunale di Pisa ha dichiarato il fallimento di Parte_1 in veste di socio della società di fatto tra
[...]
e (la prima titolare Parte_2 Parte_1 dell'impresa individuale Autoelle Group), accogliendo il
2 ricorso proposto dalla Curatela ai sensi dell'art. 147 comma 4 L.F. per l'estensione al del fallimento Pt_1 dell'originaria impresa individuale, già dichiarato con sentenza del Tribunale di Pisa n. 15 del 18.3.2022.
Il giudice di prime cure ha ritenuto gli elementi di prova esaminati rivelatori di un vero e proprio rapporto societario tra e la , nello Parte_1 Pt_2 specifico così testualmente motivando:
“Premesso Con ricorso del 17.10.2023 il Dott. Parte_3 Curatore del fallimento della Controparte_5 ditta individuale, ha domandato ai sensi dell'art. 147, comma V, L. Fall. la dichiarazione dell'estensione del fallimento nei confronti di previo accertamento, in Parte_1 capo a questi, della qualità di socio illimitatamente responsabile. In particolare, ha precisato:
- che con sentenza n. 15/2022 del Tribunale di Pisa, è stato dichiarato il fallimento dell'impresa individuale Autoelle Group di e nominato Parte_2 Parte_3 quale Curatore del fallimento;
- che nel corso delle indagini svolte dalla Curatela è emersa, nella gestione dell'impresa, la continua e costante ingerenza di;
Parte_1
- che dalle dichiarazioni di appare Parte_2 evidente che il ruolo di fosse di Parte_1 cogestione con evidente percezione di somme derivanti dall'attività ma disconnesse da una forma di retribuzione;
- che dalle dichiarazioni rese dai terzi è emerso che fosse percepito come il reale gestore della Parte_1 Ditta individuale;
- che ciò è stato confermato dalle indagini svolte dalla PG e dalla Guardia di Finanza di La Spezia. Con provvedimento del 20.03.2024 il Giudice, vista l'istanza di parte resistente, ha rinviato la causa all'udienza del 18.04.2024. Con provvedimento del 16.04.2024 il Giudice, vista la difficoltà di parte resistente nel reperire la documentazione necessaria ai fini della difesa, ha rinviato all'udienza del 6.06.2024. Sono seguiti rinvii a causa del mancato accesso da parte del resistente al fascicolo dell'udienza fallimentare Con memoria difensiva del 15.09.2024 si è costituito che ha chiesto il rigetto dell'estensione Parte_1 del fallimento. In particolare, ha dedotto:
- che l'assenza di documenti e la scarsità dei riferimenti rende impossibile una corretta difesa nel merito;
- che era l'unico soggetto avente le Parte_2 deleghe bancarie intestate;
- che non era l'unica persona ad accompagnare
[...]
in banca;
Pt_2
- che è imputata in oltre 130 episodi;
Parte_2
3 - che e gli altri soggetti erano soliti Parte_2 indicare come soggetto di riferimento in Parte_1 loro assenza poiché venditore anziano;
- che i numeri non rendono l'immagine di Parte_1
come un amministratore di fatto mancandone i
[...] presupposti di legge. All'udienza del 25.09.2024 il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 12.12.2024 assegnando al resistente termini per il deposito della memoria integrativa e note di replica. In esse, le parti hanno approfondito le rispettive prospettazioni e preso posizione, in via argomentativa e documentale, sulle difese avversarie. Con provvedimento del 06.02.2024 la causa è stata rinviata all'udienza del 10.04.2025 per la discussione. All'udienza del 10.04.2025 il Giudice ha rimesso la decisione al collegio senza termini.
*** La curatela muove dal presupposto che Parte_1 abbia svolto un ruolo di socio di fatto di società occulta, unitamente a titolare dell'impresa individuale Parte_2 Autoelle Group, dichiarata fallita con sent. n. 15/2022 del Tribunale di Pisa. In dettaglio, il resistente avrebbe ricoperto un ruolo da protagonista nell'avviamento e nell'esercizio dell'attività commerciale nominalmente riferibile alla sola imprenditrice dichiarata fallita, approfittando dell'inesperienza della
, priva di rapporti in sofferenza con istituti bancari, Pt_2 per (co)gestire la società di fatto instauratasi e partecipare degli utili schermato dall'assenza formale di incarichi e di responsabilità. La prospettazione attorea trova riscontro nel coacervo degli elementi processualmente emersi, che restituiscono un quadro complessivo coerente e persuasivo, non scalfito dalle difese del resistente, anche a seguito del ripristinato, effettivo, contraddittorio di quest'ultimo sulla documentazione relativa al fascicolo del fallimento portante. Com'è noto, l'esistenza del rapporto sociale, anche ai fini della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile a norma dell'art. 147 L.F., può basarsi sulla dimostrazione dell'elemento soggettivo, rappresentato dalla c.d. affectio societatis, ossia dalla volontà di collaborare e di creare un vincolo proiettato al raggiungimento di un risultato comune, o dell'elemento oggettivo, integrato da condotte tali “da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che quelli agissero come soci, atteso che, nonostante l'inesistenza dell'ente, per il principio dell'apparenza del diritto, il quale tutela la buona fede dei terzi, coloro che si comportano esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse” (cfr. Cass., sez. un., 6 febbraio 2015, n. 2243). Orbene, reputa il Tribunale che sussistano entrambi i predetti elementi. A dispetto delle contestazioni del resistente, questi ha operato, sostanzialmente, come artefice e titolare dell'attività imprenditoriale esercitata sotto il nome
4 Autoelle Group, atteggiandosi in tal senso tanto nei rapporti interni con la e con la dipendente dell'impresa, quanto, Pt_2 nella sostanza, all'esterno con i terzi. In particolare, dall'interrogatorio della (docc 1 e Pt_2 2 curatela) emerge che la stessa ha costituito la società di fatto con e su idea di quest'ultimo, esperto – Pt_1 circostanza dimostrata – nel ramo delle vendite di automobili dell'impresa, giovandosi peraltro indirettamente dell'avviamento dell'attività di cui era in Pt_1 precedenza dipendente, “rilevata”, per quanto emerge dalle indagini della GdF, dalla neocostituita Autoelle Group. Lungi dall'alleggerire la sua posizione, la titolare formale dell'impresa ha descritto con precisione la genesi del rapporto con , il successivo coinvolgimento di Pt_1 Per_1
– la cui posizione in questa sede non rileva – la ripartizione delle competenze della descritta triade nella gestione dell'impresa e i rapporti di forza all'interno di quest'ultima, che vedevano come effettivo dominus, e Pt_1 in particolare, come esclusivo gestore del settore vendite di autovetture. La stessa dichiara, infatti, che aveva di fatto Pt_1 il controllo dell'impresa, impartiva “qualsiasi direttiva, coordinava la parte delle vendite, gestiva in autonomia le pratiche di finanziamento e mi diceva i pagamenti da effettuare ai vari soggetti”. Siffatte circostanze trovano pieno riscontro nelle dichiarazioni dell'unica dipendente di Autoelle Group,
[...]
, la quale, sentita a sommarie informazioni dal CP_4 curatore in data 25.03.2022, riferisce che “Di fatto qualsiasi attività da me svolta era subordinata alle disposizioni del Sig. e poi “Il Sig. dall'inizio Pt_1 Parte_1 ha fatto presente che comandava lui e che era una Pt_2 prestanome”, e ancora “tutte le disposizioni esecutive nella pratica erano quelle impartite dal (cfr. doc. 6); Pt_1 tra l'altro, la dipendente descrive il comportamento per così dire scisso, operato dal socio occulto, che proprio in quanto tale cerca di mascherare agli occhi dei terzi la propria qualità presentandosi come mero direttore o venditore, mentre all'interno del sodalizio. opera come (con)titolare. Contrariamente a quanto sostenuto dal resistente non si ravvisa alcuna contraddittorietà nella deposizione della dipendente, perché il fatto che sia sia impartissero direttive e Pt_2 Pt_1 pretendessero di dirigere l'impresa è indice al più di un conflitto tra i sopra descritti vertici della società di fatto. Corroborano la tesi della curatela le dichiarazioni a sommarie informazioni (doc. 4 curatela) rese dal Direttore della filiale di Pisa della il quale Parte_4 afferma che in occasione di situazioni particolari, quali le modifiche alle linee di credito del conto e il pignoramento del conto corrente (id est operazioni significative),
era sempre presente”, tant'è che riferisce di aver Pt_1 avuto “il sentore che fosse stato il reale gestore Pt_1 della società”. Ancora, legale rappresentante Testimone_1 della con la quale Autoelle Group ha Controparte_6
5 avuto un intenso rapporto commerciale (acquisto di circa 160 auto in due anni), sentito a sommarie informazioni (doc. 5) riferisce che appariva il reale titolare Parte_1 dell'impresa, “in quanto gestiva la situazione commerciale”, ossia, in sostanza, il core business dell'attività. Da ultimo, è sintomatico che l'esposta descrizione dei rapporti di forza nell'impresa sia confermata nelle querele depositate e nelle informative della Guardia di Finanza, sebbene gli aspetti valutativi di queste ultime, allo stato, rivestano un'efficacia probatoria trascurabile. La compartecipazione all'attività imprenditoriale è asseverata, inoltre, dalla delega ad operare su alcuni conti correnti, a prescindere dalla contestata portata delle stesse, e dal flusso di danaro tra le casse sociali e il conto corrente personale di . Pt_1 Al riguardo, accantonando l'allegata circostanza che abbia prelevato contanti dal conto corrente della Pt_1 società tramite lo sportello ATM di non asseverata Parte_5 siccome basata su una non consentita praesumptio de praesumpto, la significativa ingerenza nei conti della società denunciata dalla trova riscontro nel dimostrato e Pt_2 comunque incontestato incasso di € 11.500,00 euro dai conti della società, senza causale e rimasti privi di valida spiegazione (tale non potendo essere l'allegata “parentela” tra i soggetti) da parte di e dalle ulteriori Pt_1 anomale circostanze legate alla gestione e alla disponibilità di beni e crediti, anche per interposta persona, riferibili alla società (auto a noleggio). In definitiva, sussistono plurimi indici rivelatori che, per la loro sistematicità, sono idonei a rivelare la pervasiva e costante compartecipazione di nell'attività di Pt_1 impresa, tali da giustificare l'estensione del fallimento, ogni ulteriore aspetto oggetto di dibattito tra le parti risultando superfluo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, scaglione di riferimento, parametri medi tenuto conto dell'istruttoria documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente decidendo, così dispone: dichiara il fallimento della società di fatto tra
[...]
, titolare dell'impresa Autoelle Group e Pt_2 Parte_1
e, per l'effetto, dichiara ai sensi dell'art. 147,
[...] comma V, L.F., l'estensione del Fallimento a Parte_1
, quale socio illimitatamente responsabile;
[...] condanna al rimborso, in favore del Parte_1 fallimento Autoelle Group delle spese di Controparte_5 lite, liquidate in € 2.700,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta;
[OMISSIS]”
Avverso la suddetta sentenza ha interposto reclamo
, esponendo non sussistere a suo carico Parte_1
6 il presupposto soggettivo concernente la qualità di socio illimitatamente responsabile della ritenuta sussistente società di fatto dichiarata fallita.
Si è costituita la Curatela chiedendo il rigetto del reclamo in quanto infondato.
Non si è costituita originaria CP_4 creditrice procedente e la stessa deve essere quindi dichiarata contumace.
È intervenuto il Procuratore Generale presso questa
Corte d'Appello che ha così concluso: “Visto, nulla si oppone”.
Osserva questa Corte quanto segue.
Con un unico ed articolato motivo di reclamo il muove censura all'impugnata decisione nella Pt_1 parte in cui questa avrebbe sopravvalutato dichiarazioni riflettenti impressioni estremamente soggettive delle persone informate sui fatti (durante gli atti di polizia giudiziaria afferenti le indagini penali e le audizioni avvenute innanzi al curatore dell'iniziale fallimento della ), non avrebbe preso in considerazione il Pt_2 limitato ruolo svolto da esso nella gestione Pt_1 dell'impresa, il limitato ammontare dell'importo di cui lo stesso ha direttamente beneficiato con riferimento ai conti dell'impresa (Euro 11.500,00) e non avrebbe infine valorizzato il ruolo svolto da Controparte_7 ritenuto dal reclamante vero ed effettivo dominus dell'impresa a partire della fine del 2019.
Il motivo deve ritenersi infondato.
Le dichiarazioni rese dalle persone informate (
[...]
quale vicedirettore della filiale di Pisa della Tes_2
quale legale Controparte_8 Testimone_1 rappresentante di Controparte_6 CP_4 quale unica dipendente della società) non sono infatti fondate su mere impressioni, bensì su dati di fatto e
7 condotte specificamente indicati (rispettivamente che il sia stato sempre presente in momenti Pt_1 particolarmente critici della vicenda imprenditoriale non strettamente attinenti al settore commerciale cui era addetto – quali le modifiche delle linee di credito e l'estinzione di un pignoramento: vd. dichiarazione resa in data 2.2.2021 -, l'intensità dei rapporti commerciali intercorsi – quanto a vd. Controparte_6 dichiarazione resa in data 8.2.2021 – e l'intromissione costante in atti di amministrazione non di stretta pertinenza dell'odierno reclamante – la ha in CP_4 particolare riferito di condotte del dirette a Pt_1 sminuire al suo cospetto il ruolo della a non Pt_2 indulgere sulle emerse criticità gestionali ed infine ad utilizzare l'unico account di posta elettronica dell'impresa, indebitamente spendendo il nome della dipendente stessa).
Il ruolo del non risulta invero del tutto Pt_1 marginale nelle vicende dell'impresa: nei capi di imputazione relativi al risvolto penale della vicenda
(vd. la richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa nel procedimento n. 3798/2020 r.g.n.r. e n. 2704/2021
r.g.g.i.p.) il numero di episodi in cui è accusato essere coinvolto il è di poco inferiore a quello Pt_1 relativo alla (112 a fronte di 130, e dei quali 77 Pt_2 in concorso con quest'ultima).
I particolari poteri di cui era munito il Pt_1
(non ultimo la procura ad operare sul conto corrente aperto presso Unicredit, filiale di Parte_4 non risultano giustificati solo dal ruolo apicale formalmente rivestito, ma si spiegano anche in relazione alle modalità con cui l'odierno reclamante beneficiava dei proventi dell'attività di impresa, spesse volte in
8 maniera diretta e con ragioni prive di adeguata plausibilità (in sede di audizione avanti al Curatore a seguito della dichiarazione di estensione – vd. verbale del 24.6.2025 - ad es. il ha dichiarato di Pt_1 essere risultato direttamente beneficiario di bonifici in ragione della mera assenza della trascurando il Pt_2 fatto che la ricezione di bonifici non richiede la compartecipazione di chi ne è destinatario, dato che il non ignorava certamente, su uno essendo anzi Pt_1 munito di procura ad operare, gli estremi dei conti aziendali).
Vi è poi l'ulteriore considerazione che non vi è prova di un formale incarico conferito al quale Pt_1 collaboratore esterno, di una preventiva pattuizione dei compensi, di remunerazioni dall'impresa in suo favore opportunamente titolate.
Non ultimo elemento che depone in favore di un ruolo non soltanto apicale (astrattamente giustificabile in ragione di mansioni comunque non formalmente documentate) bensì pure di compartecipe nei proventi dell'attività di impresa è dato dal consistente ammontare dei prelievi effettuati a mezzo bancomat, per Euro 94.950,00 nell'anno
2019 ed Euro 29.890,00 nell'anno 2020 – vd. informativa di PG del 16.2.2021 -: la rilevanza meramente presuntiva riscontrata dal Tribunale risulta anzi smentita dal fatto che sul relativo conto – quello presso Unicredit, filiale di – il aveva formale Parte_4 Pt_1 procura ad operare e quindi era pienamente legittimato all'utilizzo della relativa tessera bancomat emessa, utilizzo avvenuto peraltro nella quasi totalità dei casi presso ATM posto nello stesso Comune, dove Parte_5 aveva sede l'impresa e dove è accertato abbiano operato sia la che il , la avendo peraltro Pt_2 Pt_1 Pt_2 una distinta carta ricaricabile sua personale appoggiata
9 a detto conto, donde la ragionevole e grave presunzione che il abbia quanto meno partecipato alla Pt_1 percezione della disponibilità afferente al conto stesso.
Infine la posizione di – che, come Controparte_7 osservato dal Tribunale, non è parte del giudizio estensivo – non risulta sminuire il ruolo dell'odierno reclamante, atteso che l'interessamento del alle Per_1 sorti dell'impresa ha una collocazione temporale ben precisa, la fine dell'anno 2019, che è successiva alla costituzione dell'attività economica, che risale al marzo
2018 e vede da subito l'interessamento dell'odierno reclamante, all'epoca dipendente della società dante causa del ramo aziendale pressoché contestualmente concesso in affitto all'impresa di cui è causa.
Per tutte le suddette ragioni il reclamo deve essere respinto e confermata la sentenza reclamata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (valore indeterminabile di media complessità, con aliquote medie per le fasi di studio e introduttiva, esclusione della fase istruttorie e con aliquota minima per la fase decisoria).
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti del reclamante . Parte_1
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione,
1. rigetta il reclamo ex art. 18 L.F. proposto da avverso la sentenza di dichiarazione Parte_1 di fallimento del Tribunale di Pisa n. 65 del 28.5.2025;
2. condanna il reclamante alla Parte_1 rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della della Controparte_1
10 società di fatto tra e Parte_2 Parte_1
(la prima titolare dell'impresa individuale LE
GROUP), che vengono liquidate in euro 6.327,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.p.r.
115/2002 nei confronti del reclamante . Parte_1
Così deciso in Firenze il 17 settembre 2025.
Il Presidente rel. est.
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