TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/07/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 884/2025
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del titolare pro tempore (C.F.: - Parte_1 C.F._1
P.IVA: ), elettivamente domiciliata in San Bonifacio (VR), Corso Italia n. 16, presso e nello P.IVA_1
studio dell'Avv. POZZATI MARY del Foro di Verona, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.IVA: ) CP_1 P.IVA_2
Convenuta contumace
Avente ad oggetto: Contratto di Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso, anche in via istruttoria, come in atto di citazione, così chiedendo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale: in via principale,
pagina 1 di 4 a) accertare, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, l'inadempimento della convenuta;
b) accertare che il contratto n. 010824/A1 stipulato dalle parti in data 01/08/2024 e successivamente modificato si è risolto di diritto ex art. 1454 c.c. per l'inosservanza da parte della convenuta della diffida ad adempiere del 30/10/2024, e sequenzialmente condannare la società convenuta a restituire all'attrice l'acconto ricevuto di euro 15.900,00; in via subordinata, c) accertare, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, l'inadempimento della convenuta;
d) dichiarare risolto ex art. 1453 c.c. il contratto n. 010824/A1 stipulato dalle parti in data 01/08/2024 e successivamente modificato, e sequenzialmente condannare la società convenuta a restituire all'attrice l'acconto ricevuto di euro 15.900,00; in via ulteriormente subordinata, e) per l'eventualità in cui la convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine al rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda di pagamento ovvero dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare che la convenuta, senza giusta causa, si è arricchita a danno dell'attrice; f) accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad essere indennizzata della correlativa diminuzione patrimoniale ai sensi dell'art. 2041 c.c., con condanna della società convenuta al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di locupletazione, della somma di euro 15.900,00 ovvero di quella diversa che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso, g) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver sottoscritto Parte_1
in data 1.8.2024 con un contratto di fornitura e posa in opera di un impianto agrivoltaico;
di CP_1
aver versato a titolo di acconto la somma di € 15.900,00 come concordato;
che tuttavia la controparte non avviata i lavori di installazione né li completava entro il termine pattuito;
di aver quindi inoltrato alla stessa, in data 30.10.2024, una diffida ad adempiere, rimasta senza riscontro. L'attrice chiedeva dunque che venisse accertata la risoluzione del contratto e che la società convenuta venisse condannata a restituire la somma suindicata, oltre interessi. non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti, per cui CP_1
ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, previa discussione della causa e precisazione delle conclusioni come in epigrafe, la stessa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che le domande attoree svolte in via principale meritino pagina 2 di 4 accoglimento.
ha assolto al proprio onere probatorio dimostrando l'esistenza del Parte_1
rapporto contrattuale con (doc. 1). A fronte dell'allegazione dell'inadempimento della CP_1
controparte, era quest'ultima a dover fornire la prova contraria riguardante il proprio adempimento o la non imputabilità a sé dell'inadempimento dedotto dalla parte attrice: ha però scelto di CP_1
rimanere contumace nel presente giudizio, con l'effetto che non può che essere positivamente accertata la sua inottemperanza alle obbligazioni contrattualmente assunte.
Va sottolineato, in particolare, che si era impegnata a iniziare i lavori di installazione CP_1
dell'impianto agrivoltaico al pagamento del primo acconto (doc. 1), il quale è stato confermato nell'importo di € 15.900,00 (doc. 3) ed effettivamente versato dall'azienda agricola (doc. 4).
A fronte dell'inadempimento negoziale addebitabile così all'odierna convenuta, parte attrice aveva peraltro inoltrato alla stessa, in data 30.10.2024, una diffida ad adempiere entro il successivo termine di quindici giorni, per come formulata valida ed efficace ai sensi dell'art. 1454 c.c. (cfr. doc. 5, comprendente anche la prova del relativo invio via p.e.c.).
Il contratto de quo si è dunque risolto di diritto in data 14.11.2024 e va condannata di CP_1
conseguenza alla restituzione della somma di € 15.900,00 oltre interessi al tasso di legge dalla suddetta data al saldo.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e vanno CP_1
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di introduzione della controversia, stante la contumacia della società convenuta, per la fase di trattazione, stante il deposito di una sola memoria ex art. 171 ter c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria, stante l'applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c. che non prevede il deposito di alcuno scritto difensivo finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accerta l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto stipulato tra Parte_1
e in data 1.8.2024, con le successive modifiche, e per l'effetto condanna
[...] CP_1 CP_1
pagina 3 di 4 CP_ a restituire ad la somma di € 15.900,00 oltre interessi al tasso Parte_1
legale dal 14.11.2024 al saldo effettivo;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, CP_1 Parte_1
liquidate in € 264,00 per esborsi e in € 2.999,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 18 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 4 di 4
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del titolare pro tempore (C.F.: - Parte_1 C.F._1
P.IVA: ), elettivamente domiciliata in San Bonifacio (VR), Corso Italia n. 16, presso e nello P.IVA_1
studio dell'Avv. POZZATI MARY del Foro di Verona, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.IVA: ) CP_1 P.IVA_2
Convenuta contumace
Avente ad oggetto: Contratto di Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso, anche in via istruttoria, come in atto di citazione, così chiedendo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale: in via principale,
pagina 1 di 4 a) accertare, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, l'inadempimento della convenuta;
b) accertare che il contratto n. 010824/A1 stipulato dalle parti in data 01/08/2024 e successivamente modificato si è risolto di diritto ex art. 1454 c.c. per l'inosservanza da parte della convenuta della diffida ad adempiere del 30/10/2024, e sequenzialmente condannare la società convenuta a restituire all'attrice l'acconto ricevuto di euro 15.900,00; in via subordinata, c) accertare, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, l'inadempimento della convenuta;
d) dichiarare risolto ex art. 1453 c.c. il contratto n. 010824/A1 stipulato dalle parti in data 01/08/2024 e successivamente modificato, e sequenzialmente condannare la società convenuta a restituire all'attrice l'acconto ricevuto di euro 15.900,00; in via ulteriormente subordinata, e) per l'eventualità in cui la convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine al rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda di pagamento ovvero dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare che la convenuta, senza giusta causa, si è arricchita a danno dell'attrice; f) accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad essere indennizzata della correlativa diminuzione patrimoniale ai sensi dell'art. 2041 c.c., con condanna della società convenuta al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di locupletazione, della somma di euro 15.900,00 ovvero di quella diversa che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso, g) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver sottoscritto Parte_1
in data 1.8.2024 con un contratto di fornitura e posa in opera di un impianto agrivoltaico;
di CP_1
aver versato a titolo di acconto la somma di € 15.900,00 come concordato;
che tuttavia la controparte non avviata i lavori di installazione né li completava entro il termine pattuito;
di aver quindi inoltrato alla stessa, in data 30.10.2024, una diffida ad adempiere, rimasta senza riscontro. L'attrice chiedeva dunque che venisse accertata la risoluzione del contratto e che la società convenuta venisse condannata a restituire la somma suindicata, oltre interessi. non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti, per cui CP_1
ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, previa discussione della causa e precisazione delle conclusioni come in epigrafe, la stessa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che le domande attoree svolte in via principale meritino pagina 2 di 4 accoglimento.
ha assolto al proprio onere probatorio dimostrando l'esistenza del Parte_1
rapporto contrattuale con (doc. 1). A fronte dell'allegazione dell'inadempimento della CP_1
controparte, era quest'ultima a dover fornire la prova contraria riguardante il proprio adempimento o la non imputabilità a sé dell'inadempimento dedotto dalla parte attrice: ha però scelto di CP_1
rimanere contumace nel presente giudizio, con l'effetto che non può che essere positivamente accertata la sua inottemperanza alle obbligazioni contrattualmente assunte.
Va sottolineato, in particolare, che si era impegnata a iniziare i lavori di installazione CP_1
dell'impianto agrivoltaico al pagamento del primo acconto (doc. 1), il quale è stato confermato nell'importo di € 15.900,00 (doc. 3) ed effettivamente versato dall'azienda agricola (doc. 4).
A fronte dell'inadempimento negoziale addebitabile così all'odierna convenuta, parte attrice aveva peraltro inoltrato alla stessa, in data 30.10.2024, una diffida ad adempiere entro il successivo termine di quindici giorni, per come formulata valida ed efficace ai sensi dell'art. 1454 c.c. (cfr. doc. 5, comprendente anche la prova del relativo invio via p.e.c.).
Il contratto de quo si è dunque risolto di diritto in data 14.11.2024 e va condannata di CP_1
conseguenza alla restituzione della somma di € 15.900,00 oltre interessi al tasso di legge dalla suddetta data al saldo.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e vanno CP_1
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di introduzione della controversia, stante la contumacia della società convenuta, per la fase di trattazione, stante il deposito di una sola memoria ex art. 171 ter c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria, stante l'applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c. che non prevede il deposito di alcuno scritto difensivo finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accerta l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto stipulato tra Parte_1
e in data 1.8.2024, con le successive modifiche, e per l'effetto condanna
[...] CP_1 CP_1
pagina 3 di 4 CP_ a restituire ad la somma di € 15.900,00 oltre interessi al tasso Parte_1
legale dal 14.11.2024 al saldo effettivo;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, CP_1 Parte_1
liquidate in € 264,00 per esborsi e in € 2.999,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 18 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 4 di 4