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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Maria Aversano Consigliere relatore dott. Enrico Colognesi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 6726 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, discussa all'udienza del 19 febbraio 2025 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Maldera
APPELLANTI
E
(c.f. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Antonelli
APPELLATA
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione – occupazione senza titolo di un alloggio
ERP
1 CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. I soggetti indicati in epigrafe hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8923/2020, che ha rigettato l'opposizione avverso le Determinazioni Dirigenziali
Ingiuntive n. 95180012487, n. 95180013502 e n. 95180013515 con le quali sono state comminate rispettivamente a e tre Parte_3 Parte_1 Parte_2 sanzioni amministrative ciascuna pari a 26.027,67 €, per avere occupato senza averne titolo l'immobile di edilizia popolare sito in viale della Venezia Giulia 143, sc. A, int. 10. CP_1
Gli appellanti hanno dedotto al riguardo che:
1) il tribunale non ha dato conto della ragione per cui la novella alla l.r. Lazio n. 12/1999
(legge regionale Lazio n. 1 del 2020) non sarebbe stata rilevante e applicabile al caso di specie;
2) il tribunale non ha tenuto conto del fatto che avesse autorizzato il CP_1 trasferimento anagrafico della residenza dei ricorrenti presso l'alloggio di viale della
Venezia Giulia 143;
3) il tribunale è incorso nel vizio di ultrapetizione qualificando la questione in termini di riconoscimento di un diritto (diritto di alloggio), quando la fattispecie in esame attiene semplicemente alla legittimità della sanzione irrogata;
4) la determinazione dirigenziale impugnata vìola l'art. 24 della legge n. 689 del 1981
(dovendosi ritenere che competente ad emettere la sanzione amministrativa fosse il giudice penale), il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981 e il principio del ne bis in idem;
5) il tribunale ha erroneamente ritenuto che l'obbligo di motivazione del provvedimento impugnato fosse soddisfatto dal mero rinvio per relationem al verbale di accertamento presupposto;
6) il tribunale ha ritenuto legittimo il provvedimento sanzionatorio, benché non vi fosse prova del fatto che la dirigente che lo ha emesso avesse il potere di farlo;
7) il procedimento di accertamento sarebbe illegittimo, in particolare con riferimento alla durata dello stesso;
8) non è condivisibile la conclusione a cui è giunto il tribunale con riferimento alla richiesta riduzione del quantum della sanzione avanzata dai ricorrenti, in particolare il tribunale avrebbe dovuto ritenere che , e costituiscano un unitario Parte_1 Parte_2 Pt_3 nucleo familiare e, pertanto, irrogare un'unica sanzione anziché tre;
9) il tribunale ha abusato dei suoi poteri comminando ai ricorrenti la sanzione ex art. 96, comma 3 c.p.c.
Gli appellanti hanno concluso domandando l'annullamento dei provvedimenti amministrativi impugnati e dell'atto di accertamento presupposto ovvero - in subordine – la
2 riduzione dell'importo della sanzione. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato. CP_1
§2. L'appello è fondato nei limiti che seguono.
Il primo motivo di appello, con il quale parte appellante lamenta la mancata motivazione da parte del tribunale in ordine alla applicabilità al caso di specie della legge regionale Lazio
n. 1 del 2020, è infondato.
Al riguardo si osserva che la mera previsione della L. R. n. 1/2020 non era di per se condizione sufficiente ad inficiare i provvedimenti impugnati, posto, tra l'altro, che secondo tale disposizione la cd regolarizzazione della posizione degli occupanti senza titolo, lungi dall'essere un fatto automatico, è subordinata alla sussistenza di precise condizioni e requisiti in capo all'occupante ed in ogni caso un'eventuale concessione di regolarizzazione dell'assegnazione di alloggio non andrebbe esente dal pagamento di canoni di occupazioni e sanzioni amministrative.
Nel caso di specie è dato invece rilevare che non vi è prova del fatto che in favore degli appellanti sia stato emesso un provvedimento di assegnazione dell'alloggio né che questi, comunque, versino nelle condizioni previste dalla legge al fine di ottenere un'assegnazione in regolarizzazione dell'immobile occupato abusivamente.
In particolare, la documentazione versata in atti dagli appellanti non è idonea a dimostrare che questi ultimi siano destinatari di un provvedimento che disponga la “regolarizzazione dell'alloggio”, posto che risulta allegato agli atti solo il frontespizio di una mail pec del
7.1.2021 avente ad oggetto domanda di regolarizzazione di senza ulteriori Parte_1 dettagli , a cui non risulta che abbia fatto seguito, nonostante il lasso di tempo trascorso, alcun provvedimento di regolarizzazione dell'alloggio (v. doc. allegata note scritte parre appellante del 30.9.2024).
Ne consegue che, non sussistendo i presupposti per poter derogare alla disciplina sanzionatoria contenuta nell'art. 15 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (così l'art. 22, comma 140, della legge regionale n. 1 del 2020 cit.), il motivo di appello è infondato.
Il secondo ed il terzo motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono del fatto che il trasferimento era stato autorizzato da la quale non aveva mosso contestazioni circa il cambio CP_1 della residenza anagrafica dell'appellante ai sensi dell'art. 18 bis del d.P.R. n. 223 del 1989
e, pertanto, sostengono che non sia configurabile in capo agli stessi alcuna violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 12 del 1999.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti lamentano la configurabilità di un vizio di ultrapetizione, sostenendo che il Tribunale ha “qualifica[to] la questione nelle modalità di un accertamento alla assegnazione, ovvero al riconoscimento di un diritto, quando la fattispecie in esame attiene semplicemente ad una fattispecie sanzionatoria ai sensi della L.
3 689/81 in ordine alla sussistenza o meno della pretesa violazione”.
I motivi di appello sono infondati.
Sul punto va preliminarmente osservato che al fine di valutare se i ricorrenti abbiano o meno posto in essere un'occupazione senza titolo è necessario proprio valutare la loro legittimazione all'occupazione dell'alloggio in questione, cosicché deve ritenersi del tutto immune da censure, sotto il profilo del vizio di ultrapetizione lamentato, l'esame svolto dal tribunale.
Ciò premesso, il solo fatto dell'avvenuto trasferimento della residenza nell'immobile di edilizia popolare, rispetto al quale il è tenuto a verificare unicamente che la CP_2 situazione dichiarata (nella specie: il cambiamento di abitazione) sia conforme alla situazione di fatto, non può ex se legittimare l'occupazione dell'immobile ad opera del soggetto che ivi si sia trasferito, in assenza del relativo titolo giuridico.
Va, infatti, evidenziato che in materia di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica l'unico titolo che abilita alla detenzione dell'alloggio è l'assegnazione, che non si consegue per facta concludentia, in quanto la legge richiede la forma scritta ad substantiam, sia perché il rapporto intercorre tra un privato e una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica del possesso dei requisiti in capo ai soggetti destinatari: sì che la legittima detenzione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica può trovare fondamento esclusivamente in un provvedimento espresso della P.A. (v. ex multis Cass. 16063/2023; Cass. 12957/2023; Cass.
15196/2017).
Con il quarto motivo di appello, gli appellanti lamentano il fatto che il tribunale ha escluso che la competenza ad emettere la sanzione amministrativa fosse del giudice penale (ai sensi dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981) e che l'applicazione della sanzione amministrativa da parte di violasse il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 CP_1 del 1981 e il principio del ne bis in idem.
Le doglianze sono infondate.
L'art. 24 della legge n. 689 del 1981 attribuisce al giudice penale la competenza ad emanare anche la sanzione amministrativa solo quando l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione che non costituisce reato.
L'art. 633 c.p. (che punisce l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto) e l'illecito amministrativo (che sanziona l'occupazione abusiva di un alloggio di edilizia popolare) rispondono ad esigenze di tutela differenti.
Nel primo caso, la norma penale è diretta a salvaguardare l'inviolabilità del patrimonio immobiliare, sia pubblico che privato, da atti arbitrari diretti a violare il rapporto tra il bene ed il suo titolare mentre, nel secondo caso, il legislatore ha inteso tutelare l'edilizia residenziale pubblica con sanzioni amministrative volte a proteggere lo specifico interesse
4 pubblico ad evitare l'occupazione di immobili in danno degli effettivi aventi diritto.
Da ciò, pertanto, consegue un autonomo potere sanzionatorio in capo alla P.A.
Per le stesse ragioni è parimenti infondata la doglianza relativa alla violazione del principio di specialità, in quanto l'art. 9, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - laddove statuisce che, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale - opera se le norme che sanzionano un medesimo fatto si trovino tra loro in rapporto di specialità, ciò che va escluso quando sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti da ciascuna di esse (v., ex multis, Cass.
37730/2022; Cass. 21502/2012; Cass. 28379/2011).
Va infine esclusa la violazione del principio del ne bis in idem, non solo alla luce delle precedenti considerazioni ma anche in quanto non vi è prova del fatto che nei confronti degli appellanti sia stata mai esercitata l'azione penale.
Il quinto motivo di appello, con il quale gli appellanti lamentano il fatto che il tribunale ha erroneamente ritenuto soddisfatto l'obbligo di motivazione dei provvedimenti impugnati per mezzo del mero rinvio per relationem al verbale di accertamento presupposto, è anch'esso infondato.
Facendo richiamo ai consolidati principi in materia, si ritiene che l'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve motivare in maniera analitica e dettagliata, come se fosse un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (v., ex multis, Cass. 21924/2021; Cass. 16316/2020).
Con riferimento al sesto motivo di appello, quanto alla titolarità del potere sanzionatorio in capo a si osserva che le funzioni inerenti all'applicazione di sanzioni CP_1 amministrative di competenza regionale sono state delegate dalla Regione Lazio ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni, i quali - nell'ambito della loro autonomia organizzativa - individuano l'organo competente all'adozione dei provvedimenti sanzionatori (v. art. 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni).
Quanto alla titolarità del potere sanzionatorio in capo al dirigente che ha emanato il provvedimento impugnato, si osserva che tale potere è attribuito direttamente dall'art. 107 del d.lgs. 23 agosto 2000, n. 267 (testo unico Enti Locali), il quale – in attuazione del principio di suddivisione dei poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo [che spettano agli organi di governo] e dei poteri di gestione amministrativa [che spettano agli organi di amministrazione attiva], attribuisce ai dirigenti del comune “tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto
5 tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale”.
Poiché il provvedimento sanzionatorio impugnato è stato emesso dal dirigente dell'ufficio di Capitale competente in materia di gestione dei procedimenti connessi alle entrate CP_1 extra-tributarie (che include la gestione delle entrate derivanti da “contravvenzioni”), la doglianza degli appellanti va respinta.
Con il settimo motivo di appello gli appellanti lamentano l'illegittimità dell'accertamento con riferimento alla durata dello stesso.
Al riguardo si rileva che gli appellanti non supportano in dettaglio le deduzioni relative alla durata del procedimento amministrativo e alla conseguente illegittimità del provvedimento, limitandosi genericamente ad affermare che “il decorso del tempo per gli accertamenti appare indiscutibilmente prolassato” (v. pagg. 15 e 16 dell'atto di appello).
La genericità del motivo di appello ne comporta il rigetto.
Con l'ottavo motivo di appello gli appellanti lamentano la mancata riduzione del quantum della sanzione da parte del tribunale.
Gli appellanti sostengono che l'importo della sanzione è sproporzionato rispetto ai minimi previsti dalla legge n. 689 del 1981 senza, tuttavia, allegare alcuno specifico aspetto che dovrebbe portare a riconsiderare l'importo della sanzione.
Inoltre, gli appellanti deducono che il tribunale avrebbe dovuto ritenere che , Parte_1
e costituissero un unitario nucleo familiare e, pertanto, irrogare Parte_2 Pt_3 un'unica sanzione anziché tre.
Al riguardo si osserva che gli appellanti non hanno fornito prova che gli stessi facessero parte, al tempo dell'accertamento, di un unico nucleo familiare atteso che – come condivisibilmente rilevato dal giudice di primo grado – i ricorrenti “risultano essere solo tre individui tra loro estranei, che occupano senza titolo lo stesso immobile, provenendo (come risulta dai certificati storico-anagrafici depositati in allegati al ricorso introduttivo) da distinte residenze anagrafiche prima di assumere quella nell'immobile occupato di cui è causa” (v. pag. 20 della sentenza di primo grado).
Ne consegue che anche l'ottavo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
Con l'ultimo motivo di appello, , e lamentano l'illegittima Parte_1 Parte_2 Pt_3 condanna dei ricorrenti alla sanzione ex art. 96, comma 3 c.p.c, con il seguente motivo di appello: La condanna per temerarietà della lite, disposta d'ufficio, è un abuso esso stesso del Tribunale. Di fatto il Tribunale vorrebbe negare anche il diritto di difesa, ritenendo
l'opposizione dilatoria, non sapendo che in assenza di “sospensione” la natura dell'opposizione non può essere certamente dilatoria, fermo restando che la procedura di riscossione coattiva non può essere in alcun modo rallentata dalla opposizione. In senso
6 stretto. Per questo la tesi del Tribunale appare una decisione non di “diritto” ma di
“purga”. Non vi è un solo motivo per applicare una sanzione d'ufficio per l'art. 96 cpc se non l'avversione – preconcetta – per la parte odierna appellante.
Sul punto merita far riferimento al consolidato principio sancito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, secondo cui La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (v. Cassaz. SS.UU. n.9912 del 20/04/2018).
Al che va aggiunto che La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (…) ( v. Cassaz. n. 34429/2024)
Il giudice di prime cure ha sostanzialmente fatto applicazione dei suddetti principi, là dove, nell'evidenziare preliminarmente che la difesa dei ricorrenti ha implicitamente confermato l'inesistenza di provvedimenti di concessione e di contratti di locazione dell'immobile in favore di alcuno di loro, né ha allegato le modalità e i tempi di ingresso nell'immobile, né dato prova della presenza o meno di precedenti occupanti o dello stato dell'immobile ( libero e vuoto da persone o cose) al loro ingresso (v. p. 13 sentenza primo grado), ha anche rilevato, all'esito di un'approfondita disamina di tutte le questioni sollevate, l'infondatezza di tutti i molteplici motivi di opposizione, desumendone una sostanziale evidente infondatezza della complessiva procedura instaurata.
Tali considerazioni, oltre a risultare congruamente motivate, trovano ulteriore conforto nell'esito del presente grado di giudizio che, in ossequio al principio sopra esposto, ha ulteriormente evidenziato che i motivi di appello proposti si compendiano in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante
7 in modo da evitare il gravame ( v. cassazione sopra).
Il motivo di appello non è, pertanto, condivisibile;
inoltre, come richiesto da parte resistente, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 3 co cpc anche per il presente grado di giudizio, somma liquidata come in dispositivo.
§3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, con la precisazione che il contributo dovuto deve intendersi riferito alla sommatoria delle singole determine impugnate
(€ 25.999,20 x 3).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) pone a carico degli appellanti, ciascuno pro quota, le spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 6.000, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, oltre €
2000 ex art. 96 3 co. Cpc.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, con la precisazione che il contributo dovuto deve intendersi riferito alla sommatoria delle singole determine impugnate
(€ 25.999,20 x 3).
Roma, 19.2.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Maria Aversano Consigliere relatore dott. Enrico Colognesi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 6726 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, discussa all'udienza del 19 febbraio 2025 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Maldera
APPELLANTI
E
(c.f. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Antonelli
APPELLATA
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione – occupazione senza titolo di un alloggio
ERP
1 CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. I soggetti indicati in epigrafe hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8923/2020, che ha rigettato l'opposizione avverso le Determinazioni Dirigenziali
Ingiuntive n. 95180012487, n. 95180013502 e n. 95180013515 con le quali sono state comminate rispettivamente a e tre Parte_3 Parte_1 Parte_2 sanzioni amministrative ciascuna pari a 26.027,67 €, per avere occupato senza averne titolo l'immobile di edilizia popolare sito in viale della Venezia Giulia 143, sc. A, int. 10. CP_1
Gli appellanti hanno dedotto al riguardo che:
1) il tribunale non ha dato conto della ragione per cui la novella alla l.r. Lazio n. 12/1999
(legge regionale Lazio n. 1 del 2020) non sarebbe stata rilevante e applicabile al caso di specie;
2) il tribunale non ha tenuto conto del fatto che avesse autorizzato il CP_1 trasferimento anagrafico della residenza dei ricorrenti presso l'alloggio di viale della
Venezia Giulia 143;
3) il tribunale è incorso nel vizio di ultrapetizione qualificando la questione in termini di riconoscimento di un diritto (diritto di alloggio), quando la fattispecie in esame attiene semplicemente alla legittimità della sanzione irrogata;
4) la determinazione dirigenziale impugnata vìola l'art. 24 della legge n. 689 del 1981
(dovendosi ritenere che competente ad emettere la sanzione amministrativa fosse il giudice penale), il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981 e il principio del ne bis in idem;
5) il tribunale ha erroneamente ritenuto che l'obbligo di motivazione del provvedimento impugnato fosse soddisfatto dal mero rinvio per relationem al verbale di accertamento presupposto;
6) il tribunale ha ritenuto legittimo il provvedimento sanzionatorio, benché non vi fosse prova del fatto che la dirigente che lo ha emesso avesse il potere di farlo;
7) il procedimento di accertamento sarebbe illegittimo, in particolare con riferimento alla durata dello stesso;
8) non è condivisibile la conclusione a cui è giunto il tribunale con riferimento alla richiesta riduzione del quantum della sanzione avanzata dai ricorrenti, in particolare il tribunale avrebbe dovuto ritenere che , e costituiscano un unitario Parte_1 Parte_2 Pt_3 nucleo familiare e, pertanto, irrogare un'unica sanzione anziché tre;
9) il tribunale ha abusato dei suoi poteri comminando ai ricorrenti la sanzione ex art. 96, comma 3 c.p.c.
Gli appellanti hanno concluso domandando l'annullamento dei provvedimenti amministrativi impugnati e dell'atto di accertamento presupposto ovvero - in subordine – la
2 riduzione dell'importo della sanzione. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato. CP_1
§2. L'appello è fondato nei limiti che seguono.
Il primo motivo di appello, con il quale parte appellante lamenta la mancata motivazione da parte del tribunale in ordine alla applicabilità al caso di specie della legge regionale Lazio
n. 1 del 2020, è infondato.
Al riguardo si osserva che la mera previsione della L. R. n. 1/2020 non era di per se condizione sufficiente ad inficiare i provvedimenti impugnati, posto, tra l'altro, che secondo tale disposizione la cd regolarizzazione della posizione degli occupanti senza titolo, lungi dall'essere un fatto automatico, è subordinata alla sussistenza di precise condizioni e requisiti in capo all'occupante ed in ogni caso un'eventuale concessione di regolarizzazione dell'assegnazione di alloggio non andrebbe esente dal pagamento di canoni di occupazioni e sanzioni amministrative.
Nel caso di specie è dato invece rilevare che non vi è prova del fatto che in favore degli appellanti sia stato emesso un provvedimento di assegnazione dell'alloggio né che questi, comunque, versino nelle condizioni previste dalla legge al fine di ottenere un'assegnazione in regolarizzazione dell'immobile occupato abusivamente.
In particolare, la documentazione versata in atti dagli appellanti non è idonea a dimostrare che questi ultimi siano destinatari di un provvedimento che disponga la “regolarizzazione dell'alloggio”, posto che risulta allegato agli atti solo il frontespizio di una mail pec del
7.1.2021 avente ad oggetto domanda di regolarizzazione di senza ulteriori Parte_1 dettagli , a cui non risulta che abbia fatto seguito, nonostante il lasso di tempo trascorso, alcun provvedimento di regolarizzazione dell'alloggio (v. doc. allegata note scritte parre appellante del 30.9.2024).
Ne consegue che, non sussistendo i presupposti per poter derogare alla disciplina sanzionatoria contenuta nell'art. 15 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (così l'art. 22, comma 140, della legge regionale n. 1 del 2020 cit.), il motivo di appello è infondato.
Il secondo ed il terzo motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono del fatto che il trasferimento era stato autorizzato da la quale non aveva mosso contestazioni circa il cambio CP_1 della residenza anagrafica dell'appellante ai sensi dell'art. 18 bis del d.P.R. n. 223 del 1989
e, pertanto, sostengono che non sia configurabile in capo agli stessi alcuna violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 12 del 1999.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti lamentano la configurabilità di un vizio di ultrapetizione, sostenendo che il Tribunale ha “qualifica[to] la questione nelle modalità di un accertamento alla assegnazione, ovvero al riconoscimento di un diritto, quando la fattispecie in esame attiene semplicemente ad una fattispecie sanzionatoria ai sensi della L.
3 689/81 in ordine alla sussistenza o meno della pretesa violazione”.
I motivi di appello sono infondati.
Sul punto va preliminarmente osservato che al fine di valutare se i ricorrenti abbiano o meno posto in essere un'occupazione senza titolo è necessario proprio valutare la loro legittimazione all'occupazione dell'alloggio in questione, cosicché deve ritenersi del tutto immune da censure, sotto il profilo del vizio di ultrapetizione lamentato, l'esame svolto dal tribunale.
Ciò premesso, il solo fatto dell'avvenuto trasferimento della residenza nell'immobile di edilizia popolare, rispetto al quale il è tenuto a verificare unicamente che la CP_2 situazione dichiarata (nella specie: il cambiamento di abitazione) sia conforme alla situazione di fatto, non può ex se legittimare l'occupazione dell'immobile ad opera del soggetto che ivi si sia trasferito, in assenza del relativo titolo giuridico.
Va, infatti, evidenziato che in materia di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica l'unico titolo che abilita alla detenzione dell'alloggio è l'assegnazione, che non si consegue per facta concludentia, in quanto la legge richiede la forma scritta ad substantiam, sia perché il rapporto intercorre tra un privato e una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica del possesso dei requisiti in capo ai soggetti destinatari: sì che la legittima detenzione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica può trovare fondamento esclusivamente in un provvedimento espresso della P.A. (v. ex multis Cass. 16063/2023; Cass. 12957/2023; Cass.
15196/2017).
Con il quarto motivo di appello, gli appellanti lamentano il fatto che il tribunale ha escluso che la competenza ad emettere la sanzione amministrativa fosse del giudice penale (ai sensi dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981) e che l'applicazione della sanzione amministrativa da parte di violasse il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 CP_1 del 1981 e il principio del ne bis in idem.
Le doglianze sono infondate.
L'art. 24 della legge n. 689 del 1981 attribuisce al giudice penale la competenza ad emanare anche la sanzione amministrativa solo quando l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione che non costituisce reato.
L'art. 633 c.p. (che punisce l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto) e l'illecito amministrativo (che sanziona l'occupazione abusiva di un alloggio di edilizia popolare) rispondono ad esigenze di tutela differenti.
Nel primo caso, la norma penale è diretta a salvaguardare l'inviolabilità del patrimonio immobiliare, sia pubblico che privato, da atti arbitrari diretti a violare il rapporto tra il bene ed il suo titolare mentre, nel secondo caso, il legislatore ha inteso tutelare l'edilizia residenziale pubblica con sanzioni amministrative volte a proteggere lo specifico interesse
4 pubblico ad evitare l'occupazione di immobili in danno degli effettivi aventi diritto.
Da ciò, pertanto, consegue un autonomo potere sanzionatorio in capo alla P.A.
Per le stesse ragioni è parimenti infondata la doglianza relativa alla violazione del principio di specialità, in quanto l'art. 9, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - laddove statuisce che, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale - opera se le norme che sanzionano un medesimo fatto si trovino tra loro in rapporto di specialità, ciò che va escluso quando sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti da ciascuna di esse (v., ex multis, Cass.
37730/2022; Cass. 21502/2012; Cass. 28379/2011).
Va infine esclusa la violazione del principio del ne bis in idem, non solo alla luce delle precedenti considerazioni ma anche in quanto non vi è prova del fatto che nei confronti degli appellanti sia stata mai esercitata l'azione penale.
Il quinto motivo di appello, con il quale gli appellanti lamentano il fatto che il tribunale ha erroneamente ritenuto soddisfatto l'obbligo di motivazione dei provvedimenti impugnati per mezzo del mero rinvio per relationem al verbale di accertamento presupposto, è anch'esso infondato.
Facendo richiamo ai consolidati principi in materia, si ritiene che l'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve motivare in maniera analitica e dettagliata, come se fosse un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (v., ex multis, Cass. 21924/2021; Cass. 16316/2020).
Con riferimento al sesto motivo di appello, quanto alla titolarità del potere sanzionatorio in capo a si osserva che le funzioni inerenti all'applicazione di sanzioni CP_1 amministrative di competenza regionale sono state delegate dalla Regione Lazio ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni, i quali - nell'ambito della loro autonomia organizzativa - individuano l'organo competente all'adozione dei provvedimenti sanzionatori (v. art. 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni).
Quanto alla titolarità del potere sanzionatorio in capo al dirigente che ha emanato il provvedimento impugnato, si osserva che tale potere è attribuito direttamente dall'art. 107 del d.lgs. 23 agosto 2000, n. 267 (testo unico Enti Locali), il quale – in attuazione del principio di suddivisione dei poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo [che spettano agli organi di governo] e dei poteri di gestione amministrativa [che spettano agli organi di amministrazione attiva], attribuisce ai dirigenti del comune “tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto
5 tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale”.
Poiché il provvedimento sanzionatorio impugnato è stato emesso dal dirigente dell'ufficio di Capitale competente in materia di gestione dei procedimenti connessi alle entrate CP_1 extra-tributarie (che include la gestione delle entrate derivanti da “contravvenzioni”), la doglianza degli appellanti va respinta.
Con il settimo motivo di appello gli appellanti lamentano l'illegittimità dell'accertamento con riferimento alla durata dello stesso.
Al riguardo si rileva che gli appellanti non supportano in dettaglio le deduzioni relative alla durata del procedimento amministrativo e alla conseguente illegittimità del provvedimento, limitandosi genericamente ad affermare che “il decorso del tempo per gli accertamenti appare indiscutibilmente prolassato” (v. pagg. 15 e 16 dell'atto di appello).
La genericità del motivo di appello ne comporta il rigetto.
Con l'ottavo motivo di appello gli appellanti lamentano la mancata riduzione del quantum della sanzione da parte del tribunale.
Gli appellanti sostengono che l'importo della sanzione è sproporzionato rispetto ai minimi previsti dalla legge n. 689 del 1981 senza, tuttavia, allegare alcuno specifico aspetto che dovrebbe portare a riconsiderare l'importo della sanzione.
Inoltre, gli appellanti deducono che il tribunale avrebbe dovuto ritenere che , Parte_1
e costituissero un unitario nucleo familiare e, pertanto, irrogare Parte_2 Pt_3 un'unica sanzione anziché tre.
Al riguardo si osserva che gli appellanti non hanno fornito prova che gli stessi facessero parte, al tempo dell'accertamento, di un unico nucleo familiare atteso che – come condivisibilmente rilevato dal giudice di primo grado – i ricorrenti “risultano essere solo tre individui tra loro estranei, che occupano senza titolo lo stesso immobile, provenendo (come risulta dai certificati storico-anagrafici depositati in allegati al ricorso introduttivo) da distinte residenze anagrafiche prima di assumere quella nell'immobile occupato di cui è causa” (v. pag. 20 della sentenza di primo grado).
Ne consegue che anche l'ottavo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
Con l'ultimo motivo di appello, , e lamentano l'illegittima Parte_1 Parte_2 Pt_3 condanna dei ricorrenti alla sanzione ex art. 96, comma 3 c.p.c, con il seguente motivo di appello: La condanna per temerarietà della lite, disposta d'ufficio, è un abuso esso stesso del Tribunale. Di fatto il Tribunale vorrebbe negare anche il diritto di difesa, ritenendo
l'opposizione dilatoria, non sapendo che in assenza di “sospensione” la natura dell'opposizione non può essere certamente dilatoria, fermo restando che la procedura di riscossione coattiva non può essere in alcun modo rallentata dalla opposizione. In senso
6 stretto. Per questo la tesi del Tribunale appare una decisione non di “diritto” ma di
“purga”. Non vi è un solo motivo per applicare una sanzione d'ufficio per l'art. 96 cpc se non l'avversione – preconcetta – per la parte odierna appellante.
Sul punto merita far riferimento al consolidato principio sancito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, secondo cui La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (v. Cassaz. SS.UU. n.9912 del 20/04/2018).
Al che va aggiunto che La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (…) ( v. Cassaz. n. 34429/2024)
Il giudice di prime cure ha sostanzialmente fatto applicazione dei suddetti principi, là dove, nell'evidenziare preliminarmente che la difesa dei ricorrenti ha implicitamente confermato l'inesistenza di provvedimenti di concessione e di contratti di locazione dell'immobile in favore di alcuno di loro, né ha allegato le modalità e i tempi di ingresso nell'immobile, né dato prova della presenza o meno di precedenti occupanti o dello stato dell'immobile ( libero e vuoto da persone o cose) al loro ingresso (v. p. 13 sentenza primo grado), ha anche rilevato, all'esito di un'approfondita disamina di tutte le questioni sollevate, l'infondatezza di tutti i molteplici motivi di opposizione, desumendone una sostanziale evidente infondatezza della complessiva procedura instaurata.
Tali considerazioni, oltre a risultare congruamente motivate, trovano ulteriore conforto nell'esito del presente grado di giudizio che, in ossequio al principio sopra esposto, ha ulteriormente evidenziato che i motivi di appello proposti si compendiano in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante
7 in modo da evitare il gravame ( v. cassazione sopra).
Il motivo di appello non è, pertanto, condivisibile;
inoltre, come richiesto da parte resistente, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 3 co cpc anche per il presente grado di giudizio, somma liquidata come in dispositivo.
§3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, con la precisazione che il contributo dovuto deve intendersi riferito alla sommatoria delle singole determine impugnate
(€ 25.999,20 x 3).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) pone a carico degli appellanti, ciascuno pro quota, le spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 6.000, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, oltre €
2000 ex art. 96 3 co. Cpc.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, con la precisazione che il contributo dovuto deve intendersi riferito alla sommatoria delle singole determine impugnate
(€ 25.999,20 x 3).
Roma, 19.2.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
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