Articolo 21 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67
Articolo 20Articolo 22
Versione
10 marzo 1987
Art. 21. (Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale) 1. E' autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1986 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416 .
Nota all' art. 21, comma 1 :
Il sesto comma dell'art. 34 della legge n. 416/1981 prevede che: "Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dal presente articolo viene istituito, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, uno speciale fondo per il contributo dello Stato di 2.000 milioni di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, di 4.000 milioni di lire per i nove esercizi successivi di 2.000 milioni di lire per l'ultimo esercizio".
Entrata in vigore il 10 marzo 1987