Sentenza 14 gennaio 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 14/01/2009, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00029/2009 REG.SEN.
N. 01302/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1302 del 1999, proposto da:
AS VA, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mormandi, con domicilio presso di lui eletto in Bari, via Nicolai 43 presso Avv. M. Di Cagno;
contro
Ministero delle Finanze -Direzione Compartimentale di Bari; Direttore dell'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato Bari, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento Prot. 17783 del 23.02.1999 di reiezione dell’istanza 17.12.1998 prodotta dal ricorrente per la concessione di rivendita stagionale in Salve (Lecce), con ubicazione all’interno di Emporio Edicola sita sulla litoranea Leuca - Gallipoli;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, in particolare della Nota dell’Ispettorato Prot. n. 3618 del 28.04.1998.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Direttore dell'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/12/2008 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, gestore di una rivendita di giornali e riviste chiedeva l’impianto di una rivendita speciale stagionale di generi di monopolio con ubicazione all’interno di Emporio edicola.
La richiesta veniva rigettata.
Avverso il provvedimento di rigetto insorgeva deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:
eccesso di potere per falsa ed erronea applicazione di legge (in particolare dell’art. 53 d.p.r. 14.10.1958 n. 1074); per carenza istruttoria, travisamento dei fatti, superficiale valutazione dell’interesse pubblico;
violazione di legge, in particolare dell’art. 3 L. 241 del 1990.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell’atto impugnato previa sospensione.
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 9 giugno 1999 questo Tribunale Amministrativo Regionale, sezione prima, respingeva la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.
Alla udienza pubblica del 2.12.2008 il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Le argomentazioni del ricorrente fanno perno in sostanza sulla asserita violazione dell’art. 53 del d.p.r. 14.10.1958 n. 1074, sul difetto di istruttoria e sul travisamento dei fatti.
Contesta in particolare che il rigetto dell’istanza sarebbe fondato sulla insufficiente affermazione secondo cui non sarebbero nel frattempo cambiate le condizioni oggettive verificate con la precedente istruttoria di cui alla nota n. 3618 del 28.4.1998, nota che deduceva l’assenza delle esigenze di servizio idonee a giustificare l’impianto di una nuova rivendita di generi di monopolio. Il provvedimento sarebbe quindi viziato anche per la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per la assoluta inadeguatezza della motivazione.
Le censure non colgono nel segno.
Le condizioni che avevano portato l’Amministrazione al precedente rigetto non erano mutate né, il ricorrente ha dato alcuna prova che lo fossero.
L'art. 53 del d.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1074 prevede l'istituzione di rivendite speciali nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena, nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino. Alle tipologie contemplate dal citato d.P.R. si aggiungono quelle individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 04/61500 del 16 maggio 1996, con la previsione che, per tipologie non espressamente contemplate, per l'istituzione occorre l'autorizzazione della Direzione Generale dei Monopoli.
L'istituzione di rivendite speciali è legata alla sussistenza di necessità di servizio alle quali non possa farsi fronte mediante rivendita ordinaria o patentino il cui rilascio, peraltro, è legato dalla normativa all'insussistenza delle condizioni per l'istituzione di rivendita speciale.
L'istituzione di una rivendita speciale si ricollega, pertanto, alle esigenze di servizio valutate, con criterio ampiamente discrezionale dall'Amministrazione competente (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 4 ottobre 1989 n. 388).
Dagli atti di causa risulta che l’istruttoria è stata debitamente condotta dall’Ispettorato compartimentale che ha respinto la prima richiesta e, con l’atto impugnato, ha correttamente richiamato l’istruttoria alla base della medesima per confermare il rigetto, posto che la nuova istanza non era suffragata da alcun elemento che potesse far ritornare l’Amministrazione sulla propria precedente decisione.
Per i motivi finora esposti nessuna delle censure dedotte dal ricorrente è idonea ad individuare un vizio invalidante dell’atto impugnato.
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari sezione seconda, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 02/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
condizioni
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO