Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8952/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 8952/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. Gennaro Tecame (C.F. e domiciliato come in atti;
C.F._2
- RICORRENTE –
E
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(NA) il 4/10/1964, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Capasso (C.F.
) e Michele Massimiliano Capasso (C.F. e C.F._4 C.F._5
domiciliata come in atti;
-CONVENUTA –
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Controparte_2 C.F._6 rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Palmieri (C.F. ), e domiciliata come C.F._7
in atti;
-CONVENUTA –
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 29.5.2025
1
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. iscritto il 6.11.2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio e , al fine di sentir dichiarare l'inefficacia Controparte_1 Controparte_2 nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del contratto di mantenimento vitalizio stipulato il
27.6.2024 per notar rep. 11.138, racc. 8.563, nell'ambito del quale Persona_1
ha ceduto alla figlia i seguenti immobili siti in Frattamaggiore (NA) al Controparte_1 CP_2
Vico primo Vittoria n.6 e precisamente:
- abitazione riportata al catasto fabbricati al foglio 4, part. 453, sub. 8;
- box riportato al catasto fabbricati al foglio 4, part. 453, sub 19;
- cantina riportata al catasto fabbricati al foglio 3, part. 453 sub 23.
Ha dedotto di vantare un credito nei confronti di di € 114.665,17, Controparte_1
riconosciuto con sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 27.6.2024, che il contratto di mantenimento vitalizio stipulato tra le convenute (tra l'altro lo stesso giorno della pubblicazione della sentenza), con cui ha ceduto i beni in questione alla figlia, ha sicuramente Controparte_1
reso più gravosa la soddisfazione del proprio diritto di credito, non essendo la convenuta titolare di ulteriori beni immobili aggredibili, e ha infine ritenuto sussistente la conoscenza del pregiudizio in capo ad entrambe.
Ha pertanto concluso chiedendo dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti del contratto stipulato il
27.6.2024 relativamente al trasferimento dei beni immobili.
Si è costituita , chiedendo preliminarmente il mutamento del rito in Controparte_1
quello ordinario, ed eccependo l'inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 2929 bis c.c.; nel merito, oltre ad aver articolato prova testimoniale, ha rappresentato l'inesistenza del credito ex adverso vantato, essendo tra l'altro la sentenza del 27.6.2024 impugnata innanzi alla Corte
d'appello di Napoli, l'insussistenza del requisito dell'eventus damni¸ per avere il ricorrente già precedentemente iscritto ipoteca sugli anzidetti immobili, e infine la carenza del consilium fraudis.
Si è altresì costituita chiedendo il rigetto del ricorso per non sussistere nei suoi Controparte_2
confronti il requisito del consilum fraudis.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 29.5.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata disposta la discussione orale ex art. 281 sexies co.3 c.p.c. con riserva di deposito della sentenza nei trenta giorni successivi.
La domanda è fondata e può trovare accoglimento.
È opportuno rammentare che per il corretto esperimento dell'azione revocatoria occorre:
a) l'esistenza di una ragion di credito in capo al revocante;
2 b) un atto di disposizione patrimoniale in forza del quale il debitore abbia modificato la propria situazione patrimoniale o trasferendo ad altri un proprio diritto ovvero assumendo un obbligo nuovo nei confronti di terzi ovvero costituendo, sui suoi beni, diritti in favore di terzi;
c) il c.d. eventus damni, ovvero il pregiudizio per il creditore, consistente nella circostanza per cui, a seguito dell'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore, il patrimonio di quest'ultimo divenga insufficiente a soddisfare tutti i suoi creditori ovvero risulti composto in maniera tale da rendere più difficoltoso l'eventuale soddisfacimento coattivo su di esso;
d) la c.d. scientia fraudis (ovvero scientia damni) del debitore, ovvero la consapevolezza, da parte di quest'ultimo, della natura pregiudizievole, per il creditore, dell'atto di disposizione patrimoniale;
laddove poi l'atto sia a titolo gratuito è sufficiente che detta consapevolezza alberghi in capo al debitore mentre, qualora l'atto sia a titolo oneroso, è richiesto che anche il terzo sia consapevole che l'atto posto in essere sia tale da arrecare pregiudizio agli interessi del creditore della propria controparte. Inoltre se l'atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, è richiesta la prova che l'atto sia stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
Quanto al primo presupposto, il ricorrente ha allegato di vantare un credito nei confronti di di € 114.665,17 riconosciuto con sentenza del Tribunale di Napoli Controparte_1
Nord del 27.6.2024, attualmente impugnata in appello. La convenuta , oltre a Controparte_1
ribadire la pendenza del giudizio di impugnazione, ha contestato con circostanziate argomentazioni la sussistenza di tale pretesa.
Sul punto occorre però rammentare che l'art. 2901 c.c., in tema di azione revocatoria, ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (ex multis Cass. 28141/2023), sicché “anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore”; ciò “poiché
l'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria” (ex plurimis Cass. 3369/2019, Cass. 2673/2016 Cass. S.U.
9440/2004).
3 Il che del resto è coerente con la specifica funzione dell'eunda azione, che non ha scopi restitutori o ripristinatori, ma tende unicamente a ricostituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e, quindi, anche a quelli eventuali.
Per tali ragioni, non possono trovare spazio nell'odierno giudizio di revocatoria le doglianze proposte dalla convenuta volte a contestare la validità e la non definitività della pretesa creditoria vantata dal ricorrente, né le relative richieste di prova testimoniale finalizzata a dimostrarne l'inesistenza.
Né, infine, vi è dubbio che il credito in questione sia sorto antecedentemente all'atto dispositivo del
27.6.2024, bastando a ciò rilevare che la sentenza che lo ha riconosciuto ha confermato un decreto ingiuntivo emesso nel 2021.
Non vi è poi dubbio che con il contratto di mantenimento vitalizio stipulato tra le convenute, con il quale, a fronte dell'assunzione dell'obbligo vitalizio di assistenza morale e materiale di CP_2
in favore della madre, quest'ultima le ha ceduto la proprietà esclusiva dei beni revocandi,
[...] integri un'ipotesi di disposizione patrimoniale nella parte in cui prevede il trasferimento di proprietà immobiliari.
Occorre però verificare se tale atto sia a titolo oneroso o gratuito, stante il diverso regime probatorio che l'art. 2901 c.c. ricollega alle due ipotesi. Orbene va premesso che “il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo. Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da "modus"” (Cass. 15905/2016, Cass.
7479/2013).
Nel caso di specie non appare sussistere uno spirito di liberalità tale da qualificare il contratto in esame come gratuito. Ciò non solo in ragione dell'età dell'assistita al momento della stipula (60 anni), che non ne intacca l'aleatorietà, ma anche considerando il corrispettivo obbligo assistenziale di di fornire vitto, vestiario, cura dell'igiene dell'abitazione, assistenza medica a Controparte_2
in misura corrispondente al suo standard di vita (e che, in quanto Controparte_1
contrattualmente pattuito, non necessita di ulteriori riscontri mediante prova testimoniale, determinando ciò il rigetto delle istanze istruttorie proposte da ). CP_2
4 Per tali ragioni il contratto in questione deve considerarsi a titolo oneroso, con conseguente necessità di dimostrare la consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato al creditore e non applicabilità della previsione dell'art. 2929 bis c.c., in quanto limitata agli atti a titolo gratuito.
Con riguardo al requisito del pregiudizio, è stato precisato che a determinare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Tra l'altro è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza che “in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni”” (Cass. 1902/2015).
Nel caso di specie è evidente che l'atto in esame, con la quale la convenuta si è spogliata del suo intero patrimonio immobiliare (cfr. visura in atti) e senza peraltro indicare ulteriori beni proficuamente aggredibili per il ricorrente, ha reso più difficoltoso, incerto e dispendioso il soddisfacimento del credito.
La circostanza riferita da per cui avrebbe già in precedenza iscritto Controparte_1 Parte_1
ipoteca sui suoi beni immobili in data 9.3.2015, risulta superata dal fatto che tale iscrizione si riferisce ad altra sentenza passata in giudicato (e precisamente la n. 9999/2017 del Tribunale di
Napoli) e per la quale ne è stata disposta la cancellazione: ciò è confermato dalle stesse difese di
, allorquando ha affermato che nello stesso contratto di mantenimento vitalizio “ CP_2 [...]
dichiarava, assumendone ogni personale ed esclusiva responsabilità nonché Controparte_1
a pena di danno, che il debito garantito dalla suddetta ipoteca è stato estinto prima d'ora, fuori e separatamente dal presente atto, ed assumeva formale obbligo, a pena di danno, di procedere a propria cura e spese alla cancellazione dell'ipoteca nel più breve tempo possibile. Tale cancellazione è infatti avvenuta con provvedimento del Tribunale di Napoli del 19.4.2018 e del
23.10.2024 (che si depositano)” (cfr. memoria di costituzione di , pag. 8, nonché i relativi CP_2
allegati).
Quanto alla scientia damni, essa consiste nella consapevolezza del debitore di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore, tenendo presente che nel caso di specie, trattandosi di atto a titolo oneroso, trova applicazione il disposto dell'art. 2901 co.1 n.2 c.c., con la conseguente necessità dell'ulteriore requisito della consapevolezza del terzo.
5 Inoltre la prova di tale requisito può essere fornita anche mediante presunzioni. È infatti stato precisato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie […] e la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Cass. 27546/2014, Cass. 17867/2007).
Nel caso di specie la prova di tale requisita risulta raggiunta con riferimento ad entrambe le convenute sulla base dei seguenti elementi presuntivi:
- lo stretto rapporto di parentela fra e , rispettivamente madre e figlia Controparte_1 CP_2
(cfr. in tal senso Cass. 5359/2009, secondo cui “la prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra i debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. 5359/2009)”;
- la particolare tempistica dell'atto dispositivo, stipulato lo stesso giorno in cui è stata pubblicata la sentenza che ha accertato il credito in capo al ricorrente;
- il fatto che la debitrice, con tale atto si è spogliata di tutti i suoi beni immobili: infatti “nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa"” (Cass. 7507/2007).
Per tali motivi la domanda deve essere accolta con la conseguente dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri previsti dal D.M. 10.3.2014 n. 55 per le fasi effettivamente svolte e utilizzando come valore della causa quello del credito vantato dal ricorrente, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa
(Cass. 3697/2020).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
6 - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti di il Parte_1
contratto di mantenimento vitalizio stipulato il 27.6.2024 per notar
[...]
rep. 11.138, racc. 8.563, nella parte in cui ha Persona_1 Controparte_1
ceduto a gli immobili siti in Frattamaggiore (NA) al Vico Primo Vittoria Controparte_2
n.6, e precisamente quelli riportati al catasto fabbricati al foglio 4, part. 453, sub. 8, 19 e 23;
- condanna e , in solido fra loro, al pagamento Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite in favore di , liquidate in complessivi € 5.886,00 di cui € Parte_1
786 per spese ed € 5.000 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Aversa, 30/05/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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