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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2024, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei giudici dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2574 del ruolo generale dell'anno
2024, promosso
DA
, nata a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Giovanna Manto, rappresentante e difensore ricorrente con la partecipazione ex lege del Pubblico Ministero.
Avente per oggetto: autorizzazione alla rettificazione del nome e del genere nei registri dello stato civile ed autorizzazione ad effettuare l'intervento chirurgico ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 commi 1 e 4 D.Lgs. n. 150/2011.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22/3/2024, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27/2/2024, (nel prosieguo parte Parte_1
identificata al maschile) ha chiesto di essere autorizzato a sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri anatomici biologici a quelli maschili onde conseguire l'obiettivo dell'adeguamento del proprio aspetto somatico alla propria identità psico-sessuale interiore;
la rettificazione dell'attribuzione del sesso e del genere da Per femminile a maschile;
il mutamento del nome da ad . Parte_1
A sostegno delle domande avanzate, ha dedotto di avere iniziato sin dalla tenera età a manifestare una psicosessualità nettamente maschile, risultante da una naturale
1 inclinazione ad assumere comportamenti maschili, soffrendo della dissociazione tra struttura biologica esterna e l'identità sessuale interna che tempo per tempo andava formandosi e del conseguente disagio interiore e relazionale, cui ha cercato di porre rimedio avvalendosi del supporto psicologico ed endocrinologico, circostanze che hanno condotto, in data 18/2/2022, ad una prima diagnosi di disforia di genere presso l' Org_1
Contr di Palermo, confermata, in data 19/5/2022, dall' di Palermo, per poi sottoporsi alle terapie ormonali dal mese di luglio 2022.
2. All'udienza del 22 marzo 2024, parte ricorrente ha confermato la sua volontà di pervenire alle predette variazioni anagrafiche nonché a sottoporsi agli interventi chirurgici necessari.
Nel corso dell'interrogatorio libero ha, infatti, dichiarato: “confermo il ricorso. Non so individuare un momento specifico da quando ho iniziato a sentirmi appartenente al genere maschile.
A 16 anni ho comunicato alla mia famiglia il mio disagio. All'inizio non l'ho detto a parenti o amici, ma solo a persone sconosciute (per esempio on line), che non avrei mai incontrato, perché era più Per semplice, per sapere che reazione avrei potuto ricevere. Ho scelto il nome di alle elementari, anche se non capivo ancora il motivo. In ambiente scolastico non ho mai manifestato nulla fino al liceo. Quando l'ho detto poi a mia madre all'età di 16 anni, ho cominciato delle sedute psicologiche non mirate al processo di transizione;
solo successivamente ho iniziato le sedute mirate. All'inizio del quarto liceo, con il supporto della mia psicologa, l'ho detto alla classe per cercare almeno in Per ambiente scolastico di essere chiamato anziché . Quando ho cambiato istituto, l'ho detto Pt_1 io stesso anche perché era anche diventato evidente, avendo già iniziato la terapia ormonale il 5 luglio 2022, avviata dopo molte sedute psicologiche ed accertamenti medici. I miei genitori mi hanno appoggiato, anche se non dall'inizio in quanto volevano prima capire;
ecco perché all'inizio ho avviato il percorso con la psicologa. È stato un percorso abbastanza sereno, certamente frustrante in quanto molto del percorso è stato ripetitivo. Con alcuni professionisti facevo sempre la stessa cosa.
Ho un intervento programmato, però dobbiamo ancora dare conferma perché non si può fare senza una sentenza. Lo considero come un traguardo importante e non vedo l'ora di arrivare al mio obiettivo. Io e mio fratello non abbiamo iniziato insieme il percorso, solo per comodità abbiamo condiviso successivamente alcune tappe. Questo non perché dubitavamo delle rispettive posizioni, ma semplicemente perché ognuno cercava di capire da sé cosa stesse succedendo. Non vi è stato un condizionamento, ma un percorso autonomo che solo dopo abbiamo condiviso. Anche io mi sono
2 posto il problema dell'emulazione e comprendo che tale osservazione possa essere fatta da un occhio esterno, ma tale aspetto è stato già approfondito dagli specialisti e lo escludo del tutto”.
Nel corso della stessa udienza è stata sentita anche la madre del ricorrente, sig.ra
, la quale ha riferito: “ho un figlio di appena vent'anni, ma molto maturo, ha Testimone_1 sempre avuto la testa sulle spalle. È arrivato a questa consapevolezza gradualmente, a seguito degli input interiori che sono di difficile codificazione ma che avevano un'impostazione molto indirizzata.
Ho cercato di aiutare mio figlio ad avere la piena presa di consapevolezza, quindi l'ho indirizzato a farsi aiutare. Ha fatto dei percorsi con dei neuropsichiatri. Già da piccolo aveva manifestato di non sentirsi appartenente al genere femminile. All'età di 15 anni il neuropsichiatra aveva già accertato la disforia di genere, poi confermata dal percorso fatto una volta raggiunta la maggiore età. Ho metabolizzato la decisione di mio figlio, sono ferma nel voler supportare mio figlio nel trovare l'identità che gli possa permettere di essere felice.”.
Quindi, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, presente in udienza, la causa veniva posta in decisone.
3. Ebbene, la domanda è meritevole di accoglimento.
Dal punto di vista processuale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 1.9.2011, n. 150, “Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione…L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero”.
Nel caso di specie, non si ravvisano contraddittori necessari rispetto all'istanza, atteso che parte attrice non risulta sposata né ha figli.
Nel merito, va premesso che il transessualismo rappresenta una vera e propria condizione esistenziale, legata al mancato intimo riconoscimento del proprio sesso biologico e al profondo bisogno interiore di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto, la quale genera la necessità di eliminare ogni dissonanza percepita tra soma e psiche, adeguando il primo alla seconda che nella connotazione sessuale, affettiva e sociale di un individuo assume portata dominante.
Nel caso di specie, dalla relazione del 19/5/2022 dell'
[...]
Controparte_2
, emerge che il ricorrente è affetto da disforia di genere: “paziente AFAB
[...]
(assegnato femmina alla nascita), dalla pubertà e dall'insorgenza dei primi cambiamenti fisici viene percepito il primo senso di incongruenza fra genere assegnato alla nascita e genere percepito.
3 Dall'età di 15 anni ha iniziato ad identificarsi come maschio, comunicandolo ad alcuni familiari ed Per agli amici più stretti. Chiede di farsi chiamare e di rivolgersi a lui con pronomi maschili
(“egli/lui”). Utilizza un binder, fascia elastica contenitiva che permette di nascondere il seno. Veste con abiti tipicamente maschili”.
Sulla scorta di tali dati, valutato anche il percorso ormonale compiuto, il trattamento chirurgico cui parte ricorrente ha manifestato la volontà di sottoporsi, quale strumento funzionale all'adeguamento del soma femminile alla sua personalità psico-sessuale maschile, deve essere autorizzato nella misura necessaria e sufficiente ad assicurare alla persona il conseguimento della propria armoniosa identità.
D'altro canto, come statuito dalla Corte Costituzionale, “l'imposizione di un determinato trattamento medico, sia esso ormonale, ovvero di riassegnazione chirurgica dei caratteri sessuali, costituirebbe una grave ed inammissibile limitazione del diritto all'identità di genere…(dovendosi)… lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto…(e dovendosi)…ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione (Corte Cost. 221/2015)”.
Nel solco di tale interpretazione la Suprema Corte di Cassazione ha peraltro statuito che
“Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale (Cass. 20.7.2015, n. 15138).
Alla luce dei richiamati precedenti giurisprudenziali, difatti, è sufficiente accertare la serietà ed univocità del percorso scelto dal richiedente per giungere al mutamento richiesto, che può essere autorizzato – come detto – anche senza la necessità di sottoporsi al previo trattamento chirurgico.
Ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, del D.Lgs. 1/9/2011 n. 150: “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2
4 e 3. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro”.
La domanda qui proposta, per le considerazioni che precedono, deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere autorizzato il trattamento chirurgico volto all'adeguamento dei caratteri sessuali di parte ricorrente a quelli maschili. Va del pari ordinata la chiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civili da femminile a maschile, Per nonché la sostituzione del nome “ con il nome “ ”. Parte_1
In proposito, non pare superfluo rammentare che, come ha avuto cura di precisare la giurisprudenza di legittimità, “il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (Cass. ordinanza n. 3877 del 17/02/2020).
In ordine alle spese processuali le spese restano a carico di parte ricorrente, stante l'assenza di costituzione di eventuali controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) in accoglimento della domanda proposta, autorizza parte ricorrente a sottoporsi ad ogni trattamento medico-chirurgico volto all'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli corrispondenti al genere maschile;
b) dispone rettificarsi l'attribuzione di sesso da femminile a maschile contenuta nei registri dello Stato Civile, con riferimento alla persona di , Parte_1 nata a [...] l'[...] (atto n. 179, Parte I, Serie A, Vol. 4748, Anno 2004);
c) dispone la rettificazione del nome di parte ricorrente, nel senso della Per sostituzione di “ con ”; Parte_1
d) nulla sulle spese processuali;
e) dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile di Palermo per le relative annotazioni a margine degli atti relativi a parte ricorrente.
5 Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Palermo, il 25 marzo 2024.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei giudici dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2574 del ruolo generale dell'anno
2024, promosso
DA
, nata a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Giovanna Manto, rappresentante e difensore ricorrente con la partecipazione ex lege del Pubblico Ministero.
Avente per oggetto: autorizzazione alla rettificazione del nome e del genere nei registri dello stato civile ed autorizzazione ad effettuare l'intervento chirurgico ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 commi 1 e 4 D.Lgs. n. 150/2011.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22/3/2024, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27/2/2024, (nel prosieguo parte Parte_1
identificata al maschile) ha chiesto di essere autorizzato a sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri anatomici biologici a quelli maschili onde conseguire l'obiettivo dell'adeguamento del proprio aspetto somatico alla propria identità psico-sessuale interiore;
la rettificazione dell'attribuzione del sesso e del genere da Per femminile a maschile;
il mutamento del nome da ad . Parte_1
A sostegno delle domande avanzate, ha dedotto di avere iniziato sin dalla tenera età a manifestare una psicosessualità nettamente maschile, risultante da una naturale
1 inclinazione ad assumere comportamenti maschili, soffrendo della dissociazione tra struttura biologica esterna e l'identità sessuale interna che tempo per tempo andava formandosi e del conseguente disagio interiore e relazionale, cui ha cercato di porre rimedio avvalendosi del supporto psicologico ed endocrinologico, circostanze che hanno condotto, in data 18/2/2022, ad una prima diagnosi di disforia di genere presso l' Org_1
Contr di Palermo, confermata, in data 19/5/2022, dall' di Palermo, per poi sottoporsi alle terapie ormonali dal mese di luglio 2022.
2. All'udienza del 22 marzo 2024, parte ricorrente ha confermato la sua volontà di pervenire alle predette variazioni anagrafiche nonché a sottoporsi agli interventi chirurgici necessari.
Nel corso dell'interrogatorio libero ha, infatti, dichiarato: “confermo il ricorso. Non so individuare un momento specifico da quando ho iniziato a sentirmi appartenente al genere maschile.
A 16 anni ho comunicato alla mia famiglia il mio disagio. All'inizio non l'ho detto a parenti o amici, ma solo a persone sconosciute (per esempio on line), che non avrei mai incontrato, perché era più Per semplice, per sapere che reazione avrei potuto ricevere. Ho scelto il nome di alle elementari, anche se non capivo ancora il motivo. In ambiente scolastico non ho mai manifestato nulla fino al liceo. Quando l'ho detto poi a mia madre all'età di 16 anni, ho cominciato delle sedute psicologiche non mirate al processo di transizione;
solo successivamente ho iniziato le sedute mirate. All'inizio del quarto liceo, con il supporto della mia psicologa, l'ho detto alla classe per cercare almeno in Per ambiente scolastico di essere chiamato anziché . Quando ho cambiato istituto, l'ho detto Pt_1 io stesso anche perché era anche diventato evidente, avendo già iniziato la terapia ormonale il 5 luglio 2022, avviata dopo molte sedute psicologiche ed accertamenti medici. I miei genitori mi hanno appoggiato, anche se non dall'inizio in quanto volevano prima capire;
ecco perché all'inizio ho avviato il percorso con la psicologa. È stato un percorso abbastanza sereno, certamente frustrante in quanto molto del percorso è stato ripetitivo. Con alcuni professionisti facevo sempre la stessa cosa.
Ho un intervento programmato, però dobbiamo ancora dare conferma perché non si può fare senza una sentenza. Lo considero come un traguardo importante e non vedo l'ora di arrivare al mio obiettivo. Io e mio fratello non abbiamo iniziato insieme il percorso, solo per comodità abbiamo condiviso successivamente alcune tappe. Questo non perché dubitavamo delle rispettive posizioni, ma semplicemente perché ognuno cercava di capire da sé cosa stesse succedendo. Non vi è stato un condizionamento, ma un percorso autonomo che solo dopo abbiamo condiviso. Anche io mi sono
2 posto il problema dell'emulazione e comprendo che tale osservazione possa essere fatta da un occhio esterno, ma tale aspetto è stato già approfondito dagli specialisti e lo escludo del tutto”.
Nel corso della stessa udienza è stata sentita anche la madre del ricorrente, sig.ra
, la quale ha riferito: “ho un figlio di appena vent'anni, ma molto maturo, ha Testimone_1 sempre avuto la testa sulle spalle. È arrivato a questa consapevolezza gradualmente, a seguito degli input interiori che sono di difficile codificazione ma che avevano un'impostazione molto indirizzata.
Ho cercato di aiutare mio figlio ad avere la piena presa di consapevolezza, quindi l'ho indirizzato a farsi aiutare. Ha fatto dei percorsi con dei neuropsichiatri. Già da piccolo aveva manifestato di non sentirsi appartenente al genere femminile. All'età di 15 anni il neuropsichiatra aveva già accertato la disforia di genere, poi confermata dal percorso fatto una volta raggiunta la maggiore età. Ho metabolizzato la decisione di mio figlio, sono ferma nel voler supportare mio figlio nel trovare l'identità che gli possa permettere di essere felice.”.
Quindi, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, presente in udienza, la causa veniva posta in decisone.
3. Ebbene, la domanda è meritevole di accoglimento.
Dal punto di vista processuale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 1.9.2011, n. 150, “Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione…L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero”.
Nel caso di specie, non si ravvisano contraddittori necessari rispetto all'istanza, atteso che parte attrice non risulta sposata né ha figli.
Nel merito, va premesso che il transessualismo rappresenta una vera e propria condizione esistenziale, legata al mancato intimo riconoscimento del proprio sesso biologico e al profondo bisogno interiore di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto, la quale genera la necessità di eliminare ogni dissonanza percepita tra soma e psiche, adeguando il primo alla seconda che nella connotazione sessuale, affettiva e sociale di un individuo assume portata dominante.
Nel caso di specie, dalla relazione del 19/5/2022 dell'
[...]
Controparte_2
, emerge che il ricorrente è affetto da disforia di genere: “paziente AFAB
[...]
(assegnato femmina alla nascita), dalla pubertà e dall'insorgenza dei primi cambiamenti fisici viene percepito il primo senso di incongruenza fra genere assegnato alla nascita e genere percepito.
3 Dall'età di 15 anni ha iniziato ad identificarsi come maschio, comunicandolo ad alcuni familiari ed Per agli amici più stretti. Chiede di farsi chiamare e di rivolgersi a lui con pronomi maschili
(“egli/lui”). Utilizza un binder, fascia elastica contenitiva che permette di nascondere il seno. Veste con abiti tipicamente maschili”.
Sulla scorta di tali dati, valutato anche il percorso ormonale compiuto, il trattamento chirurgico cui parte ricorrente ha manifestato la volontà di sottoporsi, quale strumento funzionale all'adeguamento del soma femminile alla sua personalità psico-sessuale maschile, deve essere autorizzato nella misura necessaria e sufficiente ad assicurare alla persona il conseguimento della propria armoniosa identità.
D'altro canto, come statuito dalla Corte Costituzionale, “l'imposizione di un determinato trattamento medico, sia esso ormonale, ovvero di riassegnazione chirurgica dei caratteri sessuali, costituirebbe una grave ed inammissibile limitazione del diritto all'identità di genere…(dovendosi)… lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto…(e dovendosi)…ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione (Corte Cost. 221/2015)”.
Nel solco di tale interpretazione la Suprema Corte di Cassazione ha peraltro statuito che
“Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale (Cass. 20.7.2015, n. 15138).
Alla luce dei richiamati precedenti giurisprudenziali, difatti, è sufficiente accertare la serietà ed univocità del percorso scelto dal richiedente per giungere al mutamento richiesto, che può essere autorizzato – come detto – anche senza la necessità di sottoporsi al previo trattamento chirurgico.
Ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, del D.Lgs. 1/9/2011 n. 150: “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2
4 e 3. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro”.
La domanda qui proposta, per le considerazioni che precedono, deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere autorizzato il trattamento chirurgico volto all'adeguamento dei caratteri sessuali di parte ricorrente a quelli maschili. Va del pari ordinata la chiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civili da femminile a maschile, Per nonché la sostituzione del nome “ con il nome “ ”. Parte_1
In proposito, non pare superfluo rammentare che, come ha avuto cura di precisare la giurisprudenza di legittimità, “il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (Cass. ordinanza n. 3877 del 17/02/2020).
In ordine alle spese processuali le spese restano a carico di parte ricorrente, stante l'assenza di costituzione di eventuali controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) in accoglimento della domanda proposta, autorizza parte ricorrente a sottoporsi ad ogni trattamento medico-chirurgico volto all'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli corrispondenti al genere maschile;
b) dispone rettificarsi l'attribuzione di sesso da femminile a maschile contenuta nei registri dello Stato Civile, con riferimento alla persona di , Parte_1 nata a [...] l'[...] (atto n. 179, Parte I, Serie A, Vol. 4748, Anno 2004);
c) dispone la rettificazione del nome di parte ricorrente, nel senso della Per sostituzione di “ con ”; Parte_1
d) nulla sulle spese processuali;
e) dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile di Palermo per le relative annotazioni a margine degli atti relativi a parte ricorrente.
5 Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Palermo, il 25 marzo 2024.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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