Articolo 18 della Legge 23 aprile 1976, n. 136
Articolo 17Articolo 19
Versione
25 aprile 1976
Art. 18.
In occasione di consultazioni popolari il personale dei comuni, delle prefetture, del Ministero dell'interno, nonche' del Ministero di grazia e giustizia, addetto a servizi elettorali, puo' essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.
Entrata in vigore il 25 aprile 1976
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