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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/11/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4622/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 4622/2024 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
NI - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito a Porto San Giorgio, Via Giotto n.44;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marica Pezzani Parte_2 C.F._2
- giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Porto Potenza Picena, Via Regina Margherita n.61;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Fermo il 14/8/2019 (atto trascritto nei Registri degli Atti di
Matrimonio del Comune di Fermo, Anno 2019, N. 76, Parte II, Serie A, Ufficio 1) e dei quali è stata dichiarata la separazione con sentenza n.19/2025 emessa in data 30/1/2025 nel presente pagina 1 di 3 giudizio e passata in giudicato;
dalla cui unione coniugale non sono nati figli.
***
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati e , con ricorso ex Parte_1 Parte_2 artt. 473 bis. 49 e art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 25/11/2024
- dato atto che dall'unione non sono nati figli e “di avere già definito ogni altra loro questione personale e patrimoniale” - hanno congiuntamente domandato la pronuncia della separazione, nonché all'esito la pronuncia di divorzio ed in particolare di:
“Dopo il passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione personale e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art.3, Legge n.898/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
Dichiarare compensate le spese tra le parti”.
2. Con sentenza n. 19/2025 emessa in data 30/1/2025 passata in giudicato (come da certificazione di cancelleria del 7/10/2025), è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, in sostituzione dell'udienza del 18/9/2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale e nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto, sopra riportato.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale ha espresso “parere favorevole”.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta i rapporti tra i coniugi, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
pagina 2 di 3
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Fermo il 14/8/2019 tra e - atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio Parte_1 Parte_2 del Comune di Fermo, Anno 2019, N. 76, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti;
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 30/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 4622/2024 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
NI - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito a Porto San Giorgio, Via Giotto n.44;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marica Pezzani Parte_2 C.F._2
- giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Porto Potenza Picena, Via Regina Margherita n.61;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Fermo il 14/8/2019 (atto trascritto nei Registri degli Atti di
Matrimonio del Comune di Fermo, Anno 2019, N. 76, Parte II, Serie A, Ufficio 1) e dei quali è stata dichiarata la separazione con sentenza n.19/2025 emessa in data 30/1/2025 nel presente pagina 1 di 3 giudizio e passata in giudicato;
dalla cui unione coniugale non sono nati figli.
***
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati e , con ricorso ex Parte_1 Parte_2 artt. 473 bis. 49 e art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 25/11/2024
- dato atto che dall'unione non sono nati figli e “di avere già definito ogni altra loro questione personale e patrimoniale” - hanno congiuntamente domandato la pronuncia della separazione, nonché all'esito la pronuncia di divorzio ed in particolare di:
“Dopo il passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione personale e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art.3, Legge n.898/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
Dichiarare compensate le spese tra le parti”.
2. Con sentenza n. 19/2025 emessa in data 30/1/2025 passata in giudicato (come da certificazione di cancelleria del 7/10/2025), è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, in sostituzione dell'udienza del 18/9/2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale e nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto, sopra riportato.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale ha espresso “parere favorevole”.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta i rapporti tra i coniugi, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
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Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Fermo il 14/8/2019 tra e - atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio Parte_1 Parte_2 del Comune di Fermo, Anno 2019, N. 76, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti;
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 30/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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