Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del
20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 9256/2022 R.G. promossa da:
, C.F. , rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso, dagli avv.ti STo Maria Cirillo (c.f. fax: C.F._2
0815640644; indirizzo PEC: , e Francesco Cirillo Email_1
(c.f. numero di fax: 0815640644; PEC: C.F._3
, con studio in Napoli alla Via Benedetto Email_2
Cariteo, 8 ove elettivamente domicilia
- ricorrente -
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dal prof. Controparte_1
avv. Marco Marazza e dall'avv. Domenico De Feo, giusta procura su separato atto e trasmessa telematicamente unitamente alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliata in
Napoli presso lo studio dell'Avv. Mario De Mathia, Via G. Martucci, n. 56
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.5.2022 il ricorrente, premesso che con precedente ricorso depositato il 07.03.2017, R.G. n. 5575/2017 (poi riunito con il giudizio avverso l' n. CP_2
27387/2017), aveva dedotto: di essere già dipendente della transitato a Controparte_3
gennaio del 2003, a seguito di incorporazione, nella Controparte_4
[...] Controparte_1
categoria riservato ai lavoratori con: “funzioni direttive;
autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa nell'ambito del processo di competenza;
responsabilizzazione primaria sui risultati attesi;
conduzione e controllo di rilevanti unità organizzative;
contributi professionali a carattere progettuale- innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione; di essere stato dequalificato a far data dal 01 giugno 2009 e di aver patito un danno professionale non patrimoniale, un danno biologico e morale;
che si era da sempre occupato della progettazione e sviluppo di nuovi prodotti software o di implementare quelli esistenti;
che, conseguito a giugno del 2009 il livello di inquadramento 7°, non si era visto mai assegnare le corrispondenti mansioni e a partire da tale momento aveva subito un progressivo svuotamento di mansioni, accompagnato da trasferimenti presso altri settori di attività e assegnazione, salvi periodi di totale inattività, a mansioni di carattere operativo;
che le nuove mansioni, di carattere ripetitivo e manuale non erano equivalenti a quelle corrispondenti al suo livello di inquadramento e, comunque, a quelle di fatto svolte per le quali, vertendosi nel campo dell'informatica applicata alle telecomunicazioni, era, tra l'altro, necessario un continuo aggiornamento professionale essendo un settore in continua e rapida evoluzione;
che era stato continuativamente soggetto ad umiliazioni, sia da parte dei superiori gerarchici, attraverso ingiuste valutazioni negative e l'osteggiamento alle sue richieste di essere assegnato a mansioni confacenti alle sue competenze professionali, che degli stessi colleghi, dai quali era stato denigrato per essere stato relegato a compiti di mero segretariato;
che, tale illegittimo comportamento, aveva determinato, oltre che una dequalificazione e perdita del bagaglio professionale, anche l'insorgenza di patologie ansioso-depressive; che il Tribunale aveva accolto la sua domanda con la sentenza n. 456/2021 pubblicata in data 17 marzo
2021 così provvedendo: “1) condanna la convenuta al risarcimento del danno CP_1
professionale in favore del ricorrente nella misura del 60% della retribuzione mensile percepita, pari a €
1945,09, dall'1-6-2009 al 7-3-2017 e al risarcimento del danno biologico nella misura pari a €
8548,50, il tutto oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate ex art. 429 c.p.c. dalla pronuncia al saldo;
2) dichiara il diritto del ricorrente alla rendita per inabilità permanente parziale nella misura del
16% a decorrere dal primo giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta e, per l'effetto, condanna l' a pagare al ricorrente i ratei conseguenti, oltre interessi legali…;”; che CP_2
l'accertamento giudiziario si è arrestato alla data di deposito del riferito ricorso ovvero alla data del 07 marzo 2017.
Tanto premesso, con il presente ricorso l'istante intende far accertare e dichiarare, anche per il periodo successivo e sino all'attualità, l'inadempimento contrattuale della convenuta, rappresentando all'uopo: che nessuna variazione sostanziale era avvenuta tra il 7 marzo
2017 ed il 22.01.2018; che, infatti, era rimasto a lavorare nella struttura denominata OPEN
ACCESS con occasionali compiti esecutivi che lo impiegavano 6\7 ore a settimana;
che la inattività sostanziale era interrotta da sporadiche attività quali la ricezione settimanale, da parte di ditte appaltatrici (SIRTI e subappalti) di servizi di assistenza tecnica nelle centrali aziendali, dei dati delle lavorazioni/interventi fatti (ovvero la sostituzione delle schede) che egli procedeva ad inserire su di un foglio excel inviandoli poi via mail ai responsabili;
che in data 22.01.2018 era stato assegnato, senza neppure svolgere un corso di aggiornamento professionale, al settore informatico (interessato tra l'altro da contratto di solidarietà con conseguenti perdite economiche); che la nuova attività affidatagli e che a tutt'oggi svolge, consiste nella mera raccolta di documenti tecnici (specifiche tecniche, ticket, lettere e comunicazioni ecc.) sulla base di protocolli aziendali, che vengono passati al settore interno
Compliance che, a sua volta, li consegna ad una società esterna di certificazione il cui compito è quello di verificarne la congruità dei contenuti;
che, in pratica, esiste una società di certificazione (ad es. ST & UN) cui si rivolge;
che la descritta attività è CP_1
calendarizzata e predefinita anche nella tempistica (in altri termini ci sono scadenze predefinite); che i riferiti documenti vengono da lui richiesti di volta in volta ai settori competenti, vengono raccolti, aggregati ed inviati alla struttura interna aziendale
Compliance che a sua volta si interfaccia con il Certificatore esterno;
che non deve entrare nel merito tecnico dei documenti ma semplicemente procacciarli richiedendoli ai legittimi emittenti;
che i documenti in allegato al ricorso 7A,7B,7C,7D mostrano le fasi in cui è coinvolto sull'attività che può essere così sintetizzato: I Step: Arriva una richiesta via mail di raccogliere documentazione per Test “X”; II Step: gira la richiesta via mail alle persone che dispongono della documentazione per il test “X”; III Step: riceve la documentazione via mail dalle persone a cui le ha richieste;
IV Step: reinvia tali documenti via mail a chi ha formulato la richiesta nello Step I;
che altra attività, analoga alla precedente, è quella di caricamento su un software aziendale, denominato Tool SOX dei documenti;
che con mail del 13 novembre 2018, aveva lamentato nuovamente la sua condizione di dequalificazione;
che l'attività di “passacarte” era andata avanti sempre nei termini indicati con impegni di tempo relativamente bassi (poche ore a settimana), confermando la semplicità nell'operatività di svolgimento delle mansioni, la totale assenza di responsabilità proprie del livello contrattuale, l'impossibilità di ampliamento delle proprie competenze e, quindi, di sviluppo e crescita professionale;
che ulteriore attività assegnatagli è la compilazione delle schede di PowerPoint, costituenti il documento di Stato Avanzamento Lavori, nel quale egli
è tenuto ad inserire le notizie che i colleghi gli fanno pervenire;
che ancora una volta si tratta di un copia-incolla di dati e informazioni;
che è evidente che continua a violare i CP_1
principi costituzionali di tutela del lavoro e della dignità del lavoratore procurandogli un ulteriore danno professionale;
che il settore delle telecomunicazioni e quello informatico e dell'IT (Information Technology) sono, come noto, in rapida evoluzione;
che il fatto che continui a negargli l'assegnazione di mansioni e compiti corrispondenti al suo CP_1
livello di inquadramento gli impedisce di acquisire le competenze e conoscenze prescritte per i lavoratori inquadrati nel livello 7° del CCNL di categoria;
che la condotta dura oramai da 12 anni ed è aggravata, nel caso in esame, dalla recidiva, dall'inottemperanza ad un ordine giudiziale, dal disvalore tra l'inquadramento e le concrete mansioni svolte (anche quelle nuove svolte dall'08 marzo 2017) non corrispondono alle caratteristiche professionali dei lavoratori inquadrati nel livello 7° rivestito ma al più rientrano nei livelli 2° e 3° del CCNL di settore.
Sulla base di tali premesse, ha adito il Giudice del Lavoro di questo Tribunale al fine di sentir: “1) Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, la illegittimità della condotta posta in essere dalla in persona del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto: Controparte_1
a) condannarla al risarcimento in favore del sig. del danno professionale nella misura, Parte_1
come specificata in premessa, di € 2.009,85 mensili netti dal 08 marzo del 2017 e sino al deposito del ricorso oltre ai ratei successivi e sino alla decisione ovvero per quella diversa data e somma che reputerà di giustizia il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) assegnare al sig. mansioni corrispondenti al livello d'inquadramento 7° del CCNL di Parte_1
categoria del settore telecomunicazioni;
2) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.”.
Si è costituita in giudizio tempestivamente che, Controparte_1
preliminarmente ha eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Nel merito, contestando il fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, autorizzato il deposito di note illustrative e di precedenti giurisprudenziali, la causa viene decisa all'odierna udienza con sentenza con motivazione contestuale.
***
Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso introduttivo.
A norma dell'art. 414 c.p.c., il ricorso in materia di lavoro deve contenere, tra l'altro, “la determinazione dell'oggetto della domanda” nonché “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.
Sul punto è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318;
Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619;
Cass. 5.6.86, n. 3777).
Nella specie, dall'esame complessivo dell'atto emergono chiaramente il petitum e la causa petendi della domanda. Venendo al merito, in primo luogo, deve rilevarsi che è pacifico e documentato che il primo accertamento giudiziario, conclusosi con la sentenza di questo Tribunale n. 456/2021 pubblicata in data 17 marzo 2021, si è arrestato alla data di deposito del riferito ricorso ovvero alla data del 07 marzo 2017 e che detta pronuncia è stata, nelle more, confermata in appello con sentenza d'appello n. 2481/24, in relazione a cui la parte convenuta non ha dedotto di aver proposto ricorso cassazione (all. 1 alle note di parte ricorrente).
E' altresì incontestato che nel periodo intercorrente dal 7 marzo 2017 al 22.01.2018 non è avvenuto nessun mutamento nella situazione di fatto già oggetto di accertamento giudiziale: ed infatti, sul punto la stessa società convenuta richiama le proprie difese del precedente giudizio senza allegare nessuna variazione nelle mansioni assegnate al ricorrente.
Al riguardo, chi scrive condivide l'orientamento secondo cui in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato (allo stato, si ribadisce che non vi è contestazione sul punto) impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di un mutamento, di fatto o di diritto, del contenuto materiale del rapporto o del suo regolamento (Cass. 15931/2004).
Pertanto, in relazione al periodo in questione può ritenersi accertato il demansionamento.
Ad ogni buon conto, per completezza, questo giudice, con riferimento alle mansioni svolte dall'istante nel periodo suddetto, ritiene del tutto condivisibili le argomentazioni espresse nella predetta sentenza del tribunale, confermata in appello, che ha accertato il demansionamento ed il danno conseguente, che qui si intendono richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp att. Cpc.
Quanto al restante periodo, decorrente dal 22.1.2018, da cui il ricorrente è stato assegnato al settore informatico, in via preliminare deve rammentarsi che, nel caso in cui un lavoratore deduca di essere stato dequalificato, egli, in sostanza, lamenta un inesatto adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo, derivante dall'art. 2103 c.c., di adibirlo “alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito …”.
Pertanto, è sul datore di lavoro che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento di tale obbligo.
In particolare, la Suprema Corte si è così pronunciata nella sentenza n. 4766/06:
“… anche in materia di dequalificazione deve, quindi, affermarsi la applicabilità del principio affermato in generale dalle Sezioni Unite di questa Corte (vedi Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533) secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, perché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento". Pertanto, allorquando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o un demansionamento o comunque un inesatto adempimento dell'obbligo del datore di lavoro ex art. 2103 c.c. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano state giustificate dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (ovvero, in base al principio generale di cui all'art.
1218 c.c., comunque da una impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile)”.
Deve, inoltre, evidenziarsi che la fattispecie in esame ricade temporalmente nella disciplina di cui all'art. 2103 c.c. come modificata dal D.Lgs 81/2015. E' noto che l'art. 3 del citato d.lgs 81 del 2015 ha sostituito il criterio dell'equivalenza alle
“mansioni effettivamente svolte” con quello che permette l'assegnazione di “mansioni riconducibili alo stesso livello e categoria legale di inquadramento”, indicando, pertanto, quale parametro di giudizio “le astratte previsioni del sistema di classificazione adottato dal contratto collettivo applicabile al rapporto”.
A differenza che nel passato, è, quindi, legittimo lo spostamento del lavoratore a mansioni che appartengono allo stesso livello di inquadramento cui appartenevano quelle svolte in precedenza dallo stesso dipendente, non dovendosi più accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente.
Poiché, in definitiva, il legislatore del 2015 ha esteso al settore del lavoro alle dipendenze di privati un regime analogo a quello previsto dall'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 per il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, possono mutuarsi anche per il settore privato,
i principi espressi dalla Suprema Corte per i quali assume rilievo il solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, (Cass. n. 7106 del 2014, Cass. n. 18817 del 2018; Cass. n. 21485 del 06/10/2020).
Ne consegue che, il nuovo art. 2103 impone di arrestare la verifica dell'equivalenza delle nuove mansioni rispetto a quelle precedentemente svolte all'accertamento del formale livello di inquadramento del lavoratore interessato e alla riconducibilità delle nuove mansioni a quel livello.
Ciò posto, alla luce dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti, può affermarsi, anche in relazione al periodo in questione, che il ricorrente è stato assegnato dalla società datrice di lavoro a mansioni non riconducibili al suo livello di inquadramento, in violazione dei precetti di cui all'art. 2087 c.c. e all'art. 2103 c.c.
E' opportuno, innanzitutto, rammentare, per la ben percepibile inferenza sul giudizio di equivalenza “formale” di cui al nuovo testo dell'art. 2103 c.c., che, secondo, il CCNL
Telecomunicazioni, appartengono al 7° livello di inquadramento: “le lavoratrici/tori che svolgono funzioni direttive inerenti la realizzazione di risultati produttivi complessi che richiedono autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa nell'ambito del processo di competenza, nonché la responsabilizzazione primaria sui risultati attesi. Tali funzioni sono esercitate attraverso la conduzione e il controllo di rilevanti unità organizzative, ovvero fornendo contributi professionali a carattere progettuale-innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione”.
Come è evidente, la caratteristica specifica del livello è l'esercizio di funzioni di direzione, con correlati spazi di autonomia, discrezionalità, iniziativa e responsabilità dei risultati.
L'esercizio delle funzioni direttive è in funzione della realizzazione di un prodotto complesso attraverso rilevanti unità organizzative sottoposte al potere di conduzione e di controllo, ovvero con apporto professionale innovativo, complesso e di alta specializzazione.
E' necessario, quindi, esaminare le deposizioni testimoniali acquisite in corso di causa.
Il teste di parte istante ha riferito: “ADR: Sono stato dipendente dal Testimone_1 CP_1
1989 fino a novembre 2023 con mansioni finali di quadro nel settore informatico;
conosco il ricorrente in quanto dipendente della società, lo conoscevo già di vista poi abbiamo lavorato insieme quando lui è tornato nel settore informatico all'inizio del 2018; precisamente lui prima era consulente per il settore informatico, poi è stato assunto ma ha lavorato in un altro settore non ricordo quale e nel 2018 è venuto a lavorare in quello informatico;
nel 2018 gli fu assegnata l'attività di raccolta di documentazione per la che è una procedura che l'azienda richiede per essere autorizzata alla quotazione nella borsa americana;
anche io facevo tale attività e con il suo arrivo, abbiamo lavorato insieme il primo anno per il passaggio di consegna e poi ha lavorato da solo su questa attività e ciò tuttora o almeno fino al mio pensionamento;
nel periodo in questione si è occupato sostanzialmente solo di questo, a corredo c'era la compilazione di un sal che serviva a documentare l'avanzamento di questa attività; confermo i capitoli 16 17 18 19 20 del ricorso;
io nel periodo in questione ero già quadro e mi occupavo di gestione di vari progetti e di sicurezza informatica.”
Il teste di parte convenuta ha dichiarato: “ADR: sono dipendente della Testimone_2 CP_1
dal 1990 con mansioni di responsabile di una funzione;
conosco il ricorrente in quanto ho ereditato, come responsabile della funzione, il gruppo di cui fa parte il sig. da maggio 2022; il gruppo si occupa delle Pt_1
soluzioni informatiche per sistemi CROSS;
appena ho iniziato la funzione ho organizzato il lavoro dividendo l'area in più gruppi di cui uno si occupava della tematica delle questioni trasversali di sicurezza e di cui faceva parte il ricorrente;
il gruppo in origine era di 6 persone poi è diventato di 5, il coordinatore del gruppo non sono io ma l'ing. che è un quadro aziendale;
in pratica il gruppo riceve le Persona_1
problematiche di sicurezza dai vari reparti e avvia le analisi di impatto sui singoli sistemi;
tali attività possono essere di vario livello, il gruppo deve capire quali conseguenze una criticità ha sui nostri sistemi;
fatto questo deve passare l'attività agli interlocutori ossia gli esperti del sistema che devono valutare il da farsi per risolvere le criticità; la fase di verifica della risoluzione della criticità non è sempre rimessa al gruppo;
ciò perché non sempre è richiesta questa fase di collaudo, dipende dalla richiesta;
nel gruppo poi il ricorrente è specializzato sui sistemi Sox e sui rientri in sicurezza;
tanto mi risulta da alcune mail e dalle interlocuzioni che avevo con l'ing. ; comunque le persone nel gruppo sono intercambiabili perché si tratta di Parte_3
attività da fare in tempi brevi;
io lavoro nella sede di Roma da molti anni;
per quanto mi consta l'attività di certificazione per il Sox è si un'attività di raccolta di dati e documenti ma anche di analisi degli stessi per capire se impattavano i nostri sistemi;
nel gruppo del ricorrente fino a novembre 2023 c'era anche il sig.
; non ricordo l'inquadramento di tutti i componenti del gruppo;
l'attività prevalente del Tes_1 Tes_1
era nel gruppo, non so con precisione quale altra attività svolgesse.”;
L'altra teste di parte convenuta ha dichiarato: “ADR: sono dipendente della Testimone_3
convenuta dal 1990 e attualmente sono responsabile della funzione BRSM in ambito dei sistemi ERP and
Credit Solution;
conosco il ricorrente in quanto, tra la fine del 2019 e aprile 2022, l'ho gestito perchè lavorava in uno dei gruppi di lavoro nell'ambito della funzione Cross Solution and Common Application, in particolare nel gruppo che seguiva i monitoraggi cross per le attività legate alla sicurezza, alle disposizioni di legge, alle audit, alla socs e varie;
il gruppo era stato creato appositamente perché i temi sono di grande rilievo per l'azienda, era composto da 6 persone e il ricorrente si occupava dei temi legati alla Socs, dal cui rispetto dipende la quotazione in borsa della società; lui doveva garantire che i sistemi impattati dalle richieste di evidenze della certificazione socs fossero forniti con la dovuta qualità e nei tempi previsti;
l'attività si sostanziava nell'organizzare il lavoro in base alle richieste sulla specifica certificazione, coordinandosi e interfacciandosi con gli altri settori coinvolti;
era sua responsabilità garantire che le procedure fossero corrette
e che i tempi fossero rispettati;
non si trattava di mera attività di raccolta dei dati ma di attività di raccordo
e di valutazione dei dati;
laddove il dato acquisito non fosse corretto, era suo compito entrare nel merito e richiedere la rielaborazione del dato nei termini corretti;
le evidenze richieste dal revisore potevano essere verbali di collaudo, certificazione di rilascio o altra documentazione associata al ciclo di vita del software;
nell'ambito del gruppo inoltre organizzavamo SAL periodici settimanali o quindicinali nei quali ciascun assegnatario delle attività, tra cui il ricorrente, forniva le evidenze delle attività seguite e le risultanze venivano inserite in documenti (slide) che venivano analizzati prima da me e poi inviati al mio responsabile.”.
Orbene, valutando i dati emersi dall'istruttoria: il teste , certamente attendibile in Tes_1
quanto a diretta conoscenza delle mansioni del ricorrente, avendo svolto la stessa attività per il primo anno quale coordinatore dell' ha confermato pienamente l'assunto Pt_1
attoreo, ossia che l'attività consiste in una raccolta di documenti tecnici (specifiche tecniche, ticket, lettere e comunicazioni ecc.) richiesti di volta in volta dall' ai settori Pt_1
competenti; che detti documenti vengono passati al settore interno Compliance che, a sua volta, li consegna ad una società esterna di certificazione il cui compito è quello di verificarne la congruità dei contenuti;
che in questo processo, l' si limita, nel rispetto Pt_1
di procedure definite e richieste espresse, a raccogliere la documentazione senza entrare mai nel merito della stessa, che passa poi al citato settore Compliance, che a sua volta si interfaccia con il Certificatore esterno;
che l'attività è calendarizzata e predefinita anche nella tempistica.
Le deposizioni dei testi di parte convenuta non valgono a scalfire le riportate dichiarazioni, anzi, nella sostanza, confermano che l'attività di era essenzialmente un'attività di Pt_1
raccolta di documenti in relazione alle certificazioni per i sistemi SOX, pur riferendo detti testi di una attività di valutazione e controllo dei dati, che, tuttavia, avuto riguardo al tipo di processo, non può che essere un controllo meramente formale. Ciò senza contare che il teste lavora a Roma, non era il coordinatore dell' e riferisce de relato sulla base Tes_2 Pt_1
di alcune mail intervenute con il responsabile Parte_3
In ogni caso, pur volendo valorizzare la fase della valutazione e del controllo dei dati, anche le mansioni successive al 22.01.2018 appaiono prevalentemente esecutive, ripetitive, prive di potere direttivo, di autonomia, di iniziativa decisionale;
non si ravvisa nelle stesse nessuna responsabilità di unità operative o contributo professionale a carattere progettuale innovativo, del resto nemmeno dedotti dalla società.
In definitiva, non vi è alcuna corrispondenza, tra le nuove mansioni e le caratteristiche professionali del livello 7° sopra riportate. In ragione di quanto fin qui esposto, dunque, non vi è dubbio che il ricorrente sia stato dequalificato.
Appurata la illegittima adibizione del ricorrente a mansioni inferiori al livello di inquadramento, deve essere esaminata la domanda risarcitoria.
Giova, a questo punto, rammentare che, in tema di demansionamento e di dequalificazione, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, sentenza n. 6572 del 24/03/2006) hanno affermato da tempo che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo.
Si è altresì statuito (Sez. L, sentenza n. 6797 del 19/03/2013; Sez. L, sentenza n. 19785 del
17/09/2010) che, in simili ipotesi, occorre la specifica allegazione dell'esistenza di un pregiudizio -di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile- provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Tale pregiudizio non si pone, in altri termini, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c., del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (v. Cass. 26 gennaio 2015 n.
1327; Cass. n. 29047 del 05/12/2017; Cass. n. 9901 del 20/04/2018).
Il giudice può, invero, desumere l'esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere incombe pur sempre sul lavoratore, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, determinandone l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr., ex plurimis
Cass. n. 21 del 03/01/2019; Cass. n. 25743 del 15/10/2018;M Cass. n. 22930 del
10/11/2015; Cass. 19 settembre 2014, n. 19778; Cass. 26 febbraio 2009 n. 4652; Cass. 26 novembre 2008 n. 28274; Cass. Sez. Un. 24 marzo 2006 n. 6572).
Nel caso in esame sotto il profilo del “danno conseguenza” in ricorso è stato dedotto che
“L'istante, lo ricordiamo, con 23 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni ed informatico, svolge in mansioni di tipo esecutivo, prive di potere decisionale, responsabilità primaria;
manca la sperimentazione
e realizzazione di progetti, la consulenza integrata ecc.; 46) Il settore in cui opera, quello delle telecomunicazioni, è in notoria rapida evoluzione così come la parte informatica. Possiamo tranquillamente affermare che l'informatica ha completamente modificato il modo di comunicare e vivere. L'evoluzione dei software, oramai parte integrante di qualsiasi processo lavorativo, è continua così come dei servizi e prodotti di telefonia che funzionano grazie agli applicativi. 47) La rete fissa e mobile ha visto l'affermarsi di internet ed oggi della fibra ottica;
la telefonia mobile ha cambiato le abitudini di vita di ognuno, gli smartphone si evolvono continuamente con software che si aggiornano ogni mese;
ci sono poi i tablet, i palmari i PC (anche portatili) che sono oramai strumenti di lavoro e di comunicazione;
48) Tutto quanto sopra gira e funziona grazie ai software che l'istante progettava, sviluppava, collaudava e metteva in esercizio;
49) Il mancato aggiornamento professionale impedisce l'accrescimento delle conoscenze e competenze acquisite ed allo stesso tempo, il mancato utilizzo delle stesse, per un periodo lungo, in un settore in rapida evoluzione, accelera il processo di depauperamento del valore professionale sul mercato del lavoro;
”.
Orbene, è evidente che l'adibizione a mansioni inferiori a quelle del livello di inquadramento ha comportato l'impossibilità per il ricorrente non solo di acquisire esperienza ma anche di porre in atto il necessario aggiornamento professionale con conseguente impossibilità di accrescere le sue conoscenze e competenze, e ciò per un periodo prolungato e, per di più, in un settore in rapida evoluzione.
Pertanto, tenuto conto della rapidità dell'evoluzione tecnologica del sistema, della lontananza delle nuove mansioni ai contenuti di tipo direttivo del livello di inquadramento e della durata del demansionamento, si ritiene equo quantificare il danno nella misura del 60% della retribuzione mensile percepita (€ 3.349,76,) pari a € 2.009,85 mensili dall'8.3.2017 alla data di deposito del presente ricorso.
Su tali somme competono interessi e rivalutazione monetaria dalla presente pronuncia al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) condanna la convenuta al risarcimento del danno professionale in CP_1
favore del ricorrente nella misura del 60% della retribuzione mensile percepita (€ 3.349,76,) pari a € 2.009,85 mensili dall'8.3.2017 al 24.5.22 (data di deposito del presente ricorso), oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate ex art. 429 c.p.c. dalla pronuncia al saldo;
b) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 oltre Iva
e Cpa come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Napoli, così deciso in data 20/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato