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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 4787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4787 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3158 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7
(C.F. ) Parte_8 C.F._8
(C.F. Parte_9 C.F._9
(C.F. Parte_10 C.F._10
(C.F. ) Parte_11 C.F._11
(C.F. ) Parte_12 C.F._12
(C.F. ) Parte_13 C.F._13
(C.F. Parte_14 C.F._14
(C.F. Parte_15 C.F._15
(C.F. Parte_16 C.F._16
(C.F. Parte_17 C.F._17
(C.F. Parte_18 C.F._18 con l'Avv.DE ANGELIS DOMENICO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Campobasso, Via Monforte n. 7;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) con l'Avv. MAZZOLANI OLGA e l'Avv. RUGOLO MARINA P.IVA_1 parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA
MAROSTICA, 8 20146 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: differenze retributive - indennità
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 14/03/2025, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano –
Sezione Lavoro – Controparte_1
chiedendo di accertare e dichiarare il loro diritto al
[...] pagamento dell'indennità giornaliera ex articolo 86 comma 3 CCNL
Comparto Sanità Pubblica 2016-2018 sia per il monto che lo smonto per ogni turno notturno dagli stessi prestato per il periodo specificatamente indicato in ricorso per ciascun ricorrente e con condanna al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese.
2. A sostegno di tale domanda, i ricorrenti hanno dedotto di essere tutti dipendenti della AST grande ospedale metropolitano di CP_1
Milano con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere ex categoria d attualmente professionista della salute giusta previsione del cc.nl comparto sanità pubblica 2019 2021; hanno, inoltre, riferito di svolgere la propria attività professionale su tre turni (7- 14:22;
13:49/21:11; 20:44/7:27), con conseguente riconoscimento dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 86 del CCNL applicato. Tanto premesso i ricorrenti lamentano che la nel caso del turno CP_1 notturno, ricadente su due giorni diversi, avrebbe sempre liquidato solo una indennità giornaliera anziché due.
2 3. In diritto, i ricorrenti richiamano il tenore letterale dell'art. 86
CCNL - che fa riferimento al giorno anziché al turno-, l'art. 106 comma 2
CCNL, un parere di del 2023, nonché il comportamento di altre CP_2 aziende ospedaliere pubbliche italiane;
chiedono pertanto il riconoscimento della doppia indennità di cui all'art. 86 CCNL (pari ad
€4,49) per ogni turno notturno svolto, nei limiti della prescrizione.
4. Si è costituito ritualmente in giudizio
[...]
, eccependo l'infondatezza in fatto e in Controparte_1 diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
5. In particolare, la convenuta ha eccepito di aver remunerato i ricorrenti in conformità alla disposizione contrattual-collettiva di cui all'art 86, comma 3, del C.C.N.L. di settore, non riconoscendo per l'appunto una doppia indennità giornaliera secondo l'interpretazione di cui al parere ARAN “SAN293” del 30/5/2017. Ha, inoltre, eccepito, in via preliminare, la prescrizione per taluni periodi e nello specifico:
- per relativamente al periodo antecedente al Parte_4 novembre 2019;
- per Parte_2 Parte_5 relativamente al periodo Parte_10 Parte_15 antecedente al 12 novembre 2019
- per relativamente al periodo antecedente Parte_6
10 ottobre 2019.
6. La resistente ha, inoltre, eccepito la mancata produzione per taluni ricorrenti ( e dei cartellini attestanti i Parte_7 Parte_18 turni id lavoro svolti, nonché l'errata indicazione degli stessi per
[...]
(un turno in più ad ottobre 2021) e per (ossia, Pt_5 Parte_19
3 turni in più nel mese di gennaio 2020 (2 turni effettuati e non 5); 1 turno in più nel mese di febbraio 2020 (4 turni effettuati e non 5); 1 turno in più nel mese di marzo 2020 (4 turni effettuati e non 5); 1 turno in più nel mese di maggio 2020 (4 turni effettuati e non 5); 1 turno in più nel mese di luglio 2020); infine, ha evidenziato un errore di calcolo riguardante la posizione del sig. La somma dei singoli Parte_4
3 turni indicati da controparte corrisponde ad un totale complessivo di n.
181 (e non n. 185).
7. All'udienza del 24 settembre 2025, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto termine per depositare lettere di messa in mora e cartellini presenza erroneamente non prodotti nonché rideterminazione del conteggio in adesione alle eccezioni di controparte.
8. Autorizzata la produzione documentale richiesta – ritenuta rilevante e ammissibile in ragione delle contestazioni contenute in memoria e tenuto conto dell'espressa indicazione in ricorso dei cartellini che per mero errore non sono stati prodotti unitamente la ricorso - la difesa di parte ricorrente ha depositato nota del 16.10.2025 specificando di aderire all'eccezione di prescrizione per i ricorrenti Parte_5
,
[...] Parte_17 Parte_4 Parte_2
e rideterminando, anche in adesione Parte_10 Parte_6 alle irregolarità di calcolo evidenziate in memoria, le rispettive pretese;
ha inoltre prodotto i cartellini paga mancati (già indicati nell'atto introduttivo). All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente ha inoltre dichiarato di aderire alla contestazione formulata in udienza relativa al conteggio del ricorrente riducendo la pretesa per tale Pt_4 ricorrente all'importo di €704,43.
9. Il Giudice, ritenuta la causa documentale, ha poi invitato alla discussione all'esito della quale ha deciso pronunciando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, l' , in CP_1 quanto struttura ospedaliera, applica a tutto il proprio personale del comparto il C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica tempo per tempo vigente.
Nello specifico, per quanto rileva ai fini della presente causa, è applicato il C.C.N.L. Comparto Sanità del 1°/9/1995 (doc. 2), il C.C.N.L. Comparto
Sanità 2016 - 2018, sottoscritto in data 21/5/2018 (doc. 5 ricorso.) e il
4 C.C.N.L. Comparto Sanità 2019 - 2021, sottoscritto in data 2/11/2022
(cfr. Doc. 2A - Stralcio C.C.N.L. Comparto Sanità 2019 – 2021).
3. I ricorrenti prestano la propria attività lavorativa in favore dell' con mansioni di infermiere/ assistente tecnico/ CP_1 tecnico sanitario di laboratorio biomedico e appartengono alla categoria dei turnisti h24, in quanto abilitati a svolgere la propria attività lavorativa all'interno del rispettivo reparto di adibizione sulle 24 ore, alternativamente articolate.
4. In tale contesto, i ricorrenti hanno eseguito la propria attività sulla base della turnazione prestabilita, alternando turni mattutini, pomeridiani oppure notturni. Per la prestazione svolta nel turno notturno, i ricorrenti hanno sempre percepito una singola indennità di cui all'art. 86, comma 3, C.C.N.L. di settore.
***
5. L'art. 86, 3^ comma del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-
2018, stabilisce: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a €.4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”.
6. Sull'interpretazione di tale disposizione si è già pronunciato il
Tribunale di Milano (rel Atanasio sent. n. 1741/24) confermata integralmente dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza del
25.11.2024, RG 927/2024, le cui considerazioni in quanto condivisibili debbono essere richiamate integralmente ai sensi dell'art. 118 disp att.
c.p.c.: “la indennità giornaliera di cui all'art. 86, 3^ comma va intesa in senso letterale quale emolumento dovuto per la attività svolta nel giorno di calendario (e non nel turno), tenuto conto della espressione usata nel 6^ comma, dove la indennità spetta per ogni giornata di effettivo servizio
5 prestato rispetto alla (diversa) espressione usata nel 13^ comma, dove la indennità spetta per il servizio di turno (festivo). La circostanza è estremamente significativa, trattandosi di differenziazione contenuta nel medesimo articolo: quando le parti sociali hanno voluto ancorare il riconoscimento della indennità giornaliera al turno di servizio lo hanno esplicitamente pattuito. Rafforza tale conclusione il fatto che le indennità di cui al 3^ e 6^ comma non vengono corrisposte (cfr. ultima parte 3^ comma
e comma 11^) per “i giorni di assenza” (salvo quello di “riposo compensativo”, funzionale al recupero della maggior durata della prestazione lavorativa), presupponendo perciò per la loro erogazione (e nel
6^ comma è contenuta espressamente detta locuzione) lo svolgimento di una “giornata di effettivo servizio”; b) il successivo CCNL del Comparto
(2019/2021) - che a far tempo dal gennaio 2023 ha introdotto un nuovo sistema indennitario - all'art. 106, 2^ comma prevede che la indennità comprenda il giorno montante e quello smontante (“…compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro” ). Con riferimento a quest'ultimo disposto, l'ARAN con il parere n. 3113/23 ha chiarito che “nel caso tuttavia di due turni consecutivi il cui momento di termine del primo turno e di inizio del secondo turno ricadano nella stessa giornata, l'indennità da riconoscere al dipendete è una sola: il comma due infatti precisa che l'indennità di che trattasi si riferisce alla giornata
(…compete una indennità giornaliera…) e non al singolo turno”. L'opzione offerta dall'attuale appellato trova quindi avallo nel richiamato parere, che, pur non costituendo interpretazione autentica dell'art. 106, 2^ comma, possiede comunque una valenza eloquente, provenendo dalla stessa parte datoriale. Per le considerazioni sopra svolte - ogni altra questione assorbita
e senza necessità di ricorrere allo strumento di cui all'art. 363 bis c.p.c. - la sentenza n. 1741/24 del Tribunale di Milano deve essere pertanto integralmente confermata, anche con riferimento alla pretesa azionata dal lavoratore ai sensi dell'art. 107, 2^ comma del CCNL 2019/2021, che riconosce per servizi particolarmente disagiati la indennità per ogni
“giornata di presenza”.
6 7. In adesione a tale orientamento, deve, pertanto, accertarsi il diritto dei ricorrenti al pagamento della indennità giornaliera, ex art. 86, comma
3, CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, sia per il giorno montante e quello smontante per ogni turno notturno dagli stessi prestato per il periodo indicato in atti, nei limiti della prescrizione e sino a dicembre 2022.
8. Avendo il ricorrente aderito all'eccezione di prescrizione di parte avversa e rideterminato i conteggi in ossequio alle osservazioni in punto di turni effettuati, la resistente va condannata al pagamento dei seguenti importi:
- : € 969,84; Parte_1
- € 642,07; Parte_2
- € 709,42; Parte_3
- € 709,42; Parte_4
- € 628,60; Parte_5
- € 624,11; Parte_6
- € 237,97; Parte_7
- € 112,25; Parte_8
- € 844,12; Parte_9
- € 615,13; Parte_10
- € 408,59; Parte_11
- € 211,03; Parte_12
- : € 98,78; Parte_13
- € 628,60; Parte_14
- € 646,56; Parte_15
- € 426,55; Parte_16
- : € 601,66; Parte_17
- : € 457,98. Parte_18
9. A tale importo, poi, deve essere aggiunta la maggior somma tra rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al saldo, essendo stato affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che “la 'ratio decidendi' della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459 del 2000) del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione
7 relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la pubblica amministrazione conserva, infatti, pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa.
Esclusa l'omogeneità delle relative situazioni - e, con ciò, la lesione del principio di eguaglianza - e considerata, per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico, la disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, deve ritenersi assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, senza che possa essere dedotta una lesione del diritto di difesa e di azione del lavoratore, non evocabile, secondo la costante giurisprudenza, in riferimento, come nella specie, a norme sostanziali” (la Corte, nella sentenza n. 82 del 2003, con tale motivazione, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35
e 36 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti). Pertanto, occorre riconoscere alla parte ricorrente solo la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 4366 del 23/02/2009).
10. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la resistente deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario, tenuto conto del valore della causa, delle fasi del giudizio effettivamente svolte dell'aumento per il numero delle parti, nonché il pregio dell'attività svolta.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
8 il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al pagamento della indennità giornaliera, ex art. 86 comma 3 CCNL Comparto Sanità
Pubblica 2016-2018, sia per il monto che lo smonto per ogni turno notturno dagli stessi prestato per il periodo indicato in atti, nei limiti della prescrizione e sino a dicembre 2022;
2) per l'effetto condanna la resistente al pagamento dei seguenti importi, con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo:
- dell'importo di € 969,84 Parte_1
- € 642,07; Parte_2
- dell'importo di € 709,42 Parte_3
- € 704,43; Parte_4
- € 628,60 Parte_5
- € 624,11; Parte_6
- € 237,97 Parte_7
- dell'importo di € 112,25 Parte_8
- € 844,12 Parte_9
- € 615,13; Parte_10
- dell'importo di € 408,59 Parte_11
- dell'importo di € 211,03 Parte_12
- dell'importo di € 98,78 Parte_13
- dell'importo di € 628,60 Parte_14
- € 646,56 Parte_15
- dell'importo di € 426,55 Parte_16
- : € 601,66; Parte_17
- dell'importo di € 457,98 Parte_18
3) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €9.279,00 oltre I.V.A. e C.P.A e 15% spese generali e contributo unificato da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
9 Milano, 5.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7
(C.F. ) Parte_8 C.F._8
(C.F. Parte_9 C.F._9
(C.F. Parte_10 C.F._10
(C.F. ) Parte_11 C.F._11
(C.F. ) Parte_12 C.F._12
(C.F. ) Parte_13 C.F._13
(C.F. Parte_14 C.F._14
(C.F. Parte_15 C.F._15
(C.F. Parte_16 C.F._16
(C.F. Parte_17 C.F._17
(C.F. Parte_18 C.F._18 con l'Avv.DE ANGELIS DOMENICO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Campobasso, Via Monforte n. 7;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) con l'Avv. MAZZOLANI OLGA e l'Avv. RUGOLO MARINA P.IVA_1 parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA
MAROSTICA, 8 20146 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: differenze retributive - indennità
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 14/03/2025, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano –
Sezione Lavoro – Controparte_1
chiedendo di accertare e dichiarare il loro diritto al
[...] pagamento dell'indennità giornaliera ex articolo 86 comma 3 CCNL
Comparto Sanità Pubblica 2016-2018 sia per il monto che lo smonto per ogni turno notturno dagli stessi prestato per il periodo specificatamente indicato in ricorso per ciascun ricorrente e con condanna al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese.
2. A sostegno di tale domanda, i ricorrenti hanno dedotto di essere tutti dipendenti della AST grande ospedale metropolitano di CP_1
Milano con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere ex categoria d attualmente professionista della salute giusta previsione del cc.nl comparto sanità pubblica 2019 2021; hanno, inoltre, riferito di svolgere la propria attività professionale su tre turni (7- 14:22;
13:49/21:11; 20:44/7:27), con conseguente riconoscimento dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 86 del CCNL applicato. Tanto premesso i ricorrenti lamentano che la nel caso del turno CP_1 notturno, ricadente su due giorni diversi, avrebbe sempre liquidato solo una indennità giornaliera anziché due.
2 3. In diritto, i ricorrenti richiamano il tenore letterale dell'art. 86
CCNL - che fa riferimento al giorno anziché al turno-, l'art. 106 comma 2
CCNL, un parere di del 2023, nonché il comportamento di altre CP_2 aziende ospedaliere pubbliche italiane;
chiedono pertanto il riconoscimento della doppia indennità di cui all'art. 86 CCNL (pari ad
€4,49) per ogni turno notturno svolto, nei limiti della prescrizione.
4. Si è costituito ritualmente in giudizio
[...]
, eccependo l'infondatezza in fatto e in Controparte_1 diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
5. In particolare, la convenuta ha eccepito di aver remunerato i ricorrenti in conformità alla disposizione contrattual-collettiva di cui all'art 86, comma 3, del C.C.N.L. di settore, non riconoscendo per l'appunto una doppia indennità giornaliera secondo l'interpretazione di cui al parere ARAN “SAN293” del 30/5/2017. Ha, inoltre, eccepito, in via preliminare, la prescrizione per taluni periodi e nello specifico:
- per relativamente al periodo antecedente al Parte_4 novembre 2019;
- per Parte_2 Parte_5 relativamente al periodo Parte_10 Parte_15 antecedente al 12 novembre 2019
- per relativamente al periodo antecedente Parte_6
10 ottobre 2019.
6. La resistente ha, inoltre, eccepito la mancata produzione per taluni ricorrenti ( e dei cartellini attestanti i Parte_7 Parte_18 turni id lavoro svolti, nonché l'errata indicazione degli stessi per
[...]
(un turno in più ad ottobre 2021) e per (ossia, Pt_5 Parte_19
3 turni in più nel mese di gennaio 2020 (2 turni effettuati e non 5); 1 turno in più nel mese di febbraio 2020 (4 turni effettuati e non 5); 1 turno in più nel mese di marzo 2020 (4 turni effettuati e non 5); 1 turno in più nel mese di maggio 2020 (4 turni effettuati e non 5); 1 turno in più nel mese di luglio 2020); infine, ha evidenziato un errore di calcolo riguardante la posizione del sig. La somma dei singoli Parte_4
3 turni indicati da controparte corrisponde ad un totale complessivo di n.
181 (e non n. 185).
7. All'udienza del 24 settembre 2025, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto termine per depositare lettere di messa in mora e cartellini presenza erroneamente non prodotti nonché rideterminazione del conteggio in adesione alle eccezioni di controparte.
8. Autorizzata la produzione documentale richiesta – ritenuta rilevante e ammissibile in ragione delle contestazioni contenute in memoria e tenuto conto dell'espressa indicazione in ricorso dei cartellini che per mero errore non sono stati prodotti unitamente la ricorso - la difesa di parte ricorrente ha depositato nota del 16.10.2025 specificando di aderire all'eccezione di prescrizione per i ricorrenti Parte_5
,
[...] Parte_17 Parte_4 Parte_2
e rideterminando, anche in adesione Parte_10 Parte_6 alle irregolarità di calcolo evidenziate in memoria, le rispettive pretese;
ha inoltre prodotto i cartellini paga mancati (già indicati nell'atto introduttivo). All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente ha inoltre dichiarato di aderire alla contestazione formulata in udienza relativa al conteggio del ricorrente riducendo la pretesa per tale Pt_4 ricorrente all'importo di €704,43.
9. Il Giudice, ritenuta la causa documentale, ha poi invitato alla discussione all'esito della quale ha deciso pronunciando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, l' , in CP_1 quanto struttura ospedaliera, applica a tutto il proprio personale del comparto il C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica tempo per tempo vigente.
Nello specifico, per quanto rileva ai fini della presente causa, è applicato il C.C.N.L. Comparto Sanità del 1°/9/1995 (doc. 2), il C.C.N.L. Comparto
Sanità 2016 - 2018, sottoscritto in data 21/5/2018 (doc. 5 ricorso.) e il
4 C.C.N.L. Comparto Sanità 2019 - 2021, sottoscritto in data 2/11/2022
(cfr. Doc. 2A - Stralcio C.C.N.L. Comparto Sanità 2019 – 2021).
3. I ricorrenti prestano la propria attività lavorativa in favore dell' con mansioni di infermiere/ assistente tecnico/ CP_1 tecnico sanitario di laboratorio biomedico e appartengono alla categoria dei turnisti h24, in quanto abilitati a svolgere la propria attività lavorativa all'interno del rispettivo reparto di adibizione sulle 24 ore, alternativamente articolate.
4. In tale contesto, i ricorrenti hanno eseguito la propria attività sulla base della turnazione prestabilita, alternando turni mattutini, pomeridiani oppure notturni. Per la prestazione svolta nel turno notturno, i ricorrenti hanno sempre percepito una singola indennità di cui all'art. 86, comma 3, C.C.N.L. di settore.
***
5. L'art. 86, 3^ comma del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-
2018, stabilisce: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a €.4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”.
6. Sull'interpretazione di tale disposizione si è già pronunciato il
Tribunale di Milano (rel Atanasio sent. n. 1741/24) confermata integralmente dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza del
25.11.2024, RG 927/2024, le cui considerazioni in quanto condivisibili debbono essere richiamate integralmente ai sensi dell'art. 118 disp att.
c.p.c.: “la indennità giornaliera di cui all'art. 86, 3^ comma va intesa in senso letterale quale emolumento dovuto per la attività svolta nel giorno di calendario (e non nel turno), tenuto conto della espressione usata nel 6^ comma, dove la indennità spetta per ogni giornata di effettivo servizio
5 prestato rispetto alla (diversa) espressione usata nel 13^ comma, dove la indennità spetta per il servizio di turno (festivo). La circostanza è estremamente significativa, trattandosi di differenziazione contenuta nel medesimo articolo: quando le parti sociali hanno voluto ancorare il riconoscimento della indennità giornaliera al turno di servizio lo hanno esplicitamente pattuito. Rafforza tale conclusione il fatto che le indennità di cui al 3^ e 6^ comma non vengono corrisposte (cfr. ultima parte 3^ comma
e comma 11^) per “i giorni di assenza” (salvo quello di “riposo compensativo”, funzionale al recupero della maggior durata della prestazione lavorativa), presupponendo perciò per la loro erogazione (e nel
6^ comma è contenuta espressamente detta locuzione) lo svolgimento di una “giornata di effettivo servizio”; b) il successivo CCNL del Comparto
(2019/2021) - che a far tempo dal gennaio 2023 ha introdotto un nuovo sistema indennitario - all'art. 106, 2^ comma prevede che la indennità comprenda il giorno montante e quello smontante (“…compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro” ). Con riferimento a quest'ultimo disposto, l'ARAN con il parere n. 3113/23 ha chiarito che “nel caso tuttavia di due turni consecutivi il cui momento di termine del primo turno e di inizio del secondo turno ricadano nella stessa giornata, l'indennità da riconoscere al dipendete è una sola: il comma due infatti precisa che l'indennità di che trattasi si riferisce alla giornata
(…compete una indennità giornaliera…) e non al singolo turno”. L'opzione offerta dall'attuale appellato trova quindi avallo nel richiamato parere, che, pur non costituendo interpretazione autentica dell'art. 106, 2^ comma, possiede comunque una valenza eloquente, provenendo dalla stessa parte datoriale. Per le considerazioni sopra svolte - ogni altra questione assorbita
e senza necessità di ricorrere allo strumento di cui all'art. 363 bis c.p.c. - la sentenza n. 1741/24 del Tribunale di Milano deve essere pertanto integralmente confermata, anche con riferimento alla pretesa azionata dal lavoratore ai sensi dell'art. 107, 2^ comma del CCNL 2019/2021, che riconosce per servizi particolarmente disagiati la indennità per ogni
“giornata di presenza”.
6 7. In adesione a tale orientamento, deve, pertanto, accertarsi il diritto dei ricorrenti al pagamento della indennità giornaliera, ex art. 86, comma
3, CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, sia per il giorno montante e quello smontante per ogni turno notturno dagli stessi prestato per il periodo indicato in atti, nei limiti della prescrizione e sino a dicembre 2022.
8. Avendo il ricorrente aderito all'eccezione di prescrizione di parte avversa e rideterminato i conteggi in ossequio alle osservazioni in punto di turni effettuati, la resistente va condannata al pagamento dei seguenti importi:
- : € 969,84; Parte_1
- € 642,07; Parte_2
- € 709,42; Parte_3
- € 709,42; Parte_4
- € 628,60; Parte_5
- € 624,11; Parte_6
- € 237,97; Parte_7
- € 112,25; Parte_8
- € 844,12; Parte_9
- € 615,13; Parte_10
- € 408,59; Parte_11
- € 211,03; Parte_12
- : € 98,78; Parte_13
- € 628,60; Parte_14
- € 646,56; Parte_15
- € 426,55; Parte_16
- : € 601,66; Parte_17
- : € 457,98. Parte_18
9. A tale importo, poi, deve essere aggiunta la maggior somma tra rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al saldo, essendo stato affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che “la 'ratio decidendi' della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459 del 2000) del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione
7 relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la pubblica amministrazione conserva, infatti, pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa.
Esclusa l'omogeneità delle relative situazioni - e, con ciò, la lesione del principio di eguaglianza - e considerata, per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico, la disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, deve ritenersi assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, senza che possa essere dedotta una lesione del diritto di difesa e di azione del lavoratore, non evocabile, secondo la costante giurisprudenza, in riferimento, come nella specie, a norme sostanziali” (la Corte, nella sentenza n. 82 del 2003, con tale motivazione, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35
e 36 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti). Pertanto, occorre riconoscere alla parte ricorrente solo la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 4366 del 23/02/2009).
10. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la resistente deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario, tenuto conto del valore della causa, delle fasi del giudizio effettivamente svolte dell'aumento per il numero delle parti, nonché il pregio dell'attività svolta.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
8 il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al pagamento della indennità giornaliera, ex art. 86 comma 3 CCNL Comparto Sanità
Pubblica 2016-2018, sia per il monto che lo smonto per ogni turno notturno dagli stessi prestato per il periodo indicato in atti, nei limiti della prescrizione e sino a dicembre 2022;
2) per l'effetto condanna la resistente al pagamento dei seguenti importi, con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo:
- dell'importo di € 969,84 Parte_1
- € 642,07; Parte_2
- dell'importo di € 709,42 Parte_3
- € 704,43; Parte_4
- € 628,60 Parte_5
- € 624,11; Parte_6
- € 237,97 Parte_7
- dell'importo di € 112,25 Parte_8
- € 844,12 Parte_9
- € 615,13; Parte_10
- dell'importo di € 408,59 Parte_11
- dell'importo di € 211,03 Parte_12
- dell'importo di € 98,78 Parte_13
- dell'importo di € 628,60 Parte_14
- € 646,56 Parte_15
- dell'importo di € 426,55 Parte_16
- : € 601,66; Parte_17
- dell'importo di € 457,98 Parte_18
3) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €9.279,00 oltre I.V.A. e C.P.A e 15% spese generali e contributo unificato da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
9 Milano, 5.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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