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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 22/08/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 982/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Paolo Salvatore Giudice dott. Mirco Lombardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 982/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Malgrate (LC) Via Gaggio n. 39 /G, con il patrocinio dell'avv. CASTAGNA SILVIA NATALIA
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ove ivi residente Parte_2 C.F._2 in Via Spirola n.8 con il patrocinio dell'avv. CAMPANIELLI ELIA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale accogliere le seguenti conclusioni così formulate congiuntamente sia nell'atto introduttivo sia nelle note congiunte di trattazione scritta, che qui integralmente si riportano:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data 25.06.2001 in Malgrate, con atto iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Malgrate al n. 2, Parte II, Serie A. e ordinare all'Ufficio di Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2. Affidamento e figli maggiorenni: non occorre adottare alcun provvedimento in merito all'affidamento e al diritto di visita dei figli poiché entrambi sono già maggiorenni e non più soggetti alla responsabilità genitoriale, pertanto non è più richiesta alcuna disposizione al riguardo da parte del Tribunale;
i figli continueranno a vivere con la madre che continuerà ad abitare nell'immobile meglio individuato al punto 4 infra.
3. Mantenimento dei figli: le parti convengono che i figli saranno mantenuti in via integrale dalla sig.ra la quale si farà carico al Pt_1 100% anche delle spese straordinarie, sia in ragione della condizione di salute del sig. come indicato al punto g) delle premesse
Pt_2 sia dell'ulteriore circostanza che il sig. verserà, comunque ed in via anticipata, in favore dei figli quanto segue.
Pt_2 Per Le parti convengono - e i figli e vi acconsentono sottoscrivendo il presente ricorso per ratifica ed accettazione delle Per_1 condizioni che riguardano il loro mantenimento - che il sig. versi in favore della sig.ra e a condizione che venga
Pt_2 Pt_1 perfezionata la cessione della quota prevista al punto 4) infra, la somma di € 50.000,00 a titolo di: (i) quanto ad € 15.000,00 a soddisfazione integrale di ogni obbligo di mantenimento pregresso, da intendersi assegni mensili e/o spese straordinarie;
la sig.ra ed i figli dichiarano così che tutti gli assegni di mantenimento e tutte le spese straordinarie pregresse sono Pt_1 stati integralmente corrisposti dal sig. in favore dei figli e che non sussistono più pendenze alla data di deposito del presente
Pt_2 ricorso;
(ii) quanto ad € 35.000,00 quale contributo una tantum per mantenimento futuro dei figli e spese straordinarie, somma così forfettizzata Per sulla scorta del seguente ipotetico ragionamento (€ 200,00 al mese per ciascun figlio ipotizzando quattro anni per e sette anni per ed il residuo come spese straordinarie). Per_1 La somma complessiva di € 50.000,00 verrà corrisposta nelle modalità e con le tempistiche meglio indicate alle clausole 4 e 5 del presente atto.
4. Trasferimento della quota immobiliare: in concomitanza con la pronuncia di divorzio, il sig. si obbliga a cedere alla sig.ra Pt_2
che si obbliga ad acquistare, la propria quota, pari al 50%, delle proprietà degli immobili coniugali, siti in Malgrate Loc. Gaggio Pt_1 snc e in particolare: Immobile sito in Malgrate, Loc. Gaggio snc, catasto fabbricati foglio 2 mapp. 1862/2 1862/12 P.s1.T. Cat. A/2 - Cl.4 Vani 9 Sup. cat. Mq 173; mapp. 1862/2 Via Gaggio snc - PS1- Cat. C/6 - MQ 23 SIP. CAT.MQ 26, il tutto come meglio indicato nell'atto di provenienza Notaio Dott. rep. N. 14462, attualmente intestati ad entrambi (doc. 6) affinché, a seguito di tale Persona_3 trasferimento, la moglie diventi l'unica intestataria e proprietaria dei suddetti immobili.
5. Il corrispettivo stimato e convenuto tra le parti della quota immobiliare da trasferire alla sig.ra è di € 180.000,00 Pt_1 (centoottantamila/00), dalla quale le parti concordano di decurtare: (i) € 50.000,00, quale somma anticipata dal padre per il mantenimento pregresso e futuro dei figli, comprensivo di spese straordinarie (vedi clausola 3); (ii) € 40.000,00 (cinquantamila/00) quale contributo del sig. per l'estinzione del mutuo residuo mutuo cointestato acceso presso Pt_2 Banca Popolare di Milano n. 14467 rep. N. 9657 e gravante sull'immobile coniugale (doc. 7), che la sig.ra si obbliga ad estinguere Pt_1 contestualmente alla sottoscrizione dell'atto notarile di cessione della quota. Decurtato quanto sopra, la somma che la sig.ra dovrà pertanto corrispondere al sig. sarà pari a € 90.000,00 Pt_1 Pt_2 (novantamila/00). La cessione della quota verrà effettuata con atto notarile da stipularsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il versamento della somma di € 90.000,00 avverrà integralmente alla stipula dell'atto notarile di cessione di quota. La sig.ra si impegna inoltre, in caso di vendita a terzi dell'immobile entro i successivi cinque anni dall'atto notarile di cui sopra Pt_1 ad un prezzo superiore ad € 360.000,00, a riconoscere al sig. il 50% della somma eccedente gli € 360.000,00. Pt_2
6. Le parti si obbligano a compiere, ciascuna per quanto di competenza, tutti gli atti necessari (anche di natura notarile) che saranno integralmente a carico della moglie, per perfezionare il trasferimento della quota in questione, concordando che il presente provvedimento di divorzio possa essere utilizzato quale titolo per la registrazione e la trascrizione nei pubblici registri.
7. Definizione completa dei rapporti economici: le condizioni sopra stabilite sono da intendersi tutte tra loro collegate e costitutive di un unico accordo.
8. Le parti con le attribuzioni qui concordate hanno regolato ogni questione economica e hanno definito tutti i rapporti patrimoniali discendenti dal vincolo coniugale e non hanno più null'altro a che pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo e/o ragione.
9. Spese di lite compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 25/06/2021 a Malgrate con atto iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Malgrate al n. 2, Parte II, Serie A, scegliendo il regime della comunione dei beni e dalla loro unione sono nati due figli nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] , entrambi maggiorenni Per_2 Per_1 non economicamente indipendente.
Il 24/04/2018 il procedimento di separazione si è concluso con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 26/06/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione deli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente, non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Malgrate il 25/06/2001 tra e scritto nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile del già menzionato Comune al n. 2 Parte 2 Serie A;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malgrate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 14/08/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Paolo Salvatore Giudice dott. Mirco Lombardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 982/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Malgrate (LC) Via Gaggio n. 39 /G, con il patrocinio dell'avv. CASTAGNA SILVIA NATALIA
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ove ivi residente Parte_2 C.F._2 in Via Spirola n.8 con il patrocinio dell'avv. CAMPANIELLI ELIA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale accogliere le seguenti conclusioni così formulate congiuntamente sia nell'atto introduttivo sia nelle note congiunte di trattazione scritta, che qui integralmente si riportano:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data 25.06.2001 in Malgrate, con atto iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Malgrate al n. 2, Parte II, Serie A. e ordinare all'Ufficio di Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2. Affidamento e figli maggiorenni: non occorre adottare alcun provvedimento in merito all'affidamento e al diritto di visita dei figli poiché entrambi sono già maggiorenni e non più soggetti alla responsabilità genitoriale, pertanto non è più richiesta alcuna disposizione al riguardo da parte del Tribunale;
i figli continueranno a vivere con la madre che continuerà ad abitare nell'immobile meglio individuato al punto 4 infra.
3. Mantenimento dei figli: le parti convengono che i figli saranno mantenuti in via integrale dalla sig.ra la quale si farà carico al Pt_1 100% anche delle spese straordinarie, sia in ragione della condizione di salute del sig. come indicato al punto g) delle premesse
Pt_2 sia dell'ulteriore circostanza che il sig. verserà, comunque ed in via anticipata, in favore dei figli quanto segue.
Pt_2 Per Le parti convengono - e i figli e vi acconsentono sottoscrivendo il presente ricorso per ratifica ed accettazione delle Per_1 condizioni che riguardano il loro mantenimento - che il sig. versi in favore della sig.ra e a condizione che venga
Pt_2 Pt_1 perfezionata la cessione della quota prevista al punto 4) infra, la somma di € 50.000,00 a titolo di: (i) quanto ad € 15.000,00 a soddisfazione integrale di ogni obbligo di mantenimento pregresso, da intendersi assegni mensili e/o spese straordinarie;
la sig.ra ed i figli dichiarano così che tutti gli assegni di mantenimento e tutte le spese straordinarie pregresse sono Pt_1 stati integralmente corrisposti dal sig. in favore dei figli e che non sussistono più pendenze alla data di deposito del presente
Pt_2 ricorso;
(ii) quanto ad € 35.000,00 quale contributo una tantum per mantenimento futuro dei figli e spese straordinarie, somma così forfettizzata Per sulla scorta del seguente ipotetico ragionamento (€ 200,00 al mese per ciascun figlio ipotizzando quattro anni per e sette anni per ed il residuo come spese straordinarie). Per_1 La somma complessiva di € 50.000,00 verrà corrisposta nelle modalità e con le tempistiche meglio indicate alle clausole 4 e 5 del presente atto.
4. Trasferimento della quota immobiliare: in concomitanza con la pronuncia di divorzio, il sig. si obbliga a cedere alla sig.ra Pt_2
che si obbliga ad acquistare, la propria quota, pari al 50%, delle proprietà degli immobili coniugali, siti in Malgrate Loc. Gaggio Pt_1 snc e in particolare: Immobile sito in Malgrate, Loc. Gaggio snc, catasto fabbricati foglio 2 mapp. 1862/2 1862/12 P.s1.T. Cat. A/2 - Cl.4 Vani 9 Sup. cat. Mq 173; mapp. 1862/2 Via Gaggio snc - PS1- Cat. C/6 - MQ 23 SIP. CAT.MQ 26, il tutto come meglio indicato nell'atto di provenienza Notaio Dott. rep. N. 14462, attualmente intestati ad entrambi (doc. 6) affinché, a seguito di tale Persona_3 trasferimento, la moglie diventi l'unica intestataria e proprietaria dei suddetti immobili.
5. Il corrispettivo stimato e convenuto tra le parti della quota immobiliare da trasferire alla sig.ra è di € 180.000,00 Pt_1 (centoottantamila/00), dalla quale le parti concordano di decurtare: (i) € 50.000,00, quale somma anticipata dal padre per il mantenimento pregresso e futuro dei figli, comprensivo di spese straordinarie (vedi clausola 3); (ii) € 40.000,00 (cinquantamila/00) quale contributo del sig. per l'estinzione del mutuo residuo mutuo cointestato acceso presso Pt_2 Banca Popolare di Milano n. 14467 rep. N. 9657 e gravante sull'immobile coniugale (doc. 7), che la sig.ra si obbliga ad estinguere Pt_1 contestualmente alla sottoscrizione dell'atto notarile di cessione della quota. Decurtato quanto sopra, la somma che la sig.ra dovrà pertanto corrispondere al sig. sarà pari a € 90.000,00 Pt_1 Pt_2 (novantamila/00). La cessione della quota verrà effettuata con atto notarile da stipularsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il versamento della somma di € 90.000,00 avverrà integralmente alla stipula dell'atto notarile di cessione di quota. La sig.ra si impegna inoltre, in caso di vendita a terzi dell'immobile entro i successivi cinque anni dall'atto notarile di cui sopra Pt_1 ad un prezzo superiore ad € 360.000,00, a riconoscere al sig. il 50% della somma eccedente gli € 360.000,00. Pt_2
6. Le parti si obbligano a compiere, ciascuna per quanto di competenza, tutti gli atti necessari (anche di natura notarile) che saranno integralmente a carico della moglie, per perfezionare il trasferimento della quota in questione, concordando che il presente provvedimento di divorzio possa essere utilizzato quale titolo per la registrazione e la trascrizione nei pubblici registri.
7. Definizione completa dei rapporti economici: le condizioni sopra stabilite sono da intendersi tutte tra loro collegate e costitutive di un unico accordo.
8. Le parti con le attribuzioni qui concordate hanno regolato ogni questione economica e hanno definito tutti i rapporti patrimoniali discendenti dal vincolo coniugale e non hanno più null'altro a che pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo e/o ragione.
9. Spese di lite compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 25/06/2021 a Malgrate con atto iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Malgrate al n. 2, Parte II, Serie A, scegliendo il regime della comunione dei beni e dalla loro unione sono nati due figli nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] , entrambi maggiorenni Per_2 Per_1 non economicamente indipendente.
Il 24/04/2018 il procedimento di separazione si è concluso con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 26/06/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione deli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente, non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Malgrate il 25/06/2001 tra e scritto nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile del già menzionato Comune al n. 2 Parte 2 Serie A;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malgrate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 14/08/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada