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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 137/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 24.1.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Francesco Fontana, Nicola Alberti e Arturo Mazza, l'ultimo anche domiciliatario;
appellante
contro
(c.f. ( , corrente a Torri di Quartesolo (VI), Controparte_1 P.IVA_1
Via Longare n. 82, in persona del Curatore dott. , rappresentato e difeso dagli CP_2
avv.ti Giovanni Pezzin e Marco Lunardi;
appellato
1 Oggetto: “Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell' in materia societaria”; CP_3
appello avverso la sentenza n. 2100/2022 del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia d'impresa.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In via preliminare
--- Accertare l'intervenuta decadenza o prescrizione quinquennale di tutte e ciascuna le azioni proposte dall'appellata nei confronti di , per le ragioni e con le decorrenze di Parte_1
cui agli atti di causa, con conseguente loro rigetto.
--- Dichiararsi l'inammissibilità delle azioni ex artt. 2393, 2394 c.c. e art. 146, l. fall. - R.D. n.
267/1942, in relazione al richiesto ristoro connesso ad asseriti pagamenti preferenziali, non trattandosi di conseguenze immediate e dirette ex art. 1223 c.c.
Nel merito
--- Rigettare le domande svolte nei confronti di , escludendone in ogni caso la Parte_1
solidarietà passiva e la condanna al risarcimento per i danni ascrivibili al contegno assunto dagli altri convenuti di primo grado o di terze parti o comunque per quei danni prodotti da questi ultimi in relazione all'espletamento di funzioni a loro concretamente attribuite.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dall'appellata nel processo di primo grado,
--- escludere ex art. 1227 co2 c.c. dal risarcimento i danni che le banche ed istituti di leasing sottoscrittori e AR sottoscrittori dei rispettivi accordi quadro di risanamento e
2 rimodulazione del debito avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, pari al rispettivo importo per il quale sono stati ammessi al passivo fallimentare della Società;
--- accertato incidenter tantum che le banche ed istituti di leasing sottoscrittori e
[...]
dei rispettivi accordi quadro di risanamento e rimodulazione del debito, hanno Parte_2
concorso a cagionare il danno, diminuire ex art. 1227 co1 c.c. il risarcimento secondo la gravità
della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
--- determinare, anche per le finalità di cui al punto successivo, la misura della responsabilità di rispetto agli altri convenuti e ridurre la quota di responsabilità di Parte_1 [...]
dal 50% a non oltre il 5% in riforma della sentenza impugnata;
Pt_1
--- previa deduzione dell'importo di euro 49.237,51 e di ogni altro importo di cui la Curatela attrice è stata ristorata con le transazioni intervenute, nonché riducendo altresì l'ammontare del danno della quota di responsabilità dei transigenti in transazione parziaria (stimato in almeno il
95%), limitarsi la condanna di al risarcimento del danno per un ammontare non Parte_1
superiore ad euro 41.169,50 (pari a non oltre il 5% del danno determinato dalla CTU di primo grado), escludendo in ogni caso i danni che non siano conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c.
In ogni caso
--- Spese e compensi professionali rifusi.
In via istruttoria
--- Produzione documentale agli atti”;
- per parte appellata:
“Nel merito
Voglia la Corte di Appello di Venezia, per tutto quanto esposto, rigettare l'appello proposto
3 da parte di in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e in Parte_1
ogni caso perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti, confermando integralmente l'impugnata sentenza n. 2100/2022 del Tribunale di Venezia.
In ogni caso con spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26 giugno 2018 il proponeva, ex Controparte_1
art. 146 L.F., azione di responsabilità nei confronti degli amministratori Controparte_4
e nonché nei confronti dei componenti
[...] Parte_1 CP_5 Testimone_1
del collegio sindacale , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
e della società di revisione CP_9 CP_10 CP_11
Il chiedeva, in via principale, che fosse accertata e dichiarata la responsabilità solidale CP_1
dei predetti in relazione alle condotte descritte nell'atto introduttivo, con conseguente condanna a risarcire in solido i danni arrecati alla società ed al ceto creditorio, quantificati – sulla base del criterio c.d. della differenza dei netti patrimoniali – in complessivi € 8.231.336,76, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine ne chiedeva la condanna, sempre in via solidale ovvero in subordine in ragione dell'accertanda singola personale responsabilità, al pagamento delle somme indicate in citazione, in relazione al danno associato a ciascuno dei fatti ivi indicati.
I convenuti si costituivano in giudizio tempestivamente, chiamando taluni di essi in causa le proprie compagnie assicurative per la r.c. e nel merito eccependo la prescrizione e chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
Il depositava la transazione intercorsa con i componenti del collegio sindacale CP_1
, e;
i convenuti dichiaravano di voler Persona_1 Persona_2 Persona_3
4 approfittare della transazione stipulata dalla Curatela, ex art. 1304 c.c.
La causa, trattenuta in decisione una prima volta sulle questioni preliminari, era rimessa sul ruolo per dare spazio alle sopravvenute rinunce e alla conseguente estinzione del giudizio fra il e i convenuti sindaci , e e fra questi e l'assicuratrice CP_1 CP_8 CP_10 CP_9 [...]
a seguito della ulteriore transazione conclusa tra i predetti sindaci e la procedura. CP_12
Nuovamente rimessa in decisione la causa, il Tribunale pronunciava sentenza non definitiva n.
584/2021 del 30.3.2021, con la quale rigettava le domande/eccezioni di inammissibilità, improcedibilità o cessazione della materia del contendere fondate sull'avvalimento della transazione raggiunta fra il e i sindaci , e , rimettendo la CP_1 Per_1 Per_2 Per_3
causa sul ruolo.
Avverso tale sentenza proponevano appello nei confronti Parte_3
di e del;
a tale causa, recante n. r.g. Controparte_6 Controparte_1
832/2021, nella quale e si costituivano proponendo Controparte_4 Parte_1
appello incidentale, erano riunite la n. r.g. 1332/2021 (appello proposto da nei CP_11
confronti del ) e la n. r.g.1403/2021 (appello proposto da e CP_1 CP_5 Tes_1
nei confronti del , dei di e
[...] CP_1 CP_13 Controparte_4 Parte_1
di e di .
[...] CP_11 Controparte_7
Nel corso del giudizio erano depositate rinunce agli atti da parte di Parte_3
e .
[...] CP_11 CP_5 Tes_1
Con (sopravvenuta rispetto all'introduzione del presente giudizio) sentenza n. 858/2023
pubblicata il 13.4.2023, la Corte d'appello di Venezia, poi passata in giudicato, pronunciando sugli appelli riuniti nn. 832/2021, 1332/2021 e 1403/2021 r.g., rigettava l'appello incidentale proposto da e nei confronti del Controparte_4 Parte_1 Parte_4
[... [...]
[...] [
dichiarava tra le altre parti l'estinzione del processo, per rinunce agli atti e
[...]
reciproche accettazioni, a spese compensate, e condannava e Controparte_4 Parte_1
a rifondere al le spese di lite.
[...] Controparte_1
Frattanto era proseguita la causa avanti al Tribunale di Venezia: essendo nelle more stata transattivamente definita la posizione anche nei confronti degli ulteriori convenuti
[...]
, , e di CP_5 Testimone_1 Controparte_7 CP_11 Parte_5
Londra, rimanevano in causa i soli convenuti e Parte_1 Controparte_4
La causa era istruita a mezzo di c.t.u. contabile e definita con la sentenza n. 2100/2022, pubblicata in data 16.12.2022 (oggetto del presente giudizio d'appello), con la quale il Tribunale di Venezia
così pronunciava:
“1) Condanna a rifondere al attore la somma di euro 411.695,00 Parte_1 CP_1
oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo e interessi fino alla sentenza,
come precisato in motivazione;
2) Rigetta le domande del nei confronti di;
CP_1 Controparte_4
3) Pone a carico della convenuta soccombente le spese di CTU come liquidate in causa, e le
spese di lite del , per euro 22.500,00 in compensi, 3.399,00 in esborsi, oltre 15% spese CP_1
generali, oltre iva e cpa;
4) Compensa le spese fra e convenuto ” CP_1 CP_4
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la sola , chiedendone Parte_1
l'integrale riforma sulla base dei motivi che saranno di seguito esaminati.
Si è costituito il contestando i motivi di appello formulati Controparte_1
dall'appellante in quanto ritenuti infondati in fatto e in diritto.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 24.10.2024 previa precisazione delle
6 conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Col primo motivo d'appello lamenta che il Tribunale, con riguardo alle Parte_1
transazioni intervenute tra il e , , Controparte_1 CP_5 Testimone_1 CP_10
, , , nonché tra questi e le rispettive assicurazioni, CP_9 CP_8 CP_7 CP_6 CP_11
abbia indicato che l'appellante non ha dichiarato di volersi avvalere delle transazioni in oggetto
(pag. 9 sentenza).
Pur dandosi atto dell'inesattezza del riportato passaggio motivazionale, il motivo di gravame è
inammissibile per difetto di rilevanza in quanto il Tribunale ha, prima e soprattutto, statuito che le transazioni de quibus “hanno avuto ad oggetto la sola quota di responsabilità del singolo transigente” e solo – impropriamente – aggiunto che “in ogni caso la difesa dei rimanenti convenuti non ha dichiarato di volersene avvalere”.
Poiché lo stesso appellante ha rappresentato che “le suddette transazioni hanno natura parziaria e, pertanto, non sono suscettibili di applicazione dell'art. 1304 comma 1 c.c.”, l'ulteriore e censurata considerazione del giudice di prime cure risulta irrilevante, e così è per il motivo di gravame, tanto più che il Tribunale ha correttamente applicato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ricordato dalla stessa appellante, secondo cui, “qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto, solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se invece il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo
7 sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto”
(cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 30174/2011; Cass., Sez. III Civile, sent. n. 22231 del 20/10/2014).
Con il secondo motivo l'appellante lamenta, in primo luogo, che non sia stata accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità dei creditori sociali, avendo il Tribunale, una volta ritenuto che la situazione di insufficienza patrimoniale si sarebbe verificata nel corso del 2010,
osservato che “la perdita totale di patrimonio si rese palese quando fu pubblicata al registro delle Imprese notizia del deposito della istanza di concordato preventivo “in bianco”, il
1/4/2014, oppure alla data di pubblicazione della domanda di concordato, 1/9/2014. La
prescrizione, così decorrente per ambedue gli amministratori a prescindere dalla data di rispettiva cessazione dalla carica, è stata comunque interrotta con la notifica dell'atto di
citazione, nel 2018. Non valgono a fondare una anteriore decorrenza del termine prescrizionale
quelle circostanze citate dai convenuti, enuncianti semmai una semplice situazione di tensione finanziaria. (…). L'azione creditoria è poi unitariamente esercitata per la massa, e dunque non
si prescrive in ragione della – peraltro meramente ipotizzata dai convenuti – conoscenza della situazione da parte di banche o grandi creditori”.
Per questa parte il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza (interesse ad impugnare) e comunque infondato.
È consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'azione promossa dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146, secondo comma, l.f. cumula entrambe le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. (recte per le s.r.l. artt. 2476 comma 6 e 2476 comma 7 c.c.) “a favore,
rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali –, implicando
8 una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti. Ne discende che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni” (Cass., n.
23452/2019).
Nel caso di specie il ha indubbiamente cumulato entrambe le azioni nel mentre CP_1
l'eccezione di prescrizione è stata svolta dal convenuto con riferimento all'azione dei creditori sociali e non all'azione sociale, per la quale del resto il termine prescrizionale per costante giurisprudenza non decorre finchè l'amministratore è in carica, così che una valutazione di fondatezza della censura dell'appellante non produrrebbe nessun effetto sulla disposta condanna risarcitoria.
La doglianza è tuttavia infondata anche nel merito.
Secondo l'appellante, qualora l'insufficienza patrimoniale ex art. 2484 n. 4 c.c. si fosse verificata
- come sostenuto dalla curatela, confermato dal c.t.u. e accertato dal Tribunale - già nell'esercizio
2010, “se un creditore, per di più qualificato (quali erano gli istituti di credito, le società di leasing ed il principale fornitore , poteva attingere ad informazioni privilegiate (quali ad Parte_2
esempio un piano di risanamento, una rimodulazione del debito, etc., come nel caso di specie),
allora con la normale diligenza poteva e doveva operare, disponendo di tutte le necessarie informazioni, ogni genere di valutazione circa la consistenza patrimoniale del debitore”.
Per costante orientamento giurisprudenziale “l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall.,
è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da
9 parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti;
pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento,
ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito” (v. Cass., n. 3552/2023).
Vi è dunque presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento: se tale presunzione non esclude che in concreto tale oggettiva percepibilità si possa manifestare in un momento anteriore, grava tuttavia il relativo onere probatorio su chi allega la circostanza e fonda su di essa un più favorevole inizio del decorso della prescrizione
L'amministratore convenuto avrebbe nella specie dovuto dimostrare l'oggettiva percepibilità da parte dei creditori dello stato di insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti sociali in data anteriore a quella “presunta” ma non solo tale circostanza è stata dedotta solo in termini perplessi ed ipotetici, con riferimento a quanto sostenuto dalla curatela e non dalla parte eccipiente (tanto che col terzo motivo di gravame quest'ultima ha contradditoriamente contesta proprio l'individuazione della data di erosione del capitale sociale) ma in ogni caso non è stata provata in giudizio non avendo la stessa documentato, con riguardo all'epoca anteriore al quinquennio rispetto all'iniziativa giudiziale della curatela, fatti sintomatici dello stato di incapienza patrimoniale di assoluta evidenza, quali la chiusura della sede, bilanci fortemente passivi, assenza di cespiti suscettibili di espropriazione forzata (cfr. Cass, n. 24715/2015, n. 13378/2014; n.
20476/2008; Cass., n. 8516/2009).
Premesso che, ovviamente, la percepibilità è cosa diversa dal fatto dell'erosione della perdita del
10 capitale, cui hanno fatto riferimento il c.t.u. e il Tribunale nel collocarla al 31.12.2010, si deve ricordare che, come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass, n. 21662/ 2018 ; v. anche Cass.,
n. 31204 /2017) “ il bilancio societario, pure in una scrupolosa lettura e persino quando presenti perdite, non necessariamente conduce alla conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale da parte dei creditori: ciò, per la stessa disciplina di redazione del documento contabile, secondo cui, ai sensi dell'art. 2426 cod. civ., i valori espressi nelle voci di bilancio ben possono non coincidere con quelli di mercato, essendo a volte superiori (come per le rimanenze) o consistentemente inferiori a quelli (come per gli immobili, per i criteri anteriori)”.
Nel caso in esame, i bilanci che assumono rilievo non esprimevano evidenze della causa di scioglimento, tanto che solo la rivisitazione critica degli elementi rilevanti svolta dal consulente tecnico ha consentito di farla emergere. Analogamente è a dirsi quanto agli strumenti di risanamento posti in essere dalla società all'epoca, in quanto destinati, e verosimilmente così
percepiti dal ceto creditorio, ad affrontare e risolvere la difficoltà finanziaria nella quale la debitrice aveva indicato di trovarsi.
Trattando il tema della percepibilità da parte dei creditori della situazione di insolvenza, il c.t.u.
l'ha puntualmente e condivisibilmente riferita alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo del 29.8.2014, nella quale la società ha rappresentato Parte_6
l'esistenza di uno stato di crisi irreversibile, più precisamente un “indebitamento a breve termine a settembre 2013 di circa 13 mln, a fronte di disponibilità, costituite da liquidità e crediti a breve termine, per circa euro 5 milioni”, e rappresentato che “come dato atto nella relazione sulla gestione al bilancio 2012, l'imprevedibile calo di fatturato successivo alla predisposizione del piano di risanamento, ha reso impossibile il rispetto del medesimo”.
Invece i bilanci di esercizio 2010 e 2011 presentavano patrimonio netto sempre positivo, in
11 misura assai apprezzabile, seppur accompagnato da una sensibile perdita di esercizio. Come
osservato dal c.t.u. (pagg. 67-68), “sicuramente alla data del 29.08.2014 i creditori erano informati dell'incapacità dell'attivo della Società di soddisfare le obbligazioni assunte verso i suoi creditori, mentre dal 31.12.2010 i creditori erano informati dell'esistenza di una crisi finanziaria e di una progressiva erosione del patrimonio sociale, ma non (quanto meno stando ai dati di bilancio resi pubblici) di un deficit patrimoniale irreversibile, ovvero dell'insufficienza dell'attivo a coprire i debiti. Tale situazione di tensione finanziaria, peraltro, secondo le prospettazioni del management, sarebbe stata superata attraverso l'esecuzione dei piani di risanamento che si sono susseguiti dall'esercizio 2011 e che hanno portato con sé l'iniezione di nuova liquidità, sotto forma anche di aumenti di capitale sociale, posti al servizio della continuità aziendale”.
Prive di rilevanza in ordine alla questione in esame sono le considerazioni di parte appellante circa il fatto che creditori che rivestivano una posizione qualificata, come gli istituti di credito e le società del gruppo avrebbero anzi concorso alla causazione del danno, ex art. Parte_2
1227 c.c. (comma 1 o 2); secondo l'appellante “nella quantificazione del danno da porsi a carico di vanno dedotti, in ogni caso, i debiti sociali verso le Banche, le Società di Parte_1
leasing e : l'operazione suggerita è tuttavia con evidenza incompatibile con l'azione Parte_2
di massa esercitata dalla Curatela.
Col terzo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza in cui il giudice del primo grado ha accertato che la perdita del capitale sociale, tale da imporre l'obbligo in capo agli amministratori di procedere allo scioglimento e messa in liquidazione della società, si è verificato nel corso del
2010 e, quindi, andrebbe determinata al 31.12.2010 (pag. 10 sentenza).
In primo luogo essa indica come contraddittoria questa parte della decisione rispetto a quella
12 nella quale il Tribunale ha affermato che “la perdita totale di patrimonio si rese palese quando fu pubblicata al registro delle Imprese notizia del deposito della istanza di concordato preventivo”
e dunque nel 2014: ma si tratta, come si è già sottolineati, di obiezione priva di pregio da un punto di vista logico-giuridico, facendosi riferimento a due eventi diversi che ben possono collocarsi a significativa distanza di tempo.
In secondo luogo la parte rinnova le censure espresse dal proprio c.t.p. in ordine alla correttezza delle rettifiche ai dati di bilancio operate dal c.t.u. al fine di individuare la data in cui si verificò
la causa di scioglimento, ma si deve in proposito osservare che:
a) il metodo per l'individuazione del patrimonio netto rettificato è stato puntualmente anticipato a pagg. 24-26 ed ulteriormente sviluppato alle pagg. 41-53 dal c.t.u. e risulta tecnicamente corretto;
b) il c.t.u. ne ha dato coerente applicazione, come si legge nelle pagine successive della relazione,
ove si trovato analizzate e confermate con esito positivo ed ampia motivazione tre delle quattro
– esclusa la terza nell'elenco di seguito riportato - censure per le quali, con riferimento al bilancio al 31.12.2010, la Curatela ha rilevato la necessità di operare rettifiche:
1.mancata appostazione di un fondo rischi a copertura delle sanzioni comminate dall'Agenzia delle Entrate per la violazione dei limiti di compensabilità previsti dall'art. 34 L.388/2000, per l'importo di euro
150.234,44; 2.inadeguatezza del fondo rischi svalutazione crediti pari ad euro 44.980,00, il quale avrebbe dovuto essere elevato almeno pari al 30% del credito complessivo vantato da
[...]
verso Ila Fabbricato Srl, per un importo pari ad euro 500.000,00 circa;
3.aumento, CP_1
del tutto spropositato, nel bilancio al 31.12.2010 dei prodotti in corso di lavorazione pari ad euro
447.846,00, che dovrà essere espunto dalla voce “rimanenze di magazzino”;
4.iscrizione all'attivo del bilancio al 31.12.2010 di crediti per imposte anticipate attive, pari ad euro
13 459.560,00 derivante da un presunto recupero fiscale su perdite fiscali esistenti alla stessa data,
corrispondenti ad euro 1.671.128,00;
c) il c.t.u. ha anticipato la bozza della relazione ai c.t.p. di tutte le parti del processo di primo grado (compreso il c.t.p. dell'odierna appellante) e ne ha quindi esaminato in termini puntuali e convincenti le osservazioni, motivando adeguatamente le conclusioni esposte all'esito del compiuto contraddittorio con i consulenti di parte.
Col quarto motivo sostiene l'illegittimità ed erroneità della decisione nella Parte_1
parte in cui ha recepito in punto di quantificazione del danno il metodo, adottato dal c.t.u., della differenza tra i netti patrimoniali.
Il motivo è infondato avendo correttamente il c.t.u. prima determinato in quale momento si fosse verificata la perdita del capitale della società fallita e in quale momento il dissesto, poi provveduto a determinare il differenziale tra i patrimoni netti.
L'intervenuta erosione del capitale sociale è stata verosimilmente percepita dall'amministratrice della società, odierna appellante, disponendo la stessa delle evidenze necessarie, come osservato dal c.t.u.: “Alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2010, sussistevano dunque elementi conoscitivi sufficienti per poter valutare correttamente le conseguenze derivanti dall'applicazione della compensazione ex art. 34 L. 388/2000.
In merito alla svalutazione dei crediti verso i documenti citati dallo scrivente Parte_7
sono rappresentativi di circostanze pregresse alla loro formazione e dunque pienamente utilizzabili. Inoltre, per quanto riguarda il piano di risanamento, esso è stato perfezionato qualche mese successivo alla chiusura dell'esercizio al 31.12.2010, ossia in un momento di poco successivo al 31.12.2010 (…) Si tratta di circostanze, lo si ribadisce, tutte conosciute dagli organi sociali alla data del 31.12.2010, non fosse altro perché, come rappresentato dal dott. Andrea
14 al fine di evidenziare la sovrapposizione delle due società: “ – è CP_14 Parte_7
società interamente posseduta dalla e, conseguentemente, sottoposta a Controparte_1
direzione e coordinamento da parte di quest'ultima” (relazione c.t.u., pag. 94): trattasi di società
amministrata dalla stessa che già presentava chiari indici di insolvenza tali da Parte_1
prospettare come impossibile il recupero del consistente credito verso la stessa vantato da la mancata appostazione di un adeguato fondo svalutazione crediti ha Controparte_1
contribuito a rendere non conoscibile ai terzi la perdita del capitale sociale di quest'ultima, il cui amministratore aveva invece a disposizione ogni elemento necessario a percepire il verificarsi della causa di scioglimento.
È noto che una volta verificatasi la causa di scioglimento ed una volta che essa sia ragionevolmente acquisita nella consapevolezza degli amministratori, essi debbono tempestivamente e senza temporeggiamenti convocare l'assemblea dei soci per la ricapitalizzazione ovvero in difetto constatare lo scioglimento. In caso di erosione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, gli amministratori, ex art. 2486 c.c., conservano infatti il potere di gestire la società ai fini del perseguimento delle sole finalità di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Il divieto di intraprendere nuove operazioni sorge per il solo verificarsi della causa di scioglimento, anche prima ed indipendentemente dal fatto che l'assemblea ne prenda o ne abbia preso atto. A tale riguardo, vanno qualificate come nuove operazioni tutti quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessità inerenti alle liquidazioni delle attività sociali – in quanto il patrimonio sociale diviene finalizzato alla garanzia dei creditori – siano costituiti dagli amministratori per il conseguimento di un utile sociale e per finalità diverse da quelle di liquidazione della società.
La prosecuzione dell'attività come causa efficiente del danno è, da parte della curatela,
15 allegazione congruente con il danno lamentato e tale da consentire, come avvenuto in primo grado, di procedere alla determinazione di siffatto danno con il criterio del differenziale dei netti patrimoniali, metodo coerente con le deduzioni attoree e tecnicamente corretto.
La determinazione del danno effettuata con il criterio sintetico e presuntivo della c.d. “differenza dei netti patrimoniali” dà contezza della effettiva perdita patrimoniale correlata alla prosecuzione dell'attività caratteristica;
trattasi di criterio già da tempo ampiamente adottato in giurisprudenza per determinare la perdita patrimoniale causalmente indotta dalla prosecuzione di attività di gestione: detto criterio proprio per la sua correttezza ed attendibilità è stato più di recente recepito nel novellato art. 2486 c.c. come modificato dall'art. 378 comma 2 del codice della crisi, norma in vigore dal marzo 2019 (“quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”).
Il criterio del c.d. differenziale dei netti patrimoniali trova utilizzo nei casi in cui sia possibile ricostruire la movimentazione degli affari dell'impresa e concludere che, nel caso in cui la gestione caratteristica non fosse proseguita sino al momento dell'apertura del concorso dei creditori, ma fosse cessata prima, la perdita di patrimonio sociale sarebbe stata inferiore. In tali ipotesi l'antigiuridicità della condotta degli amministratori discende dai principi dettati dall'art. 16 ricapitalizzazione), o, in difetto, la messa in liquidazione della società, in tutti i casi in cui la perdita di esercizio abbia l'effetto di ridurre il capitale sociale al di sotto dei limiti fissati dalla legge.
È chiara la giurisprudenza prevalente sul punto: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore, ed ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività dopo l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale (così come previsto dall'art. 2449 c.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ratione temporis applicabile al caso di specie), il giudice può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità
di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, indicandone le ragioni ed a condizione che sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore.” (Cass. Sez. 1 Ord. n. 4347 del 10.02.2022).
Nel caso di specie l'amministratore non si è limitato a porre in essere una singola o comunque qualche ben limitata operazione gestoria sindacabile in modo “parcellizzato” ai fini della determinazione del danno ma ha proseguito tout court nella attività caratteristica della società,
come documentato inequivocabilmente dai dati esposti nei bilanci al conto economico: proprio in tali casi trova applicazione il criterio del differenziale dei netti patrimoniali che consente di determinare la quota di patrimonio perduto con la prosecuzione in generale della attività
caratteristica.
L'inadempimento dell'amministratore per non aver tempestivamente in allora, posto in
17 liquidazione la società è dunque di tutta evidenza non rilevando sotto il profilo che qui occupa (e cioè quello della mala gestio per non aver tempestivamente sciolto la società) il fatto che
[...]
ha proseguito l'attività imprenditoriale confidando, in termini oggettivi e qualificati, Pt_1
sul piano di risanamento e sulle valutazioni di advisor finanziari di primario standing internazionale e, cosa ancor più significativa, adottando una molteplicità di iniziative imprenditoriali per la riduzione dei costi ed il rilancio della società” (appello, pag. 19) né rilevano le - numerose ma diverse da quelle doverose – “iniziative adottate, idonee a dimostrare la prudenza e la diligenza con cui l'organo amministrativo ha costantemente monitorato l'andamento della Società e le sue proiezioni economico-finanziarie, anche avvalendosi di stimati professionisti del settore, i quali avevano accertato il going concern e previsto significativi aumenti di fatturato” (appello, pag. 23): al 31.12.2010 il patrimonio era perso e per ricostituirlo bisognava effettuare la riduzione (nominale) del capitale e il suo aumento;
ciò non è stato fatto di talchè l'amministratore all'esito dell'assemblea avrebbe dovuto rilevare in allora la causa di scioglimento.
Non pertinente si rivela allora l'invocazione del principio della business judgment rule (bjr) da parte dell'appellante, in quanto la perdita qualificata del capitale rispetto alla quale l'amministratore abbia omesso di assumere le condotte normativamente imposte (rule) fa venir meno la bjr nella sua portata più ampia, e ciò proprio perché al verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori “conservano il potere di gestire la società ...ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale” (art. 2486, comma 2, c.c.): la perdita del capitale attiva rules proprie e diverse da quella generale, dettate dagli artt. 2446-
2447, c.c., che impongono la convocazione dell'assemblea, chiamata a scegliere tra ricapitalizzazione o liquidazione, pena l'assunzione di responsabilità dell'organo gestorio che
18 ometta le condotte doverose.
Il c.t.u. ha poi effettuato con pertinente metodologia tecnica la riclassificazione della situazione in ottica liquidatoria operando le dovute “svalutazioni”; egli ha tenuto conto della situazione patrimoniale sempre in ottica liquidatoria sino all'accesso a procedura concorsuale (essendo mancata la messa in liquidazione), ha tenuto conto dei costi insopprimibili di liquidazione, ha eliminato l'effetto distorsivo di apporti di patrimonio avvenuti nel corso del tempo di osservazione, determinando infine la differenza dei netti patrimoniali in € 859.457. Anche in ordine ai criteri ed agli esiti del conteggio il c.t.u. ha fornito puntuale e convincente risposta alle osservazioni svolte dalle parti e dai loro consulenti (v. relazione, pagg. 85-95).
Né il motivo di gravame è fondato nella parte in cui lamenta nullità della sentenza per apparenza o comunque carenza della motivazione, imputandosi al giudice di prime cure l'acritico recepimento dei risultati esposti dal c.t.u.
Si deve premettere che la censura, in quanto mossa ad una sentenza di primo grado, è in ogni caso priva di significativa autonoma rilevanza, posto che, com'è noto, la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione non comporta la rimessione del giudizio al primo giudice,
per il principio generale di conversione delle cause di nullità in motivi di impugnazione, in quanto la rimessione al primo giudice costituisce un rimedio speciale, non applicabile a ipotesi differenti da quelle previste dalla norma;
l'eventuale verificarsi dell'invocata nullità chiamerebbe dunque il giudice dell'appello a pronunciare nel merito delle questioni sollevate, ciò che questi è stato comunque tenuto a fare essendo contestato anche il merito della decisione e non solo l'espressione delle ragioni della stessa.
In ogni caso, un vizio di omessa pronuncia non si verifica nella specie, avendo il giudice dato sufficientemente atto dell'iter logico e giuridico della decisione: anche laddove sono state
19 recepite le risultanze della c.t.u., peraltro ampiamente illustrate e costituenti l'esito di contradditorio coi c.t.p. delle parti, ciò risulta fatto sulla base di determinazioni assunte con autonoma cognizione dal giudice, che peraltro aveva indicato nel quesito, ad esempio quanto al criterio del differenziale tra i netti patrimoniali, il metodo d'indagine prescelto, così che, all'esito delle conseguenti operazioni peritali, la pur concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di merito non è apparente, anche se sintetica.
Il quinto motivo di gravame è infondato per ragioni analoghe a quelle espresse con riguardo al quarto.
La sentenza è in tal caso impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto corrette le rettifiche operate dal c.t.u. con riguardo alla mancata appostazione di fondo rischi a copertura di sanzioni fiscali, all'inadeguatezza del fondo rischi svalutazione crediti e alla indebita iscrizione di crediti per imposte anticipate
Come si è osservato sopra, la censura di carenza motivazionale non coglie nel segno in quanto non considera il consolidato e condivisibile insegnamento espresso anche in sede di legittimità, in forza del quale si ritiene che “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate”: non incorre nel vizio di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti della relazione peritale che il giudice dichiari di condividere, “ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione” (Cass., n.
21504/2018. In senso conforme, ex multis, Cass. n. 4352/2019, n. 15147/2018, n. 7402/2017).
20 Nel merito la parte ha replicato in questa sede le contestazioni già sollevate tramite il proprio c.t.p. in sede di operazioni peritali e poi ribadite negli scritti conclusivi, contestazioni che tuttavia hanno già trovato adeguata e convincente replica nella relazione del consulente tecnico, che ha esaminato puntualmente i rilievi dei consulenti di parte: le critiche dei consulenti tecnici di parte che tendono al riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico d'ufficio si risolvono d'altra parte in argomentazioni difensive che il giudice può disattendere recependo le diverse conclusioni esposte dal c.t.u.
Questi, nella specie, ha in ogni caso ampiamente illustrato le ragioni per le quali nella formazione del bilancio al 31.12.2010 risultava necessario operare le rettifiche che hanno determinato la perdita del capitale sociale a quella data, avendo – in sintesi – osservato, quanto alla compensazione ex art. 34 L. 388/2000, che all'epoca dei fatti, vi era una disciplina incerta e,
dunque, in ossequio al principio di prudenza, il bilancio avrebbe dovuto tener conto quanto meno del rischio rappresentato dalle conseguenze che poi si sono effettivamente realizzate, così che
“alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2010, sussistevano dunque elementi conoscitivi sufficienti per poter valutare correttamente le conseguenze derivanti dall'applicazione della compensazione in eccedenza rispetto ai limiti imposti ex art. 34 L. 388/2000” e, quanto all'iscrizione all'attivo del bilancio al 31.12.2010 di crediti per imposte anticipate attive, che le altre necessarie rettifiche al bilancio al 31.12.2010 (ed in particolare quella conseguente alla –
non - recuperabilità del credito verso impedivano comunque di fondare la Parte_7
prognosi sulla quale si basava l'asserita (dalla parte) recuperabilità dei crediti per imposte anticipate. Quanto poi, appunto, al credito verso la società partecipata, con riferimento al quale il c.t.u. ha ritenuto inadeguato il fondo rischi svalutazione crediti, si conferma che il consulente ha adeguatamente analizzato i numerosi indici già emersi a quell'epoca che rendevano del tutto
21 prevedibile l'impossibilità di recuperare il credito.
Il sesto motivo d'appello, col quale si impugna la sentenza di primo grado nel capo in cui il
Tribunale ha valutato come “irrilevante infine la circostanza che il collegio sindacale
[...]
avesse promosso ricorso ex art. 2409 c.c. che fu respinto da questo ufficio: Parte_8
trattasi di procedimento di volontaria giurisdizione che non ebbe in alcun modo ad oggetto la prosecuzione indebita della attività sociale nonostante perdita di patrimonio” è infondato e reca argomenti irrilevanti al fine della valutazione ex ante della continuità aziendale.
Il motivo fa riferimento ad un giudizio promosso nel 2013 con azione ex art. 2409 c.c. esercitata dal collegio sindacale, conclusosi in senso favorevole alla tesi difensiva recata dall'amministratore unico , avendo il Tribunale in quell'occasione ritenuto che Parte_1
“alla luce dei fatti emersi sia delle indicazioni della comparsa di risposta della società, sia dalla documentazione prodotta all'udienza del 14 novembre 2013 sia, infine, dalle stesse dichiarazioni delle parti rese a tale udienza, non sussista alcuna attuale irregolarità che possa comportare grave pregiudizio per la società e giustificare la prosecuzione del procedimento con l'adozione di misure provvisorie” (doc. 56 conv. , primo grado). Parte_1
Non si vede per quale motivo “l'eventuale accoglimento delle domande attoree andrebbe oggi ad operare una inaccettabile valutazione ex post in contraddizione con quanto statuito dal collegio veneziano di novembre 2013” (appello, pag. 31): il procedimento ex art. 2409 c.c. è stato svolto in relazione ad ipotesi di irregolarità e ad epoca diversa rispetto a quelle cui è riferita la ricostruzione del c.t.u. circa la perdita del capitale sociale, al cui verificarsi, accertato al
31.12.2010, dovevano conseguire le condotte sopra esaminate.
Col settimo motivo si duole del capo della sentenza in cui il giudice, Parte_1
nell'aderire alla quantificazione del danno fatta dal c.t.u. in € 859.457,00, valuta come segue la
22 ripartizione di responsabilità dei convenuti, la solidarietà tra i quali ha considerato venuta meno per effetto delle transazioni sottoscritte: “Certamente , amministratrice storica Parte_1
della società, già a conoscenza delle tensioni finanziarie e della progressiva crisi registrata negli
anni precedenti, era bene al corrente della situazione di perdita di patrimonio di fine 2010,
rispetto alla quale le appostazioni migliorative censurate dal CTU costituivano indebite pezze di
copertura. Ella non ha assunto alcuna iniziativa per la interruzione dell'attività caratteristica e la messa in scioglimento;
a lei va a carico la perdita patrimoniale realizzatasi nell'intero periodo”; “ , incaricata nel maggio 2011 per la revisione contabile, trattò dei soli bilanci CP_11
2011 – riguardo al quale formulò rilievi – e 2012 – riguardo al quale si espresse negativamente.
Poiché l'addebito a , che operò alla luce della disciplina originaria del d.l.vo 39/2010, è CP_11
stato estremamente generico, e null'altro è emerso, non si ritiene vi siano elementi sufficienti per
ritenere la stessa corresponsabile della indebita prosecuzione, tenuto conto di quali erano i suoi
compiti e del fatto che in adempimento agli stessi essa non diede certificazione a nessuno dei bilanci ad essa sottoposti”; “Le compagini del Collegio sindacale succedutesi nel tempo di
riferimento rispondono unitamente alla amministratrice del danno tempo per tempo provocato dalla prosecuzione indebita dell'attività: e ciò tenendo conto del fatto che lo stato di crisi della
debitrice (il cui credito è stato ritenuto dal CTU da rettificare nel bilancio Parte_7
2010) risaliva nel tempo, mentre un'altra posta indebita del bilancio 2010 – le imposte anticipate
– era già stata appostata al bilancio precedente, onde il Collegio era tenuto alla diuturna
vigilanza. Si ritiene di ripartire la responsabilità al 50% a carico della amministratrice
(amministratrice unica salvo che nella minima frazione dal 1 al 25/1/2011 ), e per il 50% a
carico del collegio sindacale tempo per tempo in carica (…). Essendo il danno di euro
859.457,00 rapportato al periodo (1308 giorni) pari ad euro 657,08 giornalieri, saranno dunque
23 solidalmente corresponsabili: - - – – per 148 giorni: euro Pt_1 CP_8 CP_9 CP_10
97.247 (arrotondato per difetto) Il 50% è 48.623,50 - – – – Pt_1 CP_6 Per_1
per 198 giorni: 130.101; il 50% è 65.050,50 - – – – Per_2 Pt_1 Per_3 Per_1
per 960 giorni. 630.796; il 50% è 315.398. Conclusivamente, Per_2 Parte_1
rifonderà al Fallimento le seguenti somme, che per la natura risarcitoria saranno attualizzate
fino alla data della sentenza mediante rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, e interessi
legali sulla somma via via rivalutata anno per anno euro 31.247 + 65.050,50 + 315.398 =
411.695,00”.
Osserva l'appellante che avendo la società di revisione accertato la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio al 31.12.2011 ed avendo i sindaci succedutisi espresso parere favorevole (invero con qualche osservazione) ai bilanci, “le relative condotte, ovvero l'omissione di rilievi sulla gestione, così come l'assenza di iniziative, anche giudiziali (quali un ricorso ex art. 2409 c.c. e/o un'azione di responsabilità, anche con istanza cautelare di revoca dell'amministratore) atte ad impedire l'asserita irrazionale prosecuzione dell'attività hanno, non solo concorso all'aggravio del dissesto patrimoniale (che, sempre in tesi accusatoria, si sarebbe potuto arrestare ben prima), bensì hanno rafforzato nell'amministratore il convincimento circa la sussistenza del going concern e concorso alla conseguente sua scelta (ineccepibile secondo il criterio della BJR, in quanto informata a criteri di prudenza e diligenza, basandosi sul parere di professionisti qualificati) di proseguire l'attività di impresa”.
Le stesse considerazioni dell'appellante convincono vieppiù della corretta ripartizione di responsabilità statuita dal giudice di prime cure, imputata per metà all'amministratore e per metà all'organo di controllo, non trovando la minima giustificazione l'auspicio dell'appellante secondo cui dovrebbe per quanto sopra risultare “esclusa la responsabilità in capo all'appellante,
24 quantomeno sotto il profilo soggettivo, oppure – se del caso – limitata ad una percentuale non superiore al 5%, in considerazione della condotta “rassicurativa” dell'organo di controllo e delle iniziative che, via via nel tempo, l'amministratore ha adottato per superare la crisi”.
Con l'ottavo e ultimo motivo l'appellante si duole della regolamentazione delle spese di lite (“Le
spese seguono la soccombenza nei limiti del risultato di lite in valore;
la convenuta soccombente sosterrà le spese di CTU come liquidate in causa”) auspicando, “in considerazione della complessità della causa e, segnatamente, della novità di varie questioni trattate (nuova formulazione ed interpretazione dell'art. 2086 c.c., molteplicità dei criteri applicabili per la quantificazione del danno, overruling in punto di compensabilità per crediti IVA e relative sanzioni)”, anche in caso di mancato accoglimento degli altri motivi di gravame, la riforma della sentenza con compensazione per intero tra le parti delle spese, incluse quelle di c.t.u.
Non vi sono tuttavia ragioni di derogare al principio di soccombenza, risultando la decisione conforme a principi consolidati ed essendo state le spese opportunamente liquidate tenendo conto della misura del credito in concreto accertato.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante , secondo la Parte_1
regola della soccombenza, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte, in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22 secondo valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale, essendosi la curatela limitata a depositare comparsa conclusionale, di contenuto pressoché identico alla comparsa di costituzione e risposta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
25 pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
2100/2022, pubblicata in data 16.12.2022, del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia d'Impresa;
2. condanna alla rifusione a favore del Parte_1 Controparte_1
delle di lite del presente giudizio, liquidate in € 10.590,00 per compenso professionale,
[...]
oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2447 c.c., che impone, unitamente a quelli di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c., la convocazione dell'assemblea dei soci per l'adozione di una delibera “salvifica” (trasformazione o
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 137/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 24.1.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Francesco Fontana, Nicola Alberti e Arturo Mazza, l'ultimo anche domiciliatario;
appellante
contro
(c.f. ( , corrente a Torri di Quartesolo (VI), Controparte_1 P.IVA_1
Via Longare n. 82, in persona del Curatore dott. , rappresentato e difeso dagli CP_2
avv.ti Giovanni Pezzin e Marco Lunardi;
appellato
1 Oggetto: “Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell' in materia societaria”; CP_3
appello avverso la sentenza n. 2100/2022 del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia d'impresa.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In via preliminare
--- Accertare l'intervenuta decadenza o prescrizione quinquennale di tutte e ciascuna le azioni proposte dall'appellata nei confronti di , per le ragioni e con le decorrenze di Parte_1
cui agli atti di causa, con conseguente loro rigetto.
--- Dichiararsi l'inammissibilità delle azioni ex artt. 2393, 2394 c.c. e art. 146, l. fall. - R.D. n.
267/1942, in relazione al richiesto ristoro connesso ad asseriti pagamenti preferenziali, non trattandosi di conseguenze immediate e dirette ex art. 1223 c.c.
Nel merito
--- Rigettare le domande svolte nei confronti di , escludendone in ogni caso la Parte_1
solidarietà passiva e la condanna al risarcimento per i danni ascrivibili al contegno assunto dagli altri convenuti di primo grado o di terze parti o comunque per quei danni prodotti da questi ultimi in relazione all'espletamento di funzioni a loro concretamente attribuite.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dall'appellata nel processo di primo grado,
--- escludere ex art. 1227 co2 c.c. dal risarcimento i danni che le banche ed istituti di leasing sottoscrittori e AR sottoscrittori dei rispettivi accordi quadro di risanamento e
2 rimodulazione del debito avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, pari al rispettivo importo per il quale sono stati ammessi al passivo fallimentare della Società;
--- accertato incidenter tantum che le banche ed istituti di leasing sottoscrittori e
[...]
dei rispettivi accordi quadro di risanamento e rimodulazione del debito, hanno Parte_2
concorso a cagionare il danno, diminuire ex art. 1227 co1 c.c. il risarcimento secondo la gravità
della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
--- determinare, anche per le finalità di cui al punto successivo, la misura della responsabilità di rispetto agli altri convenuti e ridurre la quota di responsabilità di Parte_1 [...]
dal 50% a non oltre il 5% in riforma della sentenza impugnata;
Pt_1
--- previa deduzione dell'importo di euro 49.237,51 e di ogni altro importo di cui la Curatela attrice è stata ristorata con le transazioni intervenute, nonché riducendo altresì l'ammontare del danno della quota di responsabilità dei transigenti in transazione parziaria (stimato in almeno il
95%), limitarsi la condanna di al risarcimento del danno per un ammontare non Parte_1
superiore ad euro 41.169,50 (pari a non oltre il 5% del danno determinato dalla CTU di primo grado), escludendo in ogni caso i danni che non siano conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c.
In ogni caso
--- Spese e compensi professionali rifusi.
In via istruttoria
--- Produzione documentale agli atti”;
- per parte appellata:
“Nel merito
Voglia la Corte di Appello di Venezia, per tutto quanto esposto, rigettare l'appello proposto
3 da parte di in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e in Parte_1
ogni caso perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti, confermando integralmente l'impugnata sentenza n. 2100/2022 del Tribunale di Venezia.
In ogni caso con spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26 giugno 2018 il proponeva, ex Controparte_1
art. 146 L.F., azione di responsabilità nei confronti degli amministratori Controparte_4
e nonché nei confronti dei componenti
[...] Parte_1 CP_5 Testimone_1
del collegio sindacale , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
e della società di revisione CP_9 CP_10 CP_11
Il chiedeva, in via principale, che fosse accertata e dichiarata la responsabilità solidale CP_1
dei predetti in relazione alle condotte descritte nell'atto introduttivo, con conseguente condanna a risarcire in solido i danni arrecati alla società ed al ceto creditorio, quantificati – sulla base del criterio c.d. della differenza dei netti patrimoniali – in complessivi € 8.231.336,76, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine ne chiedeva la condanna, sempre in via solidale ovvero in subordine in ragione dell'accertanda singola personale responsabilità, al pagamento delle somme indicate in citazione, in relazione al danno associato a ciascuno dei fatti ivi indicati.
I convenuti si costituivano in giudizio tempestivamente, chiamando taluni di essi in causa le proprie compagnie assicurative per la r.c. e nel merito eccependo la prescrizione e chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
Il depositava la transazione intercorsa con i componenti del collegio sindacale CP_1
, e;
i convenuti dichiaravano di voler Persona_1 Persona_2 Persona_3
4 approfittare della transazione stipulata dalla Curatela, ex art. 1304 c.c.
La causa, trattenuta in decisione una prima volta sulle questioni preliminari, era rimessa sul ruolo per dare spazio alle sopravvenute rinunce e alla conseguente estinzione del giudizio fra il e i convenuti sindaci , e e fra questi e l'assicuratrice CP_1 CP_8 CP_10 CP_9 [...]
a seguito della ulteriore transazione conclusa tra i predetti sindaci e la procedura. CP_12
Nuovamente rimessa in decisione la causa, il Tribunale pronunciava sentenza non definitiva n.
584/2021 del 30.3.2021, con la quale rigettava le domande/eccezioni di inammissibilità, improcedibilità o cessazione della materia del contendere fondate sull'avvalimento della transazione raggiunta fra il e i sindaci , e , rimettendo la CP_1 Per_1 Per_2 Per_3
causa sul ruolo.
Avverso tale sentenza proponevano appello nei confronti Parte_3
di e del;
a tale causa, recante n. r.g. Controparte_6 Controparte_1
832/2021, nella quale e si costituivano proponendo Controparte_4 Parte_1
appello incidentale, erano riunite la n. r.g. 1332/2021 (appello proposto da nei CP_11
confronti del ) e la n. r.g.1403/2021 (appello proposto da e CP_1 CP_5 Tes_1
nei confronti del , dei di e
[...] CP_1 CP_13 Controparte_4 Parte_1
di e di .
[...] CP_11 Controparte_7
Nel corso del giudizio erano depositate rinunce agli atti da parte di Parte_3
e .
[...] CP_11 CP_5 Tes_1
Con (sopravvenuta rispetto all'introduzione del presente giudizio) sentenza n. 858/2023
pubblicata il 13.4.2023, la Corte d'appello di Venezia, poi passata in giudicato, pronunciando sugli appelli riuniti nn. 832/2021, 1332/2021 e 1403/2021 r.g., rigettava l'appello incidentale proposto da e nei confronti del Controparte_4 Parte_1 Parte_4
[... [...]
[...] [
dichiarava tra le altre parti l'estinzione del processo, per rinunce agli atti e
[...]
reciproche accettazioni, a spese compensate, e condannava e Controparte_4 Parte_1
a rifondere al le spese di lite.
[...] Controparte_1
Frattanto era proseguita la causa avanti al Tribunale di Venezia: essendo nelle more stata transattivamente definita la posizione anche nei confronti degli ulteriori convenuti
[...]
, , e di CP_5 Testimone_1 Controparte_7 CP_11 Parte_5
Londra, rimanevano in causa i soli convenuti e Parte_1 Controparte_4
La causa era istruita a mezzo di c.t.u. contabile e definita con la sentenza n. 2100/2022, pubblicata in data 16.12.2022 (oggetto del presente giudizio d'appello), con la quale il Tribunale di Venezia
così pronunciava:
“1) Condanna a rifondere al attore la somma di euro 411.695,00 Parte_1 CP_1
oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo e interessi fino alla sentenza,
come precisato in motivazione;
2) Rigetta le domande del nei confronti di;
CP_1 Controparte_4
3) Pone a carico della convenuta soccombente le spese di CTU come liquidate in causa, e le
spese di lite del , per euro 22.500,00 in compensi, 3.399,00 in esborsi, oltre 15% spese CP_1
generali, oltre iva e cpa;
4) Compensa le spese fra e convenuto ” CP_1 CP_4
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la sola , chiedendone Parte_1
l'integrale riforma sulla base dei motivi che saranno di seguito esaminati.
Si è costituito il contestando i motivi di appello formulati Controparte_1
dall'appellante in quanto ritenuti infondati in fatto e in diritto.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 24.10.2024 previa precisazione delle
6 conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Col primo motivo d'appello lamenta che il Tribunale, con riguardo alle Parte_1
transazioni intervenute tra il e , , Controparte_1 CP_5 Testimone_1 CP_10
, , , nonché tra questi e le rispettive assicurazioni, CP_9 CP_8 CP_7 CP_6 CP_11
abbia indicato che l'appellante non ha dichiarato di volersi avvalere delle transazioni in oggetto
(pag. 9 sentenza).
Pur dandosi atto dell'inesattezza del riportato passaggio motivazionale, il motivo di gravame è
inammissibile per difetto di rilevanza in quanto il Tribunale ha, prima e soprattutto, statuito che le transazioni de quibus “hanno avuto ad oggetto la sola quota di responsabilità del singolo transigente” e solo – impropriamente – aggiunto che “in ogni caso la difesa dei rimanenti convenuti non ha dichiarato di volersene avvalere”.
Poiché lo stesso appellante ha rappresentato che “le suddette transazioni hanno natura parziaria e, pertanto, non sono suscettibili di applicazione dell'art. 1304 comma 1 c.c.”, l'ulteriore e censurata considerazione del giudice di prime cure risulta irrilevante, e così è per il motivo di gravame, tanto più che il Tribunale ha correttamente applicato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ricordato dalla stessa appellante, secondo cui, “qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto, solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se invece il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo
7 sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto”
(cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 30174/2011; Cass., Sez. III Civile, sent. n. 22231 del 20/10/2014).
Con il secondo motivo l'appellante lamenta, in primo luogo, che non sia stata accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità dei creditori sociali, avendo il Tribunale, una volta ritenuto che la situazione di insufficienza patrimoniale si sarebbe verificata nel corso del 2010,
osservato che “la perdita totale di patrimonio si rese palese quando fu pubblicata al registro delle Imprese notizia del deposito della istanza di concordato preventivo “in bianco”, il
1/4/2014, oppure alla data di pubblicazione della domanda di concordato, 1/9/2014. La
prescrizione, così decorrente per ambedue gli amministratori a prescindere dalla data di rispettiva cessazione dalla carica, è stata comunque interrotta con la notifica dell'atto di
citazione, nel 2018. Non valgono a fondare una anteriore decorrenza del termine prescrizionale
quelle circostanze citate dai convenuti, enuncianti semmai una semplice situazione di tensione finanziaria. (…). L'azione creditoria è poi unitariamente esercitata per la massa, e dunque non
si prescrive in ragione della – peraltro meramente ipotizzata dai convenuti – conoscenza della situazione da parte di banche o grandi creditori”.
Per questa parte il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza (interesse ad impugnare) e comunque infondato.
È consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'azione promossa dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146, secondo comma, l.f. cumula entrambe le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. (recte per le s.r.l. artt. 2476 comma 6 e 2476 comma 7 c.c.) “a favore,
rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali –, implicando
8 una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti. Ne discende che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni” (Cass., n.
23452/2019).
Nel caso di specie il ha indubbiamente cumulato entrambe le azioni nel mentre CP_1
l'eccezione di prescrizione è stata svolta dal convenuto con riferimento all'azione dei creditori sociali e non all'azione sociale, per la quale del resto il termine prescrizionale per costante giurisprudenza non decorre finchè l'amministratore è in carica, così che una valutazione di fondatezza della censura dell'appellante non produrrebbe nessun effetto sulla disposta condanna risarcitoria.
La doglianza è tuttavia infondata anche nel merito.
Secondo l'appellante, qualora l'insufficienza patrimoniale ex art. 2484 n. 4 c.c. si fosse verificata
- come sostenuto dalla curatela, confermato dal c.t.u. e accertato dal Tribunale - già nell'esercizio
2010, “se un creditore, per di più qualificato (quali erano gli istituti di credito, le società di leasing ed il principale fornitore , poteva attingere ad informazioni privilegiate (quali ad Parte_2
esempio un piano di risanamento, una rimodulazione del debito, etc., come nel caso di specie),
allora con la normale diligenza poteva e doveva operare, disponendo di tutte le necessarie informazioni, ogni genere di valutazione circa la consistenza patrimoniale del debitore”.
Per costante orientamento giurisprudenziale “l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall.,
è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da
9 parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti;
pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento,
ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito” (v. Cass., n. 3552/2023).
Vi è dunque presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento: se tale presunzione non esclude che in concreto tale oggettiva percepibilità si possa manifestare in un momento anteriore, grava tuttavia il relativo onere probatorio su chi allega la circostanza e fonda su di essa un più favorevole inizio del decorso della prescrizione
L'amministratore convenuto avrebbe nella specie dovuto dimostrare l'oggettiva percepibilità da parte dei creditori dello stato di insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti sociali in data anteriore a quella “presunta” ma non solo tale circostanza è stata dedotta solo in termini perplessi ed ipotetici, con riferimento a quanto sostenuto dalla curatela e non dalla parte eccipiente (tanto che col terzo motivo di gravame quest'ultima ha contradditoriamente contesta proprio l'individuazione della data di erosione del capitale sociale) ma in ogni caso non è stata provata in giudizio non avendo la stessa documentato, con riguardo all'epoca anteriore al quinquennio rispetto all'iniziativa giudiziale della curatela, fatti sintomatici dello stato di incapienza patrimoniale di assoluta evidenza, quali la chiusura della sede, bilanci fortemente passivi, assenza di cespiti suscettibili di espropriazione forzata (cfr. Cass, n. 24715/2015, n. 13378/2014; n.
20476/2008; Cass., n. 8516/2009).
Premesso che, ovviamente, la percepibilità è cosa diversa dal fatto dell'erosione della perdita del
10 capitale, cui hanno fatto riferimento il c.t.u. e il Tribunale nel collocarla al 31.12.2010, si deve ricordare che, come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass, n. 21662/ 2018 ; v. anche Cass.,
n. 31204 /2017) “ il bilancio societario, pure in una scrupolosa lettura e persino quando presenti perdite, non necessariamente conduce alla conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale da parte dei creditori: ciò, per la stessa disciplina di redazione del documento contabile, secondo cui, ai sensi dell'art. 2426 cod. civ., i valori espressi nelle voci di bilancio ben possono non coincidere con quelli di mercato, essendo a volte superiori (come per le rimanenze) o consistentemente inferiori a quelli (come per gli immobili, per i criteri anteriori)”.
Nel caso in esame, i bilanci che assumono rilievo non esprimevano evidenze della causa di scioglimento, tanto che solo la rivisitazione critica degli elementi rilevanti svolta dal consulente tecnico ha consentito di farla emergere. Analogamente è a dirsi quanto agli strumenti di risanamento posti in essere dalla società all'epoca, in quanto destinati, e verosimilmente così
percepiti dal ceto creditorio, ad affrontare e risolvere la difficoltà finanziaria nella quale la debitrice aveva indicato di trovarsi.
Trattando il tema della percepibilità da parte dei creditori della situazione di insolvenza, il c.t.u.
l'ha puntualmente e condivisibilmente riferita alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo del 29.8.2014, nella quale la società ha rappresentato Parte_6
l'esistenza di uno stato di crisi irreversibile, più precisamente un “indebitamento a breve termine a settembre 2013 di circa 13 mln, a fronte di disponibilità, costituite da liquidità e crediti a breve termine, per circa euro 5 milioni”, e rappresentato che “come dato atto nella relazione sulla gestione al bilancio 2012, l'imprevedibile calo di fatturato successivo alla predisposizione del piano di risanamento, ha reso impossibile il rispetto del medesimo”.
Invece i bilanci di esercizio 2010 e 2011 presentavano patrimonio netto sempre positivo, in
11 misura assai apprezzabile, seppur accompagnato da una sensibile perdita di esercizio. Come
osservato dal c.t.u. (pagg. 67-68), “sicuramente alla data del 29.08.2014 i creditori erano informati dell'incapacità dell'attivo della Società di soddisfare le obbligazioni assunte verso i suoi creditori, mentre dal 31.12.2010 i creditori erano informati dell'esistenza di una crisi finanziaria e di una progressiva erosione del patrimonio sociale, ma non (quanto meno stando ai dati di bilancio resi pubblici) di un deficit patrimoniale irreversibile, ovvero dell'insufficienza dell'attivo a coprire i debiti. Tale situazione di tensione finanziaria, peraltro, secondo le prospettazioni del management, sarebbe stata superata attraverso l'esecuzione dei piani di risanamento che si sono susseguiti dall'esercizio 2011 e che hanno portato con sé l'iniezione di nuova liquidità, sotto forma anche di aumenti di capitale sociale, posti al servizio della continuità aziendale”.
Prive di rilevanza in ordine alla questione in esame sono le considerazioni di parte appellante circa il fatto che creditori che rivestivano una posizione qualificata, come gli istituti di credito e le società del gruppo avrebbero anzi concorso alla causazione del danno, ex art. Parte_2
1227 c.c. (comma 1 o 2); secondo l'appellante “nella quantificazione del danno da porsi a carico di vanno dedotti, in ogni caso, i debiti sociali verso le Banche, le Società di Parte_1
leasing e : l'operazione suggerita è tuttavia con evidenza incompatibile con l'azione Parte_2
di massa esercitata dalla Curatela.
Col terzo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza in cui il giudice del primo grado ha accertato che la perdita del capitale sociale, tale da imporre l'obbligo in capo agli amministratori di procedere allo scioglimento e messa in liquidazione della società, si è verificato nel corso del
2010 e, quindi, andrebbe determinata al 31.12.2010 (pag. 10 sentenza).
In primo luogo essa indica come contraddittoria questa parte della decisione rispetto a quella
12 nella quale il Tribunale ha affermato che “la perdita totale di patrimonio si rese palese quando fu pubblicata al registro delle Imprese notizia del deposito della istanza di concordato preventivo”
e dunque nel 2014: ma si tratta, come si è già sottolineati, di obiezione priva di pregio da un punto di vista logico-giuridico, facendosi riferimento a due eventi diversi che ben possono collocarsi a significativa distanza di tempo.
In secondo luogo la parte rinnova le censure espresse dal proprio c.t.p. in ordine alla correttezza delle rettifiche ai dati di bilancio operate dal c.t.u. al fine di individuare la data in cui si verificò
la causa di scioglimento, ma si deve in proposito osservare che:
a) il metodo per l'individuazione del patrimonio netto rettificato è stato puntualmente anticipato a pagg. 24-26 ed ulteriormente sviluppato alle pagg. 41-53 dal c.t.u. e risulta tecnicamente corretto;
b) il c.t.u. ne ha dato coerente applicazione, come si legge nelle pagine successive della relazione,
ove si trovato analizzate e confermate con esito positivo ed ampia motivazione tre delle quattro
– esclusa la terza nell'elenco di seguito riportato - censure per le quali, con riferimento al bilancio al 31.12.2010, la Curatela ha rilevato la necessità di operare rettifiche:
1.mancata appostazione di un fondo rischi a copertura delle sanzioni comminate dall'Agenzia delle Entrate per la violazione dei limiti di compensabilità previsti dall'art. 34 L.388/2000, per l'importo di euro
150.234,44; 2.inadeguatezza del fondo rischi svalutazione crediti pari ad euro 44.980,00, il quale avrebbe dovuto essere elevato almeno pari al 30% del credito complessivo vantato da
[...]
verso Ila Fabbricato Srl, per un importo pari ad euro 500.000,00 circa;
3.aumento, CP_1
del tutto spropositato, nel bilancio al 31.12.2010 dei prodotti in corso di lavorazione pari ad euro
447.846,00, che dovrà essere espunto dalla voce “rimanenze di magazzino”;
4.iscrizione all'attivo del bilancio al 31.12.2010 di crediti per imposte anticipate attive, pari ad euro
13 459.560,00 derivante da un presunto recupero fiscale su perdite fiscali esistenti alla stessa data,
corrispondenti ad euro 1.671.128,00;
c) il c.t.u. ha anticipato la bozza della relazione ai c.t.p. di tutte le parti del processo di primo grado (compreso il c.t.p. dell'odierna appellante) e ne ha quindi esaminato in termini puntuali e convincenti le osservazioni, motivando adeguatamente le conclusioni esposte all'esito del compiuto contraddittorio con i consulenti di parte.
Col quarto motivo sostiene l'illegittimità ed erroneità della decisione nella Parte_1
parte in cui ha recepito in punto di quantificazione del danno il metodo, adottato dal c.t.u., della differenza tra i netti patrimoniali.
Il motivo è infondato avendo correttamente il c.t.u. prima determinato in quale momento si fosse verificata la perdita del capitale della società fallita e in quale momento il dissesto, poi provveduto a determinare il differenziale tra i patrimoni netti.
L'intervenuta erosione del capitale sociale è stata verosimilmente percepita dall'amministratrice della società, odierna appellante, disponendo la stessa delle evidenze necessarie, come osservato dal c.t.u.: “Alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2010, sussistevano dunque elementi conoscitivi sufficienti per poter valutare correttamente le conseguenze derivanti dall'applicazione della compensazione ex art. 34 L. 388/2000.
In merito alla svalutazione dei crediti verso i documenti citati dallo scrivente Parte_7
sono rappresentativi di circostanze pregresse alla loro formazione e dunque pienamente utilizzabili. Inoltre, per quanto riguarda il piano di risanamento, esso è stato perfezionato qualche mese successivo alla chiusura dell'esercizio al 31.12.2010, ossia in un momento di poco successivo al 31.12.2010 (…) Si tratta di circostanze, lo si ribadisce, tutte conosciute dagli organi sociali alla data del 31.12.2010, non fosse altro perché, come rappresentato dal dott. Andrea
14 al fine di evidenziare la sovrapposizione delle due società: “ – è CP_14 Parte_7
società interamente posseduta dalla e, conseguentemente, sottoposta a Controparte_1
direzione e coordinamento da parte di quest'ultima” (relazione c.t.u., pag. 94): trattasi di società
amministrata dalla stessa che già presentava chiari indici di insolvenza tali da Parte_1
prospettare come impossibile il recupero del consistente credito verso la stessa vantato da la mancata appostazione di un adeguato fondo svalutazione crediti ha Controparte_1
contribuito a rendere non conoscibile ai terzi la perdita del capitale sociale di quest'ultima, il cui amministratore aveva invece a disposizione ogni elemento necessario a percepire il verificarsi della causa di scioglimento.
È noto che una volta verificatasi la causa di scioglimento ed una volta che essa sia ragionevolmente acquisita nella consapevolezza degli amministratori, essi debbono tempestivamente e senza temporeggiamenti convocare l'assemblea dei soci per la ricapitalizzazione ovvero in difetto constatare lo scioglimento. In caso di erosione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, gli amministratori, ex art. 2486 c.c., conservano infatti il potere di gestire la società ai fini del perseguimento delle sole finalità di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Il divieto di intraprendere nuove operazioni sorge per il solo verificarsi della causa di scioglimento, anche prima ed indipendentemente dal fatto che l'assemblea ne prenda o ne abbia preso atto. A tale riguardo, vanno qualificate come nuove operazioni tutti quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessità inerenti alle liquidazioni delle attività sociali – in quanto il patrimonio sociale diviene finalizzato alla garanzia dei creditori – siano costituiti dagli amministratori per il conseguimento di un utile sociale e per finalità diverse da quelle di liquidazione della società.
La prosecuzione dell'attività come causa efficiente del danno è, da parte della curatela,
15 allegazione congruente con il danno lamentato e tale da consentire, come avvenuto in primo grado, di procedere alla determinazione di siffatto danno con il criterio del differenziale dei netti patrimoniali, metodo coerente con le deduzioni attoree e tecnicamente corretto.
La determinazione del danno effettuata con il criterio sintetico e presuntivo della c.d. “differenza dei netti patrimoniali” dà contezza della effettiva perdita patrimoniale correlata alla prosecuzione dell'attività caratteristica;
trattasi di criterio già da tempo ampiamente adottato in giurisprudenza per determinare la perdita patrimoniale causalmente indotta dalla prosecuzione di attività di gestione: detto criterio proprio per la sua correttezza ed attendibilità è stato più di recente recepito nel novellato art. 2486 c.c. come modificato dall'art. 378 comma 2 del codice della crisi, norma in vigore dal marzo 2019 (“quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”).
Il criterio del c.d. differenziale dei netti patrimoniali trova utilizzo nei casi in cui sia possibile ricostruire la movimentazione degli affari dell'impresa e concludere che, nel caso in cui la gestione caratteristica non fosse proseguita sino al momento dell'apertura del concorso dei creditori, ma fosse cessata prima, la perdita di patrimonio sociale sarebbe stata inferiore. In tali ipotesi l'antigiuridicità della condotta degli amministratori discende dai principi dettati dall'art. 16 ricapitalizzazione), o, in difetto, la messa in liquidazione della società, in tutti i casi in cui la perdita di esercizio abbia l'effetto di ridurre il capitale sociale al di sotto dei limiti fissati dalla legge.
È chiara la giurisprudenza prevalente sul punto: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore, ed ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività dopo l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale (così come previsto dall'art. 2449 c.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ratione temporis applicabile al caso di specie), il giudice può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità
di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, indicandone le ragioni ed a condizione che sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore.” (Cass. Sez. 1 Ord. n. 4347 del 10.02.2022).
Nel caso di specie l'amministratore non si è limitato a porre in essere una singola o comunque qualche ben limitata operazione gestoria sindacabile in modo “parcellizzato” ai fini della determinazione del danno ma ha proseguito tout court nella attività caratteristica della società,
come documentato inequivocabilmente dai dati esposti nei bilanci al conto economico: proprio in tali casi trova applicazione il criterio del differenziale dei netti patrimoniali che consente di determinare la quota di patrimonio perduto con la prosecuzione in generale della attività
caratteristica.
L'inadempimento dell'amministratore per non aver tempestivamente in allora, posto in
17 liquidazione la società è dunque di tutta evidenza non rilevando sotto il profilo che qui occupa (e cioè quello della mala gestio per non aver tempestivamente sciolto la società) il fatto che
[...]
ha proseguito l'attività imprenditoriale confidando, in termini oggettivi e qualificati, Pt_1
sul piano di risanamento e sulle valutazioni di advisor finanziari di primario standing internazionale e, cosa ancor più significativa, adottando una molteplicità di iniziative imprenditoriali per la riduzione dei costi ed il rilancio della società” (appello, pag. 19) né rilevano le - numerose ma diverse da quelle doverose – “iniziative adottate, idonee a dimostrare la prudenza e la diligenza con cui l'organo amministrativo ha costantemente monitorato l'andamento della Società e le sue proiezioni economico-finanziarie, anche avvalendosi di stimati professionisti del settore, i quali avevano accertato il going concern e previsto significativi aumenti di fatturato” (appello, pag. 23): al 31.12.2010 il patrimonio era perso e per ricostituirlo bisognava effettuare la riduzione (nominale) del capitale e il suo aumento;
ciò non è stato fatto di talchè l'amministratore all'esito dell'assemblea avrebbe dovuto rilevare in allora la causa di scioglimento.
Non pertinente si rivela allora l'invocazione del principio della business judgment rule (bjr) da parte dell'appellante, in quanto la perdita qualificata del capitale rispetto alla quale l'amministratore abbia omesso di assumere le condotte normativamente imposte (rule) fa venir meno la bjr nella sua portata più ampia, e ciò proprio perché al verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori “conservano il potere di gestire la società ...ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale” (art. 2486, comma 2, c.c.): la perdita del capitale attiva rules proprie e diverse da quella generale, dettate dagli artt. 2446-
2447, c.c., che impongono la convocazione dell'assemblea, chiamata a scegliere tra ricapitalizzazione o liquidazione, pena l'assunzione di responsabilità dell'organo gestorio che
18 ometta le condotte doverose.
Il c.t.u. ha poi effettuato con pertinente metodologia tecnica la riclassificazione della situazione in ottica liquidatoria operando le dovute “svalutazioni”; egli ha tenuto conto della situazione patrimoniale sempre in ottica liquidatoria sino all'accesso a procedura concorsuale (essendo mancata la messa in liquidazione), ha tenuto conto dei costi insopprimibili di liquidazione, ha eliminato l'effetto distorsivo di apporti di patrimonio avvenuti nel corso del tempo di osservazione, determinando infine la differenza dei netti patrimoniali in € 859.457. Anche in ordine ai criteri ed agli esiti del conteggio il c.t.u. ha fornito puntuale e convincente risposta alle osservazioni svolte dalle parti e dai loro consulenti (v. relazione, pagg. 85-95).
Né il motivo di gravame è fondato nella parte in cui lamenta nullità della sentenza per apparenza o comunque carenza della motivazione, imputandosi al giudice di prime cure l'acritico recepimento dei risultati esposti dal c.t.u.
Si deve premettere che la censura, in quanto mossa ad una sentenza di primo grado, è in ogni caso priva di significativa autonoma rilevanza, posto che, com'è noto, la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione non comporta la rimessione del giudizio al primo giudice,
per il principio generale di conversione delle cause di nullità in motivi di impugnazione, in quanto la rimessione al primo giudice costituisce un rimedio speciale, non applicabile a ipotesi differenti da quelle previste dalla norma;
l'eventuale verificarsi dell'invocata nullità chiamerebbe dunque il giudice dell'appello a pronunciare nel merito delle questioni sollevate, ciò che questi è stato comunque tenuto a fare essendo contestato anche il merito della decisione e non solo l'espressione delle ragioni della stessa.
In ogni caso, un vizio di omessa pronuncia non si verifica nella specie, avendo il giudice dato sufficientemente atto dell'iter logico e giuridico della decisione: anche laddove sono state
19 recepite le risultanze della c.t.u., peraltro ampiamente illustrate e costituenti l'esito di contradditorio coi c.t.p. delle parti, ciò risulta fatto sulla base di determinazioni assunte con autonoma cognizione dal giudice, che peraltro aveva indicato nel quesito, ad esempio quanto al criterio del differenziale tra i netti patrimoniali, il metodo d'indagine prescelto, così che, all'esito delle conseguenti operazioni peritali, la pur concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di merito non è apparente, anche se sintetica.
Il quinto motivo di gravame è infondato per ragioni analoghe a quelle espresse con riguardo al quarto.
La sentenza è in tal caso impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto corrette le rettifiche operate dal c.t.u. con riguardo alla mancata appostazione di fondo rischi a copertura di sanzioni fiscali, all'inadeguatezza del fondo rischi svalutazione crediti e alla indebita iscrizione di crediti per imposte anticipate
Come si è osservato sopra, la censura di carenza motivazionale non coglie nel segno in quanto non considera il consolidato e condivisibile insegnamento espresso anche in sede di legittimità, in forza del quale si ritiene che “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate”: non incorre nel vizio di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti della relazione peritale che il giudice dichiari di condividere, “ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione” (Cass., n.
21504/2018. In senso conforme, ex multis, Cass. n. 4352/2019, n. 15147/2018, n. 7402/2017).
20 Nel merito la parte ha replicato in questa sede le contestazioni già sollevate tramite il proprio c.t.p. in sede di operazioni peritali e poi ribadite negli scritti conclusivi, contestazioni che tuttavia hanno già trovato adeguata e convincente replica nella relazione del consulente tecnico, che ha esaminato puntualmente i rilievi dei consulenti di parte: le critiche dei consulenti tecnici di parte che tendono al riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico d'ufficio si risolvono d'altra parte in argomentazioni difensive che il giudice può disattendere recependo le diverse conclusioni esposte dal c.t.u.
Questi, nella specie, ha in ogni caso ampiamente illustrato le ragioni per le quali nella formazione del bilancio al 31.12.2010 risultava necessario operare le rettifiche che hanno determinato la perdita del capitale sociale a quella data, avendo – in sintesi – osservato, quanto alla compensazione ex art. 34 L. 388/2000, che all'epoca dei fatti, vi era una disciplina incerta e,
dunque, in ossequio al principio di prudenza, il bilancio avrebbe dovuto tener conto quanto meno del rischio rappresentato dalle conseguenze che poi si sono effettivamente realizzate, così che
“alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2010, sussistevano dunque elementi conoscitivi sufficienti per poter valutare correttamente le conseguenze derivanti dall'applicazione della compensazione in eccedenza rispetto ai limiti imposti ex art. 34 L. 388/2000” e, quanto all'iscrizione all'attivo del bilancio al 31.12.2010 di crediti per imposte anticipate attive, che le altre necessarie rettifiche al bilancio al 31.12.2010 (ed in particolare quella conseguente alla –
non - recuperabilità del credito verso impedivano comunque di fondare la Parte_7
prognosi sulla quale si basava l'asserita (dalla parte) recuperabilità dei crediti per imposte anticipate. Quanto poi, appunto, al credito verso la società partecipata, con riferimento al quale il c.t.u. ha ritenuto inadeguato il fondo rischi svalutazione crediti, si conferma che il consulente ha adeguatamente analizzato i numerosi indici già emersi a quell'epoca che rendevano del tutto
21 prevedibile l'impossibilità di recuperare il credito.
Il sesto motivo d'appello, col quale si impugna la sentenza di primo grado nel capo in cui il
Tribunale ha valutato come “irrilevante infine la circostanza che il collegio sindacale
[...]
avesse promosso ricorso ex art. 2409 c.c. che fu respinto da questo ufficio: Parte_8
trattasi di procedimento di volontaria giurisdizione che non ebbe in alcun modo ad oggetto la prosecuzione indebita della attività sociale nonostante perdita di patrimonio” è infondato e reca argomenti irrilevanti al fine della valutazione ex ante della continuità aziendale.
Il motivo fa riferimento ad un giudizio promosso nel 2013 con azione ex art. 2409 c.c. esercitata dal collegio sindacale, conclusosi in senso favorevole alla tesi difensiva recata dall'amministratore unico , avendo il Tribunale in quell'occasione ritenuto che Parte_1
“alla luce dei fatti emersi sia delle indicazioni della comparsa di risposta della società, sia dalla documentazione prodotta all'udienza del 14 novembre 2013 sia, infine, dalle stesse dichiarazioni delle parti rese a tale udienza, non sussista alcuna attuale irregolarità che possa comportare grave pregiudizio per la società e giustificare la prosecuzione del procedimento con l'adozione di misure provvisorie” (doc. 56 conv. , primo grado). Parte_1
Non si vede per quale motivo “l'eventuale accoglimento delle domande attoree andrebbe oggi ad operare una inaccettabile valutazione ex post in contraddizione con quanto statuito dal collegio veneziano di novembre 2013” (appello, pag. 31): il procedimento ex art. 2409 c.c. è stato svolto in relazione ad ipotesi di irregolarità e ad epoca diversa rispetto a quelle cui è riferita la ricostruzione del c.t.u. circa la perdita del capitale sociale, al cui verificarsi, accertato al
31.12.2010, dovevano conseguire le condotte sopra esaminate.
Col settimo motivo si duole del capo della sentenza in cui il giudice, Parte_1
nell'aderire alla quantificazione del danno fatta dal c.t.u. in € 859.457,00, valuta come segue la
22 ripartizione di responsabilità dei convenuti, la solidarietà tra i quali ha considerato venuta meno per effetto delle transazioni sottoscritte: “Certamente , amministratrice storica Parte_1
della società, già a conoscenza delle tensioni finanziarie e della progressiva crisi registrata negli
anni precedenti, era bene al corrente della situazione di perdita di patrimonio di fine 2010,
rispetto alla quale le appostazioni migliorative censurate dal CTU costituivano indebite pezze di
copertura. Ella non ha assunto alcuna iniziativa per la interruzione dell'attività caratteristica e la messa in scioglimento;
a lei va a carico la perdita patrimoniale realizzatasi nell'intero periodo”; “ , incaricata nel maggio 2011 per la revisione contabile, trattò dei soli bilanci CP_11
2011 – riguardo al quale formulò rilievi – e 2012 – riguardo al quale si espresse negativamente.
Poiché l'addebito a , che operò alla luce della disciplina originaria del d.l.vo 39/2010, è CP_11
stato estremamente generico, e null'altro è emerso, non si ritiene vi siano elementi sufficienti per
ritenere la stessa corresponsabile della indebita prosecuzione, tenuto conto di quali erano i suoi
compiti e del fatto che in adempimento agli stessi essa non diede certificazione a nessuno dei bilanci ad essa sottoposti”; “Le compagini del Collegio sindacale succedutesi nel tempo di
riferimento rispondono unitamente alla amministratrice del danno tempo per tempo provocato dalla prosecuzione indebita dell'attività: e ciò tenendo conto del fatto che lo stato di crisi della
debitrice (il cui credito è stato ritenuto dal CTU da rettificare nel bilancio Parte_7
2010) risaliva nel tempo, mentre un'altra posta indebita del bilancio 2010 – le imposte anticipate
– era già stata appostata al bilancio precedente, onde il Collegio era tenuto alla diuturna
vigilanza. Si ritiene di ripartire la responsabilità al 50% a carico della amministratrice
(amministratrice unica salvo che nella minima frazione dal 1 al 25/1/2011 ), e per il 50% a
carico del collegio sindacale tempo per tempo in carica (…). Essendo il danno di euro
859.457,00 rapportato al periodo (1308 giorni) pari ad euro 657,08 giornalieri, saranno dunque
23 solidalmente corresponsabili: - - – – per 148 giorni: euro Pt_1 CP_8 CP_9 CP_10
97.247 (arrotondato per difetto) Il 50% è 48.623,50 - – – – Pt_1 CP_6 Per_1
per 198 giorni: 130.101; il 50% è 65.050,50 - – – – Per_2 Pt_1 Per_3 Per_1
per 960 giorni. 630.796; il 50% è 315.398. Conclusivamente, Per_2 Parte_1
rifonderà al Fallimento le seguenti somme, che per la natura risarcitoria saranno attualizzate
fino alla data della sentenza mediante rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, e interessi
legali sulla somma via via rivalutata anno per anno euro 31.247 + 65.050,50 + 315.398 =
411.695,00”.
Osserva l'appellante che avendo la società di revisione accertato la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio al 31.12.2011 ed avendo i sindaci succedutisi espresso parere favorevole (invero con qualche osservazione) ai bilanci, “le relative condotte, ovvero l'omissione di rilievi sulla gestione, così come l'assenza di iniziative, anche giudiziali (quali un ricorso ex art. 2409 c.c. e/o un'azione di responsabilità, anche con istanza cautelare di revoca dell'amministratore) atte ad impedire l'asserita irrazionale prosecuzione dell'attività hanno, non solo concorso all'aggravio del dissesto patrimoniale (che, sempre in tesi accusatoria, si sarebbe potuto arrestare ben prima), bensì hanno rafforzato nell'amministratore il convincimento circa la sussistenza del going concern e concorso alla conseguente sua scelta (ineccepibile secondo il criterio della BJR, in quanto informata a criteri di prudenza e diligenza, basandosi sul parere di professionisti qualificati) di proseguire l'attività di impresa”.
Le stesse considerazioni dell'appellante convincono vieppiù della corretta ripartizione di responsabilità statuita dal giudice di prime cure, imputata per metà all'amministratore e per metà all'organo di controllo, non trovando la minima giustificazione l'auspicio dell'appellante secondo cui dovrebbe per quanto sopra risultare “esclusa la responsabilità in capo all'appellante,
24 quantomeno sotto il profilo soggettivo, oppure – se del caso – limitata ad una percentuale non superiore al 5%, in considerazione della condotta “rassicurativa” dell'organo di controllo e delle iniziative che, via via nel tempo, l'amministratore ha adottato per superare la crisi”.
Con l'ottavo e ultimo motivo l'appellante si duole della regolamentazione delle spese di lite (“Le
spese seguono la soccombenza nei limiti del risultato di lite in valore;
la convenuta soccombente sosterrà le spese di CTU come liquidate in causa”) auspicando, “in considerazione della complessità della causa e, segnatamente, della novità di varie questioni trattate (nuova formulazione ed interpretazione dell'art. 2086 c.c., molteplicità dei criteri applicabili per la quantificazione del danno, overruling in punto di compensabilità per crediti IVA e relative sanzioni)”, anche in caso di mancato accoglimento degli altri motivi di gravame, la riforma della sentenza con compensazione per intero tra le parti delle spese, incluse quelle di c.t.u.
Non vi sono tuttavia ragioni di derogare al principio di soccombenza, risultando la decisione conforme a principi consolidati ed essendo state le spese opportunamente liquidate tenendo conto della misura del credito in concreto accertato.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante , secondo la Parte_1
regola della soccombenza, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte, in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22 secondo valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale, essendosi la curatela limitata a depositare comparsa conclusionale, di contenuto pressoché identico alla comparsa di costituzione e risposta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
25 pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
2100/2022, pubblicata in data 16.12.2022, del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia d'Impresa;
2. condanna alla rifusione a favore del Parte_1 Controparte_1
delle di lite del presente giudizio, liquidate in € 10.590,00 per compenso professionale,
[...]
oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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2447 c.c., che impone, unitamente a quelli di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c., la convocazione dell'assemblea dei soci per l'adozione di una delibera “salvifica” (trasformazione o