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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Dott. Anna Adamo Consigliere
Decidendo all'indomani della scadenza del termine per note concesso alle parti fino al
25/3/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 911/2022 vertente tra:
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall' avv. M. Pt_1
Cammaroto e M. Piras
appellante
CONTRO
, (C.F.: ),rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'avv. R. Tommasini appellato
OGGETTO: contributi gestione commercianti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 marzo 2017 adiva questo giudice Controparte_1
del lavoro e, premesso di essere titolare del 33,667% del capitale sociale della ASSI.
AGRI. esercente attività assicurativa, interamente demandata ai due CP_2
dipendenti, e di rivestire dal 14 giugno 2012 la carica di amministratore unico senza compenso, percependo solo dividendi, lamentava l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti disposta d'ufficio dall' a seguito del verbale di Pt_1
accertamento n. 4800000272707 del 26 giugno 2012 (con imposizione contributiva dall'aprile 2007 nei limiti della prescrizione), nonché la debenza della somma di euro
23.990,89 richiesta per contributi arretrati che aveva provveduto a pagare al fine di evitare procedure esecutive e contestava altresì la legittimità dell'avviso bonario del 20 giugno 2016 relativa al pagamento dell'ulteriore somma di euro 7.758,02 per il 2012 e della comunicazione del 17 gennaio 2017 riguardante la richiesta di altri euro 9.166,73 per il 2013.
Con successivo ricorso depositato il 23 novembre 2017 proponeva, per le stesse ragioni, opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520173276115000, notificatogli dall' sede di Messina il 24 ottobre 2017 per mancato pagamento della somma di Pt_1
9.789,13 euro a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo gennaio - dicembre 2013; e con altro ricorso depositato il 24 febbraio 2020 impugnava anche l'avviso di addebito n. 595201948230000, notificatogli il 22 gennaio 2020 per mancato pagamento della somma di 8.130,30 euro a titolo di contributi dovuti alla
Gestione Commercianti per il periodo gennaio - dicembre 2010.
Nella resistenza dell' e riuniti i giudizi, il tribunale, con sentenza dell'11.11.2022, Pt_1
dichirava illegittima l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione Commercianti per il periodo 2007-2017 e non dovute le somme pretese a tale titolo dall' con gli atti Pt_1 impugnati ponendo a carico dell'ente resistente le spese di lite.
Osservava il decidente che, secondo la difesa dell' , l'attività di agente CP_3
assicurativo generale della esercitata dal sin dal 1997 Parte_2 CP_1
non costituiva incarico meramente formale essendo questi iscritto al RUI presso l'ISVAP dal 2007 nella sezione A) Agenti del Registro Unico degli Intermediari di
Assicurazione nella qualità di responsabile dell'attività di intermediazione della società in questione;
peraltro, solo dopo la comunicazione relativa agli importi della contribuzione dovuti per l'anno 2013, l'interessato, che in passato nulla aveva mai obiettato, aveva chiesto l'accertamento negativo della sua obbligazione;
e anche per l'anno 2010, al quale si riferiva l'avviso bonario del giugno 2016, egli aveva dichiarato redditi riferiti alla predetta attività di gestione nel quadro relativo della dichiarazione dei redditi.
In realtà - proseguiva il tribunale - alla suddetta dichiarazione non poteva attribuirsi valore confessorio, atteso che la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dalla parte in un verbale ispettivo non aveva valore di confessione stragiudiziale, con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituiva prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresentava
Pag. 2 di 8 in senso sostanziale, e, quindi, non era il destinatario degli effetti favorevoli, ed era assente l'animus confitenti, trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta. L'ente, inoltre, non aveva allegato le dichiarazioni acquisite dagli ispettori, né la documentazione da questi esaminata - menzionata nel verbale suddetto -
o contratti e polizze che il ricorrente avesse sottoscritto quotidianamente, secondo quanto dedotto nella memoria di costituzione del proc. n. 1074/2020 r.g., ed era altresì decaduto dall'escussione dei testi ammessi.
Il invece, aveva asserito in ricorso di non svolgere e di non avere svolto nel CP_1
corso degli anni 2007-2017 alcuna attività lavorativa in favore della società essendo tutta l'attività aziendale seguita da assunta nel gennaio 2001, e Controparte_4
, assunta nel giugno 2008, allegando la visura e due buste paga;
aveva, Persona_1 poi, precisato che l'incarico formale di amministratore non aveva comportato alcun impegno dal punto di vista lavorativo, ed era stato sempre ricoperto a titolo esclusivamente gratuito. I due testi escussi, seppur ad esso legati da rapporti di dipendenza (la appunto) e parentela (il padre , lo avevano CP_4 Persona_2
confermato per cui, in mancanza di elementi oggettivi di riscontro, che era onere dell'Istituto fornire, non era possibile ritenere sussistenti i presupposti di abitualità e prevalenza richiesti per l'iscrizione nella gestione previdenziale in questione.
Avverso detta pronunzia proponeva appello l'istituto soccombente cui resisteva controparte;
indi, in esito all'autorizzata astensione dell'originario relatore ed alla composizione di un nuovo Collegio, risentita la teste ed interrogato CP_4 liberamente l'appellato, concesso alle parti termine per note, secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo l'istituto appellante censura la sentenza sotto i seguenti plurimi aspetti: per aver ritento influenti e tamquam non esset le dichiarazioni contra se rese dall'intimato in sede ispettiva, pur a fronte una diffusa corrente interpretativa secondo cui le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'ispezione, siccome scevre da possibili aggiustamenti successivi, sarebbero dotate di maggior grado di attendibilità; per non aver attribuito rilievo alla circostanza di fatto della presenza del ricorrente in agenzia, intento al lavoro al momento dell'accesso ispettivo;
per aver ritenuto possibile
Pag. 3 di 8 l'esistenza della figura di agente assicurativo non operante direttamente nell'attività quotidiana di lavoro dell'agenzia alla quale è preposto, in violazione della specifica disciplina di settore;
per non aver dato importanza allo spontaneo assolvimento da parte del per anni degli oneri contributivi con fruizione dei relativi benefici CP_1
assistenziali.
Nota innanzitutto il Collegio che il primo rilievo articolato dall' non coglie nel Pt_1
segno poiché non si confronta con la ratio decidendi trasfusa in sentenza.
Il tribunale non ha pretermesso ogni considerazione sulle asserite dichiarazioni fatte dall'odierno appellato all'ispettore perché trattavasi di dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo, di cui ha, peraltro, in linea generale ribadito la natura di atto liberamente apprezzabile in sede giudiziale, bensì perché l' non ha provveduto alla Pt_1
loro allegazione e, dunque, per difetto di un qualsivoglia riscontro documentale sul punto.
Il verbale di accertamento prodotto in atti contraddice, poi, inequivocabilmente l'assunto difensivo secondo cui sarebbe stato trovato dagli ispettori Controparte_1
presso la sede della società intento a lavoro;
invero, da detto verbale emerge che durante l'accesso era presente soltanto il sig. socio della Società Ass. Agri. Persona_2
Fi. e padre dell'odierno appellato. CP_2
Cionondimeno il percorso argomentativo seguito dal primo giudice non può condividersi.
È incontestato tra le parti, oltre che acclarato direttamente dagli ispettori, sulla base della documentazione esibita nel corso dell'accertamento e dal riscontro della stessa con i dati degli archivi informatici della CCIA di Palermo, dell'Agenzia delle Entrate e dell' e, dunque, con indagine avente valenza fidefaciente, che Pt_1 Controparte_1
esercita l'attività di agente di assicurazioni dal 31 dicembre 1996 con mandato di agenzia della e che lo stesso è attualmente iscritto al Rui Parte_2 presso l'ISVAP dal 2 Aprile 2007 al numero A000143379 della sezione A) agenti del registro unico degli intermediari di assicurazione in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione della società Assi.Agri. CP_2
Orbene, la circostanza che l'unico ad essere iscritto nel registro degli intermediari assicurativi per conto dell' sia stato il suo legale rappresentante rende privo di CP_5
Pag. 4 di 8 pregio giuridico l'assunto secondo cui a svolgere l'attività operativa rientrante nell'oggetto dell'impresa nell'arco temporale 2007-2010 fossero solo le due dipendenti
(una delle quali peraltro assunta solamente nel giugno 2008) inquadrate come meri impiegate amministrative (v. buste paga in atti) non essendo consentito normativamente l'esercizio in forma professionale dell'attività assicurativa per chi non risulti iscritto nell'apposito registro, denominato Registro Unico degli Intermediari, la cui formazione ed il cui aggiornamento sono demandati all'Isvap (l'art 108 del Dlgs. n. 209/2005, c.d. codice delle Assicurazioni, rubricato “Accesso all'attività d'intermediazione” così statuisce: “
1. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui all'articolo 109.
2. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2”).
La normativa speciale impone all'agente di compiere tutti gli atti di intermediazione assicurativa e riassicurativa (consistenti a norma dell'art 106 “nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”) e, come correttamente rilevato dall' essendo il Pt_1 responsabile nei confronti della compagnia assicurativa e dell'assicurato (v. art. CP_1
101 cod. delle Assicurazioni) dell'operato dei propri collaboratori non è seriamente ipotizzabile che non si sia occupato della stipula e conduzione di ogni singolo contratto, dell'incasso dei premi e del rilascio delle relative quietanze. Un'indiretta conferma dell'assidua partecipazione dell'appellato all'attività di gestione e dell'attenzione costante all'andamento dei contratti può desumersi dalla audizione della stessa teste che, al di là del carattere compiacente delle sue dichiarazioni, scaturenti dalla CP_4
sua posizione di lavoratrice dipendente (ad esempio ha dichiarato che a far data dal
2007 erano in due a lavorare mentre risulta per tabulas che l'altra sua collega è stata assunta solo un anno e mezzo dopo) ha, comunque, così riferito in primo grado:
“Riceviamo le istruzioni per l'attività dal sig. ….posso dire che il sig. CP_1 CP_1
Pag. 5 di 8 non è presente tutti i giorni ma viene in ufficio circa due tre volte la settimana. Con lui discutiamo di clienti , dell'assunzione di polizze..”
Ulteriore riscontro a sostegno del convincimento sopra espresso può ricavarsi dal libero interrogatorio reso in questo grado dall'appellato che all'udienza del 12 dicembre 2024 ha così dichiarato: “I contratti di assicurazione, a seconda della tipologia, vengono in parti sottoscritti da me ed in parte vengono già trasmessi sottoscritti dall'amministratore delegato o dal rappresentante di ramo della Compagnia assicurativa. All'epoca era anche così, anche se adesso i contratti che pervengono già sottoscritti sono aumentati..” con ciò lasciando chiaramente intendere che nel periodo oggetto di causa il numero dei contratti privi della sottoscrizione della casa mandante era maggiore con conseguente necessità di un suo più frequente intervento in veste di sottoscrittore delle singole polizze assicurative. Il inoltre, pur riferendo che del CP_1
rilascio delle quietanze, come anche della rimessione dei premi alla Compagnia assicurativa, se ne occupavano in via esclusiva le due impiegate addette al front-office ha, tuttavia, ammesso che egli esercitava un controllo sul loro operato, controllo concernente la rispondenza delle rimesse ai premi incassati, aggiungendo, altresì, che se quest'ultime avevano bisogno di qualche chiarimento sull'attività da svolgere era a lui che si rivolgevano.
Sulla scorta delle superiori considerazioni può dunque ritenersi integrato il requisito prescritto per l'iscrizione alla gestione commercianti - partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza- che secondo la più recente giurisprudenza ( Cfr. Cass n. 24439/2023 e Cass n. 1683/2021) va considerato, in senso estensivo, in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente
CP_ l'oggetto sociale della (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
In tale logica estensiva ed unificante, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi - precisa il giudice di legittimità - non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa
Pag. 6 di 8 e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
Né a conclusioni diverse possono condurre le dichiarazioni rese in appello dalla teste secondo cui era solo lei, unitamente alla sua collega, a gestire in via esclusiva CP_4
l'intera attività di intermediazione assicurativa dell' senza alcun intervento, CP_5
neppure di controllo del stante il carattere palesemente inattendibile di tale CP_1
deposizione, sfacciatamente in contrasto, non solo con quanto riferito dalla medesima testimone dinanzi al tribunale (mentre in appello ha ad esempio affermato che il CP_1
si recava mediamente in agenzia una o due volte a settimana e talora neppure una volta, limitandosi a telefonare, in primo grado ha invece asserito che il si recava CP_1
mediamente in ufficio 2/3 volte a settimana ed ancora che era da lui che ella riceveva le istruzioni di lavoro ed era con lui che discuteva dei clienti e dell'assunzione di polizze) ma anche con quanto spontaneamente ammesso dallo stesso appellato, escludendo che questi abbia mai sottoscritto un contratto o esercitato una qualche forma di controllo sull'operato di essa dipendente.
Depone, infine, nel senso auspicato dall' anche la circostanza, non valorizzata dal Pt_1
tribunale, benché non contestata fra le parti, relativa all'inziale adempimento da parte del degli oneri contributivi scaturenti dall'iscrizione alla gestione dei CP_1
commercianti, avendo egli iniziato a non versare più le somme richieste solo a far data dal 2010.
Per le considerazioni che precedono, ed in riforma dell'impugnata sentenza, vanno, dunque, integralmente disattese le originarie domande proposte dall'odierno appellato con i separati ricorsi del 9 marzo 2017, del 23 novembre 2017 e del 24 febbraio 2020, successivamente riuniti.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellato alle spese del doppio grado di giudizio liquidate come in dispositivo, avendo riguardo al valore indeterminato della controversia ed alla bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le originarie domanda proposte da con separati ricorsi del 9 Controparte_1
marzo 2017, del 23 novembre 2017 e del 24 febbraio 2020, successivamente riuniti .
Pone a carico dell'appellato le spese di lite che liquida in favore dell' appellante, CP_3
quanto al primo grado, in euro 4638 e, quanto al presente grado, in euro 4996 oltre il rimborso del contributo unificato.
Messina 26.3.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. Alessandra Santalucia Dott. Beatrice Catarsini
Pag. 8 di 8
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Dott. Anna Adamo Consigliere
Decidendo all'indomani della scadenza del termine per note concesso alle parti fino al
25/3/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 911/2022 vertente tra:
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall' avv. M. Pt_1
Cammaroto e M. Piras
appellante
CONTRO
, (C.F.: ),rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'avv. R. Tommasini appellato
OGGETTO: contributi gestione commercianti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 marzo 2017 adiva questo giudice Controparte_1
del lavoro e, premesso di essere titolare del 33,667% del capitale sociale della ASSI.
AGRI. esercente attività assicurativa, interamente demandata ai due CP_2
dipendenti, e di rivestire dal 14 giugno 2012 la carica di amministratore unico senza compenso, percependo solo dividendi, lamentava l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti disposta d'ufficio dall' a seguito del verbale di Pt_1
accertamento n. 4800000272707 del 26 giugno 2012 (con imposizione contributiva dall'aprile 2007 nei limiti della prescrizione), nonché la debenza della somma di euro
23.990,89 richiesta per contributi arretrati che aveva provveduto a pagare al fine di evitare procedure esecutive e contestava altresì la legittimità dell'avviso bonario del 20 giugno 2016 relativa al pagamento dell'ulteriore somma di euro 7.758,02 per il 2012 e della comunicazione del 17 gennaio 2017 riguardante la richiesta di altri euro 9.166,73 per il 2013.
Con successivo ricorso depositato il 23 novembre 2017 proponeva, per le stesse ragioni, opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520173276115000, notificatogli dall' sede di Messina il 24 ottobre 2017 per mancato pagamento della somma di Pt_1
9.789,13 euro a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo gennaio - dicembre 2013; e con altro ricorso depositato il 24 febbraio 2020 impugnava anche l'avviso di addebito n. 595201948230000, notificatogli il 22 gennaio 2020 per mancato pagamento della somma di 8.130,30 euro a titolo di contributi dovuti alla
Gestione Commercianti per il periodo gennaio - dicembre 2010.
Nella resistenza dell' e riuniti i giudizi, il tribunale, con sentenza dell'11.11.2022, Pt_1
dichirava illegittima l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione Commercianti per il periodo 2007-2017 e non dovute le somme pretese a tale titolo dall' con gli atti Pt_1 impugnati ponendo a carico dell'ente resistente le spese di lite.
Osservava il decidente che, secondo la difesa dell' , l'attività di agente CP_3
assicurativo generale della esercitata dal sin dal 1997 Parte_2 CP_1
non costituiva incarico meramente formale essendo questi iscritto al RUI presso l'ISVAP dal 2007 nella sezione A) Agenti del Registro Unico degli Intermediari di
Assicurazione nella qualità di responsabile dell'attività di intermediazione della società in questione;
peraltro, solo dopo la comunicazione relativa agli importi della contribuzione dovuti per l'anno 2013, l'interessato, che in passato nulla aveva mai obiettato, aveva chiesto l'accertamento negativo della sua obbligazione;
e anche per l'anno 2010, al quale si riferiva l'avviso bonario del giugno 2016, egli aveva dichiarato redditi riferiti alla predetta attività di gestione nel quadro relativo della dichiarazione dei redditi.
In realtà - proseguiva il tribunale - alla suddetta dichiarazione non poteva attribuirsi valore confessorio, atteso che la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dalla parte in un verbale ispettivo non aveva valore di confessione stragiudiziale, con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituiva prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresentava
Pag. 2 di 8 in senso sostanziale, e, quindi, non era il destinatario degli effetti favorevoli, ed era assente l'animus confitenti, trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta. L'ente, inoltre, non aveva allegato le dichiarazioni acquisite dagli ispettori, né la documentazione da questi esaminata - menzionata nel verbale suddetto -
o contratti e polizze che il ricorrente avesse sottoscritto quotidianamente, secondo quanto dedotto nella memoria di costituzione del proc. n. 1074/2020 r.g., ed era altresì decaduto dall'escussione dei testi ammessi.
Il invece, aveva asserito in ricorso di non svolgere e di non avere svolto nel CP_1
corso degli anni 2007-2017 alcuna attività lavorativa in favore della società essendo tutta l'attività aziendale seguita da assunta nel gennaio 2001, e Controparte_4
, assunta nel giugno 2008, allegando la visura e due buste paga;
aveva, Persona_1 poi, precisato che l'incarico formale di amministratore non aveva comportato alcun impegno dal punto di vista lavorativo, ed era stato sempre ricoperto a titolo esclusivamente gratuito. I due testi escussi, seppur ad esso legati da rapporti di dipendenza (la appunto) e parentela (il padre , lo avevano CP_4 Persona_2
confermato per cui, in mancanza di elementi oggettivi di riscontro, che era onere dell'Istituto fornire, non era possibile ritenere sussistenti i presupposti di abitualità e prevalenza richiesti per l'iscrizione nella gestione previdenziale in questione.
Avverso detta pronunzia proponeva appello l'istituto soccombente cui resisteva controparte;
indi, in esito all'autorizzata astensione dell'originario relatore ed alla composizione di un nuovo Collegio, risentita la teste ed interrogato CP_4 liberamente l'appellato, concesso alle parti termine per note, secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo l'istituto appellante censura la sentenza sotto i seguenti plurimi aspetti: per aver ritento influenti e tamquam non esset le dichiarazioni contra se rese dall'intimato in sede ispettiva, pur a fronte una diffusa corrente interpretativa secondo cui le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'ispezione, siccome scevre da possibili aggiustamenti successivi, sarebbero dotate di maggior grado di attendibilità; per non aver attribuito rilievo alla circostanza di fatto della presenza del ricorrente in agenzia, intento al lavoro al momento dell'accesso ispettivo;
per aver ritenuto possibile
Pag. 3 di 8 l'esistenza della figura di agente assicurativo non operante direttamente nell'attività quotidiana di lavoro dell'agenzia alla quale è preposto, in violazione della specifica disciplina di settore;
per non aver dato importanza allo spontaneo assolvimento da parte del per anni degli oneri contributivi con fruizione dei relativi benefici CP_1
assistenziali.
Nota innanzitutto il Collegio che il primo rilievo articolato dall' non coglie nel Pt_1
segno poiché non si confronta con la ratio decidendi trasfusa in sentenza.
Il tribunale non ha pretermesso ogni considerazione sulle asserite dichiarazioni fatte dall'odierno appellato all'ispettore perché trattavasi di dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo, di cui ha, peraltro, in linea generale ribadito la natura di atto liberamente apprezzabile in sede giudiziale, bensì perché l' non ha provveduto alla Pt_1
loro allegazione e, dunque, per difetto di un qualsivoglia riscontro documentale sul punto.
Il verbale di accertamento prodotto in atti contraddice, poi, inequivocabilmente l'assunto difensivo secondo cui sarebbe stato trovato dagli ispettori Controparte_1
presso la sede della società intento a lavoro;
invero, da detto verbale emerge che durante l'accesso era presente soltanto il sig. socio della Società Ass. Agri. Persona_2
Fi. e padre dell'odierno appellato. CP_2
Cionondimeno il percorso argomentativo seguito dal primo giudice non può condividersi.
È incontestato tra le parti, oltre che acclarato direttamente dagli ispettori, sulla base della documentazione esibita nel corso dell'accertamento e dal riscontro della stessa con i dati degli archivi informatici della CCIA di Palermo, dell'Agenzia delle Entrate e dell' e, dunque, con indagine avente valenza fidefaciente, che Pt_1 Controparte_1
esercita l'attività di agente di assicurazioni dal 31 dicembre 1996 con mandato di agenzia della e che lo stesso è attualmente iscritto al Rui Parte_2 presso l'ISVAP dal 2 Aprile 2007 al numero A000143379 della sezione A) agenti del registro unico degli intermediari di assicurazione in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione della società Assi.Agri. CP_2
Orbene, la circostanza che l'unico ad essere iscritto nel registro degli intermediari assicurativi per conto dell' sia stato il suo legale rappresentante rende privo di CP_5
Pag. 4 di 8 pregio giuridico l'assunto secondo cui a svolgere l'attività operativa rientrante nell'oggetto dell'impresa nell'arco temporale 2007-2010 fossero solo le due dipendenti
(una delle quali peraltro assunta solamente nel giugno 2008) inquadrate come meri impiegate amministrative (v. buste paga in atti) non essendo consentito normativamente l'esercizio in forma professionale dell'attività assicurativa per chi non risulti iscritto nell'apposito registro, denominato Registro Unico degli Intermediari, la cui formazione ed il cui aggiornamento sono demandati all'Isvap (l'art 108 del Dlgs. n. 209/2005, c.d. codice delle Assicurazioni, rubricato “Accesso all'attività d'intermediazione” così statuisce: “
1. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui all'articolo 109.
2. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2”).
La normativa speciale impone all'agente di compiere tutti gli atti di intermediazione assicurativa e riassicurativa (consistenti a norma dell'art 106 “nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”) e, come correttamente rilevato dall' essendo il Pt_1 responsabile nei confronti della compagnia assicurativa e dell'assicurato (v. art. CP_1
101 cod. delle Assicurazioni) dell'operato dei propri collaboratori non è seriamente ipotizzabile che non si sia occupato della stipula e conduzione di ogni singolo contratto, dell'incasso dei premi e del rilascio delle relative quietanze. Un'indiretta conferma dell'assidua partecipazione dell'appellato all'attività di gestione e dell'attenzione costante all'andamento dei contratti può desumersi dalla audizione della stessa teste che, al di là del carattere compiacente delle sue dichiarazioni, scaturenti dalla CP_4
sua posizione di lavoratrice dipendente (ad esempio ha dichiarato che a far data dal
2007 erano in due a lavorare mentre risulta per tabulas che l'altra sua collega è stata assunta solo un anno e mezzo dopo) ha, comunque, così riferito in primo grado:
“Riceviamo le istruzioni per l'attività dal sig. ….posso dire che il sig. CP_1 CP_1
Pag. 5 di 8 non è presente tutti i giorni ma viene in ufficio circa due tre volte la settimana. Con lui discutiamo di clienti , dell'assunzione di polizze..”
Ulteriore riscontro a sostegno del convincimento sopra espresso può ricavarsi dal libero interrogatorio reso in questo grado dall'appellato che all'udienza del 12 dicembre 2024 ha così dichiarato: “I contratti di assicurazione, a seconda della tipologia, vengono in parti sottoscritti da me ed in parte vengono già trasmessi sottoscritti dall'amministratore delegato o dal rappresentante di ramo della Compagnia assicurativa. All'epoca era anche così, anche se adesso i contratti che pervengono già sottoscritti sono aumentati..” con ciò lasciando chiaramente intendere che nel periodo oggetto di causa il numero dei contratti privi della sottoscrizione della casa mandante era maggiore con conseguente necessità di un suo più frequente intervento in veste di sottoscrittore delle singole polizze assicurative. Il inoltre, pur riferendo che del CP_1
rilascio delle quietanze, come anche della rimessione dei premi alla Compagnia assicurativa, se ne occupavano in via esclusiva le due impiegate addette al front-office ha, tuttavia, ammesso che egli esercitava un controllo sul loro operato, controllo concernente la rispondenza delle rimesse ai premi incassati, aggiungendo, altresì, che se quest'ultime avevano bisogno di qualche chiarimento sull'attività da svolgere era a lui che si rivolgevano.
Sulla scorta delle superiori considerazioni può dunque ritenersi integrato il requisito prescritto per l'iscrizione alla gestione commercianti - partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza- che secondo la più recente giurisprudenza ( Cfr. Cass n. 24439/2023 e Cass n. 1683/2021) va considerato, in senso estensivo, in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente
CP_ l'oggetto sociale della (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
In tale logica estensiva ed unificante, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi - precisa il giudice di legittimità - non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa
Pag. 6 di 8 e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
Né a conclusioni diverse possono condurre le dichiarazioni rese in appello dalla teste secondo cui era solo lei, unitamente alla sua collega, a gestire in via esclusiva CP_4
l'intera attività di intermediazione assicurativa dell' senza alcun intervento, CP_5
neppure di controllo del stante il carattere palesemente inattendibile di tale CP_1
deposizione, sfacciatamente in contrasto, non solo con quanto riferito dalla medesima testimone dinanzi al tribunale (mentre in appello ha ad esempio affermato che il CP_1
si recava mediamente in agenzia una o due volte a settimana e talora neppure una volta, limitandosi a telefonare, in primo grado ha invece asserito che il si recava CP_1
mediamente in ufficio 2/3 volte a settimana ed ancora che era da lui che ella riceveva le istruzioni di lavoro ed era con lui che discuteva dei clienti e dell'assunzione di polizze) ma anche con quanto spontaneamente ammesso dallo stesso appellato, escludendo che questi abbia mai sottoscritto un contratto o esercitato una qualche forma di controllo sull'operato di essa dipendente.
Depone, infine, nel senso auspicato dall' anche la circostanza, non valorizzata dal Pt_1
tribunale, benché non contestata fra le parti, relativa all'inziale adempimento da parte del degli oneri contributivi scaturenti dall'iscrizione alla gestione dei CP_1
commercianti, avendo egli iniziato a non versare più le somme richieste solo a far data dal 2010.
Per le considerazioni che precedono, ed in riforma dell'impugnata sentenza, vanno, dunque, integralmente disattese le originarie domande proposte dall'odierno appellato con i separati ricorsi del 9 marzo 2017, del 23 novembre 2017 e del 24 febbraio 2020, successivamente riuniti.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellato alle spese del doppio grado di giudizio liquidate come in dispositivo, avendo riguardo al valore indeterminato della controversia ed alla bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le originarie domanda proposte da con separati ricorsi del 9 Controparte_1
marzo 2017, del 23 novembre 2017 e del 24 febbraio 2020, successivamente riuniti .
Pone a carico dell'appellato le spese di lite che liquida in favore dell' appellante, CP_3
quanto al primo grado, in euro 4638 e, quanto al presente grado, in euro 4996 oltre il rimborso del contributo unificato.
Messina 26.3.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. Alessandra Santalucia Dott. Beatrice Catarsini
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