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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/06/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12512/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 12512/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 [...]
; Pt_2 con il patrocinio dell'avv. Francesco MILITERNO;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 8.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato il giorno 16.10.2024, , cittadino albanese, ha impugnato il Parte_1 provvedimento n. A12/2024/imm nr. 427 e.r. del 26.09.2024, a lui notificato il 25.9.2024, con cui la Questura di Cremona ha dichiarato irricevibile la sua domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Come meglio precisato nella relazione allegata da parte resistente, la decisione impugnata si fonda sulla carenza dei presupposti normativi essenziali per la presentazione dell'istante, essendo emerso che era già stato destinatario di un provvedimento di irricevibilità di rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno ai sensi dell'art.2 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, il procuratore del ricorrente ha contestato le valutazioni effettuate dall'autorità amministrativa.
In particolare, ha dedotto e documentato quanto segue:
- che risiede nel comune di Agnadello (CR), in via Orefici n. 2, dall'anno 2021, anno in Parte_1 cui era stato registrato il contratto di locazione, e prima di tale data, per molti anni, aveva vissuto nel
Pag. 1 di 4 comune di Arzago d'Adda (BG);
- che il ricorrente convive di fatto dal 18.7.2023 con nata a [...] il Controparte_2
13.4.1995;
- che che da tale unione è nata a [...] il [...] ; Persona_1
- che a séguito della nascita della figlia, l'istante ha ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche, la cui copia oggi si trova in possesso della Questura di Cremona;
- che egli è socialmente integrato all'interno della comunità locale, avendo tra l'altro costituito una società, di cui è amministratrice e che gestisce una pizzeria. Controparte_2
Il ricorrente ha, quindi, lamentato che il provvedimento impugnato realizza una grave lesione della sua unità familiare, impedendogli di vivere la propria relazione con la compagna e con la figlia minorenne.
Sulla scorta di tali rilievi, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, nonché l'accertamento del suo diritto a ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari. Il tutto con vittoria di spese.
2. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, il 5.12.2024, chiedendo il rigetto del ricorso e allegando una relazione della Questura di Cremona, nella quale vengono ribaditi i motivi del diniego e vengono eccepite anche la carenza di redditi stabili e la pericolosità del ricorrente a causa dei suoi precedenti penali per reati in materia di sostanze stupefacenti.
3. Delegata la trattazione della causa alla GOP dott.ssa Emanuela Maggiore, all'udienza del 19.12.2024 si è proceduto all'interrogatorio libero di , il quale ha dichiarato di vivere in Italia dall'età Parte_1 di undici anni, di essere arrivato con il fratello appena maggiorenne, di aver perso il padre all'età di due anni e di avere ancóra in Albania, la quale si recherebbe periodicamente a trovarlo. L'istante ha altresì riferito di avere commesso l'ultimo reato nel 2012 e che, dopo aver scontato una parte della pena in carcere, gli era stata applicata la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, conclusasi con esito positivo nel 2020. Vive con la compagna e la figlia di due anni in un appartamento condotto in locazione. Ha una pizzeria ed è socio all'80% di una società della quale la compagna è l'amministratrice.
All'udienza del 28.2.2025 è stata sentita la quale ha sostanzialmente confermato Controparte_2 quanto dichiarato dal ricorrente e ha precisato di essere anche sostenuta economicamente dalle sorelle che vivono in Italia.
4. Rimessa la causa a questo Giudice è stata fissata udienza “cartolare” per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa in data 8.5.2025. Il difensore di , in data 6.5.2025, Parte_1 ha tempestivamente depositato nota scritta, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
5. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'ha trattenuta in riserva.
Ritenuto in diritto
1. La domanda di annullamento del provvedimento dell'amministrazione è inammissibile, atteso che la legge (v. l'art. 2 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non attribuisce tale potere al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione.
2. Merita, invece, di essere accolta la domanda con cui il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Considerato che la prima contestazione sollevata (peraltro tardivamente) dalla Questura di Cremona
Pag. 2 di 4 attiene alla pericolosità sociale dell'interessato, la disciplina di riferimento è rinvenibile nell' art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a mente del quale «il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili»; con la precisazione, tuttavia, che «nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale». La Corte costituzionale, come è noto, con la sentenza n. 202/2013, ha dichiarato l'illegittimità di questo comma nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o «al familiare ricongiunto» e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».
Tale disciplina normativa preclude, quindi, ogni automatismo ostativo, fondato esclusivamente sui precedenti penali del richiedente, imponendo viceversa di verificare se questi rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, tale da rendere recessive le confliggenti ragioni di tutela del diritto dell'interessato, fondato sull'art. 8 CEDU, a non essere sradicato dal luogo in cui intrattiene la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari e affettivi (v., ex multis, Cass., sez. II, 27 ottobre 2021, n. 30342 e la giurisprudenza ivi citata;
v. altresì Cass., sez. I, 27 luglio 2022, n. 23423).
3. Tanto premesso in ordine alla disciplina applicabile, è innegabile che i trascorsi di Parte_1 siano contrassegnati dalla commissione di reati in materia di stupefacenti, giudizialmente accertati con sentenza emessa il 14.2.2013 dalla Corte d'Appello di Brescia, irrevocabile dal 30.1.2015 (la sentenza di patteggiamento “allargato” emessa dal GIP del Tribunale di Crema il 4.6.2013, irrevocabile dal 26.2.2014, è viceversa inutilizzabile ai fini del giudizio di pericolosità, stante il disposto dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p.).
Tuttavia, tale condanna risale al 2013. Egli, inoltre, non si è sottratto all'esecuzione della pena e il 19.3.2019 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha dichiarato in suo favore l'estinzione della pena detentiva a lui inflitta e di ogni altro effetto penale per l'esito positivo della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (v. il certificato del casellario giudiziale depositato in atti dal ricorrente con nota del 26.2.2025), ciò che porta a escludere – considerato il tempo trascorso dall'ultimo illecito senza, a quanto consta, ricadute di sorta – che egli possa essere oggi ritenuto pericoloso socialmente.
4. Quanto, poi, alla rilevanza dei suoi legami familiari, si osserva innanzitutto, che la direttiva 2004/38/CE, applicabile ai familiari di cittadini dell'UE, che ha esteso il diritto alla coesione familiare anche a coloro che abbiano una stabile relazione con il partner cittadino di un Paese membro dell'Unione, ha trovato recepimento nel nostro ordinamento all'art. 3, comma 2, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, in base al quale lo Stato membro «agevola l'ingresso e il soggiorno» del «partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale».
Dal momento che partner di , è cittadina rumena, va richiamato Controparte_2 Parte_1
l'art. 10, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 30/2007, secondo il quale «i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza in uno Stato membro, di cui all'art. 2, richiedono alla questura competente per territorio di residenza, la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione»; con la precisazione che per il rilascio della carta di soggiorno è richiesta – nel caso di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) – la presentazione di documentazione
Pag. 3 di 4 ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione.
5. Ebbene, nel caso di specie, le risultanze dell'istruttoria espletata hanno confermato l'effettività del legame. Il ricorrente ha prodotto sub doc. 3 il certificato di convivenza ex art. 1, comma 36, l. 20 maggio 2016, n. 76 rilasciato dal Comune di Agnadello (CR), unitamente al certificato di stato di famiglia (doc. 4) e al certificato di nascita della figlia , nata a [...] il [...] (doc. 5). Persona_1
ha, inoltre, dimostrato di vivere in un alloggio regolarmente condotto in locazione (v. Parte_1 doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente), la cui idoneità a ospitare l'intero suo nucleo familiare è stata debitamente certificata dall'autorità competente (v. il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune di Agnadello il 6.2.2025, prodotto in atti con nota del 26.2.2025).
È stato altresì compiegato in atti l'atto notarile costitutivo della società rogato il Controparte_3
6.7.2023, unitamente al bilancio dell'esercizio 2023 e alla relativa delibera di approvazione depositata presso la Camera di Commercio di Cremona con le dichiarazioni fiscali. Da tali documenti risulta che la società, seppure in una fase iniziale, è attiva e, in ogni caso, emerge la concreta volontà del ricorrente di inserirsi nel mondo produttivo.
6. Alla luce di quanto fin qui esposto, si può concludere che l'allontanamento di sarebbe Parte_1 una misura palesemente sproporzionata, in contrasto non solo con il suo diritto all'integrità familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU, ma anche con il superiore interesse della figlia minorenne a non essere privata della figura paterna nella prima infanzia, interesse preso esplicitamente in considerazione dall'art. 28, comma 3, d.lgs. 286/1998, là dove richiama l'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 10.11.1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la l. 27 maggio 1991, n. 176.
Pertanto, la domanda formulata dal ricorrente merita di essere accolta, con conseguente riconoscimento del diritto di , quale convivente di fatto della cittadina rumena Parte_1 Controparte_2 all'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari.
7. Stante la declaratoria di inammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento impugnato e considerata, pertanto, la soccombenza reciproca delle parti, le spese legali possono essere compensate integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Del resto, l'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno è dipeso anche da documentazione prodotta in giudizio e sconosciuta all'amministrazione procedente, siccome formata in séguito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile la domanda di annullamento del provvedimento impugnato;
dichiara che , nato in [...] il [...], sopra generalizzato, ha diritto al rilascio Parte_1 in suo favore di un permesso di soggiorno per motivi familiari;
ordina, per l'effetto, alla Questura competente di provvedere in conformità; compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Brescia, l'8 giugno 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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