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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 261/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 261/2024, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTANTINO Parte_1 C.F._1
ROBERTA, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE N.28 71100 FOGGIA presso il difensore avv. COSTANTINO ROBERTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VOCALE BARBARA, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA GINO ACQUAVIVA N°9 71122 FOGGIA presso il difensore avv.
VOCALE BARBARA
RESISTENTE
PM SEDE (C.F. ),
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso notificato in data 06/04/2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentire accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a
[...]
fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 945/2023 e, per l'effetto, il riconoscimento di un assegno divorzile, nella misura di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione Istat con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligo da porre a carico di quale CP_1
contributo al mantenimento della ricorrente;
con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, ha domandato il rigetto delle domande formulate dalla CP_1
ricorrente, evidenziando come alcuna sopravvenienza ne giustificasse l'accoglimento.
Ritenuta la causa matura per la decisione in via documentale, senza necessità di attività istruttoria ulteriore, la stessa è stata rinviata all'udienza del 16.12.2024 per l'assunzione in decisione e introitata a sentenza con ordinanza del 15.01.2025, previo deposito delle part delle memorie ex art. 473bis. 28
c.p.c. ed acquisizione del parere del Pm, giunto in data 17.01.2025 in senso favorevole all'accoglimento.
*****
Costituisce oggetto controverso di giudizio il riconoscimento del diritto della ricorrente all'assegno divorzile.
Deve premettersi che con la sentenza n. 945/2023, depositata in data 05.04.2023, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, nessun assegno divorzile è stato riconosciuto alla odierna ricorrente e tanto sulla scorta della potenziale indipendenza economica acquisita dalla per lo svolgimento continuativo, almeno dal 2019, anno di introduzione del Parte_1
giudizio di separazione, di attività lavorativa, circostanza, questa, ritenuta prevalente rispetto allo stato disoccupazionale della moglie, anche in considerazione della mancanza di prova circa la differenza reddituale tra i coniugi e del sacrificio compiuto per decisione comune dalla moglie in funzione della famiglia e a detrimento della propria crescita personale e professionale.
Ai fini della modifica della decisione attualmente regolamentante i rapporti tra le parti, non appare superfluo ricordare che per il riconoscimento dell'assegno divorzile è necessario adottare un metro di valutazione composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni pagina 2 di 7 economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
Al riguardo, deve anche premettersi che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni e alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 6641 del 09/05/2002).
Con specifico riferimento all'art. 5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, si evidenzia che in esso è contenuto il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo
“quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”;
è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 11504 del 10/05/2017, secondo cui il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo
a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o
pagina 3 di 7 autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova. Con successiva pronuncia n.
n. 18287 del 11/07/2018 la Corte di Cassazione, nell'evidenziare che all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, ha precisato nuovamente che detta disposizione di legge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. La Suprema Corte ha inoltre precisato che tale giudizio dovrà essere espresso “alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono, in definitiva, nella durata del matrimonio, nelle potenzialità reddituali future e nell'età dell'avente diritto. Secondo i Giudici di legittimità, il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico- patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale: pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare. Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza, quindi, i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio. pagina 4 di 7 Alla luce di tale decisione, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge, privo di mezzi adeguati, il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare.
In sostanza, l'assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa: le Sezioni Unite ne hanno, quindi, valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Ebbene, nel caso di specie, deve considerarsi che la lunga durata dell'unione matrimoniale (33 anni), da cui sono nati ben quattro figli, abbia assorbito, senza che la circostanza richieda una prova specifica, rientrando pacificamente nel novero delle presunzioni iuris tantum, gran parte delle energie che la avrebbe potuto investire nella propria realizzazione personale e professionale. Parte_1
Di tale lungo periodo di dedizione alla famiglia deve tenersi conto al fine di giustificare la mancata realizzazione professionale e lavorativa della ricorrente che, ormai cinquantaseienne può sperare nel reperimento esclusivamente di lavori richiedenti basso grado di scolarità e di specializzazione, saltuari e caratterizzati da precarietà. All'indomani della pronuncia con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è stata respinta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile, occorre pertanto verificare in quali condizioni versino concretamente i coniugi, sussistendo una sostanziale differenza tra le valutazioni compiute dal Tribunale in termini prognostici e la situazione di fatto venutasi a creare.
Sul punto, giova precisare che la prima valutazione da compiersi riguarda l'aspetto reddituale, la domanda imponendo una valutazione comparativa delle condizioni economiche della coppia che si basi non soltanto sulle dichiarazioni ufficiali di natura fiscale (es. IRPEF), ma anche su atri elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (v. Cass. 17199/2013; Cass. 2445/2015).
Tali circostanze, che il Giudice dovrà tenere presente, possono riguardare, ad esempio, la concreta ed effettiva possibilità di svolgere un lavoro rapportata all'età ed alle condizioni di mercato del luogo in cui vive il coniuge beneficiario, nonché alla sua pregressa esperienza lavorativa o professionale, alle pagina 5 di 7 sue condizioni di salute e grado di istruzione ed esse potranno, nel caso concreto, incidere sulla quantificazione dell'assegno (v. Cass. 3975/2002; Cass. 12121/2004; Cass. 15806/2008; Cass.
22752/2012; Cass. 3502/2013).
Possono essere oggetto di valutazione economica per i fini suddetti, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione ancorché non incidenti sul tenore di vita in costanza di matrimonio perché intervenuti dopo (Cass. 2542/2014), rendite INAIL (per fare un altro esempio) che, pur essendo un bene personale, concorre con altri redditi e con il patrimonio a determinare la situazione economica complessiva dell'obbligato (v. Cass. 9718/2010).
Anche l'utilizzo costante di aiuti economici da parte dei parenti della coppia può evidentemente essere idoneo a produrre oggettivamente un tenore di vita che deve essere preso in considerazione ai fini della valutazione richiesta dall'art. 156 CC.
La stessa possibilità che uno dei coniugi abbia di andare a vivere presso una abitazione altrui, ove è accolto a titolo di ospitalità gratuita, costituisce una circostanza rilevante ai fini della valutazione dell'entità dell'assegno (v. Cass. 2187/2013).
Ed ancora, la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno (Cass.
25618/2007).
A questo punto va rammentato che non si richiede una valutazione aritmetica dei redditi, ma una analisi volta ad accertarne l'ammontare complessivo approssimativo, una attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali di entrambi i coniugi (Cass. 9878/2006; Cass. 3974/2002).
Il Giudice non è dunque vincolato, ai fini della determinazione della misura dell'assegno divorzile, dalle dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, che, rivestendo funzione tipicamente fiscale, possono essere disattese in una controversia estranea al sistema tributario, in luogo della adozione di altre risultanze probatorie.
Facendo applicazione degli esposti principi, deve dunque tenersi conto dei seguenti elementi: la procedura di sfratto per morosità in corso già al momento del divorzio si è conclusa con il rilascio della abitazione familiare, di talché, allo stato, mentre il resistente vive ospite senza onere del pagamento di un canone nella abitazione della di lui madre, la ex coniuge ricorre alla assistenza della e, CP_2
saltuariamente, dei figli, risultando priva di stabile abitazione;
l'attività lavorativa reperita dalla ricorrente dopo il divorzio ed il periodo di inoccupazione è del tutto insufficiente al soddisfacimento pagina 6 di 7 dei suoi bisogni primari di vitto, alloggio, vestiario. La condizione in cui la ricorrente si è trovata dopo il divorzio può definirsi di grave indigenza e su di essa deve ragionarsi, non sulle pur corrette valutazioni prognostiche effettuate dal Giudice del divorzio.
Quanto infine al resistente, deve ritenersi che il miglioramento della personale condizione economica emerso dalla documentazione reddituale in atti introduca un ulteriore elemento di novità in senso favorevole all'accoglimento della domanda della ex moglie, aumentando quel divario non economico non colmabile in astratto e non colmato in concreto.
Né può ritenersi che un miglioramento delle prospettive lavorative della possa derivare da Parte_1
un incremento del proprio impegno lavorativo in una attività, quella di bracciante agricola, che al crescere dell'età non può che essere affrontata con sempre minore capacità lavorativa.
Per tutte le ragioni esposte, sussistendo tanto il profilo assistenziale, quanto quello perequativo compensativo, deve ritenersi fondata la domanda tesa al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della istante che il collegio ritiene equo fissare in € 200,00, oltre aggiornamento Istat.
Le spese di lite, considerata la parziale reciproca soccombenza e la complessità della valutazione, meritano compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• In revisione della sentenza n. 945/2023 depositata in data 05.04.2023 dal Tribunale di Foggia, accoglie parzialmente la domanda, accertando e dichiarando il diritto di ad un assegno divorzile che fissa in € 200,00, oltre aggiornamento Parte_1
Istat, ponendo il relativo onere del pagamento a carico del resistente;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 261/2024, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTANTINO Parte_1 C.F._1
ROBERTA, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE N.28 71100 FOGGIA presso il difensore avv. COSTANTINO ROBERTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VOCALE BARBARA, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA GINO ACQUAVIVA N°9 71122 FOGGIA presso il difensore avv.
VOCALE BARBARA
RESISTENTE
PM SEDE (C.F. ),
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso notificato in data 06/04/2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentire accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a
[...]
fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 945/2023 e, per l'effetto, il riconoscimento di un assegno divorzile, nella misura di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione Istat con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligo da porre a carico di quale CP_1
contributo al mantenimento della ricorrente;
con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, ha domandato il rigetto delle domande formulate dalla CP_1
ricorrente, evidenziando come alcuna sopravvenienza ne giustificasse l'accoglimento.
Ritenuta la causa matura per la decisione in via documentale, senza necessità di attività istruttoria ulteriore, la stessa è stata rinviata all'udienza del 16.12.2024 per l'assunzione in decisione e introitata a sentenza con ordinanza del 15.01.2025, previo deposito delle part delle memorie ex art. 473bis. 28
c.p.c. ed acquisizione del parere del Pm, giunto in data 17.01.2025 in senso favorevole all'accoglimento.
*****
Costituisce oggetto controverso di giudizio il riconoscimento del diritto della ricorrente all'assegno divorzile.
Deve premettersi che con la sentenza n. 945/2023, depositata in data 05.04.2023, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, nessun assegno divorzile è stato riconosciuto alla odierna ricorrente e tanto sulla scorta della potenziale indipendenza economica acquisita dalla per lo svolgimento continuativo, almeno dal 2019, anno di introduzione del Parte_1
giudizio di separazione, di attività lavorativa, circostanza, questa, ritenuta prevalente rispetto allo stato disoccupazionale della moglie, anche in considerazione della mancanza di prova circa la differenza reddituale tra i coniugi e del sacrificio compiuto per decisione comune dalla moglie in funzione della famiglia e a detrimento della propria crescita personale e professionale.
Ai fini della modifica della decisione attualmente regolamentante i rapporti tra le parti, non appare superfluo ricordare che per il riconoscimento dell'assegno divorzile è necessario adottare un metro di valutazione composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni pagina 2 di 7 economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
Al riguardo, deve anche premettersi che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni e alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 6641 del 09/05/2002).
Con specifico riferimento all'art. 5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, si evidenzia che in esso è contenuto il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo
“quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”;
è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 11504 del 10/05/2017, secondo cui il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo
a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o
pagina 3 di 7 autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova. Con successiva pronuncia n.
n. 18287 del 11/07/2018 la Corte di Cassazione, nell'evidenziare che all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, ha precisato nuovamente che detta disposizione di legge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. La Suprema Corte ha inoltre precisato che tale giudizio dovrà essere espresso “alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono, in definitiva, nella durata del matrimonio, nelle potenzialità reddituali future e nell'età dell'avente diritto. Secondo i Giudici di legittimità, il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico- patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale: pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare. Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza, quindi, i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio. pagina 4 di 7 Alla luce di tale decisione, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge, privo di mezzi adeguati, il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare.
In sostanza, l'assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa: le Sezioni Unite ne hanno, quindi, valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Ebbene, nel caso di specie, deve considerarsi che la lunga durata dell'unione matrimoniale (33 anni), da cui sono nati ben quattro figli, abbia assorbito, senza che la circostanza richieda una prova specifica, rientrando pacificamente nel novero delle presunzioni iuris tantum, gran parte delle energie che la avrebbe potuto investire nella propria realizzazione personale e professionale. Parte_1
Di tale lungo periodo di dedizione alla famiglia deve tenersi conto al fine di giustificare la mancata realizzazione professionale e lavorativa della ricorrente che, ormai cinquantaseienne può sperare nel reperimento esclusivamente di lavori richiedenti basso grado di scolarità e di specializzazione, saltuari e caratterizzati da precarietà. All'indomani della pronuncia con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è stata respinta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile, occorre pertanto verificare in quali condizioni versino concretamente i coniugi, sussistendo una sostanziale differenza tra le valutazioni compiute dal Tribunale in termini prognostici e la situazione di fatto venutasi a creare.
Sul punto, giova precisare che la prima valutazione da compiersi riguarda l'aspetto reddituale, la domanda imponendo una valutazione comparativa delle condizioni economiche della coppia che si basi non soltanto sulle dichiarazioni ufficiali di natura fiscale (es. IRPEF), ma anche su atri elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (v. Cass. 17199/2013; Cass. 2445/2015).
Tali circostanze, che il Giudice dovrà tenere presente, possono riguardare, ad esempio, la concreta ed effettiva possibilità di svolgere un lavoro rapportata all'età ed alle condizioni di mercato del luogo in cui vive il coniuge beneficiario, nonché alla sua pregressa esperienza lavorativa o professionale, alle pagina 5 di 7 sue condizioni di salute e grado di istruzione ed esse potranno, nel caso concreto, incidere sulla quantificazione dell'assegno (v. Cass. 3975/2002; Cass. 12121/2004; Cass. 15806/2008; Cass.
22752/2012; Cass. 3502/2013).
Possono essere oggetto di valutazione economica per i fini suddetti, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione ancorché non incidenti sul tenore di vita in costanza di matrimonio perché intervenuti dopo (Cass. 2542/2014), rendite INAIL (per fare un altro esempio) che, pur essendo un bene personale, concorre con altri redditi e con il patrimonio a determinare la situazione economica complessiva dell'obbligato (v. Cass. 9718/2010).
Anche l'utilizzo costante di aiuti economici da parte dei parenti della coppia può evidentemente essere idoneo a produrre oggettivamente un tenore di vita che deve essere preso in considerazione ai fini della valutazione richiesta dall'art. 156 CC.
La stessa possibilità che uno dei coniugi abbia di andare a vivere presso una abitazione altrui, ove è accolto a titolo di ospitalità gratuita, costituisce una circostanza rilevante ai fini della valutazione dell'entità dell'assegno (v. Cass. 2187/2013).
Ed ancora, la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno (Cass.
25618/2007).
A questo punto va rammentato che non si richiede una valutazione aritmetica dei redditi, ma una analisi volta ad accertarne l'ammontare complessivo approssimativo, una attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali di entrambi i coniugi (Cass. 9878/2006; Cass. 3974/2002).
Il Giudice non è dunque vincolato, ai fini della determinazione della misura dell'assegno divorzile, dalle dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, che, rivestendo funzione tipicamente fiscale, possono essere disattese in una controversia estranea al sistema tributario, in luogo della adozione di altre risultanze probatorie.
Facendo applicazione degli esposti principi, deve dunque tenersi conto dei seguenti elementi: la procedura di sfratto per morosità in corso già al momento del divorzio si è conclusa con il rilascio della abitazione familiare, di talché, allo stato, mentre il resistente vive ospite senza onere del pagamento di un canone nella abitazione della di lui madre, la ex coniuge ricorre alla assistenza della e, CP_2
saltuariamente, dei figli, risultando priva di stabile abitazione;
l'attività lavorativa reperita dalla ricorrente dopo il divorzio ed il periodo di inoccupazione è del tutto insufficiente al soddisfacimento pagina 6 di 7 dei suoi bisogni primari di vitto, alloggio, vestiario. La condizione in cui la ricorrente si è trovata dopo il divorzio può definirsi di grave indigenza e su di essa deve ragionarsi, non sulle pur corrette valutazioni prognostiche effettuate dal Giudice del divorzio.
Quanto infine al resistente, deve ritenersi che il miglioramento della personale condizione economica emerso dalla documentazione reddituale in atti introduca un ulteriore elemento di novità in senso favorevole all'accoglimento della domanda della ex moglie, aumentando quel divario non economico non colmabile in astratto e non colmato in concreto.
Né può ritenersi che un miglioramento delle prospettive lavorative della possa derivare da Parte_1
un incremento del proprio impegno lavorativo in una attività, quella di bracciante agricola, che al crescere dell'età non può che essere affrontata con sempre minore capacità lavorativa.
Per tutte le ragioni esposte, sussistendo tanto il profilo assistenziale, quanto quello perequativo compensativo, deve ritenersi fondata la domanda tesa al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della istante che il collegio ritiene equo fissare in € 200,00, oltre aggiornamento Istat.
Le spese di lite, considerata la parziale reciproca soccombenza e la complessità della valutazione, meritano compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• In revisione della sentenza n. 945/2023 depositata in data 05.04.2023 dal Tribunale di Foggia, accoglie parzialmente la domanda, accertando e dichiarando il diritto di ad un assegno divorzile che fissa in € 200,00, oltre aggiornamento Parte_1
Istat, ponendo il relativo onere del pagamento a carico del resistente;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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