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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4550 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. Geremia Casaburi - Presidente dott. Silvia Di Matteo – Consigliere estensore dott. Pasquale Cabato - Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 4060 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
con Parte_1
l'avv. Claudia Vettorazzi
appellante
e
con l'avv. Carlo Mirabile Controparte_1
appellata avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22201/2019
OGGETTO: contratto di appalto di servizi CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1
citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma
[...]
la per sentir accertare l'illegittimità del recesso Controparte_1
immediato dal contratto di appalto di servizi dell' 1 aprile 2001 e condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti per l'inadempimento e/o l'illegittimo recesso, nella misura accertata in corso di causa e da liquidarsi anche in via equitativa, oltre ai relativi interessi e/o rivalutazione;
in via alternativa, sempre nel merito, previo accertamento dell'illegittimità del recesso condannare, ai sensi dell'art. 1671 c.c., al pagamento dell'indennizzo e/o Controparte_2
risarcimento del danno cagionato alla ditta Controparte_3
in ragione dei titoli descritti in narrativa ed in
[...]
considerazione della perdita di fatturato dalla data di recesso ad oggi (o nel diverso periodo di tempo che sarà valutato dal Giudice), danno da quantificarsi, anche equitativamente, e comunque nella misura che sarà stabilità in corso di causa;
in ogni caso, condannare la società convenuta a risarcire il danno cagionato dall'illegittimo comportamento di all'immagine ed Controparte_2
al prestigio aziendale dell'attrice, nell'importo che risulterà di giustizia e da liquidarsi anche in via equitativa.
Si costituiva in giudizio la società opponendosi alla Controparte_2
domanda, sostenendo di avere esercitato legittimamente il recesso immediato dal contratto.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda attrice condannando la ditta attrice alla rifusione delle spese in favore della convenuta.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Parte_1 per i motivi che saranno esaminati nel prosieguo.
[...]
Si costituiva in giudizio la che eccepiva Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e comunque l'infondatezza del gravame.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 10 marzo 2025 con i termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante pone a fondamento del proprio gravame i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, nello specifico errata valutazione delle prove, mancanza e/o illogicità della motivazione
Con detto motivo l'appellante impugna la sentenza in esame nelle parti in cui il giudice di prime cure ha così statuito:
“deve ritenersi che l'emettere fatture per prestazioni macroscopicamente non corrispondenti a quelle effettivamente rese non sia un comportamento improntato
a professionalità né tantomeno, se attuato volontariamente, a moralità”;
Contr
“la alle precise contestazioni della (v. lettera in atti Parte_1
29.7.2002), rispose negando l'addebito in modo assolutamente generico, senza fornire alcun elemento di prova atto a dimostrare l'esattezza di quanto riportato nella citata fattura n. 24/2002 (v. lettera in atti del 2.8.2002)”(pag. 3 sentenza impugnata).
Ad avviso dell'appellante non vi sarebbe alcuna prova che la fattura emessa dalla ditta oggetto di contestazione, riportasse un numero di ore di gran lunga Pt_1
superiore a quelle lavorate, con la conseguenza che il Giudice avrebbe dovuto Contr dichiarare l'illegittimità del recesso immediato intimato dalla .
Detto motivo è infondato.
Risulta dal contratto di appalto stipulato tra le parti, all'art. 7 che la ditta si impegna a garantire che i propri dipendenti siano in possesso di “requisiti di professionalità e moralità” adeguati agli standars DSA;
risulta altresì che, a Contr seguito di un'ispezione effettuata dai funzionari della , è emerso che nella fatturazione del mese di giugno vi era una macroscopica divergenza tra le ore fatturate e quelle realmente lavorate dai dipendenti dell'attuale appellante;
inoltre, a differenza di quanto apoditticamente sostenuto nell'appello, nella lettera Contr inviata alla in data 2/8/2002 la si limita a contestare gli Parte_1
addebiti in maniera del tutto generica, senza addurre alcun elemento per dimostrare che le ore indicate in fattura corrispondessero a quelle lavorate.
Ciò posto va condivisa la motivazione del Tribunale che, nel far rientrare il Contr recesso immediato esercitato da nella facoltà prevista dall'art. 12 del contratto, ha considerato che la macroscopica sovrafatturazione è indice di un comportamento contrario ai “requisiti di professionalità e moralità” che si richiedono ai dipendenti.
2) Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge (nello specifico dell'art.
1456 c.c.), mancanza e/o illogicità della motivazione
Con il presente motivo l'appellante impugna la sentenza in esame nella parte in cui il giudice di prime cure ha così statuito: “in presenza di una clausola risolutiva espressa non è dato al giudice sindacare l'importanza dell'inadempimento” (pag.
3 sentenza impugnata).
Sostiene l'appellante che anche nell' ipotesi di cui all'art. 1456 c.c. il Tribunale avrebbe dovuto verificare che l'inadempimento fosse di non scarsa importanza con riferimento al complessivo assetto degli interessi regolati dal contratto.
La lettura della predetta norma proposta dall'appellante non trova riscontro nè nelle disposizioni normative nè nelle pronunce giurisprudenziali.
Secondo la Suprema Corte: “La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla” ( v. Cass. n.
17603/2018).
Il Tribunale si è attenuto a detto principio di diritto e, dopo aver accertato l'inadempimento ad una delle obbligazioni indicate all'art. 12 del contratto ha correttamento concluso per la legittimità del recesso, essendo prevista la clausola risolutiva espressa.
Ulteriore censura sarebbe quella secondo la quale il Tribunale non avrebbe valutato il comportamento secondo buona fede, così come affermato dalla
Cassazione ( v. sentenze n. 23868/2015 e Cass. n. 8282/2023).
Anche detta censura non ha pregio in quanto nella fattispecie il comportamento illecito posto in essere dai dipendenti della così come accertato Pt_1
nell'istruttoria svolta, non solo integra l'ipotesi espressamente prevista dal contratto per poter esercitare il potere di risoluzione immediata ma costituisce anche un comportamento grave tale da minare la fiducia nei confronti della ditta appaltatrice.
Con altro motivo l'appellante lamenta la mancata applicazione dell'art. 1671 c.c. da parte del Tribunale che avrebbe dovuto condurre il giudice a liquidare in favore della “le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno”, Parte_1
ossia il danno emergente e del lucro cessante, da liquidare secondo i principi regolatori del risarcimento del danno - anche in via equitativa.
Con l'ultimo motivo contesta la mancata ammissione della richiesta di produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c. dei fogli di corsa relativi al Controparte_1
periodo 2001 - 2003 della ditta Controparte_3
Detti motivi possono essere esaminati congiuntamente. Il Tribunale ha esaminato anche la richiesta subordinata e cioè l'ipotesi, prevista dal contratto, del recesso con preavviso di trenta giorni ed ha ritenuto comunque infondata la richiesta di risarcimento dei danni formulata dall'attrice per mancanza di prova così testualmente motivando: “….che il risarcimento in questione avrebbe potuto riguardare unicamente i mancati guadagni che presumibilmente la avrebbe potuto ricavare nell'arco temporale Parte_1
del mancato preavviso, pari a trenta giorni;
che tali guadagni si sarebbero dovuti calcolare sottraendo ai presumibili ricavi dei suddetti trenta giorni i costi che la
nel medesimo periodo, avrebbe dovuto sostenere per Parte_1
l'espletamento del servizio;
che la quantificazione dei suddetti presumibili ricavi
e costi evidentemente, si sarebbe dovuta fare operando una media mensile dei ricavi e dei costi registrati nel corso del rapporto;
che per consentire ciò la
[...]
avrebbe dovuto produrre in giudizio le proprie scritture contabili e Pt_1
dichiarazioni fiscali;
che, al contrario, la non ha prodotto alcuna Parte_1
documentazione idonea all'effettuazione della suddetta quantificazione, venendo meno al suo onere probatorio (si è limitata infatti a richiedere un ordine di Contr esibizione dei fogli di corsa della le cui risultanze non avrebbero di certo consentito la quantificazione dei costi e quindi dei guadagni in questione”.
Ritiene il collegio di condividere integralmente detta motivazione essendo a carico dell'attrice l'onere di provare attraverso idonea documentazione l'entità del danno patrimoniale subito per mancato preavviso e nella fattispecie detto onere non è stato assolto.
L'appello per tutte le considerazioni sopra esposte va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo in base alle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modifiche.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di ulteriore importo pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_2
22201/2019 così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore della Controparte_2
delle spese di lite del presente grado, che si liquidano, in complessivi euro
9.991,00 oltre accessori di legge;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di ulteriore importo pari al contributo unificato.
Roma, li 9 luglio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. Geremia Casaburi - Presidente dott. Silvia Di Matteo – Consigliere estensore dott. Pasquale Cabato - Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 4060 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
con Parte_1
l'avv. Claudia Vettorazzi
appellante
e
con l'avv. Carlo Mirabile Controparte_1
appellata avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22201/2019
OGGETTO: contratto di appalto di servizi CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1
citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma
[...]
la per sentir accertare l'illegittimità del recesso Controparte_1
immediato dal contratto di appalto di servizi dell' 1 aprile 2001 e condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti per l'inadempimento e/o l'illegittimo recesso, nella misura accertata in corso di causa e da liquidarsi anche in via equitativa, oltre ai relativi interessi e/o rivalutazione;
in via alternativa, sempre nel merito, previo accertamento dell'illegittimità del recesso condannare, ai sensi dell'art. 1671 c.c., al pagamento dell'indennizzo e/o Controparte_2
risarcimento del danno cagionato alla ditta Controparte_3
in ragione dei titoli descritti in narrativa ed in
[...]
considerazione della perdita di fatturato dalla data di recesso ad oggi (o nel diverso periodo di tempo che sarà valutato dal Giudice), danno da quantificarsi, anche equitativamente, e comunque nella misura che sarà stabilità in corso di causa;
in ogni caso, condannare la società convenuta a risarcire il danno cagionato dall'illegittimo comportamento di all'immagine ed Controparte_2
al prestigio aziendale dell'attrice, nell'importo che risulterà di giustizia e da liquidarsi anche in via equitativa.
Si costituiva in giudizio la società opponendosi alla Controparte_2
domanda, sostenendo di avere esercitato legittimamente il recesso immediato dal contratto.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda attrice condannando la ditta attrice alla rifusione delle spese in favore della convenuta.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Parte_1 per i motivi che saranno esaminati nel prosieguo.
[...]
Si costituiva in giudizio la che eccepiva Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e comunque l'infondatezza del gravame.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 10 marzo 2025 con i termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante pone a fondamento del proprio gravame i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, nello specifico errata valutazione delle prove, mancanza e/o illogicità della motivazione
Con detto motivo l'appellante impugna la sentenza in esame nelle parti in cui il giudice di prime cure ha così statuito:
“deve ritenersi che l'emettere fatture per prestazioni macroscopicamente non corrispondenti a quelle effettivamente rese non sia un comportamento improntato
a professionalità né tantomeno, se attuato volontariamente, a moralità”;
Contr
“la alle precise contestazioni della (v. lettera in atti Parte_1
29.7.2002), rispose negando l'addebito in modo assolutamente generico, senza fornire alcun elemento di prova atto a dimostrare l'esattezza di quanto riportato nella citata fattura n. 24/2002 (v. lettera in atti del 2.8.2002)”(pag. 3 sentenza impugnata).
Ad avviso dell'appellante non vi sarebbe alcuna prova che la fattura emessa dalla ditta oggetto di contestazione, riportasse un numero di ore di gran lunga Pt_1
superiore a quelle lavorate, con la conseguenza che il Giudice avrebbe dovuto Contr dichiarare l'illegittimità del recesso immediato intimato dalla .
Detto motivo è infondato.
Risulta dal contratto di appalto stipulato tra le parti, all'art. 7 che la ditta si impegna a garantire che i propri dipendenti siano in possesso di “requisiti di professionalità e moralità” adeguati agli standars DSA;
risulta altresì che, a Contr seguito di un'ispezione effettuata dai funzionari della , è emerso che nella fatturazione del mese di giugno vi era una macroscopica divergenza tra le ore fatturate e quelle realmente lavorate dai dipendenti dell'attuale appellante;
inoltre, a differenza di quanto apoditticamente sostenuto nell'appello, nella lettera Contr inviata alla in data 2/8/2002 la si limita a contestare gli Parte_1
addebiti in maniera del tutto generica, senza addurre alcun elemento per dimostrare che le ore indicate in fattura corrispondessero a quelle lavorate.
Ciò posto va condivisa la motivazione del Tribunale che, nel far rientrare il Contr recesso immediato esercitato da nella facoltà prevista dall'art. 12 del contratto, ha considerato che la macroscopica sovrafatturazione è indice di un comportamento contrario ai “requisiti di professionalità e moralità” che si richiedono ai dipendenti.
2) Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge (nello specifico dell'art.
1456 c.c.), mancanza e/o illogicità della motivazione
Con il presente motivo l'appellante impugna la sentenza in esame nella parte in cui il giudice di prime cure ha così statuito: “in presenza di una clausola risolutiva espressa non è dato al giudice sindacare l'importanza dell'inadempimento” (pag.
3 sentenza impugnata).
Sostiene l'appellante che anche nell' ipotesi di cui all'art. 1456 c.c. il Tribunale avrebbe dovuto verificare che l'inadempimento fosse di non scarsa importanza con riferimento al complessivo assetto degli interessi regolati dal contratto.
La lettura della predetta norma proposta dall'appellante non trova riscontro nè nelle disposizioni normative nè nelle pronunce giurisprudenziali.
Secondo la Suprema Corte: “La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla” ( v. Cass. n.
17603/2018).
Il Tribunale si è attenuto a detto principio di diritto e, dopo aver accertato l'inadempimento ad una delle obbligazioni indicate all'art. 12 del contratto ha correttamento concluso per la legittimità del recesso, essendo prevista la clausola risolutiva espressa.
Ulteriore censura sarebbe quella secondo la quale il Tribunale non avrebbe valutato il comportamento secondo buona fede, così come affermato dalla
Cassazione ( v. sentenze n. 23868/2015 e Cass. n. 8282/2023).
Anche detta censura non ha pregio in quanto nella fattispecie il comportamento illecito posto in essere dai dipendenti della così come accertato Pt_1
nell'istruttoria svolta, non solo integra l'ipotesi espressamente prevista dal contratto per poter esercitare il potere di risoluzione immediata ma costituisce anche un comportamento grave tale da minare la fiducia nei confronti della ditta appaltatrice.
Con altro motivo l'appellante lamenta la mancata applicazione dell'art. 1671 c.c. da parte del Tribunale che avrebbe dovuto condurre il giudice a liquidare in favore della “le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno”, Parte_1
ossia il danno emergente e del lucro cessante, da liquidare secondo i principi regolatori del risarcimento del danno - anche in via equitativa.
Con l'ultimo motivo contesta la mancata ammissione della richiesta di produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c. dei fogli di corsa relativi al Controparte_1
periodo 2001 - 2003 della ditta Controparte_3
Detti motivi possono essere esaminati congiuntamente. Il Tribunale ha esaminato anche la richiesta subordinata e cioè l'ipotesi, prevista dal contratto, del recesso con preavviso di trenta giorni ed ha ritenuto comunque infondata la richiesta di risarcimento dei danni formulata dall'attrice per mancanza di prova così testualmente motivando: “….che il risarcimento in questione avrebbe potuto riguardare unicamente i mancati guadagni che presumibilmente la avrebbe potuto ricavare nell'arco temporale Parte_1
del mancato preavviso, pari a trenta giorni;
che tali guadagni si sarebbero dovuti calcolare sottraendo ai presumibili ricavi dei suddetti trenta giorni i costi che la
nel medesimo periodo, avrebbe dovuto sostenere per Parte_1
l'espletamento del servizio;
che la quantificazione dei suddetti presumibili ricavi
e costi evidentemente, si sarebbe dovuta fare operando una media mensile dei ricavi e dei costi registrati nel corso del rapporto;
che per consentire ciò la
[...]
avrebbe dovuto produrre in giudizio le proprie scritture contabili e Pt_1
dichiarazioni fiscali;
che, al contrario, la non ha prodotto alcuna Parte_1
documentazione idonea all'effettuazione della suddetta quantificazione, venendo meno al suo onere probatorio (si è limitata infatti a richiedere un ordine di Contr esibizione dei fogli di corsa della le cui risultanze non avrebbero di certo consentito la quantificazione dei costi e quindi dei guadagni in questione”.
Ritiene il collegio di condividere integralmente detta motivazione essendo a carico dell'attrice l'onere di provare attraverso idonea documentazione l'entità del danno patrimoniale subito per mancato preavviso e nella fattispecie detto onere non è stato assolto.
L'appello per tutte le considerazioni sopra esposte va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo in base alle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modifiche.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di ulteriore importo pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_2
22201/2019 così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore della Controparte_2
delle spese di lite del presente grado, che si liquidano, in complessivi euro
9.991,00 oltre accessori di legge;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di ulteriore importo pari al contributo unificato.
Roma, li 9 luglio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente