CA
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 142/2022 R.G., vertente
TRA
, nata a [...], il Parte_1
27/12/1963, rapp.ta e difesa dagli avv.ti C.F._1
PILLOSIO VALENTINA, ROTA PAMELA e DEL CORONA
EDOARDO
appellante
CONTRO
, nato a MESSINA (ME), il Controparte_1
14/08/1967, rapp.to e difeso dall'avv. C.F._2
RIZZO SERGIO
appellato
, nata a [...] il [...], (cf Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Cetty C.F._1
Di Bella
1 Appellante incidentale
Ogg: appello a sentenza n. 1/2022 del 04/01/2022, emessa dal
Tribunale di Messina, notificata il 20.1.2022
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 18.02.2020, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza non definitiva di cui all'intestazione, con cui il Tribunale di Messina, così statuiva: dichiara aperta la successione di ER nato a [...]_1
il 4 gennaio 1926 ed ivi deceduto in data 1° settembre 2014; - dichiara che l'eredità di si è devoluta in forza del Parte_2
testamento olografo recante la data del 13 dicembre 2003, pubblicato con verbale del 7 ottobre 2014 dal Notaio Per_2
- dichiara tenuto alla collazione per
[...] Controparte_1
imputazione del valore della nuda proprietà- al tempo dell'apertura della successione dell'immobile ricevuto dal de cuius con atto di donazione in Notar del 22 luglio 1991 Per_3
rep. N. 68821 nonchè delle somme di euro 100.016,58 e di FCH
8.659,60, secondo le modalità di cui in motivazione e salvo le ulteriori somme che verranno accertate in esito alla disponenda istruttoria;
- dichiara e Pt_1 CP_2 Pt_1 Parte_1
tenute in solido alla collazione per imputazione del
[...]
valore della nuda proprietà- al tempo dell'apertura della successione- degli appartamenti edificati dal genitore sul lastrico solare a secondo piano, ricadente nell'isolato 219 deI P. R. di
Messina, avente l' accesso sia dall'androne principale in Via N.
2 Fabrizi n.7A, sia dal portone di Via Centonze n. 49, oggetto di donazione indiretta da parte del de cuius, secondo le modalità di cui in motivazione;
- dichiara ER tenuta alla CP_2
collazione della somma di FCH 8.659,60, secondo le modalità di cui in motivazione e salvo le ulteriori somme che verranno accertate in esito alla disponenda istruttoria;
- dichiara ER
tenuta alla collazione della somma di euro Parte_1
163.291,38, secondo le modalità di cui in motivazione e salvo le ulteriori somme che verranno accertate in esito alla disponenda istruttoria.
Si costituiva ER , ritenendo la correttezza della CP_1
sentenza appellata.
Proponeva appello incidentale . Controparte_2
Con ordinanza del 27.02.2024, in esito a trattazione cartolare, la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * * *
Primo grado
ER premetteva che era deceduto in Messina il padre CP_1
ER il quale aveva disposto del suo patrimonio con Per_1
testamento olografo del 13 dicembre 2003, pubblicato con verbale del 7 ottobre 2014 dal Notaio e che con Persona_2
esso aveva istituito eredi universali in parti eguali tra loro i tre figli , e ed aveva CP_1 CP_2 Parte_1 nominato usufruttuaria dell'intero compendio mobiliare e immobiliare la moglie alla quale aveva altresì CP_3
3 attribuito il diritto di abitazione e l'uso delle cose mobili dell'appartamento costituente la casa coniugale.
Ciò premesso, chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria nei confronti delle sorelle coeredi, previa collazione di quanto i germani avevano ricevuto dal de cuius, e Pt_1
procedeva a puntuale indicazione del relictum e del donatum.
ER aderiva alla domanda di scioglimento della CP_2 comunione svolta ex adverso ed evidenziava che l'elencazione contenuta in citazione non contemplava tutti i cespiti relitti dal de cuius, provvedendo alla indicazione di beni ulteriori ricadenti nella comunione ereditaria.
assumendo, nel merito, posizione Parte_1
difensiva analoga a quella della germana e rilevando che la legge applicabile alla successione (e pertanto anche alla divisione ai sensi dell'art. 46 c. III della legge n. 218/1995) era quella svizzera, in considerazione della nazionalità del de cuius ed in forza del disposto di cui all'art. 46 c. I della legge n. 218/1995, rilevava che l'eredità era gravata da debiti del de cuius.
Con sentenza non definitiva resa in data 18 gennaio 2020, il
Tribunale dichiarava che la successione di ER e la Per_1
divisione del relativo asse ereditario erano regolati dalla legge italiana e disponeva per il prosieguo del giudizio.
Con la sentenza oggetto del presente gravame il Tribunale affermava in primis l'irrilevanza di una specifica intenzione del donante in ordine alla collazione (si pensi, nella specie, al riferimento contenuto nella scrittura privata del 23 luglio 1991, a mezzo della quale il disponente e le figlie Parte_2
4 assumevano accordi in ordine al contenuto di quanto da queste avrebbe dovuto essere conferito in collazione) rilevando, invece, solo la volontà contraria, manifestata anche tacitamente, di dispensare il donatario dall'obbligo di conferire la donazione nell'asse ereditario.
Richiamati, poi, i principi che governano la collazione, procedeva ad individuare i beni immobili ed i diritti reali immobiliari oggetto di collazione tra le part in causa, sussistendo contrasto con riguardo a tutti i cespiti oggetto degli atti liberalità del cuius a favore dei propri figli nonché in ordine a determinate elargizioni in denaro che aveva attuato a Parte_2
vantaggio degli stessi.
Muovendo dal patrimonio immobiliare, quanto al condividente
ER , riteneva che questi fosse tenuto a conferire (per CP_1
imputazione così come richiesto entro il termine assegnatogli) il valore della nuda proprietà, al tempo dell'apertura della successione, dell'immobile ricevuto dal de cuius con atto di donazione in Notar del 22 luglio 1991 rep. N. 68821 di Per_3 cui all'allegato n. 4 della produzione cartacea attorea.
Sempre con riguardo al compendio immobiliare oggetto di collazione, quanto alle AN convenute ER e CP_2
ER il Tribunale -esaminato il contenuto Parte_1 dell'atto in Notar del 23 luglio 1991 e della scrittura Per_3
privata di pari data (con l'atto: il genitore aveva donato e trasferito alle proprie figlie, unitamente ed indivisamente accettato il lastrico solare a secondo piano, ricadente nell'isolato
219 del P.R. di Messina, avente l'accesso sia dall'androne
5 principale in Via N. Fabrizi n.7A, sia dal portone di Via
Centonze n. 49, nell''insieme prospiciente sull'appartamento di
e vano scala, su appartamento , Pt_1 CP_4 Persona_4
su Via Centonze e su cortile interno;
con la scrittura privata in pari data: a) le stesse parti si davano atto che sull'area donata era in corso di edificazione una sopraelevazione… e che il costo delle opere dell'attuale stato di avanzamento erano state sostenute dal donante, il quale si obbligava… a sostenere le ulteriori spese fino alla completa ultimazione dei lavori… con conseguente obbligo delle donatarie di imputare il debito relativo a tali spese…, in sede di eventuale collazione nei rapporti con il fratello;
b), le AN riconoscevano quali CP_1 Pt_1
“usufruttuari delle realizzande unità di loro proprietà”, i propri genitori con diritto di reciproco accrescimento sino alla durata della vita dell'ultimo di essi e si obbligavano a trasferire anche a semplice richiesta verbale di uno di essi, anche separatamente una dall'altra, tale diritto di usufrutto ad entrambi o uno solo di essi genitori o a persona da essi designata senza pretendere alcunchè a qualsiasi titolo o ragione salvo solo il rimborso di imposte e tasse ad esse gravanti)- affermava che le convenute avevano ricevuto, in donazione diretta, indivisamente, un lastrico solare nonché le somme impiegate dal padre per l'edificazione delle unità immobiliari oggetto di successiva edificazione e, dopo la morte del padre, di reciproca attribuzione.
Avendo riguardo alla “causa concreta” di tali convenzioni e alla volontà palesata dalle parti, il Tribunale perveniva all'affermazione che avesse inteso beneficiare le Parte_2
6 figlie in via indiretta delle unità immobiliari concretamente realizzate e non solo del denaro impiegato per la relativa costruzione. (conformemente all'orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in data 5 agosto 1992 n. 9282; e seguito negli anni dalle sezioni); infatti, dalle due operazioni negoziali emergeva uno stretto collegamento tra l'erogazione del denaro da parte dell'ascendente ai terzi fornitori di materiali, di mano d'opera e di quant'altro necessario all'edificazione di due appartamenti sul lastrico solare comune e l'acquisto di tali immobili da parte delle figlie, per cui oggetto della collazione era da considerarsi il valore della nuda proprietà dell'immobile acquistato dal beneficiario della liberalità, all'apertura della successione.
Era, poi, incontestata tra le parti la circostanza che il de cuius avesse ultimato i lavori, in quanto veniva dedotto l'apporto di meri miglioramenti da parte delle convenute, a seguito della reciproca attribuzione dei due cespiti.
Né assumeva rilievo la circostanza che gli appartamenti sarebbero stati, comunque, acquisiti dalle figlie per accessione, rientrando la fattispecie nelle c.d. liberalità indirette non negoziali.
Concludeva, perciò il primo Giudice nel senso che le AN erano tenute a conferire nell'asse ereditario il valore della Pt_1
nuda proprietà degli appartamenti edificati dal genitore, stimato al tempo dell'apertura della successione.
Quanto alle modalità di conferimento della nuda proprietà dei beni immobili sin qui menzionati, esso doveva avvenire sempre
7 per imputazione, atteso che le convenute e Controparte_2
sembravano avere acceduto a tale Pt_1 Parte_1
opzione, avendo richiamato il progetto divisionale redatto dalle parti in sede di mediazione, che vedeva ciascuno dei condividenti trattenere i beni oggetto di donazione.
Quanto alla collazione delle somme di denaro, il Tribunale dava conto degli importi non oggetto di contestazione tra le parti, posto che, in relazione alle ulteriori somme dedotte dalle parti, occorreva procedere all'istruttoria orale e documentale.
In sostanza affermava che: l'attore , aveva Controparte_1
riconosciuto di essere tenuto alla collazione della somma di euro
100.016,58, e dell'importo di FCH 8.659,60, versato dal padre a suo favore a titolo di contributi pensionistici svizzeri, alla stregua di un'operazione anch'essa ascrivibile al novero della donazione indiretta;
che la convenuta aveva ammesso di Pt_1 CP_2
dovere conferire in collazione la somma di FCH 8.659,60 versata dal padre a suo favore a titolo di contributi pensionistici svizzeri, alla stregua di un'operazione anch'essa ascrivibile al novero della donazione indiretta;
che la convenuta , Parte_1 aveva riconosciuto di dovere conferire l'importo di euro
163.291,38, in quanto somma di denaro corrispostale per liberalità dal de cuius in via diretta o per interposta persona.
Appelli
ER ha proposto appello principale;
si è Parte_1
costituita tempestivamente ER spiegando appello CP_2
incidentale adesivo.
Con tali appelli vengono articolati i seguenti motivi:
8 1) Carente, erronea e contraddittoria motivazione circa
l'individuazione dei beni immobili da portare in collazione.
La collazione deve riguardare, per imputazione, il valore -al momento dell'apertura della successione- del lastrico solare oggetto della donazione ricevuta dal de cuius in data 23 luglio
1991, come attribuito in sede di divisione operata tra le AN in data 2 gennaio 2006, e il valore delle spese sostenute dal de cuius per l'ultimazione delle unità immobiliari realizzate su tale lastrico solare, dedotto -ex art 748 Cod. Civ.- il valore delle migliorie apportate dalle beneficiarie, da determinarsi in corso di causa in sede di apposita CTU allo scopo richiesta.
Ciò, infatti, trova fondamento nella scrittura privata del 23 luglio
1991 sottoscritta dal de cuius, laddove si introduceva l'“obbligo delle donatarie di imputare il debito relativo a tali spese…(di costruzione delle unità sul lastrico solare) , in sede di eventuale collazione nei rapporti con il fratello ”, disposizione CP_1
che il giudicante, invece aveva affermato essere inidonea ad incidere sulla collazione.
La motivazione del Tribunale, in merito all'irrilevanza di tale clausola, è carente, oltre che censurabile in quanto erronea e contraddittoria.
Innanzitutto, a tale scopo non è sufficiente la semplice considerazione che la “collazione trae fondamento nel significato sociale della donazione al legittimario, quale mera anticipazione di quanto spettante agli eredi in forza della successione”.
Affermare, poi, che debba escludersi qualsiasi rilevanza delle intenzioni del donante mal si concilia con quanto dal Giudice
9 dichiarato subito dopo, ossia che “…rileva solo la volontà contraria, manifestata anche tacitamente, di dispensare il donatario dall'obbligo di conferire la donazione nell'asse ereditario”.
Infatti, la citata scrittura privata si presenta come una manifestazione di volontà del de cuius di dispensare le donatarie dall'obbligo di conferire in collazione il valore degli appartamenti edificati, dichiarandole tenute a portare in collazione le sole spese sostenute dal donante per edificare gli appartamenti. (oltre, ovviamente, al valore del lastrico solare donato).
Una simile volontà trova spiegazione logica nel differente valore dell'appartamento al primo piano donato al figlio (più grande, con mosaici ai pavimenti, soffitti alti 5 metri e più facilmente raggiungibile) rispetto ai due appartamenti che sarebbero andati alle figlie, privi delle caratteristiche di pregio proprie dell'appartamento al piano “nobile”.
La ridetta motivazione, poi, è contraddittoria: infatti, è in contrapposizione disporre “la collazione per imputazione del valore della nuda proprietà… degli appartamenti edificati dal genitore…” affermando che “…rileva solo la volontà contraria, manifestata anche tacitamente, di dispensare il donatario dall'obbligo di conferire la donazione nell'asse ereditario” senza, tuttavia, prendere minimamente in considerazione che una simile volontà contraria sussiste nel contenuto della scrittura privata sottoscritta proprio lo stesso giorno in cui veniva effettuata la donazione.
10 Essa, inoltre, non indaga correttamente la volontà del testatore.
, infatti, riservando a sé ed al proprio coniuge Parte_2
l'usufrutto sulle unità immobiliari in corso di costruzione, ha così dimostrato di aver ben presente il principio di accessione;
non avrebbe avuto, dunque, ragione alcuna per prevedere l'obbligo delle figlie di portare in collazione solo “…l'importo complessivo delle spese sostenute per la costruzione e completamento delle unità abitative” se non avesse con ciò voluto dispensarle dal portare in collazione il valore dei realizzandi appartamenti.
L'indagine suddetta, poi, va fatta anche sulla base di tutti gli elementi utili a risalire alla volontà del testatore e, nel caso di specie, laddove nelle ultime righe del testamento olografo si legge: “Raccomando ai miei figli di accettare e dare esecuzione
a queste mie disposizioni e di imputare nelle loro quote quanto da me loro già donato” deve ritenersi che il testatore abbia voluto far riferimento a quanto donato, ossia, con riferimento alla donazione fatta alle figlie, al solo lastrico solare e alle spese da lui sostenute per completare gli appartamenti;
diversamente avrebbe previsto l'obbligo di collazione del valore dei realizzandi appartamenti o, più probabilmente, nulla avrebbe sentito la necessità di prevedere sul punto.
Al contrario, il Tribunale, a pag. 9 dell'impugnata sentenza, apoditticamente afferma che deve ritenersi che “…ER abbia inteso beneficiare le figlie in via indiretta delle Per_1
unità immobiliari concretamente realizzate e non solo del denaro impiegato per la relativa costruzione”, corroborando tale
11 affermazione col richiamo di pronunce di legittimità che, tuttavia, prendendo in considerazione solo il collegamento tra l'elargizione di denaro e l'acquisto del bene, prescindono totalmente dalle risultanze documentali sopra richiamate che appaiono idonee ad integrare l'ipotesi di dispensa dalla collazione.
Altrettanto illogica e contrastante con la documentazione prodotta è l'affermazione che “…non può che essere ravvisato un programma negoziale perseguito dal genitore disponente, finalizzato all'impiego del denaro per donare alle discendenti la nuda proprietà dei due appartamenti tramite l'acquisto per accessione”.
2) Erronea applicazione di norme di Legge per escludere le somme di denaro dovute dall'originario attore. Carenza e illogicità della motivazione.
Il primo giudicante ha motivato la decisione di rigettare le domande svolte dalle convenute nei confronti dell'originario attore - tendenti a fargli conferire nella massa ereditaria le somme di cui era debitore nei confronti del defunto e della comunione, avendo sfruttato la delega ad operare sui conti in Svizzera del de cuius- con l'affermazione: “…si ritiene che le domande restitutorie aventi ad oggetto somme di denaro paterne delle quali l'attore si sarebbe appropriato o che, comunque, non avrebbe gestito in conformità alle indicazioni del genitore prima dell'apertura della successione, concretino delle inammissibili domande di rendiconto di e di Pt_1 CP_2 Pt_1
non legittimate da alcuna fonte legale o Parte_1
12 negoziale dell'obbligo di rendere il conto da parte del germano
”. CP_1
Di contro la fonte legale dell'obbligo di di Controparte_1 restituire alla massa ereditaria tali le somme è l'art. 724 Cod.
Civ.
Infatti, accedendo all'interpretazione del Tribunale si realizzerebbe un'ingiustificata e ingiustificabile sperequazione, pregiudizievole per le originarie convenute e ad esclusivo vantaggio del condividente . Controparte_1
Ai sensi del secondo comma dell'art. 724 Cod. Civ. il coerede debitore del de cuius, al fine di assolvere la propria obbligazione, deve conferire alla massa l'intero suo debito imputandolo alla sua quota e la sentenza de qua non è entrata minimamente nel merito delle domande dirette ad accertare l'obbligo dell'attore di portare nella massa le somme di cui egli era debitore verso il de cuius per effetto dei prelievi dallo stesso effettuati sui conti correnti paterni, domande per le quali erano state avanzate precise istanze istruttorie, che in forza dell'erronea valutazione operata nell'impugnata sentenza, non hanno avuto positivo riscontro nell'ordinanza di prosecuzione del giudizio di prime cure a seguito della sentenza non definitiva oggetto del gravame.
Né vi sono elementi per poter sostenere che Parte_2
abbia voluto dispensare il figlio dal portare in CP_1
collazione ciò che ha ricevuto.
Il richiamo operato in sentenza all'art. 723 Cod. Civ., poi è erroneo, trattando tale norma della resa dei conti successiva alla vendita di beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio
13 relitto, vendita che, nel caso di specie, non ha avuto luogo e non
è stata chiesta.
La motivazione adottata per dichiarare inammissibili le domande formulate dalle odierne appellanti appare, inoltre, illogica se si osserva che è lo stesso originario attore che si è riconosciuto debitore della -minor- somma di € 100.016,58 (bonificati alla moglie dopo l'apertura della successione Controparte_5
proprio prelevandoli dal conto in questione), con ciò riconoscendosi, seppur limitatamente a tale cifra, debitore nei confronti del de cuius come, peraltro affermato in sentenza.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al c/c n.
720587-21-3 intrattenuto sempre dal de cuius col Credit Suisse di
Lugano, sul quale si è dimostrato che al 31.12.2014 risultavano versati canoni di locazione dai conduttori delle unità immobiliari di proprietà del de cuius per Fch 284.558,10 (doc. 15) e dal quale risultano essere stati prelevati complessivamente Fch 250.844,85 per interessi sul mutuo gravante sull'immobile di Lugano, imposte dovute dal de cuius, manutenzione della caldaia dell'immobile e rimozione di un serbatoio del gasolio con la conseguenza che la residua somma di Fch 33.713,25 si tradurrebbe in un depauperamento del patrimonio da dividere del de cuius a favore del condividente con Controparte_1 pregiudizio degli altri condividenti se non versata dall'originario attore nell'asse ereditario ai sensi degli artt. 724 e 725 Cod. Civ.
Decisamente immotivata ed erronea appare, poi, la decisione contenuta nell'impugnata sentenza di ritenere l'originario attore tenuto a portare in collazione la sola somma di Fch 8.659,60 per
14 versamenti pensionistici effettuati dal defunto a favore di
. Controparte_1
L'originario attore ha, infatti, riconosciuto e confermato
l'esistenza dei contributi pensionistici pagatigli dal de cuius.
Tuttavia, egli ha ritenuto di limitare quanto a tale titolo dovuto in collazione ad un “importo non superiore a quello riconosciuto dalla sorella per quanto la riguarda” Controparte_2
L'appellante, nelle proprie conclusioni, aveva indicato la somma di € 16.000,00 come versata dal de cuius alla AVS e, nella propria memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 2 (pag. 16) aveva chiesto ordinarsi l'esibizione alla AVS – Assicurazione
Vecchiaia e Superstiti – dell'estratto conto relativo ai versamenti effettuati da a favore del figlio , Parte_2 CP_1
richiesta che appare ancor più fondata alla luce del riconoscimento effettuato dall'attore, che non si è minimamente preoccupato di produrre un qualsiasi documento attestante l'entità di quanto pagato dal padre per costituirgli la pensione.
Sul punto l'impugnata sentenza ha, tuttavia, ritenuto di adagiarsi sul semplice riconoscimento da parte dell'originario attore della debenza di soli Fch 8.659,60, senza minimamente motivare in ordine alla possibile sussistenza di una donazione indiretta di maggior valore come sostenuto da questa difesa, circostanza non escludibile e, anzi, doverosamente oggetto di istruttoria alla luce della generica presa di posizione del soggetto chiamato a difendersi sul punto a fronte della sua semplicistica affermazione di dover portare in collazione un “importo non superiore a quello
15 riconosciuto dalla sorella per quanto la Controparte_2 riguarda”.
Considerazioni della Corte.
1.Va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale adesivo di - formulata Controparte_2
da che è infondata e va rigettata. Controparte_1
L'appellato ha argomentato -a supporto di tale eccezione- che alla data di costituzione dell'appellante incidentale (27.5.22) era decorso il termine breve per appellare, essendo stata notificata la sentenza il 20.1.22, e ciò in quanto non si tratterebbe di appello incidentale il cui interesse alla proposizione nasce in conseguenza dell'appello principale, ma di un appello che censura la sentenza nelle stesse parti del principale e con gli stessi argomenti.
Orbene a motivazione del rigetto di tale eccezione è sufficiente richiamare la seguente massima: L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale
o da un'impugnazione incidentale tardiva. (Cassazione civile sez. un., 28/03/2024, n.8486)
2.Le questioni proposte con i due citati appelli sono tre, ossia: 1) cosa debba essere oggetto di collazione da parte delle odierne appellanti, tra il valore della nuda proprietà delle due costruzioni realizzate da padre sul lastrico solare donato alle stesse, e il valore di tale lastrico solare addizionato delle spese sostenute dal
16 medesimo donante per la realizzazione di dette costruzioni;
2) se le domande delle convenute, dirette ad ottenere il conferimento alla massa delle somme, di cui il fratello si sarebbe appropriato nella gestione dei conti paterni integrino inammissibile domanda di rendiconto o debbano essere esaminate e decise nel merito, essendo finalizzate a portare in “collazione” tali somme;
3) se la donazione ricevuta da , integrata dal pagamento Pt_1 CP_1 di contributi, sia avvenuta dei soli limiti dell'importo di cui in sentenza, o egli abbia ricevuto il maggiore importo di €
16.000,00 indicato da ER Pt_1
Prima questione:
I termini di essa sono chiari sulla scorta di quanto sopra riportato, cui va aggiunto qualche altro dato, e specificamente: a) all'epoca dell'apertura della successione, ossia all'1.9.2014 i due immobili
-realizzati a spese del dante causa sul lastrico solare donato alle figlie- erano stati ultimati;
b) nel 2006, ossia mentre il padre era in vita, tra le sorelle interveniva atto di divisione, avente Pt_1
ad oggetto non già il lastrico solare oggetto della donazione del
1991, ma gli appartamenti sullo stesso realizzati, dei quali avevano la nuda proprietà, in comunione, per effetto del principio di accessione dell'edificato al suolo ricevuto in donazione.
Ciò premesso, è certo che il dante causa con Parte_2
l'atto del 1991 ha realizzato una donazione diretta, avente ad oggetto il solo lastrico solare, come si evince dal tale atto pubblico, non contraddetto sul punto dalla scrittura privata di pari data. Infatti, sebbene nella medesima si dia atto che il rustico è stato edificato (cosa che non risulta dall'atto pubblico), tuttavia
17 per le spese relative a tale edificazione le donatarie si riconoscono debitrici nei confronti del padre, e così anche per le spese che questi sosterrà ancora -a ciò essendosi obbligato nella medesima scrittura- per il completamento dei due immobili.
Essendo questi i termini della vicenda, in realtà il de cuius non ha inteso beneficiare le figlie dell'edificato, proprio in quanto contestualmente esse hanno assunto il debito relativo alle somme spese e da spendere per l'edificazione completa. Il padre, dunque, in qualunque momento avrebbe potuto esigere tale credito verso le figlie.
In sostanza, man mano che l'immobile veniva completato le proprietarie non si arricchivano per liberalità del padre, atteso che andavano assumendo un debito corrispondente all'ammontare della spesa.
Ciò è tanto vero, che le donatarie si sono obbligate ad “imputare tale debito in sede di collazione”, come previsto dall'art. 724 c.c., norma per la quale si conferisce alla massa ciò che gli eredi hanno ricevuto dal de cuius in donazione, e si imputata alla quota del debitore il debito che questi aveva verso il defunto.
E, come si coglie da quanto sopra già argomentato, le sorelle in base all'atto pubblico ed alla contemporanea scrittura Pt_1
privata (entrambi del 23.7.1991) avendo ricevuto in donazione il solo valore del lastrico solare, ed avendo assunto un debito verso il padre per le spese da lui sostenute per la realizzazione degli appartamenti, devono portare in collazione il solo lastrico solare, mediante imputazione del valore che aveva alla data di apertura
18 della successione ed imputare alle loro quote le somme di cui erano debitrici verso il genitore.
Resta evidente che l'importo speso dal genitore, da imputare alla quota delle debitrici ER è da quantificare ad opera del
Tribunale, per il quale la causa è ancora in istruttoria.
Seconda questione
Le appellanti si dolgono che il Tribunale non abbia disposto la collazione delle somme che avrebbe prelevato Controparte_1 dai conti del padre, avversando l'affermazione contenuta in sentenza per la quale “… si ritiene che le domande restitutorie aventi ad oggetto somme di denaro paterne delle quali l'attore si sarebbe appropriato o che, comunque, non avrebbe gestito in conformità alle indicazioni del genitore prima dell'apertura della successione, concretino delle inammissibili domande di rendiconto di e di Controparte_2 Parte_1 non legittimate da alcuna fonte legale o negoziale dell'obbligo di rendere il conto da parte del germano ”. CP_1
Il motivo di appello in esame è inammissibile, considerato che la sentenza, dopo aver esposto tale argomento nella parte motiva, nulla dice in dispositivo, ossia non pronuncia il rigetto delle domande restitutorie delle sorelle ER. Si verte in un caso, perciò, di omessa pronuncia, non denunciato in quanto tale bensì
“attaccando” una motivazione priva di corrispondente decisione.
E sul punto la Suprema Corte ha affermato “La mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'art.
19 112 c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione.
Cassazione civile sez. lav., 04/01/2024, n.272.
Va da sé, comunque, che le domande risarcitorie de quibus sono ancora sub iudice nel primo grado.
Terza questione.
Le ER lamentano che il giudice abbia disposto la collazione della somma di FCH 8.659,60, aderendo acriticamente a quanto riconosciuto dal beneficiario, laddove invece esse avevano indicato la somma di € 16.000,00 come versata dal de cuius alla
AVS e, ordinarsi l'esibizione alla AVS – Assicurazione
Vecchiaia e Superstiti – dell'estratto conto relativo ai versamenti effettuati da a favore del figlio , Parte_2 CP_1
In merito va detto che alle medesime appellanti spettava la prova dell'entità delle donazioni ricevute dal fratello in termini di versamento dei contributi, prova in il cui accoglimento avevano l'onere di insistere in sede di precisazione delle conclusioni ai fini della relativa ammissibilità in questa sede.
Ora, prima della pronuncia della sentenza de qua -in sede di precisazione delle conclusioni- nessuna delle parti convenute ha reiterato la richiesta di ordinare all'ente previdenziale l'estratto conto relativo ai contributi in questione. Le istanze istruttorie, dunque, in sede di appello restano inammissibili e di conseguenza, rimane confermata la donazione in questione nei termini di cui al primo grado.
Considerato che l'appello è stato accolto limitatamente ad uno dei motivi, che esso ha riguardato una sentenza non definitiva -
20 ragion per cui non è possibile alcuna valutazione complessiva dell'esito- e che allo stato delle cose non è neppure verificabile se l'accoglimento del primo motivo di gravame si risolva -sotto il profilo economico- in un vantaggio per le appellanti, le spese del grado possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 18.2.2022 da avverso la Parte_1
sentenza non definitiva n. 1/2022, emessa dal Tribunale di
Messina in data 4.1.2022, notificata il 20.1.2022, nel giudizio promosso da nei confronti delle coeredi, nonchè Controparte_1 sull'appello incidentale adesivo proposto da Controparte_2
così provvede;
-rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo;
-dichiara inammissibile il secondo motivo di appello e rigetta il terzo;
-in accoglimento del primo motivo e in parziale riforma della sentenza impugnata: dichiara ER e ER CP_2
tenute alla collazione per imputazione del Parte_1
valore della nuda proprietà- al tempo dell'apertura della successione- del lastrico solare donato dal genitore con atto pubblico del 23.7.1991 nonché ad imputare alla loro quota il debito verso il padre -per le spese di costruzione e completamento degli appartamenti edificati sul lastrico solare- di cui alla scrittura privata del 23.7.1991, ancora da quantificarsi;
21 -dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 142/2022 R.G., vertente
TRA
, nata a [...], il Parte_1
27/12/1963, rapp.ta e difesa dagli avv.ti C.F._1
PILLOSIO VALENTINA, ROTA PAMELA e DEL CORONA
EDOARDO
appellante
CONTRO
, nato a MESSINA (ME), il Controparte_1
14/08/1967, rapp.to e difeso dall'avv. C.F._2
RIZZO SERGIO
appellato
, nata a [...] il [...], (cf Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Cetty C.F._1
Di Bella
1 Appellante incidentale
Ogg: appello a sentenza n. 1/2022 del 04/01/2022, emessa dal
Tribunale di Messina, notificata il 20.1.2022
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 18.02.2020, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza non definitiva di cui all'intestazione, con cui il Tribunale di Messina, così statuiva: dichiara aperta la successione di ER nato a [...]_1
il 4 gennaio 1926 ed ivi deceduto in data 1° settembre 2014; - dichiara che l'eredità di si è devoluta in forza del Parte_2
testamento olografo recante la data del 13 dicembre 2003, pubblicato con verbale del 7 ottobre 2014 dal Notaio Per_2
- dichiara tenuto alla collazione per
[...] Controparte_1
imputazione del valore della nuda proprietà- al tempo dell'apertura della successione dell'immobile ricevuto dal de cuius con atto di donazione in Notar del 22 luglio 1991 Per_3
rep. N. 68821 nonchè delle somme di euro 100.016,58 e di FCH
8.659,60, secondo le modalità di cui in motivazione e salvo le ulteriori somme che verranno accertate in esito alla disponenda istruttoria;
- dichiara e Pt_1 CP_2 Pt_1 Parte_1
tenute in solido alla collazione per imputazione del
[...]
valore della nuda proprietà- al tempo dell'apertura della successione- degli appartamenti edificati dal genitore sul lastrico solare a secondo piano, ricadente nell'isolato 219 deI P. R. di
Messina, avente l' accesso sia dall'androne principale in Via N.
2 Fabrizi n.7A, sia dal portone di Via Centonze n. 49, oggetto di donazione indiretta da parte del de cuius, secondo le modalità di cui in motivazione;
- dichiara ER tenuta alla CP_2
collazione della somma di FCH 8.659,60, secondo le modalità di cui in motivazione e salvo le ulteriori somme che verranno accertate in esito alla disponenda istruttoria;
- dichiara ER
tenuta alla collazione della somma di euro Parte_1
163.291,38, secondo le modalità di cui in motivazione e salvo le ulteriori somme che verranno accertate in esito alla disponenda istruttoria.
Si costituiva ER , ritenendo la correttezza della CP_1
sentenza appellata.
Proponeva appello incidentale . Controparte_2
Con ordinanza del 27.02.2024, in esito a trattazione cartolare, la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * * *
Primo grado
ER premetteva che era deceduto in Messina il padre CP_1
ER il quale aveva disposto del suo patrimonio con Per_1
testamento olografo del 13 dicembre 2003, pubblicato con verbale del 7 ottobre 2014 dal Notaio e che con Persona_2
esso aveva istituito eredi universali in parti eguali tra loro i tre figli , e ed aveva CP_1 CP_2 Parte_1 nominato usufruttuaria dell'intero compendio mobiliare e immobiliare la moglie alla quale aveva altresì CP_3
3 attribuito il diritto di abitazione e l'uso delle cose mobili dell'appartamento costituente la casa coniugale.
Ciò premesso, chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria nei confronti delle sorelle coeredi, previa collazione di quanto i germani avevano ricevuto dal de cuius, e Pt_1
procedeva a puntuale indicazione del relictum e del donatum.
ER aderiva alla domanda di scioglimento della CP_2 comunione svolta ex adverso ed evidenziava che l'elencazione contenuta in citazione non contemplava tutti i cespiti relitti dal de cuius, provvedendo alla indicazione di beni ulteriori ricadenti nella comunione ereditaria.
assumendo, nel merito, posizione Parte_1
difensiva analoga a quella della germana e rilevando che la legge applicabile alla successione (e pertanto anche alla divisione ai sensi dell'art. 46 c. III della legge n. 218/1995) era quella svizzera, in considerazione della nazionalità del de cuius ed in forza del disposto di cui all'art. 46 c. I della legge n. 218/1995, rilevava che l'eredità era gravata da debiti del de cuius.
Con sentenza non definitiva resa in data 18 gennaio 2020, il
Tribunale dichiarava che la successione di ER e la Per_1
divisione del relativo asse ereditario erano regolati dalla legge italiana e disponeva per il prosieguo del giudizio.
Con la sentenza oggetto del presente gravame il Tribunale affermava in primis l'irrilevanza di una specifica intenzione del donante in ordine alla collazione (si pensi, nella specie, al riferimento contenuto nella scrittura privata del 23 luglio 1991, a mezzo della quale il disponente e le figlie Parte_2
4 assumevano accordi in ordine al contenuto di quanto da queste avrebbe dovuto essere conferito in collazione) rilevando, invece, solo la volontà contraria, manifestata anche tacitamente, di dispensare il donatario dall'obbligo di conferire la donazione nell'asse ereditario.
Richiamati, poi, i principi che governano la collazione, procedeva ad individuare i beni immobili ed i diritti reali immobiliari oggetto di collazione tra le part in causa, sussistendo contrasto con riguardo a tutti i cespiti oggetto degli atti liberalità del cuius a favore dei propri figli nonché in ordine a determinate elargizioni in denaro che aveva attuato a Parte_2
vantaggio degli stessi.
Muovendo dal patrimonio immobiliare, quanto al condividente
ER , riteneva che questi fosse tenuto a conferire (per CP_1
imputazione così come richiesto entro il termine assegnatogli) il valore della nuda proprietà, al tempo dell'apertura della successione, dell'immobile ricevuto dal de cuius con atto di donazione in Notar del 22 luglio 1991 rep. N. 68821 di Per_3 cui all'allegato n. 4 della produzione cartacea attorea.
Sempre con riguardo al compendio immobiliare oggetto di collazione, quanto alle AN convenute ER e CP_2
ER il Tribunale -esaminato il contenuto Parte_1 dell'atto in Notar del 23 luglio 1991 e della scrittura Per_3
privata di pari data (con l'atto: il genitore aveva donato e trasferito alle proprie figlie, unitamente ed indivisamente accettato il lastrico solare a secondo piano, ricadente nell'isolato
219 del P.R. di Messina, avente l'accesso sia dall'androne
5 principale in Via N. Fabrizi n.7A, sia dal portone di Via
Centonze n. 49, nell''insieme prospiciente sull'appartamento di
e vano scala, su appartamento , Pt_1 CP_4 Persona_4
su Via Centonze e su cortile interno;
con la scrittura privata in pari data: a) le stesse parti si davano atto che sull'area donata era in corso di edificazione una sopraelevazione… e che il costo delle opere dell'attuale stato di avanzamento erano state sostenute dal donante, il quale si obbligava… a sostenere le ulteriori spese fino alla completa ultimazione dei lavori… con conseguente obbligo delle donatarie di imputare il debito relativo a tali spese…, in sede di eventuale collazione nei rapporti con il fratello;
b), le AN riconoscevano quali CP_1 Pt_1
“usufruttuari delle realizzande unità di loro proprietà”, i propri genitori con diritto di reciproco accrescimento sino alla durata della vita dell'ultimo di essi e si obbligavano a trasferire anche a semplice richiesta verbale di uno di essi, anche separatamente una dall'altra, tale diritto di usufrutto ad entrambi o uno solo di essi genitori o a persona da essi designata senza pretendere alcunchè a qualsiasi titolo o ragione salvo solo il rimborso di imposte e tasse ad esse gravanti)- affermava che le convenute avevano ricevuto, in donazione diretta, indivisamente, un lastrico solare nonché le somme impiegate dal padre per l'edificazione delle unità immobiliari oggetto di successiva edificazione e, dopo la morte del padre, di reciproca attribuzione.
Avendo riguardo alla “causa concreta” di tali convenzioni e alla volontà palesata dalle parti, il Tribunale perveniva all'affermazione che avesse inteso beneficiare le Parte_2
6 figlie in via indiretta delle unità immobiliari concretamente realizzate e non solo del denaro impiegato per la relativa costruzione. (conformemente all'orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in data 5 agosto 1992 n. 9282; e seguito negli anni dalle sezioni); infatti, dalle due operazioni negoziali emergeva uno stretto collegamento tra l'erogazione del denaro da parte dell'ascendente ai terzi fornitori di materiali, di mano d'opera e di quant'altro necessario all'edificazione di due appartamenti sul lastrico solare comune e l'acquisto di tali immobili da parte delle figlie, per cui oggetto della collazione era da considerarsi il valore della nuda proprietà dell'immobile acquistato dal beneficiario della liberalità, all'apertura della successione.
Era, poi, incontestata tra le parti la circostanza che il de cuius avesse ultimato i lavori, in quanto veniva dedotto l'apporto di meri miglioramenti da parte delle convenute, a seguito della reciproca attribuzione dei due cespiti.
Né assumeva rilievo la circostanza che gli appartamenti sarebbero stati, comunque, acquisiti dalle figlie per accessione, rientrando la fattispecie nelle c.d. liberalità indirette non negoziali.
Concludeva, perciò il primo Giudice nel senso che le AN erano tenute a conferire nell'asse ereditario il valore della Pt_1
nuda proprietà degli appartamenti edificati dal genitore, stimato al tempo dell'apertura della successione.
Quanto alle modalità di conferimento della nuda proprietà dei beni immobili sin qui menzionati, esso doveva avvenire sempre
7 per imputazione, atteso che le convenute e Controparte_2
sembravano avere acceduto a tale Pt_1 Parte_1
opzione, avendo richiamato il progetto divisionale redatto dalle parti in sede di mediazione, che vedeva ciascuno dei condividenti trattenere i beni oggetto di donazione.
Quanto alla collazione delle somme di denaro, il Tribunale dava conto degli importi non oggetto di contestazione tra le parti, posto che, in relazione alle ulteriori somme dedotte dalle parti, occorreva procedere all'istruttoria orale e documentale.
In sostanza affermava che: l'attore , aveva Controparte_1
riconosciuto di essere tenuto alla collazione della somma di euro
100.016,58, e dell'importo di FCH 8.659,60, versato dal padre a suo favore a titolo di contributi pensionistici svizzeri, alla stregua di un'operazione anch'essa ascrivibile al novero della donazione indiretta;
che la convenuta aveva ammesso di Pt_1 CP_2
dovere conferire in collazione la somma di FCH 8.659,60 versata dal padre a suo favore a titolo di contributi pensionistici svizzeri, alla stregua di un'operazione anch'essa ascrivibile al novero della donazione indiretta;
che la convenuta , Parte_1 aveva riconosciuto di dovere conferire l'importo di euro
163.291,38, in quanto somma di denaro corrispostale per liberalità dal de cuius in via diretta o per interposta persona.
Appelli
ER ha proposto appello principale;
si è Parte_1
costituita tempestivamente ER spiegando appello CP_2
incidentale adesivo.
Con tali appelli vengono articolati i seguenti motivi:
8 1) Carente, erronea e contraddittoria motivazione circa
l'individuazione dei beni immobili da portare in collazione.
La collazione deve riguardare, per imputazione, il valore -al momento dell'apertura della successione- del lastrico solare oggetto della donazione ricevuta dal de cuius in data 23 luglio
1991, come attribuito in sede di divisione operata tra le AN in data 2 gennaio 2006, e il valore delle spese sostenute dal de cuius per l'ultimazione delle unità immobiliari realizzate su tale lastrico solare, dedotto -ex art 748 Cod. Civ.- il valore delle migliorie apportate dalle beneficiarie, da determinarsi in corso di causa in sede di apposita CTU allo scopo richiesta.
Ciò, infatti, trova fondamento nella scrittura privata del 23 luglio
1991 sottoscritta dal de cuius, laddove si introduceva l'“obbligo delle donatarie di imputare il debito relativo a tali spese…(di costruzione delle unità sul lastrico solare) , in sede di eventuale collazione nei rapporti con il fratello ”, disposizione CP_1
che il giudicante, invece aveva affermato essere inidonea ad incidere sulla collazione.
La motivazione del Tribunale, in merito all'irrilevanza di tale clausola, è carente, oltre che censurabile in quanto erronea e contraddittoria.
Innanzitutto, a tale scopo non è sufficiente la semplice considerazione che la “collazione trae fondamento nel significato sociale della donazione al legittimario, quale mera anticipazione di quanto spettante agli eredi in forza della successione”.
Affermare, poi, che debba escludersi qualsiasi rilevanza delle intenzioni del donante mal si concilia con quanto dal Giudice
9 dichiarato subito dopo, ossia che “…rileva solo la volontà contraria, manifestata anche tacitamente, di dispensare il donatario dall'obbligo di conferire la donazione nell'asse ereditario”.
Infatti, la citata scrittura privata si presenta come una manifestazione di volontà del de cuius di dispensare le donatarie dall'obbligo di conferire in collazione il valore degli appartamenti edificati, dichiarandole tenute a portare in collazione le sole spese sostenute dal donante per edificare gli appartamenti. (oltre, ovviamente, al valore del lastrico solare donato).
Una simile volontà trova spiegazione logica nel differente valore dell'appartamento al primo piano donato al figlio (più grande, con mosaici ai pavimenti, soffitti alti 5 metri e più facilmente raggiungibile) rispetto ai due appartamenti che sarebbero andati alle figlie, privi delle caratteristiche di pregio proprie dell'appartamento al piano “nobile”.
La ridetta motivazione, poi, è contraddittoria: infatti, è in contrapposizione disporre “la collazione per imputazione del valore della nuda proprietà… degli appartamenti edificati dal genitore…” affermando che “…rileva solo la volontà contraria, manifestata anche tacitamente, di dispensare il donatario dall'obbligo di conferire la donazione nell'asse ereditario” senza, tuttavia, prendere minimamente in considerazione che una simile volontà contraria sussiste nel contenuto della scrittura privata sottoscritta proprio lo stesso giorno in cui veniva effettuata la donazione.
10 Essa, inoltre, non indaga correttamente la volontà del testatore.
, infatti, riservando a sé ed al proprio coniuge Parte_2
l'usufrutto sulle unità immobiliari in corso di costruzione, ha così dimostrato di aver ben presente il principio di accessione;
non avrebbe avuto, dunque, ragione alcuna per prevedere l'obbligo delle figlie di portare in collazione solo “…l'importo complessivo delle spese sostenute per la costruzione e completamento delle unità abitative” se non avesse con ciò voluto dispensarle dal portare in collazione il valore dei realizzandi appartamenti.
L'indagine suddetta, poi, va fatta anche sulla base di tutti gli elementi utili a risalire alla volontà del testatore e, nel caso di specie, laddove nelle ultime righe del testamento olografo si legge: “Raccomando ai miei figli di accettare e dare esecuzione
a queste mie disposizioni e di imputare nelle loro quote quanto da me loro già donato” deve ritenersi che il testatore abbia voluto far riferimento a quanto donato, ossia, con riferimento alla donazione fatta alle figlie, al solo lastrico solare e alle spese da lui sostenute per completare gli appartamenti;
diversamente avrebbe previsto l'obbligo di collazione del valore dei realizzandi appartamenti o, più probabilmente, nulla avrebbe sentito la necessità di prevedere sul punto.
Al contrario, il Tribunale, a pag. 9 dell'impugnata sentenza, apoditticamente afferma che deve ritenersi che “…ER abbia inteso beneficiare le figlie in via indiretta delle Per_1
unità immobiliari concretamente realizzate e non solo del denaro impiegato per la relativa costruzione”, corroborando tale
11 affermazione col richiamo di pronunce di legittimità che, tuttavia, prendendo in considerazione solo il collegamento tra l'elargizione di denaro e l'acquisto del bene, prescindono totalmente dalle risultanze documentali sopra richiamate che appaiono idonee ad integrare l'ipotesi di dispensa dalla collazione.
Altrettanto illogica e contrastante con la documentazione prodotta è l'affermazione che “…non può che essere ravvisato un programma negoziale perseguito dal genitore disponente, finalizzato all'impiego del denaro per donare alle discendenti la nuda proprietà dei due appartamenti tramite l'acquisto per accessione”.
2) Erronea applicazione di norme di Legge per escludere le somme di denaro dovute dall'originario attore. Carenza e illogicità della motivazione.
Il primo giudicante ha motivato la decisione di rigettare le domande svolte dalle convenute nei confronti dell'originario attore - tendenti a fargli conferire nella massa ereditaria le somme di cui era debitore nei confronti del defunto e della comunione, avendo sfruttato la delega ad operare sui conti in Svizzera del de cuius- con l'affermazione: “…si ritiene che le domande restitutorie aventi ad oggetto somme di denaro paterne delle quali l'attore si sarebbe appropriato o che, comunque, non avrebbe gestito in conformità alle indicazioni del genitore prima dell'apertura della successione, concretino delle inammissibili domande di rendiconto di e di Pt_1 CP_2 Pt_1
non legittimate da alcuna fonte legale o Parte_1
12 negoziale dell'obbligo di rendere il conto da parte del germano
”. CP_1
Di contro la fonte legale dell'obbligo di di Controparte_1 restituire alla massa ereditaria tali le somme è l'art. 724 Cod.
Civ.
Infatti, accedendo all'interpretazione del Tribunale si realizzerebbe un'ingiustificata e ingiustificabile sperequazione, pregiudizievole per le originarie convenute e ad esclusivo vantaggio del condividente . Controparte_1
Ai sensi del secondo comma dell'art. 724 Cod. Civ. il coerede debitore del de cuius, al fine di assolvere la propria obbligazione, deve conferire alla massa l'intero suo debito imputandolo alla sua quota e la sentenza de qua non è entrata minimamente nel merito delle domande dirette ad accertare l'obbligo dell'attore di portare nella massa le somme di cui egli era debitore verso il de cuius per effetto dei prelievi dallo stesso effettuati sui conti correnti paterni, domande per le quali erano state avanzate precise istanze istruttorie, che in forza dell'erronea valutazione operata nell'impugnata sentenza, non hanno avuto positivo riscontro nell'ordinanza di prosecuzione del giudizio di prime cure a seguito della sentenza non definitiva oggetto del gravame.
Né vi sono elementi per poter sostenere che Parte_2
abbia voluto dispensare il figlio dal portare in CP_1
collazione ciò che ha ricevuto.
Il richiamo operato in sentenza all'art. 723 Cod. Civ., poi è erroneo, trattando tale norma della resa dei conti successiva alla vendita di beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio
13 relitto, vendita che, nel caso di specie, non ha avuto luogo e non
è stata chiesta.
La motivazione adottata per dichiarare inammissibili le domande formulate dalle odierne appellanti appare, inoltre, illogica se si osserva che è lo stesso originario attore che si è riconosciuto debitore della -minor- somma di € 100.016,58 (bonificati alla moglie dopo l'apertura della successione Controparte_5
proprio prelevandoli dal conto in questione), con ciò riconoscendosi, seppur limitatamente a tale cifra, debitore nei confronti del de cuius come, peraltro affermato in sentenza.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al c/c n.
720587-21-3 intrattenuto sempre dal de cuius col Credit Suisse di
Lugano, sul quale si è dimostrato che al 31.12.2014 risultavano versati canoni di locazione dai conduttori delle unità immobiliari di proprietà del de cuius per Fch 284.558,10 (doc. 15) e dal quale risultano essere stati prelevati complessivamente Fch 250.844,85 per interessi sul mutuo gravante sull'immobile di Lugano, imposte dovute dal de cuius, manutenzione della caldaia dell'immobile e rimozione di un serbatoio del gasolio con la conseguenza che la residua somma di Fch 33.713,25 si tradurrebbe in un depauperamento del patrimonio da dividere del de cuius a favore del condividente con Controparte_1 pregiudizio degli altri condividenti se non versata dall'originario attore nell'asse ereditario ai sensi degli artt. 724 e 725 Cod. Civ.
Decisamente immotivata ed erronea appare, poi, la decisione contenuta nell'impugnata sentenza di ritenere l'originario attore tenuto a portare in collazione la sola somma di Fch 8.659,60 per
14 versamenti pensionistici effettuati dal defunto a favore di
. Controparte_1
L'originario attore ha, infatti, riconosciuto e confermato
l'esistenza dei contributi pensionistici pagatigli dal de cuius.
Tuttavia, egli ha ritenuto di limitare quanto a tale titolo dovuto in collazione ad un “importo non superiore a quello riconosciuto dalla sorella per quanto la riguarda” Controparte_2
L'appellante, nelle proprie conclusioni, aveva indicato la somma di € 16.000,00 come versata dal de cuius alla AVS e, nella propria memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 2 (pag. 16) aveva chiesto ordinarsi l'esibizione alla AVS – Assicurazione
Vecchiaia e Superstiti – dell'estratto conto relativo ai versamenti effettuati da a favore del figlio , Parte_2 CP_1
richiesta che appare ancor più fondata alla luce del riconoscimento effettuato dall'attore, che non si è minimamente preoccupato di produrre un qualsiasi documento attestante l'entità di quanto pagato dal padre per costituirgli la pensione.
Sul punto l'impugnata sentenza ha, tuttavia, ritenuto di adagiarsi sul semplice riconoscimento da parte dell'originario attore della debenza di soli Fch 8.659,60, senza minimamente motivare in ordine alla possibile sussistenza di una donazione indiretta di maggior valore come sostenuto da questa difesa, circostanza non escludibile e, anzi, doverosamente oggetto di istruttoria alla luce della generica presa di posizione del soggetto chiamato a difendersi sul punto a fronte della sua semplicistica affermazione di dover portare in collazione un “importo non superiore a quello
15 riconosciuto dalla sorella per quanto la Controparte_2 riguarda”.
Considerazioni della Corte.
1.Va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale adesivo di - formulata Controparte_2
da che è infondata e va rigettata. Controparte_1
L'appellato ha argomentato -a supporto di tale eccezione- che alla data di costituzione dell'appellante incidentale (27.5.22) era decorso il termine breve per appellare, essendo stata notificata la sentenza il 20.1.22, e ciò in quanto non si tratterebbe di appello incidentale il cui interesse alla proposizione nasce in conseguenza dell'appello principale, ma di un appello che censura la sentenza nelle stesse parti del principale e con gli stessi argomenti.
Orbene a motivazione del rigetto di tale eccezione è sufficiente richiamare la seguente massima: L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale
o da un'impugnazione incidentale tardiva. (Cassazione civile sez. un., 28/03/2024, n.8486)
2.Le questioni proposte con i due citati appelli sono tre, ossia: 1) cosa debba essere oggetto di collazione da parte delle odierne appellanti, tra il valore della nuda proprietà delle due costruzioni realizzate da padre sul lastrico solare donato alle stesse, e il valore di tale lastrico solare addizionato delle spese sostenute dal
16 medesimo donante per la realizzazione di dette costruzioni;
2) se le domande delle convenute, dirette ad ottenere il conferimento alla massa delle somme, di cui il fratello si sarebbe appropriato nella gestione dei conti paterni integrino inammissibile domanda di rendiconto o debbano essere esaminate e decise nel merito, essendo finalizzate a portare in “collazione” tali somme;
3) se la donazione ricevuta da , integrata dal pagamento Pt_1 CP_1 di contributi, sia avvenuta dei soli limiti dell'importo di cui in sentenza, o egli abbia ricevuto il maggiore importo di €
16.000,00 indicato da ER Pt_1
Prima questione:
I termini di essa sono chiari sulla scorta di quanto sopra riportato, cui va aggiunto qualche altro dato, e specificamente: a) all'epoca dell'apertura della successione, ossia all'1.9.2014 i due immobili
-realizzati a spese del dante causa sul lastrico solare donato alle figlie- erano stati ultimati;
b) nel 2006, ossia mentre il padre era in vita, tra le sorelle interveniva atto di divisione, avente Pt_1
ad oggetto non già il lastrico solare oggetto della donazione del
1991, ma gli appartamenti sullo stesso realizzati, dei quali avevano la nuda proprietà, in comunione, per effetto del principio di accessione dell'edificato al suolo ricevuto in donazione.
Ciò premesso, è certo che il dante causa con Parte_2
l'atto del 1991 ha realizzato una donazione diretta, avente ad oggetto il solo lastrico solare, come si evince dal tale atto pubblico, non contraddetto sul punto dalla scrittura privata di pari data. Infatti, sebbene nella medesima si dia atto che il rustico è stato edificato (cosa che non risulta dall'atto pubblico), tuttavia
17 per le spese relative a tale edificazione le donatarie si riconoscono debitrici nei confronti del padre, e così anche per le spese che questi sosterrà ancora -a ciò essendosi obbligato nella medesima scrittura- per il completamento dei due immobili.
Essendo questi i termini della vicenda, in realtà il de cuius non ha inteso beneficiare le figlie dell'edificato, proprio in quanto contestualmente esse hanno assunto il debito relativo alle somme spese e da spendere per l'edificazione completa. Il padre, dunque, in qualunque momento avrebbe potuto esigere tale credito verso le figlie.
In sostanza, man mano che l'immobile veniva completato le proprietarie non si arricchivano per liberalità del padre, atteso che andavano assumendo un debito corrispondente all'ammontare della spesa.
Ciò è tanto vero, che le donatarie si sono obbligate ad “imputare tale debito in sede di collazione”, come previsto dall'art. 724 c.c., norma per la quale si conferisce alla massa ciò che gli eredi hanno ricevuto dal de cuius in donazione, e si imputata alla quota del debitore il debito che questi aveva verso il defunto.
E, come si coglie da quanto sopra già argomentato, le sorelle in base all'atto pubblico ed alla contemporanea scrittura Pt_1
privata (entrambi del 23.7.1991) avendo ricevuto in donazione il solo valore del lastrico solare, ed avendo assunto un debito verso il padre per le spese da lui sostenute per la realizzazione degli appartamenti, devono portare in collazione il solo lastrico solare, mediante imputazione del valore che aveva alla data di apertura
18 della successione ed imputare alle loro quote le somme di cui erano debitrici verso il genitore.
Resta evidente che l'importo speso dal genitore, da imputare alla quota delle debitrici ER è da quantificare ad opera del
Tribunale, per il quale la causa è ancora in istruttoria.
Seconda questione
Le appellanti si dolgono che il Tribunale non abbia disposto la collazione delle somme che avrebbe prelevato Controparte_1 dai conti del padre, avversando l'affermazione contenuta in sentenza per la quale “… si ritiene che le domande restitutorie aventi ad oggetto somme di denaro paterne delle quali l'attore si sarebbe appropriato o che, comunque, non avrebbe gestito in conformità alle indicazioni del genitore prima dell'apertura della successione, concretino delle inammissibili domande di rendiconto di e di Controparte_2 Parte_1 non legittimate da alcuna fonte legale o negoziale dell'obbligo di rendere il conto da parte del germano ”. CP_1
Il motivo di appello in esame è inammissibile, considerato che la sentenza, dopo aver esposto tale argomento nella parte motiva, nulla dice in dispositivo, ossia non pronuncia il rigetto delle domande restitutorie delle sorelle ER. Si verte in un caso, perciò, di omessa pronuncia, non denunciato in quanto tale bensì
“attaccando” una motivazione priva di corrispondente decisione.
E sul punto la Suprema Corte ha affermato “La mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'art.
19 112 c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione.
Cassazione civile sez. lav., 04/01/2024, n.272.
Va da sé, comunque, che le domande risarcitorie de quibus sono ancora sub iudice nel primo grado.
Terza questione.
Le ER lamentano che il giudice abbia disposto la collazione della somma di FCH 8.659,60, aderendo acriticamente a quanto riconosciuto dal beneficiario, laddove invece esse avevano indicato la somma di € 16.000,00 come versata dal de cuius alla
AVS e, ordinarsi l'esibizione alla AVS – Assicurazione
Vecchiaia e Superstiti – dell'estratto conto relativo ai versamenti effettuati da a favore del figlio , Parte_2 CP_1
In merito va detto che alle medesime appellanti spettava la prova dell'entità delle donazioni ricevute dal fratello in termini di versamento dei contributi, prova in il cui accoglimento avevano l'onere di insistere in sede di precisazione delle conclusioni ai fini della relativa ammissibilità in questa sede.
Ora, prima della pronuncia della sentenza de qua -in sede di precisazione delle conclusioni- nessuna delle parti convenute ha reiterato la richiesta di ordinare all'ente previdenziale l'estratto conto relativo ai contributi in questione. Le istanze istruttorie, dunque, in sede di appello restano inammissibili e di conseguenza, rimane confermata la donazione in questione nei termini di cui al primo grado.
Considerato che l'appello è stato accolto limitatamente ad uno dei motivi, che esso ha riguardato una sentenza non definitiva -
20 ragion per cui non è possibile alcuna valutazione complessiva dell'esito- e che allo stato delle cose non è neppure verificabile se l'accoglimento del primo motivo di gravame si risolva -sotto il profilo economico- in un vantaggio per le appellanti, le spese del grado possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 18.2.2022 da avverso la Parte_1
sentenza non definitiva n. 1/2022, emessa dal Tribunale di
Messina in data 4.1.2022, notificata il 20.1.2022, nel giudizio promosso da nei confronti delle coeredi, nonchè Controparte_1 sull'appello incidentale adesivo proposto da Controparte_2
così provvede;
-rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo;
-dichiara inammissibile il secondo motivo di appello e rigetta il terzo;
-in accoglimento del primo motivo e in parziale riforma della sentenza impugnata: dichiara ER e ER CP_2
tenute alla collazione per imputazione del Parte_1
valore della nuda proprietà- al tempo dell'apertura della successione- del lastrico solare donato dal genitore con atto pubblico del 23.7.1991 nonché ad imputare alla loro quota il debito verso il padre -per le spese di costruzione e completamento degli appartamenti edificati sul lastrico solare- di cui alla scrittura privata del 23.7.1991, ancora da quantificarsi;
21 -dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
22