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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/06/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice dott. Salvatore Regasto Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1450/2021 R.G., posta in deliberazione all'udienza del
5.2.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e promossa da:
(C.F. ), in proprio e in qualità di tutore di Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._2 Parte_2 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._4 Parte_4
), (C.F. ) E C.F._5 Parte_5 C.F._6 Parte_6
(C.F. ), quest'ultimo in rappresentanza del padre figlio C.F._7 Persona_2 defunto di e di , tutti elettivamente domiciliati in Nocera Terinese Persona_3 Persona_1
(CZ), via Santa Caterina, presso lo studio dell'avv. Fernanda Gigliotti, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORI CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Amantea (CS), frazione CP_1 C.F._8
Campora San Giovanni, via Umbria n. 20, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Filice, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO OGGETTO: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Va premesso che la presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69/2009 entrata in vigore il 4.7.2009. 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in epigrafe convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, affinchè venisse accertata e dichiarata la nullità del testamento CP_1 olografo redatto il 19.12.2019 e pubblicato il 20.3.2020 davanti al Notaio Rep. n. Persona_4
1036 raccolta n. 832 in Filadelfia (VV), con il quale , deceduto in Nocera Terinese (CZ) Persona_3 il 12.2.2020 aveva disposto di tutti i suoi beni, in favore di , per non essere stata scritta la CP_1 scheda testamentaria di proprio pugno dal de cuius. Gli attori chiedevano di dichiarare anche l'indegnità del convenuto alla successione con conseguente decadenza dai suoi diritti successori;
domandavano, altresì, che si dichiarasse aperta la successione ab
1 intestato con ogni effetto di legge, con la condanna di a restituire tutti i beni ereditari e i CP_1 frutti spettanti agli attori a far data dall'apertura della successione. 1.2. Si costituiva in giudizio il quale resisteva alla domanda attorea e contestava tutti gli CP_1 assunti e le ricostruzioni della controparte, chiedendo di “rigettare la domanda di parte attrice per carenza di legittimazione ad agire, in subordine e nel merito statuire che il testamento, redatto e sottoscritto in data 19.12.2019 da e pubblicato in data 20.3.2020, è stato scritto di Persona_3 proprio pugno dallo stesso;
per l'effetto dichiarare che il convenuto è erede Persona_3 CP_1 universale”; il tutto con il successo delle spese di lite. 1.3. La controversia era istruita mediante le produzioni documentali delle parti;
veniva espletata, altresì, una CTU grafologica al fine di accertare l'autenticità o falsità e la provenienza da Persona_3 dell'intero contenuto del testamento olografo del 19.12.2019 oggetto di causa (con elaborato peritale redatto dal dott. depositato il 13.5.2023). Persona_5
Espletata la CTU, la causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.2.2025, svoltasi in via cartolare mediante il deposito di note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare occorre rilevare che il presente giudizio, avendo ad oggetto anche una impugnazione di testamento, appartiene alla competenza del Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis e quindi ante riforma Cartabia.
3. Nel merito, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice sia fondata nei limiti di ragione e pertanto debba essere accolta secondo quanto si dirà. 3.1. Gli attori, tra cui il coniuge e i figli di , deceduto in data 12.2.2020 in Nocera Persona_3
Terinese (CZ), hanno chiesto che si accertasse e dichiarasse la nullità ai sensi dell'art. 606 c.c. del testamento olografo redatto il 19.12.2019 e pubblicato il 20.3.2020 davanti al Notaio Persona_6 con il quale il de cuius aveva disposto di tutti i suoi beni, in favore dell'altro figlio per non CP_1 essere stato scritto di proprio pugno dal de cuius. 3.2. Giova rammentare che l'ordinamento concede la possibilità di far valere in giudizio la nullità o l'annullabilità del testamento a chiunque vi abbia interesse. Legittimati ad impugnare l'atto di ultima volontà sono, in buona sostanza, coloro che possano vantare un diritto successorio in dipendenza del venir meno del testamento contestato. Per provare il proprio interesse, coloro che impugnano devono dunque dimostrare di poter beneficiare, in assenza del testamento impugnato, di un acquisto mortis causa in forza di un altro testamento ovvero sulla base di successione legittima. La prova del titolo a succedere (da cui deriva l'interesse ad impugnare) può essere data in giudizio mediante la produzione del testamento ovvero degli atti di stato civile da cui desumere l'esistenza dei rapporti familiari con il de cuius che fondano la chiamata all'eredità ex lege sempre che il rapporto di parentela con il "de cuius" sia contestato (Tribunale Roma sez. VIII, 02/10/2013, (ud. 13/06/2013, dep. 02/10/2013), n. 20342; cfr. anche Tribunale Spoleto sez. I, 07/04/2022, n. 225; Corte Appello Venezia sez. lav., 01/02/2022, n.684). Nel caso di specie, l'esistenza del rapporto parentale tra gli attori ed il de cuius è incontestato (il convenuto, in sede di comparsa costitutiva, nel prendere posizione sulle difese dei ricorrenti li ha espressamente riconosciuti come suoi “fratelli”, v. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta), sicchè può ritenersi dimostrata la legittimazione attiva degli attori. Si aderisce, infatti, a quell'orientamento interpretativo secondo cui il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 c.c. quale titolo che conferisce la qualità di erede, deve essere
2 specificamente provato tramite gli atti dello stato civile solo nel caso in cui il rapporto di parentela sia in contestazione, sicchè laddove il convenuto non abbia sollevato alcuna obiezione in merito o la abbia sollevata tardivamente in sede di scritti conclusionali il vincolo parentale che giustifica la chiamata all'eredità per legge deve ritenersi positivamente accertato. 3.3. Tanto precisato, è bene ricordare che il testamento olografo, disciplinato dagli artt. 602 e ss. c.c., deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, essendo espressamente sanzionata con la nullità del testamento stesso (art. 606 c.c.) la mancanza dell'autografia o della sottoscrizione. Tali requisiti, infatti, mirano a garantire la certezza della riferibilità delle disposizioni testamentarie al testatore (ex plurimis cfr. Cass. 30.10.2008 n. 26528; Cass. 7.07.2004, n. 12458). Più in particolare, il testamento olografo è il testamento redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore e rappresenta da sempre la forma più semplice ed economica, con cui una persona può disporre dei suoi averi per il periodo successivo alla propria morte nella più assoluta autonomia e riservatezza, senza l'intervento di altre persone o l'assistenza di un professionista e senza dover adottare sofisticati mezzi di redazione. Come per ogni forma testamentaria anche per la validità del testamento olografo occorre che il suo autore sia maggiorenne, non interdetto e capace di intendere e di volere nel momento in cui la dichiarazione di volontà viene perfezionata. La legge prevede tre requisiti essenziali per la validità del testamento olografo: l'autografia, la datazione in relazione al momento in cui il documento viene perfezionato, la sottoscrizione del testatore. Per autografia s'intende molto semplicemente la scrittura manuale, per mezzo della quale il testatore formalizza le sue ultime volontà, senza utilizzare mezzi meccanici o elettronici o ricorrere alla sostituzione e collaborazione di altre persone anche solo per scrivere poche parole o passaggi del testo. Infatti, l'eventuale utilizzo di strumenti di videoscrittura, del personal computer o il rilievo di una scrittura diversa da quella abituale del testatore comportano l'invalidità del testamento olografo, proprio perché verrebbe a mancare il requisito dell'autografia che definisce, su un piano strettamente giuridico, l'autenticità del documento, quindi la certezza sulla sua provenienza in relazione alla volontà in esso espressa. Quando si parla di scrittura di mano del testatore deve intendersi anche il suo naturale modo di scrivere, ossia lo stile grafico e intellettuale che è specifico e riconoscibile per ognuno di noi. Normalmente s'intende che una scrittura manuale sia in corsivo, ma non esiste alcuna norma di legge che vieti la redazione di un testamento olografo con caratteri in stampatello. In merito è intervenuta anche la Corte di Cassazione, precisando in buona sostanza che non prevale una forma di scrittura sull'altra, essendo soltanto necessario, che il testo perfezionato sia riconducibile senza alcun dubbio al testatore e spesso anche la scrittura in stampatello può essere personale e abituale come la scrittura in corsivo. Con la sentenza n. 31457/2018 la Cassazione ha dunque dichiarato valido un testamento olografo scritto in stampatello in mancanza di prove, sulla base delle quali accertare la falsità dell'atto da parte di chi ne contestava l'autenticità (così anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 15169/2010 e n. 26242/2014). L'uso dello stampatello dunque non esclude di per sé l'autenticità del testamento, rappresentando comunque un elemento di cui dover tenere conto, in particolare quando non abituale o comunque non giustificato da particolari condizioni o status psico-fisici del testatore (Cass. Civ. n. 31457/2018). La parte che contesta la genuinità della scheda testamentaria ha l'onere probatorio di fondare in giudizio la sua impugnazione;
in mancanza di tali prove, è irrilevante che il testamento sia stato redatto con
3 caratteri in stampatello. Al testamento olografo deve anche essere apposta una data (prima o dopo la sottoscrizione non ha importanza), che non lasci incertezze sulla collocazione temporale dell'atto, ossia sul momento in cui esso viene scritto e firmato. Dovranno quindi essere indicati giorno, mese e anno, ma può essere anche essere indicato un riferimento temporale non classico, comunque certo, perché proprio di una ricorrenza o celebrazione con l'anno specificato. La funzione della data è certamente essenziale anche nella forma testamentaria in esame, perché indica il momento esatto in cui viene scritto l'atto, consentendo prima di tutto di verificare se in quel particolare momento il testatore era in possesso della piena capacità di intendere e volere e altresì di verificare, in presenza di più testamenti nel tempo, quale sia l'ultimo, capace di sostituire i precedenti. La mancanza della data determina pertanto l'annullabilità del testamento olografo nei termini e nei modi che vedremo di seguito. La data incompleta, una data erroneamente apposta e infine una data falsa sono ipotesi affini e forse anche più frequenti dell'assenza vera e propria di una qualunque datazione dell'atto; in merito è intervenuta più volte la giurisprudenza della Corte di Cassazione. In particolare, la data falsa (ossia non apposta dal testatore ma da altri) e la data erronea non costituiscono di per sé causa d'invalidità del testamento, perché peraltro, se l'indicazione non è apertamente improbabile o visivamente diversa rispetto agli abituali caratteri del testatore, nessuno tra gli eredi potrebbe accorgersi della sua falsità. Solo chi ha un interesse giuridico a contestarne la veridicità può allora proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di lui l'onere della relativa prova, sul presupposto che il testamento olografo sia un atto innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa (Cass. SS.UU. n. 12307/2015). In altri termini, contestando la veridicità della data di un testamento olografo, è necessario attivare un giudizio con il quale si accerti la difformità lamentata, a tal fine fornendo al giudice le prove di una falsificazione operata da terzi o dell'errore materiale in cui è incorso il testatore magari anche solo per distrazione (Cass. Civ., ordinanza n. 22197/2017). Solo la data erroneamente apposta tuttavia potrà essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi che si possono dedurre o ricavare dalla scheda testamentaria (Cass. Civile, n. 10613/2016). Inoltre, il testamento olografo deve essere sottoscritto dal testatore, che in tal modo attesta la propria identità e paternità del documento senza alcuna possibilità di equivoco, firmandosi con nome e cognome (anche con un soprannome o pseudonimo conosciuto) o anche semplicemente con l'espressione tipica di un legame affettivo, che sempre però non lasci dubbi ai destinatari circa l'identificazione dell'autore. Naturalmente anche la firma deve essere autografa e apposta alla fine delle ultime dichiarazioni di volontà; se poi abitualmente il testatore si firmava in maniera illeggibile, l'atto è comunque valido, purché sia dimostrabile in giudizio, in caso di contestazione, questa sua caratteristica con la comparazione di vari documenti autentici sempre dallo stesso sottoscritti in epoca non lontana rispetto al momento di redazione del testamento. 4. Ciò detto in punto di diritto, tornando al caso di specie, va rilevato che nel corso del giudizio è stata disposta una CTU grafologica finalizzata a stabilire l'autenticità o falsità e la provenienza da Per_3
dell'intero contenuto del testamento olografo (con elaborato peritale redatto dal dott.
[...] [...]
). Persona_7
Il consulente, nella relazione – qui da intendersi integralmente trascritta – sulla scorta delle scritture di comparazione disponibili, procedendo all'esame al fine di cogliere l'originalità e la qualità distintiva
4 dell'organizzazione grafica individuale, considerato che con l'avanzare dell'età (il testamento sarebbe stato scritto quando il de cuius aveva 66 anni), generalmente, la scrittura tende a rimpicciolirsi, ad appesantirsi, a slegarsi, ad esitare nell'incesso ed a rallentare, ha evidenziato come il testamento in verifica presenti rilevanti incongruenze e disomogeneità rispetto alle scritture di comparazione, risalenti a un periodo precedente alla redazione del testamento ma anche coevo o immediatamente successivo al 19.12.2019 (firme su atto di donazione pubblicato dal Notaio dott. il 21.12.2019 (rep. Persona_8
n. 111.075, raccolta n 42098). In particolare, il CTU ha precisato, in ordine alla metodologia dell'indagine, che “gli accertamenti tecnico - strumentali servono ad esaminare le componenti del documento da verificare, prima ancora di eseguire l'esame sulla compatibilità scrittoria. Questi permettono di analizzare il supporto cartaceo allo scopo di escludere eventuali manomissioni sia di natura chimica che di natura fisica. Permettono, altresì, di analizzare l'inchiostro e il suo rapporto con il supporto cartaceo. E' possibile, infatti, analizzare i tracciati grafici sia nella loro forma che nel loro movimento. Questi esami permettono una visione globale del documento sia in riferimento alla dinamica scritturale che alla natura fisica di uno scritto. È possibile infatti individuare interruzioni, riprese, cancellature e correzioni. L'osservazione del documento con luce incidente (diretta), radente e per trasparenza permette di vedere elementi di alterazioni cartacee, di piegature, di profondità e di diversità pressoria (soprattutto sul retro del foglio), di cancellature e abrasioni del supporto cartaceo. Il metodo esplicativo è il più idoneo all'oggetto specifico della personalità grafica. Osservazione al microscopio bidimensionale/tridimensionale (microscopio digitale e microscopio stereoscopico) permette di analizzare il tracciato grafico da un punto di vista qualitativo. Il tracciato grafico assume la dimensione moltiplicata e permette di: - cogliere i particolari degli inchiostri in casi di sovrapposizione dei tratti;
- distinguere l'originale da una ottima copia;
- cogliere, registrare e confrontare la profondità dei solchi del tratto della scrittura (per verificare la manualità di uno scrivente e capire la sua spontaneità ma allo stesso tempo anche verificare aggiunte o cancellature ad occhio nudo invisibili). L'osservazione al microscopio è utile, anche, per osservare il supporto cartaceo in relazione all'inchiostro della penna e a verificarne la sua integrità. Rilevamento di tutto il documento a 40 di magnificazione” (cfr. pagg. 17 e 18 CTU in atti). Il fiduciario del Tribunale, poi, ha descritto il testamento olografo oggetto di indagine peritale affermando che “da una prima disamina del documento si può notare, che è stato redatto su carta ad uso protocollo ad una facciata, su un totale di 12 spazi di cui 10 spazi scritti. La scrittura è stata redatta da un'inchiostratura di colore blu. Dalle particolarità del corpo delle lettere apposte all'interno dello stesso, si evidenziano le lettere (n), (r) e (i) come esempio, la scheda testamentaria è stata scritta dalla stessa mano. Come indicato nella foto in alto con freccia di colore verde, nella compilazione vi è stata correzione…. Il tracciato del testamento non risulta contaminato…” (cfr. pagg. 19-23 CTU in atti). Il perito d'ufficio, dopo la comparazione tra il testamento olografo in oggetto e le altre scritture comparative, ha asseverato inequivocabilmente che “…le immagini comparative, in modo straordinario il nome, mostrano in modo cristallino la non convergenza espressiva. Lasciano vedere palesemente una struttura, portante e modulare, distribuzione e organizzazione degli elementi compositivi, differente. Le illustrazioni pongono in risalto tutti gli elementi divergenti. Le differenze tra le firme di comparazione e quella in verifica sono manifeste. Ovviamente sono presenti anche dei “composti omologhi”, cioè elementi strutturali simili ma che differiscono nelle modulazioni (per es. gruppo grafemico ario)…. Nelle foto raffigurate in alto si evincono alcuni aspetti morfologici delle lettere ( “a” e “i” di Cario verifica con “a” e “i” di Cario di comparazione), l'asoletta a sinistra della a e la i isolata, manifestano un significato scrittorio autonomo che svolge una funzione di sconnessione con le firme comparative (nessuna associazione con il grafismo comparativo)….. Grazie ai contenuti scrittori si è stabilita la
5 peculiarità del dinamismo grafico dell'imitatorecopista. Prova e conferma della non autenticita' del testamento in verifica. In questo caso vi è stata un'imitazione servile, detta anche pedissequa o a mano lenta, sottoposta ad ispezione strumentale che presenta caratteristiche del tratto peculiari ed altamente identificative: pressione poco differenziata tra i vari segmenti del tracciato, soste e riaccellerazioni immotivate, deviazioni improvvise, accentuazione delle forme delle lettere che compongono il tracciato, mancanza di coesione per mancanza della disinvoltura del gesto, in quanto questo, non scaturisce dagli automatismi cognitivi di scrittura dell'autore. È sufficiente ingrandire alcune porzioni dello scritto mantenendo alta risoluzione e qualità dell'immagine del tratto per poter apprezzare le caratteristiche di tale tecnica imitatoria e di falsificazione come raffigurato in basso. Siamo in presenza di una disposizione diversa del grafismo in verifica, del ritmo, nonché di una diversa distanza tra i movimenti a confronto, con diverso numero di movimenti in cui viene suddiviso il tracciato (dimensione, disposizione, equilibrio, estensione;
grado della porzione, della parte di un tutto, dell'ordine nella divisione). Dovendo giungere ad una conclusione: “Più frequente di tutte è la falsificazione delle firme, anche perché, per la loro brevità, sono quelle, che più facilmente, si prestano ad essere riprodotte. Non di rado, chi falsifica, avendo davanti a sè il modello della firma, ne segue ad uno ad uno, i movimenti, tentando e sforzandosi di riprodurli nella migliore forma possibile. Il falsificatore nel caso specifico e specificato è stato costretto a riflettere molto nel vergare la firma contestata. L'imitazione, così eseguita, risente, però, dell'improvvisazione e appare, di solito volgare e mal riuscita. La forma, grossolanamente, imitata ed il tratto deformato ed incerto, la rivela quasi sempre in modo chiaro senza ombre di dubbio…. Il falsificatore non sempre copia dal modello da imitare, ma ripete a memoria la firma, dopo averla a lungo studiata e dopo essersi impressi nella mente i segni particolari, che la caratterizzano. In molti casi, se egli possiede notevoli e comprovate abilità, potrà riprodurla con sufficiente approssimazione. Con tale sistema il falsificatore è riuscito a dare alle firme imitate una rapidità ed un movimento, che può trarre in inganno, specialmente il profano, proprio, perché, chi l'ha riprodotta, ha tentato di avvicinarsi il più possibile alla firma in originale;
se non si opera con attenzione e scrupolo, è facile sbagliare, cadendo nell'inganno, che il falsificatore si era prefisso. Nel caso specifico, la firma, oggetto di verifica, è frutto di un goffo tentativo di imitazione anche da chi non ha dimestichezza con le nozioni tecniche specifiche della materia. È opportuno mettere in evidenza come una costante delle raccolte documentali sia quella di inserire il documento in verifica nel suo contesto, posizione ideale per fare affluire nuovi sensi di lettura. Nel processo evolutivo ha grande importanza il fenomeno della modificazione del comportamento scrittorio che risulta essere un insieme di azioni tali da cambiare significato e assumere una specifica funzione di segnalazione nella comunicazione scrittoria. Le modalità, con le quali è possibile falsificare una grafia, sono riconducibili a due categorie principali: l'imitazione e la dissimulazione. L'imitazione costituisce il tentativo di riprodurre l'altrui grafia nella maniera più precisa ed accurata possibile. E' un'attività, che richiede una notevole abilità e che permette al contraffattore di modellare il proprio " modus scribendi " allo specifico modello da imitare. Al contrario, la “dissimulazione”, non rappresenta altro che l'atto dello scrivere, mimetizzando la propria grafia allo scopo di non farsi riconoscere;
tutto questo si realizza mediante alterazioni, che privano la scrittura delle caratteristiche peculiari e, quindi, identificative dell'autore materiale. In questo caso c'è stata una chiara imitazione delle lettere apposte al testo in verifica. Pur se il tentativo di imitare il testo, al primo impatto, sembra sia stato reso possibile, analizzando oggettivamente e realisticamente le varie fasi della vergatura, e specificatamente i punti in cui riaffiora quella spontaneità grafica del soggetto scrivente, lo stesso imitatore (produttore) di alcune lettere apposte sul documento in verifica inconsciamente è caduto in errore;
ciò è originato da una possibile ed inevitabile caduta d'attenzione, che tale sforzo psicofisico richiede, come anche da una
6 chiara superficialità nell'atto dello scrivere. Nell'attività peritale, massima attenzione è data al lavoro di confronto, che non si limita agli aspetti morfologici degli elaborati compilati, ma soprattutto a quelli dinamici, cioè legati al movimento spontaneo e naturale della mano. Come già espresso, è possibile stabilire l'autografia o l'eterografia di due scritti giacchè, anche in situazioni d'imitazione e di dissimulazione, rimangono alcuni movimenti automatizzati, individualizzati e incontrollabili. La perizia, intesa come mezzo di ricerca della prova, rappresenta uno strumento, che, il giudice utilizza, per formare il suo libero convincimento, mediante la nomina di un professionista della materia trattata, il quale, con le sue conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche, consente allo stesso Magistrato di acquisire elementi atti al raggiungimento della verità processuale. Nella fattispecie, la consulenza peritale d'analisi e comparazione della grafia e l'attività scientifica nonchè tecnica compiuta da un esperto, tende e si prefigge di individuare i falsi e le scritture contraffatte e accertarne l'autenticità, la spontaneità o l'artificiosità esecutiva”. In tale prospettiva, pertanto, il CTU è giunto alla seguente conclusione: “letti gli atti, esaminati gli atti e i documenti prodotti in causa, esaminate le scritture di comparazione, per verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta al “testamento olografo” oggetto di verifica, sulla base dell'analisi effettuata e sui documenti in esame e dei risultati della ricerca sopra indicati, valutando le prove grafiche acquisite in atti, nonchè le scritture di comparazione, ritiene di poter rispondere: il testamento olografo in verifica non è attribuito a . Le firme apposte al testamento in verifica non sono di pugno del Persona_3 medesimo ” (cfr. pag. 34 CTU in atti). Persona_3
Il consulente tecnico d'ufficio, dunque, ha asseverato inequivocabilmente la non autenticità del testamento olografo del 19.12.2019 che, di conseguenza, è da considerarsi apocrifo e non proveniente dalla mano di . Persona_3
4.1. Le conclusioni cui perviene il CTU risultano immuni da vizi logici, coerenti con i risultati delle indagini, sorrette da corretta e congrua motivazione, sicché possono senz'altro condividersi. D'altronde, il CTU dott. ha risposto in maniera esaustiva e condivisibile anche ai rilievi Per_5 critici sollevati dalla parte convenuta potendosi per ragioni di brevità richiamare per relationem il contenuto dei chiarimenti del CTU alle osservazioni del CTP di parte convenuta del 26.5.2023. Infatti, “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 31 agosto 2018 n. 21504. In senso del tutto conforme v. Cass. Civ., Sez. VI, 14 febbraio 2019, n. 4352, rv. 653010-01; Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2018, n. 15147, rv. 649560-01; Cass. Civ., Sez. III, 23 marzo 2017, n. 7402; Cass. Civ., Sez. I, 3 giugno 2016, n. 11482, rv. 639844. Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2018, n. 30885; Cass. Civ., Sez. II, 29 dicembre 2017, n. 31142; Cass. Civ., Sez. II 16 dicembre 2016, n. 26059; Cass. Civ., Sez. II, 22 marzo 2016, n. 5600; Cass. Civ., Sez. III, 30 novembre 2015, n. 24340; Cass. Civ., Sez. Lav., 25 ottobre 2013, n. 24182; Cass. Civ., Sez. I, 6 maggio 2010, n. 11009; Cass. Civ., Sez. Lav., 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. Civ., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2003, n. 6970). Pertanto, può ritenersi che il giudice del merito, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico che abbia a sua volta replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione “con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (Sull'ormai pressoché pacifica possibilità di motivare per relationem attraverso il semplice richiamo alle conclusioni peritali, si v., ad es., Corte App. Catania, Sez. II, 14 giugno 2019; Cass. Civ., Sez. I, 24 dicembre 2013, n. 28647, rv. 628930; Cass. Civ., Sez. Lav., 23 aprile 2013, n. 9778; Cass. Civ., Sez. V, 11 maggio 2012, n. 7364 (rv. 622900)).
7 In sostanza, può ritenersi sedimentato il principio di diritto in forza del quale, affinché la sentenza possa considerarsi adeguatamente motivata, non sarà quindi necessario che il giudice prenda in esame anche le diverse conclusioni offerte dai consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, dovranno considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio. Del resto, le critiche dei consulenti tecnici di parte che tendano al riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico d'ufficio, si risolvono in mere argomentazioni difensive il cui mancato esame non può mai integrare né il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. né la violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. (Nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 2009, n. 15904; Cass. Civ., Sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123; Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. Civ., Sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080). 4.2. Del resto, come già argomentato condivisibilmente nell'ordinanza del 28.9.2023 del Giudice Istruttore, nessuna nullità della perizia è configurabile nel caso di specie, posto che per giurisprudenza di legittimità consolidata i termini assegnati al perito per il deposito della perizia sono solamente ordinatori con la conseguenza che la loro inosservanza non dà luogo a nullità della consulenza salvo che non si sia verificata una lesione del contraddittorio (Cass., 13 luglio 2018, n. 18522; Cass., 9 ottobre 2017, n. 23493), ciò che certamente non è avvenuto nel caso specifico dal momento che il convenuto ha depositato le sue osservazioni critiche all'elaborato tecnico esercitando in tal modo il proprio diritto di difesa (v. note critiche al CTU stilate dal dott. ). Persona_9
4.3. Sulla base delle superiori considerazioni, essendo chiaramente emerso il difetto di autografia del testamento, per essere riconducibile ad un terzo la redazione della scheda testamentaria, del testo e della sottoscrizione, così eliminando il carattere di stretta personalità richiesto dalla legge per la validità del testamento olografo, deve essere dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 606 c.c. del testamento impugnato (cfr. Cass. 10.9.2013 n. 20703; Cass. 5.08.2002, n. 11733), dando atto dell'apertura della successione “ex lege”. Difatti, “la validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 c.c., l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento, senza che assuma rilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell'intero testamento in forza del principio utile per inutile non vitiatur” (v. Cassazione civile, sez. II, 10/09/2013, n. 20703).
5. Accertata la non autenticità del testamento olografo solo apparentemente riferibile ad , Persona_3 comunque, nessuna dichiarazione di indegnità a succedere può essere pronunciata nei riguardi di CP_1
non sussistendone i presupposti di legge.
[...]
Infatti “ai fini della causa di indegnità, prevista dall'art. 463, n. 6, c.c. (formazione di un testamento falso o uso consapevole di un testamento alterato), è necessaria la prova che l'alterazione del documento sia opera del chiamato e, nel caso la scheda testamentaria sia nella disponibilità e custodia del de cuius, che la manomissione sia stata effettuata dopo la morte del testatore e, quindi, senza il consenso di quest'ultimo” (v. già citata Cassazione civile, sez. II, 10/09/2013, n. 20703). Ebbene, nel caso in disamina, non vi è prova certa né che sia stato il convenuto a formare il testamento falso, né che l'alterazione della scheda testamentaria sia avvenuta dopo la morte del de cuius, né che abbia usato scientemente il testamento, non essendo sufficiente a integrare tale prova, in CP_1 assenza di altri riscontri oggettivi non offerti dalla parte attrice, la mera circostanza che CP_1 fosse il beneficiario unico del testamento del 19.12.2019 o che lo stesso fosse nella sua disponibilità materiale.
8 6. Non è ammissibile, infine, la domanda con la quale gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto a restituire all'eredità tutti i beni ereditari, non essendo stata contestualmente formulata domanda di divisione. Ed invero, la facoltà di domandare la divisione ai sensi dell'art. 713 c.c. costituisce domanda principale rispetto alla quale tutte le ulteriori operazioni previste dagli artt. 724, 725 e 726 c.c. si pongono quali fasi successive finalizzate alla formazione della massa ereditaria. Peraltro, solo nel caso in cui non vi sia accordo tra le parti per la formazione delle porzioni o comunque nell'ipotesi in cui sia necessaria l'assegnazione o l'attribuzione delle porzioni mediante estrazione a sorte, il soggetto non assegnatario dei beni di cui ha avuto il possesso esclusivo potrà essere condannato alla restituzione di uno o più beni determinati in favore dell'avente diritto, oltre all'obbligo di resa dei conti previsto dall'art. 723 c.c..
7. In considerazione dei motivi della decisione, del rigetto di alcune delle domande degli attori (la soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande (proposte da un'unica parte) o alcuni capi dell'unica domanda proposta (c.d. soccombenza parziale)), dei rapporti di stretta parentela tra le parti e della volontà del Tribunale di favorire una riconciliazione tra le stesse sussistono giusti motivi per compensare, integralmente, tra tutte le parti le spese di lite anche ai sensi del novellato art. 92 c.p.c.. 7.1. Le spese della CTU espletata in corso di causa, invece, devono essere poste definitivamente a carico di in quanto soccombente in merito alla domanda di impugnazione del testamento CP_1 olografo relativamente alla quale si è reso necessario l'approfondimento peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara la nullità del testamento impugnato, dando atto dell'apertura della successione “ex lege”;
- respinge tutte le altre domande di parte attrice;
- compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come liquidate in corso di causa detratti CP_1 gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di acconto;
- dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 22.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Salvatore Regasto dott. Giovanni Garofalo
9 Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice dott. Salvatore Regasto Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1450/2021 R.G., posta in deliberazione all'udienza del
5.2.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e promossa da:
(C.F. ), in proprio e in qualità di tutore di Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._2 Parte_2 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._4 Parte_4
), (C.F. ) E C.F._5 Parte_5 C.F._6 Parte_6
(C.F. ), quest'ultimo in rappresentanza del padre figlio C.F._7 Persona_2 defunto di e di , tutti elettivamente domiciliati in Nocera Terinese Persona_3 Persona_1
(CZ), via Santa Caterina, presso lo studio dell'avv. Fernanda Gigliotti, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORI CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Amantea (CS), frazione CP_1 C.F._8
Campora San Giovanni, via Umbria n. 20, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Filice, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO OGGETTO: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Va premesso che la presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69/2009 entrata in vigore il 4.7.2009. 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in epigrafe convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, affinchè venisse accertata e dichiarata la nullità del testamento CP_1 olografo redatto il 19.12.2019 e pubblicato il 20.3.2020 davanti al Notaio Rep. n. Persona_4
1036 raccolta n. 832 in Filadelfia (VV), con il quale , deceduto in Nocera Terinese (CZ) Persona_3 il 12.2.2020 aveva disposto di tutti i suoi beni, in favore di , per non essere stata scritta la CP_1 scheda testamentaria di proprio pugno dal de cuius. Gli attori chiedevano di dichiarare anche l'indegnità del convenuto alla successione con conseguente decadenza dai suoi diritti successori;
domandavano, altresì, che si dichiarasse aperta la successione ab
1 intestato con ogni effetto di legge, con la condanna di a restituire tutti i beni ereditari e i CP_1 frutti spettanti agli attori a far data dall'apertura della successione. 1.2. Si costituiva in giudizio il quale resisteva alla domanda attorea e contestava tutti gli CP_1 assunti e le ricostruzioni della controparte, chiedendo di “rigettare la domanda di parte attrice per carenza di legittimazione ad agire, in subordine e nel merito statuire che il testamento, redatto e sottoscritto in data 19.12.2019 da e pubblicato in data 20.3.2020, è stato scritto di Persona_3 proprio pugno dallo stesso;
per l'effetto dichiarare che il convenuto è erede Persona_3 CP_1 universale”; il tutto con il successo delle spese di lite. 1.3. La controversia era istruita mediante le produzioni documentali delle parti;
veniva espletata, altresì, una CTU grafologica al fine di accertare l'autenticità o falsità e la provenienza da Persona_3 dell'intero contenuto del testamento olografo del 19.12.2019 oggetto di causa (con elaborato peritale redatto dal dott. depositato il 13.5.2023). Persona_5
Espletata la CTU, la causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.2.2025, svoltasi in via cartolare mediante il deposito di note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare occorre rilevare che il presente giudizio, avendo ad oggetto anche una impugnazione di testamento, appartiene alla competenza del Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis e quindi ante riforma Cartabia.
3. Nel merito, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice sia fondata nei limiti di ragione e pertanto debba essere accolta secondo quanto si dirà. 3.1. Gli attori, tra cui il coniuge e i figli di , deceduto in data 12.2.2020 in Nocera Persona_3
Terinese (CZ), hanno chiesto che si accertasse e dichiarasse la nullità ai sensi dell'art. 606 c.c. del testamento olografo redatto il 19.12.2019 e pubblicato il 20.3.2020 davanti al Notaio Persona_6 con il quale il de cuius aveva disposto di tutti i suoi beni, in favore dell'altro figlio per non CP_1 essere stato scritto di proprio pugno dal de cuius. 3.2. Giova rammentare che l'ordinamento concede la possibilità di far valere in giudizio la nullità o l'annullabilità del testamento a chiunque vi abbia interesse. Legittimati ad impugnare l'atto di ultima volontà sono, in buona sostanza, coloro che possano vantare un diritto successorio in dipendenza del venir meno del testamento contestato. Per provare il proprio interesse, coloro che impugnano devono dunque dimostrare di poter beneficiare, in assenza del testamento impugnato, di un acquisto mortis causa in forza di un altro testamento ovvero sulla base di successione legittima. La prova del titolo a succedere (da cui deriva l'interesse ad impugnare) può essere data in giudizio mediante la produzione del testamento ovvero degli atti di stato civile da cui desumere l'esistenza dei rapporti familiari con il de cuius che fondano la chiamata all'eredità ex lege sempre che il rapporto di parentela con il "de cuius" sia contestato (Tribunale Roma sez. VIII, 02/10/2013, (ud. 13/06/2013, dep. 02/10/2013), n. 20342; cfr. anche Tribunale Spoleto sez. I, 07/04/2022, n. 225; Corte Appello Venezia sez. lav., 01/02/2022, n.684). Nel caso di specie, l'esistenza del rapporto parentale tra gli attori ed il de cuius è incontestato (il convenuto, in sede di comparsa costitutiva, nel prendere posizione sulle difese dei ricorrenti li ha espressamente riconosciuti come suoi “fratelli”, v. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta), sicchè può ritenersi dimostrata la legittimazione attiva degli attori. Si aderisce, infatti, a quell'orientamento interpretativo secondo cui il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 c.c. quale titolo che conferisce la qualità di erede, deve essere
2 specificamente provato tramite gli atti dello stato civile solo nel caso in cui il rapporto di parentela sia in contestazione, sicchè laddove il convenuto non abbia sollevato alcuna obiezione in merito o la abbia sollevata tardivamente in sede di scritti conclusionali il vincolo parentale che giustifica la chiamata all'eredità per legge deve ritenersi positivamente accertato. 3.3. Tanto precisato, è bene ricordare che il testamento olografo, disciplinato dagli artt. 602 e ss. c.c., deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, essendo espressamente sanzionata con la nullità del testamento stesso (art. 606 c.c.) la mancanza dell'autografia o della sottoscrizione. Tali requisiti, infatti, mirano a garantire la certezza della riferibilità delle disposizioni testamentarie al testatore (ex plurimis cfr. Cass. 30.10.2008 n. 26528; Cass. 7.07.2004, n. 12458). Più in particolare, il testamento olografo è il testamento redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore e rappresenta da sempre la forma più semplice ed economica, con cui una persona può disporre dei suoi averi per il periodo successivo alla propria morte nella più assoluta autonomia e riservatezza, senza l'intervento di altre persone o l'assistenza di un professionista e senza dover adottare sofisticati mezzi di redazione. Come per ogni forma testamentaria anche per la validità del testamento olografo occorre che il suo autore sia maggiorenne, non interdetto e capace di intendere e di volere nel momento in cui la dichiarazione di volontà viene perfezionata. La legge prevede tre requisiti essenziali per la validità del testamento olografo: l'autografia, la datazione in relazione al momento in cui il documento viene perfezionato, la sottoscrizione del testatore. Per autografia s'intende molto semplicemente la scrittura manuale, per mezzo della quale il testatore formalizza le sue ultime volontà, senza utilizzare mezzi meccanici o elettronici o ricorrere alla sostituzione e collaborazione di altre persone anche solo per scrivere poche parole o passaggi del testo. Infatti, l'eventuale utilizzo di strumenti di videoscrittura, del personal computer o il rilievo di una scrittura diversa da quella abituale del testatore comportano l'invalidità del testamento olografo, proprio perché verrebbe a mancare il requisito dell'autografia che definisce, su un piano strettamente giuridico, l'autenticità del documento, quindi la certezza sulla sua provenienza in relazione alla volontà in esso espressa. Quando si parla di scrittura di mano del testatore deve intendersi anche il suo naturale modo di scrivere, ossia lo stile grafico e intellettuale che è specifico e riconoscibile per ognuno di noi. Normalmente s'intende che una scrittura manuale sia in corsivo, ma non esiste alcuna norma di legge che vieti la redazione di un testamento olografo con caratteri in stampatello. In merito è intervenuta anche la Corte di Cassazione, precisando in buona sostanza che non prevale una forma di scrittura sull'altra, essendo soltanto necessario, che il testo perfezionato sia riconducibile senza alcun dubbio al testatore e spesso anche la scrittura in stampatello può essere personale e abituale come la scrittura in corsivo. Con la sentenza n. 31457/2018 la Cassazione ha dunque dichiarato valido un testamento olografo scritto in stampatello in mancanza di prove, sulla base delle quali accertare la falsità dell'atto da parte di chi ne contestava l'autenticità (così anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 15169/2010 e n. 26242/2014). L'uso dello stampatello dunque non esclude di per sé l'autenticità del testamento, rappresentando comunque un elemento di cui dover tenere conto, in particolare quando non abituale o comunque non giustificato da particolari condizioni o status psico-fisici del testatore (Cass. Civ. n. 31457/2018). La parte che contesta la genuinità della scheda testamentaria ha l'onere probatorio di fondare in giudizio la sua impugnazione;
in mancanza di tali prove, è irrilevante che il testamento sia stato redatto con
3 caratteri in stampatello. Al testamento olografo deve anche essere apposta una data (prima o dopo la sottoscrizione non ha importanza), che non lasci incertezze sulla collocazione temporale dell'atto, ossia sul momento in cui esso viene scritto e firmato. Dovranno quindi essere indicati giorno, mese e anno, ma può essere anche essere indicato un riferimento temporale non classico, comunque certo, perché proprio di una ricorrenza o celebrazione con l'anno specificato. La funzione della data è certamente essenziale anche nella forma testamentaria in esame, perché indica il momento esatto in cui viene scritto l'atto, consentendo prima di tutto di verificare se in quel particolare momento il testatore era in possesso della piena capacità di intendere e volere e altresì di verificare, in presenza di più testamenti nel tempo, quale sia l'ultimo, capace di sostituire i precedenti. La mancanza della data determina pertanto l'annullabilità del testamento olografo nei termini e nei modi che vedremo di seguito. La data incompleta, una data erroneamente apposta e infine una data falsa sono ipotesi affini e forse anche più frequenti dell'assenza vera e propria di una qualunque datazione dell'atto; in merito è intervenuta più volte la giurisprudenza della Corte di Cassazione. In particolare, la data falsa (ossia non apposta dal testatore ma da altri) e la data erronea non costituiscono di per sé causa d'invalidità del testamento, perché peraltro, se l'indicazione non è apertamente improbabile o visivamente diversa rispetto agli abituali caratteri del testatore, nessuno tra gli eredi potrebbe accorgersi della sua falsità. Solo chi ha un interesse giuridico a contestarne la veridicità può allora proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di lui l'onere della relativa prova, sul presupposto che il testamento olografo sia un atto innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa (Cass. SS.UU. n. 12307/2015). In altri termini, contestando la veridicità della data di un testamento olografo, è necessario attivare un giudizio con il quale si accerti la difformità lamentata, a tal fine fornendo al giudice le prove di una falsificazione operata da terzi o dell'errore materiale in cui è incorso il testatore magari anche solo per distrazione (Cass. Civ., ordinanza n. 22197/2017). Solo la data erroneamente apposta tuttavia potrà essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi che si possono dedurre o ricavare dalla scheda testamentaria (Cass. Civile, n. 10613/2016). Inoltre, il testamento olografo deve essere sottoscritto dal testatore, che in tal modo attesta la propria identità e paternità del documento senza alcuna possibilità di equivoco, firmandosi con nome e cognome (anche con un soprannome o pseudonimo conosciuto) o anche semplicemente con l'espressione tipica di un legame affettivo, che sempre però non lasci dubbi ai destinatari circa l'identificazione dell'autore. Naturalmente anche la firma deve essere autografa e apposta alla fine delle ultime dichiarazioni di volontà; se poi abitualmente il testatore si firmava in maniera illeggibile, l'atto è comunque valido, purché sia dimostrabile in giudizio, in caso di contestazione, questa sua caratteristica con la comparazione di vari documenti autentici sempre dallo stesso sottoscritti in epoca non lontana rispetto al momento di redazione del testamento. 4. Ciò detto in punto di diritto, tornando al caso di specie, va rilevato che nel corso del giudizio è stata disposta una CTU grafologica finalizzata a stabilire l'autenticità o falsità e la provenienza da Per_3
dell'intero contenuto del testamento olografo (con elaborato peritale redatto dal dott.
[...] [...]
). Persona_7
Il consulente, nella relazione – qui da intendersi integralmente trascritta – sulla scorta delle scritture di comparazione disponibili, procedendo all'esame al fine di cogliere l'originalità e la qualità distintiva
4 dell'organizzazione grafica individuale, considerato che con l'avanzare dell'età (il testamento sarebbe stato scritto quando il de cuius aveva 66 anni), generalmente, la scrittura tende a rimpicciolirsi, ad appesantirsi, a slegarsi, ad esitare nell'incesso ed a rallentare, ha evidenziato come il testamento in verifica presenti rilevanti incongruenze e disomogeneità rispetto alle scritture di comparazione, risalenti a un periodo precedente alla redazione del testamento ma anche coevo o immediatamente successivo al 19.12.2019 (firme su atto di donazione pubblicato dal Notaio dott. il 21.12.2019 (rep. Persona_8
n. 111.075, raccolta n 42098). In particolare, il CTU ha precisato, in ordine alla metodologia dell'indagine, che “gli accertamenti tecnico - strumentali servono ad esaminare le componenti del documento da verificare, prima ancora di eseguire l'esame sulla compatibilità scrittoria. Questi permettono di analizzare il supporto cartaceo allo scopo di escludere eventuali manomissioni sia di natura chimica che di natura fisica. Permettono, altresì, di analizzare l'inchiostro e il suo rapporto con il supporto cartaceo. E' possibile, infatti, analizzare i tracciati grafici sia nella loro forma che nel loro movimento. Questi esami permettono una visione globale del documento sia in riferimento alla dinamica scritturale che alla natura fisica di uno scritto. È possibile infatti individuare interruzioni, riprese, cancellature e correzioni. L'osservazione del documento con luce incidente (diretta), radente e per trasparenza permette di vedere elementi di alterazioni cartacee, di piegature, di profondità e di diversità pressoria (soprattutto sul retro del foglio), di cancellature e abrasioni del supporto cartaceo. Il metodo esplicativo è il più idoneo all'oggetto specifico della personalità grafica. Osservazione al microscopio bidimensionale/tridimensionale (microscopio digitale e microscopio stereoscopico) permette di analizzare il tracciato grafico da un punto di vista qualitativo. Il tracciato grafico assume la dimensione moltiplicata e permette di: - cogliere i particolari degli inchiostri in casi di sovrapposizione dei tratti;
- distinguere l'originale da una ottima copia;
- cogliere, registrare e confrontare la profondità dei solchi del tratto della scrittura (per verificare la manualità di uno scrivente e capire la sua spontaneità ma allo stesso tempo anche verificare aggiunte o cancellature ad occhio nudo invisibili). L'osservazione al microscopio è utile, anche, per osservare il supporto cartaceo in relazione all'inchiostro della penna e a verificarne la sua integrità. Rilevamento di tutto il documento a 40 di magnificazione” (cfr. pagg. 17 e 18 CTU in atti). Il fiduciario del Tribunale, poi, ha descritto il testamento olografo oggetto di indagine peritale affermando che “da una prima disamina del documento si può notare, che è stato redatto su carta ad uso protocollo ad una facciata, su un totale di 12 spazi di cui 10 spazi scritti. La scrittura è stata redatta da un'inchiostratura di colore blu. Dalle particolarità del corpo delle lettere apposte all'interno dello stesso, si evidenziano le lettere (n), (r) e (i) come esempio, la scheda testamentaria è stata scritta dalla stessa mano. Come indicato nella foto in alto con freccia di colore verde, nella compilazione vi è stata correzione…. Il tracciato del testamento non risulta contaminato…” (cfr. pagg. 19-23 CTU in atti). Il perito d'ufficio, dopo la comparazione tra il testamento olografo in oggetto e le altre scritture comparative, ha asseverato inequivocabilmente che “…le immagini comparative, in modo straordinario il nome, mostrano in modo cristallino la non convergenza espressiva. Lasciano vedere palesemente una struttura, portante e modulare, distribuzione e organizzazione degli elementi compositivi, differente. Le illustrazioni pongono in risalto tutti gli elementi divergenti. Le differenze tra le firme di comparazione e quella in verifica sono manifeste. Ovviamente sono presenti anche dei “composti omologhi”, cioè elementi strutturali simili ma che differiscono nelle modulazioni (per es. gruppo grafemico ario)…. Nelle foto raffigurate in alto si evincono alcuni aspetti morfologici delle lettere ( “a” e “i” di Cario verifica con “a” e “i” di Cario di comparazione), l'asoletta a sinistra della a e la i isolata, manifestano un significato scrittorio autonomo che svolge una funzione di sconnessione con le firme comparative (nessuna associazione con il grafismo comparativo)….. Grazie ai contenuti scrittori si è stabilita la
5 peculiarità del dinamismo grafico dell'imitatorecopista. Prova e conferma della non autenticita' del testamento in verifica. In questo caso vi è stata un'imitazione servile, detta anche pedissequa o a mano lenta, sottoposta ad ispezione strumentale che presenta caratteristiche del tratto peculiari ed altamente identificative: pressione poco differenziata tra i vari segmenti del tracciato, soste e riaccellerazioni immotivate, deviazioni improvvise, accentuazione delle forme delle lettere che compongono il tracciato, mancanza di coesione per mancanza della disinvoltura del gesto, in quanto questo, non scaturisce dagli automatismi cognitivi di scrittura dell'autore. È sufficiente ingrandire alcune porzioni dello scritto mantenendo alta risoluzione e qualità dell'immagine del tratto per poter apprezzare le caratteristiche di tale tecnica imitatoria e di falsificazione come raffigurato in basso. Siamo in presenza di una disposizione diversa del grafismo in verifica, del ritmo, nonché di una diversa distanza tra i movimenti a confronto, con diverso numero di movimenti in cui viene suddiviso il tracciato (dimensione, disposizione, equilibrio, estensione;
grado della porzione, della parte di un tutto, dell'ordine nella divisione). Dovendo giungere ad una conclusione: “Più frequente di tutte è la falsificazione delle firme, anche perché, per la loro brevità, sono quelle, che più facilmente, si prestano ad essere riprodotte. Non di rado, chi falsifica, avendo davanti a sè il modello della firma, ne segue ad uno ad uno, i movimenti, tentando e sforzandosi di riprodurli nella migliore forma possibile. Il falsificatore nel caso specifico e specificato è stato costretto a riflettere molto nel vergare la firma contestata. L'imitazione, così eseguita, risente, però, dell'improvvisazione e appare, di solito volgare e mal riuscita. La forma, grossolanamente, imitata ed il tratto deformato ed incerto, la rivela quasi sempre in modo chiaro senza ombre di dubbio…. Il falsificatore non sempre copia dal modello da imitare, ma ripete a memoria la firma, dopo averla a lungo studiata e dopo essersi impressi nella mente i segni particolari, che la caratterizzano. In molti casi, se egli possiede notevoli e comprovate abilità, potrà riprodurla con sufficiente approssimazione. Con tale sistema il falsificatore è riuscito a dare alle firme imitate una rapidità ed un movimento, che può trarre in inganno, specialmente il profano, proprio, perché, chi l'ha riprodotta, ha tentato di avvicinarsi il più possibile alla firma in originale;
se non si opera con attenzione e scrupolo, è facile sbagliare, cadendo nell'inganno, che il falsificatore si era prefisso. Nel caso specifico, la firma, oggetto di verifica, è frutto di un goffo tentativo di imitazione anche da chi non ha dimestichezza con le nozioni tecniche specifiche della materia. È opportuno mettere in evidenza come una costante delle raccolte documentali sia quella di inserire il documento in verifica nel suo contesto, posizione ideale per fare affluire nuovi sensi di lettura. Nel processo evolutivo ha grande importanza il fenomeno della modificazione del comportamento scrittorio che risulta essere un insieme di azioni tali da cambiare significato e assumere una specifica funzione di segnalazione nella comunicazione scrittoria. Le modalità, con le quali è possibile falsificare una grafia, sono riconducibili a due categorie principali: l'imitazione e la dissimulazione. L'imitazione costituisce il tentativo di riprodurre l'altrui grafia nella maniera più precisa ed accurata possibile. E' un'attività, che richiede una notevole abilità e che permette al contraffattore di modellare il proprio " modus scribendi " allo specifico modello da imitare. Al contrario, la “dissimulazione”, non rappresenta altro che l'atto dello scrivere, mimetizzando la propria grafia allo scopo di non farsi riconoscere;
tutto questo si realizza mediante alterazioni, che privano la scrittura delle caratteristiche peculiari e, quindi, identificative dell'autore materiale. In questo caso c'è stata una chiara imitazione delle lettere apposte al testo in verifica. Pur se il tentativo di imitare il testo, al primo impatto, sembra sia stato reso possibile, analizzando oggettivamente e realisticamente le varie fasi della vergatura, e specificatamente i punti in cui riaffiora quella spontaneità grafica del soggetto scrivente, lo stesso imitatore (produttore) di alcune lettere apposte sul documento in verifica inconsciamente è caduto in errore;
ciò è originato da una possibile ed inevitabile caduta d'attenzione, che tale sforzo psicofisico richiede, come anche da una
6 chiara superficialità nell'atto dello scrivere. Nell'attività peritale, massima attenzione è data al lavoro di confronto, che non si limita agli aspetti morfologici degli elaborati compilati, ma soprattutto a quelli dinamici, cioè legati al movimento spontaneo e naturale della mano. Come già espresso, è possibile stabilire l'autografia o l'eterografia di due scritti giacchè, anche in situazioni d'imitazione e di dissimulazione, rimangono alcuni movimenti automatizzati, individualizzati e incontrollabili. La perizia, intesa come mezzo di ricerca della prova, rappresenta uno strumento, che, il giudice utilizza, per formare il suo libero convincimento, mediante la nomina di un professionista della materia trattata, il quale, con le sue conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche, consente allo stesso Magistrato di acquisire elementi atti al raggiungimento della verità processuale. Nella fattispecie, la consulenza peritale d'analisi e comparazione della grafia e l'attività scientifica nonchè tecnica compiuta da un esperto, tende e si prefigge di individuare i falsi e le scritture contraffatte e accertarne l'autenticità, la spontaneità o l'artificiosità esecutiva”. In tale prospettiva, pertanto, il CTU è giunto alla seguente conclusione: “letti gli atti, esaminati gli atti e i documenti prodotti in causa, esaminate le scritture di comparazione, per verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta al “testamento olografo” oggetto di verifica, sulla base dell'analisi effettuata e sui documenti in esame e dei risultati della ricerca sopra indicati, valutando le prove grafiche acquisite in atti, nonchè le scritture di comparazione, ritiene di poter rispondere: il testamento olografo in verifica non è attribuito a . Le firme apposte al testamento in verifica non sono di pugno del Persona_3 medesimo ” (cfr. pag. 34 CTU in atti). Persona_3
Il consulente tecnico d'ufficio, dunque, ha asseverato inequivocabilmente la non autenticità del testamento olografo del 19.12.2019 che, di conseguenza, è da considerarsi apocrifo e non proveniente dalla mano di . Persona_3
4.1. Le conclusioni cui perviene il CTU risultano immuni da vizi logici, coerenti con i risultati delle indagini, sorrette da corretta e congrua motivazione, sicché possono senz'altro condividersi. D'altronde, il CTU dott. ha risposto in maniera esaustiva e condivisibile anche ai rilievi Per_5 critici sollevati dalla parte convenuta potendosi per ragioni di brevità richiamare per relationem il contenuto dei chiarimenti del CTU alle osservazioni del CTP di parte convenuta del 26.5.2023. Infatti, “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 31 agosto 2018 n. 21504. In senso del tutto conforme v. Cass. Civ., Sez. VI, 14 febbraio 2019, n. 4352, rv. 653010-01; Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2018, n. 15147, rv. 649560-01; Cass. Civ., Sez. III, 23 marzo 2017, n. 7402; Cass. Civ., Sez. I, 3 giugno 2016, n. 11482, rv. 639844. Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2018, n. 30885; Cass. Civ., Sez. II, 29 dicembre 2017, n. 31142; Cass. Civ., Sez. II 16 dicembre 2016, n. 26059; Cass. Civ., Sez. II, 22 marzo 2016, n. 5600; Cass. Civ., Sez. III, 30 novembre 2015, n. 24340; Cass. Civ., Sez. Lav., 25 ottobre 2013, n. 24182; Cass. Civ., Sez. I, 6 maggio 2010, n. 11009; Cass. Civ., Sez. Lav., 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. Civ., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2003, n. 6970). Pertanto, può ritenersi che il giudice del merito, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico che abbia a sua volta replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione “con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (Sull'ormai pressoché pacifica possibilità di motivare per relationem attraverso il semplice richiamo alle conclusioni peritali, si v., ad es., Corte App. Catania, Sez. II, 14 giugno 2019; Cass. Civ., Sez. I, 24 dicembre 2013, n. 28647, rv. 628930; Cass. Civ., Sez. Lav., 23 aprile 2013, n. 9778; Cass. Civ., Sez. V, 11 maggio 2012, n. 7364 (rv. 622900)).
7 In sostanza, può ritenersi sedimentato il principio di diritto in forza del quale, affinché la sentenza possa considerarsi adeguatamente motivata, non sarà quindi necessario che il giudice prenda in esame anche le diverse conclusioni offerte dai consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, dovranno considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio. Del resto, le critiche dei consulenti tecnici di parte che tendano al riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico d'ufficio, si risolvono in mere argomentazioni difensive il cui mancato esame non può mai integrare né il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. né la violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. (Nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 2009, n. 15904; Cass. Civ., Sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123; Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. Civ., Sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080). 4.2. Del resto, come già argomentato condivisibilmente nell'ordinanza del 28.9.2023 del Giudice Istruttore, nessuna nullità della perizia è configurabile nel caso di specie, posto che per giurisprudenza di legittimità consolidata i termini assegnati al perito per il deposito della perizia sono solamente ordinatori con la conseguenza che la loro inosservanza non dà luogo a nullità della consulenza salvo che non si sia verificata una lesione del contraddittorio (Cass., 13 luglio 2018, n. 18522; Cass., 9 ottobre 2017, n. 23493), ciò che certamente non è avvenuto nel caso specifico dal momento che il convenuto ha depositato le sue osservazioni critiche all'elaborato tecnico esercitando in tal modo il proprio diritto di difesa (v. note critiche al CTU stilate dal dott. ). Persona_9
4.3. Sulla base delle superiori considerazioni, essendo chiaramente emerso il difetto di autografia del testamento, per essere riconducibile ad un terzo la redazione della scheda testamentaria, del testo e della sottoscrizione, così eliminando il carattere di stretta personalità richiesto dalla legge per la validità del testamento olografo, deve essere dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 606 c.c. del testamento impugnato (cfr. Cass. 10.9.2013 n. 20703; Cass. 5.08.2002, n. 11733), dando atto dell'apertura della successione “ex lege”. Difatti, “la validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 c.c., l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento, senza che assuma rilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell'intero testamento in forza del principio utile per inutile non vitiatur” (v. Cassazione civile, sez. II, 10/09/2013, n. 20703).
5. Accertata la non autenticità del testamento olografo solo apparentemente riferibile ad , Persona_3 comunque, nessuna dichiarazione di indegnità a succedere può essere pronunciata nei riguardi di CP_1
non sussistendone i presupposti di legge.
[...]
Infatti “ai fini della causa di indegnità, prevista dall'art. 463, n. 6, c.c. (formazione di un testamento falso o uso consapevole di un testamento alterato), è necessaria la prova che l'alterazione del documento sia opera del chiamato e, nel caso la scheda testamentaria sia nella disponibilità e custodia del de cuius, che la manomissione sia stata effettuata dopo la morte del testatore e, quindi, senza il consenso di quest'ultimo” (v. già citata Cassazione civile, sez. II, 10/09/2013, n. 20703). Ebbene, nel caso in disamina, non vi è prova certa né che sia stato il convenuto a formare il testamento falso, né che l'alterazione della scheda testamentaria sia avvenuta dopo la morte del de cuius, né che abbia usato scientemente il testamento, non essendo sufficiente a integrare tale prova, in CP_1 assenza di altri riscontri oggettivi non offerti dalla parte attrice, la mera circostanza che CP_1 fosse il beneficiario unico del testamento del 19.12.2019 o che lo stesso fosse nella sua disponibilità materiale.
8 6. Non è ammissibile, infine, la domanda con la quale gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto a restituire all'eredità tutti i beni ereditari, non essendo stata contestualmente formulata domanda di divisione. Ed invero, la facoltà di domandare la divisione ai sensi dell'art. 713 c.c. costituisce domanda principale rispetto alla quale tutte le ulteriori operazioni previste dagli artt. 724, 725 e 726 c.c. si pongono quali fasi successive finalizzate alla formazione della massa ereditaria. Peraltro, solo nel caso in cui non vi sia accordo tra le parti per la formazione delle porzioni o comunque nell'ipotesi in cui sia necessaria l'assegnazione o l'attribuzione delle porzioni mediante estrazione a sorte, il soggetto non assegnatario dei beni di cui ha avuto il possesso esclusivo potrà essere condannato alla restituzione di uno o più beni determinati in favore dell'avente diritto, oltre all'obbligo di resa dei conti previsto dall'art. 723 c.c..
7. In considerazione dei motivi della decisione, del rigetto di alcune delle domande degli attori (la soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande (proposte da un'unica parte) o alcuni capi dell'unica domanda proposta (c.d. soccombenza parziale)), dei rapporti di stretta parentela tra le parti e della volontà del Tribunale di favorire una riconciliazione tra le stesse sussistono giusti motivi per compensare, integralmente, tra tutte le parti le spese di lite anche ai sensi del novellato art. 92 c.p.c.. 7.1. Le spese della CTU espletata in corso di causa, invece, devono essere poste definitivamente a carico di in quanto soccombente in merito alla domanda di impugnazione del testamento CP_1 olografo relativamente alla quale si è reso necessario l'approfondimento peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara la nullità del testamento impugnato, dando atto dell'apertura della successione “ex lege”;
- respinge tutte le altre domande di parte attrice;
- compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come liquidate in corso di causa detratti CP_1 gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di acconto;
- dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 22.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Salvatore Regasto dott. Giovanni Garofalo
9 Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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