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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore
- dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato alla pubblica udienza del 7.5.2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio su ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. iscritto al n. 3114/2024 R.G. sezione lavoro
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Schiavone ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del suo difensore
Ricorrente in revocazione - Appellante
E in persona del Presidente Controparte_1
pro tempore
Convenuto in revocazione - Appellato
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 2239/2023, pubblicata in data 11.5.2023, il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, decidendo sul ricorso di - depositato in data Parte_1
29.3.2022 ed iscritto in data 30.3.2022 al ruolo generale sezione lavoro n. 4390/2022 - volto ad
CP_ ottenere, previo accertamento del suo diritto alla relativa prestazione, la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'assegno mensile, il cui requisito sanitario era stato riconosciuto con decreto di omologa r.g. n. 329/2020 pronunciato dallo stesso Tribunale, dichiarava cessata la materia del contendere, essendo intervenuto il pagamento della prestazione. Quanto alle spese di lite, ne disponeva la parziale compensazione in ragione di un mezzo, “considerato che la comunicazione di liquidazione è del 30.3.2023, e che il ricorso è stato depositato nella medesima data, e che dunque è precedente alla notifica del ricorso, dell'aprile 2023” (cfr. sentenza n.
2239/2023) e per il resto le poneva a carico dell' , liquidandole in euro 912,00, oltre IVA, CPA CP_1
e spese generali, con distrazione.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 23.5.2023,
dolendosi della compensazione, sia pure parziale, delle spese di lite;
evidenziava Parte_1
che il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato in data 29.3.2022 e non, come erroneamente affermato dal Tribunale, in epoca coeva alla liquidazione della prestazione, da parte dell' , avvenuta in data 31.3.2023. CP_1
Con sentenza n. 3291/2024, pubblicata in data 3.10.2024, la Corte di Appello rigettava il gravame e compensava le spese di lite del grado.
Osservava la Corte che, sebbene l' fosse il responsabile della instaurazione del giudizio, CP_1
tuttavia, ai fini della statuizione sulle spese non ero privo di rilievo il fatto che, al momento della notifica dell'atto introduttivo, la parte istante avesse ottenuto il soddisfacimento della pretesa azionata con la domanda giudiziale, essendo stato emesso il decreto di liquidazione a fine marzo
2023, in epoca coeva al deposito del ricorso giudiziale.
Avverso la sentenza di questa Corte territoriale, con atto depositato telematicamente in data
26.11.2024, proponeva ricorso per revocazione dolendosi dell'errore, risultante Parte_1
dagli atti e dai documenti di causa, relativo alla scansione temporale degli accadimenti (deposito del ricorso di primo grado, notifica del ricorso all' e liquidazione della prestazione), nel quale CP_1
era incorso il Collegio.
Evidenziata la sussistenza di un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. e reiterati i motivi di appello, chiedeva, previa sospensione dei termini per proporre ricorso per Cassazione, di revocare la sentenza n. 3291/2024 della Corte di Appello di Napoli e, in riforma della sentenza di primo grado, di condannare l' al pagamento delle spese di lite per intero, da liquidarsi, in euro CP_1
1.824,00; con vittoria delle spese di lite del grado.
L' non si costituiva, nonostante la rituale notifica, al procuratore costituito in appello, del CP_1
ricorso per revocazione.
Accolta in corso di causa l'istanza, ex art. 398 c.p.c., di sospensione del termine per la proposizione del ricorso per Cassazione, all'udienza del 7.5.2025 la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
***** 2. Il ricorso ex art. 395 n. 4 c.p.c. è fondato e deve essere accolto disponendo la revocazione della sentenza n. 3291/2024 di questa Corte territoriale. Nel merito, anche l'appello di
è fondato e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, deve essere disposta Parte_1 la condanna dell' al pagamento per intero, in favore del ricorrente, delle spese di lite del CP_1
primo grado di giudizio.
3. In punto di diritto, va preliminarmente precisato che “L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputi alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio” (cfr. Cass. n.
8828 del 2017, che in motivazione richiama la sentenza n. 1902 del 1973 per cui “L'errore di fatto previsto dall'art 395 n 4 cod proc civ come motivo di revocazione e soltanto quello dovuto ad una falsa percezione della realtà materiale, che abbia indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto che obiettivamente non esiste ovvero l'insussistenza di un fatto che risulta accertato, sempre che il fatto medesimo non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. Siffatto errore non è ravvisabile nei casi in cui il giudice abbia omesso di esaminare le prove documentali invocate dalle parti od abbia proceduto ad un'erronea o incompleta valutazione delle risultanze probatorie, incorrendo cosi in un errore di giudizio denunziabile con ricorso per Cassazione”).
Inoltre, “per consolidata interpretazione in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito
(od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E invece inammissibile il ricorso ex art. 395,
n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22 settembre 2014 n. 19926; Cass. 9 dicembre 2013 n. 27451; Cass.,
Sez. Un., 28 maggio 2013 n. 13181; Cass. 12 dicembre 2012 n. 22868; Cass. 18 gennaio 2012 n.
714; Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2008 n. 26022)” (cfr. Cass. sentenza n. 38634 del 2021).
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “l'errore revocatorio deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali: vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass. Sez. Un. nn. 8984/2018; 30994/2017)” (cfr. Cass. sentenza n.
6340/2019).
Vi è errore di fatto “quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa. ... Il denunciato travisamento, in particolare, risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del Giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 (tra le tantissime, Cass. 28 novembre 1998
n. 12089, nonché Cass., 23 giugno 1998 n. 6235; Cass. 2 marzo 2001 n. 3023, specie in motivazione e, ancora, recentemente, Cass. 1 giugno 2002 n. 7965; Cass. 9 agosto 2002
n. 12087; Cass. 30 gennaio 2003 n. 1512)” (cfr. Cass., sentenza n. 5251/2006).
Nel caso in esame le censure contenute nel ricorso per revocazione presentato dal Pt_1 denunciano un errore di fatto, previsto dall'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., idoneo a determinare la revocazione della sentenza in questione.
La parte, invero, prospetta la sussistenza di un travisamento del fatto, avendo la Corte di
Appello erroneamente ritenuto che la comunicazione di liquidazione della prestazione di CP_1
fine marzo 2023 fosse coeva al deposito del ricorso giudiziale di primo grado, che invece era stato depositato in data 29.3.2022. Il rilievo è fondato.
Il giudice dell'impugnazione - per effetto di una inesatta percezione di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risultava dagli atti del processo - ha erroneamente ritenuto che la liquidazione della prestazione (di cui alla comunicazione di liquidazione del 31.3.2023) da parte dell' fosse coeva al deposito del ricorso giudiziale di CP_1
primo grado, che invece risaliva alla data del 29.3.2022.
Non si tratta, dunque, di un errore di valutazione di fatti esattamente percepiti, che si risolve in un errore di giudizio, come tale insuscettibile di formare oggetto di ricorso per revocazione, ma di errore di fatto scaturito dalla errata percezione degli atti del giudizio, chiaramente risultante dagli atti e dai documenti di causa.
Stante l'errore di fatto in cui è incorso il giudice di appello, rilevato il carattere decisivo dello stesso ai fini della risoluzione della controversia ed individuate, nei termini sopra indicati, le parti della sentenza n. 3291/2024 viziate dall'errore stesso, deve ora procedersi entro tali limiti al giudizio rescissorio.
4. riproposto il motivo di doglianza relativo alla compensazione, sia pure Parte_1
parziale, delle spese di lite di primo grado, ha chiesto, in via rescissoria, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, di condannare l' al pagamento delle spese di lite per intero, da CP_1
liquidarsi, in euro 1.824,00.
Il gravame è meritevole di accoglimento.
Ed invero, tenuto conto della tempistica degli eventi del giudizio di primo grado (ricorso depositato in data 29.3.2022 e iscritto al ruolo generale n. 4390/2022 in data 30.3.2022; ricorso notificato all' in data 12.4.2022, come dedotto dal nel ricorso in appello del 23.5.2023 e CP_1 Pt_1 neppure contestato dall' , costituitosi in quel grado di giudizio;
comunicazione di liquidazione CP_1
della prestazione del 31.3.2023), applicato il principio di causalità, su cui essenzialmente si fonda la regola del rimborso delle spese processuali a carico del soccombente, in assenza di deduzioni da parte dell'appellato di elementi idonei a giustificare la non tempestiva liquidazione della CP_1
prestazione, il ristoro degli oneri inerenti al dispendio dell'attività processuale di primo grado deve gravare integralmente sulla parte convenuta, non ravvisandosi le ragioni che consentono la compensazione, sia pure parziale, delle spese, come previste dall'attuale formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. come novellata ex art. 13, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2014 n. 162, sia pure nella lettura datane dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 77/2018.
5. In conclusione, in accoglimento del ricorso ex art. 395 n. 4 c.p.c., deve disporsi la revocazione della sentenza n. 3291/2024 di questa Corte;
nel merito, in accoglimento dell'appello di in parziale riforma della sentenza di primo grado, l' deve essere Parte_1 CP_1
condannato al pagamento per intero delle spese di lite del primo grado, da liquidarsi in euro
1.824,00, con attribuzione.
Le spese del grado di appello e del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, con attribuzione, nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione del valore della causa (euro 1.824,00) e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
la Corte così decide: in accoglimento del ricorso ex art. 395 n. 4 c.p.c. dispone la revocazione della sentenza n.
3291/2024 di questa Corte e, decidendo nel merito, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 2239/2023 del Tribunale di Napoli Nord, in parziale riforma Parte_1 della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento integrale delle spese di lite del primo CP_1
grado, che si liquidano in euro 1824,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione;
condanna l' al pagamento in favore di delle spese di lite del grado di appello CP_1 Parte_1
e del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascun grado, in euro 961,50, oltre iva e cpa e spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 7.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Carmen Lombardi
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore
- dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato alla pubblica udienza del 7.5.2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio su ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. iscritto al n. 3114/2024 R.G. sezione lavoro
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Schiavone ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del suo difensore
Ricorrente in revocazione - Appellante
E in persona del Presidente Controparte_1
pro tempore
Convenuto in revocazione - Appellato
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 2239/2023, pubblicata in data 11.5.2023, il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, decidendo sul ricorso di - depositato in data Parte_1
29.3.2022 ed iscritto in data 30.3.2022 al ruolo generale sezione lavoro n. 4390/2022 - volto ad
CP_ ottenere, previo accertamento del suo diritto alla relativa prestazione, la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'assegno mensile, il cui requisito sanitario era stato riconosciuto con decreto di omologa r.g. n. 329/2020 pronunciato dallo stesso Tribunale, dichiarava cessata la materia del contendere, essendo intervenuto il pagamento della prestazione. Quanto alle spese di lite, ne disponeva la parziale compensazione in ragione di un mezzo, “considerato che la comunicazione di liquidazione è del 30.3.2023, e che il ricorso è stato depositato nella medesima data, e che dunque è precedente alla notifica del ricorso, dell'aprile 2023” (cfr. sentenza n.
2239/2023) e per il resto le poneva a carico dell' , liquidandole in euro 912,00, oltre IVA, CPA CP_1
e spese generali, con distrazione.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 23.5.2023,
dolendosi della compensazione, sia pure parziale, delle spese di lite;
evidenziava Parte_1
che il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato in data 29.3.2022 e non, come erroneamente affermato dal Tribunale, in epoca coeva alla liquidazione della prestazione, da parte dell' , avvenuta in data 31.3.2023. CP_1
Con sentenza n. 3291/2024, pubblicata in data 3.10.2024, la Corte di Appello rigettava il gravame e compensava le spese di lite del grado.
Osservava la Corte che, sebbene l' fosse il responsabile della instaurazione del giudizio, CP_1
tuttavia, ai fini della statuizione sulle spese non ero privo di rilievo il fatto che, al momento della notifica dell'atto introduttivo, la parte istante avesse ottenuto il soddisfacimento della pretesa azionata con la domanda giudiziale, essendo stato emesso il decreto di liquidazione a fine marzo
2023, in epoca coeva al deposito del ricorso giudiziale.
Avverso la sentenza di questa Corte territoriale, con atto depositato telematicamente in data
26.11.2024, proponeva ricorso per revocazione dolendosi dell'errore, risultante Parte_1
dagli atti e dai documenti di causa, relativo alla scansione temporale degli accadimenti (deposito del ricorso di primo grado, notifica del ricorso all' e liquidazione della prestazione), nel quale CP_1
era incorso il Collegio.
Evidenziata la sussistenza di un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. e reiterati i motivi di appello, chiedeva, previa sospensione dei termini per proporre ricorso per Cassazione, di revocare la sentenza n. 3291/2024 della Corte di Appello di Napoli e, in riforma della sentenza di primo grado, di condannare l' al pagamento delle spese di lite per intero, da liquidarsi, in euro CP_1
1.824,00; con vittoria delle spese di lite del grado.
L' non si costituiva, nonostante la rituale notifica, al procuratore costituito in appello, del CP_1
ricorso per revocazione.
Accolta in corso di causa l'istanza, ex art. 398 c.p.c., di sospensione del termine per la proposizione del ricorso per Cassazione, all'udienza del 7.5.2025 la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
***** 2. Il ricorso ex art. 395 n. 4 c.p.c. è fondato e deve essere accolto disponendo la revocazione della sentenza n. 3291/2024 di questa Corte territoriale. Nel merito, anche l'appello di
è fondato e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, deve essere disposta Parte_1 la condanna dell' al pagamento per intero, in favore del ricorrente, delle spese di lite del CP_1
primo grado di giudizio.
3. In punto di diritto, va preliminarmente precisato che “L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputi alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio” (cfr. Cass. n.
8828 del 2017, che in motivazione richiama la sentenza n. 1902 del 1973 per cui “L'errore di fatto previsto dall'art 395 n 4 cod proc civ come motivo di revocazione e soltanto quello dovuto ad una falsa percezione della realtà materiale, che abbia indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto che obiettivamente non esiste ovvero l'insussistenza di un fatto che risulta accertato, sempre che il fatto medesimo non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. Siffatto errore non è ravvisabile nei casi in cui il giudice abbia omesso di esaminare le prove documentali invocate dalle parti od abbia proceduto ad un'erronea o incompleta valutazione delle risultanze probatorie, incorrendo cosi in un errore di giudizio denunziabile con ricorso per Cassazione”).
Inoltre, “per consolidata interpretazione in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito
(od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E invece inammissibile il ricorso ex art. 395,
n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22 settembre 2014 n. 19926; Cass. 9 dicembre 2013 n. 27451; Cass.,
Sez. Un., 28 maggio 2013 n. 13181; Cass. 12 dicembre 2012 n. 22868; Cass. 18 gennaio 2012 n.
714; Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2008 n. 26022)” (cfr. Cass. sentenza n. 38634 del 2021).
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “l'errore revocatorio deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali: vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass. Sez. Un. nn. 8984/2018; 30994/2017)” (cfr. Cass. sentenza n.
6340/2019).
Vi è errore di fatto “quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa. ... Il denunciato travisamento, in particolare, risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del Giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 (tra le tantissime, Cass. 28 novembre 1998
n. 12089, nonché Cass., 23 giugno 1998 n. 6235; Cass. 2 marzo 2001 n. 3023, specie in motivazione e, ancora, recentemente, Cass. 1 giugno 2002 n. 7965; Cass. 9 agosto 2002
n. 12087; Cass. 30 gennaio 2003 n. 1512)” (cfr. Cass., sentenza n. 5251/2006).
Nel caso in esame le censure contenute nel ricorso per revocazione presentato dal Pt_1 denunciano un errore di fatto, previsto dall'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., idoneo a determinare la revocazione della sentenza in questione.
La parte, invero, prospetta la sussistenza di un travisamento del fatto, avendo la Corte di
Appello erroneamente ritenuto che la comunicazione di liquidazione della prestazione di CP_1
fine marzo 2023 fosse coeva al deposito del ricorso giudiziale di primo grado, che invece era stato depositato in data 29.3.2022. Il rilievo è fondato.
Il giudice dell'impugnazione - per effetto di una inesatta percezione di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risultava dagli atti del processo - ha erroneamente ritenuto che la liquidazione della prestazione (di cui alla comunicazione di liquidazione del 31.3.2023) da parte dell' fosse coeva al deposito del ricorso giudiziale di CP_1
primo grado, che invece risaliva alla data del 29.3.2022.
Non si tratta, dunque, di un errore di valutazione di fatti esattamente percepiti, che si risolve in un errore di giudizio, come tale insuscettibile di formare oggetto di ricorso per revocazione, ma di errore di fatto scaturito dalla errata percezione degli atti del giudizio, chiaramente risultante dagli atti e dai documenti di causa.
Stante l'errore di fatto in cui è incorso il giudice di appello, rilevato il carattere decisivo dello stesso ai fini della risoluzione della controversia ed individuate, nei termini sopra indicati, le parti della sentenza n. 3291/2024 viziate dall'errore stesso, deve ora procedersi entro tali limiti al giudizio rescissorio.
4. riproposto il motivo di doglianza relativo alla compensazione, sia pure Parte_1
parziale, delle spese di lite di primo grado, ha chiesto, in via rescissoria, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, di condannare l' al pagamento delle spese di lite per intero, da CP_1
liquidarsi, in euro 1.824,00.
Il gravame è meritevole di accoglimento.
Ed invero, tenuto conto della tempistica degli eventi del giudizio di primo grado (ricorso depositato in data 29.3.2022 e iscritto al ruolo generale n. 4390/2022 in data 30.3.2022; ricorso notificato all' in data 12.4.2022, come dedotto dal nel ricorso in appello del 23.5.2023 e CP_1 Pt_1 neppure contestato dall' , costituitosi in quel grado di giudizio;
comunicazione di liquidazione CP_1
della prestazione del 31.3.2023), applicato il principio di causalità, su cui essenzialmente si fonda la regola del rimborso delle spese processuali a carico del soccombente, in assenza di deduzioni da parte dell'appellato di elementi idonei a giustificare la non tempestiva liquidazione della CP_1
prestazione, il ristoro degli oneri inerenti al dispendio dell'attività processuale di primo grado deve gravare integralmente sulla parte convenuta, non ravvisandosi le ragioni che consentono la compensazione, sia pure parziale, delle spese, come previste dall'attuale formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. come novellata ex art. 13, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2014 n. 162, sia pure nella lettura datane dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 77/2018.
5. In conclusione, in accoglimento del ricorso ex art. 395 n. 4 c.p.c., deve disporsi la revocazione della sentenza n. 3291/2024 di questa Corte;
nel merito, in accoglimento dell'appello di in parziale riforma della sentenza di primo grado, l' deve essere Parte_1 CP_1
condannato al pagamento per intero delle spese di lite del primo grado, da liquidarsi in euro
1.824,00, con attribuzione.
Le spese del grado di appello e del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, con attribuzione, nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione del valore della causa (euro 1.824,00) e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
la Corte così decide: in accoglimento del ricorso ex art. 395 n. 4 c.p.c. dispone la revocazione della sentenza n.
3291/2024 di questa Corte e, decidendo nel merito, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 2239/2023 del Tribunale di Napoli Nord, in parziale riforma Parte_1 della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento integrale delle spese di lite del primo CP_1
grado, che si liquidano in euro 1824,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione;
condanna l' al pagamento in favore di delle spese di lite del grado di appello CP_1 Parte_1
e del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascun grado, in euro 961,50, oltre iva e cpa e spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 7.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Carmen Lombardi