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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG.2077/2023
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 21.03.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa, dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott. Carlo Di Rosa ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 2077/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
, n.q. di amministratore unico della (P. IVA ) Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
con sede ad Alcamo Piano Santa Maria n° 71, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigia Scarbaci e
Valentina Castellucci, del Foro di Palermo
Ricorrente
nei confronti
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dell' Controparte_2
in persona del Dirigente ad interim
[...] CP_3
resistente conclusioni delle parti come da verbale
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81 , nella qualità di amministratore unico della Parte_1
proponeva opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione prot. n. 70868 del Controparte_1
17/11/2023 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di €.
17.000,00 irrogata per aver violato l'art. 1, comma 644, lett. b) della legge 190/2014 poiché aveva esercitato la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell' Controparte_2
Deduceva il ricorrente l'illegittimità e conseguente nullità dell'atto di contestazione per assoluta genericità, ovvero per carenza di motivazione;
lamentava la violazione del diritto di difesa evidenziando l'assenza dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Amministrazione;
infatti affermava che la contestazione non era avvenuta in modo chiaro, determinato e preciso, così
come previsto dall'art.14 legge 24 novembre 1981, n. 689, posto a tutela del diritto di difesa,
costituzionalmente riconosciuto e protetto dagli articoli 24 e 113 Cost., in quanto non erano stati individuati gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo contestato;
evidenziava che il PVC da cui traeva origine l'ordinanza opposta, risultava incompleto e parzialmente compilato difettando finanche la compilazione in molte sue parti;
lamentava che i funzionari operanti, infatti, avrebbero dovuto quantomeno descrivere la contestazione con l'indicazione degli eventi sportivi nello specifico contestati nonché allegando materialmente copia del palinsesto anche complementare pubblicato
Contr nella settimana in questione sul sito istituzionale di al fine di contestare validamente la violazione dell'art. 1 comma 646 lett. B).
Evidenziava inoltre, che nel citato PVC a pagina 5 veniva barrata la casella del “si contesta al
titolare dell'esercizio la violazione dell'art. 1 comma 644, lett. B) della Legge 190/2014 in quanto: all'interno dell'esercizio si esercita la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto anche completamente reso disponibile nel sito internet istituzionale dell' . Nel caso di CP_2
specie dalla lettura del PVC non era dato sapere né quale era stato l'evento sportivo “incriminato” né
Tribunale di Trapani Sezione Civile
come sia stato valutato dagli agenti operanti, se l'evento sportivo era o no ricompreso nella lista degli eventi previsti dal Palinsesto.
Lamentava inoltre che il difetto di legittimazione passiva in relazione alla violazione contestata di cui all'art. 1 comma 644 della Legge 190/14 la quale è applicabile “Nei riguardi EI soggetti di cui al
comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643,
ovvero nei riguardi EI soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti”.
Infatti, il ricorrente sottolineava di non appartere ad alcuna delle due categorie menzionate, avendo iniziato l'attività all'interno EI locali in via San Francesco di Paola solo dal febbraio 2019; la violazione contestata pertanto non era allo stesso applicabile, essendo esclusivamente riferibile ai soggetti già operanti alla data del 30 ottobre 2014, i quali avessero inteso deliberatamente di non aderire alla regolarizzazione per emersione prevista dall'art. 1 comma 643 L.190/2014 come modificata dalla Legge 208/15; infatti la apriva l'attività in questione all'interno EI CP_5
locali siti in via San Francesco di Paola solo a far data dall' 8 febbraio 2019, data di sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile.
Concludeva come da verbale
Si costituiva la dell' deducendo la legittimità del Controparte_2
proprio operato rappresentando che in data 18/6/2021 funzionari dell coadiuvati da militari CP_2
della Compagnia EI Carabinieri di Alcamo, effettuavano un accesso presso i locali dell'esercizio
Internet point Pvr , sito in Alcamo, C.so San Francesco di Paola Controparte_6
n. 48/A, di cui la ditta ricorrente era esercente, per verificare il rispetto delle disposizioni concernenti l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110 del
TULPS, nonché l'esercizio di scommesse sportive. Questi accertavano che la società aveva raccolto
C scommesse di gioco su rete fisica mediante collegamento al sito internet Gold365bet. in assenza di licenza di P.S. art. 88 T.U.L.P.S. e di concessione per le scommesse rilasciata dall'
[...]
Contr (di seguito ) pertanto veniva deferita all'Autorità Giudiziaria per i reati Controparte_2
di cui all'art. 718 c.p. - “esercizio di giuochi d'azzardo” - e di cui all'art. 4 della legge 401/1989 -
“esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”, nonché la violazione dell'art. 1, comma
644, lett. b) della legge 190/2014, aver esercitato la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell' Controparte_2
[...]
Evidenziava la correttezza sia dell'iter amministrativo per la formazione dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, che dell'accertamento dell'illecito amministrativo di cui all'art.1 comma
644, lett. b) della legge 190/2014; concludeva come da verbale.
La causa istruita documentalmente veniva posta in decisione ex art.281 sexies cpc .
Nel merito occorre preliminarmente verificare se l'odierno ricorrente sia legittimato passivamente in relazione alla violazione amministrativa contestata dall'ente resistente in occasione dell'accertamento del 8/6/2021.
Al fine di accertare tale circostanza occorre necessariamente fa riferimento al parere reso dal
Consiglio di Stato all' Adunanza della prima Sezione del 8 luglio 2020 richiesto dal CP_8
ponendo, tra l'altro, il seguente quesito: se l'art. 1, comma 644, della legge n. 190/2014 Parte_2
si applichi solo ai soggetti che operavano nel settore EI giochi leciti alla data del 30 ottobre 2014,
senza la concessione rilasciata da ovvero anche ai soggetti che a quella stessa data ancora CP_4
non operavano, consentendo loro entro 7 giorni dall'avvio dell'attività la comunicazione di cui al
comma 644;.
Sul punto l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, dopo aver ripercorso gli interventi normativi in materia - legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successiva con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e legge n. 205 del 2017 – afferma che per delimitare l'alveo applicativo del citato art.1, comma 644, della legge n. 190/201 occorre una lettura unitaria EI commi 643 644 L. 190/14, alla luce della giurisprudenza sia eurocomunitaria che amministrativa, affermando che….”il comma 643 identifica,
coerentemente con tale finalità, la platea soggettiva EI suoi destinatari nei “soggetti attivi alla data
del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto
proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale
dell . Questa delimitazione dell'ambito soggettivo di Controparte_2
applicabilità della disciplina di regolarizzazione deve valere anche per il successivo comma 644, che non a caso esordisce avendo riguardo ai “soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime
di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643”, ovvero a coloro “che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti.” Tale delimitazione, riferita a una data passata, è intrinseca del resto alla
Tribunale di Trapani Sezione Civile
logica stessa e alla funzione di “regolarizzazione” di situazioni pregresse propria dell'intervento normativo in esame, che perciò non può aprire nuove e ulteriori possibilità future di inizio ex novo
delle attività oggetto di regolarizzazione, ma deve logicamente e necessariamente riferirsi per definizione a situazioni precedenti (da regolarizzare). la ratio … essere quella di consentire ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 (di cui al comma 643), che non si trovassero, entro il termine originariamente previsto (31 gennaio 2015), nelle condizioni oggettive soggettive di poter fruire della regolarizzazione per emersione del medesimo comma 643, di poter comunque proseguire
(con gli obblighi e le limitazioni stabiliti dal comma 644) nell'attività di raccolta, fino al termine di celebrazione delle nuove gare per l'assegnazione delle concessioni. Se tale è, dunque, la ragion d'essere del comma 644, è evidente che esso non può estendersi oltre la platea EI soggetti che avrebbero potuto chiedere la regolarizzazione ai sensi del comma 643….”
Parte ricorrente ha sostenuto in atto introduttivo che l'attività ha avuto inizio solo dal febbraio 2019
con l'allegazione del relativo contratto di locazione dell'immobile ove esercitava l'attività la società
ricorrente, circostanza questa smentita dall'ente resistente con la produzione della visura camerale della EI LI , dalla quale risulta che l'inizio attività è stata a decorrere dall'ottobre CP_1 Pt_1
2015 data di iscrizione alla Camera di commercio.
Sul punto, parte resistente nulla ha eccepito ne ha contestato la produzione avversaria. Pertanto la società ricorrente rientra nella platea soggettiva EI destinatari della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'art art.1, comma 644, della legge n. 190/2014 irrogata dall'ente resistente,
avendo iniziato l'attività già dall'ottobre 2015.
Per quanto attiene la restante doglianza, relativa alla formazione amministrativa, l'ordinanza è esente da sindacato, in quanto priva di vizi poiché formata nel rispetto della legge 689/1981 stante la completezza del verbale di accertamento del 18.06.2021 e la correttezza della formazione dell'ordinanza ingiunzione opposta nel rispetto della normativa sopra citata.
All'esito dell'istruttoria, pertanto risulta provata la responsabilità in capo al ricorrente e deve,
conseguentemente, ritenersi legittimo, l'operato dell' resistente e, quindi, valida la sanzione CP_2
dalla stessa irrogata, con conferma dell'ordinanza impugnata.
Il ricorso pertanto è respinto.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Nulla per le spese, atteso che l' Controparte_9
si è costituita tramite un proprio funzionario, condividendosi l'orientamento interpretativo
[...]
espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n° 11389/2011, secondo il quale: “L'autorità
amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente
o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, quarto
comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia
soccombente, al pagamento EI diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le
relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso,
liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente
affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota”.
PQM
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica definitivamente pronunciando ogni altra istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita così dispone:
- rigetta il ricorso presentato dal ricorrente avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall'
[...]
– - sezione operativa Territoriale di Controparte_2 Controparte_2 CP_2
l'Ordinanza-Ingiunzione prot. n. 70868 del 17/11/2023 nei confronti di n.q. di Parte_1
amministratore unico della CP_1 CP_1
- nulla per le spese.
Così deciso in Trapani in data 26/03/2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
RG.2077/2023
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 21.03.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa, dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott. Carlo Di Rosa ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 2077/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
, n.q. di amministratore unico della (P. IVA ) Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
con sede ad Alcamo Piano Santa Maria n° 71, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigia Scarbaci e
Valentina Castellucci, del Foro di Palermo
Ricorrente
nei confronti
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dell' Controparte_2
in persona del Dirigente ad interim
[...] CP_3
resistente conclusioni delle parti come da verbale
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81 , nella qualità di amministratore unico della Parte_1
proponeva opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione prot. n. 70868 del Controparte_1
17/11/2023 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di €.
17.000,00 irrogata per aver violato l'art. 1, comma 644, lett. b) della legge 190/2014 poiché aveva esercitato la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell' Controparte_2
Deduceva il ricorrente l'illegittimità e conseguente nullità dell'atto di contestazione per assoluta genericità, ovvero per carenza di motivazione;
lamentava la violazione del diritto di difesa evidenziando l'assenza dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Amministrazione;
infatti affermava che la contestazione non era avvenuta in modo chiaro, determinato e preciso, così
come previsto dall'art.14 legge 24 novembre 1981, n. 689, posto a tutela del diritto di difesa,
costituzionalmente riconosciuto e protetto dagli articoli 24 e 113 Cost., in quanto non erano stati individuati gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo contestato;
evidenziava che il PVC da cui traeva origine l'ordinanza opposta, risultava incompleto e parzialmente compilato difettando finanche la compilazione in molte sue parti;
lamentava che i funzionari operanti, infatti, avrebbero dovuto quantomeno descrivere la contestazione con l'indicazione degli eventi sportivi nello specifico contestati nonché allegando materialmente copia del palinsesto anche complementare pubblicato
Contr nella settimana in questione sul sito istituzionale di al fine di contestare validamente la violazione dell'art. 1 comma 646 lett. B).
Evidenziava inoltre, che nel citato PVC a pagina 5 veniva barrata la casella del “si contesta al
titolare dell'esercizio la violazione dell'art. 1 comma 644, lett. B) della Legge 190/2014 in quanto: all'interno dell'esercizio si esercita la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto anche completamente reso disponibile nel sito internet istituzionale dell' . Nel caso di CP_2
specie dalla lettura del PVC non era dato sapere né quale era stato l'evento sportivo “incriminato” né
Tribunale di Trapani Sezione Civile
come sia stato valutato dagli agenti operanti, se l'evento sportivo era o no ricompreso nella lista degli eventi previsti dal Palinsesto.
Lamentava inoltre che il difetto di legittimazione passiva in relazione alla violazione contestata di cui all'art. 1 comma 644 della Legge 190/14 la quale è applicabile “Nei riguardi EI soggetti di cui al
comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643,
ovvero nei riguardi EI soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti”.
Infatti, il ricorrente sottolineava di non appartere ad alcuna delle due categorie menzionate, avendo iniziato l'attività all'interno EI locali in via San Francesco di Paola solo dal febbraio 2019; la violazione contestata pertanto non era allo stesso applicabile, essendo esclusivamente riferibile ai soggetti già operanti alla data del 30 ottobre 2014, i quali avessero inteso deliberatamente di non aderire alla regolarizzazione per emersione prevista dall'art. 1 comma 643 L.190/2014 come modificata dalla Legge 208/15; infatti la apriva l'attività in questione all'interno EI CP_5
locali siti in via San Francesco di Paola solo a far data dall' 8 febbraio 2019, data di sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile.
Concludeva come da verbale
Si costituiva la dell' deducendo la legittimità del Controparte_2
proprio operato rappresentando che in data 18/6/2021 funzionari dell coadiuvati da militari CP_2
della Compagnia EI Carabinieri di Alcamo, effettuavano un accesso presso i locali dell'esercizio
Internet point Pvr , sito in Alcamo, C.so San Francesco di Paola Controparte_6
n. 48/A, di cui la ditta ricorrente era esercente, per verificare il rispetto delle disposizioni concernenti l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110 del
TULPS, nonché l'esercizio di scommesse sportive. Questi accertavano che la società aveva raccolto
C scommesse di gioco su rete fisica mediante collegamento al sito internet Gold365bet. in assenza di licenza di P.S. art. 88 T.U.L.P.S. e di concessione per le scommesse rilasciata dall'
[...]
Contr (di seguito ) pertanto veniva deferita all'Autorità Giudiziaria per i reati Controparte_2
di cui all'art. 718 c.p. - “esercizio di giuochi d'azzardo” - e di cui all'art. 4 della legge 401/1989 -
“esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”, nonché la violazione dell'art. 1, comma
644, lett. b) della legge 190/2014, aver esercitato la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell' Controparte_2
[...]
Evidenziava la correttezza sia dell'iter amministrativo per la formazione dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, che dell'accertamento dell'illecito amministrativo di cui all'art.1 comma
644, lett. b) della legge 190/2014; concludeva come da verbale.
La causa istruita documentalmente veniva posta in decisione ex art.281 sexies cpc .
Nel merito occorre preliminarmente verificare se l'odierno ricorrente sia legittimato passivamente in relazione alla violazione amministrativa contestata dall'ente resistente in occasione dell'accertamento del 8/6/2021.
Al fine di accertare tale circostanza occorre necessariamente fa riferimento al parere reso dal
Consiglio di Stato all' Adunanza della prima Sezione del 8 luglio 2020 richiesto dal CP_8
ponendo, tra l'altro, il seguente quesito: se l'art. 1, comma 644, della legge n. 190/2014 Parte_2
si applichi solo ai soggetti che operavano nel settore EI giochi leciti alla data del 30 ottobre 2014,
senza la concessione rilasciata da ovvero anche ai soggetti che a quella stessa data ancora CP_4
non operavano, consentendo loro entro 7 giorni dall'avvio dell'attività la comunicazione di cui al
comma 644;.
Sul punto l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, dopo aver ripercorso gli interventi normativi in materia - legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successiva con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e legge n. 205 del 2017 – afferma che per delimitare l'alveo applicativo del citato art.1, comma 644, della legge n. 190/201 occorre una lettura unitaria EI commi 643 644 L. 190/14, alla luce della giurisprudenza sia eurocomunitaria che amministrativa, affermando che….”il comma 643 identifica,
coerentemente con tale finalità, la platea soggettiva EI suoi destinatari nei “soggetti attivi alla data
del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto
proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale
dell . Questa delimitazione dell'ambito soggettivo di Controparte_2
applicabilità della disciplina di regolarizzazione deve valere anche per il successivo comma 644, che non a caso esordisce avendo riguardo ai “soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime
di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643”, ovvero a coloro “che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti.” Tale delimitazione, riferita a una data passata, è intrinseca del resto alla
Tribunale di Trapani Sezione Civile
logica stessa e alla funzione di “regolarizzazione” di situazioni pregresse propria dell'intervento normativo in esame, che perciò non può aprire nuove e ulteriori possibilità future di inizio ex novo
delle attività oggetto di regolarizzazione, ma deve logicamente e necessariamente riferirsi per definizione a situazioni precedenti (da regolarizzare). la ratio … essere quella di consentire ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 (di cui al comma 643), che non si trovassero, entro il termine originariamente previsto (31 gennaio 2015), nelle condizioni oggettive soggettive di poter fruire della regolarizzazione per emersione del medesimo comma 643, di poter comunque proseguire
(con gli obblighi e le limitazioni stabiliti dal comma 644) nell'attività di raccolta, fino al termine di celebrazione delle nuove gare per l'assegnazione delle concessioni. Se tale è, dunque, la ragion d'essere del comma 644, è evidente che esso non può estendersi oltre la platea EI soggetti che avrebbero potuto chiedere la regolarizzazione ai sensi del comma 643….”
Parte ricorrente ha sostenuto in atto introduttivo che l'attività ha avuto inizio solo dal febbraio 2019
con l'allegazione del relativo contratto di locazione dell'immobile ove esercitava l'attività la società
ricorrente, circostanza questa smentita dall'ente resistente con la produzione della visura camerale della EI LI , dalla quale risulta che l'inizio attività è stata a decorrere dall'ottobre CP_1 Pt_1
2015 data di iscrizione alla Camera di commercio.
Sul punto, parte resistente nulla ha eccepito ne ha contestato la produzione avversaria. Pertanto la società ricorrente rientra nella platea soggettiva EI destinatari della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'art art.1, comma 644, della legge n. 190/2014 irrogata dall'ente resistente,
avendo iniziato l'attività già dall'ottobre 2015.
Per quanto attiene la restante doglianza, relativa alla formazione amministrativa, l'ordinanza è esente da sindacato, in quanto priva di vizi poiché formata nel rispetto della legge 689/1981 stante la completezza del verbale di accertamento del 18.06.2021 e la correttezza della formazione dell'ordinanza ingiunzione opposta nel rispetto della normativa sopra citata.
All'esito dell'istruttoria, pertanto risulta provata la responsabilità in capo al ricorrente e deve,
conseguentemente, ritenersi legittimo, l'operato dell' resistente e, quindi, valida la sanzione CP_2
dalla stessa irrogata, con conferma dell'ordinanza impugnata.
Il ricorso pertanto è respinto.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Nulla per le spese, atteso che l' Controparte_9
si è costituita tramite un proprio funzionario, condividendosi l'orientamento interpretativo
[...]
espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n° 11389/2011, secondo il quale: “L'autorità
amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente
o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, quarto
comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia
soccombente, al pagamento EI diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le
relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso,
liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente
affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota”.
PQM
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica definitivamente pronunciando ogni altra istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita così dispone:
- rigetta il ricorso presentato dal ricorrente avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall'
[...]
– - sezione operativa Territoriale di Controparte_2 Controparte_2 CP_2
l'Ordinanza-Ingiunzione prot. n. 70868 del 17/11/2023 nei confronti di n.q. di Parte_1
amministratore unico della CP_1 CP_1
- nulla per le spese.
Così deciso in Trapani in data 26/03/2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile