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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/06/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 1596/2024 R.G. promossa da
[...]
(rappr. e dif. dall'Avv. F. Manenti) contro (rappr. e dif. dall'Avv. Pt_1 CP_1
M. Galeano), avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
osserva
Con ricorso depositato in data 14.06.2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso le ordinanze ingiunzione (notificate in data 15.05.2024): n. OI-001393569, con la quale l' ha ingiunto il pagamento della somma di € 2.049,00 a titolo di CP_1
sanzione ex art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla l. n. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2017 e basata sull'accertamento . 6500.08/10/2018.0151612; n. OI-001819904, con la quale CP_1
l' ha ingiunto il pagamento della somma di € 2.003,44 a titolo di sanzione per CP_1
l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2018 e basata sull'accertamento n. . 6500.12/09/2019.0140427; n. OI-002207269, con la quale CP_1
l' ha ingiunto il pagamento della somma di € 1.306,10 a titolo di sanzione per CP_1
l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2019 e basata sull'accertamento n. . 6500.20/09/2021.0218398; n. OI-002422175, con la quale CP_1
l' ha ingiunto il pagamento della somma di € 822,00 a titolo di sanzione per CP_1 l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2020 e basata sull'accertamento n. . 6500.06/07/2022.0130935, eccependo, tra l'altro, CP_1
l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1989.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha dato atto dell'intervenuto annullamento CP_1
in autotutela delle ordinanze d'ingiunzione riferite alle annualità 2017, 2019 e 2020, chiedendo, per esse, la cessazione della materia del contendere;
nel resto, ha contestato le eccezioni e deduzioni avversarie, chiedendone il rigetto.
***
Deve, preliminarmente, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alle ordinanze ingiunzione relative alle annualità 2017, 2019 e 2020, essendo per esse intervenuta una circostanza - l'annullamento in autotutela - che ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti per la pacifica infondatezza della pretesa.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 10553/09; Cass. civ., n. 22650/08).
Quanto all'ordinanza ingiunzione riferita alla annualità 2018, l'eccezione di decadenza ex art. 14 l. 689/1981 è fondata.
Il combinato disposto dei commi 2 e 6, che prevede l'estinzione della sanzione ove, in caso di mancata contestazione immediata, gli estremi della violazione non siano notificati all'interessato entro novanta giorni (centocinquanta se residente all'estero), deve ritenersi applicabile anche al procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Ciò in quanto il d.lgs. 8/2016, che depenalizzando l'illecito ha introdotto la sanzione amministrativa in esame, richiama espressamente alcune disposizioni della l. 689/1989, tra cui l'art. 14 “in quanto applicabili” (art. 6); e prevede che, per i fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore per i quali il procedimento penale non si sia concluso con sentenza o decreto irrevocabili, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti all'autorità amministrativa la quale “notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni
e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” (art. 9).
Non vi è quindi alcuna deroga alla previsione dell'estinzione della sanzione, ma solo a quella relativa alla durata ed alla decorrenza del termine alla cui scadenza l'estinzione consegue.
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14 l. 689/1981 è quindi applicabile agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, essendo l'estinzione ivi prevista compatibile con il decorso dei termini per la notifica della violazione previsti dalla disciplina transitoria.
Del resto, se così non fosse, la previsione di tali termini sarebbe del tutto inutile, perché la loro violazione sarebbe priva di conseguenze.
Tale ricostruzione non è smentita da C. 7042/2008 spesso richiamata dall' nel CP_1
presente contenzioso seriale, la quale conferma in realtà la tesi dell'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981, giacché la Corte espressamente qualifica come decadenziale il termine previsto dalla normativa speciale (art. 4 l. 898/1986) nonostante questa taccia sul punto, senza che possa darsi rilievo decisivo alla presenza in essa (a differenza che nel d.lgs. 8/2016) dell'espressa clausola di deroga all'art. 14 l.
689/1981, questa esplicitando il rapporto di specialità comunque esistente tra le disposizioni. Pertanto, ritenuta l'applicabilità dell'art. 14 u.c. l. 689/1981 agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 in caso di notifica degli estremi della violazione oltre il termine di novanta giorni (trecentosettanta se il destinatario è residente all'estero) dalla trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria, a maggior ragione la medesima conclusione deve valere per gli illeciti commessi successivamente, per i quali non vi è alcuna disciplina speciale rispetto a quella dettata dall'art. 14.
In senso contrario non vale la previsione dell'art. 2 co. 1 bis secondo periodo d.l.
438/1983, che esclude la sanzione in caso di versamento effettuato entro tre mesi
“dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”: tale disposizione infatti prevede un meccanismo di estinzione della sanzione che si pone a valle della notifica degli estremi della violazione, ed è quindi compatibile col regime decadenziale dell'art. 14 (in generale, sull'applicabilità dell'art. 14, cfr. App.
Milano 504/2024 e 1053/2024 App. Torino 89/2023 app. Catania 1010/2024).
Ciò posto, dato che l'illecito consiste nell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in misura non superiore ad € 10.000,00 nell'anno solare
(indipendentemente dal fatto che l'omissione possa riguardare contributi relativi ad altre annualità) esso può concretizzarsi solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto in ciascun anno solare o, se successiva, alla scadenza del termine per l'invio delle denunce relative allo stesso periodo (ossia l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento: cfr. art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003) perché in tale momento si cristallizzano le trattenute denunciate e i versamenti effettuati e quindi l'eventuale differenza (inferiore ad € 10.000, altrimenti si avrà illecito penale).
L'ultimo versamento nell'anno solare va effettuato il 16 dicembre, con la precisazione che se si tratta di lavoratori dipendenti, esso riguarderà i contributi trattenuti sulla retribuzione di novembre dello stesso anno (artt. 17 e 18 del dlgs.
241/97, circolari n. 79/98 e 259/98); mentre se si tratta di lavoratori agricoli, CP_1
riguarderà i contributi trattenuti sulle retribuzioni relative al secondo trimestre dell'anno in corso (artt. 6, comma 14, del d.l. n. 536/1987, 2 d.lgs. n. 422/1998, 17 e
18 d.lgs. 241/1997).
La denuncia delle trattenute va invece effettuata in ogni caso entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003). Pertanto, se si tratta di lavoratori dipendenti, nel qual caso il termine per la denuncia è successivo a quello per il versamento, l'illecito è integrato il 31 dicembre dell'anno in cui si sarebbero dovuti effettuare i versamenti;
mentre se si tratta di lavoratori agricoli, lo stesso è integrato il 16 dicembre del medesimo anno, dato che il termine per il versamento è successivo a quello della denuncia.
In entrambi i casi, per quanto detto, devono considerarsi commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 (6.2.2016) le omissioni di versamenti da effettuarsi negli anni sino al 2015; e commessi dopo quelle relative ai versamenti da effettuarsi negli anni dal 2016.
Nel caso di specie, si tratta di illeciti successivi (annualità 2018). In tal caso, deve ritenersi che il termine dell'art. 14 u.c. l. 689/1981 decorre dal momento stesso della commissione dell'illecito, dato che, essendo le denunce e i versamenti indirizzati all' , questo ha immediatamente la possibilità di riscontrare la violazione tramite CP_1
la semplice sottrazione dei due dati e l'individuazione dei soggetti responsabili.
È pur vero che in astratto il termine decorre dal compimento delle attività necessarie all'accertamento e che il giudice “deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità” (cfr. C. 20977/2024, C. 8326/2018,
C. 16642/2005), il che presuppone che l'Amministrazione stessa indichi precisamente in cosa sia consistita l'attività istruttoria compiuta;
tuttavia, nel caso di specie da un lato la natura omissiva propria della violazione la rende immediatamente percepibile all' , in tutti i suoi elementi costitutivi, già nel momento sopra individuato (in CP_2
cui l' ha contezza delle retribuzioni denunciate e degli importi versati) e CP_1
dall'altro a fronte di ciò l' si è limitato a dedurre la complessità degli CP_1
accertamenti da compiere anche in base alla disciplina applicabile, senza tuttavia indicare quali siano gli atti accertativi concretamente effettuati e quando siano stati effettuati, in tal modo non consentendo di individuare un dies a quo del termine in esame diverso dalla scadenza dell'ultimo termine di versamento o di denuncia. Tutto ciò posto, rilevato che le omissioni riguardano l'annualità 2018 e quindi il termine in esame decorreva dal 31 dicembre del medesimo anno, mentre l'accertamento risale al 12.09.2019 (notificato il 24.09.2019), l'accertamento deve considerarsi tardivo e quindi la sanzione estinta.
L'opposizione è quindi fondata e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle ordinanze ingiunzione relative alle annualità 2017, 2019 e 2020; dichiara la nullità della residua ingiunzione opposta;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, CP_1
che si liquidano in complessivi € 1.400,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, e € 43,00 per rimborso c.u., da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ragusa, 4 giugno 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 1596/2024 R.G. promossa da
[...]
(rappr. e dif. dall'Avv. F. Manenti) contro (rappr. e dif. dall'Avv. Pt_1 CP_1
M. Galeano), avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
osserva
Con ricorso depositato in data 14.06.2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso le ordinanze ingiunzione (notificate in data 15.05.2024): n. OI-001393569, con la quale l' ha ingiunto il pagamento della somma di € 2.049,00 a titolo di CP_1
sanzione ex art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla l. n. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2017 e basata sull'accertamento . 6500.08/10/2018.0151612; n. OI-001819904, con la quale CP_1
l' ha ingiunto il pagamento della somma di € 2.003,44 a titolo di sanzione per CP_1
l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2018 e basata sull'accertamento n. . 6500.12/09/2019.0140427; n. OI-002207269, con la quale CP_1
l' ha ingiunto il pagamento della somma di € 1.306,10 a titolo di sanzione per CP_1
l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2019 e basata sull'accertamento n. . 6500.20/09/2021.0218398; n. OI-002422175, con la quale CP_1
l' ha ingiunto il pagamento della somma di € 822,00 a titolo di sanzione per CP_1 l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2020 e basata sull'accertamento n. . 6500.06/07/2022.0130935, eccependo, tra l'altro, CP_1
l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1989.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha dato atto dell'intervenuto annullamento CP_1
in autotutela delle ordinanze d'ingiunzione riferite alle annualità 2017, 2019 e 2020, chiedendo, per esse, la cessazione della materia del contendere;
nel resto, ha contestato le eccezioni e deduzioni avversarie, chiedendone il rigetto.
***
Deve, preliminarmente, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alle ordinanze ingiunzione relative alle annualità 2017, 2019 e 2020, essendo per esse intervenuta una circostanza - l'annullamento in autotutela - che ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti per la pacifica infondatezza della pretesa.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 10553/09; Cass. civ., n. 22650/08).
Quanto all'ordinanza ingiunzione riferita alla annualità 2018, l'eccezione di decadenza ex art. 14 l. 689/1981 è fondata.
Il combinato disposto dei commi 2 e 6, che prevede l'estinzione della sanzione ove, in caso di mancata contestazione immediata, gli estremi della violazione non siano notificati all'interessato entro novanta giorni (centocinquanta se residente all'estero), deve ritenersi applicabile anche al procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Ciò in quanto il d.lgs. 8/2016, che depenalizzando l'illecito ha introdotto la sanzione amministrativa in esame, richiama espressamente alcune disposizioni della l. 689/1989, tra cui l'art. 14 “in quanto applicabili” (art. 6); e prevede che, per i fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore per i quali il procedimento penale non si sia concluso con sentenza o decreto irrevocabili, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti all'autorità amministrativa la quale “notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni
e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” (art. 9).
Non vi è quindi alcuna deroga alla previsione dell'estinzione della sanzione, ma solo a quella relativa alla durata ed alla decorrenza del termine alla cui scadenza l'estinzione consegue.
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14 l. 689/1981 è quindi applicabile agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, essendo l'estinzione ivi prevista compatibile con il decorso dei termini per la notifica della violazione previsti dalla disciplina transitoria.
Del resto, se così non fosse, la previsione di tali termini sarebbe del tutto inutile, perché la loro violazione sarebbe priva di conseguenze.
Tale ricostruzione non è smentita da C. 7042/2008 spesso richiamata dall' nel CP_1
presente contenzioso seriale, la quale conferma in realtà la tesi dell'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981, giacché la Corte espressamente qualifica come decadenziale il termine previsto dalla normativa speciale (art. 4 l. 898/1986) nonostante questa taccia sul punto, senza che possa darsi rilievo decisivo alla presenza in essa (a differenza che nel d.lgs. 8/2016) dell'espressa clausola di deroga all'art. 14 l.
689/1981, questa esplicitando il rapporto di specialità comunque esistente tra le disposizioni. Pertanto, ritenuta l'applicabilità dell'art. 14 u.c. l. 689/1981 agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 in caso di notifica degli estremi della violazione oltre il termine di novanta giorni (trecentosettanta se il destinatario è residente all'estero) dalla trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria, a maggior ragione la medesima conclusione deve valere per gli illeciti commessi successivamente, per i quali non vi è alcuna disciplina speciale rispetto a quella dettata dall'art. 14.
In senso contrario non vale la previsione dell'art. 2 co. 1 bis secondo periodo d.l.
438/1983, che esclude la sanzione in caso di versamento effettuato entro tre mesi
“dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”: tale disposizione infatti prevede un meccanismo di estinzione della sanzione che si pone a valle della notifica degli estremi della violazione, ed è quindi compatibile col regime decadenziale dell'art. 14 (in generale, sull'applicabilità dell'art. 14, cfr. App.
Milano 504/2024 e 1053/2024 App. Torino 89/2023 app. Catania 1010/2024).
Ciò posto, dato che l'illecito consiste nell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in misura non superiore ad € 10.000,00 nell'anno solare
(indipendentemente dal fatto che l'omissione possa riguardare contributi relativi ad altre annualità) esso può concretizzarsi solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto in ciascun anno solare o, se successiva, alla scadenza del termine per l'invio delle denunce relative allo stesso periodo (ossia l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento: cfr. art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003) perché in tale momento si cristallizzano le trattenute denunciate e i versamenti effettuati e quindi l'eventuale differenza (inferiore ad € 10.000, altrimenti si avrà illecito penale).
L'ultimo versamento nell'anno solare va effettuato il 16 dicembre, con la precisazione che se si tratta di lavoratori dipendenti, esso riguarderà i contributi trattenuti sulla retribuzione di novembre dello stesso anno (artt. 17 e 18 del dlgs.
241/97, circolari n. 79/98 e 259/98); mentre se si tratta di lavoratori agricoli, CP_1
riguarderà i contributi trattenuti sulle retribuzioni relative al secondo trimestre dell'anno in corso (artt. 6, comma 14, del d.l. n. 536/1987, 2 d.lgs. n. 422/1998, 17 e
18 d.lgs. 241/1997).
La denuncia delle trattenute va invece effettuata in ogni caso entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003). Pertanto, se si tratta di lavoratori dipendenti, nel qual caso il termine per la denuncia è successivo a quello per il versamento, l'illecito è integrato il 31 dicembre dell'anno in cui si sarebbero dovuti effettuare i versamenti;
mentre se si tratta di lavoratori agricoli, lo stesso è integrato il 16 dicembre del medesimo anno, dato che il termine per il versamento è successivo a quello della denuncia.
In entrambi i casi, per quanto detto, devono considerarsi commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 (6.2.2016) le omissioni di versamenti da effettuarsi negli anni sino al 2015; e commessi dopo quelle relative ai versamenti da effettuarsi negli anni dal 2016.
Nel caso di specie, si tratta di illeciti successivi (annualità 2018). In tal caso, deve ritenersi che il termine dell'art. 14 u.c. l. 689/1981 decorre dal momento stesso della commissione dell'illecito, dato che, essendo le denunce e i versamenti indirizzati all' , questo ha immediatamente la possibilità di riscontrare la violazione tramite CP_1
la semplice sottrazione dei due dati e l'individuazione dei soggetti responsabili.
È pur vero che in astratto il termine decorre dal compimento delle attività necessarie all'accertamento e che il giudice “deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità” (cfr. C. 20977/2024, C. 8326/2018,
C. 16642/2005), il che presuppone che l'Amministrazione stessa indichi precisamente in cosa sia consistita l'attività istruttoria compiuta;
tuttavia, nel caso di specie da un lato la natura omissiva propria della violazione la rende immediatamente percepibile all' , in tutti i suoi elementi costitutivi, già nel momento sopra individuato (in CP_2
cui l' ha contezza delle retribuzioni denunciate e degli importi versati) e CP_1
dall'altro a fronte di ciò l' si è limitato a dedurre la complessità degli CP_1
accertamenti da compiere anche in base alla disciplina applicabile, senza tuttavia indicare quali siano gli atti accertativi concretamente effettuati e quando siano stati effettuati, in tal modo non consentendo di individuare un dies a quo del termine in esame diverso dalla scadenza dell'ultimo termine di versamento o di denuncia. Tutto ciò posto, rilevato che le omissioni riguardano l'annualità 2018 e quindi il termine in esame decorreva dal 31 dicembre del medesimo anno, mentre l'accertamento risale al 12.09.2019 (notificato il 24.09.2019), l'accertamento deve considerarsi tardivo e quindi la sanzione estinta.
L'opposizione è quindi fondata e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle ordinanze ingiunzione relative alle annualità 2017, 2019 e 2020; dichiara la nullità della residua ingiunzione opposta;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, CP_1
che si liquidano in complessivi € 1.400,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, e € 43,00 per rimborso c.u., da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ragusa, 4 giugno 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano