Articolo 27 della Legge 11 dicembre 2012, n. 220
Articolo 26Articolo 28
Versione
18 giugno 2013
Art. 27. 1. All' articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 , le parole: «con le maggioranze previste dall' articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile » sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile ».
Note all'art. 27:
Si riporta il testo dell' articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all' articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 , ed all' articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 , nonche' la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita' dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile .
(Omissis).".
Entrata in vigore il 18 giugno 2013
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