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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
Giudice dott. Alessandro Carra
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4982/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale"
TRA Parte_1 e Parte_2 rappresentati e difesi dall' avv. Giuseppe Castelluzzo, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2025 le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio in data 5.12.2016; di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 27.10.2014 e in data 28.10.2016; di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.12.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo,
modificandolo in ordine al diritto di visita paterno.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
a) I coniugi rimangono autorizzati a vivere separati e stabilire la residenza dove meglio ritengono opportuno nel mutuo rispetto.
b) La casa coniugale sita in Scorrano, condotta in locazione, resterà assegnata alla sig.ra Di IO anche se il canone di locazione sarà pagato per intero dal marito. Quest'ultimo, invece, si trasferirà altrove entro 30 giorni dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale.
c) I figli minori rimangono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
d) Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due giorni infrasettimanali, da concordarsi la domenica per la settimana che segue, onde consentire ad entrambi i coniugi di organizzarsi al meglio. In difetto di accordo il padre potrà vedere e tenere con sé i minori nei giorni di martedì e giovedì all'uscita da scuoila (per IA alle ore 14:00 il martedì e alle 13:00 il giovedì, mentre per Parte_3 alle ore 16:00 sia il martedì che il giovedì) sino alle ore 20:00 il martedì e sino alle ore 7:55 del giorno seguente per quanto riguarda il giovedì, quando il padre li riporterà a scuola/casa. Nel periodo in cui i figli non frequenteranno la scuola gli orari infrasettimanali saranno i seguenti: Dalle 09:00 del mattino alle 09:00 del giorno successivo. Inoltre, Il padre potrà vedere tenere con se i figli il fine settimana, alternativamente, lil sabato o la domenica dalle 09:00 alle 09: 30 del giorno seguente quando li riaccompagnerà dalla madre. Ancora il padre potrà vedere tenere con sé i figli
15 giorni durante le vacanze estive, preferibilmente non consecutivi, che in difetto di accordo saranno dal giorno 1 al giorno 7 del mese di luglio e dall'1 al
7 del mese di settembre. Inoltre, durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno i giorni festivi da calendario alternato con ciascun genitore dalle 09:00 del mattino signor 10:00 del giorno seguente. A partire dal corrente anno, salvo diverso accordo, la madre terrà i figli nei giorni 25 e 26 dicembre ed il padre nei giorni 1 e 6 gennaio. Il prossimo anno sarà il contrario e così per gli anni successivi;
nel periodo Pasquale a tre giorni ricomprendenti Pasqua o
Pasquetta in alternanza dalle 09:00 del mattino sino alle 09:00 del giorno seguente;
Ovviamente, potranno essere stabiliti orari e giorni differenti secondo le esigenze dei figli minori o gli impegni dei genitori su accordo degli stessi.
e) Il signor DA DU, a titolo di contributo di mantenimento dei figli,
verserà da novembre c.a., entro e non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese,
alla signora di IO DE la somma di euro 250 per ciascuno, oltre alla propria quota dell'assegno unico erogato dall'Inps (attualmente pari ad €
460,00 mensili) che, quindi, percepirà per intero la madre. Inoltre, Il padre pagherà per intero Il canone di locazione della casa coniugale e sopporterà il
70% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli da concordarsi preventivamente secondo quanto indicato nel protocollo vigente Presso il
Tribunale di Lecce che entrambi i coniugi dichiarano di aver ricevuto dal sottoscritto difensore. f) Il signor DA DU, inoltre, a titolo di contributo di mantenimento dei figli,
verserà da novembre c.a., verserà la ulteriore somma di euro 380 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della consorte, almeno fino a che la stessa non reperisca un'occupazione.
g) I coniugi convengono che il contributo di mantenimento stabilito per i figli minori al pari dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della signora
IO DEh saranno adeguati secondo indice Istat a partire dal gennaio
2027.
h) L'autovettura Fiat Panda targata CS371AZ (All.7), intestata alla sig.ra Di IO
DE, rimarrà nella disponibilità di quest'ultima, mentre l'autovettura Fiat
500 X targata GV707EZ (All.8) rimarrà nella disponibilità del sig. DA DU
e, dalla data odierna, assumerà a suo carico ogni onere/tassa relativa al medesimo veicolo.
i) I coniugi dichiarano di aver già risolto tra loro tutte le questioni patrimoniali pendenti a mezzo disposizioni di bonifico effettuate dal marito in favore della moglie nel corso del presente anno e, pertanto, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.
j) I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 5.12.2016 in
Germania e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Mondragone al n. 21 parte II Serie C anno 2017, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 19.12.2025 Il Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
Giudice dott. Alessandro Carra
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4982/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale"
TRA Parte_1 e Parte_2 rappresentati e difesi dall' avv. Giuseppe Castelluzzo, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2025 le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio in data 5.12.2016; di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 27.10.2014 e in data 28.10.2016; di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.12.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo,
modificandolo in ordine al diritto di visita paterno.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
a) I coniugi rimangono autorizzati a vivere separati e stabilire la residenza dove meglio ritengono opportuno nel mutuo rispetto.
b) La casa coniugale sita in Scorrano, condotta in locazione, resterà assegnata alla sig.ra Di IO anche se il canone di locazione sarà pagato per intero dal marito. Quest'ultimo, invece, si trasferirà altrove entro 30 giorni dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale.
c) I figli minori rimangono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
d) Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due giorni infrasettimanali, da concordarsi la domenica per la settimana che segue, onde consentire ad entrambi i coniugi di organizzarsi al meglio. In difetto di accordo il padre potrà vedere e tenere con sé i minori nei giorni di martedì e giovedì all'uscita da scuoila (per IA alle ore 14:00 il martedì e alle 13:00 il giovedì, mentre per Parte_3 alle ore 16:00 sia il martedì che il giovedì) sino alle ore 20:00 il martedì e sino alle ore 7:55 del giorno seguente per quanto riguarda il giovedì, quando il padre li riporterà a scuola/casa. Nel periodo in cui i figli non frequenteranno la scuola gli orari infrasettimanali saranno i seguenti: Dalle 09:00 del mattino alle 09:00 del giorno successivo. Inoltre, Il padre potrà vedere tenere con se i figli il fine settimana, alternativamente, lil sabato o la domenica dalle 09:00 alle 09: 30 del giorno seguente quando li riaccompagnerà dalla madre. Ancora il padre potrà vedere tenere con sé i figli
15 giorni durante le vacanze estive, preferibilmente non consecutivi, che in difetto di accordo saranno dal giorno 1 al giorno 7 del mese di luglio e dall'1 al
7 del mese di settembre. Inoltre, durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno i giorni festivi da calendario alternato con ciascun genitore dalle 09:00 del mattino signor 10:00 del giorno seguente. A partire dal corrente anno, salvo diverso accordo, la madre terrà i figli nei giorni 25 e 26 dicembre ed il padre nei giorni 1 e 6 gennaio. Il prossimo anno sarà il contrario e così per gli anni successivi;
nel periodo Pasquale a tre giorni ricomprendenti Pasqua o
Pasquetta in alternanza dalle 09:00 del mattino sino alle 09:00 del giorno seguente;
Ovviamente, potranno essere stabiliti orari e giorni differenti secondo le esigenze dei figli minori o gli impegni dei genitori su accordo degli stessi.
e) Il signor DA DU, a titolo di contributo di mantenimento dei figli,
verserà da novembre c.a., entro e non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese,
alla signora di IO DE la somma di euro 250 per ciascuno, oltre alla propria quota dell'assegno unico erogato dall'Inps (attualmente pari ad €
460,00 mensili) che, quindi, percepirà per intero la madre. Inoltre, Il padre pagherà per intero Il canone di locazione della casa coniugale e sopporterà il
70% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli da concordarsi preventivamente secondo quanto indicato nel protocollo vigente Presso il
Tribunale di Lecce che entrambi i coniugi dichiarano di aver ricevuto dal sottoscritto difensore. f) Il signor DA DU, inoltre, a titolo di contributo di mantenimento dei figli,
verserà da novembre c.a., verserà la ulteriore somma di euro 380 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della consorte, almeno fino a che la stessa non reperisca un'occupazione.
g) I coniugi convengono che il contributo di mantenimento stabilito per i figli minori al pari dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della signora
IO DEh saranno adeguati secondo indice Istat a partire dal gennaio
2027.
h) L'autovettura Fiat Panda targata CS371AZ (All.7), intestata alla sig.ra Di IO
DE, rimarrà nella disponibilità di quest'ultima, mentre l'autovettura Fiat
500 X targata GV707EZ (All.8) rimarrà nella disponibilità del sig. DA DU
e, dalla data odierna, assumerà a suo carico ogni onere/tassa relativa al medesimo veicolo.
i) I coniugi dichiarano di aver già risolto tra loro tutte le questioni patrimoniali pendenti a mezzo disposizioni di bonifico effettuate dal marito in favore della moglie nel corso del presente anno e, pertanto, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.
j) I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 5.12.2016 in
Germania e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Mondragone al n. 21 parte II Serie C anno 2017, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 19.12.2025 Il Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo