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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/09/2025, n. 3808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3808 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 731/2022, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: , in proprio ed in qualità Parte_1 C.F._1
di titolare della ditta AG DI D'AU US (P.IVA:
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. P.IVA_1
Cristina De Rose (C.F.: presso il cui studio, sito in C.F._2
Salerno, alla via Valerio Laspro n. 23, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carmine Sparano, presso il cui studio, sito in Capaccio – Paestum alla via Magna Graecia n. 179, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA NONCHE'
Proc. N.R.G.A.C. 731/2022 - Sentenza (P.IVA: ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t., in nome e per conto di Parte_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Le Fosse, presso il cui indirizzo PEC elettivamente domicilia per il presente giudizio;
- TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 28/5/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. , in Parte_1
proprio ed in qualità di titolare della ditta AG DI D'AU
US ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
2863/2021, con cui è stato ingiunto al pagamento, in favore dell'opposta, della somma pari ad € 76.219,15 oltre interessi e spese, quale debitoria derivante dal contratto di conto corrente n. 00/001405614 (oggi n.
00/408156) e successivi rapporti a questo collegati, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che prima della notificazione del Decreto Ingiuntivo, in virtù dell'esposizione debitoria che ne connotava la condizione finanziaria di sovraindebitamento ai sensi della
Legge n. 3/2012, si rivolgeva alla Dott.ssa con studio in Parte_4
Battipaglia amministratrice della che con la Dott.ssa Controparte_2
, verificata la sussistenza dei requisiti per l'accesso alle procedure Parte_4
di sovraindebitamento, veniva concordato un piano del consumatore e predisposta la relazione particolareggiata del gestore in cui erano, altresì, incluse una ulteriore esposizione debitoria maturata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, il tutto al fine del deposito del ricorso di cui
Proc. N.R.G.A.C. 731/2022 - Sentenza all'art. 10 della Legge n. 3/2012, diretto alla sospensione delle citate procedure esecutive;
che egli accettava il piano di sovraindebitamento datato 21/1/2021 con l'ammissione alla procedura;
che successivamente egli, previa espressa richiesta all' di Controparte_3
Salerno, ha scoperto che la Dott.ssa non risulta iscritta Parte_4
all'Ordine di Salerno, né risulta essere Controparte_3 [...]
iscritta come presso il suddetto OCC e che il piano del CP_4
consumatore concordato non è mai stato omologato;
che, pertanto, verificato che la medesima sedicente professionista ha falsificato la sua iscrizione e abusato della buona fede e della condizione di bisogno dell'opponente egli ha presentato formale querela, denunciando la Dott.ssa per truffa aggravata;
che a seguito di tali eventi egli ha, Parte_4
inoltre, presentato domanda di sovraindebitamento presso l CP_5
(Accreditato al Ministero della Giustizia con PDG n. 169) con domanda prot.
n. 17/21 a seguito della quale è stata come gestore della crisi il Dott.
, il cui procedimento è ad oggi in corso;
quale secondo motivo Persona_1
di opposizione, che vi è un frazionamento processuale di una pluralità di distinti crediti, scaturiti tutti dal medesimo rapporto obbligatorio ed andrebbe dichiarata l'improcedibilità della domanda nel caso in cui non sia rinvenibile un interesse del creditore oggettivamente valutabile ad una tutela processuale frazionata.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. il sig. Parte_1
, in proprio ed in qualità di titolare della ditta Parte_1
AG DI D'AU US ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n.
2863/2021; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la
[...]
deducendo: di avere fornito Controparte_1
la prova dell'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria;
Proc. N.R.G.A.C. 731/2022 - Sentenza che il frazionamento del credito da parte sua non integra gli estremi dell'abuso del processo, atteso che nel caso di specie essa ha proposto tre distinti procedimenti monitori perché erano diversi i rapporti che fondano e legittimano il ricorso con tre distinti giudizi all'Autorità Giudiziaria, di cui uno (N.R.G. 9405/2021) fondato su contratto di finanziamento agrario n.
00000019238 di € 7.500,00 con rilascio di cambiale agraria a garanzia di pari importo, un secondo (N.R.G. 9407/2021), un secondo (N.R.G.
9408/2021) fondato su contratto di conto corrente n 00/001405617 (oggi n.00/408156) con esposizione debitoria di € 76.219,15, un terzo (N.R.G.
9408/2021), fondato su contratto di mutuo chirografario n. 00/0018900 di
€ 20.000,00, con importo ingiunto di € 14.315,51.
In virtù di quanto innanzi esposto la
[...]
ha formulato le seguenti Controparte_1
conclusioni: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 2894/2021; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di parte opponente di sospendersi l'esecutività del Decreto Ingiuntivo ed onerava la parte opposta di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente il
01/7/2022).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
Con comparsa depositata telematicamente il 07/9/2023 si costituiva in giudizio la in nome e per conto di Parte_2 Pt_3
deducendo: che nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti
[...]
pecuniari “pro soluto” individuabili “in blocco”, stipulato in data 02/5/2022, ai sensi e per gli effetti di cui 1,4 e 7.1 della L. n. 130/1999 dell'art. 58
Proc. N.R.G.A.C. 731/2022 - Sentenza la mandante ha concluso n. 71 contratti di Pt_5 Controparte_6
cessione di crediti pecuniari con altrettante banche, di cui veniva dato avviso e pubblicità nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda,
Foglio delle Inserzioni n. 52 del 05/5/2022; che il portafoglio di crediti pecuniari “pro soluto” (derivanti, tra l'altro, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) vantati verso debitori classificati dalle banche cedenti a sofferenza, in conformità alla Circolare di Banca d'Italia n. 272 del
30/7/2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei
Conti) (collettivamente, i “Crediti”), tra i quali anche il credito di cui è causa,
è stato acquistato da che insieme a tali crediti sono Controparte_6
stati altresì trasferiti a ai sensi dell'articolo 1263 Controparte_6
c.c., i diritti accessori ai crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i crediti o altrimenti ad essi inerenti;
che ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della L. n. 130/1999, la mandante (anche in nome e per conto delle banche Controparte_6
cedenti) ha reso disponibili nella pagina web: “https://www.
[...]
i dati indicativi dei crediti, fino alla loro estinzione;
Email_1
che tra i crediti oggetto della predetta cessione è compreso quello di cui alla sofferenza AG DI D'AU US e di cui è causa nel presente giudizio, con annessi privilegi, garanzie e accessori, anche nei confronti dei garanti odierni opponenti;
che con procura del Controparte_6
14/6/2022 ha nominato procuratrice speciale al fine di Parte_3
compiere, in suo nome e per suo conto, ogni adempimento e formalità ritenuti necessari allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti;
che ha, a sua volta, Parte_3
conferito a procura speciale del 21/3/2023 (Rep. n. Parte_2
78414, Racc. n. 29434), affinché agisse in rappresentanza della suddetta e
Proc. N.R.G.A.C. 731/2022 - Sentenza nell'interesse della mandante sempre ai fini di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti;
che il credito deve dirsi definitivamente provato ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., posto che non sono in alcun modo oggetto di contestazione: l'erogazione delle somme;
la legittimità delle condizioni economiche;
l'inadempimento di parte debitrice;
la legittimità del quantum ingiunto;
che tanto premesso l'interveniente, si riporta agli atti e alle produzioni documentali già depositati dai precedenti difensori, facendo altresì proprie domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate nell'interesse della stessa.
In virtù di quanto innanzi esposto la in nome e per Parte_2
conto di ha concluso riportandosi alle difese, eccezioni e Parte_3
conclusioni già formulate dalla parte opposta.
All'udienza del 28/5/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo l'opposta provveduto ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente il 01/7/2022).
2. - Ancora, in via preliminare, deve ritenersi provata la titolarità attiva del diritto di credito di cui al Decreto Ingiuntivo in capo alla terza interventrice, avendo questa depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui è stata data pubblicazione della cessione “in blocco” ai sensi dell'art. 58 T.U.B. intervenuta con la parte opposta con l'elenco delle posizioni creditorie cedute, nonché la dichiarazione della cedente (cfr. all.ti 4-5-6 della comparsa di intervento), anche tenuto conto che l'opponente non ha
Proc. N.R.G.A.C. 731/2022 - Sentenza sollevato alcuna contestazione, neppure generica, in ordine alla titolarità attiva del diritto di credito attivato in via monitoria in capo alla terza interventrice, di talché la titolarità deve ritenersi provata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, comma 1, c.p.c.
3. – Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione il sig. lamenta di essere stato vittima del reato truffa aggravata, per il Pt_1
quale presentava successivamente formale querela, essendo stato indotto ad un falso accordo per la conclusione di un piano del consumatore volto a ricomporre l'esposizione finanziaria e debitoria della AG DI D'AU
US, di cui è legale rappresentante p.t., circostanza che ha comportato la sua non ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Successivamente, poi, l'opponente presentava, nominando un diverso “Gestore della crisi”, una ulteriore domanda di sovraindebitamento presso l'OCC (Accreditato al Ministero della CP_5
Giustizia con PDG n° 169) con domanda prot. n. 17/21 il cui procedimento
è ancora in corso.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Deve osservarsi, infatti, come tale vicenda, sia sotto il profilo fattuale sia sotto quello giuridico - ivi compresi eventuali profili di rilevanza penale - non risulti in alcun modo in grado di incidere sulla sussistenza del diritto di credito azionato in via monitoria dall'opposta.
Invero, l'istanza di nomina del Gestore della Crisi da parte dell'Organismo accreditato di composizione della crisi da sovraindebitamento, non può essere considerata una ragione sufficiente per giustificare l'accoglimento dell'opposizione, atteso che, per un verso, quanto all'allegazione dell'opponente circa una asserita procedura di sovraindebitamento, il sig.
si è limitato, con l'atto di citazione, a produrre una Parte_1
mera copia dell'istanza di nomina di Gestore della Crisi (cfr. doc. all. istanza prot. 17 di produzione di parte opponente), circostanza,
Proc. N.R.G.A.C. 731/2022 - Sentenza considerata da sola, irrilevante, per altro verso, tale istanza non preclude in ogni caso la possibilità di essere destinatario di un Decreto Ingiuntivo, tantomeno implica un impedimento ad un eventuale successivo giudizio ordinario di accertamento del credito controverso in fase di opposizione.
4. – Con il secondo ed ultimo motivo di opposizione l'opponente lamenta che l'opposta avrebbe frazionato abusivamente il credito attivato mediante ingiunzione nei suoi confronti.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Al riguardo, è opportuno osservare come nel caso di specie non appaia ravvisabile alcun frazionamento abusivo del credito, atteso che tale forma di abuso del processo presuppone l'unitarietà del rapporto obbligatorio da cui scaturiscono i diritti di credito fatti valere separatamente in giudizio (in termini Cass. Civ., SS.UU., n. 4090/2017), assente nella vicenda in esame, ove i crediti azionati in via monitoria dalla Banca opposta in tre distinte procedure nei confronti dell'opponente si fondano su diversi rapporti contrattuali. La giurisprudenza più recente (“ex pluribus” Cass. Civ., Sez. II,
n. 5890/2023) ha infatti ribadito che “il divieto di frazionamento processuale si applica solo se i crediti azionati derivano da un'unica obbligazione, anche se articolata nel tempo, e sono fondati sullo stesso fatto costitutivo;
non si estende a più crediti fondati su titoli differenti e rapporti negoziali distinti”.
Sul punto anche le Sezioni Unite Civili si sono di recente espresse circoscrivendo il fenomeno e perimetrandone gli estremi, nei seguenti termini: “I diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela
Proc. N.R.G.A.C. 731/2022 - Sentenza processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria” (cfr. Cass., SS.UU. n. 7299/2025).”.
Orbene, tali presupposti non ricorrono nella vicenda in esame, atteso che il
Decreto Ingiuntivo qui opposto è fondato su contratto di conto corrente n
00/001405617 (oggi n.00/408156) con esposizione debitoria di €
76.219,15, un secondo su contratto di finanziamento agrario n.
00000019238 di € 7.500,00 con rilascio di cambiale agraria a garanzia di pari importo ed un altro su contratto di mutuo chirografario n. 00/0018900 di € 20.000,00, con importo ingiunto di € 14.315,51.
D'altronde, parte opponente non ha neppure allegato le ragioni per cui la condotta processuale della Banca opposta integrerebbe gli estremi dell'abuso del processo “sub specie” di parcelizzazione del credito, né prodotto documentazione idonea a comprovare l'asserita condotta abusiva posta in essere da parte opposta in relazione al frazionamento abusivo del credito, in tal modo non assolvendo all'onere della prova su di essa incombente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 2863/2021 va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
5. – Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, essendo stata l'opposizione rigettata, sono poste a carico del sig. , in proprio ed in qualità di titolare Parte_1
della ditta AG DI D'AU US e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€ 76.219,15, come indicato nell'atto di citazione) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi
Proc. N.R.G.A.C. 731/2022 - Sentenza professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€
2.127,00 per la fase decisionale), nonché € 504,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (limitatamente alla sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma Decreto Ingiuntivo n.
2863/2021;
2) Condanna il sig. , in proprio ed in qualità di Parte_1
titolare della ditta AG DI D'AU US alla refusione, in favore di Controparte_1
e di in
[...] Parte_2
nome e per conto di delle spese di lite del presente Parte_3
giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.556,00 (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno il 29/9/2025
Il Giudice Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 731/2022 - Sentenza