Sentenza 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 14/04/2023, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/04/2023
N. 01267/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01667/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1667 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA, domiciliataria ex lege in CA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
ricorso
- della determina del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-
- del verdetto di-OMISSIS-
- del rapporto finale reso in data -OMISSIS-
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anteriore e successivo.
motivi aggiunti
dell’ultimo ed illegittimo provvedimento con il quale sono state -OMISSIS-
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso introduttivo del giudizio il -OMISSIS- ha impugnato: a) -OMISSIS-b) il verdetto di “ -OMISSIS- ”, formulato in data -OMISSIS- c) la determina del -OMISSIS- con la quale gli -OMISSIS-(già Distretto Militare) -OMISSIS-
Il procedimento disciplinare sopra indicato nei suoi passaggi essenziali trae origine da -OMISSIS-
In particolare il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare avversato in questa sede muove dal presupposto che i-OMISSIS-
Il ricorrente ha affidato l’odierna impugnativa alle seguenti censure:
1.- Violazione art. 1392, 1° e 3° comma, del D. Lgs. n. 66/2010. Violazione circolare del Comando Generale della G. di F. n. 1/2006. Violazione art. 5, comma 4, L. n. 97/2001. Tardività del procedimento. Violazione art. 21-bis L. n. 241/1990;
Il ricorrente evidenza col motivo in esame che - a mente dell’art. 1392 del C.O.M. (D. lgs. 66/2010), e della Circolare del Comando Generale della G. di F. n. 1/2006 – il procedimento disciplinare deve essere avviato entro 90 giorni dal momento in cui l’amministrazione ha conoscenza della sentenza penale. Nel caso di specie, la notifica dell’avvio dell’inchiesta formale è avvenuta solo in data-OMISSIS-Pertanto, a giudizio del ricorrente, il procedimento disciplinare sarebbe stato tardivamente ed illegittimamente avviato.
2.- Errata applicazione del combinato disposto degli artt. 445, comma 1 bis e 653, 2° comma, c.p.p.. Violazione del principio dell’autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illegittimo rigetto delle richieste istruttorie formulate dal difensore del ricorrente. Violazione art. 3, L. n. 241/1990. Violazione art. 24 Costituzione;
Col motivo in esame il ricorrente premette che -OMISSIS- a) la condotta censurata non ha mai interferito con l’attività d’istituto svolta dalla Guardia di Finanza, -OMISSIS- b) la stessa condotta non può rientrare nel paradigma normativo -OMISSIS-poiché non è stata fornita prova del pactum sceleris -OMISSIS-
Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta che la richiesta avanzata tramite il proprio difensore nel corso dell’inchiesta disciplinare --OMISSIS-i – -OMISSIS-
Sulla scorta delle illustrate censure, il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti disciplinari impugnati.
L’intimato Ministero dell’economia e finanze si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
In data 14.12.2022 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali ha denunciato vizi di invalidità derivata che colpirebbero “ -OMISSIS- ”.
Sebbene non sia indicato nominatim , ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti debba identificarsi con la nota prot. -OMISSIS-
L’Amministrazione resistente, con memoria depositata in vista dell’udienza, ha precisato sul piano del fatto che-OMISSIS-; mentre la trasmissione della stessa sentenza, che il ricorrente vorrebbe far risalire al-OMISSIS- ha sì riguardato l’atto giudiziario, ma in una versione che – a quella data – era ancora privo del carattere della irrevocabilità. Pertanto, secondo il Ministero resistente, -OMISSIS- rientra pienamente nel termine di 90 giorni stabilito dalla legge, dovendo esso decorrere dalla acquisizione della copia conforme all’originale della sentenza, munita dell’attestazione di irrevocabilità, ricevuta in data -OMISSIS-
In relazione al secondo motivo di ricorso, l’amministrazione ha rilevato che-OMISSIS- pertanto, non può essere messo in dubbio -OMISSIS- (e così non è stato), sia perché ad adbundantiam nel caso specifico il ricorrente ha espressamente riconosciuto-OMISSIS- Ne consegue che l’organo disciplinare non avrebbe potuto prescindere dalle circostanze di fatto, come citate ed accertate dal giudice penale, e non avrebbe avuto alcun obbligo di svolgere ulteriore attività istruttoria. Quanto al presunto vizio di motivazione della scelta -OMISSIS-, l’Avvocatura erariale ha osservato che – ove realmente necessario – la parte privata avrebbe potuto avere accesso al fascicolo penale, esercitando un diritto analogo a quello spettante alla PA, ma di tale facoltà non ha inteso avvalersi.-OMISSIS-
Il ricorrente, con memoria di replica, ha controdedotto osservando che: a) l’amministrazione non ha fornito prova compiuta di aver ricevuto la sentenza solo nella dichiarata data del-OMISSIS-; b) in sede disciplinare erano stati offerti diversi elementi valevoli ad escludere la responsabilità penale, ma l’organo competente non ha ritenuto di doverli prendere in esame.
All’udienza dell’8 marzo 2023 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso risulta infondato e va respinto.
1.- In relazione al primo motivo di ricorso, va precisato che secondo l’insegnamento recente dell’A.P. del Consiglio di Stato (sentenza n. 14/2022) “ Il procedimento disciplinare nei confronti del personale militare deve essere instaurato o ripreso, ai sensi dell'art. 1392, comma 3, e dell'art. 1393, comma 4, D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dalla data di intervenuta conoscenza della sentenza che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale, non assumendo alcun rilievo, ai fini della determinazione del dies a quo, il passaggio in giudicato di precedenti sentenze con riferimento a singoli capi di imputazione. La conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge .”.
Quindi, il termine inziale per l’avvio del procedimento disciplinare decorre dalla piena conoscenza della sentenza penale divenuta irrevocabile, e ciò in quanto “ l'attesa della sentenza conclusiva dell'intero processo penale, onde avviare o riprendere il procedimento sanzionatorio, lungi dal costituire un irragionevole ritardo, costituisce invece una evidente garanzia per la completezza e correttezza del giudizio, e ciò sia in favore del dipendente pubblico (militare) sia in favore non già dell'amministrazione/soggetto, ma del valore costituzionalmente tutelato del buon andamento dell'attività amministrativa; ”. (A.P. 14/2022 cit.).
Tanto chiarito in punto di diritto, deve ora operarsi un approfondimento di ordine fattuale. Parte resistente ha dichiarato di aver ricevuto in data -OMISSIS--OMISSIS- dichiarando di averla appunto acquisita in data -OMISSIS-
Il ricorrente, invece, sostiene che detta conoscenza sia avvenuta in epoca anteriore – e, segnatamente, -OMISSIS-
Il ricorrente lamenta inoltre, in memoria, che il Ministero non abbia fornito prova effettiva del fatto che la sentenza sia stata acquista solo nella dichiarata data del -OMISSIS-
Per dirimere la questione risulta determinante il fatto che la-OMISSIS- In altri termini, secondo la prassi degli uffici giudiziari, dopo aver atteso la decorrenza dei termini di impugnazione della sentenza, la cancelleria ha provveduto solo in data -OMISSIS- a dichiarare ed annotare – con atto avente natura ricognitiva, ora per allora – la maturata definitività della pronuncia. Pertanto, prima della data del -OMISSIS- non avrebbe potuto essere trasmessa all’amministrazione la sentenza con attestazione di irrevocabilità. Ne consegue ulteriormente che risulta fondata la tesi del Ministero resistente, secondo la quale la sentenza munita dell’attestazione di irrevocabilità è stata acquisita solo in data-OMISSIS-, e risulta per contro infondata la tesi sostenuta in ricorso che vorrebbe far risalire alla data del -OMISSIS- la conoscenza piena della sentenza da parte dell’amministrazione.
Il motivo di ricorso in esame è quindi infondato, in quanto l’azione disciplinare risulta essere stata correttamente avviata nel rispetto del termine di 90 giorni.
2.- In relazione al secondo motivo di ricorso, e segnatamente, alla parte in cui il ricorrente deduce che -OMISSIS- il Collegio osserva che non può essere effettuato in sede di giudizio amministrativo un riesame improprio del giudizio penale, essendo ciò impedito dalla disposizione di legge (art. 445, co. 1 bis, ultimo periodo, c.p.p.), secondo la quale “ Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna ”.
In aggiunta, oltre alla impossibilità ontologica di rimettere in discussione le conclusioni raggiunte in punto di fatto nella sentenza penale, deve anche osservarsi che quest’ultima rende del tutto apodittica ed infondata la tesi del ricorrente. Infatti, nella -OMISSIS-si afferma testualmente che “ …-OMISSIS- (cfr. manoscritto del -OMISSIS-n atti) -OMISSIS-…
La qualificazione giuridica dei fatti nei termini specificati con la richiesta di applicazione della pena appare, quindi, corretta ”.
Pertanto, legittimamente l’amministrazione ha fondato il suo giudizio disciplinare sui fatti indicati nella sentenza penale, ed è destituito di fondamento ogni tentativo del ricorrente di rimetterli in discussione al fine di demolirne la rilevanza in sede disciplinare.
La giurisprudenza, sul punto, ha ripetutamente affermato che “ In materia di procedimenti disciplinari (nella specie, a carico di un militare) la sentenza ex artt. 444 e 445 c.p.p. non prescinde dall'accertamento della responsabilità penale dell'imputato in quanto il giudice, nonostante la richiesta concorde delle parti, non può emettere la pronuncia di -OMISSIS-se ricorrono le condizioni per il proscioglimento perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato, per cui rimane impregiudicata ai fini disciplinari, considerato che ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, ultima parte, c.p.p., salve diverse disposizioni di legge, la sentenza de qua è equiparata ad una pronuncia di condanna, l'efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere disciplinare, può utilizzare gli indizi di colpevolezza raccolti al fine di esercitare in giudizio l'azione penale, sicché non sussiste, né è ragionevolmente esigibile, l'obbligo di svolgere una particolare e diversa attività istruttoria al fine di acquisire ulteriori mezzi di prova, dovendo i profili di condanna essere oggetto di una diversa valutazione soltanto in merito alla loro rilevanza sotto il profilo disciplinare .” (Cons. Stato, IV, 6253/2020).
Rimanendo sulla questione della applicabilità de plano delle risultanze della-OMISSIS- al procedimento disciplinare, il Collegio non ignora che il comma 1 bis dell’art. 445 c.p.p. sia stato recentemente riformulato con il D. Lgs. N. 150 del 10 ottobre 2022, e che a seguito di tale innovazione sia stato previsto che la sentenza ex art. 444, co. 2, c.p.p. “ non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi ,”. Tuttavia, non può non osservarsi che il divieto di utilizzo delle risultanze del -OMISSIS-nel < giudizio disciplinare > (ossia, nel procedimento disciplinare) non potesse applicarsi al caso ora in esame, poiché la riforma legislativa è entrata in vigore in data 30 dicembre 2022, mentre il procedimento disciplinare che ha condotto all’adozione della sanzione avversata in questa sede si è svolto -OMISSIS- e sottostava dunque ratione temporis alla precedente e già illustrata disciplina codicistica.
A tutto quanto fin qui esposto deve aggiungersi, quale chiosa finale, -OMISSIS-richiamato nel provvedimento sanzionatorio impugnato e mai smentito in ricorso. In tale atto il militare afferma “ -OMISSIS-n. 11 e n. 12, n-OMISSIS-Per questo motivo, -OMISSIS- ”.
3.- Con riguardo alla censura di ordine procedimentale contenuta nel medesimo secondo motivo, in base alla quale l’organo disciplinare non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni per cui aveva deciso di respingere le istanze di approfondimento istruttorio presentate in seno al procedimento dalla difesa dell’incolpato, il Collegio osserva che le risposte fornite al riguardo dall’ufficiale istruttore nel rapporto finale (pag. 5) appaiono pienamente e chiaramente motivate (oltre che condivisibili nel merito). In esse si legge infatti che: “ la -OMISSIS--OMISSIS-
L’escussione-OMISSIS-i ”.
Per quanto esposto, dunque, anche questa parte della censura va respinta.
4.- In relazione ai motivi aggiunti, va detto che la nota ivi impugnata è un atto meramente consequenziale alla perdita del grado e – non essendo censurata per vizi propri – segue le sorti degli atti impugnati col ricorso introduttivo.
I motivi aggiunti, quindi, vanno respinti.
Va, infine, esaminata la domanda formulata in via subordinata all’odierna udienza dal difensore del ricorrente, che ha chiesto di disporre la sospensione del giudizio. Sul punto, respingendo l’istanza, il Collegio osserva in primo luogo che il ricorrente non ha fornito alcuna prova di aver avviato un procedimento di revisione della -OMISSIS-in secondo luogo, se anche tale rimedio potesse essere attivato, e dovesse condurre ad un risultato diverso e favorevole al militare - la circostanza non inciderebbe affatto sulla validità del provvedimento disciplinare emesso dall’amministrazione, atteso che questo si è basato su una statuizione penale che, almeno a quel momento, aveva il crisma della irrevocabilità. L’esito eventualmente favorevole dell’eventuale (e, si ripete, non avviato) rimedio della revisione potrebbe, al più, costituire in futuro motivo per richiedere all’amministrazione un riesame del provvedimento disciplinare legittimamente emesso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero resistente, liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Bruno | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.