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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile- riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere dott.ssa Mary Carmisciano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 773/2021 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Trapani, via Della Ginestra n. 11, presso lo studio dell'Avv. Valeria
Maria Raineri che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
E
(fallimento n. 03/2018 _1
RG Fall. Tribunale di Trapani, P.IVA ), in persona del curatore pro tempore; P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Alcamo, via Pia Opera Pastore n. 59, presso lo studio dell'Avv. Ettore
Rodriquenz che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellata
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 5 Luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 185/2021 pubblicata il 24/02/2021, nell'ambito del giudizio n.r.g. 592/2019, ha dichiarato l'inefficacia nei confronti della curatela del fallimento di dell'atto atto in Notar del 14 maggio 2014, Rep. n. 40388, trascritto _1 Per_1 presso la Conservatoria dei RR.II. di Trapani il 15/05/2014 ai nn. 9277 Registro Generale e 7735 Registro Particolare stipulato tra e;
e ha condannato la Parte_1 _1 convenuta alla refusione delle spese di lite che ha liquidato in € 9.500,00, oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lamentandone l'erroneità Parte_1 sotto diversi profili.
Ha resistito al gravame la , insistendo per la _1 conferma integrale della sentenza resa dal giudice di primo grado.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 5 Luglio 2024, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisito oggettivo dell'eventus damni. Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto valutare la complessiva esposizione debitoria del fallito e ritenere non provato il credito vantato dalla Curatela nei suoi confronti.
2.Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduce che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto integrato il requisito soggettivo del consilium fraudis in capo al debitore e deduce, peraltro, che il patrimonio immobiliare del debitore acquisito all'attivo del fallimento sarebbe in grado di coprire tutti i crediti insinuati.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisito soggettivo della scientia damni in capo a Pt_1
In particolare, è documentalmente provato che la vendita del bene veniva effettuata
[...] da nella qualità di imprenditore edile, sicché deve escludersi che _1 Pt_1 potesse conoscerne l'esposizione debitoria e, conseguentemente, avere la
[...] consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori del venditore.
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1.2.3. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La connessione logico-giuridica tra i motivi di appello impone la loro trattazione unitaria.
Con atto di citazione notificato in data 29/02/2019 la Curatela del Fallimento di
[...]
ha agito in giudizio ex art. 2901 c.c. chiedendo che venisse revocata la compravendita CP_1 stipulata tra e in data 14/05/2014, in quanto lesiva della Parte_1 _1 sua garanzia.
A fondamento delle proprie domande, il fallimento esponeva, sin dall'atto introduttivo del giudizio, la gravosa esposizione debitoria di al momento della stipulazione _1 dell'atto di compravendita, tanto che era pendente presso il Tribunale di Trapani la procedura esecutiva immobiliare R.g. Es. n. 195/2010. Precisava, peraltro, l'anomalia nella modalità di pagamento del prezzo, in quanto effettuato sette anni prima della stipula del contratto, nonché la sussistenza del vincolo coniugale tra l'acquirente e il venditore.
Ora è noto che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “L'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso. Pertanto, condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso (c.d. eventus damni) per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità” (cfr. Cass. civ. sez. II. n. 2971/99).
Orbene, nel caso di specie, non vi è dubbio che sussista il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni), avendo l'atto di compravendita del 14/05/2014 determinato una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio di , _1 che già all'epoca versava in condizioni economiche precarie, nonché più complessa la soddisfazione dei creditori, con conseguente pregiudizio delle loro ragioni.
Ancora priva di pregio è la doglianza in base alla quale il Giudice avrebbe errato nel ritenere raggiunta la prova relativa alla conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio che l'atto di compravendita avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori. A questo proposito, è consolidato in giurisprudenza l'orientamento in base al quale “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria per gli atti dispositivi a titolo oneroso successivi all'insorgenza del credito non è richiesto l'elemento soggettivo di nuocere al soddisfacimento del credito del creditore (detti "consilium fraudis" dell'alienante e "partecipatio fraudis" dell'acquirente), come - invece - nel caso in cui l'atto di disposizione a titolo oneroso sia precedente all'insorgenza del credito. Solo in questo ultimo caso, infatti, l'articolo 2901 del c.c. richiede che l'atto sia dolosamente preordinato dal debitore al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito e che il terzo sia partecipe di detta dolosa preordinazione, mentre nel caso in cui l'atto a titolo oneroso, oggetto di revocatoria, sia successivo al sorgere del credito, la norma richiede solo che tanto il debitore che il terzo conoscessero il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore” (Cass. civ. Sez. III, 18/03/2005, n. 5972).
Ebbene, nel caso che ci occupa, avendo acquistato beni di proprietà del Parte_1 coniuge con una modalità di pagamento alquanto insolita (dall'atto di compravendita risulta infatti che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto integralmente tra aprile e dicembre del 2007, e quindi, in data antecedente alla vendita, mediante un elevato numero di assegni emessi dal medesimo venditore sui conti correnti intestati alla moglie), deve ritenersi che l'odierna appellante fosse pienamente consapevole di arrecare pregiudizio ai creditori del marito. Ed invero, è documentalmente provato che la gravosa esposizione debitoria di risale ad _1 un'epoca di molto antecedente alla dichiarazione di fallimento del 2018, sia per la pendenza della procedura esecutiva immobiliare del 2010, sia per la mole di debiti insinuati dall'agente della riscossione al passivo fallimentare per ruoli esattoriali risalenti addirittura al 2008, sicché è inverosimile che non fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del marito, Parte_1 tenuto conto dell'ampia delega concessagli nell'operare sui propri conti correnti, così come accertato in data 24/01/2012 dalla Guardia di Finanza.
A ciò si aggiunga che la semplice emissione degli assegni, indicati nell'atto come pagamento, non vale a dimostrare che il pagamento sia stato effettivamente eseguito. Dalla relazione della Guardia di Finanza emerge infatti che fosse solito emettere assegni in favore di se _1 stesso sul conto intestato alla moglie e che in pari data lo stesso procedesse al versamento di assegni di uguale importo su altro conto sempre intestato alla medesima. In altri termini, gli assegni tratti su un conto venivano versati su un altro conto, entrambi intestati a Pt_1 che, quindi, non ha pagato il prezzo della compravendita.
[...]
Deve, pertanto, concludersi che l'odierna appellante fosse pienamente consapevole di ledere la garanzia patrimoniale dei creditori di , stante l'acquisto dal proprio coniuge _1 di beni che avrebbero potuto garantire il credito vantato dalla Curatela.
In definitiva, la sentenza di primo grado deve trovare integrale conferma.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1 _1
, in persona del curatore pro tempore, delle spese di questo grado di giudizio che liquida
[...] in complessivi € 5.000,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002
n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte di Appello di Palermo, in data 14 Gennaio
2025.
Palermo, 14/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo