Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/04/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4248/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4248/2022 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIATTELLI VALERIO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CASTRIOTTA RAFFAELE ), elettivamente domiciliata in VIA TORRE C.F._1
SANTA MARIA 9 71043 MANFREDONIA presso il difensore avv. PIATTELLI VALERIO
- ATTRICE/ CONVENUTA IN VIA RICONVENZIONALE - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI TOMMASO MICHELE, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. DI TOMMASO MICHELE
- CONVENUTA/ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE dante causa ex art. 111 c.p.c. –
con il patrocinio dell'avv. DI TOMMASO MICHELE, elettivamente CP_2 domiciliata presso il difensore avv. DI TOMMASO MICHELE
- TERZA INTERVENUTA, AVENTE CAUSA EX ART.111 C.P.C. - CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 9/4/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1.a) Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 20/7/2022, la società ha Parte_1 convenuto in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore esponendo CP_1 quanto segue in punto di fatto:
“a) il giorno 11 luglio 2018 la società e la società sottoscrivevano scrittura Parte_1 CP_1 privata, elaborata unilateralmente dalla tenticata nel l Notaio CP_1 Persona_1 di Putignano e registrata a Gioia del 24 luglio 2018 al n. 7521/1T, av
“CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA IN AREE STRADALI ” (doc.1);
pagina 1 di 14
6.000/00 oltre iva, per i primi dodici mesi;
in € 6.500/00 oltre iva, per i successivi dodici mesi ed in €
7.000/00 per gli ultimi dodici mesi;
da corrispondersi sempre in trimestri anticipati – art. 3; Cont c) la citata scrittura premette tra le altre che “ dispone nel comune di Manfredonia, sulla Via di Cont Vittorio, di una moderna e attrezzata stazione vizio su cui sorge l'impianto . 09284, per la vendita di carburanti, lubrificanti e affini” (doc. 1 premessa punto a) ed a seguire “presso la stazione di Cont Cont servizio nell'ambito dell'area ove questa insiste, ha realizzato un autonomo ramo d'azienda
”Piazzol ttrezzata per Lavaggio Autoveicoli” tterizzata da adeguati impianti, servizi, infrastrutture, attrezzature, sistema di depurazione e riciclaggio dell'acqua di lavaggio e quant'altro necessario, per una superficie complessiva di mq 40 (quaranta); d) al punto d) del citato contratto si adduce : “il Ramo d'azienda e le attrezzature in esso installate risultano conformi alle normative vigenti, anche in tema di sicurezza, igiene del lavoro e tutela ambientale”; Cont e) all'art. 2 del contratto de quo si stabilisce che “ oncede in affitto all'affittuario, che accetta, il Ramo D'Azienda con le relative dipendenze, impianti, macchinari, depuratore, attrezzature e dotazioni d'uso di cui al verbale di consegna e consistenza e relativa planimetria”; Verbale e planimetria sottoscritti dalle parti sono allegati al presente accordo come allegato “A” ed allegato ”B” a farne parte integrale e sostanziale.” (doc.1 - 1° e 2° cpv dell' art 2). Il citato allegato A consistenza:
1. Piazzola con opere di costruzione muraria come da planimetria
2. Vasche decantazione e disoleazione
3. Depuratore
4. Planimetria degli schemi degli impianti fognario
5. Certificazione di legge Invero, l' metteva nella disponibilità della esclusivamente il suolo ed il sistema di CP_1 Parte_1 depurazi li sarebbero dovuti essere idonei autorizzazioni per esercitare l'attività oggetto di contratto. Inoltre, sul suolo oggetto del contratto in questione, insisteva attrezzatura di proprietà della precedente gestione, che la ha acquistato con il l'assoluto placet di , e precisamente: Parte_1 CP_1
- Impianto completo A7 marca Autoequip;
- 7 spazzole autolavaggio;
- Impianto prelavaggio a due lance complete di acqua, nebulizzatore e shampo;
- Impianto completo osmosi “ Water engineering”;
- Tendostrutture per copertura lavaggio marca “Italcover”; il tutto per un totale di € 100.040/00, come risulta dalla fatture 1/c del 28.10.2018 che si allega (doc.2); f) l'art.
2.3 della scrittura in oggetto, stabilisce “l'Affittuario s'impegna ad ottenere a propria cura e spese tutti i permessi necessari per esercitare l'attività commerciale oggetto del contratto. Pertanto l'affittuario non potrà iniziare l'attività in mancanza della prescritte autorizzazioni allo stesso direttamente intestate.” Cont Infatti, il referente dell' dott. rassicurava la sul fatto che la Persona_2 Parte_1 documentazione consegn n uno llo specifico la “ e allo scarico in fogna bianca comunale acque non inquinanti” prat. n. 34586 anno 2007, autorizzazione n. 1/2009 (doc.3) fosse normativamente idonea all'esercizio dell'attività. La dopo aver richiesto riscontro agli enti preposti, constatava che quanto riferitogli non Parte_1 Cont corrispondeva al vero e, quindi, richiedeva chiarimenti al referente dell' dott. circa Persona_2 la situazione autorizzativa del lavaggio, evidenziando che necessit la ce .A. –
pagina 2 di 14 Cont Autorizzazione Unica Ambientale;
il citato referente riscontrava a mezzo mail del 24 settembre 2018, con allegati, del seguente tenore (doc.4):
“Ciao IO, come anticipato oggi, ti invio la documentazione che attesta che un nostro professionista ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA).” Lo stesso dott. adduceva, in più, che tale documentazione, in assenza di intervenuto riscontro Per_2 da parte dell'Ente, rendeva possibile l'esercizio; g) la non convinta che la documentazione prodotta dalla fosse idonea a Parte_1 CP_1 garan rità dell'esercizio, richiedeva informativa esplorativa preposti, che si concludeva con esito negativo. Di tale problematica l'affittuaria notiziava nuovamente il dott. Per_2 che dava riscontro con comunicazione a mezzo mail del 28 febbraio 2019, di cui si riport (doc.5):
“Ciao ti confermo che è necessario richiedere l'autorizzazione allo scarico per il lavaggio. Per_3
L'ista entata riguarda solo il piazzale. Conferisci incarico al professionista di tua fiducia e rimaniamo a disposizione per eventuali documenti tecnici da fornire. Dagli il mio numero ed e.mail. Saluti.”; h) nel marzo dell'anno 2019, la incaricava il Geom. con studio in Parte_1 CP_3
Manfredonia, Largo del Campanile re e seguire le proced ere i permessi e le autorizzazioni all'esercizio dell'attività. Il Professionista, dopo essersi interfacciato con vari enti interessati e, tra questi, con l'Acquedotto Pugliese - AQP sede di Foggia, riferiva che in assenza di costruzione di nuovo allaccio alla rete pubblica di fognatura ad uso delle acque meteoriche di prima pioggia e delle acque reflue industriali dell'autolavaggio, con pozzetto di controllo, era impossibile ottenere l'autorizzazione. Riferiva, inoltre, che di tale situazione e della necessità di costruire un nuovo allaccio con pozzetto di controllo, era stata già oggetto, molti anni prima, di un informativa inoltrata all da parte CP_1 dell' ma che non poteva accedere a tali documenti, in quanto era solo l' in qualità CP_4 CP_1 di p poter procedere con i lavori e non la in quanto sem tuaria;
alla Parte_1 luce di tanto, il tecnico rimetteva l'incarico nelle mani della committente;
i) dopo aver comunicato quanto sopra all' , questa inviava il suo referente, il dott. CP_1 Per_2
presso la stazione di servizio d a lavaggio in oggetto;
il suddetto dott.
[...] Per_2 Cont quindi, comunicava alla che sarebbe stata l' d occuparsi della questione autorizzazioni Parte_1
e di eventuali lavori da tutto avveniva a esenza dei sigg.ri legale CP_5 rapp.te della società , con sede in Manfredo ittorio Controparte_6
n.27/A che gestisce la stazione di rifornimento carburanti e del suo dipendente, sig. ; Persona_4
j) all'inizio dell'anno 2020 (tra gennaio e febbraio) dopo numerosi solleciti per il dott. si recava nuovamente presso la stazione di servizio in cui insite il lavaggio concesso in Persona_2 affitto e comunicava alla quanto segue: “abbiamo risolto il problema lavaggio se la deve Parte_1 vedere la … affer si ricorda testualmente, in quanto scatenò ilarità tra i presenti Pt_1 sigg.ri e;
CP_5 Persona_4
k) la per “non sbagliare” conferiva nel mese di febbraio 2020 mandato per ottenere il Parte_1 rilasc su suggerimento della stessa , all'Ing. , CP_1 Parte_2 atteso che il medesimo ingegnere era già sta ato dalla dell'AUA lato piazzale. Tanto risulta anche da successiva mail del 27 aprile 2021, inviata dal dott. Contr Per_ al referente tecnico sig. , del seguente tenore letterale: “Ciao Per_2 Persona_5
9284 abbiamo asse inc r il rilascio dell'AUA lato piazzale comodità la gestione “ ha conferito incarico Parte_1 Cont professionale al mede ssionista “ per l'integrazione del titolo autorizzativo anche per la piazzola lavaggio. pagina 3 di 14 Come da e.mail in cronologia possiamo aiutare l'ing. ? Pt_2
In attesa di un cortese riscontro, saluti. ” (doc.6); l) medio tempore, derubrichiamo a fatto notorio come le chiusure e preclusioni dovute al diffondersi del Covid 19 abbiano di fatto rallentato/impedito alle parti di attivarsi fattivamente per l'ottenimento dell'autorizzazione necessaria per poter aprire il lavaggio;
m) il professionista incaricato, dopo aver interpellato l'Ufficio AUA del Comune di Manfredonia - nella persona dell'Ing. - con lo scopo di ottenere una valutazione esplorativa, esprimeva parere Pt_3 negativo rispetto sibilità che il lavaggio potesse avere una autorizzazione AUA autonoma rispetto alla piazzola destinata alla vendita dei carburanti;
Cont n) invero, già con comunicazione a mezzo mail del 27 aprile 2021, l'ufficio tecnico nella persona del sig. domandava all'ufficio manutenzione “Laserman” cumentazione Per_5 Persona_5 tecnica richiesta dall'ingegnere , di cui si riporta integralmente il contenuto (doc.7): Pt_2
“Gentilmente è possibile fare una se nei vostri archivi è presente la documentazione tecnico- descrittiva relativa all'impianto di trattamento acque reflue?
- Acque lavaggio autoveicoli: impianto biologico portata Mc/h 3, Volume Vasca di Riciclo Pt_4
Carwash Mc 5.
- Disoleatore continuo Manzi: grandezza nominale 30 L/s”(doc), la società girava la richiesta all'ufficio tecnico dell' ; CP_1 Cont o) con co del 14 maggio 2021, il sig. (ufficio tecnico si Persona_5 impegnava ad ottenere e trasmettere la suindicata do possibile (doc.8) rò, l' non ha mai fornito tale indispensabile documentazione. CP_1
p ta dalla situazione creatasi, la con mail 24 maggio 21 (doc.9) significava al dr. Parte_1 quanto appresso: Per_2
“buonasera dottore. come ben sa per poter procedere alla presentazione della domanda per l autorizzazione autolavaggio abbiamo assolutamente bisogno della relazione tecnica dell' impianto. abbiamo capito che tale impianto fu fornito dalla ditta pozzoli poiche' il vecchio gestore si ricorda che anche la manutenzione veniva fatta da tale azienda. Inoltre abbiamo gia' fatto la chiamata alla laser poiche' l'impianto ha qualche problema poiche' quando alimentato dalla corrente fa scattare il termico con conseguente impossibilita' di alcuna prova per far defluire unicamente acqua pulita per ossigenare. Ad oggi non abbiamo riscontro alcuno. Chiediamo supporto.grazie ” A tale comunicazione non seguiva riscontro alcuno;
q) in data 16 giugno 2021, l'Ing. inoltrava, comunque, mediante il Portale Impresa In un Pt_2
Giorno, nuova domanda/istanza di zazione unica ambientale e contestuale comunicazione per emissioni di inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, corredata di elaborati scritto-grafici (id pratica n°04184440719-04062021-1922) acquisita al protocollo SUAP N. REP_PROV_FG/FG- SUPRO/0030057 (doc.10) e integrato a seguito di richiesta del Suap del con Parte_5 comunicazione del 27 giugno 2021, comunicazione REP_PROV-FG/FG-SUPRO/0032368; r) nelle acquisizioni documentali effettuate presso l'Acquedotto Pugliese si rinveniva comunicazione indirizzata alla , avente ad oggetto “autorizzazione alla formalizzazione della domanda di CP_1 costruzione di n. 1 nuovo allaccio e permesso all'attivazione dell'immissione delle acque di prima pioggia in rete di pubblica fognatura nera dell'abitato di Manfredonia. Abitato : Manfredonia-Viale di Vittorio –punto vendita carburanti Agip/cod. n. 09284 Tipologia dello scarico: Acque Meteoriche (prima pioggia) – Acque reflue industriali (autolavaggio).” prot. 19370/adl del 29 novembre 2004 (doc.11).
pagina 4 di 14 Questa risalente comunicazione, la stessa a cui faceva evidentemente riferimento il Geometra CP_3
come specificato al precedente punto g), recitava:
[...]
“Subordino il rilascio dell'autorizzazione alla domanda di nuovo allaccio alle seguenti condizioni:
-che le acque reflue originate dall'attività di autolavaggio siano immesse in rete di pubblica fognatura separatamente da quelle rinvenienti dal bar e dai servizi igienici annessi alla stazione di servizio e dall'attività di fast food;
- che le stesse siano sempre campionabili separatamente ed in modo esclusivo prima della loro immissione”. Sostanzialmente l'Acquedotto Pugliese già nel lontanissimo 2004 autorizzava la formalizzazione della domanda di costruzione di un nuovo allaccio alla rete, evidenziando che l'autorizzazione all'ammissione sarebbe stata rilasciata al titolare dello scarico non prima di aver effettuato la verifica degli adempimenti richiesti in premessa. Cont L' dal 2004 non ha mai provveduto a formalizzare la domanda e tantomeno ad effettuare i lavori p euticamente prescritti al rilascio dell'autorizzazione; s) in data 10 luglio 2021 scadeva il contratto di affitto di ramo d'azienda e, di conseguenza, l'affittuaria non aveva più alcun titolo per attivare altre procedure;
t) in aggiunta, e come se quanto sopra non fosse già abbastanza, apparve subito evidente alla
[...] che, al contrario di quanto paventato, gli impianti delle utenze (energia elettrica ed acqua) CP_7 ati resi autonomi, tanto che i consumi dell'impianto di distribuzione carburanti e del bar, gestiti anche da terzi, gravavano e gravano sulle bollette della società; di tanto si rese edotta la CP_1 che fece intervenire per un sopralluogo dapprima la società Laser Srl, con sede in Manfredonia, alla Zona Industriale D3E SN all'inizio dell'anno 2020 e successivamente un professionista (Ingegnere) nell'aprile 2021, senza che ai sopralluoghi seguissero, però, interventi fattivi;
u) oltre a quanto detto al precedente punto q) circa l'impossibilità di avere una propria utenza, o quanto meno un contatore in sottrazione, la presenza di debitoria pregressa dell'utenza intestata alla
, risalente a periodo antecedente al luglio 2018 (data di decorrenza del contratto di Controparte_8 affitto oggetto di causa) rese di fatto impossibile, per eccessiva onerosità, effettuare la voltura e il pagamento all'Acquedotto Pugliese dei consumi che ricordiamo essere dell'intera stazione di servizio;
v) l' , sorda ai continui solleciti della per risolvere la questione della ripartizione CP_1 Parte_1 dei consumi e dell'esistenza di pregresse bollette alla oggettivamente non imputabili, con Parte_1 pec del 29.10.2020 (doc.12) inviava estratto conto n° 20201015, “insistendo” affinche' la si accollasse il debito precedente alla sua gestione e i consumi dell'intero piazzale;
Parte_1
w) con pec del 15.02.2021, richiamando le precedenti comunicazioni, nonché esercitando il potere persuasivo” datole dalla palese posizione dominante e, per le vie brevi, “minacciando” la risoluzione del contratto, intimava alla di effettuare la voltura, con accollo delle somme con decorrenza Parte_1
2018 (doc.13); Pt_6
del timore delle ritorsioni paventate, in data 22.02. 2021, la obtorto collo, Parte_1 sottoscrisse la voltura ed il piano di rateizzazione per € 11.709/35, acco umi pregressi rispetto la data di decorrenza del contratto di affitto e riferibili, a maggior beffa, anche altre attività presenti sul piazzale, seppur dalla stessa non gestite;
in pari data inviava copia di tutto a mezzo pec alla CP_1
(doc.14); y) con nota del 19.04.2022, prot. 367/T, inviata con pec in pari data (doc.15) l' comunicava la CP_1 ripresa in consegna piazzola lavaggio con effetti a far data dal 19.07.2022”. Su tali premesse conveniva in giudizio in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore rassegando le seguenti conclusioni:
pagina 5 di 14 “A) accertare e dichiarare che il contratto sottoscritto, in data 11/07/2018, tra la società e la Parte_1 società autenticato nelle firme dal Notaio di Putignano e reg ioia CP_1 Persona_1 del Col Luglio 2018, al n.7521/1T, avent ONTRATTO DI AFFITTO DI
non ha ad oggetto l'affitto del ramo d'azienda, bensì la Controparte_9 sola locazione commerciale dell'area scoperta di mq 40 B) di conseguenza, accertare e dichiarare la durata di anni sei del suddetto contratto, rinnovabile di ulteriori anni sei, così come stabilito dall'art.27 della Legge 392/1978 e, quindi, determinare il canone di locazione mensile in € 170/00 (oltre iva) ovvero in quel maggior o minor importo che verrà stabilito in corso di causa, anche mediante apposita CTU tecnica-contabile; C) per l'effetto, accertare e dichiarare che l' non ha diritto alla ripresa in consegna piazzola CP_1 lavaggio in questione, con effetti a far data dal 19/07/2022 e, pertanto, accertare e dichiarare l'invalidità e/o inefficacia della nota del 19/04/2022, prot.367/T, inviata con pec in pari data;
D) inoltre, condannare la società in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della società CP_1
in persona del l.r.p.t., a titolo di risarcimento danni, della somma di € 1.830/00 (iva inclusa) Parte_1 ente a quanto sin ad oggi versato per i canoni di affitto;
In via subordinata: E) accertare e dichiarare che la società è responsabile – a titolo di dolo ovvero di colpa grave – CP_1 di gravi inadempienze nei confronti de à per aver mancato di fornire all'affittuaria tutti Pt_1
i beni strumentali indispensabili e necessari pe olgimento dell'attività di impresa prevista nel contratto dedotto in giudizio, nonché le necessarie autorizzazioni amministrative;
F) accertare e dichiarare, quindi, che a causa delle gravi inadempienze poste in essere dalla gli CP_1 effetti del contratto di affitto di ramo di azienda sono rimasti sospesi sin dall'inizio e, di c za, accertare e dichiarare che il termine di durata di anni tre, previsto all'art.13 del contratto di fitto di ramo d'azienda per cui è causa, non è ancora scaduto, per mancato decorso;
G) per l'effetto, condannare l' in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della società CP_1 Pt_1
in persona del l.r.p.t., della complessiva somma di € 1.000.040/58 – di cui € 100.040/00 per danno
[...] rgente ed € 900.000/00 per lucro cessante, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti a causa delle gravi inadempienze poste in essere dalla ovvero, di quel maggior o minor importo che CP_1 verrà determinato in corso di causa, anche mediante apposita CTU tecnica-estimativa; H) in via gradata a quanto sopra richiesto alla lettera G), condannare la società in persona del CP_1
l.r.p.t., al pagamento in favore della società in persona del l.r.p.t., de re somma di € Parte_1
965.000/00 – di cui € 65.600/00, per danno emergente (al netto dell'iva e degli ammortamenti e di alcune spese non indicate nell'allegata attestazione dei valori contabili a firma del commercialista e sempre € 900.000/00 per lucro cessante – a titolo di risarcimento di tutti i danni CP_10 subiti, ovvero, di quel maggior o minor importo che verrà determinato in corso di causa, anche mediante apposita CTU tecnica/estimativa; In ogni caso: I) condannare la società in persona del l.r.p.t., ad eseguire, sulla piazzola di mq 40, presente CP_1 all'interno della stazion zio n.09824, sita in Manfredonia, Via G. Di Vittorio, tutti i lavori necessari per ottenere il rilascio, da parte delle competenti autorità, delle necessarie autorizzazioni amministrative indispensabili per lo svolgimento dell'attività di lavaggio auto;
J) accertare e dichiarare, pertanto, che il termine di durata di anni tre, previsto all'art.13 del contratto di fitto di ramo d'azienda per cui è causa, comincerà a decorrere dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività di lavaggio-auto; K) condannare, inoltre, L) la società in persona del l.r.p.t, al risarcimento del maggior danno CP_1 subito dalla società per a o sostenere i costi per la redazione della allegata perizia a Parte_1 firma dell'Ing. , per complessivi € 418/00, come da fattura n.26/2022 (doc.24); Pt_2
pagina 6 di 14 M) condannare , la società in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze del CP_1 presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procurator i antistatari.” 1.c) Con memoria di riposta e contestuale domanda riconvenzionale si costituiva la resistente in persona del le legale rappresentante pro tempore, eccependo la radicale CP_1 infondatezza del ricorso e formulando le seguenti conclusioni;
“ piaccia all'On.le Tribunale adito fissata la nuova udienza discussione e comandata alla Cancelleria la notifica della presente memoria e dell'emittendo provvedimento:
- in via preliminare ed assorbente, rilevare la improcedibilità dell'avversa domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto a cagione della materia di cui è causa;
- in ogni caso, rigettare, per tutte le ragioni innanzi evidenziate, ogni avversa pretesa, così come avanzata in via principale, subordinata e gradata, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertata, ove occorra anche incidentalmente, la validità ed efficacia della dichiarazione di recesso esercitata da con nota PEC del 19/04/2022, condannare la in persona del suo CP_1 Parte_1
l.r.p.t., al ril favore di del ramo di azienda oggett RATTO”, libero e CP_1 sgombro da persone e cose non d prietà;
- condannare, altresì, la in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 penale contrattualment ipotesi di ritardo nella restituzione del ramo di nella misura di € 200,00= per ogni giorno di ritardo dal 19/07/2022 fino all'effettivo rilascio, ammontante ad oggi ad € 47.200,00=, oltre interessi ex D. lgs.231/02 e s.m.i.; Con vittoria di spese e competenze di lite, maggiorate di IVA, CAP e contributo forfettario come per legge.” Con memoria depositata in data 3/4/2025 si è costituita in giudizio nuova CP_2 denominazione sociale di società avente causa da Controparte_11 CP_1 giusta Atto di Conferimento di Ramo di Azienda per Notaio Dott. del Persona_6
15/12/2022 (rep.87017 – rog.25216), tra le altre, del ramo di azienda oggetto del presente giudizio, riportandosi a tutte le difese versate in atti dalla convenuta ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione all'udienza del 9/4/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 c.p.c..
2. Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico- giuridico.
3. La delibazione della domanda principale spiegata dalla preliminarmente di Parte_1 procedere all'esatto inquadramento del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Al tale specifico riguardo la società ricorrente assume che il contratto sottoscritto in data 11/07/2018 tra la società e la società , autenticato nelle firme dal Notaio Parte_1 CP_1
di Putignano e registrato a Gioia del Colle, il 24 Luglio 2018, al n.7521/1T, a Persona_1 dispetto del nomen iuris contenuto nella relativa intestazione - “CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA IN AREE STRADALI” - debba essere sussunto nell'alveo applicativo della diversa figura della locazione di immobile. Orbene, giova ricordare che - in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità - nel valutare se un contratto debba essere qualificato come locazione di immobile od affitto di azienda (o di un ramo di essa), l'elemento decisivo e dirimente è rappresentato dalla preesistenza di un complesso organizzato di beni e servizi utili a fini produttivi, secondo la nozione delineata dall'art. 2555 c.c.. pagina 7 di 14 La centralità di tale elemento ha portato a ritenere in concreto sussistente l'ipotesi di affitto di ramo di azienda “….anche quando il complesso organizzato di beni sia stato dedotto nel contratto nella sua fase statica, ovvero al momento della conclusione dello stesso non fosse in grado di funzionare per la necessità di una diversa e più efficiente organizzazione e dell'apporto di altri beni” (Cass. 2007/n. 8076; conf. Cass. 1986/n. 4809; Cass. 2003/n. 4700), poiché la finalità produttiva da valutarsi non è solo quella attuale, ma anche quella solo potenziale”; essendo a tal fine sufficiente la potenziale attitudine produttiva, quale prevista e considerata dalle parti contraenti, e dunque l'esistenza di un residuo di organizzazione dei beni che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure con la successiva integrazione da parte dell'affittuario (sic Cass. 2004/n. 23496; Cass. 2016/n. 10154). Inoltre, la più recente giurisprudenza di merito ha chiarito che “In ipotesi di contenzioso avente ad oggetto la qualificazione di un contratto alternativamente quale affitto di ramo d'azienda o quale locazione di immobile, con pertinenze, avente destinazione produttiva, stipulato fra una società di gestione di un centro commerciale e il singolo operatore economico, deve ritenersi sussistere una locazione di immobile urbano ad uso commerciale e non un affitto (di ramo d'azienda) ex art. 2562 c.c., laddove non sia riscontrabile un preesistente complesso aziendale, costituito da beni immobili e/o mobili, già organizzato dal concedente funzionalmente all'esercizio di una programmata e determinata attività di impresa, nella quale l'imprenditore avente causa subentri. Infatti, nel predetto caso, anche se con l'immobile vengano assegnate altre utilità, mancando un preesistente legame di destinazione strumentale, tra queste e il bene principale, impresso dalla società di gestione del centro, la loro funzione rimane accessoria e pertinenziale rispetto all'immobile, impedendo, pertanto, la configurazione di un cosiddetto compendio aziendale. Non incide sulla qualificazione giudiziale in discorso il nomen iuris di “affitto di ramo d'azienda” attribuito dalle parti alla originaria convenzione, così come irrilevante è il reiterato utilizzo nelle clausole contrattuali delle terminologie proprie di quel tipo negoziale. “ (cfr. ex plurimis Tribunale Palermo, 12/11/2021, n.4265). L'aspetto decisivo su cui indagare è rappresentato, quindi, dalla preesistenza dell'elemento organizzativo sui beni oggetto del contratto, nel senso che qualora invece l'impresa sia iniziata dall'avente causa, o sia costui a dare per la prima volta una organizzazione ai beni cedutigli in godimento, non potrà ovviamente parlarsi di affitto di azienda, vicenda che presuppone la preesistenza di quest'ultima al contratto ( Cass. 3888/2022). In altri termini, quale che sia l'estensione dell'azienda, avuto riguardo ai suoi elementi costitutivi, è certo che debba preesistere al contratto un elemento di organizzazione di tali beni imputabile al dante causa, e che se invece costui cede il godimento di singoli beni, che pure potenzialmente si prestano a costituire un'azienda, ma solo dopo che sia stata loro impressa un'organizzazione da parte dell'avente causa, non potrà parlarsi di affitto di azienda o di un suo ramo, bensì di locazione. Tanto premesso, nel caso di specie, risulta documentalmente provato e non forma peraltro oggetto di contestazione il fatto che la società ricorrente, nella persona del legale rappresentante pro tempore dell'epoca , ha stipulato il contratto de quo Parte_7
(n.7521/1T del 24 Luglio 2018) per lo svolgimento di un'attività assolutamente identica (autolavaggio) a quella ivi precedentemente esercitata da nella diversa qualità Parte_7 di titolare dell'omonima ditta individuale, in forza del precedente contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data 16/12/2008 e successive integrazioni. Tale circostanza, rivelando chiaramente la preesistenza dell'elemento organizzativo, suscettibile di qualificare fin dall'inizio il rapporto intercorso fra le parti in termini di affitto di ramo di azienda, non consente di ritenere che sia stata l'odierna ricorrente a conferire, per pagina 8 di 14 la prima volta, il connotato dell'organizzazione ai beni de quibus, già impresso in precedenza dalla concedente. In tale senso depone, altresì, l'ulteriore ed assai significativa circostanza relativa al godimento Cont dell'avviamento generato dall'intera struttura di proprietà dell Innanzitutto, come emerge dall'allegato C) del contratto, alla ricorrente sono stati concessi anche i marchi ed i segni distintivi Eni – ENI WASH. Ciò significa, evidentemente, che l'oggetto del contratto non è costituito dalla sola componente immobiliare, bensì da dipendenze, impianti, macchinari, depuratore, attrezzature e dotazioni d'uso, nonché dall'avviamento derivante dall'inserimento dello Cont stesso nel sistema gestionale con uniformità a livello nazionale di organizzazione delle strutture, degli arredi e delle attrezzature, del vestiario del personale, con sottoposizione alle Cont politiche commerciali di per promozioni, offerte e scontistiche in generale e con Cont concessione dell'utilizzo dei marchi Inoltre, nello stesso contratto - precisamente all'art. 6.2 - si stabilisce che nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla concedente in relazione ad un eventuale incremento dell'avviamento riconducibile all'attività dell'affittuaria. Ancora, nel senso della riconducibilità dell'accordo per cui è causa al paradigma dell'affitto di ramo di azienda depone la previsione di una serie di clausole contrattuali finalizzate a tutelare la componente aziendale quali, a titolo meramente esemplificativo:
- art.
2.4 lettera e) che obbliga l'affittuaria a concordare preventivamente con eni e per iscritto eventuali richieste di nuove tabelle merceologiche e/o addizionali;
- art.
2.4 lettera g) che obbliga l'affittuaria a non modificare le insegne e i marchi propri del ramo di azienda, né le pubblicità apposte dalla concedente sia all'esterno che all'interno dell'esercizio, ovvero ancora a non utilizzare marchi o insegne non rientranti nei segni Contr distintivi di
- art.
2.4 lettera h) che obbliga l'affittuaria a far indossare al proprio personale uniformi sulle Con quali va apposto il logo concordato con
- art.
2.4 lettera i) che obbliga l'affittuaria a partecipare alle attività promozionali secondo i programmi definiti di volta in volta dalla concedente. Alla luce delle considerazioni che precedono si deve ritenere che nel concludere il contratto del 2018 le parti considerarono l'immobile non nella sua individualità giuridica, bensì come uno degli elementi costituivi di un complesso di beni ( mobili ed immobili, tra i quali, appunto le attrezzature e gli impianti) non costituenti meri accessori dell'immobile, ma legati fra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà per il conseguimento di uno specifico fine produttivo, ovvero l'esercizio dell'attività ivi indicata. La qualificazione del contratto alla stregua di “affitto di ramo di azienda” comporta il rigetto di tutte le pretese avanzate dalla società ricorrente nelle conclusioni formulate alle lettere A), B), C) e D) del ricorso introduttivo.
4. Proseguendo l'esame delle questioni sorte nel contraddittorio, occorre esaminare la domanda di risarcimento danni spiegata dalla ricorrente in via subordinata, ovvero per
“l'ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta la qualifica di locazione ad uso commerciale di area scoperta, bensì confermata la natura di affitto di ramo d'azienda del contratto dedotto”. Anche tale domanda è infondata e non può trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. A sostegno di siffatta pretesa, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze di fatto:
pagina 9 di 14 - alla lettera a) della premessa del contratto di affitto, veniva specificato che la Piazzola Attrezzata per Lavaggio Autoveicoli era caratterizzata da adeguati impianti, servizi, infrastrutture, attrezzature, sistema di depurazione e riciclaggio dell'acqua di lavaggio e quant'altro necessario, per una superficie complessiva di mq 40 (quaranta);
- alla successiva lettera d), veniva puntualizzato che il Ramo d'azienda e le attrezzature in esso installate erano conformi alle normative vigenti, anche in tema di sicurezza, igiene del lavoro e tutela ambientale;
Contr
- l' a sempre garantito che la documentazione consegnata in uno al contratto di affitto e nello specifico la “Autorizzazione allo scarico in fogna bianca comunale acque non inquinanti” prat. n. 34586 anno 2007, autorizzazione n. 1/2009 fosse normativamente idonea all'esercizio dell'attività di lavaggio auto;
- viceversa, era emerso che la piazzola di lavaggio auto concessa in affitto è assolutamente sprovvista dell'Autorizzazione Unica Ambientale – AUA, provvedimento indispensabile per lo smaltimento delle acque reflue industriali provenienti dal lavaggio auto, ai sensi del D.P.R. n.59/2013 e, quindi, fondamentale affinché la potesse iniziare l'attività; Parte_1
- l'impossibilità di ottenere le autorizzazioni deriva da una causa oggettivamente non imputabile alla in quanto per conseguire il rilascio dell'AUA erano necessari degli Parte_1 Contr interventi strutturali che solo l' poteva eseguire in qualità di proprietaria, nonostante l'impegno e la cooperazione mostrate dalla società affittuaria, al fine di tentare tutte le possibilità volte a rimuovere l'ostacolo al rilascio dei permessi amministrativi. Su tali rilievi, la ricorrente ha contestato alla controparte di aver agito con dolo, per aver stipulato il contratto di affitto di ramo di azienda pur essendo consapevole: a) della mancanza di ogni genere di macchinario ed attrezzatura b) dell'impossibilità di conseguire autorizzazione AUA a causa delle carenze strutturali dell'impianto di trattamento delle acque reflue, indispensabile per lo svolgimento dell'attività. In via subordinata, si assume che nella condotta della resistente sarebbero comunque ravvisabili gli estremi della colpa grave, atteso che “la violazione dell'obbligo di diligenza da parte della concedente è particolarmente grossolana e si discosta di molto dal comportamento che la suddetta società avrebbe dovuto tenere, in osservanza della perizia richiesta da parte di un Ente così qualificato nel settore”. L'intera impostazione non coglie nel segno e non può essere condivisa. Occorre prendere le mosse da alcune circostanze che sono state documentate dalla resistente e che, comunque, non formano oggetto di contestazione. In particolare, risulta che è proprietaria della stazione di servizio n.09284, sita in CP_1
Manfredonia, Via G. Di Vittorio, composta da:
1. impianto di erogazione carburanti e relativi impianti (pompe, serbatoi, pensiline ecc.);
2. autolavaggio, piazzola e relativi impianti;
3. bar e shop allocati all'interno di locali siti nell'area di servizio. Con specifico riferimento all'impianto di erogazione carburanti, è stato dimostrato che: a) al momento della sottoscrizione del contratto per cui è causa, lo stesso era condotto in comodato gratuito, ai sensi del D. lgs. n.32/98 e s.m.i., da , all'epoca socio e Parte_7 legale rappresentante della società ricorrente Parte_1
b) attualmente detto impianto è condotto in comodato gratuito, sempre in ragione delle richiamate disposizioni legislative, dalla , la cui sede è Controparte_12 ubicata presso la citata stazione di servizio;
pagina 10 di 14 c) tra i soci della vi è , attuale legale Controparte_12 CP_13 rappresentante della società ricorrente e convivente di (docc.4 e 5 la visura Parte_7 camerale della e lo stato di famiglia di ). Controparte_12 Parte_7
Per quanto riguarda la piazzola attrezzata per l'attività di autolavaggio ( ENI WASH), risulta che: a) tale impianto e le relative attrezzature costituiscono l'oggetto del contratto di ramo affitto di ramo di azienda per cui è causa, sottoscritto in data 11/7/2018; b) in precedenza, il medesimo cespite aziendale era gestito da , nella diversa Parte_7 veste di titolare dell'omonima ditta individuale, in forza del contratto di affitto di azienda stipulato in data 16/12/2008 e relative proroghe integrative (doc.7 del fascicolo di parte resistente). Part Per quanto riguarda, infine, il e l'esercizio commerciale ubicati all'interno dell'area di servizio, risulta che: a) l'azienda è condotta in affitto dalla in forza di “CONTRATTO Parte_9 Parte_1
DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA IN AREE STRADALI CON AFFILIAZIONE COMMERCIALE” del 11/07/2018, sottoscritto dal legale rappresentante dell'epoca Parte_7
;
[...]
b) la società affittuaria annovera tra i suoi soci e , attuale Parte_7 CP_13 amministratrice della medesima compagine nonché - come già evidenziato - socia della e convivente di;
Controparte_12 Parte_7
c) la ditta individuale FR IO ha gestito il ramo di azienda BAR E SHOP, dapprima in virtù di contratto di affitto di azienda del 11/12/2008 (doc.8) e, successivamente, sine tutulo fino alla data di sottoscrizione del citato contratto del 11/07/2018. Orbene, le circostanze che precedono rivelano l'esistenza di una situazione di continuità gestionale di fatto - dell'intero impianto e delle sue componenti – risalente al 2008 e riconducibile alla persona di in qualità di: Parte_7
- precedente comodatario dell'impianto di distribuzione e precedente affittuario del ramo di azienda Bar e Shop e di quello autolavaggio;
- ex amministratore della e attuale socio della stessa;
Parte_1
- convivente di , attuale amministratrice della e socia della CP_13 Parte_1 [...]
, avente sede presso la stazione di servizio. Controparte_12
Ciò significa che costui, allorché nella veste di legale rappresentante della ha Parte_1 sottoscritto il contratto per cui è causa: a) era perfettamente a conoscenza della consistenza del ramo di azienda che la società intendeva prendere in affitto, nonché delle attrezzature che lo componevano, delle giacenze di magazzino della precedente gestione ( ) e delle condizioni in cui il detto Parte_7 ramo di azienda versava, avendolo gestito come ditta individuale in virtù dei precedenti rapporti contrattuali intercorsi con;
CP_1
b) era consapevole di tutte le problematiche relative agli scarichi delle acque della piazzola adibita all'attività di autolavaggio, avendo condotto in affitto la medesima attività in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale in forza di contratto (e successive proroghe) stipulato 10 anni prima;
c) in particolare, era perfettamente a conoscenza dell'ostacolo rappresentato dalla mancanza dell'AUA, come pacificamente risulta dall'istanza a sua firma del 15/11/2016 (durante la gestione individuale dell'attività) inviata al comune di Manfredonia;
pagina 11 di 14 d) non poteva non sapere della lamentata mancanza di autonomia delle utenze di acqua, energia elettrica ecc., in comune con la stazione di servizio l'azienda BAR & SHOP, della cui gestione si era in precedenza occupato. Alla luce di tali rilevi si deve escludere in radice la concreta configurabilità del dolo, non potendosi in alcun modo ritenere che il - nella veste di legale rappresentante della Pt_7 società affittuaria - sia stato vittima degli specifici raggiri dedotti, asseritamente posti in essere al fine di indurlo sottoscrivere il contratto, ovvero ad accettare condizioni negoziali che diversamente avrebbe rifiutato. E ciò al di là di ogni considerazione, sul piano squisitamente giuridico, in ordine alla possibilità che il dolo possa rilevare - al tempo stesso - sia quale vizio del consenso, che si manifesta nella fase genetica del negozio e che ha il suo sbocco naturale nell'azione di annullamento del contratto (che nella specie non è stata esercitata); sia in termini di vero e proprio inadempimento relativo, quindi, alla fase dinamica del rapporto negoziale. Per le stesse ragioni si deve escludere in capo alla concedente qualsivoglia addebito in termini di colpa grave. Tutto ciò senza considerare che: a) anche la resistente – in quanto rappresentata da soggetto che si era occupato della precedente gestione dell'impianto - era a conoscenza dell'iter amministrativo relativo al rilascio delle necessarie autorizzazioni;
b) il contratto per cui è causa prevede espressamente, in capo all'affittuario, la facoltà di recesso in caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività. Conclusivamente, anche la domanda risarcitoria proposta in via subordinata dall'attrice non può trovare accoglimento.
5. La domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta è fondata e va accolta per quanto di ragione alla luce delle considerazioni che seguono.
5.a) Una volta ricondotto il contratto per cui è causa al paradigma dell'affitto di ramo di azienda, deve evidenziarsi che l'art.13.1 prevede espressamente che “Il contratto decorrerà dal giorno 11 luglio 2018 e a avrà durata di 3 (tre) anni con scadenza al giorno 10 lugli 2021 e non potrà essere rinnovato se non in forma espressa e scritta”. Orbene, non essendo intervenuta alcuna formale rinnovazione del contratto, la concedente ha diritto alla restituzione del ramo di azienda oggetto del contratto libero e sgombro da persone.
5.b) Oggetto della domanda riconvenzionale è anche il pagamento della penale contrattualmente pattuita che, secondo la prospettazione di parte convenuta, ammonta ad € 47.200,00 ( gg. 236 x 200,00) alla data del 12/3/2023. A tale specifico riguardo deve darsi atto che l'art. 12 del contratto di affitto di ramo di azienda per cui è causa prevede testualmente: “ Art. – Penali 12.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 11.3, in caso di ritardo nella restituzione del Ramo d'Azienda, a qualsivoglia ragione, l'Affittuario Con dovrà corrispondere ad a titolo di penale e salvo il risarcimento dei maggiori danni, una somma di Euro 200,00 (duecento ola zero zero) per ogni giorni di ritardo. Il versamento della penale dovrà essere eseguito giorno per giorno in contanti….”. La disciplina della clausola penale è contenuta negli artt. del codice civile 1382 “La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”; 1383 “Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo” e 1384 “La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare pagina 12 di 14 della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”. Nel caso di specie la clausola penale è stata prevista nel contratto per il semplice ritardo nella restituzione del ramo di azienda. A questo punto occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:
- “Il giudizio sulla manifesta eccessività della clausola penale e sulla misura della sua riduzione ad equità rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non possa dimostrarsi un'erronea applicazione di norme di diritto” (Cassazione civile , sez. II , 30/07/2024 , n. 21357);
- “ Per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell' art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una penale pattuita a titolo di anticipata liquidazione del danno da demansionamento, ne aveva negato la riduzione senza valutare la circostanza del pensionamento del lavoratore a distanza di pochi mesi dalla modifica in peius delle mansioni) “ (Cassazione civile , sez. lav. , 27/05/2024 , n. 14706);
- “Nel procedere alla riduzione della penale, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne eccessivo l'importo come originariamente determinato con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento della prestazione presidiata dalla clausola” (Cassazione civile , sez. I , 08/01/2024 , n. 426). In merito alla funzione della clausola penale, poi, si richiama la sentenza n. 1183 del 19/01/2007 con cui la S.C., ponendo fine ad una diatriba dottrinale sulla funzione della clausola penale, ne ha escluso la riconducibilità ai cosiddetti "punitive damages" in quanto non possiede natura sanzionatoria, ma esclusivamente risarcitoria: “La clausola penale non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, ma assolve alla funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria, tant'è che se l'ammontare fissato nella clausola penale venga a configurare, secondo l'apprezzamento discrezionale del giudice, un abuso o uno sconfinamento dell'autonomia privata oltre determinati limiti di equilibrio contrattuale, può essere equamente ridotta” (cfr da ultimo Tribunale , Pavia , sez. III , 27/04/2022 , n. 580). Applicando le coordinate ermeneutiche sopra riportate al caso di specie, va rilevato che le parti hanno convenuto una clausola penale - quale risarcimento preventivo per il ritardo nel rilascio dei beni oggetto del contratto - di € 200 al giorno, che corrisponde ad € 6.000 mensili, pari all'intero canone previsto per il primo anno di contratto e di poco inferiore a quello stabilito per il secondo ( € 6.500,00) e terzo periodo ( € 7.000,00). Appare evidente ictu oculi che sussiste una netta sproporzione tra la penale convenuta ed il danno da risarcire, dovendosi ragionevolmente escludere che, nel caso in cui la convenuta avesse riottenuto immediatamente la disponibilità della res dandola in locazione a terzi, avrebbe potuto conseguire un canone così elevato. Lo scrivente ritiene di avvalersi del potere di riduzione della penale ex art 1384 c.c. per ristabilire l'equilibrio contrattuale, riducendo l'importo della penale convenuta ad € 15,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal 19/7/2022, data a cui risale il rifiuto di restituzione della res. pagina 13 di 14 6.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda principale proposta da Parte_1
2. Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e per l'effetto:
- condanna l'attrice all'immediato rilascio dei beni oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato far le parti in data 11 luglio 2018 e registrato a Gioia del Colle, il 24 luglio 2018 al n. 7521/1T;
- condanna l'attrice a versare in favore della convenuta - e per essa all'avente causa terza intervenuta - la somma di € 15,00 a titolo di penale per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dei beni, con decorrenza dal 19/7/2022 fino al giorno dell'effettivo rilascio;
3. condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta - e per essa all'avente causa terza intervenuta - delle spese di lite, che si liquidano in € 7.122,00,00 per onorario professionale, per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del giorno 9/4/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Foggia, 12 aprile 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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