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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/12/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 47/25 (+ n. 48/25 e n. 55/25 riuniti) R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA I Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 47/25 (+ n. 48/25 e n. 55/25 riuniti), vertente tra: tra unipersonale in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
e Amministratore Unico, nata a [...] il [...], cod. fisc. CP_2 [...]
, rap fesa, anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. Fa C.F._1
RR del foro di Messina (C.F. ), fax 090-6411359, PEC CodiceFiscale_2
e dal Prof. Avv. Filadelfio Mancuso del foro di Messina Email_1
(C.F. ), fax 090-6411359, PEC CodiceFiscale_3 Email_2 nonché elettivamente domiciliata in Messina, Via G. Venezian, n. 23, CAP 98122, presso lo Studio professionale dei medesimi procuratori, giusta mandato in atti;
reclamante (n. 47/25 R.G.) - reclamata (nn.48/25 R.G.- 55/2025 R.G)
CONTRO
della ” costituita tra: CP_3 Controparte_4
(C.F. ); CP_2 C.F._4
, con sede in Gioiosa AR (ME), Via Parte_1
Umberto I, n. 140, CAP 98063, C.F. e P.IVA ; P.IVA_1
, con sede in Gioiosa AR Via Umberto I n. 165 Parte_2
C.F. e P.IVA ; P.IVA_2
con sede in Gioiosa AR Contrada Maddalena n. 24 C.F. e Controparte_1
P.IVA ; P.IVA_3 unipersonale in fallimento, con sede in Gioiosa AR Via Parte_3
G. AL n. 2 C.F. e P.IVA , P.IVA_4 in persona del Curatore Avv. con studio in Messina, Via M. Malpighi n. Controparte_5
8, autorizzato in forza di provvedimento del Giudice Delegato del 05/03/2025, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Danilo Galletti ( – C.F._5
, come da procura in atti;
parte ammessa al gratuito Email_3
1 patrocinio ai sensi dell'art. 144 TUSG, giusta attestazione del Giudice delegato del 05.03.2025;
Curatela della Liquidazione Giudiziale della con sede in Gioiosa Parte_1
AR (ME), via Umberto I, civ. 140, cod. fisc. e P.IVA , pec della procedura: P.IVA_1
in persona della Curatrice Avv. (cod. fisc. Email_4 Parte_4
), difesa, assistita e rappresentata dall'Avv. Matteo Tassi (cod. fisc. C.F._6
– PEC: in virtù di procura in atti, CodiceFiscale_7 Email_5 con domicilio digitale alla PEC: per tutte le comunicazioni Email_5
e notificazioni relative al prese a al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 144 TUSG, giusta attestazione del Giudice delegato del 13.02.2025;
, già corrente in Controparte_6
Gioiosa AR (ME), Via AL n.2, P.IVA.: iscritto al n. 15.21 R.F. del P.IVA_4
Tribunale di Patti e dichiarato con sentenza n.18/2021 R.S. pubbl. il 16.12.2021, IN PERSONA DEL CURATORE AVV. STEFANO TRIMBOLI autorizzato a stare in giudizio giusto provvedimento del G.D. in data 03.03.2025, ed in virtù di procura, rilasciata su documento informatico in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Maniaci del Foro di Patti (CF: , pec: ed C.F._8 Email_6 elettivamente domiciliato in Messina Viale San Martino is. 88 n° 246 presso lo Studio del Prof. Avv. Gondolfo Maurizio Ballistreri;
parte ammessa al Gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 144 TUGS giusta attestazione del Giudice delegato del 03.03.2025;
- reclamate-
, generalizzato in atti;
Parte_5
- reclamato N.C.
E nei confronti di:
(C.F. e P. IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
Liquidatore , nato a [...] P.G. (ME) il 20/02/1989, cod. Controparte_7 fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Saro Roberti del foro di CodiceFiscale_9
Messina, C.F. , PEC nonché CodiceFiscale_10 Email_7 elettivamente domiciliata in Messina, Via G. Venezian, n. 23, CAP 98122, presso lo Studio professionale del medesimo procuratore, giusta mandato in atti;
reclamata (n. 47/25 - 55/25) -reclamante (nn. 48/25 R.G.)
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._11 tonell amente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, alla Via Mandanici n. 10, presso lo studio dell'Avv. Francesco Aurelio Chillemi del Foro di Barcellona P.G. (C.F.: - fax 090.9797601 - PEC CodiceFiscale_12
, che la rappresenta e difende, unitamente e Email_8 disgiuntamente all'Avv. Antonino Emanuele Imbesi del foro di Barcellona P.G. (C.F.
) pec: giusta procura in C.F._13 Email_9 atti;
reclamata (n.47/25 e 48/25 R.G.)- reclamante (n. 55/2025 R-G.)
con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina;
-Interveniente ex lege -
2 + fascicoli riuniti (n. 48/25 e 55/25) instaurati, contro le altre parti, rispettivamente da:
(C.F. e P. IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
Liquidatore , nato a [...] P.G. (ME) il 20/02/1989, cod. Controparte_7 fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Saro Roberti del foro di CodiceFiscale_9
Messina, C.F. , PEC nonché CodiceFiscale_10 Email_7 elettivamente domiciliata in Messina, Via G. Venezian, n. 23, CAP 98122, presso lo Studio professionale del medesimo procuratore, giusta mandato in atti;
reclamante (n. 48/25 R.G.)- reclamata (nn. 47/25 R.G. e 55/2025 R.G.)
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._11
Piraino Via Antonello da Messina n. 41, elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, alla Via Mandanici n. 10, presso lo studio dell'Avv. Francesco Aurelio Chillemi del Foro di Barcellona P.G. (C.F.: - fax 090.9797601 - PEC CodiceFiscale_12
, che la rappresenta e difende, unitamente e Email_8 disgiuntamente all'Avv. Antonino Emanuele Imbesi del foro di Barcellona P.G. (C.F.
) pec: giusta procura in C.F._13 Email_9 atti;
reclamante (n. 55/25 R.G.) - reclamata (nn. 47/25 R.G. e 48/2025 R-G.)
Oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 12/2024 del Tribunale Ordinario di Patti, pubblicata il 19/12/2024, non notificata, con cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della super- società di fatto tra la SI.ra la la CP_2 Parte_1 Parte_6 Parte_2
la e la unipersonale in fallimento;
[...] Controparte_1 Parte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la (n. 47/25 R.G.): Controparte_8
1) preliminarmente, sospendere in tutto, o, in subordine, almeno nei confronti dell'istante, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo ed il compimento di atti gestionali della procedura di L.G. n. 12/2024, per le ragioni di cui sopra;
2) nel merito, ritenere e dichiarare l'insussistenza (a) di una super- società di fatto tra la SI.ra la la CP_2 Parte_7 Parte_2
la e la unipersonale in fallimento e,
[...] CP_1 Parte_2 Parte_3 comunque, della partecipazione ad essa dell'odierna reclamante, nonché (b) dei presupposti soggettivo ed oggettivo per l'estensione della liquidazione giudiziale, secondo le motivazioni esposte in narrativa;
3) per l'effetto, riformare la sentenza impugnata e, comunque, revocare l'apertura della liquidazione giudiziale della super-società di fatto tra la SI.ra la l.g., la CP_2 Pt_1 Parte_1 Parte_2
la e la unipersonale in fallimento,
[...] CP_1 Parte_2 Parte_3 emanando ogni conseguente provvedimento di legge;
4) in subordine ed in via gradata, revocare l'estensione della liquidazione giudiziale alla unipersonale, per le causali illustrate;
5) in via CP_1 Parte_2 istruttoria, disporre, all'occorrenza, l'espletamento di una CTU, al fine di verificare lo stato dei rapporti tra la in l.g., la SI.ra la Parte_8 CP_2 [...]
la unipersonale, nonché le condizioni di Parte_9 Controparte_1 equilibrio finanziario e solvibilità di ciascun soggetto, attribuendo al nominando CTU ogni più ampio potere e, in particolare, quelli (a) di acquisizione di ogni ulteriore documento necessario per il compiuto espletamento del mandato nonché (b) di verifica dei fatti e delle circostanze allegati;
con riserva di nominare consulenti di parte fino all'inizio delle operazioni peritali;
6) con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi del giudizio”;
3 Per la , in persona del liquidatore e legale Parte_2 rappresentante pro tempore (n. 48/25):
“1) preliminarmente, sospendere in tu]o, o, in subordine, almeno nei confronti dell'istante, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo ed il compimento di atti gestionali della procedura di L.G. n. 12/2024, per le ragioni di cui sopra;
2) nel merito, ritenere e dichiarare l'insussistenza (a) di una super- società di fatto tra la SI.ra la la CP_2 Parte_7 Parte_2
la e la unipersonale in fallimento e,
[...] CP_1 Parte_2 Parte_3 comunque, della partecipazione ad essa dell'odierna reclamante, nonché (b) dei presupposti soggettivo ed oggettivo per l'estensione della liquidazione giudiziale, secondo le motivazioni esposte in narrativa;
3) per l'effetto, revocare l'apertura della liquidazione giudiziale della super-società di fa]o tra la SI.ra CP_2
la la la
[...] Parte_7 Parte_2 Controparte_1
e la unipersonale in fallimento, emanando ogni conseguente provvedimento
[...] Parte_3 Parte_3 di legge;
4) in subordine ed in via gradata, revocare l'estensione della liquidazione giudiziale alla
[...]
per le causali illustrate;
5) in via istruttoria, disporre, all'occorrenza, Parte_2
l'espletamento di una CTU, al fine di verificare lo stato dei rapporti tra la Parte_8 in l.g., la SI.ra la la
[...] CP_2 Parte_9 uniper e c un Controparte_1 soggetto, attribuendo al nominando CTU ogni più ampio potere e, in particolare, quelli (a) di acquisizione di ogni ulteriore documento necessario per il compiuto espletamento del mandato nonché (b) di verifica dei fatti e delle circostanze allegate;
con riserva di nominare consulente di parte fino all'inizio delle operazioni peritali;
6) con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarre in favore del procuratore anticipatario”;
Per (n. 55/25 R.G.): CP_2
1)ritenere e dichiarare ammissibile il presente reclamo e, per l'effetto, accogliere, in via preliminare ed urgente, l'istanza di sospensione ex art. 52 CCII così come formulata in atti quantomeno in relazione alla posizione della SI.ra ed all'esito sospendere la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo CP_2 ed il compimento di atti di gestione in seno alla L.G. n. 12/2024 all'uopo fissando l'udienza di comparizione delle parti e quant'altro necessario alla instaurazione del contraddittorio anche in relazione alla predetta istanza;
2) nel merito, riformare integralmente la sentenza di primo grado e conseguentemente disporre la nullità, l'annullamento e comunque la revoca della sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della supersocietà di fatto costituita tra e le società CP_2 Parte_7 [...]
unipersonale in fallimento stante 1) Parte_2 CP_1 Parte_10
l'inesistenza della supersocietà di fatto così come dichiarata con la sentenza reclamata;
2) l'inesistenza dei presupposti soggettivo ed oggettivo per l'estensione della liquidazione giudiziale e ciò in accoglimento dei motivi tutti esposti in reclamo ed all'esito adottare tutte le consequenziali statuizioni liberatorie;
3) sempre nel merito, in via subordinata, riformare integralmente la sentenza di primo grado e conseguentemente disporre la nullità, l'annullamento e comunque la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale limitatamente alla posizione della SI.ra in proprio e ciò in accoglimento dei motivi di reclamo infra esplicitati ed all'esito CP_2 della accertata inesistenza di tutti gli elementi all'uopo previsti dalla legge ivi compreso lo stato di insolvenza e, conseguentemente, adottare tutte le consequenziali statuizioni liberatorie in relazione alla posizione della SI.ra personalmente;
4) in via istruttoria si insiste per l'ammissione, ex art. 41 comma 6 CP_2
CCII, ecnica d'ufficio al fine di accertare e verificare, in concreto, lo stato dei rapporti tra la SI.ra e tutte le società indicate in sentenza nonché le condizioni di equilibrio finanziario e CP_2 solvibilità di ciascun soggetto, con particolare riferimento alla posizione della SI.ra e ciò CP_2 attribuendo al CTU il potere di acquisire ogni ulteriore documento necessario ai fini dell'espletamento del mandato e di accertare e verificare i fatti e le circostanze allegati dalle parti: riservata la nomina di CTP;
5) sempre in via istruttoria si insiste per l'accoglimento di tutte le ulteriori richieste formalizzate nella pregressa 4 fase processuale da intendersi ribadite e riproposte in sede di reclamo;
6) in ogni caso accogliere tutte le conclusioni rassegnate nella pregressa fase processuale da intendersi ribadite e riproposte nella attuale fase processuale di reclamo;
7)adottare qualsiasi ulteriore statuizione ritenuta conforme a legge ed a giustizia, attinente e conseguente a quanto infra formalizzato e richiesto, anche in assenza di conclusione specifica;
8)con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Tutte le Curatele costituite hanno chiesto il rigetto degli opposti reclami e la conferma della sentenza impugnata.
Il P.G. ha apposto il proprio visto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. Con sentenza n. 3/2023 del 31/01/2023 depositata in pari data il Tribunale di Patti dichiarava aperta la procedura di liquidazione giudiziale della soc. Parte_7
con sede in Gioiosa AR, - socio unico e amministratore:
[...] Parte_11
(figlio di - nominando curatore l'Avv. . Parte_12 Parte_4
Tale curatore, con istanza dell'1.06.2024 chiedeva dichiararsi aperta la procedura di liquidazione giudiziale in estensione ai sensi dell'art. 256, comma 4 CCI nei confronti di:
, nata a [...], il [...], cod. fisc. , CP_2 C.F._11
(ME), via Antonello da Messina n. 41; Parte_2 liquidazione volontaria, con sede in Gioiosa AR (ME), via Umberto I, civ. 136, cod. fisc. e P.IVA pec: P.IVA_2 Email_10 Controparte_1 con sede in Gioiosa AR (ME), Contrada Maddalena n. 24, cod. fisc. e P.IVA P.IVA_3
– pec.: previo riconoscimento (ed analoga dichiarazione di Email_11 estensione della liquidazione giudiziale nei suoi confronti) della super società di fatto intercorrente tra tali soggetti giuridici, la citata e la Parte_7 unipersonale, già dichiarata fallita con sentenza del Parte_3 rimboli), di cui i suddetti soggetti giuridici dovevano ritenersi soci illimitatamente responsabili, con ogni conseguenziale provvedimento.
Nel frattempo, con ricorso incoato il 24 aprile 2024, premesso di essere Parte_5 creditore della società chiedeva l'accertamento Parte_2 dello stato di insolvenza della debitrice predetta e la conseguente dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. A tale procedimento, iscritto al n. r.g. 9-1/2024 P.U in cui si era costituita la società debitrice veniva riunito il ricorso incoato dalla Parte_2
Curatela della L.G. della soc. Parte_7
Il Tribunale di Patti, con sentenza n. 12/2024 del 19.12.2024, previa declaratoria di estinzione del procedimento instaurato da (per intervenuta rinuncia), Parte_5 dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della super-società di fatto (nominando curatore l'Avv. costituita tra e le società: Controparte_5 CP_2
- (già dichiarata fallita in data 31.1.2023; Curatore Avv. Parte_7 Pt_4
– socio unico e amministratore: (figlio di
[...] Parte_11
; Parte_12
- in liquidazione volontaria (della quale è formalmente socio Parte_2
u o -figlio di Parte_11 CP_2
[...]
5 - (socia unica e amministratrice la medesima ). Controparte_1 CP_2
- fallimento (già dichiarata fallita con sentenza Controparte_9 del Tribunale di Patti in data 17/12/2021, Curatore Dott. Stefano Trimboli, il quale, costituitosi nel relativo giudizio con memoria dell'11.11.2024, non si era opposto all'estensione alla supersocietà di fatto);
§ 2. Con distinti ricorsi, proponevano reclamo avverso la predetta sentenza:
- La società in persona in persona dell'A.U. e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, , (proc. n. 47/25); CP_2
- La società in liquidazione volontaria, in persona del Parte_2 liquidatore e legale rappresentante pro tempore, SI. Parte_11
(proc. n. 48/55)
- come sopra generalizzata (proc. n. 55/25); CP_2
i quali, avendo ad oggetto impugnazione avverso la medesima pronuncia, venivano riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
§ 3. Con tali ricorsi, i reclamanti deducevano quanto segue:
§ 3.1. La società , in persona dell'A.U., Controparte_8 CP_2
[...]
Con il 1° MOTIVO di reclamo lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 121 e 256, commi 4 e 5, CCII;
la carenza di legittimazione attiva della Curatela istante;
l'insussistenza di un vincolo societario di fatto rispetto alla Reclamante;
la mancata dimostrazione dei requisiti della pretesa super società di fatto sotto tutti i profili sotto enucleati.
Secondo la reclamante, il Tribunale di Patti non avrebbe indicato, né avrebbe accertato alcun valido elemento idoneo a suffragare la tesi dell'appartenenza della Controparte_1 alla contestata super-società di fatto, non avendo espletato la mini mezzo CTU ed essendosi limitato ad operare nella sentenza impugnata solo “riferimenti sommari e marginali” in tre passaggi della sentenza (cfr. pag. 8 del reclamo: “a p. 8, per sottolineare che la SI.ra è socia unica e A.U. di;
a p. 14, per ribadire la CP_2 Controparte_1 stessa circostanza aggiungendo che il figlio SI. è dipendente della stessa;
a pp. Parte_13
16-17, per affermare che sarebbe irrilevante, ai fini dell'estensione della l.g. quale socia di fatto, la circostanza addotta dalla reclamante del mancato “esercizio contestuale e contemporaneo dell'impresa da parte di tutte le entità partecipanti”, emergendo dagli atti di causa “un avvicendamento societario tra le varie entità”, le quali continuano a esistere sino alla cessazione dell'attività di liquidazione e alla loro cancellazione dal Registro imprese”) (cfr. punti 1.1. e 1.2 del reclamo).
Lamentava, di converso, la reclamante che il possesso di tutte le quote e l'investitura della carica di A.U. di da parte della stessa persona, non Controparte_1 CP_2 dimostrerebbe alcunché, stante il fatto che il nostro ordinamento ammette le società a r.l. unipersonali e, altrettanto pacificamente, il cumulo della posizione di socio unico e A.U., che gestisce l'impresa in nome e per conto della società (alla quale gli atti d'impresa e i risultati dell'attività vengono imputati), senza cioè mai assumere la qualità d'imprenditore
6 commerciale, assumendo che nel caso in cui l'amministratore dovesse abusare del proprio potere, tale condotta potrà essere sanzionata con la responsabilità verso la società e i creditori sociali e nei casi più gravi, configurando il socio tiranno come “holder di fatto” della società di capitali controllata. Istituti che nulla hanno a che spartire con la configurazione della c.d. super società di fatto commerciale, che postula pur sempre l'individuazione dei presupposti di una s.n.c. irregolare ex art. 2297 c.c. (cfr. punto 1.3 del reclamo)
La società reclamante denunciava, altresì, l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere irrilevante la denunciata circostanza dell'assenza di un “contemporaneo esercizio dell'attività in comune” da parte dei pretesi soci di fatto.
Più specificatamente doveva escludersi che potesse configurarsi una s.d.f. atteso che la (ipotizzata) attività d'impresa comune non era stata contemporaneamente esercitata dalle (pretese) entità partecipanti, poiché:
- la ra stata dichiarata fallita con sentenza dello stesso Parte_3
Trib. Patti il 17/12/2021, ma aveva cessato l'attività già precedentemente, in forza di concordato;
- la si trovava già in liquidazione volontaria iscritta nel R.I. dal Parte_7
26/0 o l'attività;
- la era stata posta anch'essa in liquidazione dal 26/08/2022; Parte_2
- la SI.ra non aveva mai esercitato attività d'impresa, ma aveva agito sempre CP_2
e soltanto quale A.U. di alcune delle predette società e non era titolare di P.Iva, né era iscritta nel Registro Imprese;
- la era /06/2022. Controparte_1 Parte_14
Resterebbero, quindi, esclusi, secondo la reclamante, i due requisiti fondamentali dell'esercizio in comune dell'attività e dell'affectio societatis
Ciò a maggior ragione ove si considerasse che secondo l'assunto del giudicante l'odierna reclamante avrebbe operato in rapporto societario di fatto con una S.r.l. fallita prima della sua costituzione, e addirittura tre anni prima ( e ciò nonostante Parte_3
l'art. 256, commi 4 e 5, CCII preveda il coinvolgimento nella liquidazione giudiziale di altri soci illimitatamente responsabili scoperti dopo, da ritenersi “in bonis”, e non certo di imprese fallite e cessate prima di allora.
Tale estensione della liquidazione giudiziale, determinerebbe, a dire della reclamante, una situazione paradossale, non regolata e anzi vietata dalla legge, di “fusione” tra due procedure concorsuali e di “confusione” delle masse attive e passive facenti capo alle rispettive imprese, che viola il basilare principio di autonomia patrimoniale, affermato dall'art. 2740 c.c. e ribadito anche dall'art. 284, comma 3, CCII proprio in materia di gruppi.
Semmai la richiesta di estensione ai pretesi soci di fatto sarebbe dovuta provenire, a dire della reclamante, dalla Curatela del fallimento della Costruzioni Nautiche s.r.l., titolare dell'impresa originaria e non dalla Curatela della Punto ponendosi così anche un problema Parte_7 di carenza di legittimazione attiva di quest'ultima (cfr. punti 1.4., 1.5. e 1.6. del reclamo).
L'ulteriore censura mossa dalla reclamante attiene al “grave errore di diritto” in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel fondare la pronuncia di estensione della liquidazione
7 giudiziale invocando l'art. 256, comma 4, CCII, anziché (eventualmente) l'art. 256, comma 5, CCII. (cfr. punto 1.7 del reclamo).
Inoltre, avuto specifico riguardo alla società reclamante ( il Tribunale Controparte_1 non si sarebbe soffermato sulla ricorrenza degli altri presupposti della S.d.f., ossia l'apporto di beni e/o servizi, la formazione di un fondo comune, la compartecipazione agli utili ed alle perdite dell'attività svolta in comune. Non risultavano, del resto, secondo la reclamante alcuno degli indici rivelatori dell'apporto dato dalla società alla S.d.f. e quindi alcun elemento che giustificasse l'unificazione delle masse attive e passive (cfr. punto 1.8. del reclamo).
Lamentava, altresì, come contrariamente all'assunto del Tribunale, non sussisteva, alcuna connessione reale, né continuazione dell'attività della rispetto a Controparte_1 quella della L.G. o di Costruzioni Nautiche s.r.l. in fallimento, poiché Parte_7 all'atto dell'insediamento dell'odierna nel sito produttivo, avvenuto il Parte_15
13/10/2022, in coincidenza con l'attivazione dell'utenza idrica e la comunicazione al ai fini dello smaltimento dei RSU, i locali concessi in locazione da terzi a CP_10 [...] erano sgombri da persone e cose, senza che alcun bene della massa della Controparte_1 Pt_7 di fosse mai stato nella disponibilità della deducente. Parte_7
Anche le operazioni, effettuate dalla reclamante nel primo biennio per impiantare la nuova azienda mostrerebbero la totale autonomia e discontinuità della sua attività rispetto a quelle di , avendo essa, nel Parte_16 breve periodo di operatività, compiuto in proprio e presso terzi tutti gli acquisti di beni e servizi necessari all'avvio della nuova attività, contabilizzandoli regolarmente, come era stato puntualmente dimostrato durante la procedura prefallimentare, senza che il Tribunale ne tenesse conto.
Infine, sempre avuto riguardo alla specifica posizione della reclamante, la difesa contestava che la società avesse mai utilizzato l'autocarro di proprietà della Parte_3 per il trasporto delle imbarcazioni dal cantiere ai clienti finali, atteso che essa non svolgeva tale attività, ma vendeva i mezzi realizzati con la clausola “franco fabbrica”. Contestava, quindi, anche la documentazione valorizzata a tal fine dal Tribunale, in quanto a suo dire inconducente (cfr. punti 1.9 e 1.10 del reclamo).
Con il 2° MOTIVO di reclamo, denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 121 CCII e 2729 c.c.; l'insussistenza dello stato d'insolvenza della pretesa super-società di fatto.
Secondo la reclamante il Tribunale avrebbe in maniera sbrigativa e superficiale accertato lo stato di insolvenza della S.d.f. senza compiere alcuna minima attività istruttoria, così disapplicando i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità che ha sempre escluso che tale giudizio possa essere dedotto in maniera automatica e critica dall'insolvenza di uno dei presunti soci (nella specie, la in Parte_7 Pt_7
Tutto ciò, nonostante l'odierna reclamante avesse dedotto e dimostrato come, in base al bilancio al 31/12/2023, fosse esclusa non solo l'esistenza di una crisi finanziaria, ma anche la sussistenza di una semplice tensione finanziaria e ancor più dell'insolvenza.
Altrettanto erronea, ed anzi contraddittoria, a dire della società reclamante, sarebbe l'affermazione dell'“insolvenza del gruppo societario”, assumendo in proposito che nei gruppi societari non opererebbe affatto – diversamente dalle s.n.c. – alcun meccanismo di 8 “consolidazione sostanziale” delle passività, dovendo le masse restare rigorosamente distinte, salva l'eccezionale ammissione di trasferimenti di risorse infragruppo nei concordati di gruppo, se funzionali alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali (artt. 284-285 CCII).
In sostanza, lamenta la reclamante la mancata dimostrazione e l'erronea affermazione del requisito oggettivo dell'insolvenza (art. 121 CCII) della (pretesa e sempre contestata) super- società di fatto, della quale la avrebbe fatto parte, o almeno in capo Controparte_1 alla reclamante.
§ 3.2. La società (n. 48/25 R.G.): Parte_2
Con il 1° MOTIVO di reclamo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 121 e 256, commi 4 e 5, CCII;
l'insussistenza di un vincolo societario di fatto rispetto alla Reclamante;
la mancata dimostrazione dei requisiti della pretesa super-società di fatto.
Secondo la reclamante il coinvolgimento della società nella procedura d'insolvenza della sarebbe il frutto di una valutazione illegittima ed arbitraria del Tribunale. Parte_7
In particolare, nel ricalcare gli stessi argomenti già evidenziati nel reclamo principale al quale si rinvia (cfr. sopra sub. § 3.1.), affermava la reclamante come il Tribunale non avesse tenuto conto della circostanza dello svolgimento effettivo di una diversa attività commerciale da parte della e quindi dell'assenza di un “contemporaneo esercizio dell'attività Parte_2 in comune” da parte dei pretesi soci di fatto, peraltro tra soggetto operanti in tempi diversi.
Con il 2° MOTIVO, censurava la violazione e falsa applicazione degli artt. 121 CCII e 2729 c.c.; l'insussistenza dello stato d'insolvenza della pretesa super-società di fatto, per le medesime ragioni già evidenziate dalla precedente reclamante e che per comodità espositiva non si riportano qui di seguito in quanto d'esse ripetitive (Cfr. § 3.1.).
§ 3.3. (n. 55/25 R.G.): CP_2
Con il 1° MOTIVO di reclamo, denunciava l'errata valutazione della esistenza CP_2 della c.d. super società di fatto a maggior ragione ove estesa alla signora in CP_2 proprio per conclamato difetto dei presupposti indispensabili previsti dalla Legge Fallimentare;
la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 121 e 256, commi 4-5- CCII;
l'inesistenza di qualsivoglia vincolo societario di fatto riferibile a in proprio. CP_2
Secondo la reclamante, intanto, risulterebbe inesplorata nella sentenza impugnata la primaria e principale questione inerente alla prova della attività di impresa a titolo individuale ascrivibile alla costituente elemento fondamentale al fine di accedere alla declaratoria CP_2 della partecipa i essa in proprio alla super società di fatto così come dichiarata CP_2 dal Tribunale di Patti.
Invero, secondo la difesa, costituirebbe dato insuperabile - ed ostativo al riconoscimento della partecipazione alla c.d. super società di fatto della in proprio - la CP_2 conclamata assenza di qualsivoglia attività di impresa riconducibile alla stessa individualmente.
9 Affermava, di contro, la reclamante che essa aveva sempre agito in nome e per conto CP_2 delle società che ha rappresentato e mai come imprenditrice individuale cosicché, quand'anche avesse commesso degli errori, avrebbe una responsabilità risarcitoria ex art. 2476 cc ma MAI potrebbe essere dichiarata, per questo, socia della super società di fatto proprio perché l'eventuale attività del soggetto abusante non ha nulla in comune con la c.d. super società di fatto che presuppone, comunque, l'esistenza degli elementi denotanti l'esistenza di una s.n.c. irregolare ex art. 2297 c.c..
Con il 2° MOTIVO di reclamo, lamentava l'errata valutazione delle emergenze CP_2 istruttorie in relazione alla prop la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 121 e 256, commi 4-5- CCII;
l'insussistenza di un vincolo societario di fatto rispetto a sé; la mancanza di prova dei requisiti della pretesa super società di fatto.
Contestava, nello specifico, l'assunto del Tribunale secondo cui sussistevano plurimi elementi denotanti la sistematica partecipazione della all'organizzazione CP_2 aziendale delle società, fornendo un apporto che andasse ben oltre la mera posizione di lavoratore dipendente rispetto alla Parte_2
Assumeva, di contro, la difesa che non esisterebbe agli atti alcun atto di gestione della società riferibile alla Parte_2 CP_2
Ed in effetti, il Tribunale, non avrebbe considerato le ragioni giustificative addotte dalla nella fase pre-liquidatoria prendendo posizione su ogni contestazione mossa dalla CP_2
Curatela procedente.
Lamentava, quindi, la l'erronea valutazione operata dal Tribunale avuto CP_2 riguardo:
- alla PEC inoltrata da (creditore della Curatela) – richiamata a pag. 11 Parte_17 della sentenza impugnata-;
- alla nota dell'avv. Sguerso di Genova, legale della società (creditrice Controparte_11 della – richiamata a pag. 12 della sentenza impugnata-; Parte_7
- alla documentazione relativa ai rapporti commerciali tra e la Parte_7
– richiamata a pag. 12 della sentenza impugnata-; Controparte_12
- alla delega ad operare sul conto corrente 06997 1000 0000 1748, aperto presso Banca Intesa e intestato a – richiamata a pag. 13 della sentenza Parte_11 impugnata-;
- alle ulteriori connessioni sintomatiche, secondo l'assunto del Tribunale, dell'esistenza della super società di fatto quali asseritamente emergenti dalle risultanze che attengono alla società e ai rapporti con le altre società e Controparte_1 CP_2
– richiamate alle pagg. 14-15 della sentenza impugnata-;
[...]
- alle vicende relative al fallimento della e al Controparte_6 precedente concordato preventivo- prima omologato e successivamente revocato- nel quale risultava come assuntrice la mentre Parte_7 CP_2 prestava garanzia con beni immobili personali – richiamate a pag. 15 della sentenza impugnata-;
- all'ipotizzato avvicendamento societario tra le diverse entità – richiamato alle pagg. 16- 17 della sentenza impugnata-;
- alle risultanze arguibili dal verbale redatto dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Patti, in data 24/05/2022 che contestava, in quanto mai allegato agli atti, da cui sarebbe emersa la conclusione ad opera della di un contratto di vendita per conto della CP_2
10 , stabilendo il prezzo e ricevendosi sul conto corrente Parte_18 della marino 8 dei 12 bonifici eseguiti dall'acquirente, mentre gli ulteriori 4 erano confluiti a favore di;
così come contestava l'errata applicazione del Parte_2 disposto di cui all'art. 115 c.p.c. legato a tale vicenda – richiamata a pag. 10 della sentenza impugnata-; ribadendo, al riguardo, punto per punto le difese svolte nel corso del giudizio di primo grado che chiedeva venissero prese in considerazione dalla Corte unitamente agli ulteriori argomenti difensivi che esponeva e che verranno meglio analizzati in seguito, nella parte motiva.
Aggiungeva la reclamante che, in ordine alla posizione specifica della la CP_2
Curatela istante non avrebbe adempiuto all'onere su essa gravante di indicare quali sarebbero state le condotte colpevoli e dannose riferibili alla stessa, ovvero gli abusi compiuti ai danni dei creditori, condotte che, peraltro, come detto, al più dimostrerebbero l'esistenza di una Holding (individuale) nei cui confronti il Curatore potrebbe agire in responsabilità per danni da eterodirezione (art. 2497 c.c.) o un'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., ma mai essere rivelatrici della super società di fatto dichiarata con la sentenza reclamata.
Contestava, quindi, sia in punto di fatto che di diritto, l'estensione della liquidazione giudiziale così come dichiarata con la reclamata sentenza, in specie avuto riguardo alla posizione personale della CP_2
In sostanza, ribadiva la reclamante che pur trattandosi di società operanti nello stesso settore merceologico, sarebbero strutture dotate di autonomia gestionale, operativa, economica e finanziaria e, conseguentemente, non potrebbero mai essere ritenute “parti” della pretesa super società di fatto.
Con il 3° MOTIVO di appello, la reclamante censurava l'errata valutazione del requisito dell'insolvenza, a maggior ragione ove riferito alla la violazione e falsa CP_2 applicazione degli artt. 121 CCII e 2729 c.c.; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.
Sul punto, la reclamante contestava l'assunto del Tribunale secondo il quale “L'insolvenza risulta acclarata rispetto alle società (in liquidazione giudiziale) Parte_7 Parte_10
[...
(fallita), nei riguardi delle quali lo stato di decozione è stato, di già, accertato in seno alle rispettive procedure concorsuali con sentenze divenute definitive, mentre non è stata data la prova del contrario ad opera delle singole società e di imprenditore societario occulto di fatto” (cfr. pag. 20 sentenza CP_2 reclamata).
Precisava che tale decisione si poneva in contrasto con i principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità e quindi censurava “il grave errore commesso dal Giudice di primo grado laddove valutando il requisito dell'insolvenza ha affermato l'esistenza di una generalizzata insolvenza del preteso gruppo societario operando una sorta di consolidazione sostanziale delle passività – non ammessa dalla legge per i gruppi societari – e violativa del principio della separazione delle masse imposta dalla legge fallimentare”.
Ancor di più, censurata l'asserita illegittima inversione dell'onere della prova postulata con la sentenza gravata, assumeva la reclamante di avere per proprio conto dimostrato, avendolo dedotto in sede fallimentare nelle memorie di replica del 09/09/2024, di essere titolare di un 11 immobile il cui valore era stato stimato (nell'ambito della procedura esecutiva n. 48/2024 RGEI Tribunale di Patti) in €. 834.960,00, adducendo altresì di essere proprietaria anche di altri beni immobili come si poteva evincere della visura che allegava. Inoltre, quanto alla posizione della stessa risultava acquisita agli atti attestazione redatta in data CP_2
04/07/2024 nell'ambito della quale non si scorgeva alcuna criticità denotante il preteso stato di insolvenza.
Con il 4° MOTIVO di reclamo, infine, censurava la mancata decisione sulle istanze istruttorie tempestivamente articolate dalla stessa che venivano quindi CP_2 riproposte in questa sede.
In particolare, chiedeva che la Corte volesse ammettere, ex art. 41, comma 6, CCII, consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e verificare, in concreto, lo stato dei rapporti tra la e tutte le società indicate in sentenza nonché le condizioni di equilibrio CP_2 finanziario e solvibilità di ciascun soggetto, con particolare riferimento alla posizione della
CP_2
§ 4. Si costituivano nel procedimento principale ed in quelli riuniti:
- con atto depositato in data 13.03.2025, la Liquidazione Giudiziale della
“supersocietà di fatto” costituita tra la sig.ra (C.F. CP_2
), , con C.F._4 Parte_1 sede in Gioiosa AR (ME), Via Umberto I, n. 140, CAP 98063, C.F. e P.IVA
, con sede in Gioiosa AR P.IVA_1 Parte_2
Via Umberto I n. 165 C.F. e P.IVA , con P.IVA_2 Controparte_1 sede in Gioiosa AR Contrada Maddalena n. 24 C.F. e P.IVA , e P.IVA_3
, in persona del Curatore, Controparte_13
Avv. Controparte_5
- con atto depositato in data 14.03.2025 la Curatela del Fallimento della Costruzioni Nautiche srl unipersonale dichiarato con sentenza n.18/2021 R.S. pubbl. il 16.12.2021, in persona del Curatore Avv. Stefano Trimboli;
- con atto depositato in data 14.03.2025, la della Liquidazione CP_3 CP_14
in persona del Curatore Avv. ;
[...] Parte_7 Parte_4
le quali chiedevano il rigetto dei reclami proposti e la conferma della sentenza di primo grado.
§ 5. Disposta la riunione tra i tre procedimenti (quelli di più nuova iscrizione n. 48/25 e 55/25 venivano riuniti al primo n. 47/25) e disposta la surroga del presente consigliere relatore al precedente consigliere, astenutosi, la Corte, con ordinanza emessa in data 01.04.2025, rinviava la causa alla data del 23.09.2025, con le modalità della trattazione scritta (ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.).
Con successiva ordinanza emessa in data 21.05.2025, la Corte pronunciandosi sulle istanze nel frattempo proposte dalle reclamanti di trattazione orale della causa e nel contempo dalla Curatela della procedura di liquidazione della “SSDF” di anticipazione udienza, rigettava la richiesta di anticipazione udienza in ragione del carico del ruolo e delle priorità di trattazione di altre cause di più antica iscrizione, disponendo, in accoglimento della prima richiesta, la discussione orale per la data del 07 ottobre 2025, concedendo alle parti reclamanti termine
12 per il deposito di note di replica agli atti di costituzione delle Curatele giudiziali, fino al 15 settembre 2025, ed ulteriore termine alle parti reclamate per controreplicare, fino al 30 settembre 2025.
Infine, in esito all'udienza di discussione orale del 7 ottobre 2025, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I reclami non meritano accoglimento per i motivi di cui appresso si dirà.
§. 1. Vanno prioritariamente affrontate le questioni preliminari sollevate dalle parti.
Innanzitutto, va osservato che la declaratoria di estinzione del procedimento azionato dal nei confronti della , correttamente Parte_5 Parte_19 non è stata estesa all'intero giudizio, attesa la successiva separata iniziativa processuale della Curatela della liquidazione giudiziale di la quale seppure riunita al Parte_8 primo procedimento, ha mantenuto la propria autonomia, legittimando la successiva pronuncia del Tribunale.
Passando alla trattazione della questione sollevata da tutte le reclamanti, relativa alla commistione delle due procedure, fallimentare e della liquidazione giudiziale, va osservato quanto segue.
Va premesso, in via generale, che la S.C. di cassazione, anche recentemente (Cfr. Cass. n. 204/2024) ha ribadito i principi che ormai possono considerarsi parte del diritto fallimentare vivente, partendo dalla disamina della riforma del diritto societario che, com'è noto, ha espressamente consentito la partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali ad una società di persone (cd. “supersocietà”), richiamando così gli artt. 2361 c.c. e 111 duodecies disp.att. c.c., che, infatti, hanno inequivocamente previsto che una società di capitali possa assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile, tra l'altro, di una società in nome collettivo, pur se irregolare (art. 2297 c.c.) come la società di fatto.
La giurisprudenza di legittimità, pertanto, ha dato ingresso ad un'interpretazione che non solo ha riconosciuto la possibilità che una società di capitali possa partecipare ad una società di fatto, apparente o occulta, anche per facta concludentia, «…ma consente di affermare che, una volta acquisito, secondo un procedimento definito “ascendente”, che la cooperazione fra un soggetto persona fisica ed una società a responsabilità limitata ha operato anche per facta concludentia sul piano societario, secondo i consolidati tratti dell'esercizio in comune dell'attività economica, dell'esistenza di fondi comuni (da apporti o attivi patrimoniali) e dell'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, dunque un agire nell'interesse dei soci, nonché dell'assunzione ed esteriorizzazione del vincolo, anche verso i terzi, ne deriva - in via
“discendente” - dalla conseguente società di persone, di fatto e irregolare, la necessaria responsabilità personale dei suoi componenti, così instaurandosi il presupposto per le rispettive dichiarazioni di fallimento, diretta quanto al soggetto collettivo, e per ripercussione, tanto ai suoi soci, ai sensi dell'art. 147 l.fall. » (cfr. Cass. 4784/2023, che sul punto richiama Cass. n. 31999 del 2022).
Ha precisato la S.C. (cfr. citata 204/24) che nel medesimo senso, del resto, depone l'art. 147, comma 1°, l.fall., nel testo successivo alla riforma della legge fallimentare, il quale, in coerenza
13 con la predetta opzione normativa, dispone che “la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile” (e cioè di una società in nome collettivo, di una società in accomandata semplice o di una società in accomandita per azioni) “produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”, in tal modo ribadendo la possibilità che le società di persone, anche se di mero fatto (cd. “supersocietà” di fatto), abbiano, tra i propri soci illimitatamente responsabili, altre società, anche di capitali, con “tutte le implicazioni, ivi compreso il possibile fallimento della società di fatto, cui quella di capitali abbia partecipato, e dei suoi soci illimitatamente responsabili”.
Ne consegue che, ha ribadito la S.C., una volta «… accertata l'esistenza di una società di fatto e la sua insolvenza, i soci possono essere dichiarati falliti in estensione … di quello della società di fatto, che invece va accertata nei suoi elementi costitutivi e nello status di soggetto imprenditore insolvente”, tanto “ai sensi dell'art. 147, 1° comma, l.f. » (Cfr. Cass. n. 1095 del 2016, in motiv;
Cass. n. 12120 del 2016) quanto a norma dell'art. 147, comma 5°, L. fall.
L'art. 147, comma 5°, l.fall., secondo quanto ripetutamente affermato dalla S.C. (Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 3867 del 2020; Cass. n. 10507 del 2016; più di recente, Cass. n. 20552 del 2022, in motiv.), trova, in altri termini, applicazione «…non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva (Cass. n. 366 del 2021, in motiv.), anche (come, del resto, confermato dall'art. 256, comma 5, c.c.i.) nel caso in cui il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto) (Cass. n. 4712 del 2021, in motiv.; conf., del resto, Corte cost. n. 255/2017, secondo la quale “un'interpretazione dell'art. 147, quinto comma, l.fall. che conducesse all'affermazione dell'applicabilità della norma al solo caso (di fallimento dell'imprenditore individuale) in essa espressamente considerato, risulterebbe in contrasto col principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.”) » – Cfr. citata Cass. 204/24-.
Analoga disposizione è contenuta nell'art. 256 CCII, applicabile ratione temporis, il cui comma 4 sancisce “Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali”; ed il comma 5, secondo cui: “Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile”.
E' vero che la più recente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “Nel caso in cui il fallimento della società sia stato dichiarato nella vigenza della legge fallimentare, anche la domanda di estensione della procedura nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, seppur proposta dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi, resta disciplinata dalla legge fallimentare, in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 390 CCII.” (Cfr. Cassazione civile, Sez. 1 -, Ordinanza n. 24247 del 31/08/2025 -Rv. 675671 – 01-).
Ma occorre tener presente che il quesito al quale la S.C. ha dato risposta era se, una volta dichiarato il fallimento di un soggetto sotto la vigenza della normativa contenuta nella legge
14 fallimentare del 1942, il procedimento del fallimento in estensione della “supersocietà” di fatto, promosso dalla curatela del primo fallimento dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi, debba o meno sottostare alla disciplina normativa della nuova legge.
Gli partendo dal disposto di cui all'art. 390 CCII che ai commi 1° e 2°, per quanto Pt_20 qui di interesse, prevede che «I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare […] depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 […]. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 […]», hanno ritenuto che il richiamo alle «procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al primo comma» legittimasse una interpretazione, ancorata al dato letterale, per cui tutte le fasi e le sottofasi che originano dalla procedura “madre”, comprese le eventuali impugnazioni (concordati fallimentari, riaperture di fallimento), sono destinate ad essere regolamentate ratione temporis - sotto il profilo temporale - dalla normativa vigente rispetto alla procedura madre. Tra tali effetti, vi è anche quello dell'applicazione dell'art. 147 l.fall. all'istanza del curatore di estensione dello stesso fallimento ad altri soggetti depositata nella vigenza del Codice della Crisi.
Nella fattispecie sotto scrutinio della presente Corte, invece, l'istanza di estensione muove a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società
[...]
con sede in Gioiosa AR (socio unico e amministratore: Parte_7 [...]
) avvenuta con sentenza n. 3/23 del 31.03.2023 e dell'istanza promossa dal Parte_11
Curatore di tale L.G., Avv. , per cui correttamente il Tribunale l'ha ritenuta Parte_4 ammissibile, a nulla rilevando che una delle società socie della Supersocietà di fatto, fosse già stata dichiarata fallita (la non essendo tale evenienza esclusa dalla Parte_3 normativa in esame ed e intomatici dell'esistenza di tale SDF solo in esito agli ulteriori accertamenti eseguiti sulle realtà imprenditoriali sottoposte ad osservazione.
Gli stessi Giudici di legittimità, nella citata pronuncia (cfr. Cass. 24247/25), riconoscono che l'art. 256 CCII prevede letteralmente che solo quando sia aperta una procedura di liquidazione giudiziale di una società regolata nei capi III, IV e VI del titolo V del codice civile o di un suo socio, può aprirsi la liquidazione giudiziale anche nei confronti di soci illimitatamente responsabili. Ed è proprio questa la circostanza verificatasi nel caso di specie.
Né, contrariamente all'assunto delle reclamanti, nei confronti delle società di fatto, occulte fino all'accertamento giudiziale, sussiste alcuna preclusione temporale per addivenire alla dichiarazione della liquidazione giudiziale delle stesse;
non ricorre, inoltre, neanche il limite annuale previsto dall'art. 256, secondo comma, CCI nei confronti dei soci illimitatamente responsabili che ne facciano parte (cfr. citato art. 256 comma 2: “La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi”) attesa la veste irregolare della società e la volontà dei soci di non esteriorizzare il vincolo sociale, la cui natura occulta è suscettibile di venire meno solo a seguito dell'accertamento giudiziale attraverso il quale i terzi potranno acquisire legale conoscenza dell'eventuale cessazione della relativa attività.
Nessuna violazione dell'art. 33 CCII può peraltro configurarsi nella fattispecie in esame.
15 Secondo tale disposizione, infatti, “
1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INIPEC, per un anno decorrente dalla cancellazione”.
Trattasi, all'evidenza, di previsioni che mal si attagliano al caso qui scrutinato, attesa la mancata esteriorizzazione del vincolo sociale e la natura occulta della società e dei soci illimitatamente responsabili, situazioni, come detto, conoscibili da parte dei terzi solo con l'accertamento giudiziale.
Non a caso, del resto, per le società non iscritte (società di fatto o irregolari), non viene dettata nessuna specifica disposizione, sicché esse continuano ad essere assoggettate a fallimento senza alcun limite temporale.
Senza considerare, poi, che nel caso in esame la super società di fatto risultava ancora operativa al momento dell'estensione della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, così come i soci illimitatamente responsabili (ossia le società di capitali) non risultavano cancellati dl registro delle imprese.
Le suddette eccezioni preliminari, vanno, pertanto tutte disattese.
§
Nelle note difensive autorizzate in vista dell'udienza del 7.10.2025, la Parte_2
, eccepiva ancora che il Tribunale di Patti avrebbe commesso una grave ed
[...] evidente violazione di legge, nominando Curatore della Liquidazione giudiziale della super- società di fatto (tra CP_2 Parte_7 Parte_2
, un
[...] Parte_21 professionista, diverso dalla Curatrice della L.G. di Avv. , Parte_7 Parte_4 cioè l'Avv. e ciò in asserita violazione dell'art. 257 CCII, il quale prevede Controparte_5 che “Nei casi previsti dall'articolo 256, il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure”.
Tale eccezione risulta innanzitutto inammissibile, per non essere stata proposta in sede di reclamo ex art. 51 CCI, ma soltanto con le note autorizzate prima dell'udienza di discussione.
E' noto, infatti, che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi sotto il vigore della legge fallimentare, applicabile anche alla nuova disciplina introdotta dal CCI “Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 legge fall. (nella formulazione vigente "ratione temporis", conseguente alla modifica introdotta con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169) deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e la relative conclusioni, ancorchè non sia richiesta l'indicazione degli "specifici motivi" di cui all'art. 342 e 345 cod. proc. civ. Ne consegue che tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo poiché l'ambito dell'impugnazione resta circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante, in ciò differenziandosi dal reclamo avverso il decreto di rigetto di cui all'art. 22 legge fall., che non richiede particolari forme volte a delinearne il contenuto ed ha piena natura devolutiva, attribuendo alla corte d'appello il riesame completo della "res iudicanda", senza che l'ambito della sua cognizione sia limitato alla valutazione della fondatezza delle ragioni 16 fatte valere dalla parte reclamante” (Cfr. Cass. civ. sez. 1, sentenza n. 12706 del 05.06.2014; più recentemente, Cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31531 del 03/11/2021 -Rv. 662737 – 01-).
Essa, in ogni caso, risulta infondata nel merito, non essendo previsto dal sistema che alla violazione della citata previsione consegua alcun vizio degno di rilievo ai fini invocati, ossia inficiante la sentenza impugnata.
§ 2. Prima di passare al dettaglio delle emergenze istruttorie, è bene anticipare che la lettura degli atti consente alla Corte di ritenere che la commistione patrimoniale tra le società del gruppo e la stessa sia evidente, così come sia acclarata la sussistenza di una CP_2
“super–società” d a la persona fisica e le altre società di capitali, che hanno operato quali soci illimitatamente responsabili di questa.
Comprovato deve ritenersi da un lato il rapporto di fatto esistente tra i suddetti soggetti giuridici la cui attività risulta confluire verso un unico scopo sociale, comune a tutti, e dall'altro il requisito dell'insolvenza, come appresso si specificherà.
Da quanto ci si accinge ad esporre risulta invero evidente allo sguardo di un interprete esterno la sussistenza del vincolo sociale che accomuna le suddette realtà imprenditoriali, tutt'altro che autonome e volgenti al conseguimento di fini utilitaristici della singola impresa o del singolo socio, in quanto -al contrario- espressione del comune intento operativo e in cui si sostanzia sia l'elemento oggettivo (conferimento di beni e servizi idonei a formare un fondo comune;
partecipazione dei soggetti all'alea comune dei guadagni e delle perdite) che quello soggettivo (cd. “affectio societatis”) della supersocietà di fatto.
Come già evidenziato dal Giudice di prime cure, tutte le società in esame sono governate dagli stessi amministratori di fatto e di diritto, con una netta centralità della figura di
CP_2
Basti pensare che, come si evince dalle visure camerali in atti, la risulta socia CP_2 unica e amministratrice unica della società società del Controparte_1 gruppo, costituita in data 19.05.2022, con inizio attività in data 01.06.2022 e l'unica ancora attiva al momento dell'estensione della liquidazione giudiziale, in quanto all'evidenza destinata a procrastinare l'operatività della supersocietà di fatto accertata in questo procedimento, costituendone uno schermo formale) e della società Controparte_6
(la prima delle società operative, già dichiarata fallita nel 2021),
[...] circostanza che, unitamente alla mole di elementi che di seguito si evidenzieranno, già traccia il perimetro operativo, anche temporale, delle vicende in esame, rendendo palese quella continuità operativa e quella comunione di intenti tipica del vincolo societario.
La stessa inoltre, risulta unica dipendente della società CP_2 Parte_2
liquidazione volontaria, nella quale è socio unico e liquidatore il figlio (di
[...] CP_2
; quest'ultimo, infine, è anche socio unico e amministratore
[...] Parte_11 unico della società , in liquidazione giudiziale dal Parte_1 Parte_1
31.01.2023.
Occorre anche sgombrare il campo dal comune rilievo mosso dalle reclamanti in ordine all'asserita impossibilità di configurare nel caso di specie una supersocietà di fatto, a causa del NON contemporaneo esercizio dell'attività di impresa.
17 Tale assunto risulta infondato.
Dalle visure camerali in atti, si evince, invero, che la prima società (
[...] nipersonale) è stata costituita in data 04.07.2000 ed iscritta il 14.11.2000. Parte_3
Tale società è stata ammessa al concordato preventivo, omologato il 31.10.2014, e successivamente è stata dichiarata fallita in data 17.12.2021.
La seconda società ( risulta costituita il 14.03.2012 e iscritta il Parte_7
23.03.2012, con inizio attività in data 29.3.2012. Nei confronti di tale società, poi, è stata aperta la liquidazione giudiziale in data 31.01.2023.
La terza società ( è stata, invece, costituita in data 22.06.2017, Parte_2 con data iscrizione 06.07.2017 ed inizio attività in data 21.08.2017 (ossia mentre era in corso l'esercizio del concordato preventivo della prima società; essa risulta in liquidazione volontaria dal 26.08.2022).
Infine, la quarta società ( risulta costituita in data Controparte_1
19.05.2022, con data iscrizione 25.05.2022 ed inizio attività 01.06.2022 (stessa attività prevalente della dichiarata in liquidazione giudiziale dal 31.01.2023). Parte_7
Ebbene, è noto che con il contratto di società (palese o occulta, come nel caso di specie) due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.). Trattasi all'evidenza di un contratto consensuale, di durata, appartenente alla categoria dei contratti con comunione di scopo, per sua natura plurilaterale e aperto, nel senso che è strutturalmente predisposto per l'ingresso di nuovi soggetti, mentre il venir meno di uno di essi (per morte, per recesso, per esclusione), così come la dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale di alcuni di essi (evenienza che nel caso in esame ha coinvolto due delle citate società) non determina l'estinzione o lo scioglimento della società, salva solo l'ipotesi in cui venga a mancare la pluralità dei soci ed essa non venga ricostituita nel termine di sei mesi (art. 2272, n. 4, c.p.c.).
Appare, quindi, manifesto come la società di fatto qui esplorata potesse contare in CP_4 tutto il periodo sopra considerato della contemporanea, simultanea, presenza nella propria compagine occulta di una pluralità di soci, a nulla rilevando che nel corso del durevole rapporto qualcuno di essi sia temporaneamente venuto meno per intervenuto fallimento ( unipersonale) o dichiarazione giudiziale ( , Parte_10 Parte_7 restando la società operativa anche con le restanti forze e potendo essa sempre contare sull'apporto costante del socio, persona fisica, che ha operato all'unisono CP_2 con gli schermi societari di volta in volta succedutisi.
Va peraltro precisato, a proposito dei soci già dichiarati falliti, che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sezione 1, sentenza n. 22263 del 31.10.2012) ha chiarito che se è vero che il fallimento della società ne determina lo scioglimento (art. 2308 c.c.) è anche vero che quest'ultimo non determina né l'estinzione della società, che consegue soltanto alla sua cancellazione (art. 2495 c.c.), né la decorrenza del menzionato termine annuale di fallibilità e, conseguentemente, dei suoi soci illimitatamente responsabili;
infatti, la dichiarazione fallimento, sebbene operi di diritto, così come le altre cause di scioglimento della società, non comporta di per sé alcuna alterazione del vincolo sociale e dell'organizzazione sociale, i
18 cui organi restano in funzione, sia pure con le limitazioni conseguenti all'intervenuto spossessamento (Cass. 4 dicembre 1992, n. 12928; Cass. 21 aprile 1997, n. 3400; Cass. 11 ottobre 1999, n. 11361; Cass. 23 aprile 2010, n. 9723, secondo cui neppure la chiusura del fallimento è causa di estinzione della società); la società, pertanto, con il fallimento “entra in stato di liquidazione e rimane in vita sino al momento della cancellazione” (Cfr. Cass. ord. 3 maggio 2012, n. 6692).
Né, pacificamente, la messa in liquidazione di una società equivale alla cessazione dell'attività che, invece, per stessa previsione codicistica coincide solo con la “cancellazione dal registro delle imprese” (cfr. art. 33 CCII).
§ 3. Passando all'analisi delle emergenze istruttorie, è bene chiarire come gli elementi sui quali poggiava la richiesta di estensione della alla SSDF, evidenziati nell'istanza della Pt_7
Curatela della e valorizzati dal Tribunale nella Parte_1 sentenza reclamata, reggano pienamente alle censure mosse dalle società reclamanti nei motivi di reclamo ad esse comuni, ivi comprese quelle mosse dalla risultando CP_2 anzi addirittura corroborati dalle nuove emergenze nel frattempo acquisite agli atti.
§ 3.1. Occorre, intanto, precisare che dal compendio istruttorio è pacificamente emerso che tutte le società di capitali sopra menzionate, avevano lo stesso oggetto sociale.
Sul punto, l'unica contestazione è stata mossa dalla reclamante società Parte_2
la quale sebbene abbia confermato di vendere, nella medesima sede delle altre società,
[...] le imbarcazioni, ha contestato di occuparsi di costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto, deducendo che l'unica attività esercitata riguarderebbe la commercializzazione di imbarcazioni da diporto prodotte da terzi, “tra le quali anche quelle realizzate dalla con la quale si sono sviluppati regolari rapporti Parte_7 commerciali” (cfr. atti difensivi della società . Parte_2
Tale difesa, tuttavia, risulta contraddetta dallo statuto della società Parte_2 dal quale, tra l'altro, emerge testualmente che tra le attività prevalenti della società vi fosse anche quella di “costruzione, riparazione, manutenzione e ricovero di imbarcazioni in vetroresina legno e plastica…”, svolgendosi, dunque, la medesima attività della
[...]
e delle altre società indicate in atti (cfr. visura camerale della Parte_7 [...] in atti). Parte_2
Le stesse società, poi, hanno pacificamente condiviso la medesima sede operativa, sita in Gioiosa AR, c.da Caferì, ove avveniva la fase cantieristica volta alla costruzione, riparazione, demolizione, manutenzione, e la commercializzazione di imbarcazioni da diporto.
Se ciò poteva trovare una giustificazione, per un certo lasso temporale, limitatamente ai rapporti tra la e la nel contratto di affitto Parte_22 Parte_7
d'azienda del 29.03.2012 (comprendente tutti i beni e le attrezzature di proprietà della
) per la durata di anni sei, rinnovabili, e nell'assunzione Parte_23 da parte della dell'obbligo di prosecuzione dell'azienda della Parte_7 Parte_3 prevista con l'omologazione del concordato preventivo (poi revocato, con Parte_10
fallimento della come oltre si vedrà, nessuna Parte_10 plausibile scusante (neanche formale) trova nei rapporti con le altre società, potenzialmente
19 concorrenti sul mercato, il che rappresenta la prima spia del fatto che la citata sede costituisse in realtà il nucleo operativo dell'accertata i fatto. CP_15
Tale dato, del resto, già ricavabile dagli atti della procedura e valorizzato nella sentenza impugnata, ha trovato definitiva conferma a seguito dell'accesso effettuato in data 18.01.2025 dal Curatore della liquidazione della S.S.D.F., i cui esiti sono confluiti nella relazione ex art. 130, comma 1, CCII, allegata all'atto di costituzione in questa fase (con degli omissis) siccome, all'evidenza, sopravvenuta alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Dalla citata relazione si ricava, innanzitutto, che, a seguito di sopralluogo eseguito presso la sede legale della ultima ad essere costituita, non è stato rinvenuto Parte_21 alcun ufficio riferibile alla società, precisandosi che “l'indirizzo risultante dalla visura camerale (C.da Maddalena n. 24 in gioiosa AR) corrisponde ad una privata abitazione con annessi terreni. La sig.ra ha affermato, come risulta da verbale di apposizione sigilli, che la sede legale risultante dal CP_2
Registro delle Imprese non corrisponde alla sede effettiva, trattandosi di indirizzo di comodo”.
Per quanto riguarda la sede legale della non è stato rinvenuto alcun Parte_24 ufficio riferibile alla società precisandosi che “l'indirizzo risultante dalla visura camerale (Via Uberto I n. 165 – Gioiosa AR) risulta chiuso al pubblico con saracinesca parzialmente abbassata e con cartello “Affittasi” affisso all'esterno. I locali si presentano impolverati e privi di mobili e documenti. In sede di audizione il sig. ha dichiarato che la sede legale in Piazza Cristoforo Colombo, in Gioiosa Pt_11
AR (ME)” luogo ove in effetti sono stati invece trovati i beni di proprietà di CP_2 come da richiamato verbale di apposizione di sigilli (cfr. pag. 2/3 della citata relazione ex art. 130 CCII).
Per quanto attiene, poi, all'accesso presso la sede operativa, l'unica sede rinvenuta è quella sita in Gioiosa AR, in c.da Caferì n. 2, che si presentava al momento del sopralluogo “in discreto stato conservativo con quasi nessuna lavorazione sospesa.”.
In detta relazione si evidenziava inoltre, a riprova della continuità dell'azienda operativa, come l'autorizzazione Unica Ambientale n. 9/2022 concessa dalla Città Metropolitana di Messina in data 02/05/2022 a favore della sia stata volturata alla Parte_7 CP_1 in data 02/11/2022, concretizzandosi un passaggio diretto anche dell'autorizzazione
[...] da un'impresa ad un'altra (cfr. Pag. 13 della relazione ex art. 130 CCII del Curatore della SSDF).
§ 3.2. Per rimanere sul piano delle risorse materiali e immateriali (assets) sulle quale si fondava l'operatività dell'accertata SUPERSOCIETA' di fatto, va osservato come l'intero compendio istruttorio, in cui sono confluiti numerose mails, vari provvedimenti giudiziari, plurima documentazione anche fotografica, querele, ed altro, di cui si darà conto nel corso della presente trattazione, è univocamente significativo nel senso di ritenere, conformemente a quanto osservato dalle Curatele reclamate, come la predetta SSDF potesse contare su un marchio “ ” promosso dalla stessa in cui in realtà (in perfetta CP_2 CP_2 coerenza con il deliberato del Tribunale di Patti) confluiva l'attività delle singole società e con cui venivano, infatti, reclamizzate tutte le imbarcazioni (secondo un catalogo che prevedeva anche la medesima denominazione dei vari prodotti offerti, nel tempo, sul mercato – cfr. sul punto, querela , a prescindere dalla formale “ragione sociale” CP_16
20 dell'impresa in quel momento operante che dava veste fiscale alle operazioni attraverso l'emissione della fattura.
Basti pensare, solo a titolo esemplificativo, che tra i modelli pubblicizzati dalla , in CP_2 vista della VI edizione del salone Nautico di Bologna (in programma per il mese di ottobre 2025), nonostante il fallimento della unipersonale e della Parte_25 nei cui confronti è stata aperta la liquidazione giudiziale a gennaio Parte_7 del 2023, vi erano ancora quelli denominati “ – 550” e “ 5.90” CP_17 CP_18 che, come si vedrà dal prosieguo della trattazione, erano commercializzate dalle citate precedenti società e da (cfr. sul punto, allegati nn. 11-12-13 Parte_2 alla querela e vicende relative alla vendita dell'imbarcazione “Gabry -550” a tale CP_16
e dell'imbarcazione 5.90” in data 03.10.2020 dalla Persona_1 CP_18 [...]
a tale , di cui si dirà oltre). Parte_24 Persona_2
Del resto, nello stesso post pubblicitario (citato all. n. 13 della querela su CP_16
Facebook, la si faceva vanto della presenza sul mercato dal 1998, nonostante la CP_2
l'ultima società ancora operativa sul mercato fosse stata istituita Controparte_1 solo nel 2022.
In tale contesto si inseriscono l'utilizzo degli stessi contatti email e telefonici (come oltre si vedrà) ed inoltre il promiscuo uso dell'autocarro targato CA698XV (su cui il logo è apposto), ancora formalmente risultante nella titolarità di (Cfr. visura PRA Parte_10 allegata agli atti); mezzo che è stato trasferito in godimento a nell'ambito Parte_7 del contratto di affitto di azienda del 29 marzo 2012 e che ancora oggi si trova nella disponibilità di (cfr. citata Relazione ex art. 130 CCII in cui si dà atto Controparte_1 del fatto che detto autoveicolo è ancora presente in Contrada Caferì, ove si trova il cantiere navale in ultimo utilizzato da . Parte_21
§ 3.3. Sotto il profilo della continuità dell'attività di impresa e del ruolo societario rivestito dalle varie società coinvolte nella procedura di estensione della liquidazione giudiziale e della stessa va ribadito che l'ultima società creata dalla di cui la CP_2 CP_2 stessa risulta amministratrice e socia unica, la avente sede in Controparte_1
Gioiosa AR (ME), Contrada Maddalena n. 24, ed unità locale in Gioiosa AR (ME) Contrada Caferì snc, esercitava la stessa identica attività della Parte_7
(consistente in “costruzioni, riparazioni, manutenzioni e ricovero di imbarcazioni da diporto e sportive”) che, come si è detto, nel frattempo è stata dichiarata in liquidazione giudiziale il 31.01.2023.
Nonostante la società fosse formalmente amministrata dal figlio, la si è CP_2 presentata ai terzi quale referente della prendendo contatto con i Parte_7 fornitori, ordinando merci in nome e per conto della stipulando Parte_7 contratti, utilizzando gli stessi contatti telefonici e indirizzi mails di quest'ultima.
Gli accertamenti eseguiti, in adempimento dell'incarico ricevuto, dal Curatore della Liquidazione Giudiziale di hanno consentito di verificare Parte_7 attraverso plurimi elementi di riscontro, come i fornitori della società nonché gli organizzatori del Salone Nautico di Genova (la manifestazione fieristica nazionale più prestigiosa del settore) avessero intrattenuto i propri rapporti commerciali esclusivamente
21 con la anziché con il legale rappresentante CP_2 Parte_11
(figlio della predetta).
[...]
§. 3.4 Emblematica in tal senso risulta essere la PEC della con la Parte_26 quale tale società ha comunicato in maniera netta di avere avuto esclusivamente rapporti di tipo commerciale con la sia quale unico esclusivo referente della CP_2 [...] con i quali ha intrattenuto rapporti nel periodo 2020/2021, sia Parte_7 recentemente per conto della ditta Controparte_1
Più specificatamente, la nell'indicata mail, dopo aver precisato che gli Parte_26 ordini della del loro prodotto (Acetone) avvenivano Parte_7 telefonicamente da parte della , ha aggiunto testualmente “circa tre mesi fa CP_2 abbiamo ricevuto una mail da parte della ditta (per noi cliente nuovo, Controparte_1 in quanto sconosciuto) proveniente dallo stesso contatto email della chiedendo un preventivo Parte_7 per l'acquisto di prodotto acetone. La email era firmata con indicato Controparte_1 il marchio del nome indirizzo e numeri telefonici. Il numero di contatto telefonico è uguale a CP_2 quello in nostro possesso per contattare la (cfr. allegato n. 6 all'istanza ex art. Parte_7
256, comma IBV, CCI del Curatore della L.G. della soc. . Parte_7
Vani devono ritenersi i tentativi della difesa (cfr. sul punto reclamo e CP_2 [...] nonché memorie difensive depositate nella fase pre-liquidatoria) di sminuire Controparte_1 la portata ed il rilievo di tale emergenza istruttoria, essendo tutti basati sul dato formale dell'intestazione degli ordini, delle fatture in capo alla società in bonis e sulla Parte_7 circostanza che anche i pagamenti venissero eseguiti da tale ultima società e per essa dal suo legale rappresentante. Trattasi, invero, di elementi che più che porsi in contrasto con la tesi della istante, fatta propria dal Tribunale, sono con essa perfettamente compatibili, CP_3 non essendo stata messa in dubbio l'esistenza formale della società e delle operazioni a lei
“apparentemente” facenti capo.
Allo stesso modo del tutto ininfluente ai fini in esame è il dato della mancata indicazione del numero di telefono e se lo stesso fosse di pertinenza della ovvero della società CP_2 [...]
(cfr. pag. 17 del reclamo in quanto ciò che assume rilievo è la Parte_7 CP_2 comunanza del mezzo adoperato e l'unicità del soggetto agente.
§ 3.5. Negli stessi termini si è espresso il legale rappresentante della Controparte_19
creditrice della ella parte in cui ha comunicato che “i rapporti
[...] Parte_7 commerciali con la SI.ra erano preponderanti rispetto a quelli intrattenuti con il legale CP_2 rappresentante SI. e che la stessa presenziava durante i saloni nautici”, Parte_11 circostanza che piuttosto che essere sconfessata dalla è stata da quest'ultima CP_2 semmai giustificata affermandosi come fosse del tutto normale che la predetta, in quanto operante nel settore da anni, frequentasse tale tipo di manifestazione, senza tuttavia che la stessa difesa prendesse posizione sul fatto che tale presenza era, anche agli occhi dei fornitori, dei clienti e dei terzi, come anche oltre si vedrà, percepita (e di fatto lo era) come punto di riferimento operativo dell'unico “gruppo” , a prescindere dalla forma societaria CP_2 ricoperta al momento.
§ 3.6. Contrariamente all'assunto delle reclamanti, altrettanto significativo è lo sviluppo dei rapporti commerciali intrattenuti dalla on la società Parte_7 [...] plasticamente esposti nelle mails allegate agli atti della procedura, nelle Parte_27
22 quali si specifica che il rapporto contrattuale culminato (a ridosso della sottoposizione della società a liquidazione giudiziale) nella compravendita di una imbarcazione (con emissione di fatture nr. FPR 16/22 del 08.09.2023 -rectius 2022- saldata con nr. 3 bonifici del 25.07.2022, 28.07.2022 e 04.08.2022, e FRP 17/22 del 12.10.2023 -retius: 2022-), saldata con bonifico del 12.10.2022) aveva visto quale unico referente la CP_2
A ciò si aggiunga che, come evidenziato dal Tribunale, nell'impugnata sentenza, la commistione patrimoniale tra tali figure (e il ruolo ricoperto dalla anche in CP_2 proprio) si ricava dalle modalità con cui sono stati eseguiti i pagamenti, in quanto avvenuti in tre distinte tranches non al venditore bensì alla Parte_7 CP_2 personalmente (sotto lo pseudonimo “MARINO COSTRUZIONI NAUTICHE”) con altrettanti bonifici tratti su conto POSTEPAY riferibile alla e con causale CP_2 rispettivamente 1°, 2° e 3° “acconto nostro ordine n. 225/2022 del 22/07/2022 su fattura da ricevere” per la complessiva somma di € 20.598,010 specificandosi che l'ultimo pagamento a saldo di € 10.598,00, era avvenuto previa compensazione di un credito di € 4.941,00 vantato da nei confronti della predetta società (cfr. all. 10/11 Parte_1 dell'istanza del Curatore, avv. ). Pt_4
A nulla rileva ai fini in esame che dalla documentazione allegata agli atti non si evinca la sottoscrizione della quanto alla disposta compensazione, come contestato dalla CP_2 reclamante atteso che nonostante trattasi di elementi emersi in sede pre- CP_2 liquidatoria non è stata prodotta alcuna documentazione contraria, idonea a smentire tale ricostruzione ad opera della parte interessata (mail commerciale di risposta, scritture contabili e via dicendo), e rilevato comunque che, anche a prescindere dalla suddetta compensazione con altri debiti della non vi è dubbio (per non Parte_7 essere stato neanche contestato in punto di fatto) che tale operazione sottolinei, ancora una volta, con disarmante evidenza, l'intima commistione tra tali realtà economiche e la stessa per cui -contrariamente all'assunto delle reclamanti- alcuna erronea CP_2 valutazione e/o interpretazione dei fatti può addebitarsi al Giudice di prime cure, specie avuto riguardo alla lettura congiunta di tali emergenze unitamente alle altre risultanze istruttorie sopra evidenziate e di quelle di cui ancora si dirà.
A differenza di quanto argomentato dalla reclamante e a dispetto delle CP_2 giustificazioni dalla stessa addotte, nessun riscontro si ricava dagli atti circa il fatto che il figlio di costei (legale rappresentante della non disponesse a quel tempo di un Parte_7 conto corrente bancario attivo (eme data del 31.12.2023 risultava ancora aperto il conto corrente bancario con acceso prima del 31.03.2018 Controparte_20 avente n. 06697 1000 0001748 e poi mutato nel n. 069951000 000 10084, sul quale peraltro la era delegata ad operare, mentre non risulta contestata l'esistenza del conto presso CP_2 la intestato al , menzionato nella sentenza Controparte_21 Parte_11 impugnata che sul punto richiama l'allegato n. 5 alla memoria depositata in primo grado dalla Curatela istante); circostanza non superata neanche dalla documentazione depositata dalla in allegato alle ultime note difensive del 15.09.2025 consistente nelle CP_2 di recesso dai relativi contratti di conto corrente della Parte_28
da Banca Sella, MPS, Creval, .
[...] CP_22
Ma in ogni caso, anche a considerare vera tale circostanza (ossia l'indisponibilità da parte del di un proprio conto/corrente, evenienza che comunque poco si concilia con Pt_11
l'esercente un'attività imprenditoriale) rimarrebbe comunque del tutto inspiegabile
23 l'intromissione in questa triangolazione della , la quale – si badi- nel frattempo era CP_2 divenuta amministratrice unica e legale rappresentante della società
[...]
(come detto, costituita in data 19.5.22, con iscrizione il 25.5.22 ed inizio Parte_21 attività in data 01.06.2022), e quindi così operando ha finito con l'interferire positivamente su attività di soggetto commerciale potenzialmente concorrente di quest'ultima società; antinomia economica che può spiegarsi solo nell'ottica abbracciata dal Tribunale nella sentenza impugnata.
Ciò, del resto, svela ancora una volta l'inconsistenza della tesi difensiva che poggerebbe sull'autonomia commerciale della essendo le commistioni Parte_21 appena evidenziate assolutamente incompatibili con tale assunto difensivo.
La circostanza, poi, che le superiori somme sarebbero state utilizzate totalmente per pagare fornitori di (cfr. pag. 20 del reclamo che a tal fine richiama l'all. Parte_7 CP_2
4 – fattura Amik Italia spa – fattura Macor Sport sas) non si comprende come possa sminuire la portata indiziaria, se non probatoria, di tali elementi, finendo semmai con il rafforzarli in quanto (a prescindere dalla fungibilità del denaro entrato nel frattempo nella disponibilità della ) evidenzia la non occasionalità dell'operazione e l'inserimento di essa in una CP_2 dina tiva che per l'appunto si fondava sulla integrale commistione tra tali realtà commerciali e come la stessa entrasse a pieno titolo in tale circuito, a prescindere CP_2 dal fatto che avesse o non avesse acceso una partita IVA come imprenditore individuale.
Trattasi, invero, di un dato (pagamento da parte di in data 16.06.2022 di CP_2 alcune fatture delle società Amik Italia S.p.A. e Macor Sport s.a.s, per forniture effettuate in favore della società nel marzo dello stesso anno- cfr. all. 4-) di per sé Parte_7 gravemente indiziario, nel senso sopra anticipato, specie ove lo si legga, come detto, tenendo presente il fatto che nel frattempo la stessa aveva intrapreso l'attività quale CP_2
A.U. della cir trovare una spiegazione logica Parte_21 solo nell'ottica sopra propugnata.
Infatti, come già osservato dal Giudice di prime cure, la circostanza che il pagamento di un creditore della sia avvenuto ad opera di risulta sintomatico Parte_1 CP_2 dell'ingerenza societaria di quest'ultima, considerato che tali decisioni, di regola, competono agli organi amministrativi della società.
Ciò, inoltre, evidenzia in maniera lampante la mancanza del perseguimento di un interesse personale della persona fisica e disvela, piuttosto, come le condotte della stessa CP_2 siano state finalizzate allo svo ttività di impresa e al perseguimento dello scopo della super-società di fatto.
Del resto, la così come la società dalla stessa amministrata, CP_2 [...] in dalle prime battute processuali, si è trincerata dietro la formale stipula di Parte_21 contratti per la locazione del capannone e per l'attivazione dell'utenza idrica o denuncia per lo smaltimento dei rifiuti speciali, che per nulla incidono sugli intrinseci elementi gravemente indiziari qui evidenziati.
§ 4. Agli elementi sopra evidenziati, di per sé ampiamente esplicativi nel senso sopra indicato, tenuto conto dell'effetto ampiamente devolutivo, sia pure nei limiti delle questioni tempestivamente dedotte dalle parti, che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di
24 fallimento (da ultimo: cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 35423 del 19.12.2023), devono aggiungersi gli altri ricavati dalla procedura pre-liquidatoria (cfr. atti del fascicolo n. 9/24, acquisiti in formato CD), che coinvolgono la società in Parte_2 liquidazione volontaria, nei cui confronti aveva avanzato istanza di Parte_5 liquidazione giudiziale, poi rinunciata, nonché la Parte_3
(ancora in bonis), e la stessa CP_2
Dall'Ordinanza n. 1925/2022 dell'11.07.2022 emessa dal Tribunale di Genova, nel giudizio intentato da un acquirente contro la e contro Parte_2 [...]
. 7561/21 Controparte_23 con la quale il Giudice ha dichiarato risolto il contratto stipulato tra tale e Persona_2
in data 03.10.2020 per l'acquisto di una barca modello “Marino Parte_29
Keope 5.90” per grave inadempimento del venditore, si ricava che tale contratto (come detto stipulato dalla amministrata da ) risultava Parte_2 Parte_11 sottoscritto su carta intestata e riportante il logo dell' . Inoltre, lo stesso CP_24 giudice procedente non ha potuto fare a meno di rilevare che quantunque le altre parti diverse dalla fossero risultate prive di legittimazione passiva Parte_2
“nondi ro condotte alla ambiguità che ne ha determinato la comune convenzione e, del resto, sono risultate effettivamente collegate sotto molti profili ed operanti di concerto, persino nella difesa in questa sede” (cfr. Ordinanza rep. N. 1925/2022 dell''11.07.2022, in atti).
Ancor più significativo appare ciò che emerge dall'Ordinanza emessa nell'ambito del giudizio n. 17974/2017 del Tribunale di Torino. Invero, con tale ordinanza definitoria ex art. 702 ter c.p.c., emessa il 24.01.2018, il Tribunale di Torino ha dichiarato risolto per fatto e colpa della sig.ra e della CP_2 [...] il contratto di vendita di una imbarcazione stipulato con tale Parte_7 [...] nandoli, in solido, alla restituzione in favore del compratore della Per_1 complessiva di € 13.500,00 oltre interessi legali. Dalla motivazione del provvedimento si ricava quanto alla posizione della CP_2 che la sua “qualità di parte contrattuale si desume, in modo inequivoco, dal contenuto della mail 6.10.2015 (doc. 10 di parte ricorrente;
di cui la convenuta non ha disconosciuto la paternità) - in cui la mittente parla a proprio nome e scrive dall'indirizzo " , pur indicando come Email_12 destinataria del pagamento la - nonché dal contenuto della mail 21.3.2017 (doc. 17 Parte_7 di parte ricorrente, di cui la convenuta non ha negato la paternità), in cui la stessa sempre CP_2 dall'indirizzo di posta elettronica " , senza far riferimento al Email_12 [...] Per_
scrive che l'ordine del sig. é in evasione. A tali risultanze va aggiunto, anche sotto il Parte_7 profilo della tutela dell'apparenza: a) che sul sito della "marinocostruzioninautiche" (cfr. produzione sub 3 di parte ricorrente, non oggetto di disconoscimenti o specifiche contestazioni), la sig.ra viene CP_2 indicata, ancora alla data del 15.3.2017, come la titolare dell'attività di costruzione di imbarcazioni svolta a Gioiosa Marina;
imbarcazioni tra le quali figura la "Gabry 5.50" oggetto del contratto per cui é causa;
b) che sulla conferma d'ordine 10.10.2015 compare, in altro a sinistra, il logo (che non é CP_2 dimostrato essere corrispondente ad un marchio riferibile in via esclusiva alla c) che la Parte_7 sig.ra non ha specificamente contestato (con conseguente applicabilità 1 c.p.c.): CP_2
c1 - di avere partecipato al salone nautico di Genova, nell'ottobre 2015, con uno stand intitolato alla "Marino Costruzioni Nautiche" con sede in Gioiosa AR, promuovendo le imbarcazioni costruite dalla sua impresa individuale;
c2 - di avere in tale occasione incontrato il figlio del ricorrente e di avergli illustrato le caratteristiche dell'imbarcazione modello GABRY 5.50, indicata come uno dei modelli prodotti dalla sua Per_ ditta;
c3 - di avere rassicurato i signori circa la possibilità di consegna della nuova barca non oltre la
25 Per_ metà del mese di maggio 2016 e direttamente presso il posto barca del sig. in Riva Ligure;
c4 - di avere inviato la conferma d'ordine 10.10.2015 (doc. 13 parte ricorrente) dalla sua casella mail intestata alla ditta Per_ individuale "marinocostruzioninautiche"; c5 - di avere incontrato il sig. e la moglie, nel febbraio 2017, insieme al proprio figlio (legale rappresentante della , Parte_11 Parte_7 spiegando loro che le due imprese (la ditta della sig.ra e la società) avrebbero congiuntamente evaso CP_2
l'ordine”.
Tali elementi di fatto, non disconosciuti o specificamente contestati nel relativo giudizio e per nulla contraddetti qui da dati difensivi di segno opposto, evidenziano, ancora una volta, la bontà della ricostruzione fattuale e giuridica accolta dal Tribunale nell'impugnata sentenza ed assumono maggiore allarme e gravità ove si consideri che tali commistioni si inseriscono in un contesto storico in cui la (di cui ancora la Parte_3 CP_2 continuava ad utilizzare il logo con l'aggiunta del proprio cognome) si trovava sottoposta a concordato preventivo (omologato in data 31.10.2014 e che prevedeva la continuazione dell'azienda in capo all'assuntrice cui era amministratore e Parte_16 socio unico il figlio della , CP_2 Parte_30
2.3.2021, e successivamente veniva dichiarata fallita.
§ 5. Facendo un passo indietro, significative appaiono a questo punto le vicende che hanno interessato il fallimento della nipersonale. Parte_10
Va premesso che con contratto di affitto d'azienda del 29.03.2012 la società
[...]
”, concedeva in affitto, alla società , in Controparte_6 Parte_7 persona degli amministratori e legali rappresentanti SI.ri Persona_3
e (figli della SI.ra ,
[...] Parte_11 CP_2
l'azienda facente capo alla unipersonale (poi fallita), esercitata in Parte_3
Gioiosa AR (ME) Via Caferì n.2, ed avente ad oggetto la costruzione, riparazione, demolizione, etc., di imbarcazioni e scafi di qualsiasi tipo. Nel predetto affitto sono stati ricompresi tutti i beni e le attrezzature di proprietà della Parte_23
. Il contratto veniva stipulato per la durata di anni sei, rinnovati tacitamenti per
[...]
i successivi sei anni, ed il canone di locazione era pari ad Euro 24.000,00, oltre I.V.A.
Con Decreto ex art. 180 L.F. del 31.10.2014, il Tribunale di Patti, omologava il concordato preventivo proposto dalla società unipersonale, Parte_10 iscritto al n.1/2013 R.G.N.C.P., qualificato dalla stessa società proponente come concordato in continuità ex art.186-bis L.F., che prevedeva:
1) la continuazione dell'azienda in capo all'assuntrice (già affittuaria Parte_1 dell'azienda in forza di contratto del 29.03.2012), la quale avrebbe dovuto garantire il fabbisogno concordatario attraverso la liquidazione delle rimanenze di merce ed il recupero dei crediti esigibili, facenti capo alla debitrice , nonché Controparte_6 mediante l'impiego di liquidità per un importo stimato pari ad Euro 250.000,00;
2) l'assuntrice si assumeva l'onere di liquidare direttamente i creditori Parte_1 della , con la liquidità ottenuta dal realizzo dell'attivo Controparte_6 corrente (merce e crediti), stimato in €.250.000,00, e nei limiti dell'effettivo realizzo, ed assumeva in proprio la restante somma di circa €.450.000,00, ivi comprese le spese in prededuzione, a fronte del trasferimento di tutto l'attivo della società debitrice, all'esito dell'omologa (vedasi integrazione proposta di concordato depositata in data 29.11.2013 e decreto di omologa del 31.10.2014 – allegato n.5);
26 3) il socio unico SI.ra , a tutela dei creditori concordatari, offriva in garanzia CP_2 beni immobili, ricadenti nel suo patrimonio personale, per un importo stimato di Euro 150.000,00.
Su ricorso del creditore che Parte_31 lamentava il perdurante e grave inadempimento nei pagamenti, sia ad opera della debitrice concordataria che della assuntrice il Tribunale di Patti, con decreto del Parte_7
02.03.2021, dichiarava la risoluzione del concordato preventivo, e successivamente su istanza della Procura di Patti, dichiarava il fallimento della società con sentenza n. 18/2021 R.S. pubblicata in data 17.12.2021.
Come osservato dalla Curatela della Costruzioni Nautiche s.r.l. (che, sin dalle prime battute dell'odierno procedimento non si è opposta alla istanza di accertamento e successiva estensione della liquidazione giudiziale della di fatto, di cui faceva parte anche CP_25 la stessa unipersonale), gli accertamenti svolti dalla Guardia di Parte_3
Finanza, Tenenza di Patti, sfociati nel processo verbale di constatazione notificato in data 24.05.2022, hanno consentito di evidenziare ulteriori elementi a carico della ed al CP_2 coinvolgimento nell'odierna vicenda giudiziaria della società in esame.
Infatti, la suddetta Curatela specificava che a seguito della vendita di una imbarcazione per il prezzo pattuito di €. 32.487,00 da parte della legalmente Parte_3 rappresentata dalla i pagamenti da parte dell'acquirente erano avvenuti a CP_2 mezzo nr. 12 bonifici (indicati nel prospetto seguente) dei quali n.8 effettuati direttamente su un conto corrente intestato a e n. 4 bonifici su un conto corrente CP_2 intestato alla società Parte_2
Dalle distinte dei bonifici, in particolare, emergeva che la causale dei pagamenti effettuati in favore della attenevano, nello specifico, alla vendita di una imbarcazione CP_2
“ISIDE500”
• Bonifico di €. 6.400,00, datato 29.11.2019, con causale “acconto ISIDE500”;
• Bonifico di €. 4.400,00, datato 20.03.2020, con causale “secondo acconto ISIDE500”;
• Bonifico di €. 2.050,00, datato 20.03.2020, con causale “acconto capotte tendalino ISIDE500”;
• Bonifico di €. 1.315,00, datato 15.07.2020, con causale “extra saldo per batteria servizi livello carburante imbarco H2O imbarco carburante luci esterne”;
• Bonifico di €. 2.050,00, datato 21.07.2020, con causale “saldo tendalino capotte notte”;
• Bonifico di €. 400,00, datato 15.03.2021, con causale “saldo passoduomo inox”;
• Bonifico di €.2000,00, datato 15.03.2021, con causale “saldo ISIDE”;
• Bonifico di €.150,00, datato 16.03.2021, con causale “saldo Passoduomo inox”.
Ebbene, pur a fronte della specifica allegazione di tali elementi di fatto, la CP_2 nelle sue prime difese sul punto (cfr. memoria del 16.11.2024, inserita nel fascicolo di prime cure) si è, ancora una volta, trincerata sul dato formale della mancata produzione in atti del verbale di constatazione da cui emergevano tali precisi dati di fatto e la mancata notifica di esso alla stessa , senza prendere posizione sulle suddette rimesse, benché le stesse CP_2 fossero facilmente individuabili, in quanto effettuate sul proprio conto corrente, con puntuale indicazione non solo delle date e dell'importo di ogni singola operazione, ma anche
-di volta in volta- della causale, il che avrebbe consentito alla reclamante di risalire alle stesse
27 ed eventualmente fornire al giudicante una diversa prospettazione degli eventi, finendo quindi con tale contegno con il non contestare le precise emergenze fattuali evidenziate in atti.
Ritiene, quindi, la Corte che di fronte a tale contegno processuale, correttamente il Giudice di prime cure, ha utilizzato i relativi elementi di fatto in applicazione del principio di non contestazione, operante per pacifico riconoscimento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14589 del 09/05/2022) anche nella materia che ci occupa, applicandosi, peraltro, anche al curatore fallimentare costituito in quanto la non contestazione non è equiparabile alla confessione e non implica la disposizione dei diritti, ma costituisce un fatto processuale che opera ai soli fini della delimitazione del "thema probandum" (c.d. "relevatio ab onere probandi").
Nell'ambito dell'odierno giudizio di reclamo, poi, a seguito della produzione operata dalla (all'atto della costituzione, avvenuta in Controparte_6 data 14.03.2025) delle copie dei singoli bonifici sopra elencati con i dati oscurati relativamente al soggetto disponente – trattandosi di documenti oggetto di indagine in sede penale -, così come trasmessi dalla G.D.F. Tenenza di Patti al Curatore della Parte_3 unipersonale (Avv. Stefano Trimboli), e relativa pec di trasmissione datata
[...]
07.03.2025, a seguito di autorizzazione della Procura della Repubblica di Patti, la CP_2
prendendo posizione per la prima volta su tale documentazione (benchè, come detto,
[...] già nella sua disponibilità, vertendosi su operazioni effettuate sul suo c/c) ha affermato che tali bonifici riguarderebbero due transazioni: 1) la vendita della barca di proprietà personale della SI.ra per il prezzo di Euro 18.765,00; 2) la vendita del motore effettuata dalla CP_2 per il prezzo di Euro 13.722,00. Pertanto, i bonifici per l'ammontare Parte_2
18.765,00 eseguiti in favore della sarebbero a suo dire CP_2 giustificati, così come lo sarebbero quelli effettuati in favore della per Parte_2
l'importo complessivo di Euro 13.722,00 a fronte della vendita del motore marino ed accessori.
Trattasi, tuttavia, di mere affermazioni, prive di qualsiasi riscontro (ben avrebbe potuto, ad esempio, la corredare tali asserzioni con la prova della proprietà personale CP_2 dell'imbarcazione richiamata nella causale dei bonifici in atti) e la cui attendibilità è gravemente minata dal fatto che tale difesa è intervenuta con rilevante ritardo rispetto all'emersione dei relativi fatti, oltre che dagli innumerevoli elementi indiziari deponenti di contro a sostegno della tesi avversa.
Analogamente è da dirsi avuto riguardo all'asserita estraneità della Parte_10
unipersonale a tali operazioni, solo adesso dedotta, nonostante all'epoca delle
[...] transazioni la fosse ancora legale rappresentante della società ancora sottoposta CP_2 al concordato preventivo.
Peraltro, è bene evidenziare che alcunché, sul punto, ha invece dedotto la reclamante quantunque alcuni dei bonifici dapprima allegati Controparte_26
Controparte_27 unipersonale, abbiano interessato anche tale società.
§ 6. A sua volta nei confronti della a liquidazione giudiziale è stata Parte_7 aperta con sentenza n. 3/23 emessa in data 31.01.2023, a seguito della richiesta del fornitore
[...]
[...] che aveva maturato un credito dell'importo complessivo di Euro 59.384,14, Controparte_28 sulla scorta delle fatture n. 429 del 10.9.20, n. 462 del 9.10.20, n. 62 del 5.3.21, n. 251 del 31.8.21, al netto di acconti per euro 1.440,42.
Come si ricava dalla citata sentenza n. 3/23 dal bilancio d'esercizio al 31/12/2020, emergeva la sussistenza di debiti esigibili entro l'esercizio successivo, per l'importo di euro 696.209,00 e di debiti esigibili oltre l'esercizio successivo per quello di euro 584.515,00.
La società risultava, in particolare, debitrice, per l'importo di euro 104.943,21, per tributi ed accessori (cfr. relazione dell' in atti) e per quello di euro 2.804,40 nei Parte_31 confronti dell'INPS.
In relazione allo stato patrimoniale dell'azienda, la debitrice ha dichiarato, nella memoria di costituzione, con riferimento al bilancio societario al 31/12/2021 e al verbale assembleare a esso allegato, l'esistenza di una perdita di esercizio di Euro 584.704,00.
E' evidente quindi la scelta della di inabissarsi (avviando la procedura Pt_7 Parte_7 di liquidazione volontaria con atto iscritto il 26.08.2022), una volta accumulati cotanti debiti, per lasciare posto alla nuova tanto è vero che la sentenza CP_1 Parte_7 dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale non risulta che sia stata neanche impugnata.
Quanto ai collegamenti con gli altri “soci” della SSDF, significativo appare il fatto che proprio il suddetto creditore si sia reso autore di una querela proposta nei confronti della che, pur provenendo da un ambito del tutto diverso da quelli fin qui passati CP_2 in rassegna (ossia quello di un cliente di un soggetto economico interfacciatosi con la
[...]
, mette in luce le medesime più che “sospette” circostanze qui attenzionate, Parte_7 come l'esternalizzazione al mercato del ruolo “apicale” della predetta , anche CP_2 attraverso le pagine del sito web it”, nonostante la predetta Email_13 società fosse stata già da tempo dichi
E' bene chiarire del resto che la circostanza che nessuna società riportante il logo per esteso
“marinocostruzioninautiche” sia mai stata costituita rende evidente la volontà di utilizzare il marchio dell'originaria società per dare un senso di continuità e apparente “serietà” al progetto imprenditoriale, sempre uguale a sé stesso dal punto di vista operativo (commerciale), ma sotto una diversa maschera societaria. Appare, quindi, evidente come l'utilizzo di tale sistema, su conforme volontà dei soggetti giuridici interessati e coinvolti, fosse funzionale all'operatività sul mercato di una realtà occulta, strutturata e autonoma, diversa dalle singole componenti societarie, che agiva sotto la loro apparente veste e in cui si sostanzia la . Parte_32
Peraltro, sull'utilizzabilità nel presente procedimento di tale documento (querela), così rispondendo alla contestazione mossa dalla reclamante nella comparsa di CP_2 replica autorizzata, è sufficiente richiamare i principi espressi, anche recentemente dalla S.C. di Cassazione che ha annoverato le prove atipiche (tra le quali rientra quella qui in esame) tra quelle delle quali il giudice può tenere conto, in assenza di divieti di legge, per formare il proprio convincimento, specie se si considera che nel caso a mano gli elementi indiziari ricavabili dal contenuto di tale atto, oltre a risultare comprovati dai documenti allegati all'atto
29 querelatorio (qui prodotti dalla Curatala della SSDF) si intersecano e si integrano con tutte le altre univoche emergenze processuali di pari valore dimostrativo.
Alla luce dei principi in proposito espressi dalla giurisprudenza di legittimità nel presente ambito civilistico e che appresso si richiameranno, appare del tutto recessiva la difesa della reclamante nella parte in cui invoca la disciplina penalistica (art. 511 c.p.p.) per escludere l'utilizzabilità della querela in questa sede, mentre nessun significativo rilievo di merito viene mosso dalla stessa reclamante in ordine al contenuto del documento essendosi la predetta limitata ad osservare che al più da tale atto si ricaverebbe che “il querelante in ogni caso ha riconosciuto distintamente il ruolo della (associato a quelle delle società per le quali era legale CP_2 rappresentante) da quella del figlio e della società a lui collegata”, tacendo su tutte le altre spie rilevatrici della correttezza dell'impostazione liquidatoria qui avversata con la proposta impugnazione.
Va, a tal proposito, infatti, ricordato che il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (Cfr. fra le tante, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023 che più esplicitamente, in fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale, ha fissato il seguente principio “La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare”; cfr. altresì Cass. 20/01/2015, n.840; Cass.10/10/2018, n.25067).
§ 7. Non può non evidenziarsi, infine, l'efficacia dirompente -sia pure meramente confermativa di situazioni già acclarate nella procedura pre-liquidatoria- che nel procedimento in esame assumono gli ulteriori elementi emersi nel corso degli accertamenti penali e qui trasfusi attraverso la consulenza a firma della Dott.ssa del Persona_4
06.06.2024,n.q. di consulente del P.M. nei P.P. n. 1057/22 e 1227/23 (cfr. all. 5 e all 6 pec di trasmissione), allegata all'atto di costituzione della Curatela della Parte_10 unipersonale, sui quali si è sviluppato il contraddittorio in questa sede.
Richiamando la giurisprudenza sopra richiamata (in particolare: la citata Cass. 5947/23) a sostegno dell'utilizzabilità in questa sede di tale “prova atipica”, deve evidenziarsi come da tale consulenza tecnica si ricava che: dall'analisi dell'estratto conto della “carta evolution retail” n.5333171161907411, emessa dalla intestata a è risultato CP_29 CP_2 inequivocabilmente che nell'anno 2022 la stessa operava direttamente per la Parte_7 pagando i fornitori e incassando i corrispettivi delle vendite, pagando le buste paga dei
[...] dipendenti e compiendo numerosi e ripetuti accrediti (sotto soglia) di somme in contanti privi di una specifica causale ma che, verosimilmente, appaiono riconducibili, anche questi, all'attività commerciale della società di fatto gestita dalla e ciò a dispetto di CP_2 quanto dalla stessa sostenuto, anche in questa sede, circa l'autonomia operativa delle varie realtà aziendali qui attenzionate.
Gli innumerevoli addebiti ed accrediti registrati su tale carta, oltre ad una serie di accrediti di somme provenienti da non meglio specificati da contri esteri, secondo quanto accertato dal predetto consulente “sono espressamente riconducibili ad operazioni attinenti l'attività produttiva delle
30 società – quali pagamenti dipendenti, acquisti di materiale e vendite di imbarcazioni e/o accessori (cfr. ad es. addebiti del 16.02.2022 di €.1.080,00 ed €.1.146,00 quali saldo buste paga gennaio 2022; addebiti del 01.03.2022 di €.400,00 e di €.1.400,00 quali saldo buste paga gennaio 2022; accredito del 08.03.2022 di €.3.000,00 per anticipo acquisto gozzo;
addebito del 09.03.2022 di €.644,00 a saldo della fattura n.42/A dell'11.02.2022; accredito del 14.03.2022 di €.6.200,00 riparazione barca;
CP_2 accredito del 18.03.2022 di €.5.600,00 pagamento buste paga Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2021 […].
La lunga lista di movimenti elencati nella suddetta relazione (Cfr. pagg. da 14 a 18 della citata relazione della d.ssa proseguiti, senza soluzione di continuità, anche dopo la Per_4 costituzione della società (cfr. in particolare elenco contenuto alle Parte_21 pagg. 17/18 relativo a operazioni di addebiti e accrediti registrati a partire dal 10.06.2022 anche espressamente riferite a transazioni eseguite per la società nei Parte_7 limiti qui in rilievo, corroborano quanto sopra argomentato circa l'assenza di autonomia finanziaria dell'ultima “creatura” societaria sorta;
autonomia sostenuta, invece, dalle reclamanti ed in special modo dalla stessa dalla Parte_21 CP_2
§ 8. Conclusioni sulla esistenza della SUPERSOCIETÀ di fatto (differenze rispetto alla holding di fatto).
Il coacervo di elementi gravemente indiziari, se non pienamente probatori, sopra passati in rassegna, offre un quadro in punto di fatto e di diritto confermativo della tesi sulla quale poggia l'estensione della liquidazione giudiziale, ossia l'esistenza di una super società di fatto tra tutti i soggetti coinvolti dalla pronuncia del Tribunale di Patti.
Come già sopra anticipato, con riferimento alla tematica del fallimento della cd. Super società di fatto (così qualificandosi la società di fatto, o occulta, tra società di capitali o tra persone fisiche e società di capitali), che ha ripetutamente coinvolto anche la Consulta (cfr. Corte cost. 7 dicembre 2017, n. 255; Corte cost. 29 gennaio 2016, n. 15; Corte cost. 12 dicembre 2014, n. 276) e che può considerarsi, ormai, parte del diritto fallimentare vivente, è sufficiente richiamare i più recenti approdi giurisprudenziali (cfr. Cass. n. 4784/2023) che rievocando i leading case in materia (Cass. n. 10507 del 2016; Cass. n. 12120 del 2016; Cass. n. 1095 del 2016) hanno superato le obiezioni - fondate sul disposto dell'art. 2361, comma 2, cod. civ. - al riconoscimento della configurabilità di una società di persone non registrata partecipata (per fatti concludenti) da società di capitali, dando ingresso “ad un'interpretazione che non solo ha riconosciuto la possibilità che una società di capitali possa partecipare ad una società di fatto, apparente o occulta, anche per facta concludentia, ma consente di affermare che, una volta acquisito, secondo un procedimento definito “ascendente”, che la cooperazione fra un soggetto persona fisica ed una società a responsabilità limitata ha operato anche per facta concludentia sul piano societario, secondo i consolidati tratti dell'esercizio in comune dell'attività economica, dell'esistenza di fondi comuni (da apporti o attivi patrimoniali) e dell'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, dunque un agire nell'interesse dei soci, nonché dell'assunzione ed esteriorizzazione del vincolo, anche verso i terzi, ne deriva - in via “discendente” - dalla conseguente società di persone, di fatto e irregolare, la necessaria responsabilità personale dei suoi componenti, così instaurandosi il presupposto per le rispettive dichiarazioni di fallimento, diretta quanto al soggetto collettivo, e per ripercussione, tanto ai suoi soci, ai sensi dell'art. 147 l.fall. (cfr. Cass. n. 31999 del 2022)” (Cfr. la citata Cass. n. 4784/2023).
Tuttavia, è altrettanto pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte, come riportato in motivazione da Cass. 4784/23 e dai precedenti in essa citati (cfr. Cass. n. 10507 del 2016,
31 Cass. n. 12120 del 2016, entrambe richiamate dalla più recente Cass. n. 7903 del 2020. Si vedano, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20552 del 2022; Cass. n. 31999 del 2022) che «…la sussistenza di un tale fenomeno postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto. Simile circostanza - si dice - può semmai costituire indice di esistenza di una "holding" di fatto nei cui confronti il curatore può agire in responsabilità (art. 2497 cod. civ.); la quale "holding" di fatto può essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di uno dei soggetti legittimati (cfr. Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 15346 del 2016; Cass. n. 5520 del 2017)…».
Ed infatti, ribadisce la Corte, la società di fatto sussiste (anche solo nei confronti dei terzi: come nel caso in cui “due o più persone che operino in modo da ingenerare l'opinione che esse agiscano come soci, suscitando il legittimo affidamento sull'esistenza della società” … come se la società esistesse”: Cass. n. 12120 del 2016, in motiv.) solo a condizione che siano dimostrati i relativi presupposti costitutivi, vale a dire, secondo la definizione fornita dall'art. 2247 c.c.: 1) l'esercizio in comune dell'attività economica, attraverso l'impiego di un fondo comune formato dagli apporti dei soci;
2) la programmata partecipazione di questi ultimi ai conseguenti risultati patrimoniali;
3) e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, (ma non contro l'interesse) dei soci (Cass. n. 12120 del 2016, in motiv.; Cass. n. 4784 del 2023, in motiv.).
Ebbene, nella fattispecie concreta in esame, dagli indici sopra passati in rassegna (identità dell'oggetto sociale e delle sedi delle società oltre che familiarità tra i componenti sociali, che sostanzialmente si alternano nella costituzione e nell'amministrazione formale delle società, mentre in realtà le stesse vedono sempre quale figura predominante la presenza della in funzione gestoria delle medesime società; cessione dei rami di azienda
CP_2 di fatto – salvo l'unico intermezzo in cui il passaggio è avvenuto con l'affitto di azienda tra e da una società all'altra; utilizzo dei Parte_10 Parte_7 medesimi modelli, marchi, logo, indirizzi mail, numeri telefonici, in modo da apparire all'esterno quale un'unica realtà accomunata dal brand ”; flussi di denaro
CP_2 intercorsi tra le suddette società tramite la triangolazione della , lasciato tutti
CP_2 inferire, senza tema di smentita ed in assenza di validi elementi difensivi di segno opposto, l'esistenza di una forma di cooperazione tra tutte le entità societarie e la
CP_2 volta alla prosecuzione della stessa comune attività aziendale (affectio socie così per volontà di tutti i soci, destinata a rimanere sul mercato, del tutto insensibile alle vicende della singole società che di volta in volta, dopo avere apportato il proprio contributo operativo all'esistenza della SSDF, si eclissavano per via dell'insolvenza accumulata, abbandonandosi alle procedure fallimentari e liquidatorie.
Sussistenti devono quindi ritenersi, alla luce della superiore disamina, contrariamente all'assunto delle reclamanti, tutti gli indici rivelatori di tale SSDF, primo fra tutti il comune intento sociale perseguito dai singoli associati, concretamente individuato nella prosecuzione della stessa comune attività aziendale, mettendola al riparo dall'insolvenza dei singoli soci.
La sistematicità e l'organizzazione posta alla base di tale progetto unitario non lasciano dubbi, alla luce anche dell'indirizzo espresso dalla S.C., circa la sussistenza della c.d. affectio societatis atteso che i comportamenti agiti appaiono rivelatori di una costante opera di sostegno di tutti
32 i soggetti giuridici protagonisti della vicenda verso il raggiungimento di un unico, condiviso, scopo sociale.
Del resto, l'evidente comunione di scopo all'interno della supersocietà di fatto esistente tra i diversi soggetti giuridici indicati, e l'estrinsecarsi dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i suddetti, denota l'esistenza di un fondo comune e la cointeressenza nella ripartizione di utili e perdite, esistendo, per tutti i partecipanti, interessi identici e preordinati ad un medesimo fine.
Giova, quindi, rimarcare che trattandosi di società di fatto, quindi per definizione e per struttura ontologica non formalizzata, i rapporti, le evidenze, i fatti gestori che esautorano le ordinarie dinamiche e caratteristiche sociali si giocano su un piano meramente fattuale e non formale sicché a nulla rileva la mancata apertura di una partita IVA a nome di CP_2
(come contestato dalla difesa a sostegno della mancata sua partecipazione al sodalizio),
[...] potendosi affermare che la predetta , anche alla luce di quanto prima evidenziato, ha CP_2 di fatto gestito tale impresa, imponendosi all'intero ed all'esterno come il vero dominus, impegnando e “spendendo” le sue energie in modo da suscitare il legittimo affidamento dei terzi sulla prosecuzione della medesima “solida” attività, così comportandosi esteriormente come socia e così assumendo la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte, come se la società esistesse.
Condividendo l'epilogo del Giudice di prime cure, deve escludersi che, nel caso in esame, si sia al cospetto di una holding di tipo personale, che ricorre allorché una “persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio. A tal fine è necessario che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo (cosiddetta holding pura), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta holding operativa), si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio, fonte, quindi, di responsabilità diretta del loro autore, e presenti altresì obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima (Cass. s.u. 25275/2006)” (Cfr. Cass. 6 marzo 2017, n. 5520).
Anche la più recente giurisprudenza (cfr. Cass. 204/2024 che ha affrontato un caso similare al presente) nell'affrontare la tematica dell'abuso della società da parte di una o più persona (fisiche e giuridiche) che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) nell'interesse proprio delle stesse, ha affermato che tale fenomeno ha per lo più costituito, per osservazione empirica, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto (Cass. n. 10507 del 2016; Cass. n. 12120 del 2016; più di recente, Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 20552 del 2022, in motiv.) e, semmai, indice dell'esistenza di una holding di fatto (che può anche essere una società di fatto: Cass. n. 23344 del 2010; Cass. n. 3724 del 2003).
Tuttavia, ha sostenuto la S.C., si tratta di un «… fatto che non esclude la possibile sussistenza tra le stesse persone e la società così abusata di un rapporto societario di fatto, almeno tutte le volte in cui alla iniziale affectio tra tali persone e la società sia subentrato, in forza di una modifica o evoluzione degli originari accordi o per effetto di essi (art. 2497-septies c.c.), l'esercizio di un abuso su quest'ultima, e cioè la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della stessa, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era, per una ragione o per l'altra, in condizione di farlo (cfr. gli artt. 2497-sexies e 2359 c.c.)».
33 Secondo la S.C., del resto, «non è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto societario non formalizzato (o di fatto) tra persone fisiche e una o più società di capitali (e la sua prosecuzione tra le stesse fino al recesso di una delle stesse o alla sua esclusione in conseguenza del suo fallimento ovvero alla cessazione in fatto dell'attività d'impresa comune) il fatto che queste ultime, sin dall'inizio oppure in seguito, siano state, in concreto, programmaticamente volte a farsi carico dei debiti conseguenti all'attività comune in misura superiore rispetto agli utili ad esse riservati o comunque ricevuti (e, simmetricamente, le persone fisiche ad assumere debiti in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti). Se, invero, la partecipazione agli utili e alle perdite, in relazione al conferimento eseguito, costituisce duplice elemento essenziale della partecipazione sociale, differenziando il socio dal semplice associato, resta, nondimeno, fermo il principio per cui “l'esclusione dalle perdite o dagli utili, in quanto qualificante lo status del socio nei suoi obblighi e nei suoi diritti verso la società e la sua posizione nella compagine sociale, secondo la previsione dell'art. 2265 c.c., viene integrata quando il singolo socio venga per patto statutario escluso in toto dall'una o dall'altra situazione o da entrambe”: “quando, per contro, sussista una regolamentazione” (assunta anche in via tacita e nella stessa forma modificata nel corso della società) “della partecipazione al rischio ed agli utili in misura non coerente al capitale conferito, ci si troverebbe in presenza di espressione di autonomia statutaria nella regolamentazione della partecipazione al rischio, non rientrante nella previsione della nullità in esame”».
Esulano, così, dal divieto, prosegue la Corte, tanto le pattuizioni intercorse tra i soci (anche di fatto) di una società di persone che regolano la partecipazione degli stessi al rischio e agli utili in misura difforme dall'entità della partecipazione del singolo socio, quanto gli accordi che si esprimano in una misura di partecipazione difforme da quella inerente ai poteri amministrativi o che condizionino in alternativa la partecipazione o la non partecipazione agli utili o alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti (Cass. n. 8927 del 1994; Cass. n. 642 del 2000).
In conclusione, osserva la Corte di Cassazione: «… la società di fatto, in effetti, si caratterizza per la mancanza di forme e formalità, pur essendo effettivo lo svolgimento di attività economica in comune, ossia l'impresa collettiva, la quale, a sua volta, consiste nel materiale e continuo esercizio di attività economica organizzata: e non sarebbe, dunque, giustificabile ammettere che la società di capitali, la quale abbia svolto attività d'impresa operando in società di fatto con altri, possa in seguito sottrarsi alle relative conseguenze semplicemente perché, in forza di una decisione dei suoi amministratori (anche di fatto), la stessa si sia prestata ad essere utilizzata, sia pur a mezzo della violazione delle relative regole societarie e della compressione del suo interesse imprenditoriale, quale socia di fatto di un'impresa insieme ad altre società ovvero ad una o più persone fisiche che sulla stessa abbiano esercitato, sia pur abusandone, il proprio potere di direzione e controllo”. Ne consegue, che “Se tale condotta di inadempimento è, in effetti, tale da giustificare i rimedi che l'ordinamento rispetto a ciò predispone (azioni di responsabilità, revoca, denunzia al tribunale), non rende però, essa stessa, invalido l'atto compiuto o inefficace l'attività imprenditoriale di fatto svolta. La verità è che lo svolgimento di un'attività economica comune con altra società, di capitali o di persone,
o con una persona fisica è fatto ormai avvenuto, condividendo esso la natura materiale ed empirica dell'attività d'impresa, per il cd. principio di effettività».
In tale pronuncia, la S.C. ha censurato la Corte di Appello che, in fattispecie similare alla presente, aveva escluso la sussistenza di una SSDF, per non aver tenuto conto «… per un verso, che, come detto, la società di fatto tra una o più persone fisiche ed una o più società non è completamente esclusa, almeno nella sua fase costitutiva, dalla successiva utilizzazione delle stesse “come schermo” per consentire a chi, per un motivo o per l'altro, le controlla di svolgere (o di continuare a svolgere) la propria attività d'impresa, e, per altro verso, che la sussistenza della società di fatto, se non richiede, semplicemente, che le società di capitali che ne fanno parte abbiano, direttamente o indirettamente, (come nella specie) gli 34 stessi soci e gli stessi amministratori (trattandosi di fatti compatibili anche con il mero esercizio di un'attività di direzione e coordinamento sulle stesse), può essere nondimeno affermata quando, almeno nella fase costitutiva (e a prescindere dalle forme giuridiche che i relativi atti abbiano assunto), sussistano (o, comunque, siano stati percepiti come tali dai terzi) i seguenti fatti costitutivi (dei quali, però, la corte d'appello ha omesso l'esame effettivo, così cadendo nel vizio della falsa applicazione delle norme previste dagli artt. 2247 c.c. e 147, comma 5°, l. fall.), e cioè che: a) le stesse società, al pari degli altri compartecipi (persone fisiche o giuridiche, come altre società), abbiano conferito, con decisione che (quale mero atto gestorio proprio dell'organo amministrativo: Cass. n. 1095 del 2016) le società partecipi possono ben assumere attraverso un amministratore di fatto e poi manifestare e dunque condividere a mezzo dei rispettivi organi rappresentativi, in un fondo comune, in termini (di volta in volta) di attribuzione della proprietà (art. 2254, comma 1°, c.c.)
o del godimento di determinati beni (artt. 2254, comma 2°, e 2281 c.c.) ovvero di esecuzione della propria opera (art. 2263, comma 2°, c.c.), tutto “quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale” (art. 2253, comma 2°, c.c.), se del caso in termini di rinuncia ai propri diritti (come quello di rivalsa in caso di garanzia personale ovvero al compenso per l'attività svolta), allo scopo di trarne, almeno programmaticamente, un vantaggio economico;
b) i risultati patrimoniali (positivi e negativi) dell'attività svolta attraverso il fondo formato dai predetti apporti ricadono, in termini di incremento o decremento del valore degli stessi apporti eseguiti, su tutti i partecipi, secondo le regole dagli stessi (anche tacitamente) fissate (e, come visto, anche in proporzione differente rispetto all'entità degli apporti) e, se del caso, altrettanto tacitamente, modificate (con l'unica particolarità che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale ma in nome proprio: Cass. n. 14365 del 2021; Cass. n. 17925 del 2016; Cass. n. 366 del 1998, la quale ha evidenziato come, in tale ipotesi, “in deroga ai principi desumibili dagli artt. 1388, 1705 e 1706 c.c., la responsabilità verso i terzi, per il compimento di tali operazioni” grava anche “su coloro nel cui interesse esse siano state compiute senza tuttavia spenderne il nome”; Cass. n. 1106 del 1995; nello stesso modo in cui
“l'imputazione sostanziale di atti - e di atti qualificati siccome d'impresa collettiva - ad un soggetto non formalmente e realmente costituito … poggia su una effettività di condotte riconosciute all'esterno invece quali tipiche del contratto di società, dunque tali, se così percepite dai terzi”: Cass. n. 12120 del 2016, in motiv.)»: aggiungendo che:
«… Ciò che per lo più capita ove risulti: - lo svolgimento da parte dei compartecipi (società e/o persone fisiche) della stessa attività facente capo all'imprenditore o alla società inizialmente fallita;
- la comunanza tra i diversi compartecipi dell'organizzazione aziendale a tale fine utilizzata, come i locali, le insegne, le utenze, con i relativi dipendenti, in ragione dell'esecuzione, da parte di ciascuno di essi, di apporti patrimonialmente rilevanti in favore della stessa, come beni aziendali, somme di denaro, prestazioni di servizi e rinunce a crediti maturati nei suoi confronti;
- la distribuzione in favore dei partecipi dei benefici economici conseguenti (non necessariamente, come detto, in proporzione rispetto al valore degli apporti), in termini di percezione di somme di denaro non corrispondenti alle prestazioni d'opera svolte ovvero di mancato versamento di somme giuridicamente dovute, all'esercizio in comune dell'impresa …».
Ritiene, quindi, la presente Corte che nella fattispecie in esame, il Tribunale, nel disconoscere l'applicabilità dello scenario codicistico di cui all'art. 2497 c.c. (secondo cui: “Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società”) in luogo di quello perseguito della SSDF si sia rigorosamente attenuto ai superiori principi, dovendosi ritenere del tutto infondate le doglianze esposte sul punto dai reclamanti.
35 Con tale norma (art. 2497 c.c.), invero, il legislatore ha inteso tutelare i soci e i creditori delle società eterodirette, consentendo a questi ultimi di agire direttamente nei confronti della capogruppo per il risarcimento dei danni causati alla eterodiretta da un abuso dei poteri di direzione e coordinamento.
Nel caso qui scrutinato, invece, si è in presenza di una struttura societaria occulta che ha visto la partecipazione di tutti i menzionati soggetti giuridici (società di capitali e persona fisica) posti su un piano orizzontale di parità e di cooperazione, i quali hanno agito nel comune, predetto interesse sociale, a nulla rilevando, come detto, la diversa partecipazione dei soci agli utili e alle perdite della suddetta società, rientrando ciò nell'ambito degli accordi programmatici finalizzati al mantenimento in vita della SSDF (cfr. citata Cass. 204/24, nella parte in cui ha statuito che “non è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto societario non formalizzato (o di fatto) tra persone fisiche e una o più società di capitali (e la sua prosecuzione tra le stesse fino al recesso di una delle stesse o alla sua esclusione in conseguenza del suo fallimento ovvero alla cessazione in fatto dell'attività d'impresa comune) il fatto che queste ultime, sin dall'inizio oppure in seguito, siano state, in concreto, programmaticamente volte a farsi carico dei debiti conseguenti all'attività comune in misura superiore rispetto agli utili ad esse riservati o comunque ricevuti (e, simmetricamente, le persone fisiche ad assumere debiti in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti)”).
I superiori molteplici elementi di fatto dimostrano, risultando perfettamente compatibili con la ricostruzione avallata dal Tribunale, l'utilizzo di tali schermi societari apparenti allo scopo di rendere operativa e attiva sul mercato una realtà parallela (la società di fatto occulta) che si avvaleva proprio dell'apporto delle singole società strumentalmente sorte in vista del raggiungimento dell'unico obiettivo (comune).
Per concludere, ritornando alle direttive indicate dalla S.C. nella citata pronuncia n. 204/2024, ed ai principi dalla stessa espressi, nella vicenda in esame non può obliterarsi che
“lo svolgimento da parte dei compartecipi (società e/o persone fisiche) della stessa attività facente capo all'imprenditore o alla società inizialmente fallita;
- la comunanza tra i diversi compartecipi dell'organizzazione aziendale a tale fine utilizzata, come i locali, le insegne, le utenze, con i relativi dipendenti, in ragione dell'esecuzione, da parte di ciascuno di essi, di apporti patrimonialmente rilevanti in favore della stessa, come beni aziendali, somme di denaro, prestazioni di servizi e rinunce a crediti maturati nei suoi confronti;
- la distribuzione in favore dei partecipi dei benefici economici conseguenti (non necessariamente, come detto, in proporzione rispetto al valore degli apporti), in termini di percezione di somme di denaro non corrispondenti alle prestazioni d'opera svolte ovvero di mancato versamento di somme giuridicamente dovute, all'esercizio in comune dell'impresa” siano tutti indici esplicativi dell'esistenza della società di fatto tra tutte le figure giuridiche già raggiunte dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale in estensione.
Le coordinate giuridiche fissate dalla S.C. di cassazione appena passate in rassegna, non lasciano spazio ad interpretazioni e valutazioni diverse del materiale probatorio in atti rispetto a quelle già fatte proprie dal Tribunale fallimentare di Patti, le cui statuizioni devono, pertanto, in questa sede, trovare piena conferma, con conseguente rigetto dei reclami proposti.
§ 9. INSOLVENZA.
36 Affrontando l'argomento in esame, la S.C. (cfr. citata sent. 204/2024) ha preso le mosse dal principio generale secondo il quale «per potersi dichiarare il fallimento della cd. supersocietà di fatto, è necessario, tra l'altro, il riscontro di una “autonoma e affatto propria insolvenza” della supersocietà “anche eventualmente muovendo - quale fatto indiziante - dalla rilevazione dell'insolvenza di uno o più soci, ovvero del socio cui era inizialmente imputabile l'attività economica, ma senza alcuna automatica traslazione ovvero dogmatico esaurimento in esse della prova richiesta, come per tutti gli insolventi fallibili, dall'art. 5 legge fall. (cfr. Cass. n. 12120 del 2016; (Cass. n. 1095 del 2016, in motiv.; conf., Cass. n. 6030 del 2021)».
Ciò nondimeno, ha affermato la S.C., occorre tenere conto del fatto che «quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale (o, come detto, di una società), risulti che la relativa
“impresa” è, in realtà, “riferibile” ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (cd. “supersocietà” di fatto), i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l'oggetto sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta (che è, in realtà, una società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese e, dunque, senz'altro nota almeno tra i compartecipi) della quale era, appunto, socio (e, avendo agito per conto della stessa, in sua rappresentanza: art. 2297, comma 2°, c.c.): nello stesso modo in cui, in forza di tale norma, sono giuridicamente imputabili alla (super) società occulta, ove riferibili alla predetta impresa comune, i debiti assunti, in nome proprio ma per conto della stessa, dagli altri soci occulti successivamente risultati”, con la conseguenza che “l'insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma dell'art. 147, comma 5°, l.fall. non accenna) può essere, allora, senz'altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall'impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento (art. 5 l.fall.)» (cfr. Ordinanza della S.C. n. 204/24).
In applicazione di tali insegnamenti, afferma la scrivente Corte che, nel contesto sopra passato in rassegna, l'unicità del fenomeno imprenditoriale, come sopra accertata, fa sì che anche il requisito dell'insolvenza di atteggi in maniera unitaria.
Invero, se è vero che è necessario accertare l'insolvenza del nuovo organismo societario di fatto, come sopra delineato, è altrettanto pacifico che la verifica di essa non può che tenere conto anche di quella dei soci cui era inizialmente imputabile l'attività economica (nella specie, quella della , nei cui confronti la liquidazione Parte_1 giudiziale è stata dichiarata aperta il 31.01.2023 e ancor prima della Parte_10
dichiarata fallita il 17.12.2021).
[...]
Sul punto è sufficiente richiamare quanto esposto sopra a proposito della situazione debitoria della cui si aggiunge lo stato passivo depositato in atti dalla Curatela Parte_7 della Liquidazione Giudiziale della SSDF (cfr. allegato n. 37 da cui si evince la proposta del Curatore di ammissione al passivo di debiti per €. 299.895,16 al privilegio e di €. 164.950,71 al chirografo).
Avuto riguardo, poi, alla unipersonale, secondo quanto è dato Parte_3 ricavare dagli atti e dalle allegazioni di parte, la massa debitoria, ammessa in sede concordataria, era pari ad Euro 2.632.188,68, mentre l'importo dei crediti ammessi allo stato passivo del fallimento è pari ad Euro 473.353,63 (cfr. stati passivi fall. Parte_3
.
[...]
37 E' bene, peraltro, chiarire che lo stato di insolvenza di quest'ultima società, già dichiarato con la sentenza di fallimento, e l'insufficienza del patrimonio sociale della
[...]
ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, accertato in sede Parte_1 di apertura della sua liquidazione giudiziale, non sono mai state messe in dubbio dalle rispettive società.
Analogamente deficitaria è la situazione patrimoniale dell'altra società Parte_24 in liquidazione volontaria, in relazione alla quale l'istanza di liquidazione giudiziale era
[...] stata inizialmente proposta anche dal creditore e che, secondo quanto si ricava Parte_5 dallo stato passito da ultimo allegato agli atti legati dalle curatele reclamate), presenta una esposizione debitoria, allo stato accertata, pari ad €. 157.585,35 di crediti ammessi al privilegio ed €. 323.351,87, di crediti ammessi al chirografo.
La predetta società, inoltre come si evince dall'ultimo bilancio pubblicato (anno 2021), risultava già penalizzata dall'accumulo di debiti per oltre 413.000,00 euro e da una perdita di esercizio pari ad €. 35.490,00.
Lo stesso nel corso dell'audizione resa dinanzi al Curatore ha Parte_11 dichiarato che la era stata posta in liquidazione volontaria, proprio perché Parte_2 non “riusciva più ientemente e il ricavato non riusciva a coprire i costi necessari per mantenere l'attività d'impresa”. Egli, inoltre, ha pure dichiarato che la società non aveva intestato alcun bene e di non avere creditori, almeno per quanto a sua memoria (cfr. all. n. 19 della costituzione della Curatela della SSDF).
Inoltre, anche il Bilancio della alla data del 31.12.2023 presentava Parte_21 una situazione economica tutt'altro che florida, posto che i ricavi non erano assolutamente sufficienti a coprire le passività correnti (cfr. allegato n. 9 alla costituzione della SSDF). Deve, invero, precisarsi che secondo il qualificato e disinteressato parere del consulente della procedura, dott. “da un approfondito studio della situazione economica e patrimoniale Persona_5 alla data del 19/12/2024, non si rilevano disponibilità finanziarie per completare o avviare la produzione della commessa paventata. In particolare il contratto alla data del 13/5/2024 riporta un importo pattuito di €.91.000,00; vengono poi rilevate n. 3 fatture (n. 24/24 del 15/5/2024, n. 35/24 del 24/6/2024, n. 36/24 del 24/6/2024) per un importo imponibile di €.69.255,00. Tutte le tre fatture risultano regolarmente incassate alle date rispettivamente del 15/5/2024, 24/6/2024 e 24/6/2024. La disamina della situazione economico patrimoniale nonché della disponibilità di cassa/banca alla data del 19/12/2024 riporta un saldo attivo di €.2.427,42; tale importo, non rilevandosi prodotti finiti o rimanenze in corso di lavorazione che potrebbero considerarsi un avanzamento della commessa, a parere dello scrivente non consente il completamento, ancorché la realizzazione delle imbarcazioni contrattualizzate” (Cfr. parere dott. -all. 41 alla costituzione curatela SSDF). A ciò deve aggiungersi che secondo Per_5 quanto rilevato dal Curatore della procedura “l'ultimo estratto conto risalente al Gennaio 2024 riporta un saldo attivo pari a 5.843,31 euro (cinquemilaottocentoquarantatre euro e trentuno centesimi), con ogni evidenza non sufficiente a coprire le spese e i costi di gestione ed eventuali spese e costi imprevisti”. Né, a fronte di tale dettagliata analisi, la generica contestazione mossa dalla difesa dalla reclamante nelle note di trattazione del 12.09.2025 - ai punti 3.5) e 3.6) - può Parte_21
i invocati.
Per quanto attiene, poi, alle domande di ammissione al passivo, quelle ammesse ammontano ad €. 93.396,24 al privilegio ed €. 58.341,83 al chirografo (cfr. all. 49 produzione Curatela della SSDF -prospetto di ammissione al passivo).
38 Infine, anche l'accertamento dello stato passivo a carico di ha consentito CP_2 di verificare rilevanti debiti (cfr. doc. prodotti dalla Curatela – all. 49- che Parte_33 evidenziano crediti al privilegio pari ad €. 584.949,77 e €. 200.173,71 al chirografo).
La stessa Curatela della SSDF ha, d'altro canto, ricostruito un passivo complessivo pari a circa € 1,4 milioni (risultato ottenuto sommando i passivi di tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, coinvolte nella supersocietà), a fronte di un attivo quasi irrilevante (cfr. progetto di SP complessivo allegato n. 42 alla costituzione della Curatela della SSDF).
Tali dati, del resto, in quanto già sottoposti al vaglio degli organi della procedura, a prescindere dalla loro definitività, possono ritenersi dotati di un qualificato grado di attendibilità, in mancanza di specifiche contestazioni ad opera delle reclamanti, le quali, anche sotto questo aspetto, si sono limitate a sollevare generiche obiezioni.
Tali emergenze, unitariamente considerate, avuto riguardo anche alla citata pregressa grave situazione debitoria delle socie già in stato di liquidazione giudiziale o fallite (con pronunce che non sono ma state contestate), non risultano minimamente contrastati da elementi di segno opposto da parte dei soci reclamanti e pertanto provano in maniera inequivoca lo stato di decozione della S.d.f., data dall'aggregazione delle risultanze relative ai consociati, insolventi sia singolarmente che nell'insieme, senza che sia emerso alcun dato dissonante rispetto a tale conclusione, non avendo la società, al pari dei suoi soci illimitatamente responsabili, dimostrato in giudizio che la stessa, al contrario, era (ed è) in grado di poter fronteggiare regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni.
Non contestato risulta il fatto, dedotto nell'atto di costituzione della Curatela della L.G. della SSDF secondo cui i beni immobili della (Cfr. doc. 38 allegato all'atto di costituzione CP_2 della citata Curatela), siano vincolati da ipoteche (con AMCO e , e sottoposti ad CP_30 esecuzione forzata (benché attualmente sospesa, circostanza quest'ultima, per il vero ammessa dalla stessa ) e che “furono peraltro già esecutati in precedenza (2013), e poi CP_2 oggetto di vendita forzata, con aggiudicazione in capo alla figlia (in sede di primo tentativo di vendita era stata presentata un'offerta dal figlio che però non ha versato il saldo ed è stato dichiarato decaduto) (doc. 39)” (cfr. atto di Cost. della Curatela della L.G. della SSDF).
Più precisamente, tali immobili, per i quali pende procedura esecutiva, e che -come detto- risultano gravati da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario, da ipoteca legale iscritta dalla SERIT Sicilia, ai sensi dell'art. 77 DPR 602/73, e da altri pregiudizi, secondo la perizia estimativa allegata dalla , avrebbero un valore di mercato di €. 824.160,00, e un CP_2 valore di “vendita giudiz stato di fatto e di diritto in cui si trova” di €. 700.536,00.
Ne deriva che, a fronte dell'impossibilità degli altri soci di apportare alcun contributo al pagamento debiti “comuni” della SSDF, tali beni, anche considerando gli ulteriori immobili di proprietà della stessa di cui alla visura in atti (cfr. doc. allegati al reclamo di CP_2
e della Curatela della SSDF), tutti ricadenti nel piccolo Comune in Gioiosa CP_2
AR (al foglio di mappa 5, part. 437 e part. 1682, aventi Cat. Catastale C/2; A/4 e A/2, tutti di modesta consistenza e rendita catastale), non appaiono di per sé sufficienti a coprire il grave deficit patrimoniale della SSDF come sopra accumulato, dovendosi peraltro tenere conto delle difficoltà di pronta liquidazione di tale attivo, che influisce sul valore di realizzo, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la
39 massa creditoria (Cfr. Cassazione civile, Sez.
1 - Ordinanza n. 28193 del 10/12/2020 -Rv. 659885 – 01-).
Non bisogna poi perdere di vista il concetto di insolvenza rispetto ad una società (in questo caso di fatto) ancora operativa e non in liquidazione, che deve misurarsi con la previsione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b, del CCII, che delinea l'insolvenza quale condizione “del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
E sotto tale profilo si rinvengono agli atti del procedimento, come la presente disamina non ha mancato di evidenziare, innumerevoli segnali che depongono verso la sussistenza dell'autonoma insolvenza della SSDF come sopra delineata.
Lo stesso Curatore della L.G. , invero, non ha mancato di evidenziare (senza che, Parte_33 ancora una volta, tali elementi siano superati da plausibili difese di segno opposto) che la situazione economica e finanziaria della società osta alla possibilità di prosecuzione dell'attività di impresa, anche alla luce dell'allegato parere del tecnico professionista (cfr. citato doc. 41 allegato alla costituzione della Curatela della L.G. della S.S.D.F.) e dell'assenza di mezzi finanziari necessari per far fronte regolarmente alle obbligazioni, sicché appare insostenibile la prosecuzione dell'attività di impresa e conseguentemente deve ritenersi conclamato lo stato di insolvenza.
Deve, infine, comunque escludersi che la società e/o i soci di cui essa si compone, siano riusciti a dimostrare in giudizio l'insussistenza dello stato d'insolvenza provando che la stessa era, al contrario, in condizione di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie (nei termini esposti) obbligazioni (Cfr. Cass. n. 4712/ 2021).
§ 10. Regolamentazione delle spese.
Al rigetto dei reclami segue, per il principio della soccombenza, la condanna di ognuna delle reclamanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle Curatele costituite in giudizio.
Tali spese vanno liquidate secondo i parametri tariffari di cui al D. M. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) – qui applicabile ratione temporis in base al disposto dell'art. 6 dello stesso - avendo riguardo allo scaglione di riferimento del valore della controversia che deve considerarsi indeterminabile – complessità media in ragione dell'entità complessiva delle questioni trattate.
Invero, in materia di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c.p.c., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 c.p.c. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (così Cass. Civ. n. 1346/2013; S. U. n. 16300/2007).
40 Va, infine, tenuto presente che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (Cfr. Cass. n. 27295/2022; Cass. n. 15860/2014).
Applicando i valori tariffari medi secondo la regola generale, avuto riguardo alla portata ed al pregio delle prestazioni difensive rese ed alla concreta difficoltà dell'affare, le spese vanno liquidate, a carico delle reclamanti, in solido tra loro, e in favore di ognuna delle curatele reclamate nella somma complessiva di € 12.156,00 a titolo di onorario (di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia, € 1.665,00 per la fase introduttiva, €. 3.686,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisionale, in essa compresa la fase istruttoria, avuto riguardo alla nuova documentazione prodotta ed esaminata nel corso di questa fase di reclamo, mentre nessun aumento va disposto per la difesa nei confronti di più parti attesa la sostanziale identità delle questioni esaminate), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, ed IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia, va disposto il pagamento in favore dello Stato delle spese liquidate in favore di ognuna delle reclamate curatele, attesa l'ammissione di esse al gratuito patrocinio, giusta rispettiva attestazione ex art. 144 T.U. spese di giustizia del giudice delegato.
Atteso il rigetto dei gravami proposti, sussistono, infine, i presupposti per porre a carico di ciascuna delle reclamanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1 Febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattese ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando in sede di reclamo, sui ricorsi -riuniti- proposti da Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico,
[...]
, in persona del Liquidatore La CP_2 Parte_2 lizzata, avverso la sentenza n. Controparte_7 CP_2
12/2024 del Tribunale Ordinario di Patti, pubblicata il 19/12/2024 con cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della super-società di fatto tra la SI.ra la CP_2
la , la Parte_7 Parte_2 CP_1 Pt_2
e la unipersonale in fallimento, così provvede:
[...] Parte_3
1) Rigetta i tre reclami riuniti, proposti da unipersonale in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico, CP_2
, in persona del Liquidatore Parte_2 Controparte_7 izzata, e per l'effetto, co
[...] CP_2 impugnata;
41 2) Condanna le reclamanti, unipersonale in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e Amministratore Unico, CP_2 [...]
, in persona del Liquidatore e Parte_2 Controparte_7 CP_2
sopra generalizzata, in solido tra loro, al pagamento in favore di ciascuna delle
[...]
Curatele reclamate costituite (Curatela del fallimento della srl unipersonale; Parte_3
Curatela della liquidazione giudiziale della super-societa' di fatto costituita da e le CP_2 societa' e Parte_7 Parte_2 CP_1 Parte_7 Parte_3 Parte_3
[... unipersonale in fallimento e Curatela della liquidazione giudiziale di delle Parte_7 se processuali sostenute nel presente grado di giudizio, da liqui a, in complessivi €. 12.156,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, ed IVA e CPA come per legge. Dispone la distrazione in favore dell'Erario delle spese liquidate nei confronti di ognuna delle Curatele reclamate, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 133 e 144 DPR 115/02;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico di ciascuna delle reclamanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda la cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 05 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Massimo GULLINO)
42
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA I Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 47/25 (+ n. 48/25 e n. 55/25 riuniti), vertente tra: tra unipersonale in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
e Amministratore Unico, nata a [...] il [...], cod. fisc. CP_2 [...]
, rap fesa, anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. Fa C.F._1
RR del foro di Messina (C.F. ), fax 090-6411359, PEC CodiceFiscale_2
e dal Prof. Avv. Filadelfio Mancuso del foro di Messina Email_1
(C.F. ), fax 090-6411359, PEC CodiceFiscale_3 Email_2 nonché elettivamente domiciliata in Messina, Via G. Venezian, n. 23, CAP 98122, presso lo Studio professionale dei medesimi procuratori, giusta mandato in atti;
reclamante (n. 47/25 R.G.) - reclamata (nn.48/25 R.G.- 55/2025 R.G)
CONTRO
della ” costituita tra: CP_3 Controparte_4
(C.F. ); CP_2 C.F._4
, con sede in Gioiosa AR (ME), Via Parte_1
Umberto I, n. 140, CAP 98063, C.F. e P.IVA ; P.IVA_1
, con sede in Gioiosa AR Via Umberto I n. 165 Parte_2
C.F. e P.IVA ; P.IVA_2
con sede in Gioiosa AR Contrada Maddalena n. 24 C.F. e Controparte_1
P.IVA ; P.IVA_3 unipersonale in fallimento, con sede in Gioiosa AR Via Parte_3
G. AL n. 2 C.F. e P.IVA , P.IVA_4 in persona del Curatore Avv. con studio in Messina, Via M. Malpighi n. Controparte_5
8, autorizzato in forza di provvedimento del Giudice Delegato del 05/03/2025, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Danilo Galletti ( – C.F._5
, come da procura in atti;
parte ammessa al gratuito Email_3
1 patrocinio ai sensi dell'art. 144 TUSG, giusta attestazione del Giudice delegato del 05.03.2025;
Curatela della Liquidazione Giudiziale della con sede in Gioiosa Parte_1
AR (ME), via Umberto I, civ. 140, cod. fisc. e P.IVA , pec della procedura: P.IVA_1
in persona della Curatrice Avv. (cod. fisc. Email_4 Parte_4
), difesa, assistita e rappresentata dall'Avv. Matteo Tassi (cod. fisc. C.F._6
– PEC: in virtù di procura in atti, CodiceFiscale_7 Email_5 con domicilio digitale alla PEC: per tutte le comunicazioni Email_5
e notificazioni relative al prese a al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 144 TUSG, giusta attestazione del Giudice delegato del 13.02.2025;
, già corrente in Controparte_6
Gioiosa AR (ME), Via AL n.2, P.IVA.: iscritto al n. 15.21 R.F. del P.IVA_4
Tribunale di Patti e dichiarato con sentenza n.18/2021 R.S. pubbl. il 16.12.2021, IN PERSONA DEL CURATORE AVV. STEFANO TRIMBOLI autorizzato a stare in giudizio giusto provvedimento del G.D. in data 03.03.2025, ed in virtù di procura, rilasciata su documento informatico in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Maniaci del Foro di Patti (CF: , pec: ed C.F._8 Email_6 elettivamente domiciliato in Messina Viale San Martino is. 88 n° 246 presso lo Studio del Prof. Avv. Gondolfo Maurizio Ballistreri;
parte ammessa al Gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 144 TUGS giusta attestazione del Giudice delegato del 03.03.2025;
- reclamate-
, generalizzato in atti;
Parte_5
- reclamato N.C.
E nei confronti di:
(C.F. e P. IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
Liquidatore , nato a [...] P.G. (ME) il 20/02/1989, cod. Controparte_7 fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Saro Roberti del foro di CodiceFiscale_9
Messina, C.F. , PEC nonché CodiceFiscale_10 Email_7 elettivamente domiciliata in Messina, Via G. Venezian, n. 23, CAP 98122, presso lo Studio professionale del medesimo procuratore, giusta mandato in atti;
reclamata (n. 47/25 - 55/25) -reclamante (nn. 48/25 R.G.)
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._11 tonell amente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, alla Via Mandanici n. 10, presso lo studio dell'Avv. Francesco Aurelio Chillemi del Foro di Barcellona P.G. (C.F.: - fax 090.9797601 - PEC CodiceFiscale_12
, che la rappresenta e difende, unitamente e Email_8 disgiuntamente all'Avv. Antonino Emanuele Imbesi del foro di Barcellona P.G. (C.F.
) pec: giusta procura in C.F._13 Email_9 atti;
reclamata (n.47/25 e 48/25 R.G.)- reclamante (n. 55/2025 R-G.)
con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina;
-Interveniente ex lege -
2 + fascicoli riuniti (n. 48/25 e 55/25) instaurati, contro le altre parti, rispettivamente da:
(C.F. e P. IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
Liquidatore , nato a [...] P.G. (ME) il 20/02/1989, cod. Controparte_7 fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Saro Roberti del foro di CodiceFiscale_9
Messina, C.F. , PEC nonché CodiceFiscale_10 Email_7 elettivamente domiciliata in Messina, Via G. Venezian, n. 23, CAP 98122, presso lo Studio professionale del medesimo procuratore, giusta mandato in atti;
reclamante (n. 48/25 R.G.)- reclamata (nn. 47/25 R.G. e 55/2025 R.G.)
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._11
Piraino Via Antonello da Messina n. 41, elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, alla Via Mandanici n. 10, presso lo studio dell'Avv. Francesco Aurelio Chillemi del Foro di Barcellona P.G. (C.F.: - fax 090.9797601 - PEC CodiceFiscale_12
, che la rappresenta e difende, unitamente e Email_8 disgiuntamente all'Avv. Antonino Emanuele Imbesi del foro di Barcellona P.G. (C.F.
) pec: giusta procura in C.F._13 Email_9 atti;
reclamante (n. 55/25 R.G.) - reclamata (nn. 47/25 R.G. e 48/2025 R-G.)
Oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 12/2024 del Tribunale Ordinario di Patti, pubblicata il 19/12/2024, non notificata, con cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della super- società di fatto tra la SI.ra la la CP_2 Parte_1 Parte_6 Parte_2
la e la unipersonale in fallimento;
[...] Controparte_1 Parte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la (n. 47/25 R.G.): Controparte_8
1) preliminarmente, sospendere in tutto, o, in subordine, almeno nei confronti dell'istante, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo ed il compimento di atti gestionali della procedura di L.G. n. 12/2024, per le ragioni di cui sopra;
2) nel merito, ritenere e dichiarare l'insussistenza (a) di una super- società di fatto tra la SI.ra la la CP_2 Parte_7 Parte_2
la e la unipersonale in fallimento e,
[...] CP_1 Parte_2 Parte_3 comunque, della partecipazione ad essa dell'odierna reclamante, nonché (b) dei presupposti soggettivo ed oggettivo per l'estensione della liquidazione giudiziale, secondo le motivazioni esposte in narrativa;
3) per l'effetto, riformare la sentenza impugnata e, comunque, revocare l'apertura della liquidazione giudiziale della super-società di fatto tra la SI.ra la l.g., la CP_2 Pt_1 Parte_1 Parte_2
la e la unipersonale in fallimento,
[...] CP_1 Parte_2 Parte_3 emanando ogni conseguente provvedimento di legge;
4) in subordine ed in via gradata, revocare l'estensione della liquidazione giudiziale alla unipersonale, per le causali illustrate;
5) in via CP_1 Parte_2 istruttoria, disporre, all'occorrenza, l'espletamento di una CTU, al fine di verificare lo stato dei rapporti tra la in l.g., la SI.ra la Parte_8 CP_2 [...]
la unipersonale, nonché le condizioni di Parte_9 Controparte_1 equilibrio finanziario e solvibilità di ciascun soggetto, attribuendo al nominando CTU ogni più ampio potere e, in particolare, quelli (a) di acquisizione di ogni ulteriore documento necessario per il compiuto espletamento del mandato nonché (b) di verifica dei fatti e delle circostanze allegati;
con riserva di nominare consulenti di parte fino all'inizio delle operazioni peritali;
6) con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi del giudizio”;
3 Per la , in persona del liquidatore e legale Parte_2 rappresentante pro tempore (n. 48/25):
“1) preliminarmente, sospendere in tu]o, o, in subordine, almeno nei confronti dell'istante, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo ed il compimento di atti gestionali della procedura di L.G. n. 12/2024, per le ragioni di cui sopra;
2) nel merito, ritenere e dichiarare l'insussistenza (a) di una super- società di fatto tra la SI.ra la la CP_2 Parte_7 Parte_2
la e la unipersonale in fallimento e,
[...] CP_1 Parte_2 Parte_3 comunque, della partecipazione ad essa dell'odierna reclamante, nonché (b) dei presupposti soggettivo ed oggettivo per l'estensione della liquidazione giudiziale, secondo le motivazioni esposte in narrativa;
3) per l'effetto, revocare l'apertura della liquidazione giudiziale della super-società di fa]o tra la SI.ra CP_2
la la la
[...] Parte_7 Parte_2 Controparte_1
e la unipersonale in fallimento, emanando ogni conseguente provvedimento
[...] Parte_3 Parte_3 di legge;
4) in subordine ed in via gradata, revocare l'estensione della liquidazione giudiziale alla
[...]
per le causali illustrate;
5) in via istruttoria, disporre, all'occorrenza, Parte_2
l'espletamento di una CTU, al fine di verificare lo stato dei rapporti tra la Parte_8 in l.g., la SI.ra la la
[...] CP_2 Parte_9 uniper e c un Controparte_1 soggetto, attribuendo al nominando CTU ogni più ampio potere e, in particolare, quelli (a) di acquisizione di ogni ulteriore documento necessario per il compiuto espletamento del mandato nonché (b) di verifica dei fatti e delle circostanze allegate;
con riserva di nominare consulente di parte fino all'inizio delle operazioni peritali;
6) con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarre in favore del procuratore anticipatario”;
Per (n. 55/25 R.G.): CP_2
1)ritenere e dichiarare ammissibile il presente reclamo e, per l'effetto, accogliere, in via preliminare ed urgente, l'istanza di sospensione ex art. 52 CCII così come formulata in atti quantomeno in relazione alla posizione della SI.ra ed all'esito sospendere la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo CP_2 ed il compimento di atti di gestione in seno alla L.G. n. 12/2024 all'uopo fissando l'udienza di comparizione delle parti e quant'altro necessario alla instaurazione del contraddittorio anche in relazione alla predetta istanza;
2) nel merito, riformare integralmente la sentenza di primo grado e conseguentemente disporre la nullità, l'annullamento e comunque la revoca della sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della supersocietà di fatto costituita tra e le società CP_2 Parte_7 [...]
unipersonale in fallimento stante 1) Parte_2 CP_1 Parte_10
l'inesistenza della supersocietà di fatto così come dichiarata con la sentenza reclamata;
2) l'inesistenza dei presupposti soggettivo ed oggettivo per l'estensione della liquidazione giudiziale e ciò in accoglimento dei motivi tutti esposti in reclamo ed all'esito adottare tutte le consequenziali statuizioni liberatorie;
3) sempre nel merito, in via subordinata, riformare integralmente la sentenza di primo grado e conseguentemente disporre la nullità, l'annullamento e comunque la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale limitatamente alla posizione della SI.ra in proprio e ciò in accoglimento dei motivi di reclamo infra esplicitati ed all'esito CP_2 della accertata inesistenza di tutti gli elementi all'uopo previsti dalla legge ivi compreso lo stato di insolvenza e, conseguentemente, adottare tutte le consequenziali statuizioni liberatorie in relazione alla posizione della SI.ra personalmente;
4) in via istruttoria si insiste per l'ammissione, ex art. 41 comma 6 CP_2
CCII, ecnica d'ufficio al fine di accertare e verificare, in concreto, lo stato dei rapporti tra la SI.ra e tutte le società indicate in sentenza nonché le condizioni di equilibrio finanziario e CP_2 solvibilità di ciascun soggetto, con particolare riferimento alla posizione della SI.ra e ciò CP_2 attribuendo al CTU il potere di acquisire ogni ulteriore documento necessario ai fini dell'espletamento del mandato e di accertare e verificare i fatti e le circostanze allegati dalle parti: riservata la nomina di CTP;
5) sempre in via istruttoria si insiste per l'accoglimento di tutte le ulteriori richieste formalizzate nella pregressa 4 fase processuale da intendersi ribadite e riproposte in sede di reclamo;
6) in ogni caso accogliere tutte le conclusioni rassegnate nella pregressa fase processuale da intendersi ribadite e riproposte nella attuale fase processuale di reclamo;
7)adottare qualsiasi ulteriore statuizione ritenuta conforme a legge ed a giustizia, attinente e conseguente a quanto infra formalizzato e richiesto, anche in assenza di conclusione specifica;
8)con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Tutte le Curatele costituite hanno chiesto il rigetto degli opposti reclami e la conferma della sentenza impugnata.
Il P.G. ha apposto il proprio visto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. Con sentenza n. 3/2023 del 31/01/2023 depositata in pari data il Tribunale di Patti dichiarava aperta la procedura di liquidazione giudiziale della soc. Parte_7
con sede in Gioiosa AR, - socio unico e amministratore:
[...] Parte_11
(figlio di - nominando curatore l'Avv. . Parte_12 Parte_4
Tale curatore, con istanza dell'1.06.2024 chiedeva dichiararsi aperta la procedura di liquidazione giudiziale in estensione ai sensi dell'art. 256, comma 4 CCI nei confronti di:
, nata a [...], il [...], cod. fisc. , CP_2 C.F._11
(ME), via Antonello da Messina n. 41; Parte_2 liquidazione volontaria, con sede in Gioiosa AR (ME), via Umberto I, civ. 136, cod. fisc. e P.IVA pec: P.IVA_2 Email_10 Controparte_1 con sede in Gioiosa AR (ME), Contrada Maddalena n. 24, cod. fisc. e P.IVA P.IVA_3
– pec.: previo riconoscimento (ed analoga dichiarazione di Email_11 estensione della liquidazione giudiziale nei suoi confronti) della super società di fatto intercorrente tra tali soggetti giuridici, la citata e la Parte_7 unipersonale, già dichiarata fallita con sentenza del Parte_3 rimboli), di cui i suddetti soggetti giuridici dovevano ritenersi soci illimitatamente responsabili, con ogni conseguenziale provvedimento.
Nel frattempo, con ricorso incoato il 24 aprile 2024, premesso di essere Parte_5 creditore della società chiedeva l'accertamento Parte_2 dello stato di insolvenza della debitrice predetta e la conseguente dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. A tale procedimento, iscritto al n. r.g. 9-1/2024 P.U in cui si era costituita la società debitrice veniva riunito il ricorso incoato dalla Parte_2
Curatela della L.G. della soc. Parte_7
Il Tribunale di Patti, con sentenza n. 12/2024 del 19.12.2024, previa declaratoria di estinzione del procedimento instaurato da (per intervenuta rinuncia), Parte_5 dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della super-società di fatto (nominando curatore l'Avv. costituita tra e le società: Controparte_5 CP_2
- (già dichiarata fallita in data 31.1.2023; Curatore Avv. Parte_7 Pt_4
– socio unico e amministratore: (figlio di
[...] Parte_11
; Parte_12
- in liquidazione volontaria (della quale è formalmente socio Parte_2
u o -figlio di Parte_11 CP_2
[...]
5 - (socia unica e amministratrice la medesima ). Controparte_1 CP_2
- fallimento (già dichiarata fallita con sentenza Controparte_9 del Tribunale di Patti in data 17/12/2021, Curatore Dott. Stefano Trimboli, il quale, costituitosi nel relativo giudizio con memoria dell'11.11.2024, non si era opposto all'estensione alla supersocietà di fatto);
§ 2. Con distinti ricorsi, proponevano reclamo avverso la predetta sentenza:
- La società in persona in persona dell'A.U. e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, , (proc. n. 47/25); CP_2
- La società in liquidazione volontaria, in persona del Parte_2 liquidatore e legale rappresentante pro tempore, SI. Parte_11
(proc. n. 48/55)
- come sopra generalizzata (proc. n. 55/25); CP_2
i quali, avendo ad oggetto impugnazione avverso la medesima pronuncia, venivano riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
§ 3. Con tali ricorsi, i reclamanti deducevano quanto segue:
§ 3.1. La società , in persona dell'A.U., Controparte_8 CP_2
[...]
Con il 1° MOTIVO di reclamo lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 121 e 256, commi 4 e 5, CCII;
la carenza di legittimazione attiva della Curatela istante;
l'insussistenza di un vincolo societario di fatto rispetto alla Reclamante;
la mancata dimostrazione dei requisiti della pretesa super società di fatto sotto tutti i profili sotto enucleati.
Secondo la reclamante, il Tribunale di Patti non avrebbe indicato, né avrebbe accertato alcun valido elemento idoneo a suffragare la tesi dell'appartenenza della Controparte_1 alla contestata super-società di fatto, non avendo espletato la mini mezzo CTU ed essendosi limitato ad operare nella sentenza impugnata solo “riferimenti sommari e marginali” in tre passaggi della sentenza (cfr. pag. 8 del reclamo: “a p. 8, per sottolineare che la SI.ra è socia unica e A.U. di;
a p. 14, per ribadire la CP_2 Controparte_1 stessa circostanza aggiungendo che il figlio SI. è dipendente della stessa;
a pp. Parte_13
16-17, per affermare che sarebbe irrilevante, ai fini dell'estensione della l.g. quale socia di fatto, la circostanza addotta dalla reclamante del mancato “esercizio contestuale e contemporaneo dell'impresa da parte di tutte le entità partecipanti”, emergendo dagli atti di causa “un avvicendamento societario tra le varie entità”, le quali continuano a esistere sino alla cessazione dell'attività di liquidazione e alla loro cancellazione dal Registro imprese”) (cfr. punti 1.1. e 1.2 del reclamo).
Lamentava, di converso, la reclamante che il possesso di tutte le quote e l'investitura della carica di A.U. di da parte della stessa persona, non Controparte_1 CP_2 dimostrerebbe alcunché, stante il fatto che il nostro ordinamento ammette le società a r.l. unipersonali e, altrettanto pacificamente, il cumulo della posizione di socio unico e A.U., che gestisce l'impresa in nome e per conto della società (alla quale gli atti d'impresa e i risultati dell'attività vengono imputati), senza cioè mai assumere la qualità d'imprenditore
6 commerciale, assumendo che nel caso in cui l'amministratore dovesse abusare del proprio potere, tale condotta potrà essere sanzionata con la responsabilità verso la società e i creditori sociali e nei casi più gravi, configurando il socio tiranno come “holder di fatto” della società di capitali controllata. Istituti che nulla hanno a che spartire con la configurazione della c.d. super società di fatto commerciale, che postula pur sempre l'individuazione dei presupposti di una s.n.c. irregolare ex art. 2297 c.c. (cfr. punto 1.3 del reclamo)
La società reclamante denunciava, altresì, l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere irrilevante la denunciata circostanza dell'assenza di un “contemporaneo esercizio dell'attività in comune” da parte dei pretesi soci di fatto.
Più specificatamente doveva escludersi che potesse configurarsi una s.d.f. atteso che la (ipotizzata) attività d'impresa comune non era stata contemporaneamente esercitata dalle (pretese) entità partecipanti, poiché:
- la ra stata dichiarata fallita con sentenza dello stesso Parte_3
Trib. Patti il 17/12/2021, ma aveva cessato l'attività già precedentemente, in forza di concordato;
- la si trovava già in liquidazione volontaria iscritta nel R.I. dal Parte_7
26/0 o l'attività;
- la era stata posta anch'essa in liquidazione dal 26/08/2022; Parte_2
- la SI.ra non aveva mai esercitato attività d'impresa, ma aveva agito sempre CP_2
e soltanto quale A.U. di alcune delle predette società e non era titolare di P.Iva, né era iscritta nel Registro Imprese;
- la era /06/2022. Controparte_1 Parte_14
Resterebbero, quindi, esclusi, secondo la reclamante, i due requisiti fondamentali dell'esercizio in comune dell'attività e dell'affectio societatis
Ciò a maggior ragione ove si considerasse che secondo l'assunto del giudicante l'odierna reclamante avrebbe operato in rapporto societario di fatto con una S.r.l. fallita prima della sua costituzione, e addirittura tre anni prima ( e ciò nonostante Parte_3
l'art. 256, commi 4 e 5, CCII preveda il coinvolgimento nella liquidazione giudiziale di altri soci illimitatamente responsabili scoperti dopo, da ritenersi “in bonis”, e non certo di imprese fallite e cessate prima di allora.
Tale estensione della liquidazione giudiziale, determinerebbe, a dire della reclamante, una situazione paradossale, non regolata e anzi vietata dalla legge, di “fusione” tra due procedure concorsuali e di “confusione” delle masse attive e passive facenti capo alle rispettive imprese, che viola il basilare principio di autonomia patrimoniale, affermato dall'art. 2740 c.c. e ribadito anche dall'art. 284, comma 3, CCII proprio in materia di gruppi.
Semmai la richiesta di estensione ai pretesi soci di fatto sarebbe dovuta provenire, a dire della reclamante, dalla Curatela del fallimento della Costruzioni Nautiche s.r.l., titolare dell'impresa originaria e non dalla Curatela della Punto ponendosi così anche un problema Parte_7 di carenza di legittimazione attiva di quest'ultima (cfr. punti 1.4., 1.5. e 1.6. del reclamo).
L'ulteriore censura mossa dalla reclamante attiene al “grave errore di diritto” in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel fondare la pronuncia di estensione della liquidazione
7 giudiziale invocando l'art. 256, comma 4, CCII, anziché (eventualmente) l'art. 256, comma 5, CCII. (cfr. punto 1.7 del reclamo).
Inoltre, avuto specifico riguardo alla società reclamante ( il Tribunale Controparte_1 non si sarebbe soffermato sulla ricorrenza degli altri presupposti della S.d.f., ossia l'apporto di beni e/o servizi, la formazione di un fondo comune, la compartecipazione agli utili ed alle perdite dell'attività svolta in comune. Non risultavano, del resto, secondo la reclamante alcuno degli indici rivelatori dell'apporto dato dalla società alla S.d.f. e quindi alcun elemento che giustificasse l'unificazione delle masse attive e passive (cfr. punto 1.8. del reclamo).
Lamentava, altresì, come contrariamente all'assunto del Tribunale, non sussisteva, alcuna connessione reale, né continuazione dell'attività della rispetto a Controparte_1 quella della L.G. o di Costruzioni Nautiche s.r.l. in fallimento, poiché Parte_7 all'atto dell'insediamento dell'odierna nel sito produttivo, avvenuto il Parte_15
13/10/2022, in coincidenza con l'attivazione dell'utenza idrica e la comunicazione al ai fini dello smaltimento dei RSU, i locali concessi in locazione da terzi a CP_10 [...] erano sgombri da persone e cose, senza che alcun bene della massa della Controparte_1 Pt_7 di fosse mai stato nella disponibilità della deducente. Parte_7
Anche le operazioni, effettuate dalla reclamante nel primo biennio per impiantare la nuova azienda mostrerebbero la totale autonomia e discontinuità della sua attività rispetto a quelle di , avendo essa, nel Parte_16 breve periodo di operatività, compiuto in proprio e presso terzi tutti gli acquisti di beni e servizi necessari all'avvio della nuova attività, contabilizzandoli regolarmente, come era stato puntualmente dimostrato durante la procedura prefallimentare, senza che il Tribunale ne tenesse conto.
Infine, sempre avuto riguardo alla specifica posizione della reclamante, la difesa contestava che la società avesse mai utilizzato l'autocarro di proprietà della Parte_3 per il trasporto delle imbarcazioni dal cantiere ai clienti finali, atteso che essa non svolgeva tale attività, ma vendeva i mezzi realizzati con la clausola “franco fabbrica”. Contestava, quindi, anche la documentazione valorizzata a tal fine dal Tribunale, in quanto a suo dire inconducente (cfr. punti 1.9 e 1.10 del reclamo).
Con il 2° MOTIVO di reclamo, denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 121 CCII e 2729 c.c.; l'insussistenza dello stato d'insolvenza della pretesa super-società di fatto.
Secondo la reclamante il Tribunale avrebbe in maniera sbrigativa e superficiale accertato lo stato di insolvenza della S.d.f. senza compiere alcuna minima attività istruttoria, così disapplicando i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità che ha sempre escluso che tale giudizio possa essere dedotto in maniera automatica e critica dall'insolvenza di uno dei presunti soci (nella specie, la in Parte_7 Pt_7
Tutto ciò, nonostante l'odierna reclamante avesse dedotto e dimostrato come, in base al bilancio al 31/12/2023, fosse esclusa non solo l'esistenza di una crisi finanziaria, ma anche la sussistenza di una semplice tensione finanziaria e ancor più dell'insolvenza.
Altrettanto erronea, ed anzi contraddittoria, a dire della società reclamante, sarebbe l'affermazione dell'“insolvenza del gruppo societario”, assumendo in proposito che nei gruppi societari non opererebbe affatto – diversamente dalle s.n.c. – alcun meccanismo di 8 “consolidazione sostanziale” delle passività, dovendo le masse restare rigorosamente distinte, salva l'eccezionale ammissione di trasferimenti di risorse infragruppo nei concordati di gruppo, se funzionali alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali (artt. 284-285 CCII).
In sostanza, lamenta la reclamante la mancata dimostrazione e l'erronea affermazione del requisito oggettivo dell'insolvenza (art. 121 CCII) della (pretesa e sempre contestata) super- società di fatto, della quale la avrebbe fatto parte, o almeno in capo Controparte_1 alla reclamante.
§ 3.2. La società (n. 48/25 R.G.): Parte_2
Con il 1° MOTIVO di reclamo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 121 e 256, commi 4 e 5, CCII;
l'insussistenza di un vincolo societario di fatto rispetto alla Reclamante;
la mancata dimostrazione dei requisiti della pretesa super-società di fatto.
Secondo la reclamante il coinvolgimento della società nella procedura d'insolvenza della sarebbe il frutto di una valutazione illegittima ed arbitraria del Tribunale. Parte_7
In particolare, nel ricalcare gli stessi argomenti già evidenziati nel reclamo principale al quale si rinvia (cfr. sopra sub. § 3.1.), affermava la reclamante come il Tribunale non avesse tenuto conto della circostanza dello svolgimento effettivo di una diversa attività commerciale da parte della e quindi dell'assenza di un “contemporaneo esercizio dell'attività Parte_2 in comune” da parte dei pretesi soci di fatto, peraltro tra soggetto operanti in tempi diversi.
Con il 2° MOTIVO, censurava la violazione e falsa applicazione degli artt. 121 CCII e 2729 c.c.; l'insussistenza dello stato d'insolvenza della pretesa super-società di fatto, per le medesime ragioni già evidenziate dalla precedente reclamante e che per comodità espositiva non si riportano qui di seguito in quanto d'esse ripetitive (Cfr. § 3.1.).
§ 3.3. (n. 55/25 R.G.): CP_2
Con il 1° MOTIVO di reclamo, denunciava l'errata valutazione della esistenza CP_2 della c.d. super società di fatto a maggior ragione ove estesa alla signora in CP_2 proprio per conclamato difetto dei presupposti indispensabili previsti dalla Legge Fallimentare;
la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 121 e 256, commi 4-5- CCII;
l'inesistenza di qualsivoglia vincolo societario di fatto riferibile a in proprio. CP_2
Secondo la reclamante, intanto, risulterebbe inesplorata nella sentenza impugnata la primaria e principale questione inerente alla prova della attività di impresa a titolo individuale ascrivibile alla costituente elemento fondamentale al fine di accedere alla declaratoria CP_2 della partecipa i essa in proprio alla super società di fatto così come dichiarata CP_2 dal Tribunale di Patti.
Invero, secondo la difesa, costituirebbe dato insuperabile - ed ostativo al riconoscimento della partecipazione alla c.d. super società di fatto della in proprio - la CP_2 conclamata assenza di qualsivoglia attività di impresa riconducibile alla stessa individualmente.
9 Affermava, di contro, la reclamante che essa aveva sempre agito in nome e per conto CP_2 delle società che ha rappresentato e mai come imprenditrice individuale cosicché, quand'anche avesse commesso degli errori, avrebbe una responsabilità risarcitoria ex art. 2476 cc ma MAI potrebbe essere dichiarata, per questo, socia della super società di fatto proprio perché l'eventuale attività del soggetto abusante non ha nulla in comune con la c.d. super società di fatto che presuppone, comunque, l'esistenza degli elementi denotanti l'esistenza di una s.n.c. irregolare ex art. 2297 c.c..
Con il 2° MOTIVO di reclamo, lamentava l'errata valutazione delle emergenze CP_2 istruttorie in relazione alla prop la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 121 e 256, commi 4-5- CCII;
l'insussistenza di un vincolo societario di fatto rispetto a sé; la mancanza di prova dei requisiti della pretesa super società di fatto.
Contestava, nello specifico, l'assunto del Tribunale secondo cui sussistevano plurimi elementi denotanti la sistematica partecipazione della all'organizzazione CP_2 aziendale delle società, fornendo un apporto che andasse ben oltre la mera posizione di lavoratore dipendente rispetto alla Parte_2
Assumeva, di contro, la difesa che non esisterebbe agli atti alcun atto di gestione della società riferibile alla Parte_2 CP_2
Ed in effetti, il Tribunale, non avrebbe considerato le ragioni giustificative addotte dalla nella fase pre-liquidatoria prendendo posizione su ogni contestazione mossa dalla CP_2
Curatela procedente.
Lamentava, quindi, la l'erronea valutazione operata dal Tribunale avuto CP_2 riguardo:
- alla PEC inoltrata da (creditore della Curatela) – richiamata a pag. 11 Parte_17 della sentenza impugnata-;
- alla nota dell'avv. Sguerso di Genova, legale della società (creditrice Controparte_11 della – richiamata a pag. 12 della sentenza impugnata-; Parte_7
- alla documentazione relativa ai rapporti commerciali tra e la Parte_7
– richiamata a pag. 12 della sentenza impugnata-; Controparte_12
- alla delega ad operare sul conto corrente 06997 1000 0000 1748, aperto presso Banca Intesa e intestato a – richiamata a pag. 13 della sentenza Parte_11 impugnata-;
- alle ulteriori connessioni sintomatiche, secondo l'assunto del Tribunale, dell'esistenza della super società di fatto quali asseritamente emergenti dalle risultanze che attengono alla società e ai rapporti con le altre società e Controparte_1 CP_2
– richiamate alle pagg. 14-15 della sentenza impugnata-;
[...]
- alle vicende relative al fallimento della e al Controparte_6 precedente concordato preventivo- prima omologato e successivamente revocato- nel quale risultava come assuntrice la mentre Parte_7 CP_2 prestava garanzia con beni immobili personali – richiamate a pag. 15 della sentenza impugnata-;
- all'ipotizzato avvicendamento societario tra le diverse entità – richiamato alle pagg. 16- 17 della sentenza impugnata-;
- alle risultanze arguibili dal verbale redatto dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Patti, in data 24/05/2022 che contestava, in quanto mai allegato agli atti, da cui sarebbe emersa la conclusione ad opera della di un contratto di vendita per conto della CP_2
10 , stabilendo il prezzo e ricevendosi sul conto corrente Parte_18 della marino 8 dei 12 bonifici eseguiti dall'acquirente, mentre gli ulteriori 4 erano confluiti a favore di;
così come contestava l'errata applicazione del Parte_2 disposto di cui all'art. 115 c.p.c. legato a tale vicenda – richiamata a pag. 10 della sentenza impugnata-; ribadendo, al riguardo, punto per punto le difese svolte nel corso del giudizio di primo grado che chiedeva venissero prese in considerazione dalla Corte unitamente agli ulteriori argomenti difensivi che esponeva e che verranno meglio analizzati in seguito, nella parte motiva.
Aggiungeva la reclamante che, in ordine alla posizione specifica della la CP_2
Curatela istante non avrebbe adempiuto all'onere su essa gravante di indicare quali sarebbero state le condotte colpevoli e dannose riferibili alla stessa, ovvero gli abusi compiuti ai danni dei creditori, condotte che, peraltro, come detto, al più dimostrerebbero l'esistenza di una Holding (individuale) nei cui confronti il Curatore potrebbe agire in responsabilità per danni da eterodirezione (art. 2497 c.c.) o un'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., ma mai essere rivelatrici della super società di fatto dichiarata con la sentenza reclamata.
Contestava, quindi, sia in punto di fatto che di diritto, l'estensione della liquidazione giudiziale così come dichiarata con la reclamata sentenza, in specie avuto riguardo alla posizione personale della CP_2
In sostanza, ribadiva la reclamante che pur trattandosi di società operanti nello stesso settore merceologico, sarebbero strutture dotate di autonomia gestionale, operativa, economica e finanziaria e, conseguentemente, non potrebbero mai essere ritenute “parti” della pretesa super società di fatto.
Con il 3° MOTIVO di appello, la reclamante censurava l'errata valutazione del requisito dell'insolvenza, a maggior ragione ove riferito alla la violazione e falsa CP_2 applicazione degli artt. 121 CCII e 2729 c.c.; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.
Sul punto, la reclamante contestava l'assunto del Tribunale secondo il quale “L'insolvenza risulta acclarata rispetto alle società (in liquidazione giudiziale) Parte_7 Parte_10
[...
(fallita), nei riguardi delle quali lo stato di decozione è stato, di già, accertato in seno alle rispettive procedure concorsuali con sentenze divenute definitive, mentre non è stata data la prova del contrario ad opera delle singole società e di imprenditore societario occulto di fatto” (cfr. pag. 20 sentenza CP_2 reclamata).
Precisava che tale decisione si poneva in contrasto con i principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità e quindi censurava “il grave errore commesso dal Giudice di primo grado laddove valutando il requisito dell'insolvenza ha affermato l'esistenza di una generalizzata insolvenza del preteso gruppo societario operando una sorta di consolidazione sostanziale delle passività – non ammessa dalla legge per i gruppi societari – e violativa del principio della separazione delle masse imposta dalla legge fallimentare”.
Ancor di più, censurata l'asserita illegittima inversione dell'onere della prova postulata con la sentenza gravata, assumeva la reclamante di avere per proprio conto dimostrato, avendolo dedotto in sede fallimentare nelle memorie di replica del 09/09/2024, di essere titolare di un 11 immobile il cui valore era stato stimato (nell'ambito della procedura esecutiva n. 48/2024 RGEI Tribunale di Patti) in €. 834.960,00, adducendo altresì di essere proprietaria anche di altri beni immobili come si poteva evincere della visura che allegava. Inoltre, quanto alla posizione della stessa risultava acquisita agli atti attestazione redatta in data CP_2
04/07/2024 nell'ambito della quale non si scorgeva alcuna criticità denotante il preteso stato di insolvenza.
Con il 4° MOTIVO di reclamo, infine, censurava la mancata decisione sulle istanze istruttorie tempestivamente articolate dalla stessa che venivano quindi CP_2 riproposte in questa sede.
In particolare, chiedeva che la Corte volesse ammettere, ex art. 41, comma 6, CCII, consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e verificare, in concreto, lo stato dei rapporti tra la e tutte le società indicate in sentenza nonché le condizioni di equilibrio CP_2 finanziario e solvibilità di ciascun soggetto, con particolare riferimento alla posizione della
CP_2
§ 4. Si costituivano nel procedimento principale ed in quelli riuniti:
- con atto depositato in data 13.03.2025, la Liquidazione Giudiziale della
“supersocietà di fatto” costituita tra la sig.ra (C.F. CP_2
), , con C.F._4 Parte_1 sede in Gioiosa AR (ME), Via Umberto I, n. 140, CAP 98063, C.F. e P.IVA
, con sede in Gioiosa AR P.IVA_1 Parte_2
Via Umberto I n. 165 C.F. e P.IVA , con P.IVA_2 Controparte_1 sede in Gioiosa AR Contrada Maddalena n. 24 C.F. e P.IVA , e P.IVA_3
, in persona del Curatore, Controparte_13
Avv. Controparte_5
- con atto depositato in data 14.03.2025 la Curatela del Fallimento della Costruzioni Nautiche srl unipersonale dichiarato con sentenza n.18/2021 R.S. pubbl. il 16.12.2021, in persona del Curatore Avv. Stefano Trimboli;
- con atto depositato in data 14.03.2025, la della Liquidazione CP_3 CP_14
in persona del Curatore Avv. ;
[...] Parte_7 Parte_4
le quali chiedevano il rigetto dei reclami proposti e la conferma della sentenza di primo grado.
§ 5. Disposta la riunione tra i tre procedimenti (quelli di più nuova iscrizione n. 48/25 e 55/25 venivano riuniti al primo n. 47/25) e disposta la surroga del presente consigliere relatore al precedente consigliere, astenutosi, la Corte, con ordinanza emessa in data 01.04.2025, rinviava la causa alla data del 23.09.2025, con le modalità della trattazione scritta (ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.).
Con successiva ordinanza emessa in data 21.05.2025, la Corte pronunciandosi sulle istanze nel frattempo proposte dalle reclamanti di trattazione orale della causa e nel contempo dalla Curatela della procedura di liquidazione della “SSDF” di anticipazione udienza, rigettava la richiesta di anticipazione udienza in ragione del carico del ruolo e delle priorità di trattazione di altre cause di più antica iscrizione, disponendo, in accoglimento della prima richiesta, la discussione orale per la data del 07 ottobre 2025, concedendo alle parti reclamanti termine
12 per il deposito di note di replica agli atti di costituzione delle Curatele giudiziali, fino al 15 settembre 2025, ed ulteriore termine alle parti reclamate per controreplicare, fino al 30 settembre 2025.
Infine, in esito all'udienza di discussione orale del 7 ottobre 2025, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I reclami non meritano accoglimento per i motivi di cui appresso si dirà.
§. 1. Vanno prioritariamente affrontate le questioni preliminari sollevate dalle parti.
Innanzitutto, va osservato che la declaratoria di estinzione del procedimento azionato dal nei confronti della , correttamente Parte_5 Parte_19 non è stata estesa all'intero giudizio, attesa la successiva separata iniziativa processuale della Curatela della liquidazione giudiziale di la quale seppure riunita al Parte_8 primo procedimento, ha mantenuto la propria autonomia, legittimando la successiva pronuncia del Tribunale.
Passando alla trattazione della questione sollevata da tutte le reclamanti, relativa alla commistione delle due procedure, fallimentare e della liquidazione giudiziale, va osservato quanto segue.
Va premesso, in via generale, che la S.C. di cassazione, anche recentemente (Cfr. Cass. n. 204/2024) ha ribadito i principi che ormai possono considerarsi parte del diritto fallimentare vivente, partendo dalla disamina della riforma del diritto societario che, com'è noto, ha espressamente consentito la partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali ad una società di persone (cd. “supersocietà”), richiamando così gli artt. 2361 c.c. e 111 duodecies disp.att. c.c., che, infatti, hanno inequivocamente previsto che una società di capitali possa assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile, tra l'altro, di una società in nome collettivo, pur se irregolare (art. 2297 c.c.) come la società di fatto.
La giurisprudenza di legittimità, pertanto, ha dato ingresso ad un'interpretazione che non solo ha riconosciuto la possibilità che una società di capitali possa partecipare ad una società di fatto, apparente o occulta, anche per facta concludentia, «…ma consente di affermare che, una volta acquisito, secondo un procedimento definito “ascendente”, che la cooperazione fra un soggetto persona fisica ed una società a responsabilità limitata ha operato anche per facta concludentia sul piano societario, secondo i consolidati tratti dell'esercizio in comune dell'attività economica, dell'esistenza di fondi comuni (da apporti o attivi patrimoniali) e dell'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, dunque un agire nell'interesse dei soci, nonché dell'assunzione ed esteriorizzazione del vincolo, anche verso i terzi, ne deriva - in via
“discendente” - dalla conseguente società di persone, di fatto e irregolare, la necessaria responsabilità personale dei suoi componenti, così instaurandosi il presupposto per le rispettive dichiarazioni di fallimento, diretta quanto al soggetto collettivo, e per ripercussione, tanto ai suoi soci, ai sensi dell'art. 147 l.fall. » (cfr. Cass. 4784/2023, che sul punto richiama Cass. n. 31999 del 2022).
Ha precisato la S.C. (cfr. citata 204/24) che nel medesimo senso, del resto, depone l'art. 147, comma 1°, l.fall., nel testo successivo alla riforma della legge fallimentare, il quale, in coerenza
13 con la predetta opzione normativa, dispone che “la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile” (e cioè di una società in nome collettivo, di una società in accomandata semplice o di una società in accomandita per azioni) “produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”, in tal modo ribadendo la possibilità che le società di persone, anche se di mero fatto (cd. “supersocietà” di fatto), abbiano, tra i propri soci illimitatamente responsabili, altre società, anche di capitali, con “tutte le implicazioni, ivi compreso il possibile fallimento della società di fatto, cui quella di capitali abbia partecipato, e dei suoi soci illimitatamente responsabili”.
Ne consegue che, ha ribadito la S.C., una volta «… accertata l'esistenza di una società di fatto e la sua insolvenza, i soci possono essere dichiarati falliti in estensione … di quello della società di fatto, che invece va accertata nei suoi elementi costitutivi e nello status di soggetto imprenditore insolvente”, tanto “ai sensi dell'art. 147, 1° comma, l.f. » (Cfr. Cass. n. 1095 del 2016, in motiv;
Cass. n. 12120 del 2016) quanto a norma dell'art. 147, comma 5°, L. fall.
L'art. 147, comma 5°, l.fall., secondo quanto ripetutamente affermato dalla S.C. (Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 3867 del 2020; Cass. n. 10507 del 2016; più di recente, Cass. n. 20552 del 2022, in motiv.), trova, in altri termini, applicazione «…non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva (Cass. n. 366 del 2021, in motiv.), anche (come, del resto, confermato dall'art. 256, comma 5, c.c.i.) nel caso in cui il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto) (Cass. n. 4712 del 2021, in motiv.; conf., del resto, Corte cost. n. 255/2017, secondo la quale “un'interpretazione dell'art. 147, quinto comma, l.fall. che conducesse all'affermazione dell'applicabilità della norma al solo caso (di fallimento dell'imprenditore individuale) in essa espressamente considerato, risulterebbe in contrasto col principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.”) » – Cfr. citata Cass. 204/24-.
Analoga disposizione è contenuta nell'art. 256 CCII, applicabile ratione temporis, il cui comma 4 sancisce “Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali”; ed il comma 5, secondo cui: “Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile”.
E' vero che la più recente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “Nel caso in cui il fallimento della società sia stato dichiarato nella vigenza della legge fallimentare, anche la domanda di estensione della procedura nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, seppur proposta dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi, resta disciplinata dalla legge fallimentare, in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 390 CCII.” (Cfr. Cassazione civile, Sez. 1 -, Ordinanza n. 24247 del 31/08/2025 -Rv. 675671 – 01-).
Ma occorre tener presente che il quesito al quale la S.C. ha dato risposta era se, una volta dichiarato il fallimento di un soggetto sotto la vigenza della normativa contenuta nella legge
14 fallimentare del 1942, il procedimento del fallimento in estensione della “supersocietà” di fatto, promosso dalla curatela del primo fallimento dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi, debba o meno sottostare alla disciplina normativa della nuova legge.
Gli partendo dal disposto di cui all'art. 390 CCII che ai commi 1° e 2°, per quanto Pt_20 qui di interesse, prevede che «I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare […] depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 […]. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 […]», hanno ritenuto che il richiamo alle «procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al primo comma» legittimasse una interpretazione, ancorata al dato letterale, per cui tutte le fasi e le sottofasi che originano dalla procedura “madre”, comprese le eventuali impugnazioni (concordati fallimentari, riaperture di fallimento), sono destinate ad essere regolamentate ratione temporis - sotto il profilo temporale - dalla normativa vigente rispetto alla procedura madre. Tra tali effetti, vi è anche quello dell'applicazione dell'art. 147 l.fall. all'istanza del curatore di estensione dello stesso fallimento ad altri soggetti depositata nella vigenza del Codice della Crisi.
Nella fattispecie sotto scrutinio della presente Corte, invece, l'istanza di estensione muove a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società
[...]
con sede in Gioiosa AR (socio unico e amministratore: Parte_7 [...]
) avvenuta con sentenza n. 3/23 del 31.03.2023 e dell'istanza promossa dal Parte_11
Curatore di tale L.G., Avv. , per cui correttamente il Tribunale l'ha ritenuta Parte_4 ammissibile, a nulla rilevando che una delle società socie della Supersocietà di fatto, fosse già stata dichiarata fallita (la non essendo tale evenienza esclusa dalla Parte_3 normativa in esame ed e intomatici dell'esistenza di tale SDF solo in esito agli ulteriori accertamenti eseguiti sulle realtà imprenditoriali sottoposte ad osservazione.
Gli stessi Giudici di legittimità, nella citata pronuncia (cfr. Cass. 24247/25), riconoscono che l'art. 256 CCII prevede letteralmente che solo quando sia aperta una procedura di liquidazione giudiziale di una società regolata nei capi III, IV e VI del titolo V del codice civile o di un suo socio, può aprirsi la liquidazione giudiziale anche nei confronti di soci illimitatamente responsabili. Ed è proprio questa la circostanza verificatasi nel caso di specie.
Né, contrariamente all'assunto delle reclamanti, nei confronti delle società di fatto, occulte fino all'accertamento giudiziale, sussiste alcuna preclusione temporale per addivenire alla dichiarazione della liquidazione giudiziale delle stesse;
non ricorre, inoltre, neanche il limite annuale previsto dall'art. 256, secondo comma, CCI nei confronti dei soci illimitatamente responsabili che ne facciano parte (cfr. citato art. 256 comma 2: “La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi”) attesa la veste irregolare della società e la volontà dei soci di non esteriorizzare il vincolo sociale, la cui natura occulta è suscettibile di venire meno solo a seguito dell'accertamento giudiziale attraverso il quale i terzi potranno acquisire legale conoscenza dell'eventuale cessazione della relativa attività.
Nessuna violazione dell'art. 33 CCII può peraltro configurarsi nella fattispecie in esame.
15 Secondo tale disposizione, infatti, “
1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INIPEC, per un anno decorrente dalla cancellazione”.
Trattasi, all'evidenza, di previsioni che mal si attagliano al caso qui scrutinato, attesa la mancata esteriorizzazione del vincolo sociale e la natura occulta della società e dei soci illimitatamente responsabili, situazioni, come detto, conoscibili da parte dei terzi solo con l'accertamento giudiziale.
Non a caso, del resto, per le società non iscritte (società di fatto o irregolari), non viene dettata nessuna specifica disposizione, sicché esse continuano ad essere assoggettate a fallimento senza alcun limite temporale.
Senza considerare, poi, che nel caso in esame la super società di fatto risultava ancora operativa al momento dell'estensione della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, così come i soci illimitatamente responsabili (ossia le società di capitali) non risultavano cancellati dl registro delle imprese.
Le suddette eccezioni preliminari, vanno, pertanto tutte disattese.
§
Nelle note difensive autorizzate in vista dell'udienza del 7.10.2025, la Parte_2
, eccepiva ancora che il Tribunale di Patti avrebbe commesso una grave ed
[...] evidente violazione di legge, nominando Curatore della Liquidazione giudiziale della super- società di fatto (tra CP_2 Parte_7 Parte_2
, un
[...] Parte_21 professionista, diverso dalla Curatrice della L.G. di Avv. , Parte_7 Parte_4 cioè l'Avv. e ciò in asserita violazione dell'art. 257 CCII, il quale prevede Controparte_5 che “Nei casi previsti dall'articolo 256, il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure”.
Tale eccezione risulta innanzitutto inammissibile, per non essere stata proposta in sede di reclamo ex art. 51 CCI, ma soltanto con le note autorizzate prima dell'udienza di discussione.
E' noto, infatti, che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi sotto il vigore della legge fallimentare, applicabile anche alla nuova disciplina introdotta dal CCI “Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 legge fall. (nella formulazione vigente "ratione temporis", conseguente alla modifica introdotta con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169) deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e la relative conclusioni, ancorchè non sia richiesta l'indicazione degli "specifici motivi" di cui all'art. 342 e 345 cod. proc. civ. Ne consegue che tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo poiché l'ambito dell'impugnazione resta circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante, in ciò differenziandosi dal reclamo avverso il decreto di rigetto di cui all'art. 22 legge fall., che non richiede particolari forme volte a delinearne il contenuto ed ha piena natura devolutiva, attribuendo alla corte d'appello il riesame completo della "res iudicanda", senza che l'ambito della sua cognizione sia limitato alla valutazione della fondatezza delle ragioni 16 fatte valere dalla parte reclamante” (Cfr. Cass. civ. sez. 1, sentenza n. 12706 del 05.06.2014; più recentemente, Cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31531 del 03/11/2021 -Rv. 662737 – 01-).
Essa, in ogni caso, risulta infondata nel merito, non essendo previsto dal sistema che alla violazione della citata previsione consegua alcun vizio degno di rilievo ai fini invocati, ossia inficiante la sentenza impugnata.
§ 2. Prima di passare al dettaglio delle emergenze istruttorie, è bene anticipare che la lettura degli atti consente alla Corte di ritenere che la commistione patrimoniale tra le società del gruppo e la stessa sia evidente, così come sia acclarata la sussistenza di una CP_2
“super–società” d a la persona fisica e le altre società di capitali, che hanno operato quali soci illimitatamente responsabili di questa.
Comprovato deve ritenersi da un lato il rapporto di fatto esistente tra i suddetti soggetti giuridici la cui attività risulta confluire verso un unico scopo sociale, comune a tutti, e dall'altro il requisito dell'insolvenza, come appresso si specificherà.
Da quanto ci si accinge ad esporre risulta invero evidente allo sguardo di un interprete esterno la sussistenza del vincolo sociale che accomuna le suddette realtà imprenditoriali, tutt'altro che autonome e volgenti al conseguimento di fini utilitaristici della singola impresa o del singolo socio, in quanto -al contrario- espressione del comune intento operativo e in cui si sostanzia sia l'elemento oggettivo (conferimento di beni e servizi idonei a formare un fondo comune;
partecipazione dei soggetti all'alea comune dei guadagni e delle perdite) che quello soggettivo (cd. “affectio societatis”) della supersocietà di fatto.
Come già evidenziato dal Giudice di prime cure, tutte le società in esame sono governate dagli stessi amministratori di fatto e di diritto, con una netta centralità della figura di
CP_2
Basti pensare che, come si evince dalle visure camerali in atti, la risulta socia CP_2 unica e amministratrice unica della società società del Controparte_1 gruppo, costituita in data 19.05.2022, con inizio attività in data 01.06.2022 e l'unica ancora attiva al momento dell'estensione della liquidazione giudiziale, in quanto all'evidenza destinata a procrastinare l'operatività della supersocietà di fatto accertata in questo procedimento, costituendone uno schermo formale) e della società Controparte_6
(la prima delle società operative, già dichiarata fallita nel 2021),
[...] circostanza che, unitamente alla mole di elementi che di seguito si evidenzieranno, già traccia il perimetro operativo, anche temporale, delle vicende in esame, rendendo palese quella continuità operativa e quella comunione di intenti tipica del vincolo societario.
La stessa inoltre, risulta unica dipendente della società CP_2 Parte_2
liquidazione volontaria, nella quale è socio unico e liquidatore il figlio (di
[...] CP_2
; quest'ultimo, infine, è anche socio unico e amministratore
[...] Parte_11 unico della società , in liquidazione giudiziale dal Parte_1 Parte_1
31.01.2023.
Occorre anche sgombrare il campo dal comune rilievo mosso dalle reclamanti in ordine all'asserita impossibilità di configurare nel caso di specie una supersocietà di fatto, a causa del NON contemporaneo esercizio dell'attività di impresa.
17 Tale assunto risulta infondato.
Dalle visure camerali in atti, si evince, invero, che la prima società (
[...] nipersonale) è stata costituita in data 04.07.2000 ed iscritta il 14.11.2000. Parte_3
Tale società è stata ammessa al concordato preventivo, omologato il 31.10.2014, e successivamente è stata dichiarata fallita in data 17.12.2021.
La seconda società ( risulta costituita il 14.03.2012 e iscritta il Parte_7
23.03.2012, con inizio attività in data 29.3.2012. Nei confronti di tale società, poi, è stata aperta la liquidazione giudiziale in data 31.01.2023.
La terza società ( è stata, invece, costituita in data 22.06.2017, Parte_2 con data iscrizione 06.07.2017 ed inizio attività in data 21.08.2017 (ossia mentre era in corso l'esercizio del concordato preventivo della prima società; essa risulta in liquidazione volontaria dal 26.08.2022).
Infine, la quarta società ( risulta costituita in data Controparte_1
19.05.2022, con data iscrizione 25.05.2022 ed inizio attività 01.06.2022 (stessa attività prevalente della dichiarata in liquidazione giudiziale dal 31.01.2023). Parte_7
Ebbene, è noto che con il contratto di società (palese o occulta, come nel caso di specie) due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.). Trattasi all'evidenza di un contratto consensuale, di durata, appartenente alla categoria dei contratti con comunione di scopo, per sua natura plurilaterale e aperto, nel senso che è strutturalmente predisposto per l'ingresso di nuovi soggetti, mentre il venir meno di uno di essi (per morte, per recesso, per esclusione), così come la dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale di alcuni di essi (evenienza che nel caso in esame ha coinvolto due delle citate società) non determina l'estinzione o lo scioglimento della società, salva solo l'ipotesi in cui venga a mancare la pluralità dei soci ed essa non venga ricostituita nel termine di sei mesi (art. 2272, n. 4, c.p.c.).
Appare, quindi, manifesto come la società di fatto qui esplorata potesse contare in CP_4 tutto il periodo sopra considerato della contemporanea, simultanea, presenza nella propria compagine occulta di una pluralità di soci, a nulla rilevando che nel corso del durevole rapporto qualcuno di essi sia temporaneamente venuto meno per intervenuto fallimento ( unipersonale) o dichiarazione giudiziale ( , Parte_10 Parte_7 restando la società operativa anche con le restanti forze e potendo essa sempre contare sull'apporto costante del socio, persona fisica, che ha operato all'unisono CP_2 con gli schermi societari di volta in volta succedutisi.
Va peraltro precisato, a proposito dei soci già dichiarati falliti, che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sezione 1, sentenza n. 22263 del 31.10.2012) ha chiarito che se è vero che il fallimento della società ne determina lo scioglimento (art. 2308 c.c.) è anche vero che quest'ultimo non determina né l'estinzione della società, che consegue soltanto alla sua cancellazione (art. 2495 c.c.), né la decorrenza del menzionato termine annuale di fallibilità e, conseguentemente, dei suoi soci illimitatamente responsabili;
infatti, la dichiarazione fallimento, sebbene operi di diritto, così come le altre cause di scioglimento della società, non comporta di per sé alcuna alterazione del vincolo sociale e dell'organizzazione sociale, i
18 cui organi restano in funzione, sia pure con le limitazioni conseguenti all'intervenuto spossessamento (Cass. 4 dicembre 1992, n. 12928; Cass. 21 aprile 1997, n. 3400; Cass. 11 ottobre 1999, n. 11361; Cass. 23 aprile 2010, n. 9723, secondo cui neppure la chiusura del fallimento è causa di estinzione della società); la società, pertanto, con il fallimento “entra in stato di liquidazione e rimane in vita sino al momento della cancellazione” (Cfr. Cass. ord. 3 maggio 2012, n. 6692).
Né, pacificamente, la messa in liquidazione di una società equivale alla cessazione dell'attività che, invece, per stessa previsione codicistica coincide solo con la “cancellazione dal registro delle imprese” (cfr. art. 33 CCII).
§ 3. Passando all'analisi delle emergenze istruttorie, è bene chiarire come gli elementi sui quali poggiava la richiesta di estensione della alla SSDF, evidenziati nell'istanza della Pt_7
Curatela della e valorizzati dal Tribunale nella Parte_1 sentenza reclamata, reggano pienamente alle censure mosse dalle società reclamanti nei motivi di reclamo ad esse comuni, ivi comprese quelle mosse dalla risultando CP_2 anzi addirittura corroborati dalle nuove emergenze nel frattempo acquisite agli atti.
§ 3.1. Occorre, intanto, precisare che dal compendio istruttorio è pacificamente emerso che tutte le società di capitali sopra menzionate, avevano lo stesso oggetto sociale.
Sul punto, l'unica contestazione è stata mossa dalla reclamante società Parte_2
la quale sebbene abbia confermato di vendere, nella medesima sede delle altre società,
[...] le imbarcazioni, ha contestato di occuparsi di costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto, deducendo che l'unica attività esercitata riguarderebbe la commercializzazione di imbarcazioni da diporto prodotte da terzi, “tra le quali anche quelle realizzate dalla con la quale si sono sviluppati regolari rapporti Parte_7 commerciali” (cfr. atti difensivi della società . Parte_2
Tale difesa, tuttavia, risulta contraddetta dallo statuto della società Parte_2 dal quale, tra l'altro, emerge testualmente che tra le attività prevalenti della società vi fosse anche quella di “costruzione, riparazione, manutenzione e ricovero di imbarcazioni in vetroresina legno e plastica…”, svolgendosi, dunque, la medesima attività della
[...]
e delle altre società indicate in atti (cfr. visura camerale della Parte_7 [...] in atti). Parte_2
Le stesse società, poi, hanno pacificamente condiviso la medesima sede operativa, sita in Gioiosa AR, c.da Caferì, ove avveniva la fase cantieristica volta alla costruzione, riparazione, demolizione, manutenzione, e la commercializzazione di imbarcazioni da diporto.
Se ciò poteva trovare una giustificazione, per un certo lasso temporale, limitatamente ai rapporti tra la e la nel contratto di affitto Parte_22 Parte_7
d'azienda del 29.03.2012 (comprendente tutti i beni e le attrezzature di proprietà della
) per la durata di anni sei, rinnovabili, e nell'assunzione Parte_23 da parte della dell'obbligo di prosecuzione dell'azienda della Parte_7 Parte_3 prevista con l'omologazione del concordato preventivo (poi revocato, con Parte_10
fallimento della come oltre si vedrà, nessuna Parte_10 plausibile scusante (neanche formale) trova nei rapporti con le altre società, potenzialmente
19 concorrenti sul mercato, il che rappresenta la prima spia del fatto che la citata sede costituisse in realtà il nucleo operativo dell'accertata i fatto. CP_15
Tale dato, del resto, già ricavabile dagli atti della procedura e valorizzato nella sentenza impugnata, ha trovato definitiva conferma a seguito dell'accesso effettuato in data 18.01.2025 dal Curatore della liquidazione della S.S.D.F., i cui esiti sono confluiti nella relazione ex art. 130, comma 1, CCII, allegata all'atto di costituzione in questa fase (con degli omissis) siccome, all'evidenza, sopravvenuta alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Dalla citata relazione si ricava, innanzitutto, che, a seguito di sopralluogo eseguito presso la sede legale della ultima ad essere costituita, non è stato rinvenuto Parte_21 alcun ufficio riferibile alla società, precisandosi che “l'indirizzo risultante dalla visura camerale (C.da Maddalena n. 24 in gioiosa AR) corrisponde ad una privata abitazione con annessi terreni. La sig.ra ha affermato, come risulta da verbale di apposizione sigilli, che la sede legale risultante dal CP_2
Registro delle Imprese non corrisponde alla sede effettiva, trattandosi di indirizzo di comodo”.
Per quanto riguarda la sede legale della non è stato rinvenuto alcun Parte_24 ufficio riferibile alla società precisandosi che “l'indirizzo risultante dalla visura camerale (Via Uberto I n. 165 – Gioiosa AR) risulta chiuso al pubblico con saracinesca parzialmente abbassata e con cartello “Affittasi” affisso all'esterno. I locali si presentano impolverati e privi di mobili e documenti. In sede di audizione il sig. ha dichiarato che la sede legale in Piazza Cristoforo Colombo, in Gioiosa Pt_11
AR (ME)” luogo ove in effetti sono stati invece trovati i beni di proprietà di CP_2 come da richiamato verbale di apposizione di sigilli (cfr. pag. 2/3 della citata relazione ex art. 130 CCII).
Per quanto attiene, poi, all'accesso presso la sede operativa, l'unica sede rinvenuta è quella sita in Gioiosa AR, in c.da Caferì n. 2, che si presentava al momento del sopralluogo “in discreto stato conservativo con quasi nessuna lavorazione sospesa.”.
In detta relazione si evidenziava inoltre, a riprova della continuità dell'azienda operativa, come l'autorizzazione Unica Ambientale n. 9/2022 concessa dalla Città Metropolitana di Messina in data 02/05/2022 a favore della sia stata volturata alla Parte_7 CP_1 in data 02/11/2022, concretizzandosi un passaggio diretto anche dell'autorizzazione
[...] da un'impresa ad un'altra (cfr. Pag. 13 della relazione ex art. 130 CCII del Curatore della SSDF).
§ 3.2. Per rimanere sul piano delle risorse materiali e immateriali (assets) sulle quale si fondava l'operatività dell'accertata SUPERSOCIETA' di fatto, va osservato come l'intero compendio istruttorio, in cui sono confluiti numerose mails, vari provvedimenti giudiziari, plurima documentazione anche fotografica, querele, ed altro, di cui si darà conto nel corso della presente trattazione, è univocamente significativo nel senso di ritenere, conformemente a quanto osservato dalle Curatele reclamate, come la predetta SSDF potesse contare su un marchio “ ” promosso dalla stessa in cui in realtà (in perfetta CP_2 CP_2 coerenza con il deliberato del Tribunale di Patti) confluiva l'attività delle singole società e con cui venivano, infatti, reclamizzate tutte le imbarcazioni (secondo un catalogo che prevedeva anche la medesima denominazione dei vari prodotti offerti, nel tempo, sul mercato – cfr. sul punto, querela , a prescindere dalla formale “ragione sociale” CP_16
20 dell'impresa in quel momento operante che dava veste fiscale alle operazioni attraverso l'emissione della fattura.
Basti pensare, solo a titolo esemplificativo, che tra i modelli pubblicizzati dalla , in CP_2 vista della VI edizione del salone Nautico di Bologna (in programma per il mese di ottobre 2025), nonostante il fallimento della unipersonale e della Parte_25 nei cui confronti è stata aperta la liquidazione giudiziale a gennaio Parte_7 del 2023, vi erano ancora quelli denominati “ – 550” e “ 5.90” CP_17 CP_18 che, come si vedrà dal prosieguo della trattazione, erano commercializzate dalle citate precedenti società e da (cfr. sul punto, allegati nn. 11-12-13 Parte_2 alla querela e vicende relative alla vendita dell'imbarcazione “Gabry -550” a tale CP_16
e dell'imbarcazione 5.90” in data 03.10.2020 dalla Persona_1 CP_18 [...]
a tale , di cui si dirà oltre). Parte_24 Persona_2
Del resto, nello stesso post pubblicitario (citato all. n. 13 della querela su CP_16
Facebook, la si faceva vanto della presenza sul mercato dal 1998, nonostante la CP_2
l'ultima società ancora operativa sul mercato fosse stata istituita Controparte_1 solo nel 2022.
In tale contesto si inseriscono l'utilizzo degli stessi contatti email e telefonici (come oltre si vedrà) ed inoltre il promiscuo uso dell'autocarro targato CA698XV (su cui il logo è apposto), ancora formalmente risultante nella titolarità di (Cfr. visura PRA Parte_10 allegata agli atti); mezzo che è stato trasferito in godimento a nell'ambito Parte_7 del contratto di affitto di azienda del 29 marzo 2012 e che ancora oggi si trova nella disponibilità di (cfr. citata Relazione ex art. 130 CCII in cui si dà atto Controparte_1 del fatto che detto autoveicolo è ancora presente in Contrada Caferì, ove si trova il cantiere navale in ultimo utilizzato da . Parte_21
§ 3.3. Sotto il profilo della continuità dell'attività di impresa e del ruolo societario rivestito dalle varie società coinvolte nella procedura di estensione della liquidazione giudiziale e della stessa va ribadito che l'ultima società creata dalla di cui la CP_2 CP_2 stessa risulta amministratrice e socia unica, la avente sede in Controparte_1
Gioiosa AR (ME), Contrada Maddalena n. 24, ed unità locale in Gioiosa AR (ME) Contrada Caferì snc, esercitava la stessa identica attività della Parte_7
(consistente in “costruzioni, riparazioni, manutenzioni e ricovero di imbarcazioni da diporto e sportive”) che, come si è detto, nel frattempo è stata dichiarata in liquidazione giudiziale il 31.01.2023.
Nonostante la società fosse formalmente amministrata dal figlio, la si è CP_2 presentata ai terzi quale referente della prendendo contatto con i Parte_7 fornitori, ordinando merci in nome e per conto della stipulando Parte_7 contratti, utilizzando gli stessi contatti telefonici e indirizzi mails di quest'ultima.
Gli accertamenti eseguiti, in adempimento dell'incarico ricevuto, dal Curatore della Liquidazione Giudiziale di hanno consentito di verificare Parte_7 attraverso plurimi elementi di riscontro, come i fornitori della società nonché gli organizzatori del Salone Nautico di Genova (la manifestazione fieristica nazionale più prestigiosa del settore) avessero intrattenuto i propri rapporti commerciali esclusivamente
21 con la anziché con il legale rappresentante CP_2 Parte_11
(figlio della predetta).
[...]
§. 3.4 Emblematica in tal senso risulta essere la PEC della con la Parte_26 quale tale società ha comunicato in maniera netta di avere avuto esclusivamente rapporti di tipo commerciale con la sia quale unico esclusivo referente della CP_2 [...] con i quali ha intrattenuto rapporti nel periodo 2020/2021, sia Parte_7 recentemente per conto della ditta Controparte_1
Più specificatamente, la nell'indicata mail, dopo aver precisato che gli Parte_26 ordini della del loro prodotto (Acetone) avvenivano Parte_7 telefonicamente da parte della , ha aggiunto testualmente “circa tre mesi fa CP_2 abbiamo ricevuto una mail da parte della ditta (per noi cliente nuovo, Controparte_1 in quanto sconosciuto) proveniente dallo stesso contatto email della chiedendo un preventivo Parte_7 per l'acquisto di prodotto acetone. La email era firmata con indicato Controparte_1 il marchio del nome indirizzo e numeri telefonici. Il numero di contatto telefonico è uguale a CP_2 quello in nostro possesso per contattare la (cfr. allegato n. 6 all'istanza ex art. Parte_7
256, comma IBV, CCI del Curatore della L.G. della soc. . Parte_7
Vani devono ritenersi i tentativi della difesa (cfr. sul punto reclamo e CP_2 [...] nonché memorie difensive depositate nella fase pre-liquidatoria) di sminuire Controparte_1 la portata ed il rilievo di tale emergenza istruttoria, essendo tutti basati sul dato formale dell'intestazione degli ordini, delle fatture in capo alla società in bonis e sulla Parte_7 circostanza che anche i pagamenti venissero eseguiti da tale ultima società e per essa dal suo legale rappresentante. Trattasi, invero, di elementi che più che porsi in contrasto con la tesi della istante, fatta propria dal Tribunale, sono con essa perfettamente compatibili, CP_3 non essendo stata messa in dubbio l'esistenza formale della società e delle operazioni a lei
“apparentemente” facenti capo.
Allo stesso modo del tutto ininfluente ai fini in esame è il dato della mancata indicazione del numero di telefono e se lo stesso fosse di pertinenza della ovvero della società CP_2 [...]
(cfr. pag. 17 del reclamo in quanto ciò che assume rilievo è la Parte_7 CP_2 comunanza del mezzo adoperato e l'unicità del soggetto agente.
§ 3.5. Negli stessi termini si è espresso il legale rappresentante della Controparte_19
creditrice della ella parte in cui ha comunicato che “i rapporti
[...] Parte_7 commerciali con la SI.ra erano preponderanti rispetto a quelli intrattenuti con il legale CP_2 rappresentante SI. e che la stessa presenziava durante i saloni nautici”, Parte_11 circostanza che piuttosto che essere sconfessata dalla è stata da quest'ultima CP_2 semmai giustificata affermandosi come fosse del tutto normale che la predetta, in quanto operante nel settore da anni, frequentasse tale tipo di manifestazione, senza tuttavia che la stessa difesa prendesse posizione sul fatto che tale presenza era, anche agli occhi dei fornitori, dei clienti e dei terzi, come anche oltre si vedrà, percepita (e di fatto lo era) come punto di riferimento operativo dell'unico “gruppo” , a prescindere dalla forma societaria CP_2 ricoperta al momento.
§ 3.6. Contrariamente all'assunto delle reclamanti, altrettanto significativo è lo sviluppo dei rapporti commerciali intrattenuti dalla on la società Parte_7 [...] plasticamente esposti nelle mails allegate agli atti della procedura, nelle Parte_27
22 quali si specifica che il rapporto contrattuale culminato (a ridosso della sottoposizione della società a liquidazione giudiziale) nella compravendita di una imbarcazione (con emissione di fatture nr. FPR 16/22 del 08.09.2023 -rectius 2022- saldata con nr. 3 bonifici del 25.07.2022, 28.07.2022 e 04.08.2022, e FRP 17/22 del 12.10.2023 -retius: 2022-), saldata con bonifico del 12.10.2022) aveva visto quale unico referente la CP_2
A ciò si aggiunga che, come evidenziato dal Tribunale, nell'impugnata sentenza, la commistione patrimoniale tra tali figure (e il ruolo ricoperto dalla anche in CP_2 proprio) si ricava dalle modalità con cui sono stati eseguiti i pagamenti, in quanto avvenuti in tre distinte tranches non al venditore bensì alla Parte_7 CP_2 personalmente (sotto lo pseudonimo “MARINO COSTRUZIONI NAUTICHE”) con altrettanti bonifici tratti su conto POSTEPAY riferibile alla e con causale CP_2 rispettivamente 1°, 2° e 3° “acconto nostro ordine n. 225/2022 del 22/07/2022 su fattura da ricevere” per la complessiva somma di € 20.598,010 specificandosi che l'ultimo pagamento a saldo di € 10.598,00, era avvenuto previa compensazione di un credito di € 4.941,00 vantato da nei confronti della predetta società (cfr. all. 10/11 Parte_1 dell'istanza del Curatore, avv. ). Pt_4
A nulla rileva ai fini in esame che dalla documentazione allegata agli atti non si evinca la sottoscrizione della quanto alla disposta compensazione, come contestato dalla CP_2 reclamante atteso che nonostante trattasi di elementi emersi in sede pre- CP_2 liquidatoria non è stata prodotta alcuna documentazione contraria, idonea a smentire tale ricostruzione ad opera della parte interessata (mail commerciale di risposta, scritture contabili e via dicendo), e rilevato comunque che, anche a prescindere dalla suddetta compensazione con altri debiti della non vi è dubbio (per non Parte_7 essere stato neanche contestato in punto di fatto) che tale operazione sottolinei, ancora una volta, con disarmante evidenza, l'intima commistione tra tali realtà economiche e la stessa per cui -contrariamente all'assunto delle reclamanti- alcuna erronea CP_2 valutazione e/o interpretazione dei fatti può addebitarsi al Giudice di prime cure, specie avuto riguardo alla lettura congiunta di tali emergenze unitamente alle altre risultanze istruttorie sopra evidenziate e di quelle di cui ancora si dirà.
A differenza di quanto argomentato dalla reclamante e a dispetto delle CP_2 giustificazioni dalla stessa addotte, nessun riscontro si ricava dagli atti circa il fatto che il figlio di costei (legale rappresentante della non disponesse a quel tempo di un Parte_7 conto corrente bancario attivo (eme data del 31.12.2023 risultava ancora aperto il conto corrente bancario con acceso prima del 31.03.2018 Controparte_20 avente n. 06697 1000 0001748 e poi mutato nel n. 069951000 000 10084, sul quale peraltro la era delegata ad operare, mentre non risulta contestata l'esistenza del conto presso CP_2 la intestato al , menzionato nella sentenza Controparte_21 Parte_11 impugnata che sul punto richiama l'allegato n. 5 alla memoria depositata in primo grado dalla Curatela istante); circostanza non superata neanche dalla documentazione depositata dalla in allegato alle ultime note difensive del 15.09.2025 consistente nelle CP_2 di recesso dai relativi contratti di conto corrente della Parte_28
da Banca Sella, MPS, Creval, .
[...] CP_22
Ma in ogni caso, anche a considerare vera tale circostanza (ossia l'indisponibilità da parte del di un proprio conto/corrente, evenienza che comunque poco si concilia con Pt_11
l'esercente un'attività imprenditoriale) rimarrebbe comunque del tutto inspiegabile
23 l'intromissione in questa triangolazione della , la quale – si badi- nel frattempo era CP_2 divenuta amministratrice unica e legale rappresentante della società
[...]
(come detto, costituita in data 19.5.22, con iscrizione il 25.5.22 ed inizio Parte_21 attività in data 01.06.2022), e quindi così operando ha finito con l'interferire positivamente su attività di soggetto commerciale potenzialmente concorrente di quest'ultima società; antinomia economica che può spiegarsi solo nell'ottica abbracciata dal Tribunale nella sentenza impugnata.
Ciò, del resto, svela ancora una volta l'inconsistenza della tesi difensiva che poggerebbe sull'autonomia commerciale della essendo le commistioni Parte_21 appena evidenziate assolutamente incompatibili con tale assunto difensivo.
La circostanza, poi, che le superiori somme sarebbero state utilizzate totalmente per pagare fornitori di (cfr. pag. 20 del reclamo che a tal fine richiama l'all. Parte_7 CP_2
4 – fattura Amik Italia spa – fattura Macor Sport sas) non si comprende come possa sminuire la portata indiziaria, se non probatoria, di tali elementi, finendo semmai con il rafforzarli in quanto (a prescindere dalla fungibilità del denaro entrato nel frattempo nella disponibilità della ) evidenzia la non occasionalità dell'operazione e l'inserimento di essa in una CP_2 dina tiva che per l'appunto si fondava sulla integrale commistione tra tali realtà commerciali e come la stessa entrasse a pieno titolo in tale circuito, a prescindere CP_2 dal fatto che avesse o non avesse acceso una partita IVA come imprenditore individuale.
Trattasi, invero, di un dato (pagamento da parte di in data 16.06.2022 di CP_2 alcune fatture delle società Amik Italia S.p.A. e Macor Sport s.a.s, per forniture effettuate in favore della società nel marzo dello stesso anno- cfr. all. 4-) di per sé Parte_7 gravemente indiziario, nel senso sopra anticipato, specie ove lo si legga, come detto, tenendo presente il fatto che nel frattempo la stessa aveva intrapreso l'attività quale CP_2
A.U. della cir trovare una spiegazione logica Parte_21 solo nell'ottica sopra propugnata.
Infatti, come già osservato dal Giudice di prime cure, la circostanza che il pagamento di un creditore della sia avvenuto ad opera di risulta sintomatico Parte_1 CP_2 dell'ingerenza societaria di quest'ultima, considerato che tali decisioni, di regola, competono agli organi amministrativi della società.
Ciò, inoltre, evidenzia in maniera lampante la mancanza del perseguimento di un interesse personale della persona fisica e disvela, piuttosto, come le condotte della stessa CP_2 siano state finalizzate allo svo ttività di impresa e al perseguimento dello scopo della super-società di fatto.
Del resto, la così come la società dalla stessa amministrata, CP_2 [...] in dalle prime battute processuali, si è trincerata dietro la formale stipula di Parte_21 contratti per la locazione del capannone e per l'attivazione dell'utenza idrica o denuncia per lo smaltimento dei rifiuti speciali, che per nulla incidono sugli intrinseci elementi gravemente indiziari qui evidenziati.
§ 4. Agli elementi sopra evidenziati, di per sé ampiamente esplicativi nel senso sopra indicato, tenuto conto dell'effetto ampiamente devolutivo, sia pure nei limiti delle questioni tempestivamente dedotte dalle parti, che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di
24 fallimento (da ultimo: cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 35423 del 19.12.2023), devono aggiungersi gli altri ricavati dalla procedura pre-liquidatoria (cfr. atti del fascicolo n. 9/24, acquisiti in formato CD), che coinvolgono la società in Parte_2 liquidazione volontaria, nei cui confronti aveva avanzato istanza di Parte_5 liquidazione giudiziale, poi rinunciata, nonché la Parte_3
(ancora in bonis), e la stessa CP_2
Dall'Ordinanza n. 1925/2022 dell'11.07.2022 emessa dal Tribunale di Genova, nel giudizio intentato da un acquirente contro la e contro Parte_2 [...]
. 7561/21 Controparte_23 con la quale il Giudice ha dichiarato risolto il contratto stipulato tra tale e Persona_2
in data 03.10.2020 per l'acquisto di una barca modello “Marino Parte_29
Keope 5.90” per grave inadempimento del venditore, si ricava che tale contratto (come detto stipulato dalla amministrata da ) risultava Parte_2 Parte_11 sottoscritto su carta intestata e riportante il logo dell' . Inoltre, lo stesso CP_24 giudice procedente non ha potuto fare a meno di rilevare che quantunque le altre parti diverse dalla fossero risultate prive di legittimazione passiva Parte_2
“nondi ro condotte alla ambiguità che ne ha determinato la comune convenzione e, del resto, sono risultate effettivamente collegate sotto molti profili ed operanti di concerto, persino nella difesa in questa sede” (cfr. Ordinanza rep. N. 1925/2022 dell''11.07.2022, in atti).
Ancor più significativo appare ciò che emerge dall'Ordinanza emessa nell'ambito del giudizio n. 17974/2017 del Tribunale di Torino. Invero, con tale ordinanza definitoria ex art. 702 ter c.p.c., emessa il 24.01.2018, il Tribunale di Torino ha dichiarato risolto per fatto e colpa della sig.ra e della CP_2 [...] il contratto di vendita di una imbarcazione stipulato con tale Parte_7 [...] nandoli, in solido, alla restituzione in favore del compratore della Per_1 complessiva di € 13.500,00 oltre interessi legali. Dalla motivazione del provvedimento si ricava quanto alla posizione della CP_2 che la sua “qualità di parte contrattuale si desume, in modo inequivoco, dal contenuto della mail 6.10.2015 (doc. 10 di parte ricorrente;
di cui la convenuta non ha disconosciuto la paternità) - in cui la mittente parla a proprio nome e scrive dall'indirizzo " , pur indicando come Email_12 destinataria del pagamento la - nonché dal contenuto della mail 21.3.2017 (doc. 17 Parte_7 di parte ricorrente, di cui la convenuta non ha negato la paternità), in cui la stessa sempre CP_2 dall'indirizzo di posta elettronica " , senza far riferimento al Email_12 [...] Per_
scrive che l'ordine del sig. é in evasione. A tali risultanze va aggiunto, anche sotto il Parte_7 profilo della tutela dell'apparenza: a) che sul sito della "marinocostruzioninautiche" (cfr. produzione sub 3 di parte ricorrente, non oggetto di disconoscimenti o specifiche contestazioni), la sig.ra viene CP_2 indicata, ancora alla data del 15.3.2017, come la titolare dell'attività di costruzione di imbarcazioni svolta a Gioiosa Marina;
imbarcazioni tra le quali figura la "Gabry 5.50" oggetto del contratto per cui é causa;
b) che sulla conferma d'ordine 10.10.2015 compare, in altro a sinistra, il logo (che non é CP_2 dimostrato essere corrispondente ad un marchio riferibile in via esclusiva alla c) che la Parte_7 sig.ra non ha specificamente contestato (con conseguente applicabilità 1 c.p.c.): CP_2
c1 - di avere partecipato al salone nautico di Genova, nell'ottobre 2015, con uno stand intitolato alla "Marino Costruzioni Nautiche" con sede in Gioiosa AR, promuovendo le imbarcazioni costruite dalla sua impresa individuale;
c2 - di avere in tale occasione incontrato il figlio del ricorrente e di avergli illustrato le caratteristiche dell'imbarcazione modello GABRY 5.50, indicata come uno dei modelli prodotti dalla sua Per_ ditta;
c3 - di avere rassicurato i signori circa la possibilità di consegna della nuova barca non oltre la
25 Per_ metà del mese di maggio 2016 e direttamente presso il posto barca del sig. in Riva Ligure;
c4 - di avere inviato la conferma d'ordine 10.10.2015 (doc. 13 parte ricorrente) dalla sua casella mail intestata alla ditta Per_ individuale "marinocostruzioninautiche"; c5 - di avere incontrato il sig. e la moglie, nel febbraio 2017, insieme al proprio figlio (legale rappresentante della , Parte_11 Parte_7 spiegando loro che le due imprese (la ditta della sig.ra e la società) avrebbero congiuntamente evaso CP_2
l'ordine”.
Tali elementi di fatto, non disconosciuti o specificamente contestati nel relativo giudizio e per nulla contraddetti qui da dati difensivi di segno opposto, evidenziano, ancora una volta, la bontà della ricostruzione fattuale e giuridica accolta dal Tribunale nell'impugnata sentenza ed assumono maggiore allarme e gravità ove si consideri che tali commistioni si inseriscono in un contesto storico in cui la (di cui ancora la Parte_3 CP_2 continuava ad utilizzare il logo con l'aggiunta del proprio cognome) si trovava sottoposta a concordato preventivo (omologato in data 31.10.2014 e che prevedeva la continuazione dell'azienda in capo all'assuntrice cui era amministratore e Parte_16 socio unico il figlio della , CP_2 Parte_30
2.3.2021, e successivamente veniva dichiarata fallita.
§ 5. Facendo un passo indietro, significative appaiono a questo punto le vicende che hanno interessato il fallimento della nipersonale. Parte_10
Va premesso che con contratto di affitto d'azienda del 29.03.2012 la società
[...]
”, concedeva in affitto, alla società , in Controparte_6 Parte_7 persona degli amministratori e legali rappresentanti SI.ri Persona_3
e (figli della SI.ra ,
[...] Parte_11 CP_2
l'azienda facente capo alla unipersonale (poi fallita), esercitata in Parte_3
Gioiosa AR (ME) Via Caferì n.2, ed avente ad oggetto la costruzione, riparazione, demolizione, etc., di imbarcazioni e scafi di qualsiasi tipo. Nel predetto affitto sono stati ricompresi tutti i beni e le attrezzature di proprietà della Parte_23
. Il contratto veniva stipulato per la durata di anni sei, rinnovati tacitamenti per
[...]
i successivi sei anni, ed il canone di locazione era pari ad Euro 24.000,00, oltre I.V.A.
Con Decreto ex art. 180 L.F. del 31.10.2014, il Tribunale di Patti, omologava il concordato preventivo proposto dalla società unipersonale, Parte_10 iscritto al n.1/2013 R.G.N.C.P., qualificato dalla stessa società proponente come concordato in continuità ex art.186-bis L.F., che prevedeva:
1) la continuazione dell'azienda in capo all'assuntrice (già affittuaria Parte_1 dell'azienda in forza di contratto del 29.03.2012), la quale avrebbe dovuto garantire il fabbisogno concordatario attraverso la liquidazione delle rimanenze di merce ed il recupero dei crediti esigibili, facenti capo alla debitrice , nonché Controparte_6 mediante l'impiego di liquidità per un importo stimato pari ad Euro 250.000,00;
2) l'assuntrice si assumeva l'onere di liquidare direttamente i creditori Parte_1 della , con la liquidità ottenuta dal realizzo dell'attivo Controparte_6 corrente (merce e crediti), stimato in €.250.000,00, e nei limiti dell'effettivo realizzo, ed assumeva in proprio la restante somma di circa €.450.000,00, ivi comprese le spese in prededuzione, a fronte del trasferimento di tutto l'attivo della società debitrice, all'esito dell'omologa (vedasi integrazione proposta di concordato depositata in data 29.11.2013 e decreto di omologa del 31.10.2014 – allegato n.5);
26 3) il socio unico SI.ra , a tutela dei creditori concordatari, offriva in garanzia CP_2 beni immobili, ricadenti nel suo patrimonio personale, per un importo stimato di Euro 150.000,00.
Su ricorso del creditore che Parte_31 lamentava il perdurante e grave inadempimento nei pagamenti, sia ad opera della debitrice concordataria che della assuntrice il Tribunale di Patti, con decreto del Parte_7
02.03.2021, dichiarava la risoluzione del concordato preventivo, e successivamente su istanza della Procura di Patti, dichiarava il fallimento della società con sentenza n. 18/2021 R.S. pubblicata in data 17.12.2021.
Come osservato dalla Curatela della Costruzioni Nautiche s.r.l. (che, sin dalle prime battute dell'odierno procedimento non si è opposta alla istanza di accertamento e successiva estensione della liquidazione giudiziale della di fatto, di cui faceva parte anche CP_25 la stessa unipersonale), gli accertamenti svolti dalla Guardia di Parte_3
Finanza, Tenenza di Patti, sfociati nel processo verbale di constatazione notificato in data 24.05.2022, hanno consentito di evidenziare ulteriori elementi a carico della ed al CP_2 coinvolgimento nell'odierna vicenda giudiziaria della società in esame.
Infatti, la suddetta Curatela specificava che a seguito della vendita di una imbarcazione per il prezzo pattuito di €. 32.487,00 da parte della legalmente Parte_3 rappresentata dalla i pagamenti da parte dell'acquirente erano avvenuti a CP_2 mezzo nr. 12 bonifici (indicati nel prospetto seguente) dei quali n.8 effettuati direttamente su un conto corrente intestato a e n. 4 bonifici su un conto corrente CP_2 intestato alla società Parte_2
Dalle distinte dei bonifici, in particolare, emergeva che la causale dei pagamenti effettuati in favore della attenevano, nello specifico, alla vendita di una imbarcazione CP_2
“ISIDE500”
• Bonifico di €. 6.400,00, datato 29.11.2019, con causale “acconto ISIDE500”;
• Bonifico di €. 4.400,00, datato 20.03.2020, con causale “secondo acconto ISIDE500”;
• Bonifico di €. 2.050,00, datato 20.03.2020, con causale “acconto capotte tendalino ISIDE500”;
• Bonifico di €. 1.315,00, datato 15.07.2020, con causale “extra saldo per batteria servizi livello carburante imbarco H2O imbarco carburante luci esterne”;
• Bonifico di €. 2.050,00, datato 21.07.2020, con causale “saldo tendalino capotte notte”;
• Bonifico di €. 400,00, datato 15.03.2021, con causale “saldo passoduomo inox”;
• Bonifico di €.2000,00, datato 15.03.2021, con causale “saldo ISIDE”;
• Bonifico di €.150,00, datato 16.03.2021, con causale “saldo Passoduomo inox”.
Ebbene, pur a fronte della specifica allegazione di tali elementi di fatto, la CP_2 nelle sue prime difese sul punto (cfr. memoria del 16.11.2024, inserita nel fascicolo di prime cure) si è, ancora una volta, trincerata sul dato formale della mancata produzione in atti del verbale di constatazione da cui emergevano tali precisi dati di fatto e la mancata notifica di esso alla stessa , senza prendere posizione sulle suddette rimesse, benché le stesse CP_2 fossero facilmente individuabili, in quanto effettuate sul proprio conto corrente, con puntuale indicazione non solo delle date e dell'importo di ogni singola operazione, ma anche
-di volta in volta- della causale, il che avrebbe consentito alla reclamante di risalire alle stesse
27 ed eventualmente fornire al giudicante una diversa prospettazione degli eventi, finendo quindi con tale contegno con il non contestare le precise emergenze fattuali evidenziate in atti.
Ritiene, quindi, la Corte che di fronte a tale contegno processuale, correttamente il Giudice di prime cure, ha utilizzato i relativi elementi di fatto in applicazione del principio di non contestazione, operante per pacifico riconoscimento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14589 del 09/05/2022) anche nella materia che ci occupa, applicandosi, peraltro, anche al curatore fallimentare costituito in quanto la non contestazione non è equiparabile alla confessione e non implica la disposizione dei diritti, ma costituisce un fatto processuale che opera ai soli fini della delimitazione del "thema probandum" (c.d. "relevatio ab onere probandi").
Nell'ambito dell'odierno giudizio di reclamo, poi, a seguito della produzione operata dalla (all'atto della costituzione, avvenuta in Controparte_6 data 14.03.2025) delle copie dei singoli bonifici sopra elencati con i dati oscurati relativamente al soggetto disponente – trattandosi di documenti oggetto di indagine in sede penale -, così come trasmessi dalla G.D.F. Tenenza di Patti al Curatore della Parte_3 unipersonale (Avv. Stefano Trimboli), e relativa pec di trasmissione datata
[...]
07.03.2025, a seguito di autorizzazione della Procura della Repubblica di Patti, la CP_2
prendendo posizione per la prima volta su tale documentazione (benchè, come detto,
[...] già nella sua disponibilità, vertendosi su operazioni effettuate sul suo c/c) ha affermato che tali bonifici riguarderebbero due transazioni: 1) la vendita della barca di proprietà personale della SI.ra per il prezzo di Euro 18.765,00; 2) la vendita del motore effettuata dalla CP_2 per il prezzo di Euro 13.722,00. Pertanto, i bonifici per l'ammontare Parte_2
18.765,00 eseguiti in favore della sarebbero a suo dire CP_2 giustificati, così come lo sarebbero quelli effettuati in favore della per Parte_2
l'importo complessivo di Euro 13.722,00 a fronte della vendita del motore marino ed accessori.
Trattasi, tuttavia, di mere affermazioni, prive di qualsiasi riscontro (ben avrebbe potuto, ad esempio, la corredare tali asserzioni con la prova della proprietà personale CP_2 dell'imbarcazione richiamata nella causale dei bonifici in atti) e la cui attendibilità è gravemente minata dal fatto che tale difesa è intervenuta con rilevante ritardo rispetto all'emersione dei relativi fatti, oltre che dagli innumerevoli elementi indiziari deponenti di contro a sostegno della tesi avversa.
Analogamente è da dirsi avuto riguardo all'asserita estraneità della Parte_10
unipersonale a tali operazioni, solo adesso dedotta, nonostante all'epoca delle
[...] transazioni la fosse ancora legale rappresentante della società ancora sottoposta CP_2 al concordato preventivo.
Peraltro, è bene evidenziare che alcunché, sul punto, ha invece dedotto la reclamante quantunque alcuni dei bonifici dapprima allegati Controparte_26
Controparte_27 unipersonale, abbiano interessato anche tale società.
§ 6. A sua volta nei confronti della a liquidazione giudiziale è stata Parte_7 aperta con sentenza n. 3/23 emessa in data 31.01.2023, a seguito della richiesta del fornitore
[...]
[...] che aveva maturato un credito dell'importo complessivo di Euro 59.384,14, Controparte_28 sulla scorta delle fatture n. 429 del 10.9.20, n. 462 del 9.10.20, n. 62 del 5.3.21, n. 251 del 31.8.21, al netto di acconti per euro 1.440,42.
Come si ricava dalla citata sentenza n. 3/23 dal bilancio d'esercizio al 31/12/2020, emergeva la sussistenza di debiti esigibili entro l'esercizio successivo, per l'importo di euro 696.209,00 e di debiti esigibili oltre l'esercizio successivo per quello di euro 584.515,00.
La società risultava, in particolare, debitrice, per l'importo di euro 104.943,21, per tributi ed accessori (cfr. relazione dell' in atti) e per quello di euro 2.804,40 nei Parte_31 confronti dell'INPS.
In relazione allo stato patrimoniale dell'azienda, la debitrice ha dichiarato, nella memoria di costituzione, con riferimento al bilancio societario al 31/12/2021 e al verbale assembleare a esso allegato, l'esistenza di una perdita di esercizio di Euro 584.704,00.
E' evidente quindi la scelta della di inabissarsi (avviando la procedura Pt_7 Parte_7 di liquidazione volontaria con atto iscritto il 26.08.2022), una volta accumulati cotanti debiti, per lasciare posto alla nuova tanto è vero che la sentenza CP_1 Parte_7 dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale non risulta che sia stata neanche impugnata.
Quanto ai collegamenti con gli altri “soci” della SSDF, significativo appare il fatto che proprio il suddetto creditore si sia reso autore di una querela proposta nei confronti della che, pur provenendo da un ambito del tutto diverso da quelli fin qui passati CP_2 in rassegna (ossia quello di un cliente di un soggetto economico interfacciatosi con la
[...]
, mette in luce le medesime più che “sospette” circostanze qui attenzionate, Parte_7 come l'esternalizzazione al mercato del ruolo “apicale” della predetta , anche CP_2 attraverso le pagine del sito web it”, nonostante la predetta Email_13 società fosse stata già da tempo dichi
E' bene chiarire del resto che la circostanza che nessuna società riportante il logo per esteso
“marinocostruzioninautiche” sia mai stata costituita rende evidente la volontà di utilizzare il marchio dell'originaria società per dare un senso di continuità e apparente “serietà” al progetto imprenditoriale, sempre uguale a sé stesso dal punto di vista operativo (commerciale), ma sotto una diversa maschera societaria. Appare, quindi, evidente come l'utilizzo di tale sistema, su conforme volontà dei soggetti giuridici interessati e coinvolti, fosse funzionale all'operatività sul mercato di una realtà occulta, strutturata e autonoma, diversa dalle singole componenti societarie, che agiva sotto la loro apparente veste e in cui si sostanzia la . Parte_32
Peraltro, sull'utilizzabilità nel presente procedimento di tale documento (querela), così rispondendo alla contestazione mossa dalla reclamante nella comparsa di CP_2 replica autorizzata, è sufficiente richiamare i principi espressi, anche recentemente dalla S.C. di Cassazione che ha annoverato le prove atipiche (tra le quali rientra quella qui in esame) tra quelle delle quali il giudice può tenere conto, in assenza di divieti di legge, per formare il proprio convincimento, specie se si considera che nel caso a mano gli elementi indiziari ricavabili dal contenuto di tale atto, oltre a risultare comprovati dai documenti allegati all'atto
29 querelatorio (qui prodotti dalla Curatala della SSDF) si intersecano e si integrano con tutte le altre univoche emergenze processuali di pari valore dimostrativo.
Alla luce dei principi in proposito espressi dalla giurisprudenza di legittimità nel presente ambito civilistico e che appresso si richiameranno, appare del tutto recessiva la difesa della reclamante nella parte in cui invoca la disciplina penalistica (art. 511 c.p.p.) per escludere l'utilizzabilità della querela in questa sede, mentre nessun significativo rilievo di merito viene mosso dalla stessa reclamante in ordine al contenuto del documento essendosi la predetta limitata ad osservare che al più da tale atto si ricaverebbe che “il querelante in ogni caso ha riconosciuto distintamente il ruolo della (associato a quelle delle società per le quali era legale CP_2 rappresentante) da quella del figlio e della società a lui collegata”, tacendo su tutte le altre spie rilevatrici della correttezza dell'impostazione liquidatoria qui avversata con la proposta impugnazione.
Va, a tal proposito, infatti, ricordato che il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (Cfr. fra le tante, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023 che più esplicitamente, in fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale, ha fissato il seguente principio “La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare”; cfr. altresì Cass. 20/01/2015, n.840; Cass.10/10/2018, n.25067).
§ 7. Non può non evidenziarsi, infine, l'efficacia dirompente -sia pure meramente confermativa di situazioni già acclarate nella procedura pre-liquidatoria- che nel procedimento in esame assumono gli ulteriori elementi emersi nel corso degli accertamenti penali e qui trasfusi attraverso la consulenza a firma della Dott.ssa del Persona_4
06.06.2024,n.q. di consulente del P.M. nei P.P. n. 1057/22 e 1227/23 (cfr. all. 5 e all 6 pec di trasmissione), allegata all'atto di costituzione della Curatela della Parte_10 unipersonale, sui quali si è sviluppato il contraddittorio in questa sede.
Richiamando la giurisprudenza sopra richiamata (in particolare: la citata Cass. 5947/23) a sostegno dell'utilizzabilità in questa sede di tale “prova atipica”, deve evidenziarsi come da tale consulenza tecnica si ricava che: dall'analisi dell'estratto conto della “carta evolution retail” n.5333171161907411, emessa dalla intestata a è risultato CP_29 CP_2 inequivocabilmente che nell'anno 2022 la stessa operava direttamente per la Parte_7 pagando i fornitori e incassando i corrispettivi delle vendite, pagando le buste paga dei
[...] dipendenti e compiendo numerosi e ripetuti accrediti (sotto soglia) di somme in contanti privi di una specifica causale ma che, verosimilmente, appaiono riconducibili, anche questi, all'attività commerciale della società di fatto gestita dalla e ciò a dispetto di CP_2 quanto dalla stessa sostenuto, anche in questa sede, circa l'autonomia operativa delle varie realtà aziendali qui attenzionate.
Gli innumerevoli addebiti ed accrediti registrati su tale carta, oltre ad una serie di accrediti di somme provenienti da non meglio specificati da contri esteri, secondo quanto accertato dal predetto consulente “sono espressamente riconducibili ad operazioni attinenti l'attività produttiva delle
30 società – quali pagamenti dipendenti, acquisti di materiale e vendite di imbarcazioni e/o accessori (cfr. ad es. addebiti del 16.02.2022 di €.1.080,00 ed €.1.146,00 quali saldo buste paga gennaio 2022; addebiti del 01.03.2022 di €.400,00 e di €.1.400,00 quali saldo buste paga gennaio 2022; accredito del 08.03.2022 di €.3.000,00 per anticipo acquisto gozzo;
addebito del 09.03.2022 di €.644,00 a saldo della fattura n.42/A dell'11.02.2022; accredito del 14.03.2022 di €.6.200,00 riparazione barca;
CP_2 accredito del 18.03.2022 di €.5.600,00 pagamento buste paga Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2021 […].
La lunga lista di movimenti elencati nella suddetta relazione (Cfr. pagg. da 14 a 18 della citata relazione della d.ssa proseguiti, senza soluzione di continuità, anche dopo la Per_4 costituzione della società (cfr. in particolare elenco contenuto alle Parte_21 pagg. 17/18 relativo a operazioni di addebiti e accrediti registrati a partire dal 10.06.2022 anche espressamente riferite a transazioni eseguite per la società nei Parte_7 limiti qui in rilievo, corroborano quanto sopra argomentato circa l'assenza di autonomia finanziaria dell'ultima “creatura” societaria sorta;
autonomia sostenuta, invece, dalle reclamanti ed in special modo dalla stessa dalla Parte_21 CP_2
§ 8. Conclusioni sulla esistenza della SUPERSOCIETÀ di fatto (differenze rispetto alla holding di fatto).
Il coacervo di elementi gravemente indiziari, se non pienamente probatori, sopra passati in rassegna, offre un quadro in punto di fatto e di diritto confermativo della tesi sulla quale poggia l'estensione della liquidazione giudiziale, ossia l'esistenza di una super società di fatto tra tutti i soggetti coinvolti dalla pronuncia del Tribunale di Patti.
Come già sopra anticipato, con riferimento alla tematica del fallimento della cd. Super società di fatto (così qualificandosi la società di fatto, o occulta, tra società di capitali o tra persone fisiche e società di capitali), che ha ripetutamente coinvolto anche la Consulta (cfr. Corte cost. 7 dicembre 2017, n. 255; Corte cost. 29 gennaio 2016, n. 15; Corte cost. 12 dicembre 2014, n. 276) e che può considerarsi, ormai, parte del diritto fallimentare vivente, è sufficiente richiamare i più recenti approdi giurisprudenziali (cfr. Cass. n. 4784/2023) che rievocando i leading case in materia (Cass. n. 10507 del 2016; Cass. n. 12120 del 2016; Cass. n. 1095 del 2016) hanno superato le obiezioni - fondate sul disposto dell'art. 2361, comma 2, cod. civ. - al riconoscimento della configurabilità di una società di persone non registrata partecipata (per fatti concludenti) da società di capitali, dando ingresso “ad un'interpretazione che non solo ha riconosciuto la possibilità che una società di capitali possa partecipare ad una società di fatto, apparente o occulta, anche per facta concludentia, ma consente di affermare che, una volta acquisito, secondo un procedimento definito “ascendente”, che la cooperazione fra un soggetto persona fisica ed una società a responsabilità limitata ha operato anche per facta concludentia sul piano societario, secondo i consolidati tratti dell'esercizio in comune dell'attività economica, dell'esistenza di fondi comuni (da apporti o attivi patrimoniali) e dell'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, dunque un agire nell'interesse dei soci, nonché dell'assunzione ed esteriorizzazione del vincolo, anche verso i terzi, ne deriva - in via “discendente” - dalla conseguente società di persone, di fatto e irregolare, la necessaria responsabilità personale dei suoi componenti, così instaurandosi il presupposto per le rispettive dichiarazioni di fallimento, diretta quanto al soggetto collettivo, e per ripercussione, tanto ai suoi soci, ai sensi dell'art. 147 l.fall. (cfr. Cass. n. 31999 del 2022)” (Cfr. la citata Cass. n. 4784/2023).
Tuttavia, è altrettanto pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte, come riportato in motivazione da Cass. 4784/23 e dai precedenti in essa citati (cfr. Cass. n. 10507 del 2016,
31 Cass. n. 12120 del 2016, entrambe richiamate dalla più recente Cass. n. 7903 del 2020. Si vedano, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20552 del 2022; Cass. n. 31999 del 2022) che «…la sussistenza di un tale fenomeno postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto. Simile circostanza - si dice - può semmai costituire indice di esistenza di una "holding" di fatto nei cui confronti il curatore può agire in responsabilità (art. 2497 cod. civ.); la quale "holding" di fatto può essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di uno dei soggetti legittimati (cfr. Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 15346 del 2016; Cass. n. 5520 del 2017)…».
Ed infatti, ribadisce la Corte, la società di fatto sussiste (anche solo nei confronti dei terzi: come nel caso in cui “due o più persone che operino in modo da ingenerare l'opinione che esse agiscano come soci, suscitando il legittimo affidamento sull'esistenza della società” … come se la società esistesse”: Cass. n. 12120 del 2016, in motiv.) solo a condizione che siano dimostrati i relativi presupposti costitutivi, vale a dire, secondo la definizione fornita dall'art. 2247 c.c.: 1) l'esercizio in comune dell'attività economica, attraverso l'impiego di un fondo comune formato dagli apporti dei soci;
2) la programmata partecipazione di questi ultimi ai conseguenti risultati patrimoniali;
3) e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, (ma non contro l'interesse) dei soci (Cass. n. 12120 del 2016, in motiv.; Cass. n. 4784 del 2023, in motiv.).
Ebbene, nella fattispecie concreta in esame, dagli indici sopra passati in rassegna (identità dell'oggetto sociale e delle sedi delle società oltre che familiarità tra i componenti sociali, che sostanzialmente si alternano nella costituzione e nell'amministrazione formale delle società, mentre in realtà le stesse vedono sempre quale figura predominante la presenza della in funzione gestoria delle medesime società; cessione dei rami di azienda
CP_2 di fatto – salvo l'unico intermezzo in cui il passaggio è avvenuto con l'affitto di azienda tra e da una società all'altra; utilizzo dei Parte_10 Parte_7 medesimi modelli, marchi, logo, indirizzi mail, numeri telefonici, in modo da apparire all'esterno quale un'unica realtà accomunata dal brand ”; flussi di denaro
CP_2 intercorsi tra le suddette società tramite la triangolazione della , lasciato tutti
CP_2 inferire, senza tema di smentita ed in assenza di validi elementi difensivi di segno opposto, l'esistenza di una forma di cooperazione tra tutte le entità societarie e la
CP_2 volta alla prosecuzione della stessa comune attività aziendale (affectio socie così per volontà di tutti i soci, destinata a rimanere sul mercato, del tutto insensibile alle vicende della singole società che di volta in volta, dopo avere apportato il proprio contributo operativo all'esistenza della SSDF, si eclissavano per via dell'insolvenza accumulata, abbandonandosi alle procedure fallimentari e liquidatorie.
Sussistenti devono quindi ritenersi, alla luce della superiore disamina, contrariamente all'assunto delle reclamanti, tutti gli indici rivelatori di tale SSDF, primo fra tutti il comune intento sociale perseguito dai singoli associati, concretamente individuato nella prosecuzione della stessa comune attività aziendale, mettendola al riparo dall'insolvenza dei singoli soci.
La sistematicità e l'organizzazione posta alla base di tale progetto unitario non lasciano dubbi, alla luce anche dell'indirizzo espresso dalla S.C., circa la sussistenza della c.d. affectio societatis atteso che i comportamenti agiti appaiono rivelatori di una costante opera di sostegno di tutti
32 i soggetti giuridici protagonisti della vicenda verso il raggiungimento di un unico, condiviso, scopo sociale.
Del resto, l'evidente comunione di scopo all'interno della supersocietà di fatto esistente tra i diversi soggetti giuridici indicati, e l'estrinsecarsi dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i suddetti, denota l'esistenza di un fondo comune e la cointeressenza nella ripartizione di utili e perdite, esistendo, per tutti i partecipanti, interessi identici e preordinati ad un medesimo fine.
Giova, quindi, rimarcare che trattandosi di società di fatto, quindi per definizione e per struttura ontologica non formalizzata, i rapporti, le evidenze, i fatti gestori che esautorano le ordinarie dinamiche e caratteristiche sociali si giocano su un piano meramente fattuale e non formale sicché a nulla rileva la mancata apertura di una partita IVA a nome di CP_2
(come contestato dalla difesa a sostegno della mancata sua partecipazione al sodalizio),
[...] potendosi affermare che la predetta , anche alla luce di quanto prima evidenziato, ha CP_2 di fatto gestito tale impresa, imponendosi all'intero ed all'esterno come il vero dominus, impegnando e “spendendo” le sue energie in modo da suscitare il legittimo affidamento dei terzi sulla prosecuzione della medesima “solida” attività, così comportandosi esteriormente come socia e così assumendo la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte, come se la società esistesse.
Condividendo l'epilogo del Giudice di prime cure, deve escludersi che, nel caso in esame, si sia al cospetto di una holding di tipo personale, che ricorre allorché una “persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio. A tal fine è necessario che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo (cosiddetta holding pura), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta holding operativa), si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio, fonte, quindi, di responsabilità diretta del loro autore, e presenti altresì obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima (Cass. s.u. 25275/2006)” (Cfr. Cass. 6 marzo 2017, n. 5520).
Anche la più recente giurisprudenza (cfr. Cass. 204/2024 che ha affrontato un caso similare al presente) nell'affrontare la tematica dell'abuso della società da parte di una o più persona (fisiche e giuridiche) che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) nell'interesse proprio delle stesse, ha affermato che tale fenomeno ha per lo più costituito, per osservazione empirica, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto (Cass. n. 10507 del 2016; Cass. n. 12120 del 2016; più di recente, Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 20552 del 2022, in motiv.) e, semmai, indice dell'esistenza di una holding di fatto (che può anche essere una società di fatto: Cass. n. 23344 del 2010; Cass. n. 3724 del 2003).
Tuttavia, ha sostenuto la S.C., si tratta di un «… fatto che non esclude la possibile sussistenza tra le stesse persone e la società così abusata di un rapporto societario di fatto, almeno tutte le volte in cui alla iniziale affectio tra tali persone e la società sia subentrato, in forza di una modifica o evoluzione degli originari accordi o per effetto di essi (art. 2497-septies c.c.), l'esercizio di un abuso su quest'ultima, e cioè la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della stessa, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era, per una ragione o per l'altra, in condizione di farlo (cfr. gli artt. 2497-sexies e 2359 c.c.)».
33 Secondo la S.C., del resto, «non è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto societario non formalizzato (o di fatto) tra persone fisiche e una o più società di capitali (e la sua prosecuzione tra le stesse fino al recesso di una delle stesse o alla sua esclusione in conseguenza del suo fallimento ovvero alla cessazione in fatto dell'attività d'impresa comune) il fatto che queste ultime, sin dall'inizio oppure in seguito, siano state, in concreto, programmaticamente volte a farsi carico dei debiti conseguenti all'attività comune in misura superiore rispetto agli utili ad esse riservati o comunque ricevuti (e, simmetricamente, le persone fisiche ad assumere debiti in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti). Se, invero, la partecipazione agli utili e alle perdite, in relazione al conferimento eseguito, costituisce duplice elemento essenziale della partecipazione sociale, differenziando il socio dal semplice associato, resta, nondimeno, fermo il principio per cui “l'esclusione dalle perdite o dagli utili, in quanto qualificante lo status del socio nei suoi obblighi e nei suoi diritti verso la società e la sua posizione nella compagine sociale, secondo la previsione dell'art. 2265 c.c., viene integrata quando il singolo socio venga per patto statutario escluso in toto dall'una o dall'altra situazione o da entrambe”: “quando, per contro, sussista una regolamentazione” (assunta anche in via tacita e nella stessa forma modificata nel corso della società) “della partecipazione al rischio ed agli utili in misura non coerente al capitale conferito, ci si troverebbe in presenza di espressione di autonomia statutaria nella regolamentazione della partecipazione al rischio, non rientrante nella previsione della nullità in esame”».
Esulano, così, dal divieto, prosegue la Corte, tanto le pattuizioni intercorse tra i soci (anche di fatto) di una società di persone che regolano la partecipazione degli stessi al rischio e agli utili in misura difforme dall'entità della partecipazione del singolo socio, quanto gli accordi che si esprimano in una misura di partecipazione difforme da quella inerente ai poteri amministrativi o che condizionino in alternativa la partecipazione o la non partecipazione agli utili o alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti (Cass. n. 8927 del 1994; Cass. n. 642 del 2000).
In conclusione, osserva la Corte di Cassazione: «… la società di fatto, in effetti, si caratterizza per la mancanza di forme e formalità, pur essendo effettivo lo svolgimento di attività economica in comune, ossia l'impresa collettiva, la quale, a sua volta, consiste nel materiale e continuo esercizio di attività economica organizzata: e non sarebbe, dunque, giustificabile ammettere che la società di capitali, la quale abbia svolto attività d'impresa operando in società di fatto con altri, possa in seguito sottrarsi alle relative conseguenze semplicemente perché, in forza di una decisione dei suoi amministratori (anche di fatto), la stessa si sia prestata ad essere utilizzata, sia pur a mezzo della violazione delle relative regole societarie e della compressione del suo interesse imprenditoriale, quale socia di fatto di un'impresa insieme ad altre società ovvero ad una o più persone fisiche che sulla stessa abbiano esercitato, sia pur abusandone, il proprio potere di direzione e controllo”. Ne consegue, che “Se tale condotta di inadempimento è, in effetti, tale da giustificare i rimedi che l'ordinamento rispetto a ciò predispone (azioni di responsabilità, revoca, denunzia al tribunale), non rende però, essa stessa, invalido l'atto compiuto o inefficace l'attività imprenditoriale di fatto svolta. La verità è che lo svolgimento di un'attività economica comune con altra società, di capitali o di persone,
o con una persona fisica è fatto ormai avvenuto, condividendo esso la natura materiale ed empirica dell'attività d'impresa, per il cd. principio di effettività».
In tale pronuncia, la S.C. ha censurato la Corte di Appello che, in fattispecie similare alla presente, aveva escluso la sussistenza di una SSDF, per non aver tenuto conto «… per un verso, che, come detto, la società di fatto tra una o più persone fisiche ed una o più società non è completamente esclusa, almeno nella sua fase costitutiva, dalla successiva utilizzazione delle stesse “come schermo” per consentire a chi, per un motivo o per l'altro, le controlla di svolgere (o di continuare a svolgere) la propria attività d'impresa, e, per altro verso, che la sussistenza della società di fatto, se non richiede, semplicemente, che le società di capitali che ne fanno parte abbiano, direttamente o indirettamente, (come nella specie) gli 34 stessi soci e gli stessi amministratori (trattandosi di fatti compatibili anche con il mero esercizio di un'attività di direzione e coordinamento sulle stesse), può essere nondimeno affermata quando, almeno nella fase costitutiva (e a prescindere dalle forme giuridiche che i relativi atti abbiano assunto), sussistano (o, comunque, siano stati percepiti come tali dai terzi) i seguenti fatti costitutivi (dei quali, però, la corte d'appello ha omesso l'esame effettivo, così cadendo nel vizio della falsa applicazione delle norme previste dagli artt. 2247 c.c. e 147, comma 5°, l. fall.), e cioè che: a) le stesse società, al pari degli altri compartecipi (persone fisiche o giuridiche, come altre società), abbiano conferito, con decisione che (quale mero atto gestorio proprio dell'organo amministrativo: Cass. n. 1095 del 2016) le società partecipi possono ben assumere attraverso un amministratore di fatto e poi manifestare e dunque condividere a mezzo dei rispettivi organi rappresentativi, in un fondo comune, in termini (di volta in volta) di attribuzione della proprietà (art. 2254, comma 1°, c.c.)
o del godimento di determinati beni (artt. 2254, comma 2°, e 2281 c.c.) ovvero di esecuzione della propria opera (art. 2263, comma 2°, c.c.), tutto “quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale” (art. 2253, comma 2°, c.c.), se del caso in termini di rinuncia ai propri diritti (come quello di rivalsa in caso di garanzia personale ovvero al compenso per l'attività svolta), allo scopo di trarne, almeno programmaticamente, un vantaggio economico;
b) i risultati patrimoniali (positivi e negativi) dell'attività svolta attraverso il fondo formato dai predetti apporti ricadono, in termini di incremento o decremento del valore degli stessi apporti eseguiti, su tutti i partecipi, secondo le regole dagli stessi (anche tacitamente) fissate (e, come visto, anche in proporzione differente rispetto all'entità degli apporti) e, se del caso, altrettanto tacitamente, modificate (con l'unica particolarità che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale ma in nome proprio: Cass. n. 14365 del 2021; Cass. n. 17925 del 2016; Cass. n. 366 del 1998, la quale ha evidenziato come, in tale ipotesi, “in deroga ai principi desumibili dagli artt. 1388, 1705 e 1706 c.c., la responsabilità verso i terzi, per il compimento di tali operazioni” grava anche “su coloro nel cui interesse esse siano state compiute senza tuttavia spenderne il nome”; Cass. n. 1106 del 1995; nello stesso modo in cui
“l'imputazione sostanziale di atti - e di atti qualificati siccome d'impresa collettiva - ad un soggetto non formalmente e realmente costituito … poggia su una effettività di condotte riconosciute all'esterno invece quali tipiche del contratto di società, dunque tali, se così percepite dai terzi”: Cass. n. 12120 del 2016, in motiv.)»: aggiungendo che:
«… Ciò che per lo più capita ove risulti: - lo svolgimento da parte dei compartecipi (società e/o persone fisiche) della stessa attività facente capo all'imprenditore o alla società inizialmente fallita;
- la comunanza tra i diversi compartecipi dell'organizzazione aziendale a tale fine utilizzata, come i locali, le insegne, le utenze, con i relativi dipendenti, in ragione dell'esecuzione, da parte di ciascuno di essi, di apporti patrimonialmente rilevanti in favore della stessa, come beni aziendali, somme di denaro, prestazioni di servizi e rinunce a crediti maturati nei suoi confronti;
- la distribuzione in favore dei partecipi dei benefici economici conseguenti (non necessariamente, come detto, in proporzione rispetto al valore degli apporti), in termini di percezione di somme di denaro non corrispondenti alle prestazioni d'opera svolte ovvero di mancato versamento di somme giuridicamente dovute, all'esercizio in comune dell'impresa …».
Ritiene, quindi, la presente Corte che nella fattispecie in esame, il Tribunale, nel disconoscere l'applicabilità dello scenario codicistico di cui all'art. 2497 c.c. (secondo cui: “Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società”) in luogo di quello perseguito della SSDF si sia rigorosamente attenuto ai superiori principi, dovendosi ritenere del tutto infondate le doglianze esposte sul punto dai reclamanti.
35 Con tale norma (art. 2497 c.c.), invero, il legislatore ha inteso tutelare i soci e i creditori delle società eterodirette, consentendo a questi ultimi di agire direttamente nei confronti della capogruppo per il risarcimento dei danni causati alla eterodiretta da un abuso dei poteri di direzione e coordinamento.
Nel caso qui scrutinato, invece, si è in presenza di una struttura societaria occulta che ha visto la partecipazione di tutti i menzionati soggetti giuridici (società di capitali e persona fisica) posti su un piano orizzontale di parità e di cooperazione, i quali hanno agito nel comune, predetto interesse sociale, a nulla rilevando, come detto, la diversa partecipazione dei soci agli utili e alle perdite della suddetta società, rientrando ciò nell'ambito degli accordi programmatici finalizzati al mantenimento in vita della SSDF (cfr. citata Cass. 204/24, nella parte in cui ha statuito che “non è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto societario non formalizzato (o di fatto) tra persone fisiche e una o più società di capitali (e la sua prosecuzione tra le stesse fino al recesso di una delle stesse o alla sua esclusione in conseguenza del suo fallimento ovvero alla cessazione in fatto dell'attività d'impresa comune) il fatto che queste ultime, sin dall'inizio oppure in seguito, siano state, in concreto, programmaticamente volte a farsi carico dei debiti conseguenti all'attività comune in misura superiore rispetto agli utili ad esse riservati o comunque ricevuti (e, simmetricamente, le persone fisiche ad assumere debiti in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti)”).
I superiori molteplici elementi di fatto dimostrano, risultando perfettamente compatibili con la ricostruzione avallata dal Tribunale, l'utilizzo di tali schermi societari apparenti allo scopo di rendere operativa e attiva sul mercato una realtà parallela (la società di fatto occulta) che si avvaleva proprio dell'apporto delle singole società strumentalmente sorte in vista del raggiungimento dell'unico obiettivo (comune).
Per concludere, ritornando alle direttive indicate dalla S.C. nella citata pronuncia n. 204/2024, ed ai principi dalla stessa espressi, nella vicenda in esame non può obliterarsi che
“lo svolgimento da parte dei compartecipi (società e/o persone fisiche) della stessa attività facente capo all'imprenditore o alla società inizialmente fallita;
- la comunanza tra i diversi compartecipi dell'organizzazione aziendale a tale fine utilizzata, come i locali, le insegne, le utenze, con i relativi dipendenti, in ragione dell'esecuzione, da parte di ciascuno di essi, di apporti patrimonialmente rilevanti in favore della stessa, come beni aziendali, somme di denaro, prestazioni di servizi e rinunce a crediti maturati nei suoi confronti;
- la distribuzione in favore dei partecipi dei benefici economici conseguenti (non necessariamente, come detto, in proporzione rispetto al valore degli apporti), in termini di percezione di somme di denaro non corrispondenti alle prestazioni d'opera svolte ovvero di mancato versamento di somme giuridicamente dovute, all'esercizio in comune dell'impresa” siano tutti indici esplicativi dell'esistenza della società di fatto tra tutte le figure giuridiche già raggiunte dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale in estensione.
Le coordinate giuridiche fissate dalla S.C. di cassazione appena passate in rassegna, non lasciano spazio ad interpretazioni e valutazioni diverse del materiale probatorio in atti rispetto a quelle già fatte proprie dal Tribunale fallimentare di Patti, le cui statuizioni devono, pertanto, in questa sede, trovare piena conferma, con conseguente rigetto dei reclami proposti.
§ 9. INSOLVENZA.
36 Affrontando l'argomento in esame, la S.C. (cfr. citata sent. 204/2024) ha preso le mosse dal principio generale secondo il quale «per potersi dichiarare il fallimento della cd. supersocietà di fatto, è necessario, tra l'altro, il riscontro di una “autonoma e affatto propria insolvenza” della supersocietà “anche eventualmente muovendo - quale fatto indiziante - dalla rilevazione dell'insolvenza di uno o più soci, ovvero del socio cui era inizialmente imputabile l'attività economica, ma senza alcuna automatica traslazione ovvero dogmatico esaurimento in esse della prova richiesta, come per tutti gli insolventi fallibili, dall'art. 5 legge fall. (cfr. Cass. n. 12120 del 2016; (Cass. n. 1095 del 2016, in motiv.; conf., Cass. n. 6030 del 2021)».
Ciò nondimeno, ha affermato la S.C., occorre tenere conto del fatto che «quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale (o, come detto, di una società), risulti che la relativa
“impresa” è, in realtà, “riferibile” ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (cd. “supersocietà” di fatto), i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l'oggetto sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta (che è, in realtà, una società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese e, dunque, senz'altro nota almeno tra i compartecipi) della quale era, appunto, socio (e, avendo agito per conto della stessa, in sua rappresentanza: art. 2297, comma 2°, c.c.): nello stesso modo in cui, in forza di tale norma, sono giuridicamente imputabili alla (super) società occulta, ove riferibili alla predetta impresa comune, i debiti assunti, in nome proprio ma per conto della stessa, dagli altri soci occulti successivamente risultati”, con la conseguenza che “l'insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma dell'art. 147, comma 5°, l.fall. non accenna) può essere, allora, senz'altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall'impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento (art. 5 l.fall.)» (cfr. Ordinanza della S.C. n. 204/24).
In applicazione di tali insegnamenti, afferma la scrivente Corte che, nel contesto sopra passato in rassegna, l'unicità del fenomeno imprenditoriale, come sopra accertata, fa sì che anche il requisito dell'insolvenza di atteggi in maniera unitaria.
Invero, se è vero che è necessario accertare l'insolvenza del nuovo organismo societario di fatto, come sopra delineato, è altrettanto pacifico che la verifica di essa non può che tenere conto anche di quella dei soci cui era inizialmente imputabile l'attività economica (nella specie, quella della , nei cui confronti la liquidazione Parte_1 giudiziale è stata dichiarata aperta il 31.01.2023 e ancor prima della Parte_10
dichiarata fallita il 17.12.2021).
[...]
Sul punto è sufficiente richiamare quanto esposto sopra a proposito della situazione debitoria della cui si aggiunge lo stato passivo depositato in atti dalla Curatela Parte_7 della Liquidazione Giudiziale della SSDF (cfr. allegato n. 37 da cui si evince la proposta del Curatore di ammissione al passivo di debiti per €. 299.895,16 al privilegio e di €. 164.950,71 al chirografo).
Avuto riguardo, poi, alla unipersonale, secondo quanto è dato Parte_3 ricavare dagli atti e dalle allegazioni di parte, la massa debitoria, ammessa in sede concordataria, era pari ad Euro 2.632.188,68, mentre l'importo dei crediti ammessi allo stato passivo del fallimento è pari ad Euro 473.353,63 (cfr. stati passivi fall. Parte_3
.
[...]
37 E' bene, peraltro, chiarire che lo stato di insolvenza di quest'ultima società, già dichiarato con la sentenza di fallimento, e l'insufficienza del patrimonio sociale della
[...]
ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, accertato in sede Parte_1 di apertura della sua liquidazione giudiziale, non sono mai state messe in dubbio dalle rispettive società.
Analogamente deficitaria è la situazione patrimoniale dell'altra società Parte_24 in liquidazione volontaria, in relazione alla quale l'istanza di liquidazione giudiziale era
[...] stata inizialmente proposta anche dal creditore e che, secondo quanto si ricava Parte_5 dallo stato passito da ultimo allegato agli atti legati dalle curatele reclamate), presenta una esposizione debitoria, allo stato accertata, pari ad €. 157.585,35 di crediti ammessi al privilegio ed €. 323.351,87, di crediti ammessi al chirografo.
La predetta società, inoltre come si evince dall'ultimo bilancio pubblicato (anno 2021), risultava già penalizzata dall'accumulo di debiti per oltre 413.000,00 euro e da una perdita di esercizio pari ad €. 35.490,00.
Lo stesso nel corso dell'audizione resa dinanzi al Curatore ha Parte_11 dichiarato che la era stata posta in liquidazione volontaria, proprio perché Parte_2 non “riusciva più ientemente e il ricavato non riusciva a coprire i costi necessari per mantenere l'attività d'impresa”. Egli, inoltre, ha pure dichiarato che la società non aveva intestato alcun bene e di non avere creditori, almeno per quanto a sua memoria (cfr. all. n. 19 della costituzione della Curatela della SSDF).
Inoltre, anche il Bilancio della alla data del 31.12.2023 presentava Parte_21 una situazione economica tutt'altro che florida, posto che i ricavi non erano assolutamente sufficienti a coprire le passività correnti (cfr. allegato n. 9 alla costituzione della SSDF). Deve, invero, precisarsi che secondo il qualificato e disinteressato parere del consulente della procedura, dott. “da un approfondito studio della situazione economica e patrimoniale Persona_5 alla data del 19/12/2024, non si rilevano disponibilità finanziarie per completare o avviare la produzione della commessa paventata. In particolare il contratto alla data del 13/5/2024 riporta un importo pattuito di €.91.000,00; vengono poi rilevate n. 3 fatture (n. 24/24 del 15/5/2024, n. 35/24 del 24/6/2024, n. 36/24 del 24/6/2024) per un importo imponibile di €.69.255,00. Tutte le tre fatture risultano regolarmente incassate alle date rispettivamente del 15/5/2024, 24/6/2024 e 24/6/2024. La disamina della situazione economico patrimoniale nonché della disponibilità di cassa/banca alla data del 19/12/2024 riporta un saldo attivo di €.2.427,42; tale importo, non rilevandosi prodotti finiti o rimanenze in corso di lavorazione che potrebbero considerarsi un avanzamento della commessa, a parere dello scrivente non consente il completamento, ancorché la realizzazione delle imbarcazioni contrattualizzate” (Cfr. parere dott. -all. 41 alla costituzione curatela SSDF). A ciò deve aggiungersi che secondo Per_5 quanto rilevato dal Curatore della procedura “l'ultimo estratto conto risalente al Gennaio 2024 riporta un saldo attivo pari a 5.843,31 euro (cinquemilaottocentoquarantatre euro e trentuno centesimi), con ogni evidenza non sufficiente a coprire le spese e i costi di gestione ed eventuali spese e costi imprevisti”. Né, a fronte di tale dettagliata analisi, la generica contestazione mossa dalla difesa dalla reclamante nelle note di trattazione del 12.09.2025 - ai punti 3.5) e 3.6) - può Parte_21
i invocati.
Per quanto attiene, poi, alle domande di ammissione al passivo, quelle ammesse ammontano ad €. 93.396,24 al privilegio ed €. 58.341,83 al chirografo (cfr. all. 49 produzione Curatela della SSDF -prospetto di ammissione al passivo).
38 Infine, anche l'accertamento dello stato passivo a carico di ha consentito CP_2 di verificare rilevanti debiti (cfr. doc. prodotti dalla Curatela – all. 49- che Parte_33 evidenziano crediti al privilegio pari ad €. 584.949,77 e €. 200.173,71 al chirografo).
La stessa Curatela della SSDF ha, d'altro canto, ricostruito un passivo complessivo pari a circa € 1,4 milioni (risultato ottenuto sommando i passivi di tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, coinvolte nella supersocietà), a fronte di un attivo quasi irrilevante (cfr. progetto di SP complessivo allegato n. 42 alla costituzione della Curatela della SSDF).
Tali dati, del resto, in quanto già sottoposti al vaglio degli organi della procedura, a prescindere dalla loro definitività, possono ritenersi dotati di un qualificato grado di attendibilità, in mancanza di specifiche contestazioni ad opera delle reclamanti, le quali, anche sotto questo aspetto, si sono limitate a sollevare generiche obiezioni.
Tali emergenze, unitariamente considerate, avuto riguardo anche alla citata pregressa grave situazione debitoria delle socie già in stato di liquidazione giudiziale o fallite (con pronunce che non sono ma state contestate), non risultano minimamente contrastati da elementi di segno opposto da parte dei soci reclamanti e pertanto provano in maniera inequivoca lo stato di decozione della S.d.f., data dall'aggregazione delle risultanze relative ai consociati, insolventi sia singolarmente che nell'insieme, senza che sia emerso alcun dato dissonante rispetto a tale conclusione, non avendo la società, al pari dei suoi soci illimitatamente responsabili, dimostrato in giudizio che la stessa, al contrario, era (ed è) in grado di poter fronteggiare regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni.
Non contestato risulta il fatto, dedotto nell'atto di costituzione della Curatela della L.G. della SSDF secondo cui i beni immobili della (Cfr. doc. 38 allegato all'atto di costituzione CP_2 della citata Curatela), siano vincolati da ipoteche (con AMCO e , e sottoposti ad CP_30 esecuzione forzata (benché attualmente sospesa, circostanza quest'ultima, per il vero ammessa dalla stessa ) e che “furono peraltro già esecutati in precedenza (2013), e poi CP_2 oggetto di vendita forzata, con aggiudicazione in capo alla figlia (in sede di primo tentativo di vendita era stata presentata un'offerta dal figlio che però non ha versato il saldo ed è stato dichiarato decaduto) (doc. 39)” (cfr. atto di Cost. della Curatela della L.G. della SSDF).
Più precisamente, tali immobili, per i quali pende procedura esecutiva, e che -come detto- risultano gravati da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario, da ipoteca legale iscritta dalla SERIT Sicilia, ai sensi dell'art. 77 DPR 602/73, e da altri pregiudizi, secondo la perizia estimativa allegata dalla , avrebbero un valore di mercato di €. 824.160,00, e un CP_2 valore di “vendita giudiz stato di fatto e di diritto in cui si trova” di €. 700.536,00.
Ne deriva che, a fronte dell'impossibilità degli altri soci di apportare alcun contributo al pagamento debiti “comuni” della SSDF, tali beni, anche considerando gli ulteriori immobili di proprietà della stessa di cui alla visura in atti (cfr. doc. allegati al reclamo di CP_2
e della Curatela della SSDF), tutti ricadenti nel piccolo Comune in Gioiosa CP_2
AR (al foglio di mappa 5, part. 437 e part. 1682, aventi Cat. Catastale C/2; A/4 e A/2, tutti di modesta consistenza e rendita catastale), non appaiono di per sé sufficienti a coprire il grave deficit patrimoniale della SSDF come sopra accumulato, dovendosi peraltro tenere conto delle difficoltà di pronta liquidazione di tale attivo, che influisce sul valore di realizzo, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la
39 massa creditoria (Cfr. Cassazione civile, Sez.
1 - Ordinanza n. 28193 del 10/12/2020 -Rv. 659885 – 01-).
Non bisogna poi perdere di vista il concetto di insolvenza rispetto ad una società (in questo caso di fatto) ancora operativa e non in liquidazione, che deve misurarsi con la previsione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b, del CCII, che delinea l'insolvenza quale condizione “del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
E sotto tale profilo si rinvengono agli atti del procedimento, come la presente disamina non ha mancato di evidenziare, innumerevoli segnali che depongono verso la sussistenza dell'autonoma insolvenza della SSDF come sopra delineata.
Lo stesso Curatore della L.G. , invero, non ha mancato di evidenziare (senza che, Parte_33 ancora una volta, tali elementi siano superati da plausibili difese di segno opposto) che la situazione economica e finanziaria della società osta alla possibilità di prosecuzione dell'attività di impresa, anche alla luce dell'allegato parere del tecnico professionista (cfr. citato doc. 41 allegato alla costituzione della Curatela della L.G. della S.S.D.F.) e dell'assenza di mezzi finanziari necessari per far fronte regolarmente alle obbligazioni, sicché appare insostenibile la prosecuzione dell'attività di impresa e conseguentemente deve ritenersi conclamato lo stato di insolvenza.
Deve, infine, comunque escludersi che la società e/o i soci di cui essa si compone, siano riusciti a dimostrare in giudizio l'insussistenza dello stato d'insolvenza provando che la stessa era, al contrario, in condizione di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie (nei termini esposti) obbligazioni (Cfr. Cass. n. 4712/ 2021).
§ 10. Regolamentazione delle spese.
Al rigetto dei reclami segue, per il principio della soccombenza, la condanna di ognuna delle reclamanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle Curatele costituite in giudizio.
Tali spese vanno liquidate secondo i parametri tariffari di cui al D. M. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) – qui applicabile ratione temporis in base al disposto dell'art. 6 dello stesso - avendo riguardo allo scaglione di riferimento del valore della controversia che deve considerarsi indeterminabile – complessità media in ragione dell'entità complessiva delle questioni trattate.
Invero, in materia di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c.p.c., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 c.p.c. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (così Cass. Civ. n. 1346/2013; S. U. n. 16300/2007).
40 Va, infine, tenuto presente che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (Cfr. Cass. n. 27295/2022; Cass. n. 15860/2014).
Applicando i valori tariffari medi secondo la regola generale, avuto riguardo alla portata ed al pregio delle prestazioni difensive rese ed alla concreta difficoltà dell'affare, le spese vanno liquidate, a carico delle reclamanti, in solido tra loro, e in favore di ognuna delle curatele reclamate nella somma complessiva di € 12.156,00 a titolo di onorario (di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia, € 1.665,00 per la fase introduttiva, €. 3.686,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisionale, in essa compresa la fase istruttoria, avuto riguardo alla nuova documentazione prodotta ed esaminata nel corso di questa fase di reclamo, mentre nessun aumento va disposto per la difesa nei confronti di più parti attesa la sostanziale identità delle questioni esaminate), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, ed IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia, va disposto il pagamento in favore dello Stato delle spese liquidate in favore di ognuna delle reclamate curatele, attesa l'ammissione di esse al gratuito patrocinio, giusta rispettiva attestazione ex art. 144 T.U. spese di giustizia del giudice delegato.
Atteso il rigetto dei gravami proposti, sussistono, infine, i presupposti per porre a carico di ciascuna delle reclamanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1 Febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattese ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando in sede di reclamo, sui ricorsi -riuniti- proposti da Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico,
[...]
, in persona del Liquidatore La CP_2 Parte_2 lizzata, avverso la sentenza n. Controparte_7 CP_2
12/2024 del Tribunale Ordinario di Patti, pubblicata il 19/12/2024 con cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della super-società di fatto tra la SI.ra la CP_2
la , la Parte_7 Parte_2 CP_1 Pt_2
e la unipersonale in fallimento, così provvede:
[...] Parte_3
1) Rigetta i tre reclami riuniti, proposti da unipersonale in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico, CP_2
, in persona del Liquidatore Parte_2 Controparte_7 izzata, e per l'effetto, co
[...] CP_2 impugnata;
41 2) Condanna le reclamanti, unipersonale in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e Amministratore Unico, CP_2 [...]
, in persona del Liquidatore e Parte_2 Controparte_7 CP_2
sopra generalizzata, in solido tra loro, al pagamento in favore di ciascuna delle
[...]
Curatele reclamate costituite (Curatela del fallimento della srl unipersonale; Parte_3
Curatela della liquidazione giudiziale della super-societa' di fatto costituita da e le CP_2 societa' e Parte_7 Parte_2 CP_1 Parte_7 Parte_3 Parte_3
[... unipersonale in fallimento e Curatela della liquidazione giudiziale di delle Parte_7 se processuali sostenute nel presente grado di giudizio, da liqui a, in complessivi €. 12.156,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, ed IVA e CPA come per legge. Dispone la distrazione in favore dell'Erario delle spese liquidate nei confronti di ognuna delle Curatele reclamate, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 133 e 144 DPR 115/02;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico di ciascuna delle reclamanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda la cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 05 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Massimo GULLINO)
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