Articolo 2253 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2253.

(Conferimenti).

Il socio e' obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto e' necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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